Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011.



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 ottobre 2011
Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011.
 
Art. 1 
Contributo per il rilascio e rinnovo permesso di soggiorno  
  1. Ai sensi dell'art. l , comma 22, lett. b) della legge 15  luglio
2009, n. 94, la misura del contributo per il rilascio e  rinnovo  del
permesso di soggiorno a carico dello straniero di eta'  superiore  ad
anni diciotto e' determinata come segue: 
    a) Euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata  superiore  a
tre mesi e inferiore o pari a un anno; 
    b) Euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore  a
un anno e inferiore o pari a due anni; 
    c) Euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno  Ce  per
soggiornanti di lungo periodo e per  i  richiedenti  il  permesso  di
soggiorno ai sensi dell'art. 27,  comma  1,  lett.  a),  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  2. Rimangono invariati gli oneri relativi al costo del permesso  di
soggiorno in formato elettronico  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno del 4 aprile 2006, gia' posti a carico  dello  straniero
per le istanze di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e  del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo  periodo,  nonche'
quelli relativi al servizio di accettazione delle istanze  sottoposte
ad imposta di bollo di cui al decreto del Ministro  dell'interno  del
12 ottobre 2005. 
 
Art. 2 
Importi dovuti e modalita' di versamento  
  1. Oltre all'importo spettante tra quelli di cui alle  lettere  a),
b) e c) del precedente art. 1, e' dovuta dai richiedenti la somma  di
euro 27,50 di cui al  decreto  4  aprile  2006  citato  in  premessa,
relativa alle spese da porre a carico  dei  soggetti  richiedenti  il
permesso di soggiorno elettronico. 
  2. Il contributo di cui all'art. 1 e la somma di euro 27,50 vengono
versati, in unica soluzione, dal richiedente, tramite bollettino, sul
conto  corrente  postale  n.   67422402,   intestato   al   Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con  causale
«importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico». 
 
Art. 3 
Casi di esclusione  
  1. Le disposizioni di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,  non
trovano applicazione nei confronti di: 
    a)  cittadini  stranieri  regolarmente  presenti  sul  territorio
nazionale di eta' inferiore ai 18 anni; 
    b) cittadini stranieri di cui all'art. 29, comma 1, lett  b)  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
    c) cittadini stranieri che entrano nel territorio  nazionale  per
ricevere cure mediche, nonche' loro  accompagnatori,  secondo  quanto
previsto dall'art. 36, comma 1, del  decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286; 
    d) cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il  rinnovo  del
permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per  richiesta  di  asilo,  per
protezione sussidiaria, per motivi umanitari; 
    e)  cittadini  stranieri   richiedenti   l'aggiornamento   o   la
conversione del permesso di soggiorno in corso di validita'. 
                               
Art. 4 
Fondo rimpatri  
  1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno
e'  istituito,  nell'ambito  della  missione   «Ordine   pubblico   e
sicurezza», un Fondo  rimpatri  finalizzato  a  finanziare  le  spese
connesse  al  rimpatrio  dei  cittadini  stranieri  rintracciati   in
posizione irregolare sul  territorio  nazionale  verso  il  paese  di
origine, ovvero di provenienza. 
  2. Con le modalita' previste al successivo art. 5 una quota pari al
cinquanta per cento del contributo di cui alle lettere a),  b)  e  c)
del precedente art. 1 affluisce, al netto  del  costo  del  documento
elettronico pari ad  euro  27,50,  al  «Fondo  rimpatri»  di  cui  al
precedente comma 1. 
  3.  La  restante  quota  del  gettito  conseguito   attraverso   la
riscossione del contributo di  cui  all'art.  1,  e'  riassegnata  ai
pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'interno, come segue: 
    40% alla missione «Ordine pubblico e Sicurezza» di competenza del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza; 
    30% alla  missione  «Amministrazione  generale  e  supporto  alla
rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio» di competenza
del Dipartimento per le  politiche  del  personale  finalizzata  alle
attivita' di competenza degli Sportelli unici; 
    30% alla  missione  «Immigrazione,  accoglienza  e  garanzia  dei
diritti» di competenza del Dipartimento  per  le  Liberta'  civili  e
l'immigrazione  per  l'attuazione  del  Regolamento  sull'Accordo  di
integrazione previsto dall'art.  4-bis  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286. 
 
Art. 5 
Modalita' e procedure per il  riversamento  delle  somme  all'entrata
dello Stato  
  1. A valere sulle disponibilita' affluite, ai  sensi  del  presente
decreto,  sul  conto  corrente  postale  n.  67422402,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro  -  Direzione
VI, effettua, con cadenza mensile, appositi riversamenti  all'Entrata
dello Stato, con imputazione: 
    al capitolo 3354,  art.  1  -  Capo  X  -,  per  quanto  riguarda
l'importo di Euro 27,50 di cui al precedente art. 2; 
    al capitolo 2439, art. 22 - Capo XIV -  per  quanto  concerne  le
somme da destinare, ai  sensi  della  citata  legge  n.  94/2009,  al
Ministero dell'interno. 
  2. A seguito dei predetti riversamenti all'Entrata dello Stato, con
appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,  vengono
effettuate riassegnazioni, per pari importi, ai  pertinenti  capitoli
degli stati di previsione della spesa del Ministero  dell'economia  e
delle finanze e del Ministero dell'interno. 
  Il presente decreto sara' registrato a norma di  legge,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  ed  entrera'  in
vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione. 
    Roma, 6 ottobre 2011 

Fai una domanda