Alberi monumentali: istituzione, principi e criteri per il loro censimento.

Decreto 23 ottobre 2014. istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento. G.U. n. 268 del 18 novembre 2014.



Alberi monumentali: principi e criteri per il loro censimento.

Politiche agricole, alimentari e forestali. Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e  principi e criteri direttivi per il loro censimento. G.U. n. 268 del 18 novembre 2014.

 Lo Stato tutela e valorizza i beni culturali e paesaggistici, ai sensi del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e dagli artt. 7 e 9 della Costituzione.

Gli alberi monumentali sono inclusi tra le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica.

Le  commissioni  regionali  deputate  alla formulazione di proposte per la dichiarazione di  notevole  interesse pubblico degli immobili e aree siano  integrate dal  rappresentante  del  competente comando  regionale  del   Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la  proposta  riguardi  filari, alberate ed alberi monumentali.

Ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, nelle more della legiferazione statale in  materia di alberi monumentali esclusiva per cio' che riguarda la tutela, e  concorrente,  per  quel che attiene alla valorizzazione, alcune regioni e  province  autonome hanno gia' disciplinato con leggi e regolamenti, stabilendo  principi per l'individuazione degli  alberi  monumentali  e  criteri  sia  per l'effettuazione  dei  censimenti  nel  territorio  amministrativo  di relativa  competenza  che  per  la  raccolta  delle  informazioni  in appositi elenchi,  individuando  altresi'  misure  di  valorizzazione degli esemplari arborei censiti.

E’ necessaria l’uniformazione dei criteri indicati dalle norme regionali alla luce dell’obbligatorietà per le regioni di recepire la definizione di albero monumentale stabilita  ai  sensi dell'art. 7, comma 3 della legge 14 gennaio 2013, n.  10.

Molte regioni, in osservanza alle singole normative regionali,  hanno  gia'  realizzato  un   censimento   degli   alberi monumentali del  territorio  di  loro  competenza,  hanno  redatto  e approvato i relativi elenchi nonche' in alcuni casi hanno dato  avvio alle procedure previste dal decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n. 42 e dalle normative regionali in materia di urbanistica e  paesaggio ai fini della loro  inclusione  nell'elenco  dei  beni  di  rilevante interesse paesaggistico.

  • Qual’è l’obiettivo del decreto in oggetto? L'obbiettivo del  presente decreto  e'  quello  di  ricondurre  ad  una   maggiore   omogeneita' l'approccio  al  riconoscimento  e  alla  selezione  degli  esemplari monumentali, nonche' l'archiviazione del dato informativo,  cio'  nel presupposto che le regioni abbiano recepito a livello legislativo  la definizione di «albero monumentale» fornita  dall'art.  7,  comma  1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

L’art. 7 comma 1 della legge 14 gennaio 2013 n. 10 ha istituito l’elenco degli alberi monumentali d’Italia.

Alla sua gestione provvede centralmente  il  Corpo  forestale  dello  Stato  - Ispettorato generale, e in particolare il Servizio II - Divisione 6ª, avente competenze in materia di monitoraggio ambientale.

 L'elenco degli alberi  monumentali  d'Italia  si  compone  degli elenchi regionali di cui all'art. 7, comma 3, della legge 14  gennaio 2013, n. 10, predisposti oltre che dalle regioni a statuto ordinario, anche da quelle a statuto  speciale  e  dalle  province  autonome  di Trento e Bolzano, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

  • Censimento degli alberi monumentali

 Entro il 31 luglio 2015, i comuni, sotto il coordinamento  delle regioni,  provvedono  ad  effettuare  il  censimento   degli   alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza; entro il  31 dicembre dello stesso anno, le  regioni  provvedono  a  redigere  gli elenchi sulla base delle proposte  provenienti  dai  comuni.  Qualora presso le regioni siano gia' istituiti  degli  elenchi  regionali  ai sensi della normativa regionale  di  tutela  e  valorizzazione  degli alberi  monumentali,  tali  elenchi  sono  revisionati,   accertando, attraverso apposite  verifiche  sugli  esemplari  gia'  censiti,  che sussista rispondenza  ai  criteri  e  metodi  indicati  nel  presente decreto.

 Il censimento sara' realizzato dai comuni  stessi  sia  mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta  e  schedatura  del patrimonio  vegetale  sia  a   seguito   di   recepimento,   verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici,  enti  territoriali, strutture periferiche del Corpo forestale  dello  Stato  -  Direzioni regionali e Soprintendenze competenti del Ministero dei beni e  delle attivita' culturali e del turismo.

  • Cos’è un albero monumentale?

  Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio  2013,  n. 10, si intende per «albero monumentale»:

    a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte  di  formazioni boschive naturali  o  artificiali  ovunque  ubicate  ovvero  l'albero secolare tipico, che possano essere considerati come rari  esempi  di maestosita' e longevita', per eta' o  dimensioni,  o  di  particolare pregio naturalistico,  per  rarita'  botanica  e  peculiarita'  della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

    b) i filari e le alberate di  particolare  pregio  paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi  quelli  inseriti  nei centri urbani;

    c) gli alberi ad alto fusto  inseriti  in  particolari  complessi architettonici di importanza storica e culturale,  quali  ad  esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

  • Quali sono i criteri di attribuzione del carattere di monumentalità?

 I criteri di attribuzione del carattere di monumentalità sono:

  a) pregio naturalistico legato all'eta' e alle dimensioni:  aspetto strettamente legato alle peculiarita' genetiche  di  ogni  specie  ma anche alle condizioni ecologiche in cui si trovano a vivere i singoli esemplari di una specie. Il criterio dimensionale,  che  riguarda  la circonferenza  del  tronco,  l'altezza  dendrometrica,  l'ampiezza  e proiezione  della  chioma,  costituisce  elemento  di  filtro   nella selezione iniziale  ma  non  e'  imprescindibile  qualora  gli  altri criteri siano di  maggiore  significativita'.  A  tale  proposito,  i valori soglia minimi della circonferenza  sono  individuati  mediante appositi atti. Importante nella  valutazione  e'  l'aspetto  relativo alla aspettativa di vita dell'esemplare, che dovra' essere affrontato evitando di inserire nel rilevamento situazioni compromesse in misura irreversibile sia sotto il profilo fitosanitario che statico,  questo valutato mediante l'utilizzo delle metodologie in uso;

  b) pregio naturalistico legato a forma e portamento: la forma e  il portamento delle piante e' alla base del loro  successo  biologico  e anche  dell'importanza  che  ad  essi  e'  stata  sempre   attribuita dall'uomo nel corso della  storia.  Tali  criteri  hanno  ragione  di essere presi in considerazione, in particolare, nel caso di esemplari cresciuti  in  condizioni  ambientali  ottimali  (es.  condizioni  di optimum ecologico, assenza di potature errate, forma libera  perfetta per la specie) o particolari (es. presenza di vento dominante) o  per azioni dell'uomo (es. potature) che  possano  aver  indotto  forma  o portamento singolari ad essere meritevoli di riconoscimento;

  c) valore ecologico: e' relativo alle presenze faunistiche  che  su di esso si insediano, con riferimento anche alla rarita' delle specie coinvolte, al pericolo di estinzione ed al particolare habitat che ne garantisce l'esistenza. L'albero puo' rappresentare un vero e proprio habitat per diverse categorie animali  in  particolare:  entomofauna, avifauna, micro-mammiferi. Tale prerogativa si riscontra  soprattutto in ambienti a spiccata naturalita', dove la  salvaguardia  di  queste piante rappresenta elemento importante per la conservazione di specie animali rare o di interesse comunitario;

  d) pregio naturalistico legato alla rarita' botanica: si  riferisce alla rarita' assoluta o relativa, in termini  di  specie  ed  entita' intraspecifiche. A tale  riguardo  si  considerano  anche  le  specie estranee all'area geografica di riferimento, quindi esotiche, e  alle specie che, seppur coerenti in termini di  areale  di  distribuzione, sono poco rappresentate numericamente;

  e) pregio naturalistico legato all'architettura vegetale:  riguarda particolari esemplari o gruppi organizzati in  architetture  vegetali basate su di un progetto architettonico unitario e riconoscibile,  in sintonia o meno con altri manufatti architettonici.  Le  architetture vegetali sono caratterizzate da una notevole  complessita'  derivante dai rapporti esistenti con  gli  elementi  architettonici  a  cui  si associano e con il contesto piu' generale in cui  sono  inserite.  Si tratta spesso  di  ville  e  parchi  storici  di  notevole  interesse storico,  architettonico  e  turistico,  ma  anche  di   architetture vegetali minori di interesse rurale. Il criterio di cui alla presente lettera e' verificato  e  valutato  d'intesa  con  la  Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle  attivita' culturali e del turismo;

  f) pregio paesaggistico: considera l'albero come possibile elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di continuita' storica di  un  luogo.  Trattasi  di  un  criterio  di sintesi dei precedenti, essendo il paesaggio,  per  sua  definizione, costituito   da   diverse   componenti:   quella   naturale,   quella antropologico-culturale e quella percettiva. Il criterio di cui  alla presente  lettera  e'  verificato  e   valutato   d'intesa   con   la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei  beni  e delle attivita' culturali e del turismo;

  g) pregio storico-culturale-religioso: e'  legato  alla  componente antropologico-culturale,  intesa  come  senso   di   appartenenza   e riconoscibilita' dei luoghi da parte  della  comunita'  locale,  come valore testimoniale di una cultura, della memoria  collettiva,  delle tradizioni,  degli  usi  e  costumi.  Riguarda  esemplari  legati   a particolari  eventi  della  storia  locale,   tradizioni,   leggende, riferimenti religiosi, ecc.  Tale  valenza  e'  generalmente  nota  a livello locale e si tramanda per tradizione orale o e'  riscontrabile in iconografie, documenti scritti o audiovisivi. Il criterio  di  cui alla presente lettera  e'  verificato  e  valutato  d'intesa  con  la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei  beni  e delle attivita' culturali e del turismo.

Nella applicazione dei suddetti criteri, da utilizzare, anche in modo alternativo, sara' assicurato un approccio attento  al  contesto ambientale, storico e paesaggistico in cui l'albero insiste.

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 ottobre 2014

Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento.

Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2014. 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO e IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni con il quale, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione, lo Stato tutela e valorizza i beni culturali e paesaggistici, in coerenza con le attribuzioni di cui all'art. 17 della Costituzione stessa;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 che nel modificare la lettera a) dell'art. 136 del su citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, include tra le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarita' geologica o memoria storica, anche gli alberi monumentali e che nel modificare l'art. 137 stabilisce che le commissioni regionali deputate alla formulazione di proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e aree di cui all'art. 136 siano integrate dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali;

Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10 recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani;

Visto l'art. 7 della predetta legge, con il quale si dettano disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale;

Visto, in particolare il comma 2 dell'art. 7 della medesima legge, con il quale si dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, siano stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte degli stessi e delle regioni di appositi elenchi nonche' si provveda ad istituire un elenco degli alberi monumentali d'Italia gestito dal Corpo forestale dello Stato;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 264 Regolamento concernente l'individuazione dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo del 3 aprile 2001, n. 155 e il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 gennaio 2005 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale centrali e periferici dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato;

Viste la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. e la normativa vigente in materia di ricorsi amministrativi;

Considerato che, nelle more della legiferazione statale in materia di alberi monumentali, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, esclusiva per cio' che riguarda la tutela, e concorrente, per quel che attiene alla valorizzazione, alcune regioni e province autonome hanno gia' disciplinato con leggi e regolamenti, stabilendo principi per l'individuazione degli alberi monumentali e criteri sia per l'effettuazione dei censimenti nel territorio amministrativo di relativa competenza che per la raccolta delle informazioni in appositi elenchi, individuando altresi' misure di valorizzazione degli esemplari arborei censiti;

Considerato che, fatta salva l'obbligatorieta' per le regioni di recepire la definizione di albero monumentale stabilita ai sensi dell'art. 7, comma 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, i criteri indicati dalle norme regionali per stabilire se un albero possa considerarsi monumentale sono simili tra loro ma tuttavia eterogenei e che pertanto si rende necessaria l'uniformazione degli stessi;

Considerato che molte regioni, in osservanza alle singole normative regionali, hanno gia' realizzato un censimento degli alberi monumentali del territorio di loro competenza, hanno redatto e approvato i relativi elenchi nonche' in alcuni casi hanno dato avvio alle procedure previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle normative regionali in materia di urbanistica e paesaggio ai fini della loro inclusione nell'elenco dei beni di rilevante interesse paesaggistico;

Considerato il censimento degli alberi monumentali effettuato dal Corpo forestale dello Stato nel 1982 che ha portato alla elaborazione di un elenco nazionale attualmente disponibile presso lo stesso;

Acquisito il parere favorevole della conferenza delle regioni e delle province autonome di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nella seduta del 5 agosto 2014 sullo schema di provvedimento;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione e finalita'

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni nonche' quelli per la redazione ed il periodico aggiornamento, da parte degli stessi, delle regioni e del Corpo forestale dello Stato, di appositi elenchi rispettivamente a livello comunale, regionale e nazionale.

2. Fatti salvi i lavori di censimento gia' effettuati e le iniziative di tutela gia' poste in essere, l'obbiettivo del presente decreto e' quello di ricondurre ad una maggiore omogeneita' l'approccio al riconoscimento e alla selezione degli esemplari monumentali, nonche' l'archiviazione del dato informativo, cio' nel presupposto che le regioni abbiano recepito a livello legislativo la definizione di «albero monumentale» fornita dall'art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

Art. 2

Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, e' istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia. Alla sua gestione provvede centralmente il Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale, e in particolare il Servizio II - Divisione 6ª, avente competenze in materia di monitoraggio ambientale.

2. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia si compone degli elenchi regionali di cui all'art. 7, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, predisposti oltre che dalle regioni a statuto ordinario, anche da quelle a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

3. Gli elenchi regionali si compongono degli elenchi predisposti da tutti i comuni del territorio nazionale sulla base di un censimento effettuato a livello comunale.

4. Negli elenchi di cui al presente articolo e' fatta espressa menzione del vincolo paesaggistico sugli alberi monumentali eventualmente apposto ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e del vincolo eventualmente proposto ai sensi degli articoli 138, 139, 140 e 141 del Codice medesimo.

5. Gli elenchi regionali istituiti ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, restano salvi fino al termine indicato dal comma 1 del successivo articolo per la redazione degli elenchi regionali.

Art. 3

Censimento degli alberi monumentali

1. Entro il 31 luglio 2015, i comuni, sotto il coordinamento delle regioni, provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza; entro il 31 dicembre dello stesso anno, le regioni provvedono a redigere gli elenchi sulla base delle proposte provenienti dai comuni. Qualora presso le regioni siano gia' istituiti degli elenchi regionali ai sensi della normativa regionale di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, tali elenchi sono revisionati, accertando, attraverso apposite verifiche sugli esemplari gia' censiti, che sussista rispondenza ai criteri e metodi indicati nel presente decreto.

2. Il censimento sara' realizzato dai comuni stessi sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio vegetale sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, strutture periferiche del Corpo forestale dello Stato - Direzioni regionali e Soprintendenze competenti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.

Art. 4

Definizione di albero monumentale

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, si intende per «albero monumentale»:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possano essere considerati come rari esempi di maestosita' e longevita', per eta' o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarita' botanica e peculiarita' della specie, ovvero che rechino un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

2. Ai fini dell'individuazione degli alberi monumentali singoli o delle formazione vegetali monumentali di cui al comma 1, lettera b), si considerano gli esemplari appartenenti sia a specie autoctone - specie naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo - che alloctone - specie non appartenenti alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l'intervento, intenzionale o accidentale, dell'uomo -.

Art. 5

Criteri di monumentalita'

1. I criteri di attribuzione del carattere di monumentalita', sono i seguenti:

a) pregio naturalistico legato all'eta' e alle dimensioni: aspetto strettamente legato alle peculiarita' genetiche di ogni specie ma anche alle condizioni ecologiche in cui si trovano a vivere i singoli esemplari di una specie. Il criterio dimensionale, che riguarda la circonferenza del tronco, l'altezza dendrometrica, l'ampiezza e proiezione della chioma, costituisce elemento di filtro nella selezione iniziale ma non e' imprescindibile qualora gli altri criteri siano di maggiore significativita'. A tale proposito, i valori soglia minimi della circonferenza sono individuati mediante appositi atti. Importante nella valutazione e' l'aspetto relativo alla aspettativa di vita dell'esemplare, che dovra' essere affrontato evitando di inserire nel rilevamento situazioni compromesse in misura irreversibile sia sotto il profilo fitosanitario che statico, questo valutato mediante l'utilizzo delle metodologie in uso;

b) pregio naturalistico legato a forma e portamento: la forma e il portamento delle piante e' alla base del loro successo biologico e anche dell'importanza che ad essi e' stata sempre attribuita dall'uomo nel corso della storia. Tali criteri hanno ragione di essere presi in considerazione, in particolare, nel caso di esemplari cresciuti in condizioni ambientali ottimali (es. condizioni di optimum ecologico, assenza di potature errate, forma libera perfetta per la specie) o particolari (es. presenza di vento dominante) o per azioni dell'uomo (es. potature) che possano aver indotto forma o portamento singolari ad essere meritevoli di riconoscimento;

c) valore ecologico: e' relativo alle presenze faunistiche che su di esso si insediano, con riferimento anche alla rarita' delle specie coinvolte, al pericolo di estinzione ed al particolare habitat che ne garantisce l'esistenza. L'albero puo' rappresentare un vero e proprio habitat per diverse categorie animali in particolare: entomofauna, avifauna, micro-mammiferi. Tale prerogativa si riscontra soprattutto in ambienti a spiccata naturalita', dove la salvaguardia di queste piante rappresenta elemento importante per la conservazione di specie animali rare o di interesse comunitario;

d) pregio naturalistico legato alla rarita' botanica: si riferisce alla rarita' assoluta o relativa, in termini di specie ed entita' intraspecifiche. A tale riguardo si considerano anche le specie estranee all'area geografica di riferimento, quindi esotiche, e alle specie che, seppur coerenti in termini di areale di distribuzione, sono poco rappresentate numericamente;

e) pregio naturalistico legato all'architettura vegetale: riguarda particolari esemplari o gruppi organizzati in architetture vegetali basate su di un progetto architettonico unitario e riconoscibile, in sintonia o meno con altri manufatti architettonici. Le architetture vegetali sono caratterizzate da una notevole complessita' derivante dai rapporti esistenti con gli elementi architettonici a cui si associano e con il contesto piu' generale in cui sono inserite. Si tratta spesso di ville e parchi storici di notevole interesse storico, architettonico e turistico, ma anche di architetture vegetali minori di interesse rurale. Il criterio di cui alla presente lettera e' verificato e valutato d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;

f) pregio paesaggistico: considera l'albero come possibile elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di continuita' storica di un luogo. Trattasi di un criterio di sintesi dei precedenti, essendo il paesaggio, per sua definizione, costituito da diverse componenti: quella naturale, quella antropologico-culturale e quella percettiva. Il criterio di cui alla presente lettera e' verificato e valutato d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;

g) pregio storico-culturale-religioso: e' legato alla componente antropologico-culturale, intesa come senso di appartenenza e riconoscibilita' dei luoghi da parte della comunita' locale, come valore testimoniale di una cultura, della memoria collettiva, delle tradizioni, degli usi e costumi. Riguarda esemplari legati a particolari eventi della storia locale, tradizioni, leggende, riferimenti religiosi, ecc. Tale valenza e' generalmente nota a livello locale e si tramanda per tradizione orale o e' riscontrabile in iconografie, documenti scritti o audiovisivi. Il criterio di cui alla presente lettera e' verificato e valutato d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.

2. Nella applicazione dei suddetti criteri, da utilizzare, anche in modo alternativo, sara' assicurato un approccio attento al contesto ambientale, storico e paesaggistico in cui l'albero insiste.

Art. 6

Scheda di segnalazione e scheda di identificazione

1. Al fine di garantire all'elenco nazionale degli alberi monumentali una omogeneita' di contenuti e una comparabilita' tra i dati e le informazioni, per l'attivita' di censimento viene predisposta una scheda di identificazione dell'albero monumentale/formazioni vegetali monumentali, da utilizzarsi nel rilievo di campagna da parte sia delle amministrazioni che hanno provveduto precedentemente al censimento dei loro alberi monumentali che di quelle che non hanno ancora dato avvio ad una attivita' censuaria.

2. Quanto alla metodologia di rilevazione dei parametri, fra i quali, il parametro dimensionale relativo alla circonferenza, si fa riferimento all'allegato tecnico specifico.

3. Per la segnalazione di alberi monumentali, i soggetti di cui all'art. 3 utilizzano l'apposita scheda di segnalazione, resa disponibile nel sito web del Corpo forestale dello Stato: www.corpoforestale.it, alla sezione monitoraggio ambientale>alberi monumentali. La scheda, opportunamente compilata, deve essere consegnata al comune che ha competenza sul territorio in cui radica la pianta oggetto di segnalazione.

Art. 7

Realizzazione degli elenchi

1. Effettuate le attivita' di censimento, i comuni trasmettono alla regione di appartenenza i risultati dello stesso, esposti sotto forma di elenco, affinche' la stessa si pronunci circa la attribuzione del carattere di monumentalita' di ogni singolo elemento censito. L'elenco comunale sara' corredato delle schede di identificazione e del materiale documentale e fotografico, entrambi in formato digitale. Le regioni, ricevuti gli elenchi comunali contenenti le proposte di attribuzione del carattere di monumentalita', entro novanta giorni, provvedono, tramite le strutture deputate, alla relativa istruttoria e deliberano sulle iscrizioni, elaborando, quindi, il proprio elenco regionale in formato elettronico. Una volta approntato, tale elenco e' trasmesso unitamente a tutta la documentazione, al Servizio II - Divisione 6ª dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato.

2. Tale struttura, in modo tempestivo e previa verifica formale degli elenchi regionali acquisiti, in ordine al rispetto dei criteri stabiliti, provvede a redigere l'elenco degli alberi monumentali d'Italia, sempre in formato elettronico, nonche' ad implementare un archivio informatico delle singole schede di identificazione, aperto alla consultazione e/o all'inserimento dei dati da parte degli enti territoriali interessati, con abilitazione di funzioni diversificate.

3. L'elenco, qualsiasi sia il livello territoriale, segue lo schema allegato al presente decreto e riporta le seguenti informazioni: di tipo geografico: regione, provincia, comune, toponimo; di tipo topografico: coordinate geografiche, altitudine, localizzazione o meno in area urbanizzata; di tipo botanico e dendrometrico: classificazione binomia, nome volgare, circonferenza (cm) ad 1,30 m, altezza (m); di tipo valutativo: criterio prevalente per la attribuzione di monumentalita'.

4. L'elenco compilato dai comuni deve fornire, altresi', specifica evidenza degli elementi arborei per i quali risulta gia' apposto il vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e deve indicare, altresi', gli elementi arborei per i quali si intende proporre l'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), e secondo l'iter previsto dagli articoli 138, 139 e 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

5. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia deve essere aggiornato con cedenza almeno annuale: le regioni comunicano al Corpo forestale dello Stato, gestore dello stesso, ogni eventuale variazione, non appena la stessa si verifichi.

6. Nel caso in cui l'elenco contenga elementi arborei per i quali risulti gia' formalizzato o proposto il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, le regioni inviano la relativa comunicazione e documentazione anche al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per permettere l'aggiornamento della banca dati del SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), ai sensi del decreto ministeriale 26 maggio 2011 recante «Approvazione dello schema generale di convenzione con le regioni ai sensi dell'art. 156, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012.

Art. 8

Pubblicazione degli elenchi

1. Ogni comune rende noti gli alberi inseriti nell'elenco nazionale ricadenti nel territorio amministrativo di propria competenza mediante affissione all'albo pretorio, in modo tale da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di ricorrere, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa, avverso l'inserimento in elenco di uno specifico elemento arboreo.

2. Onde consentire le misure di tutela e di valorizzazione dei beni censiti da parte della collettivita' e delle amministrazioni pubbliche, l'elenco degli alberi monumentali d'Italia viene anche pubblicato, e costantemente aggiornato, sul sito internet del Corpo forestale dello Stato: www.corpoforestale.it nella sezione relativa al monitoraggio ambientale.

Art. 9

Tutela e salvaguardia

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, l'abbattimento e le modifiche della chioma e dell'apparato radicale sono realizzabili, dietro specifica autorizzazione comunale, solo per casi motivati e improcrastinabili per i quali e' accertata l'impossibilita' di adottare soluzioni alternative, previo parere vincolante del Corpo forestale dello Stato, che si puo' avvalere della consulenza dei Servizi fitosanitari regionali. I comuni provvedono a comunicare alla regione gli atti autorizzativi emanati per l'abbattimento o modifica degli esemplari. Nell'eventualita' in cui si rilevi unpericolo imminente per la pubblica incolumita' e la sicurezza urbana, l'Amministrazione comunale provvede tempestivamente agli interventi necessari aprevenire e ad eliminare il pericolo, dandone immediata comunicazione al Corpo forestale dello Stato, e predispone,ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l'intervento.

2. Per gli elementi arborei che risultano sottoposti a provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, o per i quali risulti gia' pubblicata la proposta di dichiarazione ai sensi dell'art. 139, comma 2 del medesimo decreto, deve essere richiesta, altresi', l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 della suddetta normativa.

3. Al fine di garantire tutela agli alberi o alle formazioni vegetali censite e in attesa di iscrizione all'elenco nazionale degli alberi monumentali, laddove alle stesse non sia stata conferita alcuna forma di conservazione da parte delle normative regionali o non si sia provveduto alla dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dalla proposta di attribuzione di monumentalita' da parte del comune con proprio atto amministrativo notificato al proprietario, si applicano comunque le sanzioni previste dall'art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

Art. 10

Segnaletica

1. Il Corpo forestale dello Stato fornisce le informazioni su ciascun bene monumentale iscritto in elenco anche per il tramite di una cartellonistica fissa, assicurando che la stessa abbia i requisiti standard previsti nell'allegato tecnico e che segua il formato predisposto dal gestore dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia.

Art. 11

Competenze del Corpo forestale dello Stato e attivita' di collaborazione con gli enti territoriali

1. A supporto della attivita' di censimento, i comuni possono richiedere specifica collaborazione ai comandi provinciali del Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento alla verifica specialistica delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali.

2. I comandi provinciali provvedono ad effettuare controlli annuali su tutti gli esemplari censiti al fine di verificarne le condizioni vegetative e comunicano ogni eventuale modifica riscontrata alla regione e all'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato e, qualora gli esemplari censiti siano sottoposti ai vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazione, altresi', alla Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. In caso di esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 7, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, il Corpo forestale dello Stato, tramite i comandi provinciali e relative strutture dipendenti, provvede ad effettuare il censimento previsto per conto degli enti territoriali inadempienti.

3. Al personale delle strutture del Corpo forestale dello Stato coinvolte nella particolare attivita' sono assicurati opportuni corsi di formazione e di addestramento, da effettuarsi a livello sia centrale che decentrato nonche' l'uso di strumentazione necessaria all'attivita' valutativa nell'ambito della formulazione dei pareri richiesti anche ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

4. Rappresentanti dei comandi regionali del Corpo forestale dello Stato partecipano, ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, alle commissioni regionali deputate alla formulazione di proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e aree di cui all'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nei casi in cui queste riguardino filari, alberate ed alberi monumentali.

Art. 12

Norme finanziarie

1. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente decreto sono impiegate le risorse di cui all'art. 7, comma 5, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

2. A tal fine le predette risorse sono assegnate ai pertinenti capitoli del Programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della Biodiversita'» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Le risorse finanziarie rese disponibili sono ripartite tra il Corpo forestale dello Stato e le regioni sulla base, da una parte, dei fabbisogni connessi all'attivita' di coordinamento, gestione degli elenchi, controllo e vigilanza, rilascio pareri del Corpo forestale dello Stato e, dall'altra, di quelli legati al sostegno del lavoro di censimento da parte dei comuni e alla redazione degli elenchi regionali; la ripartizione dei fondi destinati alle regioni avverra' sulla base di criteri stabiliti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fondati sul confronto dei piu' significativi parametri territoriali.

Art. 13

Clausola di salvaguardia

1. Nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le funzioni attribuite dal presente decreto al Corpo forestale dello Stato, ad esclusione di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, sono esercitate dai Corpi forestali regionali o provinciali.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, le disposizioni della legge sono attuale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le proprie organizzazioni tecnico-amministrative.

Roma, 23 ottobre 2014 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo Franceschini Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti

 

Fai una domanda