Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011.
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 ottobre 2011
Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011.
Art. 1
Contributo per il rilascio e rinnovo permesso di soggiorno
1. Ai sensi dell'art. l , comma 22, lett. b) della legge 15 luglio
2009, n. 94, la misura del contributo per il rilascio e rinnovo del
permesso di soggiorno a carico dello straniero di eta' superiore ad
anni diciotto e' determinata come segue:
a) Euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a
tre mesi e inferiore o pari a un anno;
b) Euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a
un anno e inferiore o pari a due anni;
c) Euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per
soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di
soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Rimangono invariati gli oneri relativi al costo del permesso di
soggiorno in formato elettronico di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno del 4 aprile 2006, gia' posti a carico dello straniero
per le istanze di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, nonche'
quelli relativi al servizio di accettazione delle istanze sottoposte
ad imposta di bollo di cui al decreto del Ministro dell'interno del
12 ottobre 2005.
Art. 2
Importi dovuti e modalita' di versamento
1. Oltre all'importo spettante tra quelli di cui alle lettere a),
b) e c) del precedente art. 1, e' dovuta dai richiedenti la somma di
euro 27,50 di cui al decreto 4 aprile 2006 citato in premessa,
relativa alle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il
permesso di soggiorno elettronico.
2. Il contributo di cui all'art. 1 e la somma di euro 27,50 vengono
versati, in unica soluzione, dal richiedente, tramite bollettino, sul
conto corrente postale n. 67422402, intestato al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con causale
«importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico».
Art. 3
Casi di esclusione
1. Le disposizioni di cui al precedente art. 1, comma 1, non
trovano applicazione nei confronti di:
a) cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio
nazionale di eta' inferiore ai 18 anni;
b) cittadini stranieri di cui all'art. 29, comma 1, lett b) del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per
ricevere cure mediche, nonche' loro accompagnatori, secondo quanto
previsto dall'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286;
d) cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del
permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per
protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
e) cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la
conversione del permesso di soggiorno in corso di validita'.
Art. 4
Fondo rimpatri
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno
e' istituito, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e
sicurezza», un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese
connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in
posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di
origine, ovvero di provenienza.
2. Con le modalita' previste al successivo art. 5 una quota pari al
cinquanta per cento del contributo di cui alle lettere a), b) e c)
del precedente art. 1 affluisce, al netto del costo del documento
elettronico pari ad euro 27,50, al «Fondo rimpatri» di cui al
precedente comma 1.
3. La restante quota del gettito conseguito attraverso la
riscossione del contributo di cui all'art. 1, e' riassegnata ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno, come segue:
40% alla missione «Ordine pubblico e Sicurezza» di competenza del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
30% alla missione «Amministrazione generale e supporto alla
rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio» di competenza
del Dipartimento per le politiche del personale finalizzata alle
attivita' di competenza degli Sportelli unici;
30% alla missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei
diritti» di competenza del Dipartimento per le Liberta' civili e
l'immigrazione per l'attuazione del Regolamento sull'Accordo di
integrazione previsto dall'art. 4-bis del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
Art. 5
Modalita' e procedure per il riversamento delle somme all'entrata
dello Stato
1. A valere sulle disponibilita' affluite, ai sensi del presente
decreto, sul conto corrente postale n. 67422402, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione
VI, effettua, con cadenza mensile, appositi riversamenti all'Entrata
dello Stato, con imputazione:
al capitolo 3354, art. 1 - Capo X -, per quanto riguarda
l'importo di Euro 27,50 di cui al precedente art. 2;
al capitolo 2439, art. 22 - Capo XIV - per quanto concerne le
somme da destinare, ai sensi della citata legge n. 94/2009, al
Ministero dell'interno.
2. A seguito dei predetti riversamenti all'Entrata dello Stato, con
appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, vengono
effettuate riassegnazioni, per pari importi, ai pertinenti capitoli
degli stati di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze e del Ministero dell'interno.
Il presente decreto sara' registrato a norma di legge, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrera' in
vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 6 ottobre 2011
Email: [email protected]