Art. 648 bis Codice Penale. Riciclaggio.
Art. 648-bis. Riciclaggio (1).
[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (2) , ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro (3) .
[II]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (4) .
[III]. La pena è aumentata [64] quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
[IV]. La pena è diminuita [65] se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
[V]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
competenza: Trib. collegiale (1° comma); Trib. monocratico (udienza prelim. 2° comma)
arresto: facoltativo
fermo: consentito (1° comma); non consentito (2° e 4° comma)
custodia cautelare in carcere: consentita; non consentita (4° comma)
altre misure cautelari personali: consentite
procedibilità: d'ufficio
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[1] Articolo inserito dall'art. 3 d.l. 21 marzo 1978, n. 59, conv., con modif., in l. 18 maggio 1978, n. 191, e da ultimo sostituito dall'art. 4 l. 9 agosto 1993, n. 328.
[2] Le parole «non colposo», che figuravano dopo la parola «delitto», sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.
[3] La l. 15 dicembre 2014, n. 186, ha sostituito le parole «1.032 euro a 15.493» con le parole: «5.000 euro a 25.000». Per l'aumento delle pene, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, che ha sostituito l'art. 71l. 31 maggio 1965, n. 575. Per la confisca di danaro, beni o altre utilità di non giustificata provenienza, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, v. art. 240-bis c.p. (per la previgente disciplina v. art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., in l. 7 agosto 1992, n. 356).
[4] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 2), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195.