Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Riordino disciplina sugli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A. G.U. n. 80 del 5 aprile 2013.



DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

Riordino della disciplina riguardante gli  obblighi  di  pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche amministrazioni.

Gazzetta Ufficiale n.80 del 5 aprile 2013
 
Capo I
Principi generali

Art. 1
Principio generale di trasparenza

  1. La  trasparenza  e'  intesa  come  accessibilita'  totale  delle informazioni  concernenti  l'organizzazione   e   l'attivita'   delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire  forme  diffuse  di controllo  sul   perseguimento   delle   funzioni   istituzionali   e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
  2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni  in  materia  di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto  statistico  e  di protezione dei dati  personali,  concorre  ad  attuare  il  principio democratico  e  i  principi   costituzionali   di   eguaglianza,   di imparzialita',  buon   andamento,   responsabilita',   efficacia   ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrita'  e  lealta' nel servizio alla nazione.  Essa  e'  condizione  di  garanzia  delle liberta'  individuali  e  collettive,  nonche'  dei  diritti  civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre  alla  realizzazione  di  una  amministrazione  aperta,   al servizio del cittadino.
  3. Le disposizioni  del  presente  decreto,  nonche'  le  norme  di attuazione   adottate   ai   sensi   dell'articolo   48,    integrano l'individuazione del livello  essenziale  delle  prestazioni  erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di  trasparenza,  prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione,  a  norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),  della  Costituzione  e costituiscono altresi'  esercizio  della  funzione  di  coordinamento informativo statistico e informatico  dei  dati  dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo  comma, lettera r), della Costituzione.

Art. 2
Oggetto

  1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza  concernenti   l'organizzazione   e   l'attivita'   delle pubbliche amministrazioni e le modalita' per la sua realizzazione.
  2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione  si  intende  la pubblicazione, in conformita' alle specifiche e alle regole  tecniche di  cui  all'allegato  A,  nei  siti  istituzionali  delle  pubbliche amministrazioni  dei  documenti,  delle  informazioni  e   dei   dati concernenti   l'organizzazione   e   l'attivita'   delle    pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque  di  accedere ai siti  direttamente  ed  immediatamente,  senza  autenticazione  ed identificazione.

Art. 3
Pubblicita' e diritto alla conoscibilita'

  1.  Tutti  i  documenti,  le  informazioni  e  i  dati  oggetto  di pubblicazione obbligatoria ai  sensi  della  normativa  vigente  sono pubblici  e  chiunque  ha   diritto   di   conoscerli,   di   fruirne gratuitamente,  e   di   utilizzarli   e   riutilizzarli   ai   sensi dell'articolo 7.

Art. 4
Limiti alla trasparenza.

  1. Gli obblighi di pubblicazione dei  dati  personali  diversi  dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196, comportano la  possibilita'  di  una  diffusione  dei  dati  medesimi attraverso siti istituzionali, nonche' il  loro  trattamento  secondo modalita' che ne consentono la indicizzazione e la  rintracciabilita' tramite i motori di ricerca  web  ed  il  loro  riutilizzo  ai  sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul  trattamento  dei  dati personali.
  2. La pubblicazione  nei  siti  istituzionali,  in  attuazione  del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di  indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonche' a dirigenti titolari degli organi amministrativi  e'  finalizzata  alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra  una  finalita' di rilevante interesse pubblico  nel  rispetto  della  disciplina  in materia di protezione dei dati personali.
  3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre  la  pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti  che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi  del  presente  decreto  o sulla base di specifica previsione  di  legge  o  regolamento,  fermi restando  i  limiti  e  le  condizioni  espressamente   previsti   da disposizioni di  legge,  procedendo  alla  anonimizzazione  dei  dati personali eventualmente presenti.
  4. Nei casi in cui norme di legge o  di  regolamento  prevedano  la pubblicazione di  atti  o  documenti,  le  pubbliche  amministrazioni provvedono  a  rendere  non  intelligibili  i  dati   personali   non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili  rispetto alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione.
  5. Le notizie  concernenti  lo  svolgimento  delle  prestazioni  di chiunque  sia  addetto  a  una  funzione  pubblica  e   la   relativa valutazione   sono   rese   accessibili    dall'amministrazione    di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei  casi  previsti dalla legge, le notizie concernenti  la  natura  delle  infermita'  e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione  dal lavoro,  nonche'  le  componenti  della  valutazione  o  le   notizie concernenti il rapporto  di  lavoro  tra  il  predetto  dipendente  e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto  legislativo  n.  196 del 2003.
  6. Restano fermi i  limiti  alla  diffusione  e  all'accesso  delle informazioni di cui all'articolo 24, comma  1  e  6,  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati  di  cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  di quelli previsti dalla normativa europea  in  materia  di  tutela  del segreto statistico e di quelli che  siano  espressamente  qualificati come riservati  dalla  normativa  nazionale  ed  europea  in  materia statistica, nonche' quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
  7. Al fine di assicurare la trasparenza degli  atti  amministrativi non soggetti agli  obblighi  di  pubblicita'  previsti  dal  presente decreto, la Commissione di cui all'articolo 27 della legge  7  agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del  bilancio dello Stato.
  8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto  i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.

Art. 5
Accesso civico

  1.  L'obbligo  previsto  dalla  normativa  vigente  in  capo   alle pubbliche amministrazioni di  pubblicare  documenti,  informazioni  o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere  i  medesimi,  nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
  2. La richiesta di accesso  civico  non  e'  sottoposta  ad  alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, e' gratuita e  va  presentata  al  responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata  alla  pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
  3.   L'amministrazione,   entro   trenta   giorni,   procede   alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione  o  del  dato richiesto e  lo  trasmette  contestualmente  al  richiedente,  ovvero comunica  al  medesimo   l'avvenuta   pubblicazione,   indicando   il collegamento  ipertestuale  a  quanto  richiesto.  Se  il  documento, l'informazione o il dato  richiesti  risultano  gia'  pubblicati  nel rispetto  della  normativa  vigente,  l'amministrazione   indica   al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
  4. Nei casi di ritardo  o  mancata  risposta  il  richiedente  puo' ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui  all'articolo  2, comma  9-bis  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni,  che,  verificata  la  sussistenza   dell'obbligo   di pubblicazione, nei  termini  di  cui  al  comma  9-ter  del  medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
  5. La tutela del diritto di accesso civico  e'  disciplinata  dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.  104, cosi' come modificato dal presente decreto.
  6.  La  richiesta  di  accesso  civico  comporta,  da   parte   del Responsabile della trasparenza,  l'obbligo  di  segnalazione  di  cui all'articolo 43, comma 5.

Art. 6
Qualita' delle informazioni

  1. Le pubbliche  amministrazioni  garantiscono  la  qualita'  delle informazioni riportate nei  siti  istituzionali  nel  rispetto  degli obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla   legge,   assicurandone l'integrita',  il  costante   aggiornamento,   la   completezza,   la tempestivita', la semplicita' di consultazione, la  comprensibilita', l'omogeneita', la facile accessibilita', nonche'  la  conformita'  ai documenti originali in possesso  dell'amministrazione,  l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilita' secondo quanto previsto dall'articolo 7.
  2. L'esigenza di assicurare adeguata  qualita'  delle  informazioni diffuse non puo', in ogni caso,  costituire  motivo  per  l'omessa  o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Art. 7
Dati aperti e riutilizzo

  1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto  di  pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono  pubblicati in formato di tipo  aperto  ai  sensi  dell'articolo  68  del  Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del  decreto  legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  senza  ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di  rispettarne l'integrita'.

Art. 8
Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

  1.  I  documenti   contenenti   atti   oggetto   di   pubblicazione obbligatoria  ai  sensi  della  normativa  vigente  sono   pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.
  2. I documenti contenenti altre  informazioni  e  dati  oggetto  di pubblicazione obbligatoria ai  sensi  della  normativa  vigente  sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai  sensi  delle  disposizioni  del presente decreto.
  3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto  di  pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per  un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno  successivo  a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque  fino  a che gli atti pubblicati producono  i  loro  effetti,  fatti  salvi  i diversi termini previsti dalla normativa in  materia  di  trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14,  comma  2,  e 15, comma 4.

Art. 9
Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

  1.  Ai  fini  della   piena   accessibilita'   delle   informazioni pubblicate, nella home  page  dei  siti  istituzionali  e'  collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al  cui interno  sono  contenuti  i  dati,  le  informazioni  e  i  documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le  amministrazioni  non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte  ad  impedire ai motori di  ricerca  web  di  indicizzare  ed  effettuare  ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».
  2.  Alla  scadenza  del   termine   di   durata   dell'obbligo   di pubblicazione di  cui  all'articolo  8,  comma  3,  i  documenti,  le informazioni e i dati sono comunque conservati  e  resi  disponibili, con le modalita' di  cui  all'articolo  6,  all'interno  di  distinte sezioni del sito  di  archivio,  collocate  e  debitamente  segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I  documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.

Art. 10
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'

  1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate  nel Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti,  adotta  un Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', da  aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
  a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del  decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
  b) la legalita' e lo sviluppo della cultura dell'integrita'.
  2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', di cui al comma 1, definisce  le  misure,  i  modi  e  le  iniziative  volti all'attuazione  degli  obblighi  di  pubblicazione   previsti   dalla normativa vigente, ivi comprese  le  misure  organizzative  volte  ad assicurare la regolarita' e la tempestivita' dei  flussi  informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure  del  Programma  triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le  misure  e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.  A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano  di prevenzione della corruzione.
  3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento   con   la   programmazione   strategica   e   operativa dell'amministrazione,  definita  in  via  generale  nel  Piano  della performance e negli analoghi  strumenti  di  programmazione  previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli  di  trasparenza costituisce un'area strategica  di  ogni  amministrazione,  che  deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.
  4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
  5. Ai fini della riduzione del  costo  dei  servizi,  dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del conseguente  risparmio   sul   costo   del   lavoro,   le   pubbliche amministrazioni  provvedono  annualmente  ad  individuare  i  servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279.  Le amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione dei  costi e all'evidenziazione dei costi effettivi  e  di  quelli  imputati  al personale per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro andamento  nel  tempo,  pubblicando  i   relativi   dati   ai   sensi dell'articolo 32.
  6. Ogni amministrazione presenta il  Piano  e  la  Relazione  sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere  a)  e  b),  del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di  consumatori o  utenti,  ai  centri  di  ricerca  e  a  ogni   altro   osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  7.  Nell'ambito  del  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e l'integrita' sono specificate le modalita', i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti  di  verifica  dell'efficacia  delle iniziative di cui al comma 1.
  8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione:  «Amministrazione  trasparente»  di  cui all'articolo 9:
  a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'  ed  il relativo stato di attuazione;
  b) il Piano e la Relazione  di  cui  all'articolo  10  del  decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
  c) i nominativi ed  i  curricula  dei  componenti  degli  organismi indipendenti di  valutazione  di  cui  all'articolo  14  del  decreto legislativo n. 150 del 2009;
  d) i curricula e i compensi dei soggetti di  cui  all'articolo  15, comma 1, nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo.
  9. La trasparenza rileva, altresi', come dimensione  principale  ai fini della determinazione degli  standard  di  qualita'  dei  servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi  dell'articolo 11 del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  cosi'  come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre  2009, n. 150.

Art. 11
Ambito soggettivo di applicazione

  1. Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni»  si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive modificazioni.
  2. Alle societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle societa' da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attivita'  di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale  o  dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da  15  a  33,  della legge 6 novembre 2012, n. 190.
  3. Le autorita' indipendenti di garanzia, vigilanza  e  regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto della normativa  vigente in materia di trasparenza  secondo  le  disposizioni  dei  rispettivi ordinamenti.

Art. 12
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

  1. Fermo  restando  quanto  previsto  per  le  pubblicazioni  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11  dicembre 1984, n. 839, e dalle relative  norme  di  attuazione,  le  pubbliche amministrazioni  pubblicano   sui   propri   siti   istituzionali   i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate  nella   banca   dati   «Normattiva»   che   ne   regolano l'istituzione,  l'organizzazione   e   l'attivita'.   Sono   altresi' pubblicati le direttive, le circolari, i programmi  e  le  istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni  atto  che  dispone  in  generale sulla  organizzazione,   sulle   funzioni,   sugli   obiettivi,   sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche  che  le  riguardano  o  si   dettano   disposizioni   per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
  2. Con riferimento agli statuti e alle norme  di  legge  regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione  e  lo  svolgimento  delle attivita' di competenza  dell'amministrazione,  sono  pubblicati  gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

Capo II
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni


Art. 13
Obblighi  di   pubblicazione   concernenti   l'organizzazione   delle pubbliche amministrazioni

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e   aggiornano   le informazioni  e  i  dati  concernenti  la   propria   organizzazione, corredati  dai  documenti  anche  normativi  di   riferimento.   Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
  a) agli  organi  di  indirizzo  politico  e  di  amministrazione  e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
  b) all'articolazione degli uffici, le competenze  e  le  risorse  a disposizione di ciascun ufficio, anche di  livello  dirigenziale  non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
  c) all'illustrazione in forma semplificata,  ai  fini  della  piena accessibilita'  e  comprensibilita'  dei  dati,   dell'organizzazione dell'amministrazione,    mediante    l'organigramma    o     analoghe rappresentazioni grafiche;
  d) all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle caselle di posta elettronica  istituzionali  e  delle  caselle  di  posta  elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

Art. 14
Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti  degli  organi  di indirizzo politico

  1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di  carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico,  di livello statale regionale  e  locale,  le  pubbliche  amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri  componenti,  i  seguenti documenti ed informazioni:
  a) l'atto di nomina o di  proclamazione,  con  l'indicazione  della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
  b) il curriculum;
  c) i compensi di qualsiasi  natura  connessi  all'assunzione  della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
  d) i dati relativi all'assunzione di  altre  cariche,  presso  enti pubblici o  privati,  ed  i  relativi  compensi  a  qualsiasi  titolo corrisposti;
  e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico  della  finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
  f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2,  della  legge  5  luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e  dichiarazioni  di  cui  agli articoli 3 e 4 della medesima legge,  come  modificata  dal  presente decreto, limitatamente al soggetto, al  coniuge  non  separato  e  ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi  consentano.  Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni  di cui alla presente  lettera concernenti soggetti diversi  dal  titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui  al  comma  1 entro tre mesi dalla elezione  o  dalla  nomina  e  per  i  tre  anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale  e,  ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e  dei  parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino  alla  cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di  pubblicazione  ai sensi del presente comma le informazioni  e  i  dati  concernenti  la situazione patrimoniale  non  vengono  trasferiti  nelle  sezioni  di archivio.

Art. 15
Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  titolari  di   incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

  1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  le  pubbliche amministrazioni pubblicano  e  aggiornano  le  seguenti  informazioni relative ai titolari di incarichi  amministrativi  di  vertice  e  di incarichi dirigenziali, a  qualsiasi  titolo  conferiti,  nonche'  di collaborazione o consulenza:
  a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
  b) il curriculum vitae;
  c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o  la  titolarita' di cariche in enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;
  d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o  di  collaborazione,  con  specifica  evidenza  delle eventuali  componenti  variabili  o  legate  alla   valutazione   del risultato.
  2. La pubblicazione degli estremi degli  atti  di  conferimento  di incarichi   dirigenziali   a   soggetti   estranei   alla    pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso,  completi  di indicazione dei soggetti percettori, della  ragione  dell'incarico  e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica  dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14,  secondo  periodo, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165   e   successive modificazioni,  sono  condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia dell'atto  e  per  la  liquidazione   dei   relativi   compensi.   Le amministrazioni pubblicano e  mantengono  aggiornati  sui  rispettivi siti  istituzionali  gli  elenchi  dei  propri  consulenti  indicando l'oggetto, la durata e il  compenso  dell'incarico.  Il  Dipartimento della  funzione  pubblica  consente  la  consultazione,   anche   per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
  3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al  comma  2, il pagamento  del  corrispettivo  determina  la  responsabilita'  del
dirigente che l'ha disposto,  accertata  all'esito  del  procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno  del  destinatario ove ricorrano le  condizioni  di  cui  all'articolo  30  del  decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1  e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico  e  per  i  tre  anni successivi alla cessazione dell'incarico.
  5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono  aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi  titoli e curricula, attribuite  a  persone,  anche  esterne  alle  pubbliche amministrazioni,   individuate   discrezionalmente   dall'organo   di indirizzo politico senza procedure pubbliche  di  selezione,  di  cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 16
Obblighi di pubblicazione concernenti  la  dotazione  organica  e  il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano  il  conto  annuale  del personale e delle relative spese sostenute, di cui  all'articolo  60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione  organica e al personale effettivamente in servizio e al  relativo  costo,  con l'indicazione della sua distribuzione tra  le  diverse  qualifiche  e aree professionali, con particolare riguardo al  personale  assegnato agli uffici di diretta collaborazione con  gli  organi  di  indirizzo politico.
  2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi  al  costo complessivo  del  personale  a  tempo  indeterminato   in   servizio, articolato  per  aree  professionali,  con  particolare  riguardo  al personale assegnato agli uffici di  diretta  collaborazione  con  gli organi di indirizzo politico.
  3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente  i  dati relativi ai tassi di assenza del personale  distinti  per  uffici  di livello dirigenziale.

Art. 17
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a  tempo indeterminato

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma  1,  i  dati  relativi  al personale con rapporto di lavoro non a tempo  indeterminato,  con  la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della  distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e  aree  professionali, ivi  compreso  il  personale  assegnato  agli   uffici   di   diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente  i  dati relativi al costo complessivo  del  personale  di  cui  al  comma  1, articolato  per  aree  professionali,  con  particolare  riguardo  al personale assegnato agli uffici di  diretta  collaborazione  con  gli organi di indirizzo politico.

Art. 18
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi  conferiti ai dipendenti pubblici

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti  o  autorizzati  a  ciascuno  dei  propri  dipendenti,  con l'indicazione  della  durata  e  del  compenso  spettante  per   ogni incarico.

Art. 19
Bandi di concorso

  1. Fermi restando gli altri  obblighi  di  pubblicita'  legale,  le pubbliche amministrazioni pubblicano  i  bandi  di  concorso  per  il reclutamento,   a   qualsiasi    titolo,    di    personale    presso l'amministrazione.
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono  costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in  corso,  nonche'  quello  dei  bandi espletati    nel    corso    dell'ultimo    triennio,    accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi,  del  numero  dei  dipendenti assunti e delle spese effettuate.

Art. 20
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi  alla  valutazione  della performance e alla distribuzione dei premi al personale.

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i   dati   relativi all'ammontare  complessivo  dei  premi  collegati  alla   performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i   dati   relativi all'entita'  del  premio  mediamente   conseguibile   dal   personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi  alla  distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettivita' utilizzato nella distribuzione dei  premi e  degli  incentivi,  nonche'   i   dati   relativi   al   grado   di differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i  dirigenti sia per i dipendenti.
  3.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano,  altresi',  i  dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.

Art. 21
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti  necessari per la consultazione dei contratti e  accordi  collettivi  nazionali, che  si  applicano  loro,  nonche'   le   eventuali   interpretazioni autentiche.
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47,  comma  8,  del decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   le   pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con  la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del  decreto legislativo n.  165  del  2001,  nonche'  le  informazioni  trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La  relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di  produttivita' ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle  richieste dei cittadini.

Art. 22
Obblighi di  pubblicazione  dei  dati  relativi  agli  enti  pubblici   vigilati, e agli enti di diritto  privato  in  controllo  pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato.

  1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
  a) l'elenco degli enti pubblici,  comunque  denominati,  istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione  medesima  ovvero  per  i quali   l'amministrazione   abbia   il   potere   di   nomina   degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attivita'  svolte  in  favore  dell'amministrazione  o  delle attivita' di servizio pubblico affidate;
  b) l'elenco delle societa' di cui  detiene  direttamente  quote  di partecipazione   anche   minoritaria   indicandone   l'entita',   con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita'  svolte  in favore dell'amministrazione o delle attivita'  di  servizio  pubblico affidate;
  c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati,  in controllo  dell'amministrazione,  con  l'indicazione  delle  funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione  o delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo  pubblico  gli enti  di  diritto  privato  sottoposti  a  controllo  da   parte   di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o  vigilati  da pubbliche amministrazioni nei  quali  siano  a  queste  riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria,  poteri  di  nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
  d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i  rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.
  2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale,  alla  misura della  eventuale  partecipazione  dell'amministrazione,  alla  durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo  gravante  per l'anno   sul   bilancio   dell'amministrazione,   al    numero    dei rappresentanti  dell'amministrazione  negli  organi  di  governo,  al trattamento economico complessivo a ciascuno di  essi  spettante,  ai risultati di bilancio degli  ultimi  tre  esercizi  finanziari.  Sono altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di  amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
  3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con  i siti istituzionali degli enti di cui  al  comma  1,  nei  quali  sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo  e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.
  4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, e' vietata l'erogazione in  loro  favore di  somme  a  qualsivoglia  titolo  da   parte   dell'amministrazione interessata.
  5. Le  amministrazioni  titolari  di  partecipazioni  di  controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente  controllate nei  confronti  delle  societa'  indirettamente   controllate   dalle medesime amministrazioni.
  6.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  trovano applicazione   nei   confronti   delle   societa',   partecipate   da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati  regolamentati  e  loro controllate.

Art. 23
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e  aggiornano  ogni  sei mesi,  in  distinte   partizioni   della   sezione   «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi  di indirizzo politico e dai dirigenti, con  particolare  riferimento  ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
  a) autorizzazione o concessione;
  b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,  forniture  e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione  prescelta ai sensi del  codice  dei  contratti  pubblici,  relativi  a  lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
  c) concorsi e prove selettive  per  l'assunzione  del  personale  e progressioni  di  carriera  di  cui  all'articolo  24   del   decreto legislativo n. 150 del 2009;
  d) accordi stipulati dall'amministrazione con  soggetti  privati  o con altre amministrazioni pubbliche.
  2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui  al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la  eventuale  spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La  pubblicazione  avviene  nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente  in  sede  di formazione del documento che contiene l'atto.

Art. 24
Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati  relativi  all'attivita' amministrativa

  1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attivita'  amministrativa, in forma aggregata, per settori di attivita',  per  competenza  degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.
  2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del  monitoraggio  periodico  concernente  il  rispetto   dei   tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma  28,  della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 25
Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese

  1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato  e  facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul  sito: www.impresainungiorno.gov.it:
    a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono  assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del  settore  di  attivita', indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative  modalita'  di svolgimento;
    b) l'elenco degli obblighi  e  degli  adempimenti  oggetto  delle attivita' di controllo che le imprese sono tenute  a  rispettare  per ottemperare alle disposizioni normative.

Art. 26
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione  di  sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a  persone fisiche ed enti pubblici e privati.

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli  atti  con  i  quali sono determinati, ai sensi dell'articolo  12  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui le amministrazioni  stesse devono attenersi  per  la  concessione  di  sovvenzioni,  contributi, sussidi  ed  ausili  finanziari  e  per  l'attribuzione  di  vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di  concessione delle sovvenzioni, contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  alle imprese, e comunque di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del  citato  articolo  12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
  3. La pubblicazione ai  sensi  del  presente  articolo  costituisce condizione legale  di  efficacia  dei  provvedimenti  che  dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore  a  mille euro nel corso dell'anno solare  al  medesimo  beneficiario;  la  sua eventuale omissione  o  incompletezza  e'  rilevata  d'ufficio  dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilita' amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita  concessione  o  attribuzione del  beneficio  economico.  La  mancata,   incompleta   o   ritardata pubblicazione  rilevata  d'ufficio  dagli  organi  di  controllo   e' altresi' rilevabile dal destinatario  della  prevista  concessione  o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai  fini  del risarcimento del danno da ritardo da parte  dell'amministrazione,  ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  4. E'  esclusa  la  pubblicazione  dei  dati  identificativi  delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti  di  cui  al  presente articolo, qualora da tali dati sia  possibile  ricavare  informazioni relative allo stato di  salute  ovvero  alla  situazione  di  disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 27
Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

  1. La pubblicazione di cui  all'articolo  26,  comma  2,  comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
  a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati  fiscali  o il nome di altro soggetto beneficiario;
  b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
  c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
  d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
  e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario;
  f) il link al progetto selezionato e  al  curriculum  del  soggetto incaricato.
  2. Le informazioni di cui al comma 1  sono  riportate,  nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e  secondo  modalita'  di facile consultazione, in formato tabellare  aperto  che  ne  consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo
7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Art. 28
Pubblicita'  dei  rendiconti  dei  gruppi  consiliari   regionali   e provinciali

  1. Le regioni, le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari  regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite  o  assegnate  a ciascun  gruppo,  con  indicazione  del  titolo  di  trasferimento  e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi'  pubblicati  gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
  2. La mancata pubblicazione dei rendiconti  comporta  la  riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.

Capo III
Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche

Art. 29

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo  e  consuntivo,  e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio,  nonche' dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
  1. Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i  dati  relativi  al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica,  aggregata  e  semplificata,  anche  con  il   ricorso   a rappresentazioni  grafiche,  al   fine   di   assicurare   la   piena accessibilita' e comprensibilita'.
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  il  Piano  di   cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del  medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.

Art. 30
Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni   pubblicano   le   informazioni identificative  degli  immobili  posseduti,  nonche'  i   canoni   di locazione o di affitto versati o percepiti.

Art. 31
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati  relativi  ai  controlli sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione.

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano,  unitamente  agli  atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di  controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorche'  recepiti  della  Corte  dei  conti,  riguardanti l'organizzazione e  l'attivita'  dell'amministrazione  o  di  singoli uffici.

Capo IV
Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

Art. 32
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei  servizi  o il  documento  contenente  gli  standard  di  qualita'  dei   servizi pubblici.
  2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
  a)  i  costi  contabilizzati,  evidenziando  quelli  effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato  e il relativo andamento nel tempo;
  b)  i  tempi  medi  di  erogazione  dei  servizi,  con  riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Art. 33
Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli  acquisti di  beni,   servizi   e   forniture,   denominato:   «indicatore   di tempestivita' dei pagamenti».

Art. 34
Trasparenza degli oneri informativi

  1.  I  regolamenti  ministeriali  o  interministeriali,  nonche'  i provvedimenti amministrativi  a  carattere  generale  adottati  dalle amministrazioni  dello  Stato  per  regolare  l'esercizio  di  poteri autorizzatori,  concessori  o  certificatori,  nonche'  l'accesso  ai servizi  pubblici  ovvero  la  concessione  di  benefici,  recano  in allegato  l'elenco  di  tutti  gli  oneri  informativi  gravanti  sui cittadini e  sulle  imprese  introdotti  o  eliminati  con  gli  atti medesimi.  Per  onere  informativo  si  intende   qualunque   obbligo informativo o adempimento che comporti la  raccolta,  l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di  informazioni  e documenti alla pubblica amministrazione.
  2. Ferma restando, ove prevista, la  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui  al  comma  1  sono  pubblicati  sui  siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalita' definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

Art. 35
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti  amministrativi  e ai  controlli  sulle  dichiarazioni  sostitutive  e  l'acquisizione d'ufficio dei dati.

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano  i  dati  relativi  alle tipologie  di  procedimento  di  propria  competenza.  Per   ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
  a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di  tutti i riferimenti normativi utili;
  b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria;
  c)  il  nome  del  responsabile  del  procedimento,  unitamente  ai recapiti   telefonici   e   alla   casella   di   posta   elettronica istituzionale,   nonche',   ove   diverso,    l'ufficio    competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile  dell'ufficio,   unitamente   ai   rispettivi   recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
  d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e  i  documenti da allegare all'istanza  e  la  modulistica  necessaria,  compresi  i fac-simile per  le  autocertificazioni,  anche  se  la  produzione  a corredo dell'istanza e' prevista da norme  di  legge,  regolamenti  o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso  con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle  caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
  e) le modalita' con le quali gli interessati  possono  ottenere  le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
  f)  il  termine  fissato  in  sede  di  disciplina  normativa   del procedimento per la conclusione con l'adozione  di  un  provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
  g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato,  ovvero il  procedimento   puo'   concludersi   con   il   silenzio   assenso dell'amministrazione;
  h) gli  strumenti  di  tutela,  amministrativa  e  giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato,  nel  corso  del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per  la sua conclusione e i modi per attivarli;
  i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
  l) le modalita' per  l'effettuazione  dei  pagamenti  eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
  m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonche' le modalita' per  attivare  tale  potere, con indicazione dei recapiti telefonici  e  delle  caselle  di  posta elettronica istituzionale;
  n) i risultati delle indagini  di  customer  satisfaction  condotte sulla  qualita'  dei  servizi  erogati  attraverso  diversi   canali, facendone rilevare il relativo andamento.
  2. Le pubbliche amministrazioni non  possono  richiedere  l'uso  di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di  omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere  avviati  anche in assenza dei suddetti moduli  o  formulari.  L'amministrazione  non puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli  o formulari o la mancata produzione di tali atti o  documenti,  e  deve invitare l'istante  a  integrare  la  documentazione  in  un  termine congruo.
  3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
  a)  i  recapiti  telefonici  e  la  casella  di  posta  elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile  per  le  attivita'  volte  a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o  l'accesso diretto agli stessi da  parte  delle  amministrazioni  procedenti  ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  b) le convenzioni-quadro  volte  a  disciplinare  le  modalita'  di accesso   ai   dati   di   cui    all'articolo    58    del    codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82;
  c) le ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione  d'ufficio dei dati nonche' per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

Art. 36
Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

  1. Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e  specificano  nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Capo V
Obblighi di pubblicazione in settori speciali

Art. 37
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

  1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita'  legale  e,  in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190,  ciascuna  amministrazione  pubblica,  secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66,  122,  124,  206  e  223,  le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
  2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresi' a  pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

Art. 38
Pubblicita' dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

  1. Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  tempestivamente  sui propri  siti  istituzionali:  i  documenti  di  programmazione  anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli  investimenti;  le  relazioni annuali;  ogni  altro   documento   predisposto   nell'ambito   della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori  che  si  discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle  valutazioni  ex post che si discostino dalle valutazioni  ex  ante;  le  informazioni relative ai Nuclei  di  valutazione  e  verifica  degli  investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio  1999,  n.  144, incluse le funzioni e i compiti  specifici  ad  essi  attribuiti,  le procedure e i criteri di  individuazione  dei  componenti  e  i  loro nominativi.
  2. Le pubbliche  amministrazioni  pubblicano,  fermi  restando  gli obblighi  di  pubblicazione  di  cui  all'articolo  128  del  decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  le  informazioni  relative  ai tempi, ai costi unitari e  agli  indicatori  di  realizzazione  delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  che  ne  cura altresi'  la  raccolta  e  la  pubblicazione  nel  proprio  sito  web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

Art. 39
Trasparenza dell'attivita' di pianificazione e governo del territorio

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
    a) gli atti di governo del  territorio,  quali,  tra  gli  altri, piani  territoriali,  piani  di  coordinamento,   piani   paesistici, strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione,  nonche'  le  loro varianti;
    b)  per  ciascuno  degli  atti  di  cui  alla  lettera  a)   sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di  provvedimento  prima  che siano  portati  all'approvazione;   le   delibere   di   adozione   o approvazione; i relativi allegati tecnici.
  2.  La  documentazione   relativa   a   ciascun   procedimento   di presentazione  e  approvazione  delle  proposte   di   trasformazione urbanistica  d'iniziativa  privata  o  pubblica  in   variante   allo strumento urbanistico generale comunque  denominato  vigente  nonche' delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa  privata  o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico  generale  vigente che comportino premialita' edificatorie  a  fronte  dell'impegno  dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra  oneri  o della cessione  di  aree  o  volumetrie  per  finalita'  di  pubblico interesse e' pubblicata in una sezione apposita nel sito  del  comune interessato, continuamente aggiornata.
  3. La pubblicita' degli atti di cui al  comma  1,  lettera  a),  e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.
  4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla  vigente legislazione statale e regionale.

Art. 40
Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

  1.  In  materia  di  informazioni  ambientali  restano   ferme   le disposizioni di maggior tutela gia' previste  dall'articolo  3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla  legge  16  marzo 2001, n. 108, nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
  2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri  siti istituzionali  e  in  conformita'  a  quanto  previsto  dal  presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2,  comma  1, lettera a), del decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  195,  che detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali,  nonche'  le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo  all'interno  di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
  3. Sono fatti salvi i casi di esclusione  del  diritto  di  accesso alle informazioni  ambientali  di  cui  all'articolo  5  del  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
  4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo  non  e' in alcun caso subordinata alla  stipulazione  degli  accordi  di  cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.  Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente  gia'  stipulati, qualora assicurino livelli di  informazione  ambientale  superiori  a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di  stipulare  ulteriori  accordi  ai  sensi  del  medesimo articolo 11, nel rispetto  dei  livelli  di  informazione  ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 41
Trasparenza del servizio sanitario nazionale

  1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario  nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi  comprese  le  aziende  sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attivita' di  programmazione  e  fornitura  dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti  gli  obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
  2  Le  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere  pubblicano   tutte   le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento  degli incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e  direttore amministrativo,  nonche'   degli   incarichi   di   responsabile   di dipartimento e di strutture semplici  e  complesse,  ivi  compresi  i bandi e gli  avvisi  di  selezione,  lo  svolgimento  delle  relative procedure, gli atti di conferimento.
  3 Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici,  si  applicano  gli  obblighi  di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attivita' professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.
  4 E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco  delle  strutture sanitarie private accreditate. Sono altresi' pubblicati  gli  accordi con esse intercorsi.
  5. Le regioni includono il  rispetto  di  obblighi  di  pubblicita' previsti  dalla  normativa  vigente   fra   i   requisiti   necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.
  6. Gli enti, le aziende e le  strutture  pubbliche  e  private  che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono  tenuti  ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata  «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi  effettivi  di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Art. 42
Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi  straordinari  e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni   che   adottano   provvedimenti contingibili e urgenti  e  in  generale  provvedimenti  di  carattere straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie  costituite in base alla legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  o  a  provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
  a) i provvedimenti adottati,  con  la  indicazione  espressa  delle norme di legge eventualmente derogate  e  dei  motivi  della  deroga, nonche'   l'indicazione   di   eventuali   atti   amministrativi    o giurisdizionali intervenuti;
  b) i termini temporali eventualmente fissati  per  l'esercizio  dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
  c)  il  costo  previsto  degli  interventi  e  il  costo  effettivo sostenuto dall'amministrazione;
  d) le particolari forme  di  partecipazione  degli  interessati  ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

Capo VI
Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni

Art. 43
Responsabile per la trasparenza

  1. All'interno di  ogni  amministrazione  il  responsabile  per  la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma  7,  della legge 6 novembre 2012, n. 190,  svolge,  di  norma,  le  funzioni  di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il  suo nominativo e' indicato nel Programma triennale per la  trasparenza  e l'integrita'. Il  responsabile  svolge  stabilmente  un'attivita'  di controllo  sull'adempimento  da  parte   dell'amministrazione   degli obblighi  di  pubblicazione   previsti   dalla   normativa   vigente, assicurando la completezza,  la  chiarezza  e  l'aggiornamento  delle informazioni pubblicate, nonche' segnalando all'organo  di  indirizzo politico,   all'Organismo   indipendente   di   valutazione    (OIV), all'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e,  nei  casi  piu'  gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o  ritardato  adempimento degli obblighi di pubblicazione.
  2.  Il  responsabile  provvede  all'aggiornamento   del   Programma triennale per la trasparenza e l'integrita',  all'interno  del  quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.
  3.  I  dirigenti  responsabili  degli  uffici  dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso  delle  informazioni  da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
  4. Il responsabile controlla  e  assicura  la  regolare  attuazione dell'accesso civico sulla  base  di  quanto  stabilito  dal  presente decreto.
  5. In relazione alla loro gravita', il responsabile segnala i  casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in  materia di pubblicazione previsti dalla  normativa  vigente,  all'ufficio  di disciplina,  ai  fini  dell'eventuale  attivazione  del  procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresi' gli  inadempimenti  al vertice    politico    dell'amministrazione,    all'OIV    ai    fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'.

Art. 44
Compiti degli organismi indipendenti di valutazione

  1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la  trasparenza  e l'integrita' di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance,   valutando   altresi'   l'adeguatezza   dei    relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione  delle performance, nonche' l'OIV,  utilizzano  le  informazioni  e  i  dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai  fini  della misurazione e valutazione delle performance  sia  organizzativa,  sia individuale del responsabile  e  dei  dirigenti  dei  singoli  uffici responsabili della trasmissione dei dati.

Art. 45
Compiti della Commissione  per  la  valutazione,  l'integrita'  e  la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT).

  1.  La  CIVIT,   anche   in   qualita'   di   Autorita'   nazionale anticorruzione, controlla  l'esatto  adempimento  degli  obblighi  di pubblicazione previsti dalla normativa  vigente,  esercitando  poteri ispettivi  mediante  richiesta  di  notizie,  informazioni,  atti   e documenti alle amministrazioni pubbliche e  ordinando  l'adozione  di atti o provvedimenti richiesti dalla  normativa  vigente,  ovvero  la rimozione di comportamenti o atti  contrastanti  con  i  piani  e  le regole sulla trasparenza.
  2.  La  CIVIT,   anche   in   qualita'   di   Autorita'   nazionale anticorruzione,  controlla  l'operato   dei   responsabili   per   la trasparenza a cui puo'  chiedere  il  rendiconto  sui  risultati  del controllo svolto all'interno delle  amministrazioni.  La  CIVIT  puo' inoltre chiedere all'organismo  indipendente  di  valutazione  (OIV) ulteriori informazioni sul controllo  dell'esatto  adempimento  degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
  3. La CIVIT puo' inoltre  avvalersi  delle  banche  dati  istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della funzione  pubblica  per  il  monitoraggio  degli  adempimenti   degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
  4. In relazione alla loro gravita', la  CIVIT  segnala  i  casi  di inadempimento  o  di   adempimento   parziale   degli   obblighi   di pubblicazione  previsti  dalla  normativa  vigente   all'ufficio   di disciplina dell'amministrazione interessata  ai  fini  dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.  La  CIVIT segnala  altresi'  gli  inadempimenti  ai  vertici   politici   delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte  dei  conti,  ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'. La  CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT, inoltre, controlla e  rende  noti  i  casi  di  mancata  attuazione  degli  obblighi  di pubblicazione  di  cui  all'articolo   14   del   presente   decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non  si e' proceduto alla pubblicazione.

Art. 46
Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni

  1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione  previsti  dalla normativa  vigente  o  la  mancata  predisposizione   del   Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' costituiscono elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale,  eventuale  causa  di responsabilita' per danno all'immagine  dell'amministrazione  e  sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione  di risultato e del trattamento  accessorio  collegato  alla  performance individuale dei responsabili.
  2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento  degli  obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento e' dipeso da causa
a lui non imputabile.

Art. 47
Sanzioni per casi specifici

  1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni  e  dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la  situazione  patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione  in carica,  la  titolarita'  di  imprese,  le  partecipazioni  azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il  secondo  grado,  nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da'  luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria  da  500  a  10.000  euro  a carico del responsabile della mancata  comunicazione  e  il  relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione  o organismo interessato.
  2.  La  violazione  degli  obblighi   di   pubblicazione   di   cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000  euro  a  carico  del  responsabile  della violazione.  La  stessa  sanzione  si  applica  agli   amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico  ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
  3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono  irrogate  dall'autorita' amministrativa competente in base a quanto previsto  dalla  legge  24 novembre 1981, n. 689.

Capo VII
Disposizioni finali e transitorie

Art. 48
Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicita' e trasparenza

  1. Il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  definisce  criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  della  normativa  vigente, nonche'    relativamente     all'organizzazione     della     sezione «Amministrazione trasparente».
  2. L'allegato A, che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  della normativa  vigente.  Alla  eventuale  modifica  dell'allegato  A   si provvede con i decreti di cui al comma 3.
  3. Gli standard, i modelli e gli schemi di  cui  al  comma  1  sono adottati con decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, sentiti  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,   la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT.
  4. I decreti di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate:
    a) ad assicurare il coordinamento informativo e  informatico  dei dati, per  la  soddisfazione  delle  esigenze  di  uniformita'  delle modalita' di codifica e di rappresentazione delle informazioni e  dei dati pubblici, della loro confrontabilita' e  della  loro  successiva rielaborazione;
    b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualita' delle informazioni  diffuse,  individuando,  in particolare,  i   necessari   adeguamenti   da   parte   di   singole amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di  validazione, i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali  richieste per  la  gestione  delle  informazioni  diffuse  attraverso  i   siti istituzionali,  nonche'  i  meccanismi  di  garanzia   e   correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.
  5. Le amministrazioni  di  cui  all'articolo  11,  nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione  previsti  dalla  normativa  vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1.

Art. 49
Norme transitorie e finali

  1. L'obbligo di pubblicazione  dei  dati  di  cui  all'articolo  24 decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in  vigore  del presente decreto.
  2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le modalita' di applicazione delle disposizioni  del presente decreto alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in considerazione delle peculiarita' del relativo ordinamento  ai  sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione.
  3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si  applicano,  per  ciascuna amministrazione,  a  partire  dalla  data  di  adozione   del   primo aggiornamento  annuale  del  Piano  triennale  della  trasparenza   e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e  modalita'  di  applicazione  del presente  decreto  in   ragione   della   peculiarita'   dei   propri ordinamenti.

Art. 50
Tutela giurisdizionale

  1. Le controversie relative agli obblighi di  trasparenza  previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto  legislativo  2 luglio 2010, n. 104.

Art. 51
Invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono  agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 52
Modifiche alla legislazione vigente

  1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441,  sono  apportate  le  seguenti modifiche:
    a) all'articolo 1, primo comma:
  1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,»  sono  inserite  le seguenti: «ai Vice Ministri,»;
  2) al numero 3), dopo le parole: «ai  consiglieri  regionali»  sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»;
  3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali»  sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»;
  4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo  di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000  abitanti»  sono sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri  di  comuni  capoluogo  di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;»;
    b) all'articolo 2, secondo comma, le  parole:  «del  coniuge  non separato e dei figli conviventi, se gli stessi  vi  consentono»  sono sostituite dalle seguenti: «del coniuge  non  separato,  nonche'  dei figli e dei parenti entro il  secondo  grado  di  parentela,  se  gli stessi vi consentono».
  2. All'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  le parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse.
  3. L'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e' sostituito  dal  seguente:  «Art.  54.  (Contenuto  dei  siti   delle pubbliche   amministrazioni).   -   1.   I   siti   delle   pubbliche amministrazioni contengono i  dati  di  cui  al  decreto  legislativo recante il riordino della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo  1,  comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190».
  4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate  le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo  23,  comma  1,  dopo  la  parola:  «accesso»  sono inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»;
  b)  all'articolo  87,  comma  2,  lettera  c),  dopo   la   parola:
«amministrativi» sono inserite le seguenti: «e  di  violazione  degli obblighi di trasparenza amministrativa»;
  c)  all'articolo  116,  comma  1,  dopo   le   parole:   «documenti amministrativi» sono inserite le seguenti: «, nonche' per  la  tutela del  diritto  di  accesso  civico  connessa  all'inadempimento  degli obblighi di trasparenza»;
  d) all'articolo 116, comma 4, dopo le parole:  «l'esibizione»  sono inserite le seguenti: «e, ove previsto, la pubblicazione»;
  e) all'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6),  dopo  la  parola:
«amministrativi» sono  inserite  le  seguenti:  «e  violazione  degli obblighi di trasparenza amministrativa».
  5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza  e  l'integrita'  di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150, si intende riferito all'articolo 10.

Art. 53
Abrogazione espressa di norme primarie

  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono abrogate le seguenti disposizioni:
  a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e successive modificazioni;
  c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  d) articoli 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
  e) articolo 19, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  30  giugno 2003, n. 196;
  f) articolo 57 del decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e successive modificazioni;
  g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5,  della  legge  18 giugno 2009, n. 69;
  i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
  l) articolo 6, comma 1, lettera b), e  comma  2,  lettera  b),  del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
  o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
  p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11;
  q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180;
  r) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228;
  s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
  t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
  u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 marzo 2013
 
NAPOLITANO
Monti, Presidente del  Consiglio  dei Ministri
Patroni  Griffi,  Ministro   per   la pubblica   amministrazione    e    la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino

Allegato
 
1. Struttura delle informazioni sui siti istituzionali.

    La sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali  devono essere inseriti i documenti, le informazioni   e i dati previsti dal presente decreto. Le sotto-sezioni di primo     e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in Tabella 1.

|=======================|============================|==============|
|     Denominazione     |       Denominazione        |   Contenuti  |
|     sotto-sezione     |       sotto-sezione        | (riferimento |
|       1 livello       |         2 livello          |  al decreto) |
|=======================|============================|==============|
|                       |Programma per la Trasparenza|Art. 10, c. 8,|
|                       |e l'Integrita'              |lett. a       |
| Disposizioni generali |----------------------------|--------------|
|                       |Atti generali               |Art. 12,      |
|                       |                            |c. 1,2        |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Oneri informativi per       |Art. 34,      |
|                       |cittadini e imprese         |c. 1,2        |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Organi di indirizzo         |Art. 13, c. 1,|
|                       |politico-amministrativo     |lett. a       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 14       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Sanzioni per mancata        |Art. 47       |
|                       |comunicazione dei dati      |              |
|     Organizzazione    |----------------------------|--------------|
|                       |Rendiconti gruppi consiliari|Art. 28, c. 1 |
|                       |regionali/provinciali       |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Articolazione degli uffici  |Art. 13, c. 1,|
|                       |                            |lett. b, c    |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Telefono e posta elettronica|Art. 13, c. 1,|
|                       |                            |lett. d       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|       Consulenti      |                            |Art. 15,      |
|    e collaboratori    |                            |c. 1,2        |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Incarichi amministrativi    |Art. 15,      |
|                       |di vertice                  |c. 1,2        |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 41,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dirigenti                   |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. d       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 15,      |
|                       |                            |c. 1,2,5      |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 41,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Posizioni organizzative     |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. d       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dotazione organica          |Art. 16,      |
|                       |                            |c. 1,2        |
|       Personale       |----------------------------|--------------|
|                       |Personale non a tempo       |Art. 17,      |
|                       |indeterminato               |c. 1,2        |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Tassi di assenza            |Art. 16, c. 3 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Incarichi conferiti e       |Art. 18, c. 1 |
|                       |autorizzati ai dipendenti   |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Contrattazione collettiva   |Art. 21, c. 1 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Contrattazione integrativa  |Art. 21, c. 2 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |OIV                         |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. c       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|   Bandi di concorso   |                            |Art. 19       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Piano della Performance     |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. b       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Relazione sulla Performance |Art. 10, c. 8,|
|                       |                            |lett. b       |
|      Performance      |----------------------------|--------------|
|                       |Ammontare complessivo       |Art. 20, c. 1 |
|                       |dei premi                   |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dati relativi ai premi      |Art. 20, c. 2 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Benessere organizzativo     |Art. 20, c. 3 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Enti pubblici vigilati      |Art. 22, c. 1,|
|                       |                            |lett. a       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 22,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Societa' partecipate        |Art. 22, c. 1,|
|                       |                            |lett. b       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 22,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|    Enti controllati   |----------------------------|--------------|
|                       |Enti di diritto privato     |Art. 22, c. 1,|
|                       |controllati                 |lett. c       |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 22,      |
|                       |                            |c. 2, 3       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Rappresentazione grafica    |Art. 22, c. 1,|
|                       |                            |lett. d       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Dati aggregati attivita'    |Art. 24, c. 1 |
|                       |amministrativa              |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Tipologie di procedimento   |Art. 35,      |
|      Attivita' e      |                            |c. 1,2        |
|     procedimenti      |----------------------------|--------------|
|                       |Monitoraggio tempi          |Art. 24, c. 2 |
|                       |procedimentali              |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Dichiarazioni sostitutive   |Art. 35, c. 3 |
|                       |e acquisizione d'ufficio    |              |
|                       |dei dati                    |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Provvedimenti organi        |Art. 23       |
|                       |indirizzo-politico          |              |
|     Provvedimenti     |----------------------------|--------------|
|                       |Provvedimenti dirigenti     |Art. 23       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|Controlli sulle imprese|                            |Art. 25       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|     Bandi di gara     |                            |Art. 37,      |
|      e contratti      |                            |c. 1,2        |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Criteri e modalita'         |Art. 26, c. 1 |
|Sovvenzioni,contributi,|                            |              |
|   sussidi,vantaggi    |                            |              |
|       economici       |----------------------------|--------------|
|                       |Atti di concessione         |Art. 26, c. 2 |
|                       |                            |--------------|
|                       |                            |Art. 27       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Bilancio preventivo         |Art. 29, c. 1 |
|                       |e consuntivo                |              |
|        Bilanci        |----------------------------|--------------|
|                       |Piano degli indicatori      |Art. 29, c. 2 |
|                       |e risultati attesi          |              |
|                       |di bilancio                 |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Patrimonio immobiliare      |Art. 30       |
|      Beni immobili    |                            |              |
| e gestione patrimonio |----------------------------|--------------|
|                       |Canoni di locazione         |Art. 30       |
|                       |o affitto                   |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|  Controlli e rilievi  |                            |Art. 31, c. 1 |
|  sull'amministrazione |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Carta dei servizi           |Art. 32, c. 1 |
|                       |e standard di qualita'      |              |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Costi contabilizzati        |Art. 32, c. 2,|
|                       |                            |lett. a       |
|                       |                            |--------------|
|    Servizi erogati    |                            |Art. 10, c. 5 |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Tempi medi di erogazione    |Art. 32, c. 2,|
|                       |dei servizi                 |lett. b       |
|                       |----------------------------|--------------|
|                       |Liste di attesa             |Art. 41, c. 6 |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                       |Indicatore di tempestivita' |Art. 33       |
|       Pagamenti       |dei pagamenti               |              |
|  dell'amministrazione |----------------------------|--------------|
|                       |IBAN e pagamenti informatici|Art. 36       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|    Opere pubbliche    |                            |Art. 38       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|    Pianificazione e   |                            |Art. 39       |
|governo del territorio |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|Informazioni ambientali|                            |Art. 40       |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|  Strutture sanitarie  |                            |Art. 41, c. 4 |
|  private accreditate  |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|Interventi straordinari|                            |Art. 42       |
|    e di emergenza     |                            |              |
|-----------------------|----------------------------|--------------|
|    Altri contenuti    |                            |              |
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Tabella 1: Sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" e relativi contenuti.

     La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in modo che  cliccando  sull'identificativo  di  una  sotto-sezione  sia possibile  accedere  ai  contenuti  della  sotto-sezione  stessa,   o all'interno della stessa pagina "Amministrazione  trasparente"  o  in una pagina specifica  relativa  alla  sotto-sezione.  L'obiettivo  di questa organizzazione e' l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in modo che sia  possibile  raggiungere  direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine e'  necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole  sotto-sezioni siano mantenute  invariate  nel  tempo,  per  evitare  situazioni  di "collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni.
 
  L'elenco dei contenuti indicati  per  ogni  sotto-sezione  sono  da considerarsi i contenuti minimi  che  devono  essere  presenti  nella sotto-sezione  stessa,  ai  sensi  del  presente  decreto.  In   ogni sotto-sezione  possono  essere  comunque  inseriti  altri  contenuti, riconducibili all'argomento  a  cui  si  riferisce  la  sotto-sezione stessa,  ritenuti  utili  per  garantire  un   maggior   livello   di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai  fini  di trasparenza  e  non  riconducibili  a  nessuna  delle   sotto-sezioni indicate  devono  essere  pubblicati   nella   sotto-sezione   "Altri contenuti".
 
  Nel  caso  in  cui  sia   necessario   pubblicare   nella   sezione "Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono gia' pubblicati in altre  parti  del  sito,  e'  possibile  inserire, all'interno   della   sezione   "Amministrazione   trasparente",   un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi,  in  modo  da  evitare duplicazione     di     informazioni     all'interno     del     sito dell'amministrazione.  L'utente  deve  comunque  poter  accedere   ai contenuti di interesse dalla  sezione  "Amministrazione  trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive.
 

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