Ambiente, territorio e mare. Restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. G.U. n. 224 del 26 settembre 2014.



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 25 luglio 2014

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2014/69/UE, 2014/70/UE, 2014/71/UE, 2014/72/UE, 2014/73/UE, 2014/74/UE, 2014/75/UE, 2014/76/UE del 13 marzo 2014 di modifica del decreto 4 marzo 2014 n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS).

Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2014. 

 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti;

Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»;

Visto in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, che prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provveda all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE;

Viste le direttive delegate 2014/69/UE, 2014/70/UE, 2014/71/UE 2014, 2014/72/UE, 2014/73/UE, 2014/74/UE, 2014/75/UE, 2014/76/UE, della Commissione del 13 marzo 2014, che modificano, adattandoli al progresso tecnico, gli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE, introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del piombo e del mercurio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate 2014/69/UE, 2014/70/UE, 2014/71/UE 2014, 2014/72/UE, 2014/73/UE, 2014/74/UE, 2014/75/UE, 2014/76/UE, provvedendo, a tal fine, a modificare gli allegati al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

Decreta:

Art. 1

1. All'allegato III al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche: 

ALLEGATO

Art. 2

1. All'allegato IV al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, dopo il punto 34 sono aggiunti i seguenti:

a) punto 35: 35. Mercurio nelle lampade fluorescenti a catodo freddo destinate all'uso negli schermi retroilluminati a cristalli liquidi e contenenti non piu' di 5 mg di mercurio per lampada, utilizzate in strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato antecedentemente al 22 luglio 2017. «Scade il 21 luglio 2024»;

b) punto 36: 36. Piombo utilizzato in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi «C-press» per strumenti di monitoraggio e controllo industriali. «Scade il 31 dicembre 2020». Successivamente a tale data puo' essere utilizzato nei pezzi di ricambio destinati a strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2021;

c) punto 37:

37. Piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni della conduttivita' cui si applica almeno una delle seguenti condizioni:

a) misurazioni della conduttivita' ad ampi intervalli su piu' di un ordine di grandezza (per esempio intervallo fra 0,1 mS/m e 5 mS/m) in applicazioni di laboratorio per concentrazioni ignote;

b) misurazioni di soluzioni in cui e' richiesta un'accuratezza di ± 1 % dell'intervallo di campionamento congiuntamente a un'elevata resistenza alla corrosione dell'elettrodo per uno qualsiasi dei seguenti parametri:

i) soluzioni con acidita' < pH 1;

ii) soluzioni con alcalinita' > pH 13;

iii) soluzioni corrosive contenenti gas alogeni;

c) misurazioni di conduttivita' superiori a 100 mS/m da effettuare con strumenti portatili. «Scade il 31 dicembre 2018»;

d) punto 38: 38. Piombo nelle saldature su un'interfaccia di ampia superficie di elementi stampati impilati aventi oltre 500 interconnessioni per interfaccia destinati all'uso in rivelatori a raggi X per apparecchiature tomografiche computerizzate e radiografiche. «Scade il 31 dicembre 2019». Successivamente a tale data puo' essere utilizzato in pezzi di ricambio per apparecchiature tomografiche computerizzate e radiografiche immesse sul mercato anteriormente al 1° gennaio 2020;

e) punto 39:

39. Piombo in MCP (micro-channel plate, amplificatori di elettroni miniaturizzati) impiegati in apparecchiature aventi almeno una delle seguenti proprieta':

a. dimensioni compatte del rivelatore di elettroni o ioni, in cui lo spazio per il rivelatore non e' superiore a 3 mm/MCP (spessore del rivelatore + spazio per collocare l'MCP), al massimo 6 mm in totale, e l'impossibilita' tecnica e scientifica di una progettazione alternativa intesa ad assegnare piu' spazio per il rivelatore;

b. una risoluzione spaziale bidimensionale per la rivelazione di elettroni o ioni se e' valida almeno una delle seguenti condizioni:

i) un tempo di risposta inferiore a 25 ns;

ii) un'area di rilevamento del campione superiore a 149 mm²;

iii) un fattore di moltiplicazione superiore a 1,3 × 10³; c. un tempo di risposta inferiore a 5 ns per la rivelazione di elettroni o ioni; d. un'area di rilevamento del campione superiore a 314 mm² per la rivelazione di elettroni o ioni;

e. un fattore di moltiplicazione superiore a 4,0 × 107 . Il periodo di esenzione scade il:

a. 21 luglio 2021 per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e di controllo;

b. 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro;

c. 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali;

f) punto 40:

40. Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC per strumenti di monitoraggio e di controllo industriali. «Scade il 31 dicembre 2020». Successivamente a tale data puo' essere utilizzato in pezzi di ricambio destinati a strumenti di monitoraggio e di controllo industriali immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2021.

Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' comunicato alla Commissione europea. Roma, 25 luglio 2014 Il Ministro: Galletti Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2014 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, foglio n. 3468

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