Inquinamento acustico: D.Lgs. 17 febbraio 2017 n. 42.

Armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico. G.U. n. 79 del 4 aprile 2017.



Con il Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 42 sono state discplinate disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico (articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161).

  • Cosa si intende nel decreto per "zona silenziosa in aperta campagna?

Per "zona silenziosa in aperta campagna" si intende una zona, esterna all'agglomerato, delimitata dalla regione territorialmente competente su proposta dell'autorita' comunale - ovvero, qualora la zona ricade nell'ambito territoriale di piu' regioni, tramite apposito protocollo d'intesa tra le medesime - che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attivita' industriali o da attivita' ricreative.

  • Nel Decreto è stabilito un obbligo di trasmettere la mappatura acustica?

Sì. Nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, le societa' e gli enti gestori trasmettono la mappatura acustica e i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture, riferiti al precedente anno solare, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti, entro il 30 giugno 2017 e, successivamente, ogni cinque anni.

I medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle regioni e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati.

  • Cosa deve contenere la comunicazione?

La comunicazione deve includere anche tutti i dati utilizzati quali ubicazione, dimensione e andamento plano-altimetrico dell'infrastruttura, flussi di traffico suddivisi per mezzi e relative velocita', nonche', in caso di infrastrutture stradali, tipologia del manto stradale e stato di manutenzione, in caso di infrastrutture ferroviarie, tipologia di convogli ferroviari e almeno per i convogli merci, lunghezza, tipo di freni e ogni altro dato necessario all'elaborazione della mappatura acustica, al fine di consentire all'autorita' responsabile dell'agglomerato di predisporre le mappe acustiche strategiche di propria competenza.

Le mappature acustiche devono essere redatte in conformita' ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (Inspire), sulla base di linee guida adottate, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ferma restando la tempistica, le mappe acustiche strategiche e le mappature acustiche di cui ai predetti commi sono riesaminate e rielaborate in funzione della necessita', almeno ogni cinque anni.

Nel caso in cui le regioni o le province autonome siano i soggetti responsabili della redazione delle mappature acustiche ovvero delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati, le attivita' di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Nello svolgimento delle predette attivita' di verifica, le regioni o le provincie autonome possono avvalersi, ove necessario, del supporto dell'Agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, le societa' e gli enti gestori trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti, entro il 18 luglio 2018 e, successivamente, ogni cinque anni.

I medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle regioni e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione dei piani di azione.

Nel caso in cui le regioni o le province autonome sono i soggetti responsabili della redazione dei piani di azione degli agglomerati, le attivita' di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Nello svolgimento delle predette attivita' di verifica, le regioni o le provincie autonome possono avvalersi, ove necessario, del supporto dell'agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

I piani d'azione  recepiscono i piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dallo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto o nell'esercizio delle relative infrastrutture adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, i piani comunali di risanamento acustico, adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i), dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 7, comma 1, della predetta legge.

Ai fini del recepimento dei predetti piani di contenimento ed abbattimento del rumore, si applicano le indicazioni contenute nelle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sono stabilite le modalita' per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna.

Al fine di assicurare il coordinamento del piano di azione elaborato dalle societa' e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture con i piani di azione degli agglomerati interessati, l'autorita' individuata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, verifica con apposito provvedimento la coerenza e le possibili sinergie tra le varie tipologie di azioni e interventi sul territorio e stabilisce le necessarie prescrizioni.

Per le finalita' le regioni e le province autonome territorialmente competenti, per gli agglomerati e le infrastrutture dei trasporti principali non di interesse nazionale ne' di interesse di piu' regioni, nonche' per le zone silenziose degli agglomerati e per le zone silenziose in aperta campagna, per quanto di competenza, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

a) entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a), nonche' i dati relativi alle zone silenziose degli agglomerati ed alle zone silenziose in aperta campagna, delimitate attraverso idonea rappresentazione cartografica;

b) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 3, commi 3 e 6, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche e alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;

c) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 4, commi 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonche' i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.

Per le finalita' predette dal decreto, le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di piu' regioni, compresi gli aeroporti principali, per quanto di competenza comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a).

  • Sono stabilite delle sanzioni per l'inadempimento agli obblihi predetti?

Sì. Le societa' e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 3, commi 3, 3-bis, 4 e 6, ovvero agli obblighi di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 4 e 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo.

  • E' istituita la Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico: quali compiti svolge?

E' istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico composta da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.

La Commissione svolge compiti di supporto tecnico-scientifico in materia di:

a) recepimento dei descrittori acustici previsti dalla direttiva 2002/49/CE;

b) definizione della tipologia e dei valori limite da comunicare alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, comma 8 della direttiva 2002/49/CE, tenendo in considerazione le indicazioni fornite in sede di revisione dell'allegato III della direttiva stessa in materia di effetti del rumore sulla salute, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei relativi decreti attuativi;

c) coerenza dei valori di riferimento cui all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 rispetto alla direttiva 2002/49/CE;

d) modalita' di introduzione dei valori limite che saranno stabiliti nell'ambito della normativa nazionale, al fine di un loro graduale utilizzo in relazione ai controlli e alla pianificazione acustica;

e) aggiornamento dei decreti attuativi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in merito ai metodi di determinazione dei descrittori acustici di cui all'allegato 2 della direttiva 2002/49/CE ed alla definizione dei valori limite ambientali, anche secondo criteri di semplificazione.

  • La Commissione da quanti membri è formata?

La Commissione e' costituita con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed e' composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di supplente del presidente, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico.

Per ciascuno dei componenti la Commissione tecnica e' nominato un supplente.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca le riunioni della Commissione.

Ai componenti della Commissione non sono corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

  • Cosa si intende per "sorgente sonora specifica"?

Per "sorgente sonora specifica" si intende una sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

  • Cos'è il valore di attenzione e il calore limite di immissione specifico?

Il valore di attenzione è il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9.

Il valore limite di immissione specifico è il valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.

Nelle zone gia' urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente.

In tali casi si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), con modalita' tali che le misure contenute nei piani di risanamento adottati ai sensi dell'articolo 7 assicurino comunque la prosecuzione delle attivita' esistenti, laddove compatibili con la destinazione d'uso della zona stessa.

  • Tutti i comuni devono presentare una relazione sullo stato acustico del comune stesso?

Nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione quinquennale sullo stato acustico del comune.

La relazione e' approvata dal consiglio comunale ed e' trasmessa alla regione almeno entro il 31 marzo 2020, e successivamente ogni cinque anni, anche al fine di consentire alla regione di valutare la necessita' di inserire i suddetti comuni tra gli agglomerati individuati ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.

Sono esentati dalla presentazione della relazione i comuni individuati dalle regioni quali agglomerati ai fini della presentazione delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del predetto decreto.

In sede di concessione di contributi o risorse finanziarie regionali o statali, destinati ai comuni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, e' data priorita' ai comuni che ottemperano all'obbligo di adozione della relazione e ai comuni individuati dalla regione o dalla provincia autonoma quali agglomerati che hanno ottemperato alla redazione delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.

  • Sono previste delle sanzioni in caso di emissioni sonore che superino i valori limite?

Sì. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.

Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative, versate all'entrata del bilancio dello Stato, e' riassegnato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 e alle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione dei controlli di competenza.

La rendicontazione giustificativa delle modalita' di utilizzo delle somme, e' trasmessa dal comune alla regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di una apposita relazione.

Entro il 31 maggio di ogni anno, la regione trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la rendicontazione di cui al periodo precedente per i comuni del territorio di competenza.

Le modalita' di accantonamento delle predette somme, della loro comunicazione, nonche' del loro utilizzo finale, sono definite secondo le citate direttive del Ministro dell'ambiente.

Al fine di garantire maggiore trasparenza in merito ai fondi accantonati, devono essere indicate le voci di bilancio relative alle attivita' di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse, sulle quali e' calcolata la percentuale di accantonamento.

L'obbligo di accantonamento non sussiste qualora si dimostra che non ricorre la necessita' di realizzare interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, ai fini del rispetto dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11.

Di tale circostanza deve essere data dimostrazione mediante una relazione motivata da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di piu' regioni, ovvero alle regioni e ai Comuni territorialmente competenti per le restanti infrastrutture.

Per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il suddetto obbligo di accantonamento non sussiste a condizione che il finanziamento degli interventi del piano di contenimento e abbattimento del rumore trovi integrale copertura a carico dei fondi disciplinati da contratti di programma ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

In caso di inottemperanza da parte delle societa' e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture a quanto stabilito al comma 5, relativamente alla predisposizione e presentazione del piano o all'attuazione del medesimo nei tempi prefissati, si applicano i commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e dello sviluppo economico, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati uno o piu' regolamenti, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico marittimo, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dagli spettacoli dal vivo, nonche' dagli impianti eolici.

  • Nel Decreto è stabilita anche la disciplina in caso di emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche o sortive in generale?

Sì, nel decreto è stabilita anche la disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attivita' motoristiche.

Con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, alle disposizioni del presente decreto, con la specifica disciplina delle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attivita' sportive di discipline olimpiche in forma stabile, incluso il tiro a volo e attivita' assimilabili, ovvero discipline sportive con utilizzo di armi da fuoco.

  • La professione di tecnico competente in acustica è organizzata da un ordine?

No. 

Il Decreto n. 42/2017 stabilisce i criteri generali per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

La professione di tecnico competente in acustica rientra tra le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome; la domanda di iscrizione nell'elenco e' presentata secondo le modalita' di cui all'allegato 1.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede direttamente alla gestione e pubblicazione, mediante idonei sistemi informatici da sviluppare in collaborazione con ISPRA, dell'elenco di cui al comma 1, cui e' dato accesso alle regioni per gli adempimenti di competenza, con le modalita' stabilite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposite linee guida.

L'elenco deve contenere, per ciascuno degli iscritti, il cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita, la residenza, la nazionalita', il numero d'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, nonche', ove presente, gli estremi del provvedimento di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica, rilasciato dalla regione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998.

Ai fini del rispetto della riservatezza, i tecnici competenti in acustica possono richiedere che alcuni dati, tra quelli di cui al comma 3, non sono resi pubblici; possono inoltre richiedere la pubblicazione di ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il recapito professionale. In ogni caso, devono essere resi pubblici i dati relativi a nome, cognome, titolo di studio e numero di iscrizione nell'elenco.

Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare alla regione stessa, nei modi e nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1, secondo quanto previsto nell'allegato 1, punto 1.

Le regioni provvedono all'inserimento dei richiedenti nell'elenco di cui al comma 1.

I dipendenti pubblici non iscritti nell'elenco di cui al comma 1 e che svolgono attivita' di tecnico competente in acustica nelle strutture pubbliche territoriali ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, possono continuare a svolgere tale attivita' esclusivamente nei limiti e per le finalita' derivanti dal rapporto di servizio con la struttura di appartenenza.

Le predette strutture possono prevedere corsi di formazione per il personale ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'aggiornamento dell'elenco ed effettua verifiche periodiche dei requisiti e dei titoli autocertificati.

Le modalita' procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, nonche' per l'aggiornamento professionale sono disciplinate all'allegato 1 al presente decreto.

  • Quali sono i requisiti per l'scirizione all'elenco dei tecnici acustici?

All'elenco  puo' essere iscritto chi e' in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato 2, e di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di cui all'allegato 2;

b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2;

c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2;

d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.

In via transitoria, per un periodo di non piu' di cinque anni dalla data del presente decreto, all'elenco di cui all'articolo 21 puo' essere iscritto chi e' in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturita' scientifica e dei seguenti requisiti:

a) aver svolto attivita' professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio alla regione di residenza, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea documentazione.

La non occasionalita' dell'attivita' svolta e' valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno.

Per attivita' professionale in materia di acustica applicata si intende:

1) effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformita' dei valori riscontrati ai limiti di legge;

2) partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica;

3) redazione o revisione di zonizzazione acustica;

4) redazione di piani di risanamento;

5) attivita' professionali nei settori dell'acustica applicata all'industria ovvero acustica forense;

b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2.

L'idoneita' dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti ai commi 1 e 2 e' verificata dalla regione o provincia autonoma.

Allo stesso elenco nominativo possono essere iscritti coloro che sono in possesso di requisiti acquisiti in altro Stato membro dell'Unione europea, valutabili come equipollenti, ai sensi della normativa vigente, a quelli previsti ai commi 1 e 2.

  • Cos'è il Tavolo tecnico nazionale di coordinamento?

Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' istituito un tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con il compito di:

a) monitorare, a livello nazionale, la qualita' del sistema di abilitazione e la conformita' didattica dei corsi di formazione previsti dal presente decreto, anche attraverso appositi pareri resi alla regione, per le finalita' di cui all'allegato 1, punto 3;

b) favorire lo scambio di informazioni e l'ottimizzazione organizzativa e didattica degli stessi corsi;

c) accertare i titoli di studio e i requisiti professionali, validi per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica ai sensi dell'articolo 22.

Il tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con cadenza almeno quinquennale, provvede alla verifica delle modalita' di erogazione e organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento proponendo l'eventuale aggiornamento dei relativi contenuti.

Il tavolo e' composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzione di presidente, da due rappresentanti di ISPRA, da un rappresentante del sistema delle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio e da un rappresentante delle regioni e province autonome.

Possono partecipare al tavolo con funzione consultiva, altri soggetti in possesso di adeguata professionalita' e competenza tecnica nelle materie all'ordine del giorno.

La professione di tecnico competente in acustica puo' essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica.

  • Criteri di sostenibilità economica degli obiettivi.

La sostenibilita' economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, e' disciplinata sulla base di specifici criteri, concernenti anche le modalita' di intervento in ambienti destinati ad attivita' produttive per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono tali attivita', in attuazione dei piani di risanamento previsti dall'articolo 7 della medesima legge e dai predetti regolamenti.

Tali criteri sono finalizzati all'introduzione di particolari tipologie di intervento sulle sorgenti e all'applicazione dei valori limite in conformita' con le caratteristiche urbanistiche e paesaggistiche dei luoghi oggetto degli interventi di mitigazione acustica e tengono conto degli indirizzi emanati dalla Commissione europea e, in ambito nazionale, delle norme tecniche prodotte dagli enti di normazione in materia.

Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate specifiche linee guida recanti i criteri di cui al comma 1, anche al fine di consentire il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE.

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Allegato 1 (artt. 21, 22 e 23)

Modalita' procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica, nonche' per l'aggiornamento professionale

  • 1. Presentazione delle domande

I cittadini italiani in possesso dei requisiti di legge che intendono svolgere la professione di tecnico competente in acustica presentano apposita domanda, anche nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla regione o provincia autonoma di residenza, redatta secondo le modalita' indicate dalla regione o provincia stessa.

I cittadini dell'Unione europea presentano istanza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della valutazione di equipollenza da parte del tavolo tecnico di cui all'art. 23. I richiedenti comunicano, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tale attivita', nonche' assumono l'impegno ad astenersi dall'esercizio della professione in caso di conflitto di interessi. L'istanza presentata ai sensi dell'art. 21, comma 5, deve contenere l'indicazione di: cognome, nome, titolo di studio, luogo e data di nascita, residenza, nazionalita', codice fiscale ed estremi del provvedimento di riconoscimento, nonche' gli eventuali dati da non rendere pubblici.

  • 2. Aggiornamento professionale

Ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. L'avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i corsi di abilitazione, sono organizzati esclusivamente dai soggetti di cui all'allegato 2, punto 1), al presente decreto.

  • 3. Compiti della regione

La regione di residenza verifica il possesso dei requisiti di cui all'art. 22 da parte dei soggetti di cui al punto 1, nonche' la conformita' dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica allo schema di cui all'allegato 2, parte B, previo parere del tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui all'art. 23.

  • 4. Cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica

Su segnalazione motivata dell'agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, dei collegi o ordini professionali, ovvero delle autorita' competenti in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la regione di residenza puo' disporre, previa contestazione degli addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge, la cancellazione del tecnico competente in acustica dall'elenco dei tecnici competenti in acustica. Il provvedimento di cui sopra non puo' essere adottato prima della scadenza del termine di sessanta giorni assegnato all'interessato per presentare le proprie controdeduzioni. In caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall'elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione. Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico non abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la cancellazione del tecnico dall'elenco. La cancellazione puo' essere altresi' disposta su domanda presentata dall'iscritto alla regione di residenza. Gli iscritti comunicano ogni variazione che possa comportare la perdita dei requisiti e dei titoli autocertificati, al fine della cancellazione dall'elenco. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla cancellazione d'ufficio dall'elenco dei tecnici competenti in acustica in caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 21, comma 7.

Allegato 2 (art. 22)

PARTE A

Classi di laurea e di laurea magistrale

Articolo 22, comma 1 (classi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007)

Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile dell'architettura (classe L-17)

Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale (classe L-7)

Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione (classe L-8)

Classe delle lauree in ingegneria industriale (classe L-9)

Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche (classe L-30)

Classe delle lauree in scienze matematiche (classe L-35)

(classe di laurea delle professioni sanitarie di cui al decreto interministeriale 19 febbraio 2009)

Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione (classe L/SNT/4)

(classi di laurea magistrale di cui all'allegato del decreto ministeriale 16 marzo 2007)

LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura LM-17 fisica LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica LM-21 ingegneria biomedica LM-22 ingegneria chimica LM-23 ingegneria civile LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi LM-25 ingegneria dell'automazione LM-26 ingegneria della sicurezza LM-27 ingegneria delle telecomunicazioni LM-28 ingegneria elettrica LM-29 ingegneria elettronica LM-30 ingegneria energetica e nucleare LM-31 ingegneria gestionale LM-32 ingegneria informatica LM-33 ingegneria meccanica LM-34 ingegneria navale LM-35 ingegneria per l'ambiente e il territorio LM-40 matematica LM-44 modellistica matematico-fisica per l'ingegneria LM-53 scienza e ingegneria dei materiali LM-75 scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio

PARTE B

Schema di corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica

1. I corsi in acustica per tecnici competenti sono tenuti da universita', enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali, nonche' da i soggetti idonei alla formazione ai sensi dell'allegato 1, punto 3, che possano documentare la presenza di docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore.

2. I corsi si concludono con un esame, ai fini del rilascio di un'attestazione finale di profitto, tenuto da una commissione composta da due membri esperti scelti tra i docenti del corso e da un membro indicato dalla regione competente.

3. Scopo prioritario, dei corsi in acustica consiste nel fornire agli aspiranti tecnici competenti le conoscenze necessarie ad effettuare la determinazione ex ante e ex post, mediante misurazioni e calcoli, del rispetto dei valori stabiliti dalle vigenti norme di settore nazionali (legge 26 ottobre 1995, n. 447 e decreti attuativi).

4. Gli stessi corsi devono altresi' fornire competenze che consentano ai tecnici competenti di operare con professionalita' nei settori dell'acustica applicata agli ambienti di lavoro e all'industria, dell'acustica forense e della pianificazione e progettazione acustica rispettivamente per l'ambiente esterno e interno.

5. Ai fini della validita' per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica il corso deve rispettare i seguenti requisiti:

a) la durata del corso non puo' essere inferiore a 180 ore, delle quali almeno 60 di esercitazioni pratiche;

b) i contenuti minimi del corso devono corrispondere a quelli indicati al successivo punto 6;

c) i corsi sono riconosciuti dalla regione in cui vengono organizzati e sono validi sull'intero territorio nazionale.

6. I contenuti minimi del corso sono riportati nella tabella seguente. 

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