D.Lgs. n. 199/2011. Disciplina del dissesto finanziario delle universitą e del commissariamento degli atenei. G.U. n. 275 del 25 novembre 2011.
DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. 199. Disciplina del dissesto finanziario delle universita' e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Gazzetta Ufficiale n. 275 del 25 novembre 2011.
Entrata in vigore del provvedimento: 10 dicembre 2011
CAPO I. PRINCIPI GENERALI.
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo disciplina i presupposti per la
dichiarazione del dissesto finanziario delle universita', nonche' i
presupposti e la procedura per il commissariamento degli atenei in
dissesto, da attivare nel caso in cui il piano di rientro, indicato
all'articolo 5, comma 4, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n.
240, non sia stato predisposto dagli atenei nei termini previsti,
ovvero il piano di rientro proposto non sia stato approvato, ovvero,
non sia stato realizzato, in tutto o in parte. Il provvedimento
disciplina, inoltre, il funzionamento della fase commissariale e i
contenuti minimi del piano di rientro.
2. Le disposizioni previste dai successivi articoli si applicano a
tutte le universita' statali italiane, comunque denominate, ivi
compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale.
Art. 2
Dissesto finanziario dell'universita'
1. Si ha dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, quando la
situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo
raggiunge un livello di gravita' tale da non poter assicurare la
sostenibilita' e l'assolvimento delle funzioni indispensabili,
consistenti nel regolare svolgimento delle attivita' indicate ai
commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ovvero
quando l'universita' non puo' fare fronte ai debiti liquidi ed
esigibili nei confronti dei terzi.
CAPO II. SITUAZIONE DI CIRITICITA' E DISSESTO FINANZAIRIO DELL'UNIVESITA'
Art. 3
Verifica della situazione economica, finanziaria
e patrimoniale
1. Il collegio dei revisori dei conti, con la relazione annuale al
bilancio unico di esercizio ed entro il 30 aprile di ciascun anno,
verifica la condizione economico, finanziaria e patrimoniale
dell'universita' applicando alle risultanze del bilancio i parametri
economico-finanziari, definiti con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Tali parametri individuano i valori critici e deficitari
relativi:
a) alla sostenibilita' del costo complessivo del personale di
ruolo e a tempo determinato rispetto alle entrate complessive
dell'ateneo, determinate nei limiti della legislazione vigente, al
netto di quelle a destinazione vincolata, facendo riferimento al
limite massimo di cui all'articolo 5, comma 4, lettera e), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
b) alla sostenibilita' del costo dell'indebitamento a carico
dell'ateneo, nei limiti della legislazione vigente, facendo
riferimento al limite massimo di cui all'articolo 5, comma 4, lettera
e), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) all'andamento e relazione tra proventi e costi della gestione
corrente, ovvero, nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, tra
accertamenti e impegni di parte corrente;
d) all'andamento delle dinamiche dei crediti e dei debiti ovvero,
nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, al grado di
veridicita' e smaltimento ed attendibilita' dei residui attivi e al
grado di smaltimento dei residui passivi;
e) all'utilizzo dell'avanzo libero a consuntivo, nel periodo
transitorio di cui all'articolo 20, per la copertura di spese
correnti obbligatorie negli ultimi due esercizi;
f) alla presenza di anticipazioni di tesoreria negli ultimi due
esercizi;
g) all'adeguatezza dei fondi di riserva a garanzia dei rischi
derivanti da contenziosi in corso rispetto al volume del contenzioso
in essere, ovvero, nel periodo transitorio di cui all'articolo 20, al
rapporto tra gli oneri da contenzioso complessivamente previsti nel
bilancio di previsione e quelli effettivamente sostenuti;
h) agli indicatori di regolarita' contributiva, previdenziale ed
assistenziale.
Art. 4
Situazione di criticita'
1. Qualora i parametri definiti nell'ambito dei criteri di cui
all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), presentino tutti valori
compresi tra il livello critico e il livello deficitario, ovvero
qualora almeno due parametri definiti con i criteri stabiliti alle
citate lettere a), b) e c) unitamente ad almeno tre parametri
definiti con i criteri di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) del
medesimo articolo 3, comma 2, presentino valori compresi tra il
livello critico e il livello deficitario, il collegio dei revisori
dei conti redige una dettagliata relazione sull'andamento della
gestione evidenziando l'evoluzione dei parametri nell'arco degli
ultimi due esercizi finanziari, ivi compreso quello di riferimento,
il programma di azioni eventualmente adottato dall'ateneo per il
ripristino della sostenibilita' del bilancio e i risultati
conseguiti. La relazione e' trasmessa entro dieci giorni
dall'adozione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, unitamente al
bilancio unico di esercizio approvato dagli organi di governo.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze ed entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma
1, valuta la situazione dell'ateneo anche tenendo conto dei risultati
in termini di didattica e ricerca, cosi' come determinati ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n.180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. In
relazione al livello di criticita' della situazione, richiede
all'ateneo di aggiornare il programma di azioni adottato ovvero di
predisporne uno nuovo ai fini del ripristino dell'equilibrio di
bilancio anche avvalendosi delle misure di cui all'articolo 8, comma
1, lettere da b) ad f).
3. Il programma di azioni, articolato per obiettivi annuali e di
durata massima quinquennale, e' approvato dal Consiglio di
amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico
per gli aspetti di competenza, ed e' trasmesso, entro quarantacinque
giorni dal ricevimento della richiesta, al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ed al Ministero dell'economia e
delle finanze. I Ministeri possono richiedere integrazioni o
modifiche al programma entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.
4. Il collegio dei revisori dei conti entro il mese di febbraio dei
successivi esercizi predispone una relazione contenente le
informazioni relative alle attivita' effettuate, all'andamento dei
parametri e al grado di raggiungimento degli obiettivi definiti nel
programma di azioni. La relazione e' trasmessa al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed al Ministero
dell'economia e delle finanze al fine di un puntuale monitoraggio
della situazione finanziaria.
5. Qualora dalle attivita' di monitoraggio di cui al comma 4
emergano ritardi o mancanze nell'attuazione del programma di azioni e
peggioramenti dei parametri, il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, puo' attestare l'esistenza di una
situazione di dissesto finanziario anche in assenza del verificarsi
delle condizioni di cui all'articolo 5.
Art. 5
Situazione di dissesto
1. Qualora i parametri definiti nell'ambito dei criteri di cui
all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), presentino tutti valori
deficitari, ovvero qualora almeno due parametri definiti con i
criteri stabiliti alle citate lettere a), b) e c) unitamente ad
almeno tre parametri definiti con i criteri di cui alle lettere d),
e), f), g) ed h) del medesimo articolo 3, comma 2, presentino valori
deficitari e il loro andamento negli ultimi due esercizi finanziari
non sia migliorato, il collegio dei revisori dei conti redige una
dettagliata relazione sull'andamento della gestione nella quale
attesta l'esistenza dei presupposti per la declaratoria di dissesto
finanziario.
Art. 6
Dichiarazione di dissesto
1. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 4
e all'articolo 5 il Consiglio di amministrazione dell'universita'
dichiara il dissesto finanziario e non puo' adottare la delibera di
approvazione del bilancio unico d'esercizio la cui approvazione e'
rinviata a quella di adozione del piano di rientro di cui
all'articolo 8, comma 2.
2. La dichiarazione di dissesto, completa della relazione di cui
all'articolo 5, comma 1, e' trasmessa entro cinque giorni
dall'adozione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Procura
regionale presso la Corte dei conti, unitamente ai bilanci unici
d'esercizio degli ultimi due esercizi finanziari approvati.
3. La deliberazione e' pubblicata per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'universita'.
Art. 7
Effetti della dichiarazione di dissesto
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
entro trenta giorni dalla dichiarazione di dissesto, diffida il
Rettore a predisporre il piano di rientro, secondo i criteri definiti
all'articolo 8 nel termine massimo di centottanta giorni che
decorrono dalla data di ricevimento della diffida ministeriale. Con
successivo decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sono dettate le linee guida per la redazione del piano di
rientro di cui all'articolo 8.
2. La dichiarazione di dissesto determina la necessita' per il
Consiglio di amministrazione di rivedere il bilancio unico di
previsione annuale gia' approvato alla data della dichiarazione del
dissesto, autorizzando esclusivamente le spese obbligatorie e quelle
per le quali sia stato assunto un obbligo giuridicamente vincolante
verso i terzi.
3. Un nuovo bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio e'
sottoposto al Consiglio di amministrazione dopo l'approvazione del
piano di rientro e, comunque, entro il 30 novembre dell'anno in cui
e' stato dichiarato il dissesto.
Art. 8
Piano di rientro
1. Il piano di rientro, articolato per obiettivi annuali, e'
redatto secondo i seguenti criteri:
a) individuazione e quantificazione della massa passiva alla data
della dichiarazione di dissesto, inserendo d'ufficio i debiti e le
spese, per capitale e accessori, ivi compresi i debiti rinvenenti da
procedure esecutive in corso al momento della dichiarazione. I debiti
inseriti nella massa passiva non producono interessi, ne' sono
soggetti a rivalutazione monetaria fino alla chiusura del piano di
rientro, nei limiti di quanto stabilito per i crediti muniti di
privilegio dal codice civile. Per la redazione o l'aggiornamento del
piano di rientro nella fase di commissariamento, disciplinata dagli
articoli da 10 a 19, vale quanto previsto dall'articolo 17, comma 3;
b) interventi volti alla riduzione dei costi del personale
dell'ateneo ed, in particolare:
1) impegno a non indire nuove procedure concorsuali e a non
assumere nuovo personale con oneri a carico del proprio bilancio;
2) adozione di ogni iniziativa volta a ridurre le spese di
personale non docente, anche attraverso forme di mobilita' coattiva;
3) valutazione annuale, in base al grado di raggiungimento
degli obiettivi previsti nel piano, circa l'opportunita' di
corrispondere la retribuzione di risultato ai dirigenti e i compensi
incentivanti la produttivita' e l'efficienza dei servizi al restante
personale. Nell'eventuale fase di commissariamento, prevista dagli
articoli da 10 a 19, tale valutazione e' di competenza dell'organo
commissariale;
4) impegno a non distribuire alcun importo premiale a valere
sul fondo previsto dall'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n.
240, fino al ripristino dell'equilibrio nella situazione
economico-patrimoniale dell'ateneo;
5) revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa e delle
sedi universitarie decentrate, anche attraverso processi di mobilita'
sia dei professori e ricercatori, sia del personale tecnico
amministrativo, da attuarsi con le modalita' di cui all'articolo 3,
comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
6) razionalizzazione degli insegnamenti previsti nell'offerta
formativa dell'ateneo con pieno utilizzo del personale docente in
servizio e senza oneri aggiuntivi rispetto al normale trattamento
stipendiale limitando, altresi', l'attribuzione di contratti
d'insegnamento retribuiti a personale non appartenente ai ruoli
dell'ateneo ai soli casi essenziali al regolare svolgimento delle
attivita' didattiche;
c) quantificazione delle entrate patrimoniali e dei proventi
economici che possono finanziare il piano di rientro, ivi comprese le
liquidazioni di beni valutati a valori di mercato come risultanti da
stima attestata da perizia giurata o effettuata dalla competente
Agenzia del territorio;
d) in relazione alla gravita' della situazione di dissesto
l'adozione delle seguenti misure straordinarie:
1) impegno a non attivare nuovi corsi di laurea e di laurea
magistrale, nuove scuole di specializzazione, nuovi dipartimenti;
2) impegno a non contrarre nuovi mutui a carico del proprio
bilancio o prestiti e a non sottoscrivere prodotti a finanza derivata
nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del debito;
3) adozione delle eventuali ulteriori forme di ristrutturazione
del debito, ivi compresi interventi strutturali e rinegoziazioni di
mutui a tassi agevolati precedentemente stipulati con gli Istituti di
credito;
4) riduzione di compensi, gettoni, retribuzioni o altre
utilita' ai componenti del consiglio di amministrazione e degli
organi collegiali comunque denominati, esclusi gli organi di
controllo e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in misura non inferiore al 10 per
cento;
e) previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione
dell'esercizio dell'attivita' formativa e di ricerca;
f) indicazione dei tempi previsti per la realizzazione del piano
di rientro, con dettagliata illustrazione delle attivita' da
intraprendere anno per anno e degli obiettivi annuali da raggiungere,
analiticamente definiti ed illustrati con quantificazione
dell'impatto rispetto agli equilibri di bilancio.
2. Il piano di rientro da attuarsi, ai sensi dell'articolo 5, comma
4, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite
massimo di cinque anni, e' deliberato dal Consiglio di
amministrazione su proposta del Rettore e previo parere del Senato
accademico per gli aspetti di sua competenza.
3. Il Piano di rientro e' trasmesso entro dieci giorni dalla sua
approvazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze i quali,
verificata la fattibilita' e l'appropriatezza delle scelte
effettuate, entro trenta giorni dal ricevimento ne dispongono
l'approvazione, che e' comunicata all'Universita' a cura del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Unitamente alla relazione annuale sulla gestione, ovvero, nel
periodo transitorio di cui all'articolo 20, anche in assenza della
stessa e in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, il
consiglio di amministrazione redige una relazione annuale
sull'attuazione del piano di rientro, contenente l'illustrazione
delle attivita' effettuate e del grado di raggiungimento degli
obiettivi che trasmette al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle
finanze entro trenta giorni dall'approvazione.
5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
in sede di determinazione annuale del fabbisogno finanziario di
ciascun ateneo statale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, tiene conto anche degli obiettivi
annuali stabiliti dal Piano di rientro, nonche' del conseguimento
degli stessi, sulla base del controllo previsto all'articolo 9.
Art. 9
Controllo sull'attuazione del piano di rientro
1. Il Collegio dei revisori dei conti con la relazione annuale al
bilancio unico di esercizio effettua il controllo annuale sulla
corretta attuazione degli obiettivi del piano di rientro e descrive
dettagliatamente lo stato di attuazione degli stessi, in rapporto a
quanto programmato, evidenziando le eventuali criticita'.
2. Il controllo annuale di cui al comma 1 include la verifica
prevista all'articolo 3, comma 1.
3. La relazione annuale sullo stato di attuazione degli obiettivi
del piano di rientro e' inviata a cura del Collegio dei revisori dei
conti al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Procura regionale
della Corte dei conti. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, acquisite le relazioni di cui al comma 1 e di cui
all'articolo 8, comma 4, effettua un riscontro tra gli obiettivi
programmati nel piano di rientro e gli obiettivi raggiunti e comunica
all'universita', al Ministero dell'economia e delle finanze, alla
Procura regionale presso la Corte dei conti gli esiti del controllo.
4. L'esito positivo del controllo annuale costituisce condizione
necessaria per lo svolgimento delle ulteriori attivita' previste dal
Piano di rientro.
CAPO III. COMMISSARIAMENTO DEGLI ATENEI.
Art. 10
Delibera di commissariamento
1. Il Consiglio dei Ministri delibera il commissariamento
dell'ateneo, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, quando, in base alle risultanze del
controllo annuale sull'attuazione del Piano di rientro di cui
all'articolo 8, emergano scostamenti tra gli obiettivi raggiunti e
gli obiettivi programmati, tali da far ritenere che la realizzazione
del Piano di rientro sia in tutto o in parte compromessa.
2. Il commissariamento e' altresi' deliberato, attraverso la
medesima procedura, quando l'ateneo, dichiarato lo stato di dissesto
finanziario, non ha predisposto il Piano di rientro nel termine
stabilito all'articolo 7, comma 1, ovvero il piano predisposto non e'
stato approvato secondo la procedura prevista all'articolo 8, comma
3.
Art. 11
Organi e durata del commissariamento
1. Entro trenta giorni dalla delibera di cui all'articolo 10 il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, propone al
Consiglio dei Ministri, in relazione alle dimensioni dell'ateneo, la
nomina di uno o tre commissari e di altrettanti supplenti, in caso di
rinuncia dei primi, con il compito di provvedere alla predisposizione
ovvero all'attuazione del piano di rientro.
2. Per la valutazione delle dimensioni dell'ateneo ai sensi del
comma 1 si stabilisce quanto segue:
a) e' nominato un commissario nelle universita' con un organico
di professori e ricercatori pari o inferiore a cinquecento unita' al
31 dicembre dell'anno precedente il dissesto;
b) e' nominata una commissione di tre componenti nelle
universita' con un organico di professori e ricercatori di ruolo e
ricercatori a tempo indeterminato superiore a cinquecento unita' al
31 dicembre dell'anno precedente il dissesto.
3. Con la delibera di cui all'articolo 10, comma 1, e' fissata la
durata del commissariamento, che non puo' comunque essere superiore a
cinque anni.
Art.12
Designazione dei commissari
1. Il commissario o i componenti della commissione vengono scelti
tra:
a) dirigenti e funzionari del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e
delle finanze, in possesso di una approfondita conoscenza dei sistemi
di governo e funzionamento delle universita' che siano iscritti nel
registro dei revisori legali dei conti e che siano stati membri, per
almeno un mandato, del collegio dei revisori di universita' italiane
o straniere;
b) docenti universitari in possesso di comprovata conoscenza dei
sistemi di funzionamento delle universita';
c) dirigenti e funzionari della pubblica amministrazione,
componenti degli organi costituzionali della magistratura
amministrativa e contabile con comprovata esperienza degli sistemi
amministrativi e contabili delle universita';
d) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, con un'anzianita' di iscrizione di almeno sette
anni con comprovata esperienza dei sistemi amministrativi e contabili
delle universita'.
2. Non possono essere nominati commissari il Rettore e coloro che
hanno rivestito una qualunque carica negli organi consultivi, di
governo, di amministrazione o di controllo dell'universita'
commissariata.
3. Nel caso di nomina della commissione di tre membri, la stessa
provvede ad eleggere al suo interno il Presidente. La commissione
delibera a maggioranza dei suoi componenti.
4. L'insediamento del commissario o della commissione presso
l'ateneo avviene entro cinque giorni dal provvedimento di nomina. Nel
medesimo termine il commissario o i commissari che non intendano
accettare la designazione sono tenuti a darne comunicazione al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca che,
entro cinque giorni dal ricevimento della stessa, comunica al membro
o ai membri supplenti il subentro nell'incarico. La mancata
accettazione dell'incarico da parte di uno o piu' supplenti attiva la
procedura di nomina, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma
1.
Art. 13
Effetti dl Commissariamento
1. All'organo commissariale compete l'amministrazione e la gestione
del dissesto finanziario, nonche', a tale fine, l'eventuale
elaborazione o modifica del piano di rientro e l'adozione di tutti i
provvedimenti necessari per l'attuazione del piano. Per tutta la
durata del commissariamento, e, comunque, fino al decreto di chiusura
dello stesso, il commissario, o il Presidente della commissione, ha
la rappresentanza legale dell'universita'.
2. L'organo commissariale, nella persona del commissario o del
Presidente della commissione, puo' stipulare contratti, alienare
beni, acquisire risorse, riscuotere crediti o rinunciare alla loro
realizzazione, concludere transazioni, in conformita' e nei limiti di
quanto previsto nel piano di rientro.
3. L'organo commissariale e' obbligato a chiedere autorizzazione
preventiva al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze per lo
svolgimento di tutte le attivita' non previste dal piano di rientro e
dalle successive sue integrazioni dalle quali derivano effetti
giuridici vincolanti per la procedura commissariale e per l'ateneo,
comprese quelle elencate al comma 2. Tali attivita' sono approvate
con la procedura descritta all'articolo 17, comma 3.
4. Il Consiglio di amministrazione decade automaticamente all'atto
dell'insediamento di cui all'articolo 12, comma 4. Le funzioni di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n.
240, sono svolte dall'organo commissariale.
Art. 14
Amministrazione commissariale
1. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'organo commissariale si
avvale delle strutture di ateneo.
2. Le strutture amministrative e gli organi dell'universita'
commissariata rimasti in carica sono tenuti a prestare al commissario
la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti
dell'universita', consegnando atti o copie a richiesta e collaborando
attivamente nello svolgimento delle operazioni previste dal piano di
rientro.
Art. 15
Oneri da gestione commissariale
1. Gli oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico
dell'universita' commissariata nell'ambito delle risorse destinate al
funzionamento dei decaduti organi di gestione e sono soddisfatti in
prededuzione rispetto agli altri crediti.
2. Il compenso spettante a ciascun commissario e' determinato con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 16
Quantificazione della massa passiva e redazione
o aggiornamento del piano di rientro
1. Ai fini della corretta quantificazione della massa passiva, il
commissario entro centoventi giorni dal proprio insediamento esamina
i documenti contabili dell'universita' ed invita chiunque ritenga di
averne diritto a presentare domanda di inserimento nell'elenco dei
creditori corredata da idonea documentazione atta a dimostrare la
sussistenza del debito dell'universita', il relativo importo ed
eventuali cause legittime di prelazione.
2. Espletata la fase istruttoria, il commissario, nei successivi
sessanta giorni, tenuto conto delle cause legittime di prelazione,
elabora un elenco dei creditori da inserire nel piano di rientro e
indica le modalita' di soddisfacimento degli stessi.
3. Sulla base dell'elenco dei creditori e delle possibili modalita'
di soddisfacimento degli stessi, il commissario elabora o aggiorna il
piano di rientro, seguendo i criteri definiti all'articolo 8, comma 1
e, in aggiunta, indicando separatamente i debiti esclusi dalla massa
passiva e illustrandone le cause di esclusione.
4. Il piano di rientro, qualora aggiornato o redatto ex novo, e'
trasmesso al Ministero per l'approvazione, secondo le modalita'
previste dall'articolo 8, comma 3.
Art. 17
Relazione annuale e integrazioni al piano di rientro
1. L'organo commissariale elabora annualmente, ed entro il 30
aprile di ciascun anno, una relazione sullo stato di avanzamento del
piano di rientro in occasione della predisposizione del bilancio
unico di esercizio ed, entro il termine di dieci giorni dalla sua
approvazione, la trasmette al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle
finanze e alla Procura Regionale della Corte dei conti per il
controllo periodico di cui all'articolo 9. Tale relazione sostituisce
quella prevista dall'articolo 8, comma 4.
2. La relazione sullo stato di avanzamento del piano di rientro
puo' contenere degli aggiornamenti allo stesso. In tal caso, il
commissario evidenzia dettagliatamente quanto previsto nel piano e
gli elementi di novita' rispetto a questo.
3. Le integrazioni al piano di rientro per acquisire efficacia,
devono essere approvate dai predetti Ministeri nel termine di venti
giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 1, con la
modalita' di cui all'articolo 8, comma 3.
Art. 18
Relazione finale e rendiconto della gestione commissariale
1. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione della procedura
di commissariamento, l'organo commissariale trasmette al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze e alla Procura regionale della Corte
dei conti una relazione finale, corredata del rendiconto della
gestione commissariale.
2. Il rendiconto di cui al comma 1 contiene il dettaglio di
ciascuna partita attiva e passiva e le somme riscosse e pagate,
indicando eventuali scostamenti rispetto al piano approvato ed
evidenziandone i motivi con riferimento alle relazioni annuali e alle
autorizzazioni richieste ed ottenute. Il rendiconto evidenza il
risultato della gestione commissariale.
Art. 19
Decreto di chiusura del commissariamento
1. Il Consiglio dei Ministri delibera la chiusura del
commissariamento dell'ateneo su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta e' trasmessa
entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui
all'articolo 18.
2. La delibera di cui al comma 1 e' tempestivamente trasmessa, a
cura del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
alla Procura regionale della Corte dei conti, all'organo
commissariale e all'universita'.
3. L'attivita' e le funzioni dell'organo commissariale sono
prorogate sino alla ricostituzione di tutti gli organi
dell'universita' e, comunque, non oltre sei mesi dalla data della
delibera.
4. Dalla data della delibera di cui al comma 1 l'organo
commissariale cessa di avere la rappresentanza legale dell'ateneo,
che torna in capo al Rettore.
5. La relazione di cui all'articolo 18, comma 1, e' trasmessa a
cura del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca, di seguito denominato: «ANVUR», che valuta i risultati
della fase di commissariamento ed esprime il proprio parere circa il
mantenimento dell'accreditamento dell'universita'.
6. L'ANVUR, in occasione della valutazione di cui al comma 5, puo'
avanzare al Ministero proposte di federazione o fusione dell'ateneo
commissariato con altri atenei o di razionalizzazione dell'offerta
formativa, da attuare ai sensi dell'articolo 3 della legge 30
dicembre 2010, n. 240.
7. Il parere di cui al comma 5 e l'eventuale proposta di cui al
comma 6 sono trasmessi, a cura dell'ANVUR, al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e all'universita'.
L'universita', nel termine di sessanta giorni dal ricevimento
dell'eventuale proposta di cui al comma 6, deve attivarsi per la
presentazione del progetto di cui all'articolo 3 della legge 30
dicembre 2010, n. 240.
CAPO IV. DISPOSIZIONI FINALI.
Art. 20
Disciplina transitoria
1. Nel periodo transitorio, sino all'adozione della contabilita'
economico-patrimoniale prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b)
e comma 4, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il
Collegio dei revisori dei conti delle universita', in occasione della
predisposizione della relazione al conto consuntivo verifica
l'esistenza delle condizioni ed applica i parametri di cui
all'articolo 3, comma 2, azionando, qualora ne ricorrano le
condizioni ivi descritte, la procedura prevista agli articoli 4 e 5.
2. Nel periodo transitorio di cui al comma 1 le parole: «bilancio
unico di esercizio», ove ricorrono nel presente decreto, devono
intendersi per: «conto consuntivo» e le parole: «bilancio unico di
previsione annuale» devono intendersi per: «bilancio di previsione
annuale».
3. Quanto previsto al comma 5 dell'articolo 19 non si applica fino
all'introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei
corsi di studio universitari, previsto dal comma 1, lettera a), e dal
comma 3, lettera a) dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 2010, n.
240.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 27 ottobre 2011
Email: [email protected]