D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, enti locali e loro organismi. G.U. n. 172 del 26 luglio 2011.



Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2011.

Entrata in vigore del provvedimento: 10 agosto 2011
 
Titolo I 
Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province
autonome e gli enti locali 
 
Art. 1 
Oggetto e ambito di applicazione  
  1.  Le  disposizioni  recate  dal  presente  decreto  costituiscono
principi fondamentali del coordinamento  della  finanza  pubblica  ai
sensi  dell'articolo  117,  comma  3,  della  Costituzione   e   sono
finalizzate  alla  tutela  dell'unita'  economica  della   Repubblica
italiana,  ai  sensi  dell'articolo   120,   secondo   comma,   della
Costituzione. 
  2. Le Regioni adeguano con legge i propri ordinamenti alle presenti
disposizioni. Qualora le regioni non  provvedano  all'adeguamento  di
cui al primo periodo  entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  dei
decreti  legislativi  di  cui  all'articolo   36,   comma   5,   sino
all'adozione  delle  disposizioni  regionali,  trovano  immediata   e
diretta applicazione le disposizioni di cui al Titolo I del  presente
decreto e ai decreti di cui all'articolo 36, comma 5. 
  3.  Il  presente  titolo  contiene  i  principi   in   materia   di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni,  degli  enti  locali  di  cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.  267  e  dei  loro  enti  e  organismi
strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo secondo  del  presente
decreto. 
  4. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7,  della
legge 5 maggio  2009,  n.  42,  sono  identificate  le  tipologie  di
soggetti giuridici che costituiscono enti ed organismi strumentali ai
fini dell'applicazione delle  presenti  disposizioni  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. 
  5. Per gli enti coinvolti  nella  gestione  della  spesa  sanitaria
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario  nazionale,
come individuati all'articolo 19, si applicano le disposizioni recate
dal Titolo II. 
 
Art. 2  
Adozione di sistemi contabili omogenei  
  1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2  del  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  adottano   la   contabilita'
finanziaria cui  affiancano,  ai  fini  conoscitivi,  un  sistema  di
contabilita'  economico-patrimoniale,   garantendo   la   rilevazione
unitaria dei fatti gestionali sia sotto il  profilo  finanziario  che
sotto il profilo economico-patrimoniale. 
  2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui al comma 1 che
adottano la contabilita' finanziaria affiancano alla stessa, ai  fini
conoscitivi,  un  sistema  di  contabilita'   economico-patrimoniale,
garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il
profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. 
  3. Le istituzioni degli enti locali di  cui  all'articolo  114  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267  e  gli  altri  organismi
strumentali  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui  al  comma  1
adottano il medesimo sistema contabile dell' amministrazione  di  cui
fanno parte. 
  4. In relazione al riordino della disciplina per  la  gestione  del
bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione  del  bilancio
di cassa, si  procede  ai  sensi  dell'articolo  42  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, previa apposita sperimentazione, alla graduale
estensione della disciplina adottata  in  applicazione  del  medesimo
articolo alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 2. 
 
Art. 3 
Principi contabili generali e applicati  
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,
conformano  la  propria  gestione  ai  principi  contabili   generali
contenuti nell'allegato 1, parte integrante al presente  decreto,  ed
ai principi contabili applicati definiti  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 36, comma 5. 
  2.  I  principi  applicati  di  cui  al  comma  1  garantiscono  il
consolidamento  e  la  trasparenza  dei  conti  pubblici  secondo  le
direttive dell'Unione europea e  l'adozione  di  sistemi  informativi
omogenei e interoperabili. 
  3. Gli enti strumentali delle amministrazioni di  cui  all'articolo
2, comma  1,  che  adottano  la  contabilita'  economico-patrimoniale
conformano  la  propria  gestione  ai  principi  contabili   generali
contenuti nell' allegato 1 e ai principi del codice civile. 
 
Art. 4 
Piano dei conti integrato 
  1. Al fine di consentire il consolidamento ed il  monitoraggio  dei
conti pubblici, nonche' il miglioramento  della  raccordabilita'  dei
conti delle amministrazioni pubbliche  con  il  Sistema  europeo  dei
conti nazionali  nell'ambito  delle  rappresentazioni  contabili,  le
amministrazioni di cui all'articolo 2,  commi  1  e  2,  adottano  un
comune piano dei conti integrato definito con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 36, comma 5. 
  2. Il piano dei conti  integrato,  ispirato  a  comuni  criteri  di
contabilizzazione,  e'  costituito  dall'elenco  delle  articolazioni
delle unita' elementari del bilancio  finanziario  gestionale  e  dei
conti  economico-patrimoniali,  definito  in  modo  da   evidenziare,
attraverso i principi contabili applicati, le modalita' di  raccordo,
anche  in  una   sequenza   temporale,   dei   dati   finanziari   ed
economico-patrimoniali, nonche' consentire  la  rilevazione  unitaria
dei fatti gestionali. 
  3. L'elenco dei  conti  economico-patrimoniali  comprende  i  conti
necessari  per   le   operazioni   di   integrazione,   rettifica   e
ammortamento, effettuate secondo le modalita'  e  i  tempi  necessari
alle esigenze conoscitive della finanza pubblica. 
  4. Il piano dei conti di  ciascun  comparto  di  enti  puo'  essere
articolato  in  considerazione  alla  specificita'  dell'   attivita'
svolta, fermo restando la riconducibilita' delle predette  voci  alle
aggregazioni previste dal piano dei conti integrato comune di cui  al
comma 1. 
  5. Il livello del piano dei conti integrato comune  rappresenta  la
struttura  di  riferimento  per  la  predisposizione  dei   documenti
contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche. 
  6. Al fine di facilitare  il  monitoraggio  e  il  confronto  delle
grandezze  di   finanza   pubblica   rispetto   al   consuntivo,   le
amministrazioni di cui all'articolo 2,  commi  1  e  2,  allegano  al
bilancio annuale di previsione un documento  conoscitivo  concernente
le  previsioni  relative  agli  aggregati  corrispondenti  alle  voci
articolate secondo la struttura del piano dei conti integrato di  cui
al comma 1. 
  7. Al fine di fornire supporto all' analisi  degli  scostamenti  in
sede di consuntivo rispetto alle previsioni, la nota  integrativa  al
rendiconto  che  espone  i  risultati  della  gestione,  deve  essere
corredata di un allegato conoscitivo che esponga le risultanze  degli
aggregati corrispondenti alle voci articolate  secondo  la  struttura
del piano dei conti integrato. 
 
Art. 5  
Definizione della transazione elementare  
  1. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare. 
  2. Ad ogni transazione elementare e' attribuita  una  codifica  che
deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare
il piano dei conti integrato. 
  3.  Le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  commi  1  e  2,
organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale  da
non consentire l'esecuzione  delle  transazioni  in  assenza  di  una
codifica completa che ne permetta l'identificazione. 
 
Art. 6 
Struttura della codifica della transazione elementare 
  1. La struttura della  codifica  della  transazione  elementare  e'
definita con le modalita' di cui all'articolo  36,  comma  5,  ed  e'
integrata o modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. 
 
Art. 7 
Modalita' di codificazione delle transazioni elementari  
  1. Al fine di garantire  l'omogeneita'  dei  bilanci  pubblici,  le
amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1  e  2,  codificano  le
transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni  degli  appositi
glossari. E' vietato: 
    a) l'adozione del criterio della prevalenza; 
    b)  l'imputazione  provvisoria  di  operazioni  alle  partite  di
giro/servizi per conto terzi; 
    c) assumere impegni sui fondi di riserva. 
Art. 8  
Adeguamento SIOPE  
  1. Con le modalita' definite dall'articolo 14, comma 8, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, sono aggiornate le codifiche SIOPE  secondo
la struttura del piano dei conti integrato. 
  2. Eventuali ulteriori livelli  di  articolazione  delle  codifiche
SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni  previste  dal  piano  dei
conti integrati. 
 
Art. 9 
Il sistema di bilancio 
  1. Il sistema di bilancio delle amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 2 costituisce lo strumento essenziale per il processo di
programmazione,  previsione,  gestione  e  rendicontazione.  Le   sue
finalita' sono quelle di fornire informazioni in merito ai  programmi
futuri,  a  quelli  in  corso  di  realizzazione   ed   all'andamento
dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione
politica, sociale ed economico-finanziaria. 
 
Art. 10 
Bilanci di previsione finanziari  
  1. Il bilancio di previsione finanziario annuale ed il bilancio  di
previsione finanziario pluriennale hanno carattere autorizzatorio. 
  2. Il bilancio di previsione pluriennale e' almeno triennale ed  e'
aggiornato annualmente  in  sede  di  approvazione  del  bilancio  di
previsione. 
  3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,
allegano ai  propri  bilanci  di  previsione  e  di  rendicontazione,
l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando  che  i
relativi bilanci sono consultabili nel proprio  sito  internet  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 172, comma 1, lettera  b)  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  4.  Le  predette  amministrazioni  comunicano   periodicamente,   e
comunque in sede di rendicontazione,  l'elenco  delle  partecipazioni
possedute e  il  tipo  di  contabilita'  adottato  dalle  partecipate
stesse. 
 
Art. 11 
Schemi di bilancio  
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1 e 2,
adottano  comuni  schemi  di   bilancio   finanziari,   economici   e
patrimoniali e comuni schemi di bilancio  consolidato  con  i  propri
enti  ed  organismi  strumentali,  aziende,  societa'  controllate  e
partecipate e altri organismi controllati. 
  2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1 e 2,
redigono un rendiconto semplificato per il  cittadino,  da  divulgare
sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati
di bilancio, con evidenziazione delle  risorse  finanziarie  umane  e
strumentali utilizzate  dall'ente  nel  perseguimento  delle  diverse
finalita' istituzionali, dei risultati conseguiti con  riferimento  a
livello di copertura ed alla qualita' dei servizi pubblici forniti ai
cittadini e del'eventuale relativo scostamento tra costi  standard  e
costi effettivi, predisposto sulla base di un  apposito  schema  tipo
definito con i decreti legislativi di cui all'articolo  2,  comma  7,
della legge 5 maggio 2009, n. 42. 
  3. Gli schemi di bilancio  di  cui  al  comma  1,  unitamente  alle
metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di  un  sistema
di  indicatori  di  risultato  semplici,  misurabili  e  riferiti  ai
programmi del  bilancio,  sono  definiti  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 36, comma 5. 
 
Art. 12  
Omogeneita' della classificazione delle spese  
  1. Allo scopo di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni
riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche  e  la
destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali,  e  al
fine di consentire  la  confrontabilita'  dei  dati  di  bilancio  in
coerenza con le classificazioni economiche e  funzionali  individuate
dai regolamenti comunitari in materia  di  contabilita'  nazionale  e
relativi  conti  satellite,  le  amministrazioni  pubbliche  di   cui
all'articolo 2,  commi  1  e  2,  adottano  uno  schema  di  bilancio
articolato per missioni e programmi che evidenzi le  finalita'  della
spesa. 
 
Art. 13 
Definizione del contenuto di missione e programma 
  1.  La  rappresentazione  della  spesa  per  missioni  e  programmi
costituisce  uno  dei  fondamentali   principi   contabili   di   cui
all'articolo 3. Le missioni rappresentano le  funzioni  principali  e
gli obiettivi strategici  perseguiti  dalle  amministrazioni  di  cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, utilizzando risorse finanziarie, umane e
strumentali  ad  esse  destinate.  I  programmi   rappresentano   gli
aggregati omogenei di attivita'  volte  a  perseguire  gli  obiettivi
definiti nell'ambito delle missioni. 
  2. L'unita' di voto per l'approvazione del bilancio  di  previsione
delle amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  commi  1  e  2,  e'
costituita dai programmi. 
 
Art. 14  
Criteri per la specificazione e classificazione delle spese  
  1. Unitamente alle rilevazioni  contabili  in  termini  finanziari,
economici  e  patrimoniali,  i  documenti  di  bilancio  previsivi  e
consuntivi delle Amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  2,
commi 1 e 2,  in  attuazione  di  quanto  previsto  dall'articolo  13
ripartiscono le spese in: 
    a) missioni, come definite  all'articolo  13,  comma  1,  secondo
periodo. Le  missioni  sono  definite  in  relazione  al  riparto  di
competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Al fine
di assicurare un piu' agevole consolidamento e monitoraggio dei conti
pubblici, le missioni sono definite anche  tenendo  conto  di  quelle
individuate per il bilancio dello Stato; 
    b) programmi, come  definiti  all'articolo  13,  comma  1,  terzo
periodo. In attuazione dell'articolo 12, ferma  restando  l'autonomia
delle amministrazioni nella individuazione dei programmi  di  propria
pertinenza, al fine di permettere l'analisi coordinata dei  risultati
dell'azione  amministrativa  nel  quadro  delle  politiche  pubbliche
settoriali e una maggiore effettivita' del consolidamento  funzionale
dei dati contabili, i programmi andranno individuati nel rispetto dei
criteri e  metodologie  individuate  nell'articolo  36  comma  5.  Il
programma e'. inoltre, raccordato alla relativa  codificazione  COFOG
di secondo livello (Gruppi). Nel caso di corrispondenza  non  univoca
tra programma e classificazione COFOG di  secondo  livello  (Gruppi),
vanno individuate due o piu' funzioni COFOG con  l'indicazione  delle
percentuali di attribuzione della spesa del programma a  ciascuna  di
esse; 
    c)  macroaggregati,  che   costituiscono   un'articolazione   dei
programmi, secondo la natura economica della spesa. I  macroaggregati
si raggruppano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in
capitoli ed in articoli. I capitoli e gli articoli, ove previsti,  si
raccordano con il livello minimo di articolazione del piano dei conti
integrato di cui all'articolo 4. 
  2. La realizzazione di ciascun programma e' attribuita ad un  unico
centro di responsabilita' amministrativa. 
  3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,
allegano al bilancio consuntivo un apposito allegato che includa  una
rappresentazione riassuntiva dei  costi  sostenuti  per  le  funzioni
riconducibili al vincolo di  cui  all'articolo  117,  secondo  comma,
lettera m), della Costituzione e alle funzioni fondamentali di cui al
medesimo articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione,
nonche' dei relativi costi e fabbisogni standard. I  contenuti  e  lo
schema dell'allegato di cui al presente comma sono  definiti  secondo
le modalita' di cui all'articolo  36,  comma  5,  anche  al  fine  di
consentire una comparazione tra i costi e i fabbisogni effettivi e  i
costi e fabbisogni standard. 
 
Art. 15 
Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate  
  1. Le entrate degli schemi di  bilancio  finanziario  di  cui  all'
articolo  11  sono  classificate  secondo  i  successivi  livelli  di
dettaglio: 
    a)  titoli,  definiti  secondo  la  fonte  di  provenienza  delle
entrate; 
    b)  tipologie,  definite  in  base  alla  natura  delle  entrate,
nell'ambito   di   ciascuna   fonte   di   provenienza,    ai    fini
dell'approvazione in termini di unita' di voto; 
    c)  categorie,  definite   in   base   all'oggetto   dell'entrata
nell'ambito  della  tipologia  di  appartenenza.  Nell'ambito   delle
categorie e' data separata evidenza delle eventuali quote di  entrata
non ricorrente. 
  2. I capitoli,  eventualmente  suddivisi  in  articoli  secondo  il
rispettivo oggetto, costituiscono le unita' elementari ai fini  della
gestione e della rendicontazione. 
 
Art. 16  
Flessibilita' degli stanziamenti di bilancio  
  1. Al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche,  anche
in  termini  di  riqualificazione  della  spesa,  le  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, possono effettuare: 
    a) in sede di gestione, variazioni compensative tra le  dotazioni
delle missioni e dei  programmi,  limitatamente  alle  spese  per  il
personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale
all'interno dell'amministrazione; 
    b) in sede di gestione  o  di  predisposizione  del  progetto  di
bilancio di  previsione,  variazioni  tra  le  dotazioni  finanziarie
rimodulabili  interne  a  ciascun  programma   ovvero   rimodulazioni
compensative tra programmi di diverse missioni. 
  Ai fini del comma 1, lettera b), si applicano in quanto compatibili
le disposizioni in  materia  di  rimodulazione  delle  spese  di  cui
all'articolo 21, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 31 dicembre  2009,  n.
196. Resta in ogni caso precluso  l'utilizzo  degli  stanziamenti  in
conto capitale per finanziare spese correnti. 
 
Art. 17 
Tassonomia per gli enti in contabilita' civilistica  
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  3,  comma  2,
predispongono un budget economico. 
  2. Al fine di consentire il consolidamento dei propri dati di cassa
con quelli delle altre amministrazioni pubbliche,  gli  enti  di  cui
all'articolo  3,   comma   2,   individuati   dall'ISTAT   ai   sensi
dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
riclassificano i propri  dati  contabili  attraverso  la  rilevazione
SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre  2009,
n. 196. 
  3. Al fine di fornire informazioni in merito  alla  classificazione
della  propria  spesa  complessiva  in  missioni  e  programmi,  come
definiti dall'articolo 13 del presente  decreto,  le  amministrazioni
pubbliche  di  cui  al  comma  2,  elaborano  un  apposito  prospetto
concernente la  ripartizione  della  propria  spesa  per  missioni  e
programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione  secondo
la nomenclatura COFOG di secondo livello. Nel caso di  corrispondenza
non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello,  vanno
individuate  due  o  piu'  funzioni  COFOG  con  l'indicazione  delle
percentuali di attribuzione della spesa del programma a  ciascuna  di
esse. 
  4.  Tale  prospetto,  definito  secondo   le   modalita'   di   cui
all'articolo 36, comma 5, e' allegato al  budget  e  al  bilancio  di
esercizio in coerenza con i  risultati  della  tassonomia  effettuata
attraverso la rilevazione SIOPE. 
  5. La relazione sulla gestione attesta - nell'ambito del quadro  di
riferimento in cui operano i soggetti di cui al comma  1,  a  corredo
delle informazioni, e in coerenza con  la  missione  -  le  attivita'
riferite a ciascun programma di spesa. 
  6. Gli organi interni  di  controllo  vigilano  sull'attuazione  di
quanto previsto dai precedenti  commi,  attestando  tale  adempimento
nella relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile. 
 
Art. 18 
Termini di approvazione dei bilanci  
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  3,
approvano: 
    a) il bilancio di previsione o il budget economico  entro  il  31
dicembre dell'anno precedente; 
    b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro  il  30  aprile
dell' anno successivo; 
    c)  il  bilancio  consolidato  entro  il  30   giugno   dell'anno
successivo. 
  2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i
loro  bilanci  preventivi,  le  relative  variazioni  ed  i   bilanci
consuntivi alla Banca dati unitaria delle• amministrazioni pubbliche,
secondo gli schemi e le modalita' previste dall'articolo 13, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi , standardizzati  ed
omogenei, assicurano l'effettiva  comparabilita'  delle  informazioni
tra i diversi enti territoriali. 
 
Titolo II 
Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario 
 
Art. 19 
Oggetto e ambito di applicazione 
  1. Le disposizioni del presente titolo, che costituiscono  principi
fondamentali  del  coordinamento  della  finanza  pubblica  ai  sensi
dell'articolo 117, comma 3, della  Costituzione  e  sono  finalizzate
alla tutela dell'unita' economica della Repubblica italiana, ai sensi
dell'articolo 120, secondo comma,  della  Costituzione,  al  fine  di
garantire  che  gli  enti  coinvolti  nella  gestione   della   spesa
finanziata con le risorse destinate al Servizio  sanitario  nazionale
concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla
base di principi  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  dei
bilanci, sono dirette a disciplinare le modalita' di redazione  e  di
consolidamento dei bilanci da parte  dei  predetti  enti,  nonche'  a
dettare i principi contabili cui  devono  attenersi  gli  stessi  per
l'attuazione delle disposizioni ivi contenute. 
  2. Gli enti destinatari  delle  disposizioni  del  presente  titolo
sono: 
    a) le regioni, per la parte del bilancio regionale  che  riguarda
il finanziamento e la spesa del relativo servizio sanitario, rilevata
attraverso scritture di contabilita' finanziaria; 
    b) le regioni: 
      i) per la  parte  del  finanziamento  del  servizio  sanitario,
regionale direttamente  gestito,  rilevata  attraverso  scritture  di
contabilita'  economico-patrimoniale,  qualora  le  singole   regioni
esercitino la scelta di gestire direttamente presso  la  regione  una
quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, d'ora in  poi
denominata gestione sanitaria accentrata presso la regione; 
      ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari di  cui
alla lettera c) e, ove presente ai sensi del punto i), della gestione
sanitaria accentrata presso la regione; 
    c) aziende sanitarie locali;  aziende  ospedaliere;  istituti  di
ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico   pubblici,   anche   se
trasformati  in  fondazioni;   aziende.   ospedaliere   universitarie
integrate con il Servizio sanitario nazionale; 
    d) istituti zooprofilattici di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 1993, n. 270. 
 
Art. 20  
Trasparenza dei conti sanitari  e  finalizzazione  delle  risorse  al
finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali  
  1. Nell'ambito  del  bilancio  regionale  le  regioni  garantiscono
un'esatta perimetrazione delle entrate e  delle  uscite  relative  al
finanziamento del proprio servizio sanitario regionale,  al  fine  di
consentire la confrontabilita' immediata fra le entrate  e  le  spese
sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli
atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard  e
di individuazione delle correlate  fonti  di  finanziamento,  nonche'
un'agevole verifica delle ulteriori risorse  rese  disponibili  dalle
regioni  per  il  finanziamento  del  medesimo   servizio   sanitario
regionale per l'esercizio in corso. A tal fine  le  regioni  adottano
un'articolazione in capitoli tale da  garantire,  sia  nella  sezione
dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa  l'eventuale
movimentazione di partite di giro, separata evidenza  delle  seguenti
grandezze: 
    A) Entrate: 
      a) finanziamento sanitario ordinario corrente  quale  derivante
dalle  fonti  di  finanziamento   definite   nell'atto   formale   di
determinazione del  fabbisogno  sanitario  regionale  standard  e  di
individuazione delle relative  fonti  di  finanziamento  intercettate
dall'ente regionale, ivi compresa la mobilita' attiva programmata per
l'esercizio; 
      b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante
dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali  per
il finanziamento della sanita' regionale, dagli  automatismi  fiscali
intervenuti  ai  sensi  della  vigente  legislazione  in  materia  di
copertura dei disavanzi sanitari,  da  altri  atti  di  finanziamento
regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione  dei  livelli
di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da  iscrizione
volontaria al Servizio sanitario nazionale; 
      c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso; 
      d) finanziamento per  investimenti  in  ambito  sanitario,  con
separata  evidenza  degli   interventi   per   l'edilizia   sanitaria
finanziati ai sensi dell' articolo 20, della legge n. 67 del 1988; 
    B) Spesa: 
      a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei  LEA,  ivi
compresa la mobilita' passiva programmata per l'esercizio  e  il  pay
back; 
      b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento  di  livelli
di assistenza sanitaria superiori ai LEA; 
      c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo  sanitario
pregresso; 
      d) spesa per investimenti in. ambito  sanitario,  con  separata
evidenza degli interventi  per  l'edilizia  sanitaria  finanziati  ai
sensi dell' articolo 20, della legge n. 67 del 1988. 
  2. Per garantire  effettivita'  al  finanziamento  dei  livelli  di
assistenza sanitaria, le regioni: 
    a) accertano  ed  impegnano  nel  corso  dell'esercizio  l'intero
importo  corrispondente  al  finanziamento  sanitario  corrente,  ivi
compresa  la  quota  premiale  condizionata   alla   verifica   degli
adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario  vincolate
o finalizzate, nonche' gli importi delle  manovre  fiscali  regionali
destinate,  nell'esercizio  di  competenza,  al   finanziamento   del
fabbisogno sanitario regionale standard, come stimati dal  competente
Dipartimento delle finanze. Ove si verifichino la perdita  definitiva
di quote di finanziamento condizionate alla verifica  di  adempimenti
regionali, ai sensi della  legislazione  vigente,  ovvero  un  minore
importo effettivo  delle  risorse  derivanti  dalla  manovra  fiscale
regionale che finanzia l'esercizio, detti eventi sono registrati come
cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la  perdita
si determina definitivamente; 
    b) accertano  ed  impegnano  nel  corso  dell'esercizio  l'intero
importo  corrispondente  al  finanziamento  regionale  del  disavanzo
sanitario pregresso; 
  3. Per la parte in conto capitale riferita  all'edilizia  sanitaria
di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni,  le  regioni   accertano   e   impegnano   nel   corso
dell'esercizio l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto
di ammissione al finanziamento. In caso di revoca dell' ammissione  a
finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma  310,  della  legge  23
dicembre  2005,  n.  266,  le   regioni   registrano   detto   evento
nell'esercizio nel quale la revoca e' disposta. 
 
Art. 21  
Accensione di conti di tesoreria intestati alla sanita'  
  1. Per garantire trasparenza e confrontabilita' dei flussi di cassa
relativi  al  finanziamento  del   fabbisogno   sanitario   regionale
standard: 
    a) le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario
regionale standard che  affluiscono  nei  conti  di  tesoreria  unica
intestati alle singole  regioni  e  a  titolo  di  trasferimento  dal
Bilancio dello Stato e di anticipazione  mensile  di  tesoreria  sono
versate in conti di tesoreria unica appositamente  istituiti  per  il
finanziamento del servizio sanitario nazionale e funzionanti  secondo
le modalita' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo  7  agosto
1997, n. 279; 
    b) le ulteriori risorse destinate al finanziamento  del  Servizio
sanitario nazionale sono versate in appositi conti correnti intestati
alla sanita' presso i tesorieri delle regioni  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo  77-quater,  comma  2,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. 
  2. Ai fini della rilevazione SIOPE le regioni sono identificate  da
distinti codici-ente, riguardanti la  gestione  non  sanitaria  e  la
gestione sanitaria. 
 
Art. 22  
Individuazione delle responsabilita' all'interno  delle  regioni  nel
caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata  presso  la
regione  
  1. Le regioni che esercitano  la  scelta  di  gestire  direttamente
presso la regione una quota del finanziamento  del  proprio  servizio
sanitario di cui all'articolo 19, comma  2,  lettera  b),  punto  i),
individuano  nella  propria  struttura  organizzativa  uno  specifico
centro di responsabilita', d'ora in poi denominato gestione sanitaria
accentrata presso la regione, deputato  all'implementazione  ed  alla
tenuta di una contabilita'  di  tipo  economico-patrimoniale  atta  a
rilevare,  in  maniera  sistematica  e   continuativa,   i   rapporti
economici, patrimoniali e finanziari  intercorrenti  fra  la  singola
regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri
enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate  con
risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali. 
  2. Il responsabile della gestione sanitaria  accentrata  presso  la
regione registra i fatti gestionali nel libro giornale e li imputa ai
conti relativi a singole categorie di  valori  omogenei,  provvedendo
alla rilevazione dei costi,  dei  ricavi  e  delle  variazioni  negli
elementi  attivi  e  passivi  del  patrimonio,  in   modo   da   dame
rappresentazione nel bilancio di esercizio. 
  3. Le regioni individuano il responsabile della gestione  sanitaria
accentrata presso la regione che e' tenuto: 
    a) all'elaborazione e  all'adozione  del  bilancio  di  esercizio
della gestione sanitaria accentrata presso la regione; 
    b) alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della
gestione  sanitaria  accentrata  presso  la  regione,   dei   modelli
ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre  2007
e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi  all'ente  ivi
identificato con il codice "000"; 
    c) alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante  il
consolidamento dei conti della gestione accentrata stessa e dei conti
degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera  c),  secondo  le
modalita' definite nell'articolo 32. In sede  di  consolidamento,  il
responsabile della gestione sanitaria accentrata  presso  la  regione
garantisce la coerenza del  bilancio  sanitario  consolidato  con  le
risultanze dei modelli  ministeriali  CE  e  SP  di  cui  al  decreto
ministeriale 13 novembre  2007  e  s.m.i.  e  relative  all'ente  ivi
identificato con il codice  "999".  In  sede  di  consolidamento,  il
responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione ed
il  responsabile  della  predisposizione  del   bilancio   regionale,
assicurano  l'integrale  raccordo  e  riconciliazione  tra  le  poste
iscritte   e    contabilizzate    in    termini    di    contabilita'
economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini  di  contabilita'
finanziaria.  Tale  riconciliazione  e'  obbligatoriamente  riportata
nella nota integrativa di cui all'articolo 32; 
    d)  Le  regioni  individuano  un   responsabile   regionale   che
certifichi, con riferimento alla gestione sanitaria accertata  presso
la regione: 
      i. in sede di rendicontazione trimestrale, la  regolare  tenuta
dei libri contabili e della contabilita', la riconciliazione dei dati
della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario,
la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei  dati  inseriti
nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con  le  risultanze
della contabilita'; 
      ii. in sede di  rendicontazione  annuale,  quando  indicato  al
punto i), nonche' la  corrispondenza  del  bilancio  alle  risultanze
della contabilita'. 
 
Art. 23  
Individuazione delle responsabilita' all'interno  delle  regioni  nel
caso di gestione integrale del finanziamento del servizio sanitario
regionale presso gli enti di cui del servizio sanitario regionale  
  1. Le regioni che non esercitano la scelta di gestire  direttamente
presso la regione una quota del finanziamento  del  proprio  servizio
sanitario di cui all' articolo 19, comma 2, lettera b), punto i): 
    a)  ne   danno   preventivamente   comunicazione   ai   Ministeri
dell'economia e delle finanze e della salute; 
    b)  trattano  presso   la   regione   le   sole   operazioni   di
consolidamento dei conti sanitari degli enti di cui all'articolo  19,
comma 2, lettera c), come disciplinato  dall'articolo  22,  comma  3,
lettera c).  A  tal  fine  e'  comunque  formalmente  individuato  un
responsabile presso la regione, al quale si applicano le disposizioni
recate dall'articolo 32; 
    c) non possono effettuare, a valere sui  capitoli  di  spesa  del
servizio sanitario regionale, operazioni di gestione diverse dal mero
trasferimento delle somme agli enti del servizio sanitario  regionale
di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c). A tal  fine  le  regioni
destinano in ciascun  esercizio  agli  enti  del  servizio  sanitario
regionale l'intero importo del finanziamento previsto  nell'esercizio
di riferimento. 
 
Art. 24 
Libri obbligatori  della  gestione  sanitaria  accentrata  presso  la
regione  
  1. Nelle regioni che esercitano la scelta di  gestire  direttamente
presso la regione una quota del finanziamento  del  proprio  servizio
sanitario di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b),  punto  i),  i
libri  contabili  obbligatori  della  gestione  sanitaria  accentrata
presso la regione sono il libro giornale ed il libro degli inventari.
Il libro giornale registra indistintamente,  in  ordine  cronologico,
tutti  i  fatti  di  gestione  che  abbiano  rilievo  sui   risultati
d'esercizio. Il libro degli inventari  contiene  l'indicazione  e  la
valutazione di tutte le  attivita'  e  le  passivita'  relative  alla
gestione sanitaria accentrata presso  la  regione.  All'aggiornamento
del libro degli inventari si provvede al termine dell'esercizio. 
Art. 25 
Bilancio preventivo economico annuale  
  1. Gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto  i),
ove ricorrano le condizioni ivi previste, e lettera c)  predispongono
un  bilancio  preventivo  economico  annuale,  in  coerenza  con   la
programmazione     sanitaria     e     con     la      programmazione
economico-finanziaria della regione. 
  2. Il  bilancio  preventivo  economico  annuale  include  un  conto
economico preventivo e un piano  dei  flussi  di  cassa  prospettici,
redatti secondo  gli  schemi  di  conto  economico  e  di  rendiconto
finanziario previsti dall'articolo 26. Al conto economico  preventivo
e' allegato il conto economico dettagliato, secondo lo schema  CE  di
cui  al  decreto  ministeriale  13   novembre   2007   e   successive
modificazioni ed integrazioni. 
  3. Il bilancio preventivo economico annuale  e'  corredato  da  una
nota illustrativa, dal piano degli investimenti e  da  una  relazione
redatta dal direttore generale per gli enti di cui  alla  lettera  c)
del comma 2  dell'articolo  19  e  dal  responsabile  della  gestione
sanitaria  accentrata  presso  la  regione  per  gli  enti   di   cui
all'articolo 19, comma 2, lettera b),  punto  i),  ove  ricorrano  le
condizioni ivi previste. La nota  illustrativa  esplicita  i  criteri
impiegati  nell'  elaborazione  del  bilancio  preventivo   economico
annuale; la relazione del direttore generale o del responsabile della
gestione sanitaria accentrata evidenzia i collegamenti con gli  altri
atti  di  programmazione  aziendali  e  regionali;  il  piano   degli
investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio  e
le  relative  modalita'  di  finanziamento.  Il  bilancio  preventivo
economico annuale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera
c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi  previste,
deve essere corredato dalla relazione del collegio sindacale. 
  4. Gli enti di cui alla lettera d), del comma  2  dell'articolo  19
predispongono un bilancio preventivo economico annuale, corredato  da
una   nota   illustrativa   che   espliciti   i   criteri   impiegati
nell'elaborazione  dello  stesso,   nonche'   da   un   piano   degli
investimenti  che  definisca  gli  investimenti  da  effettuare   nel
triennio e  le  relative  modalita'  di  finanziamento.  Il  bilancio
preventivo economico annuale deve essere  corredato  dalla  relazione
del collegio dei revisori. Con delibera del  direttore  generale,  il
bilancio  preventivo  economico   annuale,   corredato   dalla   nota
illustrativa,  dal  piano  triennale  degli  investimenti   e   dalla
relazione del collegio dei revisori, viene sottoposto al Consiglio di
amministrazione dell'ente per l'approvazione. 
 
Art. 26  
Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN 
  1. Il bilancio d'esercizio  e'  redatto  con  riferimento  all'anno
solare. Si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del
rendiconto finanziario e della nota integrativa ed  e'  corredato  da
una relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore generale, per
gli enti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 19,  e
dal  responsabile  della  gestione  sanitaria  accentrata  presso  la
regione, per gli enti di cui all'articolo 19, comma  2,  lettera  b),
punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste. 
  2. Il bilancio di esercizio predisposto  dagli  enti  di  cui  alla
lettera d), comma 2, dell'articolo 19 viene sottoposto  al  Consiglio
di amministrazione dell'ente per l'approvazione. 
  3.  Per  conferire  struttura  uniforme  alle  voci  del   bilancio
preventivo economico annuale  e  del  bilancio  d'esercizio,  nonche'
omogeneita' ai  valori  inseriti  in  tali  voci,  gli  enti  di  cui
all'articolo 19, comma 2, lettera c) e  lettera  b),  punto  i),  ove
ricorrano  le  condizioni  ivi  previste  redigono  il  bilancio   di
esercizio secondo gli appositi schemi di cui all'allegato n.  2,  che
costituiscono parte integrante del presente decreto legislativo.  Gli
enti di cui alla lettera d), comma 2,  dell'articolo  19  adottano  i
medesimi schemi di bilancio,  adattando  la  nota  integrativa  e  la
relazione  sulla  gestione  alle  specificita'  del  proprio   ambito
operativo. 
  4. Per gli enti di cui all'articolo  19,  comma  2,  lettera  c)  e
lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni  ivi  previste,  la
nota integrativa  deve  contenere  anche  i  modelli  CE  ed  SP  per
l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente e  la  relazione
sulla gestione deve contenere anche il modello di rilevazione LA,  di
cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni
ed integrazioni,  per  l'esercizio  in  chiusura  e  per  l'esercizio
precedente, nonche' un'analisi dei costi sostenuti  per  l'erogazione
dei servizi sanitari, distinti  per  ciascun  livello  essenziale  di
assistenza. 
 
Art. 27 
Piano dei conti 
  1. Al fine di soddisfare le  esigenze  di  standardizzazione  delle
procedure contabili e dei debiti informativi previsti dalla normativa
vigente, ciascuna  voce  del  piano  dei  conti  degli  enti  di  cui
all'articolo 19, comma 2, lettera c) e  lettera  b),  punto  i),  ove
ricorrano  le  condizioni  ivi  previste,  deve  essere  univocamente
riconducibile ad una sola voce dei modelli di rilevazione SP o CE  di
cui  al  decreto  ministeriale  13   novembre   2007   e   successive
modificazioni ed integrazioni. 
  2. Gli enti di cui al comma 1 possono dettagliare il proprio  piano
dei conti inserendo ulteriori sottovoci, rispetto a quelle di cui  ai
modelli di rilevazione SP e CE di  cui  al  decreto  ministeriale  13
novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo  le
proprie esigenze informative. 
 
Art. 28 
Norme generali di riferimento  
  1. Per la redazione del bilancio d'esercizio gli enti di  cui  alle
lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19  applicano
gli articoli da 2423 a 2428 del codice  civile,  fatto  salvo  quanto
diversamente disposto nel presente titolo. 
 
Art. 29  
Principi di valutazione specifici del settore sanitario  
  1. Al fine di soddisfare il principio generale di  chiarezza  e  di
rappresentazione  veritiera  e   corretta,   nonche'   di   garantire
l'omogeneita', la confrontabilita' ed il consolidamento  dei  bilanci
dei servizi sanitari regionali,  sono  individuate  le  modalita'  di
rappresentazione, da parte degli enti di cui all'articolo  19,  comma
2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi
previste, delle seguenti fattispecie: 
    a) il costo delle rimanenze di beni fungibili e' calcolato con il
metodo della media ponderata; 
    b) l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e  immateriali
si effettua per quote costanti, secondo le  aliquote  indicate  nella
tabella di cui all'allegato n. 3, che  costituisce  parte  integrante
del presente decreto legislativo. E' fatta salva la possibilita'  per
la Regione di autorizzare l'utilizzo di aliquote piu' elevate; in tal
caso,  gli  enti  devono  darne   evidenza   in   nota   integrativa.
Nell'esercizio di acquisizione  dell'immobilizzazione  l'aliquota  di
ammortamento e' rapportata alla frazione d'anno di effettivo utilizzo
del cespite. E' alternativamente consentito applicare forfetariamente
la meta' dell'aliquota normale.  I  cespiti  di  valore  inferiore  a
€ 516, 46 possono essere ammortizzati integralmente nell'esercizio in
cui divengono disponibili e pronti per l'uso, ad eccezione di  quelli
che fanno parte di un'universalita' ai sensi dell'art. 816 del codice
civile.  I  cespiti  acquistati  utilizzando  contributi   in   conto
esercizio,  indipendentemente  dal   loro   valore,   devono   essere
interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.  Sono  fatti
salvi gli ammortamenti effettuati  fino  all'esercizio  precedente  a
quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo; 
    c) i contributi in conto capitale da regione sono rilevati  sulla
base del provvedimento di assegnazione. I contributi sono iscritti in
un'apposita voce di patrimonio netto, con contestuale rilevazione  di
un credito verso regione. Laddove siano impiegati per  l'acquisizione
di  cespiti  ammortizzabili,  i  contributi  vengono  successivamente
stornati  a  proventi  con  un  criterio   sistematico,   commisurato
all'ammortamento  dei  cespiti  cui  si  riferiscono,  producendo  la
sterilizzazione dell'ammortamento stesso. Nel  caso  di  cessione  di
beni acquisiti tramite contributi in conto capitale  con  generazione
di minusvalenza, viene stornata a provento una  quota  di  contributo
commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo  residua  resta
iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed e' utilizzata  per
sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le  disponibilita'
generate dalla dismissione. Nel caso di cessione  di  beni  acquisiti
tramite contributi in conto capitale con generazione di  plusvalenza,
la  plusvalenza  viene  direttamente  iscritta  in  una  riserva  del
patrimonio  netto,   senza   influenzare   il   risultato   economico
dell'esercizio.  La  quota  di  contributo  residua  resta   iscritta
nell'apposita voce di patrimonio netto ed e'  utilizzata,  unitamente
alla  riserva   derivante   dalla   plusvalenza,   per   sterilizzare
l'ammortamento dei beni  acquisiti  con  le  disponibilita'  generate
dalla dismissione. Le presenti disposizioni  si  applicano  anche  ai
contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici,  a
lasciti  e  donazioni  vincolati  all'acquisto  di  immobilizzazioni,
nonche' a conferimenti, lasciti e donazioni  di  immobilizzazioni  da
parte dello Stato,  della  regione,  di  altri  soggetti  pubblici  o
privati; 
    d) i contributi per ripiano perdite sono rilevati in  un'apposita
voce del patrimonio netto sulla base del provvedimento  regionale  di
assegnazione, con contestuale iscrizione di un credito verso regione.
Al momento dell'incasso del credito,  il  contributo  viene  stornato
dall'apposita voce del patrimonio netto e portato a diretta riduzione
della perdita all'interno della  voce  «utili  e  perdite  portati  a
nuovo»; 
    e) le quote di contributi di parte corrente finanziati con  somme
relative al fabbisogno sanitario  regionale  standard,  vincolate  ai
sensi della normativa nazionale vigente e non  utilizzate  nel  corso
dell'esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio  in  apposito
fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi  di
effettivo utilizzo; 
    f)  le  plusvalenze,  le  minusvalenze,  le  donazioni  che   non
consistano in immobilizzazioni, ne' siano vincolate  all'acquisto  di
immobilizzazioni, nonche' le sopravvenienze e le insussistenze,  sono
iscritte fra i proventi e gli oneri straordinari; 
    g) lo stato dei rischi aziendali e' valutato dalla  regione,  che
verifica l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi rischi  e  oneri
iscritti nei bilanci di esercizio degli enti. Il  collegio  sindacale
dei suddetti  enti  attesta  l'avvenuto  rispetto  degli  adempimenti
necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed  oneri  ed
al relativo utilizzo; 
    h) le somme di parte corrente assegnate alle regioni, a titolo di
finanziamento ordinario del  Servizio  sanitario  nazionale,  tramite
atto formale di individuazione  del  fabbisogno  sanitario  regionale
standard e delle relative fonti di finanziamento, sono iscritte,  ove
sussista la gestione di cui all'articolo 19,  comma  2,  lettera  b),
punto i), dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso
la regione  nella  propria  contabilita'  generale,  come  credito  e
contestualmente come passivita' per  finanziamenti  da  allocare.  Ai
fini della contabilizzazione della mobilita' sanitaria extraregionale
attiva e passiva, si prende a riferimento la matrice della  mobilita'
extraregionale  approvata  dal  Presidente  della  Conferenza   delle
Regioni e delle Province autonome ed inserita nell' atto  formale  di
individuazione del fabbisogno sanitario regionale  standard  e  delle
relative fonti di finanziamento dell'anno di riferimento; 
    i) ove sussista la gestione di  cui  all'articolo  19,  comma  2,
lettera b), punto i), per la parte di finanziamento  assegnata  dalla
regione agli enti di cui alla lettera c) del  comma  2  dell'articolo
19, mensilmente il responsabile della gestione  sanitaria  accentrata
presso la regione storna la passivita' per finanziamenti da  allocare
in ragione di un dodicesimo dell'intero importo, iscrivendo parimenti
debiti verso le singole aziende in dodicesimi. Gli enti di  cui  alla
predetta lettera c) del  comma  2  dell'articolo  19  contestualmente
rilevano un credito verso la regione e un ricavo sempre in ragione di
un dodicesimo. Per la parte di finanziamento assegnata agli  enti  di
cui all'articolo 19, comma 2, lettera  b),  punto  i),  limitatamente
alla quota riferita alla spesa sanitaria  direttamente  gestita,  dal
momento dell'assegnazione il responsabile  della  gestione  sanitaria
accentrata presso la regione storna la passivita'  per  finanziamenti
da allocare, iscrivendo proventi in ragione di un dodicesimo per ogni
mese. Al termine dell'esercizio, eventuali quote  non  assegnate  ne'
agli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i),  ne'
agli enti di cui alla predetta lettera  c)  si  intendono  attribuite
alla   gestione   sanitaria   accentrata   presso   la   regione   e,
conseguentemente,  stornate  da  passivita'  per   finanziamenti   da
allocare a proventi della stessa gestione  sanitaria  accentrata.  Il
responsabile della gestione sanitaria accentrata  presso  la  regione
impartisce disposizioni agli enti di cui  alla  predetta  lettera  c)
sulla  rilevazione  dei  proventi   e   dei   costi   per   mobilita'
extraregionale, al fine  di  garantire  la  corrispondenza  dei  dati
aziendali con quanto disposto nell'ultimo periodo della lettera h); 
    j) con modalita' analoghe a quelle previste per le somme di parte
corrente, di cui al primo periodo della lettera h), ove  sussista  la
gestione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b),  punto  i),  il
responsabile della gestione sanitaria accentrata  presso  la  regione
iscrive  nella  propria  contabilita'  generale  le   altre   entrate
regionali per l'assistenza sanitaria e  ne  definisce  l'assegnazione
alle aziende sanitarie. Tali assegnazioni sono rilevate dalle aziende
con  le  modalita'  stabilite  alla  lettera  i)  se   destinate   al
finanziamento  di  parte  corrente;  sono  invece  rilevate  con   le
modalita' stabilite alle lettere c) e d) se destinate rispettivamente
al finanziamento degli investimenti o al ripiano  delle  perdite.  In
tutti i casi va garantita  la  corrispondenza  tra  i  crediti  verso
regione iscritti nei bilanci degli enti di cui alla  lettera  c)  del
comma 2 dell'articolo 19 del presente titolo e i debiti verso aziende
iscritti nel bilancio della gestione sanitaria accentrata  presso  la
regione; 
    k) alle disposizioni recate dalle lettere h), i) e j), qualora le
singole regioni non esercitino  la  scelta  di  gestire  direttamente
presso la regione o la provincia autonoma una quota del finanziamento
del proprio servizio sanitario, provvedono le singole aziende di  cui
all'articolo 19, comma 2, lettera c), per quanto di loro  competenza,
sulla  base  delle  assegnazioni  del  finanziamento   del   servizio
sanitario regionale effettuate dalla regione in loro favore a seguito
di atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario  regionale
standard e delle relative fonti di finanziamento. In tutti i casi  va
garantita la corrispondenza  fra  il  finanziamento  complessivo  del
servizio sanitario regionale e la somma dei finanziamenti  registrati
dalle aziende di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c). 
  
Art. 30  
Destinazione del risultato d'esercizio degli enti del SSN 
  1. L'eventuale risultato positivo di esercizio degli  enti  di  cui
alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2  dell'articolo  19  e'
portato a ripiano delle eventuali  perdite  di  esercizi  precedenti.
L'eventuale eccedenza e' accantonata a riserva ovvero,  limitatamente
agli enti di cui  alle  lettere  b)  punto  i),  e  c)  del  comma  2
dell'articolo 19, e' reso disponibile per il  ripiano  delle  perdite
del  servizio  sanitario  regionale.  Resta  fermo  quanto  stabilito
dall'articolo  1,  comma  6,  dell'Intesa  Stato-Regioni  in  materia
sanitaria per il triennio 2010-2013,  sancita  nella  riunione  della
conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009. 
 
Art. 31  
Adozione del bilancio d'esercizio 
  1. Il bilancio di esercizio e' adottato entro il  30  aprile  dell'
anno successivo a quello di riferimento dal  direttore  generale  per
gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell' articolo 19, e  dal
responsabile della gestione sanitaria accentrata  presso  la  regione
per gli enti di cui alla lettera b), punto  i),  del  comma  2  dell'
articolo 19, ed e' corredato dalla relazione del collegio  sindacale.
Gli enti di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  2  dell'articolo  19
provvedono, altresi', a trasmettere al  responsabile  della  gestione
sanitaria accentrata presso la regione il bilancio di esercizio e  la
relazione del collegio sindacale ai fini della: predisposizione delle
necessarie operazioni di consolidamento, di cui all'articolo 32. 
  2. Entro la medesima data del  30  aprile  dell'anno  successivo  a
quello di riferimento, gli enti di cui alla lettera d)  del  comma  2
dell' articolo 19 devono trasmettere al  Ministero  della  Salute  il
bilancio di esercizio corredato  dalla  relazione  del  collegio  dei
revisori. 
 
Art. 32  
Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale  
  1. La gestione sanitaria accentrata presso la regione predispone  e
sottopone all'approvazione della giunta  regionale  sia  il  bilancio
preventivo  economico  annuale  consolidato  del  Servizio  Sanitario
Regionale, di cui al comma 5, sia il bilancio d'esercizio consolidato
del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 7. 
  2. Per la redazione dei bilanci consolidati di cui al  comma  1  si
applicano le disposizioni del Decreto legislativo n.  127  del  1991,
fatto salvo quanto disposto dal presente titolo. 
  3. L'area di consolidamento comprende tutti gli enti  di  cui  alle
lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell' articolo 19  ed  esclude
soggetti eventualmente partecipati da questi  ultimi.  Il  patrimonio
netto consolidato e' determinato dalla somma dei valori di patrimonio
netto degli enti consolidati.  Con  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 2, sono definite
le modalita' di  sperimentazione  riguardanti  la  previsione  di  un
ulteriore bilancio consolidato che comprenda i  soggetti  controllati
dagli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto  i),  e
c). 
  4. Il bilancio preventivo economico annuale consolidato si  compone
ed e' corredato dagli stessi documenti che compongono e corredano  il
bilancio  preventivo  economico  annuale  dei  singoli  enti  di  cui
all'articolo 25. La relazione del direttore generale e' sostituita da
una relazione del responsabile della  gestione  sanitaria  accentrata
presso la regione. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il
contenuto dei  documenti  che  compongono  e  corredano  il  bilancio
preventivo economico annuale consolidato sono quelli  prescritti  per
il bilancio preventivo economico annuale  dei  singoli  enti  di  cui
all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i),  e  c)  del  presente
titolo. 
  5. La giunta  regionale  approva  i  bilanci  preventivi  economici
annuali degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2
dell'articolo  19  e  il  bilancio   preventivo   economico   annuale
consolidato di  cui  al  comma  4  entro  il  31  dicembre  dell'anno
precedente  a  quello  cui  i   bilanci   economici   preventivi   si
riferiscono. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  approvazione,  i
bilanci in oggetto sono pubblicati integralmente  sul  sito  internet
della regione. 
  6. Il bilancio d'esercizio consolidato si compone ed  e'  corredato
dagli  stessi  documenti  che  compongono  e  corredano  il  bilancio
d'esercizio dei singoli enti di cui all'articolo 26. La relazione del
direttore generale e' sostituita da una  relazione  del  responsabile
della gestione sanitaria accentrata  presso  la  regione.  Salvi  gli
adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dei documenti  che
compongono e  corredano  il  bilancio  d'esercizio  consolidato  sono
quelli prescritti per il bilancio d'esercizio dei singoli enti di cui
all'articolo 19, comma 2, lettere b), punto i), e c). I modelli SP  e
CE di cui al decreto  ministeriale  13  novembre  2007  e  successive
modificazioni ed integrazioni, da inserire nella nota integrativa del
bilancio d'esercizio consolidato, ed il modello LA di cui al  decreto
ministeriale  18  giugno   2004   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, da inserire nella relazione sulla gestione, sono quelli
relativi al codice 999. La nota integrativa al  bilancio  consolidato
deve in ogni caso contenere: (a) il prospetto di cui all'articolo 22,
comma 3, lettera c), che illustri l'integrale raccordo tra  le  poste
iscritte nel bilancio d'esercizio consolidato e quelle  iscritte  nel
rendiconto di contabilita' finanziaria; (b)  un  prospetto  che,  per
ogni eventuale partecipazione detenuta  dalle  aziende  di  cui  alla
lettera c) del  comma  2  dell'articolo  19  presso  altri  soggetti,
indichi denominazione, sede, importo totale dell'attivo, importo  del
patrimonio  netto,  utile  o  perdita  dell'ultimo  esercizio,  quota
posseduta da ciascuna azienda del  servizio  sanitario  regionale  ed
eventualmente  dalla  regione,   valore   attribuito   nel   bilancio
consolidato e criterio di valutazione adottato; (c) un prospetto che,
per ogni altra societa' partecipata o ente dipendente  della  regione
che riceva a qualsiasi titolo una quota delle  risorse  destinate  al
finanziamento del fabbisogno sanitario  regionale  standard  o  delle
ulteriori risorse destinate al finanziamento del  servizio  sanitario
regionale, indichi denominazione, sede, importo totale dell'  attivo,
importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo  esercizio,
quota posseduta dalla regione. 
  7. La giunta regionale approva i bilanci d'esercizio degli enti  di
cui alle lettere b), punto i), e c)  del  comma  2  dell'articolo  19
entro il termine del 31  maggio  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento e il bilancio  consolidato  nel  termine  del  30  giugno
dell'anno successivo a quello di riferimento. Entro  sessanta  giorni
dalla data di approvazione, i  bilanci  in  oggetto  sono  pubblicati
integralmente sul sito internet della regione. 
  8. Per favorire la compatibilita' e l'uniformita'  dei  bilanci  da
consolidare, il  responsabile  della  gestione  sanitaria  accentrata
presso la regione puo' stabilire  specifici  obblighi  informativi  a
carico degli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19
e prescrivere trattamenti contabili omogenei, nei  limiti  di  quanto
stabilito dagli articoli 28 e 29. 
 
Art. 33 
Tassonomia per gli enti in contabilita' civilista 
  1.  Al  fine  di  consentire  l'elaborazione  dei  conti  di  cassa
consolidati delle amministrazioni pubbliche, la riclassificazione dei
dati contabili degli enti di cui all'articolo 19, lettere c) e d), e'
operata attraverso la rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, comma
6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui
all'articolo 36, comma 2, e'  definito  lo  schema  di  transcodifica
delle voci dei modelli LA, CE ed SP di cui rispettivamente al decreto
ministeriale  18  giugno   2004   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni e al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e  successive
modificazioni  ed  integrazioni  necessarie  per  la  predisposizione
dell'articolazione della spesa per missioni e programmi, accompagnata
dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di
secondo livello, di  cui  all'articolo  17,  comma  3.  Nel  caso  di
corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di  secondo
livello,  vanno  individuate  due   o   piu'   funzioni   COFOG   con
l'indicazione delle  percentuali  di  attribuzione  della  spesa  del
programma a ciascuna di esse. 
 
Art. 34 
Aggiornamento schemi tecnici 
  1. In funzione di eventuali emergenti fabbisogni informativi, anche
in conseguenza dell'attivita' di monitoraggio dei  conti  sanitari  e
dell'erogazione dei livelli di assistenza,  ovvero  di  aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, nonche' della  definizione  del
livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di  cui
all'articolo 36, comma 2, i relativi  necessari  aggiornamenti  degli
schemi allegati al presente decreto legislativo, di cui agli articoli
26 e 32 nonche' la tabella di cui all'articolo 29, comma  1,  lettera
b) sono effettuati con decreto del Ministro della Salute, di concerto
con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
 
Art. 35 
Sistemi informativi e statistici della Sanita'  
  1. Al fine di migliorare i sistemi informativi e  statistici  della
sanita' e per il loro migliore utilizzo in  termini  di  monitoraggio
dell'organizzazione dei livelli di assistenza, con procedure analoghe
a quanto previsto dall'articolo 34, con decreto  del  Ministro  della
salute vengono stabilite le procedure  di  anonimizzazione  dei  dati
individuali presenti nei flussi informativi, gia' oggi  acquisiti  in
modo univoco sulla base del codice  fiscale  dell'assistito,  con  la
trasformazione del codice fiscale, ai fini di ricerca  per  scopi  di
statistica sanitaria, in codice anonimo, mediante apposito  algoritmo
biunivoco,  in  modo  da  tutelare  l'identita'  dell'assistito   nel
procedimento di elaborazione dei dati. I dati cosi' anonimizzati sono
utilizzati per migliorare il  monitoraggio  e  la  valutazione  della
qualita' e dell'efficacia dei percorsi di cura, con un pieno utilizzo
degli archivi informatici dell'assistenza ospedaliera, specialistica,
farmaceutica. 
 
Titolo III 
Disposizioni finali e transitorie 
 
Art. 36 
Sperimentazione 
  1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo  assetto
contabile definito dal presente  decreto  alle  esigenze  conoscitive
della finanza pubblica e per  individuare  eventuali  criticita'  del
sistema e le conseguenti  modifiche  intese  a  realizzare  una  piu'
efficace disciplina della materia, a decorrere dal  2012  e'  avviata
una  sperimentazione,  della  durata  di  due  esercizi   finanziari,
riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo  I,  con
particolare  riguardo  all'adozione  del   bilancio   di   previsione
finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione
per missioni e programmi di cui all'articolo 33. 
  2. Ai fini della sperimentazione, entro 120 giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il  Ministro
delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti  con  le
regioni  e  per  la  coesione  territoriale  e  il  Ministro  per  la
semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
definiti le modalita' della  sperimentazione,  i  principi  contabili
applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo  di  articolazione
del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti  integrato
di  ciascun  comparto  di  cui  all'articolo  4,  la  codifica  della
transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di  bilancio
di cui agli articoli  11  e  12,  i  criteri  di  individuazione  dei
Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni  ai  diversi
enti per la costruzione di un  sistema  di  indicatori  di  risultato
semplici, misurabili e  riferiti  ai  programmi  del  bilancio  e  le
modalita'  di  attuazione  della  classificazione  per   missioni   e
programmi di cui all'articolo 17 e le eventuali ulteriori modifiche e
integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle
amministrazioni coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 1. Il
decreto di cui al primo  periodo  prevede  la  sperimentazione  della
tenuta   della   contabilita'   finanziaria   sulla   base   di   una
configurazione del principio della competenza finanziaria secondo  la
quale le obbligazioni attive e passive  giuridicamente  perfezionate,
che danno luogo a entrate e spese  per  l'ente  di  riferimento  sono
registrate nelle scritture contabili con l'imputazione  all'esercizio
nel quale esse vengono  a  scadenza,  ferma  restando,  nel  caso  di
attivita' di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a
scadenza in piu' esercizi finanziari, la necessita'  di  predisporre,
sin dal primo anno,  la  copertura  finanziaria  per  l'effettuazione
della   complessiva   spesa   dell'investimento.   Ai   fini    della
sperimentazione il bilancio di previsione annuale e  il  bilancio  di
previsione pluriennale hanno  carattere  autorizzatorio,  costituendo
limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro,
i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni  di
cassa. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono
essere sperimentati sistemi di  contabilita'  e  schemi  di  bilancio
semplificati. La  tenuta  della  contabilita'  delle  amministrazioni
coinvolte nella sperimentazione e' disciplinata dalle disposizioni di
cui al Titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonche'  dalle
discipline contabili vigenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, in quanto con  esse  compatibili.  Al  termine  del
primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la  sperimentazione
e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e  delle
finanze trasmette alle Camere una relazione sui  relativi  risultati.
Nella relazione relativa all'ultimo semestre della sperimentazione il
Governo fornisce una  valutazione  sulle  risultanze  della  medesima
sperimentazione, anche ai fini dell'attuazione del comma 4. 
  3. Lo schema del decreto di  cui  al  comma  2  e'  trasmesso  alle
Camere,  ai  fini  dell'acquisizione  del  parere  della  Commissione
parlamentare  per  l'attuazione  del  federalismo  fiscale  e   delle
Commissioni  parlamentari  competenti  per  i  profili  di  carattere
finanziario, da esprimere entro  trenta  giorni  dalla  trasmissione.
Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato. 
  4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro dell'interno e con il Ministro  per  i  rapporti  con  le
regioni e per la coesione territoriale, d'intesa  con  la  Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281, sono individuate  le  amministrazioni  coinvolte  nella
sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione
geografica e della dimensione demografica. Per le amministrazioni non
interessate  dalla  sperimentazione  continua  ad  applicarsi,   sino
all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma  5,  la
vigente disciplina contabile. 
  5. In considerazione  degli  esiti  della  sperimentazione,  con  i
decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma  7,  della  legge  5
maggio 2009 n. 42, sono definiti i contenuti specifici del  principio
della competenza finanziaria di cui al punto  16  dell'allegato  1  e
possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono
definiti i principi contabili applicati di  cui  all'articolo  3,  il
livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato  comune
e  del  piano  dei  conti  integrato  di  ciascun  comparto  di   cui
all'articolo 4, la  codifica  della  transazione  elementare  di  cui
all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e  12,
i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le
metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di  un  sistema
di  indicatori  di  risultato  semplici,  misurabili  e  riferiti  ai
programmi  del   bilancio,   le   modalita'   di   attuazione   della
classificazione per missioni e programmi di  cui  all'  articolo  17,
nonche' della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di
cui all'articolo 16. 
  6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di  cui  al
comma 2, individua un sistema premiante, senza oneri per  la  finanza
pubblica, a favore delle amministrazioni  pubbliche  che  partecipano
alla sperimentazione. 
 
Art. 37 
Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le  province
 autonome di Trento e di Bolzano 
  1. La decorrenza e le modalita' di applicazione delle  disposizioni
di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni  a
statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
nonche' nei  confronti  degli  enti  locali  ubicati  nelle  medesime
Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in  conformita'
con i relativi statuti, con le procedure  previste  dall'articolo  27
della legge 5 maggio 2009, n. 42. Qualora entro sei mesi dall'entrata
in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo  36,  comma  5,
non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino  al
completamento delle procedure medesime, le  disposizioni  di  cui  al
presente decreto e ai decreti legislativi  di  cui  all'articolo  36,
comma 5, trovano immediata e diretta  applicazione  nelle  Regioni  a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. 
 
Art. 38  
Disposizioni finali ed entrata in vigore 
  1. Le disposizioni del Titolo I si applicano a decorrere dal 2014 e
le disposizioni del Titolo II  si  applicano  a  decorrere  dall'anno
successivo a  quello  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo. 
  2. Per quanto non diversamente  disposto  dal  titolo  secondo  del
presente  decreto,  restano  confermate  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  3. All'attuazione del  presente  decreto  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 23 giugno 2011 
 
Allegato 1 
(previsto dall'articolo 3, comma 1) 
Principi generali o postulati 
    1. Principio dell'annualita' 
    2. Principio dell'unita' 
    3. Principio dell'universalita' 
    4. Principio dell'integrita' 
    5. Principio della veridicita',  attendibilita',  correttezza,  e
comprensibilita' 
    6. Principio della significativita' e rilevanza 
    7. Principio della flessibilita' 
    8. Principio della congruita' 
    9. Principio della prudenza 
    10. Principio della coerenza 
    11. Principio della continuita' e della costanza 
    12. Principio della comparabilita' e della verificabilita' 
    13. Principio della neutralita' 
    14. Principio della pubblicita' 
    15. Principio dell'equilibrio di bilancio 
    16. Principio della competenza finanziaria 
    17. Principio della competenza economica 
    18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma  
 
1. Principio della annualita'  
    I documenti del sistema di bilancio, sia  di  previsione  sia  di
rendicontazione,  sono  predisposti  con   cadenza   annuale   e   si
riferiscono. ad un  periodo  di  gestione  che  coincide  con  l'anno
solare. Nella predisposizione dei documenti annuali di  bilancio,  le
previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate  sulla  base
di una programmazione di medio periodo, con  un  orizzonte  temporale
almeno triennale 
 
2. Principio dell'unita'  
    La singola amministrazione  pubblica  e'  una  entita'  giuridica
unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia  il  suo
bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d'esercizio. 
    E'   il   complesso   unitario   delle   entrate   che   finanzia
l'amministrazione pubblica e quindi sostiene cosi' la totalita' delle
sue spese durante la gestione. 
    I documenti contabili non possono essere  articolati  in  maniera
tale da destinare  alcune  fonti  di  entrata  a  copertura  solo  di
determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa. 
 
3. Principio della universalita'  
    Il sistema di bilancio  ricomprende  tutte  le  finalita'  e  gli
obiettivi  di  gestione,  nonche'  i  relativi   valori   finanziari,
economici e patrimoniali riconducibili alla  singola  amministrazione
pubblica,  al  fine  di  fornire  una  rappresentazione  veritiera  e
corretta   della   complessa    attivita'    amministrativa    svolta
nell'esercizio  e   degli   andamenti   dell'amministrazione,   anche
nell'ottica degli equilibri economico -  finanziari  del  sistema  di
bilancio. 
    Sono  incompatibili  con  il  principio   dell'universalita'   le
gestioni fuori bilancio, consistenti  in  gestioni  poste  in  essere
dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative  -
che non  abbiano  autonomia  gestionale  -  che  non  transitano  nel
bilancio. Le contabilita'  separate,  ove  ammesse  dalla  normativa,
devono essere ricondotte al sistema di bilancio  dell'amministrazione
entro i termini dell'esercizio. 
 
4. Principio della integrita'  
    Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione  le
entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per  la
riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti,
le spese devono essere iscritte al  lordo  delle  correlate  entrate,
senza compensazioni di partite. 
    Lo stesso principio si applica a tutti i valori  del  sistema  di
bilancio,  quindi  anche  ai  valori  economici  ed  alle   grandezze
patrimoniali che si ritrovano nel conto economico  e  nel  conto  del
patrimonio. 
 
5.  Principio  della  veridicita'  attendibilita',   correttezza,   e
comprensibilita'  
    Il principio della  «veridicita'»  fa  esplicito  riferimento  al
principio del true and fair view che ricerca nei  dati  contabili  di
bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle  operazioni
di gestione  di  natura  economica,  patrimoniale  e  finanziaria  di
esercizio. 
    Il principio della veridicita' non si applica solo  ai  documenti
di  rendicontazione  e  alla  gestione,  ma  anche  ai  documenti  di
previsione nei quali e' da intendersi come rigorosa  valutazione  dei
flussi  finanziari  (e  nel  caso  anche  economici)  generati  dalle
operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di  riferimento.  Si
devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle
singole poste che invece devono essere valutate secondo una  rigorosa
analisi di controllo. 
    Una corretta  interpretazione  del  principio  della  veridicita'
richiede anche  l'enunciazione  degli  altri  postulati  di  bilancio
(attendibilita', correttezza e  comprensibilita').  Il  principio  di
veridicita' e' quindi da considerarsi un obiettivo a  cui  tendono  i
postulati e i principi contabili generali. 
    Le previsioni e in generale  tutte  le  valutazioni  a  contenuto
economico -  finanziario  e  patrimoniale,  devono  essere,  inoltre,
sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico  o,  in
mancanza, da altri idonei  ed  obiettivi  parametri  di  riferimento,
nonche' da fondate aspettative di acquisizione e  di  utilizzo  delle
risorse al  fine  di  rendere  attendibili  i  documenti  predisposti
(principio dell'attendibilita'). Tale principio  non  e'  applicabile
solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma  anche
al rendiconto e al bilancio d'esercizio, per la redazione  dei  quali
occorre un processo di valutazione.  Il  principio  in  argomento  di
estende ai documenti descrittivi ed  accompagnatori.  Un'informazione
contabile e'  attendibile  se  e'  scevra  da  errori  e  distorsioni
rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di  essa.
L'oggettivita' degli andamenti storici e dei  suddetti  parametri  di
riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente  previsti  dalle
norme, consente di effettuare razionali e significative  comparazioni
nel tempo e nello  spazio  e,  a  parita'  di  altre  condizioni,  di
avvicinarsi alla realta' con un maggior grado di approssimazione. 
    Il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la
redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione,  di
gestione  e   controllo   e   di   rendicontazione   deve,   inoltre,
caratterizzare la formazione dei citati  documenti  (principio  della
correttezza). Infatti, il  principio  della  correttezza  si  estende
anche ai principi contabili generali e applicati che costituiscono  i
fondamenti e le regole di  carattere  generale  cui  deve  informarsi
l'intero sistema di bilancio, anche non previste da norme giuridiche,
ma che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili  adottati  da
ogni  specifica  amministrazione   pubblica.   Il   principio   della
correttezza si applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto del
monitoraggio da parte delle istituzioni  preposte  al  governo  della
finanza pubblica. 
    Infine, il sistema di bilancio deve essere comprensibile  e  deve
percio' presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie,
economiche   e   patrimoniali   (principio    della    chiarezza    o
comprensibilita'). Il principio della chiarezza o comprensibilita' e'
rafforzativo  del  principio  base  della  veridicita'  .Al  fine  di
consentire una  rappresentazione  chiara  dell'attivita'  svolta,  le
registrazioni contabili  ed  i  documenti  di  bilancio  adottano  il
sistema di  classificazione  previsto  dall'ordinamento  contabile  e
finanziario, uniformandosi alle  istruzioni  dei  relativi  glossari.
L'articolazione  del  sistema  di  bilancio  deve  essere   tale   da
facilitarne  -  tra  l'altro  -  la  comprensione  e  permetterne  la
consultazione  rendendo  evidenti   le   informazioni   previsionali,
gestionali e di rendicontazione in esso contenute. .  Il  sistema  di
bilancio deve essere corredato da una informativa  supplementare  che
faciliti  la  comprensione  e   l'intelligibilita'   dei   documenti.
L'adozione di una corretta classificazione  dei  documenti  contabili
costituisce una  condizione  necessaria  per  garantire  il  corretto
monitoraggio e consolidamento  dei  conti  pubblici  da  parte  delle
istituzioni preposte  al  coordinamento  e  controllo  della  finanza
pubblica. 
    Una qualita' essenziale delle informazioni contenute nel  sistema
di  bilancio  e'  che  esse  siano  prontamente  comprensibili  dagli
utilizzatori e che abbiano la capacita' di garantire sinteticita'  ed
al tempo stesso analiticita'  delle  conoscenze.  A  tale  scopo,  si
assume  che  gli  utilizzatori  possano  con  la  normale   diligenza
esaminare i dati contabili dei bilanci  ed  abbiano  una  ragionevole
conoscenza  dell'attivita'   svolta   dall'amministrazione   pubblica
considerata e dei sistemi contabili adottati, al  fine  di  ottenere,
dagli elementi  quantitativi  e  qualitativi  disponibili,  chiare  e
trasparenti informazioni. 
    I documenti contabili  che  non  rispettano  il  principio  della
veridicita' e tutti gli altri principi  allo  stesso  collegati,  non
possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti
al controllo e alla revisione contabile. 
 
 6. Principio della significativita' e rilevanza  
    Per essere utile, un'informazione deve essere  significativa  per
le  esigenze  informative  connesse  al  processo  decisionale  degli
utilizzatori. L'informazione e' qualitativamente significativa quando
e' in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli
a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure  confermando
o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente. 
    Il procedimento di formazione del  sistema  di  bilancio  implica
delle stime o  previsioni.  Pertanto,  la  correttezza  dei  dati  di
bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza  aritmetica,  bensi'
alla ragionevolezza,  ed  all'applicazione  oculata  e  corretta  dei
procedimenti di valutazione adottati nella stesura  del  bilancio  di
previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio. 
    Errori,  semplificazioni  e  arrotondamenti   sono   tecnicamente
inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza;  essi
cioe' non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante
sui dati del sistema  di  bilancio  e  sul  loro  significato  per  i
destinatari. 
    L'effetto deve essere anche  valutato  ai  fini  degli  equilibri
finanziari ed economici del bilancio di previsione, del rendiconto  e
del bilancio d'esercizio. 
    L'informazione  e'  rilevante  se  la  sua  omissione  o   errata
presentazione puo' influenzare le decisioni degli utilizzatori  prese
sulla base del  sistema  di  bilancio.  La  rilevanza  dipende  dalla
dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con  i
valori complessivi del sistema di bilancio, e  dall'errore  giudicato
nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione. 
 
7. Principio della flessibilita' 
    Nel sistema del bilancio di previsione i  documenti  non  debbono
essere interpretati come immodificabili, perche' questo comporterebbe
una rigidita' nella gestione che puo' rivelarsi controproducente. 
    Il principio di flessibilita' e' volto a trovare all'interno  dei
documenti contabili di programmazione e  previsione  di  bilancio  la
possibilita' di fronteggiare gli effetti derivanti dalle  circostanze
imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare  durante  la
gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi  di
governo. 
    Per tale finalita' la legge disciplina  l'utilizzo  di  strumenti
ordinari, come il fondo di riserva, destinati a garantire le  risorse
da impiegare a copertura delle spese relative a eventi prevedibili  e
straordinari. 
    Un eccessivo ricorso agli altri strumenti di flessibilita', quali
le variazioni di bilancio, va visto come fatto  negativo,  in  quanto
inficia l'attendibilita' del processo di programmazione e  rende  non
credibile il complesso del sistema di bilancio. 
    Differente funzione ha  la  flessibilita'  dei  bilanci  in  sede
gestionale,  volta  a  consentire  variazioni  compensative  tra   le
missioni e tra programmi conseguenti a provvedimenti di trasferimenti
del  personale  all'interno  di   ciascuna   amministrazione   e   la
rimodulazione delle dotazioni finanziarie interne a  ogni  programma.
Non e' consentito l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per
finanziare spese correnti. 
    Il principio di flessibilita'  si  applica  non  solo  ai  valori
finanziari contenuti nel bilancio di previsione su  cui  transita  la
funzione autorizzatoria, ma anche ai documenti di programmazione  sui
quali si fonda la gestione ed il relativo controllo interno. 
    E' necessario che nella relazione illustrativa  delle  risultanze
di esercizio si dia adeguata informazione sul numero, sull'entita'  e
sulle  ragioni  che  hanno  portato  a  variazioni  di  bilancio   in
applicazione del principio e altresi' sull'utilizzo  degli  strumenti
ordinari di flessibilita' previsti nel bilancio di previsione. 
 
8. Principio della congruita' 
    La congruita' consiste nella verifica dell'adeguatezza dei  mezzi
disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il  principio  si  collega  a
quello  della  coerenza,  rafforzandone  i  contenuti  di   carattere
finanziario, economico  e  patrimoniale,  anche  nel  rispetto  degli
equilibri di bilancio. 
    La congruita' delle entrate e delle spese deve essere valutata in
relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti  storici  ed  al
riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente
rappresentati nel sistema di bilancio  nelle  fasi  di  previsione  e
programmazione, di gestione e rendicontazione. 
 
9. Principio della prudenza  
    Il  principio  della  prudenza  si  applica  sia  nei   documenti
contabili di programmazione e del bilancio  di  previsione,  sia  nel
rendiconto e bilancio d'esercizio. 
    Nel bilancio di previsione, piu' precisamente nei  documenti  sia
finanziari sia economici, devono essere iscritte solo  le  componenti
positive  che  ragionevolmente  saranno   disponibili   nel   periodo
amministrativo considerato, mentre  le  componenti  negative  saranno
limitate alle sole voci  degli  impegni  sostenibili  e  direttamente
collegate alle risorse previste. 
    Nei documenti contabili di  rendicontazione  il  principio  della
prudenza comporta che  le  componenti  positive  non  realizzate  non
devono essere contabilizzate, mentre  tutte  le  componenti  negative
devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono
definitivamente realizzate. 
    Il principio della prudenza cosi' definito rappresenta uno  degli
elementi  fondamentali  del  processo  formativo  delle   valutazioni
presenti nei documenti contabili del  sistema  di  bilancio.  I  suoi
eccessi devono pero' essere evitati perche' sono  pregiudizievoli  al
rispetto della rappresentazione veritiera  e  corretta  delle  scelte
programmatiche e degli andamenti effettivi della  gestione  e  quindi
rendono il sistema di bilancio inattendibile. 
    Il principio della prudenza non deve  condurre  all'arbitraria  e
immotivata  riduzione  delle  previsioni  di  entrata,   proventi   e
valutazioni del patrimonio, bensi' esprimere qualita'  di  giudizi  a
cui deve informarsi un procedimento valutativo e  di  formazione  dei
documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero  e  corretto.
Cio' soprattutto nella ponderazione dei  rischi  e  delle  incertezze
connessi agli andamenti  operativi  degli  enti  e  nella  logica  di
assicurare  ragionevoli  stanziamenti  per   la   continuita'   dell'
amministrazione. 
 
10. Principio della coerenza  
    Occorre  assicurare  un  nesso  logico  e  conseguente   fra   la
programmazione,  la  previsione,  gli   atti   di   gestione   e   la
rendicontazione generale.  La  coerenza  implica  che  queste  stesse
funzioni ed i documenti contabili e non,  ad  esse  collegati,  siano
strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso  logico
infatti  deve  collegare  tutti  gli   atti   contabili   preventivi,
gestionali  e  consuntivi,  siano  essi  di  carattere   strettamente
finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi
e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di  breve  o
di lungo termine. 
    La coerenza interna implica: 
      - in sede  preventiva,  che  gli  strumenti  di  programmazione
pluriennale  e  annuale   siano   conseguenti   alla   pianificazione
dell'ente; 
      - in sede di gestione, che le decisioni e gli atti non siano in
contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli  strumenti
di programmazione pluriennale  e  annuale  e  non  pregiudichino  gli
equilibri finanziari ed economici; 
      - in sede di rendicontazione, che sia dimostrato e motivato  lo
scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi. 
    La coerenza interna del sistema  di  bilancio  riguarda  anche  i
criteri particolari di valutazione delle singole poste in conformita'
ai postulati e  principi  generali  e  concerne  le  strutture  e  le
classificazioni dei conti nel bilancio di previsione, nel  rendiconto
e nel bilancio d'esercizio. Le strutture dei conti devono essere  tra
loro comparabili non solo da un punto di vista formale  ma  anche  di
omogeneita' e correttezza negli oggetti di analisi e negli aspetti di
contenuto dei fenomeni esaminati. 
    La coerenza esterna comporta una connessione fra il  processo  di
programmazione,    previsione,     gestione     e     rendicontazione
dell'amministrazione pubblica, le direttive e le  scelte  strategiche
di altri livelli di governo del  sistema  pubblico  anche  secondo  i
principi di coordinamento della finanza pubblica. 
 
11. Principio della continuita' e della costanza  
    La valutazione delle poste  contabili  di  bilancio  deve  essere
fatta  nella  prospettiva   della   continuazione   delle   attivita'
istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica e'  costituita.
Il principio della continuita' si fonda sulla considerazione che ogni
sistema aziendale, sia pubblico sia  privato,  deve  rispondere  alla
preliminare caratteristica di essere  atto  a  perdurare  nel  tempo.
Pertanto  le  valutazioni   contabili   finanziarie,   economiche   e
patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere  al  requisito
di essere fondate su criteri  tecnici  e  di  stima  che  abbiano  la
possibilita'  di  continuare  ad  essere  validi  nel  tempo,  se  le
condizioni gestionali  non  saranno  tali  da  evidenziare  chiari  e
significativi cambiamenti. Il principio si applica anche al  fine  di
garantire equilibri economico - finanziari che siano salvaguardati  e
perdurino nel tempo. Il principio della continuita' riguarda anche  i
dati contabili che nella successione del tempo devono essere rilevati
e  rappresentati  con  correttezza  nelle  situazioni  contabili   di
chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili. 
    Inoltre, la  costanza  di  applicazione  dei  principi  contabili
generali e di quelli particolari di valutazione e'  uno  dei  cardini
delle  determinazioni  finanziarie,  economiche  e  patrimoniali  dei
bilanci di previsione, della  gestione,  del  rendiconto  e  bilancio
d'esercizio (principio della costanza). Infatti, Il  principio  della
continuita' e quello della costanza dei criteri applicati introducono
le condizioni essenziali per la comparabilita' delle valutazioni  tra
i  documenti  contabili  del   bilancio   di   previsione   e   della
rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni  nel  tempo,
anche connesse con i processi gestionali. L'eventuale cambiamento dei
criteri particolari di valutazione adottati, deve  rappresentare  un'
eccezione  nel  tempo  che   risulti   opportunamente   descritta   e
documentata  in  apposite  relazioni  nel  contesto  del  sistema  di
bilancio. Il principio della costanza, insieme agli altri  postulati,
risponde  alla  logica  unitaria  di  rappresentare  nel  sistema  di
bilancio, mediante i diversi valori contabili  di  tipo  finanziario,
economico  e  patrimoniale,  la   coerenza,   la   chiarezza   e   la
significativita' delle scelte di  programmazione,  della  gestione  e
delle risultanze finali di esercizio. 
 
12. Principio della comparabilita' e verificabilita'  
    Gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere  in
grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche
di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali
del sistema di bilancio,  al  fine  di  identificarne  gli  andamenti
tendenziali. Gli utilizzatori, inoltre,  devono  poter  comparare  le
informazioni di bilancio anche tra enti  pubblici  diversi,  e  dello
stesso  settore,  al  fine  di  valutarne  le  diverse  potenzialita'
gestionali, gli orientamenti strategici e le qualita' di una  sana  e
buona amministrazione. Deve essere consentita  anche  la  valutazione
delle  situazioni   patrimoniali,   degli   andamenti   economici   e
finanziari, nonche' delle relative modificazioni. 
    Il  costante  e  continuo  rispetto  dei  principi  contabili  e'
condizione necessaria  per  la  comparabilita'  spazio-temporale  dei
documenti del sistema di bilancio sia per gli  organi  di  governance
interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica a cui
ci si riferisce, sia per ogni categoria di portatori di interesse che
vuole ottenere informazioni sulla gestione pubblica. 
    Un'importante implicazione della caratteristica qualitativa della
comparabilita' e' che gli utilizzatori siano informati  dei  principi
contabili impiegati nella preparazione dei documenti e dei  dati  che
compongono  il  sistema  di  bilancio,   di   qualsiasi   cambiamento
nell'applicazione  di  tali  principi  e  degli   effetti   di   tali
cambiamenti. 
    Il requisito di comparabilita' non  deve  essere  un  impedimento
all'introduzione dei principi  contabili  applicativi  piu'  adeguati
alla specifica operazione. Non e' appropriato che  un'amministrazione
pubblica continui a contabilizzare nel medesimo modo un'operazione od
un evento se  il  criterio  adottato  non  e'  conforme  al  disposto
normativo ed ai principi contabili. 
    Nell'ambito   della   stessa    amministrazione    pubblica    la
comparabilita'  dei  bilanci  in  periodi  diversi  e'  possibile  se
sussistono le seguenti condizioni: 
      - la forma di presentazione  e'  costante,  cioe'  il  modo  di
esposizione delle voci deve essere uguale o almeno comparabile; 
      - i criteri di valutazione adottati  sono  mantenuti  costanti.
L'eventuale  cambiamento  deve  essere  giustificato  da  circostanza
eccezionale per frequenza  e  natura.  In  ogni  caso  l'effetto  del
cambiamento dei criteri di valutazione sul risultato dell'esercizio e
sul patrimonio netto deve essere adeguatamente illustrato e motivato; 
      - i mutamenti strutturali nell'organizzazione e gli  eventi  di
natura straordinaria devono essere chiaramente evidenziati. 
      Inoltre, l'informazione patrimoniale, economica e  finanziaria,
e  tutte  le  altre  fornite  dal  sistema  di   bilancio   di   ogni
amministrazione pubblica, devono essere  verificabili  attraverso  la
ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A  tale  scopo  le
amministrazioni   pubbliche   devono   conservare    la    necessaria
documentazione  probatoria  (principio  della  Verificabilita').   La
verificabilita' delle informazioni non riguarda solo la gestione e la
rendicontazione ma anche il processo di programmazione e di  bilancio
per ricostruire adeguatamente e documentalmente  il  procedimento  di
valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni e  dei
contenuti della programmazione e dei relativi obiettivi. 
 
13. Principio di neutralita' o imparzialita'  
    La redazione dei documenti contabili deve  fondarsi  su  principi
contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza
servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi.
La neutralita' o imparzialita'  deve  essere  presente  in  tutto  il
procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione
e previsione, sia di gestione e di rendicontazione,  soprattutto  per
quanto concerne gli elementi soggettivi. 
    La presenza di elementi soggettivi di stima non e' condizione per
far   venir   meno   l'imparzialita',   la   ragionevolezza   e    la
verificabilita'. Discernimento, oculatezza e giudizio sono alla  base
dei  procedimenti  e  delle  metodologie  di  ragioneria  a  cui   la
preparazione dei documenti contabili deve informarsi e richiedono due
requisiti  essenziali,  la  competenza  e  la  correttezza   tecnica.
L'imparzialita' contabile va intesa come l'applicazione competente  e
tecnicamente  corretta  del  processo  di  formazione  dei  documenti
contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del  bilancio
d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza  e  giudizio  per
quanto concerne gli elementi soggettivi. 
 
14. Principio della pubblicita'  
    Il sistema di  bilancio  assolve  una  funzione  informativa  nei
confronti degli utilizzatori  dei  documenti  contabili.  E'  compito
dell'amministrazione  pubblica  rendere   effettiva   tale   funzione
assicurando ai  cittadini  ed  ai  diversi  organismi  sociali  e  di
partecipazione  la   conoscenza   dei   contenuti   significativi   e
caratteristici del bilancio  di  previsione,  del  rendiconto  e  del
bilancio d'esercizio,  comprensivi  dei  rispettivi  allegati,  anche
integrando le pubblicazioni obbligatorie. 
    Affinche'   i   documenti   contabili   di   previsione   e    di
rendicontazione assumano a pieno la loro valenza politica, giuridica,
economica e sociale devono essere  resi  pubblici  secondo  le  norme
vigenti. 
    Il rispetto del principio della pubblicita' presuppone  un  ruolo
attivo dell'amministrazione pubblica  nel  contesto  della  comunita'
amministrata, garantendo trasparenza e divulgazione  alle  scelte  di
programmazione contenute nei documenti previsionali ed  ai  risultati
della gestione descritti in modo veritiero e corretto  nei  documenti
di rendicontazione; cio' e' fondamentale  per  la  fruibilita'  delle
informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali  del  sistema  di
bilancio. 
 
15. Principio dell'equilibrio di bilancio  
    Le norme  di  contabilita'  pubblica  pongono  come  vincolo  del
bilancio di previsione il pareggio finanziario. 
    L'osservanza di tale principio riguarda il  pareggio  complessivo
di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti
i flussi di entrata e di spesa. 
    Il rispetto del principio  di  pareggio  finanziario  invero  non
basta  per  soddisfare  il  principio  generale  dell'equilibrio  del
sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. 
    Il  pareggio  finanziario  nel  bilancio  di  previsione  infatti
comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri  equilibri
finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non  solo
in  sede  di  previsione,  ma  anche  durante  la  gestione  in  modo
concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi
nei  risultati  complessivi  dell'esercizio  che  si  riflettono  nei
documenti contabili di rendicontazione. 
    Nel sistema  di  bilancio  di  un'amministrazione  pubblica,  gli
equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettato considerando
non solo la fase di previsione, ma anche la fase  di  rendicontazione
come prima forma del controllo interno, concernente  tutti  i  flussi
finanziari generati dalla produzione, diretta o  indiretta  e  quindi
effettuata anche attraverso le altre forme di  gestione  dei  servizi
erogati e di altre attivita' svolte. 
    Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi e' piu' ampio del
normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio
di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione  dell'equilibrio
economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione
e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei
documenti contabili di rendicontazione e quindi nel  conto  economico
di fine esercizio) e'  garanzia  della  capacita'  di  perseguire  le
finalita' istituzionali ed innovative di un'amministrazione  pubblica
in un mercato dinamico. 
    L'equilibrio    finanziario    del    bilancio    non    comporta
necessariamente  una  stabilita'  anche  di  carattere  economico   e
patrimoniale. 
    Il principio  dell'equilibrio  di  bilancio  quindi  deve  essere
inteso  in  una  versione  complessiva  ed  analitica  del   pareggio
economico,  finanziario  e  patrimoniale  che  ogni   amministrazione
pubblica pone strategicamente da dover realizzare  nel  suo  continuo
operare nella comunita' amministrata. 
 
16. Principio della competenza finanziaria  
    Il  principio  della  competenza  finanziaria,  i  cui  contenuti
specifici saranno definiti ai sensi dell'articolo 36,  comma  5,  del
presente  decreto,  costituisce  il  criterio  di  imputazione   agli
esercizi finanziari delle  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate
attive e passive (accertamenti e impegni). 
 
17. Principio della competenza economica  
    Il principio della competenza economica rappresenta  il  criterio
con il quale sono imputati gli effetti delle  diverse  operazioni  ed
attivita' amministrative  che  la  singola  amministrazione  pubblica
svolge durante ogni esercizio e  mediante  le  quali  si  evidenziano
"utilita' economiche" cedute e/o acquisite anche se non  direttamente
collegate ai relativi movimenti finanziari. Per  il  principio  della
competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri  eventi
deve essere rilevato contabilmente  ed  attribuito  all'esercizio  al
quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in  cui
si concretizzano i relativi movimenti finanziari. 
    La determinazione dei risultati di  esercizio  di  ogni  pubblica
amministrazione implica un procedimento contabile di identificazione,
di misurazione e di correlazione tra  le  entrate  e  le  uscite  dei
documenti finanziari e tra i proventi ed  i  costi  e  le  spese  dei
documenti economici del bilancio di previsione e di  rendicontazione.
Il risultato economico d'esercizio implica un procedimento di analisi
della competenza economica e delle componenti economiche  positive  e
negative relative all'esercizio cui il rendiconto si riferisce. 
    Il presente principio della competenza economica e' riferibile ai
soli prospetti di natura economica e patrimoniale  facenti  parte  di
ogni sistema di bilancio; in particolare si fa riferimento al  budget
economico e/o preventivo economico, al conto economico  ed  al  conto
del patrimonio nel rendiconto della gestione. 
    La rilevazione contabile dell'aspetto economico della gestione e'
necessaria  in  considerazione  degli  obiettivi  che   l'ordinamento
assegna al sistema informativo obbligatorio. 
    I documenti  di  programmazione  e  di  previsione  esprimono  la
dimensione finanziaria di fatti economici  complessivamente  valutati
in via preventiva. 
    Il  rendiconto  deve  rappresentare  la  dimensione  finanziaria,
economica e patrimoniale dei  fatti  amministrativi  che  la  singola
amministrazione pubblica ha realizzato nell'esercizio. 
    L'analisi economica  dei  fatti  amministrativi  di  una  singola
amministrazione  pubblica  richiede   una   distinzione   tra   fatti
gestionali direttamente collegati  ad  un  processo  di  scambio  sul
mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che  danno  luogo  a
costi o ricavi, e  fatti  gestionali  non  caratterizzati  da  questo
processo in quanto finalizzati ad altre attivita'  istituzionali  e/o
erogative  (tributi,   contribuzioni,   trasferimenti   di   risorse,
prestazioni, servizi, altro), che danno luogo a oneri e proventi. 
    Nel primo caso la competenza economica dei costi e dei ricavi  e'
riconducibile   al   principio   contabile   n.   11   dei    Dottori
Commercialisti, mentre nel secondo caso,  e  quindi  per  la  maggior
parte delle attivita' amministrative pubbliche,  e'  necessario  fare
riferimento alla competenza economica  delle  componenti  positive  e
negative della gestione direttamente collegate al processo  erogativo
delle prestazioni e servizi offerti  alla  comunita'  amministrata  e
quindi alle diverse categorie di portatori di interesse. 
    Nel secondo caso quindi, i ricavi, come regola  generale,  devono
essere imputati all'esercizio nel quale si verificano le seguenti due
condizioni: 
      il  processo  produttivo  dei  beni  o  dei  servizi  e'  stato
completato; 
      l'erogazione e'  gia'  avvenuta,  si  e'  cioe'  verificato  il
passaggio sostanziale e non formale del  titolo  di  proprieta'  o  i
servizi sono stati resi. 
    Le  risorse  finanziarie  rese  disponibili  per   le   attivita'
istituzionali  dell'amministrazione,  come  i  diversi   proventi   o
trasferimenti correnti  di  natura  tributaria  o  non,  si  imputano
all'esercizio  nel  quale  si   e'   verificata   la   manifestazione
finanziaria e  se  tali  risorse  sono  risultate  impiegate  per  la
copertura  dei  costi  sostenuti  per  le   attivita'   istituzionali
programmate.  Fanno  eccezione   i   trasferimenti   a   destinazione
vincolata, siano questi correnti o in  conto  capitale,  che  vengono
imputati in ragione del costo o dell'onere  di  competenza  economica
alla copertura del quale sono destinati. 
    I componenti economici negativi devono  essere  correlati  con  i
ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per  il
regolare   svolgimento   delle   attivita'    istituzionali.    Detta
correlazione costituisce un  corollario  fondamentale  del  principio
della competenza economica ed  intende  esprimere  la  necessita'  di
contrapporre  ai  componenti  economici  positivi  dell'esercizio   i
relativi componenti economici negativi ed oneri, siano essi certi che
presunti. Tale correlazione si realizza: 
      per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione  o
cessione del prodotto  o  servizio  realizzato.  L'associazione  puo'
essere effettuata analiticamente  e  direttamente  o  sulla  base  di
assunzioni del flusso dei costi; 
      per ripartizione dell'utilita' o funzionalita'  pluriennale  su
base razionale  e  sistematica,  in  mancanza  di  una  piu'  diretta
associazione. Tipico esempio e' rappresentato dall'ammortamento; 
      per  imputazione  diretta   di   costi   al   conto   economico
dell'esercizio  o  perche'  associati  a  funzioni  istituzionali,  o
perche' associati al tempo, o perche' sia venuta meno l'utilita' o la
funzionalita' del costo. In particolare quando: 
        a) i costi sostenuti in  un  esercizio  esauriscono  la  loro
utilita' gia' nell'esercizio  stesso,  o  non  sia  identificabile  o
valutabile la futura utilita'; 
        b) viene meno o non sia piu' identificabile o  valutabile  la
futura utilita' o la funzionalita' dei fattori produttivi i cui costi
erano stati sospesi in esercizi precedenti; 
        c) L'associazione al processo produttivo  o  la  ripartizione
delle utilita' del costo a cui ci si riferisce su  base  razionale  e
sistematica non risulti piu' di sostanziale rilevanza. 
    I componenti economici positivi quindi devono essere correlati ai
componenti economici negativi o costi o  spese  dell'esercizio.  Tale
correlazione costituisce il  corollario  fondamentale  del  principio
della  competenza  economica  dei  fatti  gestionali  caratterizzanti
l'attivita' amministrativa di ogni amministrazione pubblica. 
 
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma  
    Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente  ed  in
modo veritiero le operazioni ed i fatti  che  sono  accaduti  durante
l'esercizio, e' necessario  che  essi  siano  rilevati  contabilmente
secondo la loro  natura  finanziaria,  economica  e  patrimoniale  in
conformita' alla  loro  sostanza  effettiva  e  quindi  alla  realta'
economica che li ha generati e  ai  contenuti  della  stessa,  e  non
solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la
contabilizzazione formale. 
    La  sostanza  economica,   finanziaria   e   patrimoniale   delle
operazioni  pubbliche  della   gestione   di   ogni   amministrazione
rappresenta   l'elemento   prevalente   per   la   contabilizzazione,
valutazione  ed  esposizione   nella   rappresentazione   dei   fatti
amministrativi nei documenti del sistema di bilancio. 
 
Allegato 2  
(previsto dall'articolo 26, comma 3) 
 
 http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?datagu=2011-07-26&task=pdf&datainiziovalidita=20110810&subarticolo=1&redaz=011G0160&datafinevalidita=99999999&progressivoarticolo=0&service=1&numgu=172&numeroarticolo=9998&versionearticolo=1&tmstp=1311702236942&cdimg=20110726011G01609998001
 
 Allegato 3 
 
 http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?datagu=2011-07-26&task=pdf&datainiziovalidita=20110810&subarticolo=1&redaz=011G0160&datafinevalidita=99999999&progressivoarticolo=0&service=1&numgu=172&numeroarticolo=9999&versionearticolo=1&tmstp=1311702274858&cdimg=20110726011G01609999002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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