Art. 628 Codice Penale. Rapina.

628. Rapina.

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona [581] o minaccia [612], s'impossessa della cosa mobile altrui [624 2; 812 3 c.c.], sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500 [380 2f c.p.p.]. (1) (2)

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità [380 2f c.p.p.].

La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.0983[347 3, 407 2a n. 2 c.p.p.; 112 att. c.p.p.]:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi [585] o da persona travisata, o da più persone riunite [112 n. 1];

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire [605, 613; 1137 c. nav.];

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis ;

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-biso in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; (4) (5)

3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto; (6)

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro; (7)

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne. (8) (9)

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098. (10)

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. (11)

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(1) Le parole « è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500» sono state sostituite alle parole « è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 516 euro a 2.065 euro» dall' art. 1, comma 8, lett. a), l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’articolo 1, comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

(2) Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 7, comma 1,  l. 31 maggio 1965, n. 575. V., inoltre, per ulteriori ipotesi di aumento di pena, art. 1, l. 25 marzo 1985, n. 107, e art. 4, comma 2, l. 78agosto 1977, n. 533. Per l’applicazione del DASPO, v. art. 6, comma 1, l. 13 dicembre 1989, n. 401.

(3) Le parole «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098» sono state sostituite alle parole « La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da 1.032 euro a 3.098 euro» dall’art. 1, comma 8, lett. b), l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’articolo 1, comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

(4) Numero aggiunto dall'art. 3, comma 27, lett. a), della l. 15 luglio 2009, n. 94.

(5) L'art. 7, comma 2, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con modif. dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119, ha inserito, dopo le parole: «articolo 624-bis», le parole: «o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa».

(6) Numero aggiunto dall'art. 3, comma 27, lett. a), della l. 15 luglio 2009, n. 94.

(7) Numero aggiunto dall'art. 3, comma 27, lett. a), della l. 15 luglio 2009, n. 94.

(8) Numero aggiunto dall'art. 7, comma 2, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con modif. dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119. Il d.l. prevedeva anche un numero 3 sexies, poi abrogato in sede di conversione, che recitava: «se il fatto è commesso in presenza di un minore».

(9) Comma precedentemente modificato  dall'art. 3 l. 14 ottobre 1974, n. 497, dall'art. 113, comma 4,  l. 24 novembre 1981, n. 689, successivamente dall'art. 9 l. 13 settembre 1982, n. 646 e infine dall'art. 8, comma 3,  d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, conv., con modif., nella l. 18 febbraio 1992, n. 172.

(10) Comma inserito dall’art. 1, comma 8, lett. c), l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell’articolo 1, comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

(11) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 27, lett. b), della l. 15 luglio 2009, n. 94.