Operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali: determinazione del costo globale annuo massimo. G.U. n. 221 del 22 settembre 2011.



Ministero dell'Economia e delle Finanze. DECRETO 20 settembre 2011. Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011.

Art. 1  
  1. I mutui contratti, ai sensi dell'art.  22  del  decreto-legge  2
marzo 1989, n. 66  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all'art.  2,  comma  1,
del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo   Unico
sull'ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o  a
tasso variabile. 
 Art. 2 
  1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle  operazioni,  di
cui all'articolo 1, regolate a  tasso  fisso,  e'  determinato  nelle
seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime: 
    a) fino a 10 anni Interest Rate Swap 7Y + 3,05%; 
    b) fino a 15 anni Interest Rate Swap 10Y + 3,10%; 
    c) fino a 20 anni Interest Rate Swap 12Y + 3,25%; 
    d) fino a 25 anni Interest Rate Swap 15Y + 3,45%; 
    e) oltre 25 anni Interest Rate Swap 20Y + 3,40%. 
  2. Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso EURIBOR
a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno  precedente  la
stipula del contratto.  I  tassi  Swap  sono  riportati  alla  pagina
ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS - EUR.
 Art. 3 
  1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle  operazioni,  di
cui all'articolo 1, regolate a  tasso  variabile,  e'  fissato  nelle
seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime: 
    a) fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 3,05%; 
    b) fino a 15 anni: EURIBOR a 6 mesi + 3,05%; 
    c) fino a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 3,15%; 
    d) fino a 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 3,45%; 
    e) oltre 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 3,45%. 
  2. Il tasso EURIBOR a 6 mesi  e'  rilevato  due  giorni  lavorativi
antecedenti la data di decorrenza di  ciascun  periodo  di  interessi
alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters.  
Art. 4 
  1. Le disposizioni di cui  al  presente  decreto  si  applicano  ai
contratti di mutuo stipulati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore. 
    Roma, 20 settembre 2011 

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