Mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute: individuazione delle apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica. G.U. n. 56 del 09 marzo 2011.
DECRETO 13 gennaio 2011. Individuazione delle apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica necessarie per il mantenimento in vita di persone in gravi condizioni di salute. Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2011.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 2003/54/CEE del 23 giugno 2003 relativa a norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che prevede che
gli Stati membri adottino «Misure adeguate per tutelare i clienti
finali ed assicurino, in particolare ai clienti vulnerabili, una
adeguata protezione, comprese misure atte a permettere loro di
evitare l'interruzione delle forniture»;
Vista la direttiva 2003/54/CEE che prevede l'adozione da parte
degli Stati membri misure di tutela a favore di clienti vulnerabili,
tra i quali e' opportuno ricomprendere quelli in gravi condizioni di
salute che necessitano di apparecchiature medico-terapeutiche per la
loro esistenza in vita ed alimentati ad energia elettrica;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge3 agosto 2007, n. 125, recante «Misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazioni dei mercati dell'energia»;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 93/42/CEE
concernente i dispositivi medici, ed in particolare l'art. 13;
Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2008, n. 41, del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro
della solidarieta' sociale, recante «Determinazione dei criteri per
la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la
fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente
svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute» ed in
particolare l'art. 4, comma 6;
Visti l'art. 3, comma 1 del citato decreto interministeriale 28
dicembre 2007, che prevede la compensazione della spesa sostenuta per
la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente
svantaggiati e per i clienti nel cui nucleo familiare sono presenti
persone che versano in gravi condizioni tali da richiedere l'utilizzo
di apparecchiature medico- terapeutiche per la loro esistenza in vita
ed alimentati ad energia elettrica, e l'art. 4, comma 6 che demanda
al Ministero della salute l'adozione di apposite misure ai fini
dell'individuazione delle apparecchiature di cui al citato art. 3,
comma 1;
Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2007, n. 63, recante «Approvazione della
classificazione nazionale dei dispositivi medici (CND)»;
Ritenuto necessario individuare, all'interno di detta
classificazione nazionale, i dispositivi medici alimentati ad energia
elettrica e necessari all'esistenza in vita;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita'
nella seduta del 18 novembre 2009, nel quale si sottolinea l'esigenza
di ordine clinico di utilizzo di apparecchiature «Indispensabili
nella pratica terapeutica domiciliare»;
Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato regioni,
citta' ed autonomie locali espresso nella seduta 28 ottobre 2010 e
tenuto conto dell'esigenza rappresentata riguardo la necessita' di
prevedere l'applicazione del presente decreto anche agli apparecchi
ausiliari indispensabili per garantire, in assenza di alimentazione
elettrica di rete (c.d. gruppi di continuita'), la continuita'
operativa delle apparecchiature medico-terapeutiche necessarie
all'esistenza in vita;
Decreta:
Art. 1
1. L'elenco delle apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate
ad energia elettrica e necessarie per l'esistenza in vita di persone
in gravi condizioni di salute, individuate ai sensi dell'art. 4,
comma 6 del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, e' riportato
nell'allegato A parte integrante del presente decreto.
2. Al fine dell'applicazione del presente decreto e' necessario
comprendere anche gli apparecchi ausiliari indispensabili per
garantire, in assenza di alimentazione elettrica di rete (c.d. gruppi
di continuita'), la continuita' operativa delle apparecchiature
medico-terapeutiche, di cui al precedente comma.
Art. 2
1. L'allegato A al presente decreto, sara' aggiornato, in relazione
alle modifiche ed agli aggiornamenti periodici della classificazione
nazionale dispositivi medici con successivi decreti ministeriali.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 13 gennaio 2011
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