Operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali: determinazione del costo globale annuo massimo. Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2011.



 DECRETO 11 novembre 2011. Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.144.

Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2011.

 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66,  recante  disposizioni
urgenti in materia di autonomia impositiva degli  enti  locali  e  di
finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile
1989, n. 144, 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  22,   comma   2,   del   predetto
decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del tesoro  determina
periodicamente, con proprio decreto, le condizioni  massime  o  altre
modalita'  applicabili  ai  mutui  da  concedere  agli  enti   locali
territoriali, al fine di ottenere uniformita' di trattamento; 
  Visto il decreto del 20 settembre 2011 con cui sono  state  fissate
le condizioni massime  applicabili  ai  mutui  suindicati,  stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; 
  Ritenuta l'opportunita' di  modificare  le  condizioni  di  cui  al
predetto decreto ministeriale del 20 settembre 2011,  fissando  nuovi
livelli massimi piu' rappresentativi dei livelli di mercato; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1 
  1. I mutui contratti, ai sensi dell'art.  22  del  decreto-legge  2
marzo 1989, n. 66, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all'art.  2,  comma  1,
del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo   unico
sull'ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o  a
tasso variabile. 
 
                               Art. 2 
  1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle  operazioni,  di
cui all'art. 1, regolate a tasso fisso, e' determinato nelle seguenti
misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime: 
    a) fino a 10 anni - Interest Rate Swap 7Y + 4,85%; 
    b) fino a 15 anni - Interest Rate Swap 10Y + 4,50%; 
    c) fino a 20 anni - Interest Rate Swap 12Y + 4,80%; 
    d) fino a 25 anni - Interest Rate Swap 15Y + 5,00%; 
    e) oltre 25 anni - Interest Rate Swap 20Y + 4,60%. 
  2. Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso EURIBOR
a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno  precedente  la
stipula del contratto.  I  tassi  Swap  sono  riportati  alla  pagina
ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS - EUR. 
 
                                  Art. 3 
  1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle  operazioni,  di
cui all'art. 1, regolate a tasso variabile, e' fissato nelle seguenti
misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime: 
    a) fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 4,80%; 
    b) fino a 15 anni: EURIBOR a 6 mesi + 4,45%; 
    c) fino a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 4,75%; 
    d) fino a 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 5,00%; 
    e) oltre 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 4,60%; 
  2. Il tasso EURIBOR a 6 mesi  e'  rilevato  due  giorni  lavorativi
antecedenti la data di decorrenza di  ciascun  periodo  di  interessi
alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters. 
 
                                    Art. 4 
  1. Le disposizioni di cui  al  presente  decreto  si  applicano  ai
contratti di mutuo stipulati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore. 
    Roma, 11 novembre 2011 

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