Art. 416 ter Codice Penale. Scambio elettorale politico-mafioso.

416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso (1) (2).

I. Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-biso mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa e' punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

II. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

III. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

IV. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

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(1) Articolo dapprima inserito dall’art. 11-ter d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. dalla l. 7 agosto 1992, n. 356, e da ultimo così sostituito dall’art. 1 l. 21 maggio 2019, n. 43, in vigore dall'11 giugno 2019. Il testo del comma come sostituito dall’art. 1 l. 17 aprile 2014, n. 62, con effetto a decorrere dal 18 aprile 2014 (ai sensi dell’art. 2 l. cit.), e poi modificato dall’art. 1 comma 5 l. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017, che aveva sostituitole parole « da sei a dodici anni » alle parole « da quattro a dieci anni » , era il seguente:  «Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. – La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma». Il testo originario dell’articolo era il seguente: « La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro »..

(2) V., per una particolare aggravante, l’art. 71 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sub art. 270-bis.

CONSULTA ANCHE:

- REATI ASSOCIATIVI, COMPETENZA E GIURISDIZIONE.