Art. 6 CEDU. Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
Art 6 CEDU:
1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
(a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;
(b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
(c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
(d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
(e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.
GIURISPRUDENZA RILEVANTE IN TEMA DI ART. 6 CEDU (Carta Europea dei Diritti dell'UOMO)
- La richiesta di promovimento del conflitto di attribuzioni rivolta da un privato ad un ente pubblico non è sorretta da un interesse protetto dall'ordinamento giuridico, attenendo tale conflitto alla delimitazione dei poteri costituzionalmente riservati all'ente, al quale soltanto spetta la decisione, contraddistinta da ampia discrezionalità e da connotati di politicità, di proporre il ricorso ex art. 134 Cost.; ne deriva che la pretesa del terzo di ottenere l'esercizio di tale prerogativa non è azionabile in giudizio, senza che sia ravvisabile la lesione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal momento che il diritto di accesso ad un tribunale postula l'esistenza di una posizione giuridica tutelata nell'ordinamento interno. Cass. civ. Sez. Un. 2 maggio 2019, n. 11588
- L'indennizzo per l'irragionevole durata del processo compete anche a chi non si è costituito (o per il tempo in cui non si è costituito), poiché comunque "il contumace è parte del giudizio". Cass. civ., Sez. Un., 14 gennaio 2014, n. 585
- A prescindere dalla legittimità (o meno) della norma regolamentare che la prevede, la presenza nelle aule giudiziarie del crocefisso non determina — per il solo fatto di essere generalmente osservata — una lesione del diritto soggettivo di libertà religiosa e di opinione del magistrato cui non sia stato imposto l'obbligo di esercitare la giurisdizione sotto la sua tutela simbolica. Correttamente, pertanto, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ritiene la responsabilità disciplinare del magistrato che si rifiuti di tenere udienze sia in aule ove è presente un crocefisso, sia in aule prive di simboli religiosi. Infatti il rifiuto del lavoratore allo svolgimento della prestazione lavorativa a cui è tenuto a fronte di inadempimenti del datore di lavoro lesivi di diritti fondamentali è consentito ove venga in rilievo un diritto proprio del lavoratore o altrui purché, nel primo caso, il comportamento del prestatore sia idoneo e adeguato a impedire la lesione — non altrimenti evitabile ovvero evitabile in modo eccessivamente oneroso — del diritto oggettivamente minacciato e, nel secondo, la minaccia, avente ad oggetto un'offesa ingiusta, abbia i caratteri della concretezza e dell'attualità e il titolare del diritto inviolabile non abbia prestato, nei limiti della disponibilità del diritto, il proprio libero e legittimo consenso, anche in via implicita, a tale situazione. Qualora, invece, la situazione soggettiva assuma consistenza di interesse collettivo o diffuso, l'affidamento della relativa tutela giudiziale agli enti esponenziali della collettività, ovvero ad associazioni o enti collettivi nelle specifiche ipotesi di legge, comporta l'impossibilità per il singolo di assumere la tutela e la rappresentanza di tali posizioni in funzione dell'esercizio strumentale dell'azione popolare, restando conseguentemente esclusa la possibilità — sempreché la situazione, rispetto ai soggetti coinvolti, non assuma anche levatura di diritto soggettivo in quanto afferente alla salute o ad altri diritti soggettivi della persona umana — di far valere, quale causa giustificante del rifiuto a svolgere la prestazione lavorativa, la lesione di un simile interesse. Cass. civ., Sez. Un., 14 marzo 2011, n. 5924
?LEGGE 4 agosto 1955 n. 848