Art. 41 Costituzione.

41. L'iniziativa economica privata è libera.(1)

Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente (2), alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali (1)[art. 43 Cost.] (3).

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(1) Vedi anche la L. 10 ottobre 1990, n. 287, per la tutela della concorrenza e del mercato.

(2) Comma modificato dall'art. 2 della Legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1.

(3) Comma modificato dall'art. 2 della Legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1.