Partecipazioni in banche, capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. G.U. n. 192 del 19 agosto 2011.
Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio. DECRETO 27 luglio 2011. Disciplina delle partecipazioni in banche, capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 2011.
Capo I
CAMPO DI APPLICAZIONE E PRESUPPOSTI
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle partecipazioni di cui
all'art. 1, comma 2, lettera h-quater, del TUB, in banche, societa'
finanziarie capogruppo di gruppi bancari o finanziari, intermediari
finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento
(di seguito definiti "impresa vigilata"), in conformita' delle norme
loro applicabili e delle previsioni statutarie; si applica altresi'
alle acquisizioni del controllo in virtu' di contratti o clausole
sta-tutarie di cui all'art. 19, comma 8-bis, del TUB.
Art. 2
Partecipazioni
1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia:
l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni in un'impresa
vigilata che, tenendo conto di quelle gia' possedute, attribuiscono
una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per
cento;
le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di
voto o del capitale rag-giunge o supera il 20 per cento, 30 per cento
o 50 per cento.
2. Il calcolo dei diritti di voto con riferimento alle azioni e'
effettuato ponendo: al nume-ratore, la somma delle azioni con diritto
di voto da acquisire e quelle con diritto di voto gia' detenute; al
denominatore tutte le azioni con diritto di voto emesse dall'impresa
vigilata. Sono considerate con diritto di voto tutte le azioni che
attribuiscono il diritto di voto anche se limitato a particolari
argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni. Non
rileva che il diritto di voto sia limitato a una misura massima o ne
siano previsti sca-glionamenti.
3. Se l'impresa vigilata ha emesso azioni con diritto di voto
appartenenti a diverse cate-gorie, con diritto di voto limitato a
particolari argomenti o subordinato al verificarsi di una condizione,
l'autorizzazione e' richiesta quando a seguito dell'acquisizione o
della varia-zione viene raggiunta o superata la prima tra le soglie
calcolate ai sensi del comma 2 e dei commi 4, 5 e 6.
4. In presenza di azioni con diritto di voto appartenenti a diverse
categorie, il calcolo e' effettuato con riferimento alle azioni
ordinarie: al numeratore sono poste le azioni ordinarie da acquisire
e quelle gia' possedute; al denominatore, tutte le azioni ordinarie
emesse dall'impresa vigilata.
5. In presenza di azioni con diritto di voto limitato a particolari
argomenti di rilievo per la gestione sociale, il calcolo e'
effettuato con riferimento a ciascun argomento: al numera-tore sono
poste le azioni con diritto di voto da acquisire e quelle gia'
possedute che votano sullo stesso argomento; al denominatore, tutte
le azioni con diritto di voto che votano sullo stesso argomento
emesse dall'impresa vigilata. La Banca d'Italia individua gli
argomenti rilevanti per il calcolo previsto dal presente comma.
6. In presenza di azioni con diritto di voto subordinato al
verificarsi di una condizione non ancora avverata, il calcolo della
partecipazione per le azioni con diritto di voto e' effet-tuato
ponendo al numeratore e al denominatore soltanto le azioni che
attribuiscono diritti di voto non condizionati.
7. Le modalita' di calcolo di cui ai precedenti commi si applicano,
in quanto compatibili, anche alle partecipazioni rappresentate da
quote.
8. Le modalita' di calcolo di cui ai precedenti commi non si
applicano alle partecipazioni rappresentate da strumenti finanziari
che attribuiscono i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma,
del codice civile; questi ultimi rilevano se il loro possesso
configura un'ipotesi di influenza notevole ai sensi dell'art. 4 del
presente decreto.
Art. 3
Controllo
1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia
le acquisizioni e va-riazioni di partecipazioni dalle quali discenda
il controllo su un'impresa vigilata ai sensi dell'art. 23 del TUB.
2. E' soggetta ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia, a
prescindere dal pos-sesso di partecipazioni, l'acquisizione del
controllo derivante da un contratto con l'impresa vigilata o da una
clausola del suo statuto ai sensi del medesimo art. 23 del TUB.
3. Nelle societa' con titoli ammessi alla negoziazione in mercati
regolamentati italiani, sono soggette ad autorizzazione anche
l'acquisto e la variazione di partecipazioni che comportino l'obbligo
di offerta pubblica d'acquisto ai sensi degli articoli 105 e seguenti
del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
Art. 4
Influenza notevole
1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia
le acquisizioni di partecipazioni, anche indirette, dalle quali
discenda la possibilita' di esercitare un'influenza notevole
sull'impresa vigilata.
2. La Banca d'Italia individua i casi in cui l'autorizzazione e'
richiesta, tenendo conto che per influenza notevole si intende il
potere di partecipare alla determinazione delle poli-tiche
finanziarie e operative dell'impresa partecipata, senza averne il
controllo, anche se la partecipazione attribuisce una percentuale di
diritti di voto inferiore a quella presa in con-siderazione ai fini
degli obblighi autorizzativi di cui all'art. 2. A questi fini la
Banca d'Italia considera, tra l'altro, come indici di influenza
notevole la circostanza che, a seguito dell'acquisto o della
variazione della partecipazione, il potenziale acquirente:
a) possa essere rappresentato nell'organo con funzione di gestione
o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa
vigilata;
b) disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni
assembleari di natura strate-gica dell'impresa vigilata.
Art. 5
Acquisti di concerto
1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia
l'acquisizione e la variazione di partecipazioni da parte di piu'
soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi,
intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando
tali parte-cipazioni, cumulativamente considerate e unitamente a
quelle gia' possedute, raggiungono o superano le soglie di cui
all'art. 2 ovvero attribuiscono il controllo o la possibilita' di
esercitare un'influenza notevole sull'impresa vigilata.
2. L'acquisto e' considerato di concerto anche quando gli accordi
siano stipulati entro l'anno successivo all'acquisizione o alla
variazione della partecipazione.
Art. 6
Altri casi di raggiungimento o superamento delle soglie
1. L'autorizzazione e' richiesta anche quando le soglie indicate
agli articoli 2, 3 e 4 sono raggiunte o superate involontariamente, a
seguito di eventi che modificano l'incidenza ov-vero la distribuzione
dei diritti di voto. La Banca d'Italia individua il momento in cui
l'autorizzazione deve essere richiesta.
Art. 7
Obblighi di comunicazione
1. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui le partecipazioni
in un'impresa vigilata rilevano per gli obblighi di comunicazione di
cui all'art. 20 del TUB; a tal fine la Banca d'Italia puo' anche
stabilire, in via generale o per tipologia di intermediari, una
soglia partecipativa inferiore a quella prevista per gli obblighi
autorizzativi tenendo anche conto del grado di dispersione del
possesso azionario.
2. Fatti salvi gli obblighi autorizzativi di cui all'art. 5, alla
Banca d'Italia sono co-municati gli accordi, in qualsiasi forma
conclusi, compresi quelli aventi forma di associa-zione, che regolano
o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in
un'impresa vigilata. Se dall'accordo discende il controllo
sull'impresa vigilata, la comuni-cazione e' corredata anche delle
informazioni necessarie a valutare i partecipanti secondo i criteri
di cui all'art. 11.
3. La Banca d'Italia disciplina i termini e le modalita' di
adempimento degli obblighi comunicativi e individua i soggetti
obbligati.
Capo II
CASI PARTICOLARI ED ESENZIONI
Art. 8
Criteri di computo ed esenzioni
1. La Banca d'Italia stabilisce, in conformita' a quanto previsto
dalla direttiva 2007/44/CE, i criteri di aggregazione dei diritti di
voto e le relative eccezioni, in particolare prevedendo:
a) i casi in cui i diritti di voto che una societa' di gestione del
risparmio o un intermediario detengono in un'impresa vigilata,
nell'ambito della prestazione dei servizi di gestione col-lettiva del
risparmio o di gestione di portafogli, sono computati separatamente
dai diritti di voto detenuti nella medesima banca dal soggetto che
controlla la societa' di gestione del ri-sparmio o l'intermediario;
b) le condizioni al ricorrere delle quali i diritti di voto
detenuti nel portafoglio di negozia-zione di una banca non sono
computati nel calcolo delle partecipazioni;
c) i casi di esenzione dagli obblighi autorizzativi.
Art. 9
Scissione tra proprieta' e diritti di voto
1. Nei casi di scissione tra proprieta' delle partecipazioni ed
esercizio dei diritti ad essi connessi, e' tenuto a richiedere
l'autorizzazione sia il proprietario, sia il soggetto che esercita,
anche per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona,
i diritti connessi e chi lo controlla.
2. La Banca d'Italia individua i casi di scissione in conformita'
delle previsioni della di-rettiva 2007/44/CE.
Art. 10
Pubblicita'
1. La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni relative alla
pubblicita' del regime auto-rizzativo al quale sono assoggettate le
partecipazioni; a questi fini, puo' essere prevista l'indicazione
nello statuto, sul titolo e nei relativi registri.
Capo III
CRITERI DI VALUTAZIONE
Art. 11
Criteri e condizioni per il rilascio delle autorizzazioni
e disciplina del procedimento
1. Per il rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia - tenendo
anche conto delle linee guida e degli standard emanati a livello
europeo - verifica che ricorrano condizioni atte a garantire una
gestione sana e prudente dell'impresa vigilata, valutando la qualita'
del poten-ziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di
acquisizione, in base ai seguenti cri-teri:
a) reputazione del potenziale acquirente, ivi compresi il possesso
dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 25 del TUB, la
correttezza e la competenza professionale dell'acquirente, tenendo
anche conto dell'esperienza pregressa maturata nella gestione di
partecipazioni ovvero nel settore finanziario;
b) il possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita' e
indipendenza da parte di coloro che, in esito all'acquisizione,
svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella
banca;
c) la solidita' finanziaria del potenziale acquirente;
d) la capacita' della banca di rispettare, a seguito
dell'acquisizione, le disposizioni che ne regolano l'attivita';
e) l'idoneita' della struttura del gruppo del potenziale acquirente
a consentire l'efficace e-sercizio della vigilanza.
2. L'autorizzazione non puo' comunque essere rilasciata in caso di
fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
3. La Banca d'Italia definisce le modalita' e i termini del
procedimento di autorizzazione, nonche' le informazioni che devono
essere fornite dai soggetti richiedenti l'autorizzazione.
Art. 12
Criteri per la revoca e la sospensione delle autorizzazioni
1. L'autorizzazione e' revocata qualora vengano meno o si
modifichino i presupposti e le condizioni atti a garantire una
gestione sana e prudente dell'impresa vigilata.
2. Tra i motivi di revoca rientrano anche: comportamenti volti ad
eludere la normativa; la violazione degli impegni eventualmente
assunti nei confronti della Banca d'Italia ai fini del rilascio
dell'autorizzazione; la trasmissione alla Banca d'Italia di
informazioni o dati non corrispondenti al vero.
3. La Banca d'Italia puo' disporre la sospensione
dell'autorizzazione quando venga ac-certata l'insussistenza
temporanea di uno o piu' dei requisiti o delle condizioni necessarie
per l'autorizzazione stessa.
Capo IV
PROPORZIONALITA' E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 13
Proporzionalita'
1. Nella redazione delle disposizioni di attuazione delle norme di
cui ai precedenti capi la Banca d'Italia applica il principio di
proporzionalita' tenendo conto della tipologia di im-presa vigilata
interessata e del carattere specifico dell'attivita' svolta,
differenziando ove necessario tra banca, societa' finanziaria
capogruppo, intermediario finanziario, istituto di pagamento o
istituto di moneta elettronica. Il principio di proporzionalita' e'
inoltre applicato per tener conto dell'eventuale circostanza che il
potenziale acquirente sia un'impresa gia' vigilata.
2. Secondo quanto stabilito dalla direttiva 2007/44/CE e dalle
linee e degli standard e-manati a livello europeo, i criteri di
valutazione di cui all'art. 11 - ad eccezione dei re-quisiti di
onorabilita' che devono essere posseduti qualunque sia l'entita'
della partecipazione per la quale e' richiesta l'autorizzazione -
sono applicati dalla Banca d'Italia secondo il principio di
proporzionalita', tenendo conto anche dell'influenza sulla gestione
che il sog-getto e' in grado di esercitare per effetto della
partecipazione.
3. La Banca d'Italia applica il principio di proporzionalita' anche
nella determinazione delle informazioni che devono essere fornite dai
soggetti richiedenti l'autorizzazione.
Art. 14
Semplificazione dei procedimenti
1. Al fine di assicurare economicita' e efficienza dell'azione
amministrativa, la Banca d'Italia detta disposizioni per coordinare
il procedimento di autorizzazione previsto dagli articoli precedenti
con altri procedimenti eventualmente connessi con l'operazione
oggetto di autorizzazione.
Agli stessi fini la Banca d'Italia puo' escludere dall'obbligo di
autorizzazione:
a) i soggetti che controllano - anche per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona -
un'impresa vigilata, nei casi in cui questa intenda acquistare o
aumentare la partecipazione in un'altra impresa vigilata. Restano
fermi gli obblighi auto-rizzativi cui e' sottoposta l'impresa
vigilata che intende procedere all'acquisto o all'aumento della
partecipazione;
b) il trasferimento, tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo
bancario o finanziario, di una partecipazione in un'impresa vigilata.
Capo V
DIPOSIZIONI FINALI
Art. 15 Attuazione
1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente
decreto. Fino alla loro entrata in vigore, continuano ad applicarsi
le disposizioni e i provvedimenti della Banca d'Italia vigenti al
momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
3. Agli intermediari finanziari le disposizioni di attuazione del
presente decreto si appli-cano a partire dalla data in cui gli stessi
sono tenuti al rispetto delle disposizioni emanate ai sensi del
Titolo V del TUB, come sostituito dal d.lgs. 141 del 13 agosto 2010.
4. La delibera del 19 luglio 2005 recante disciplina delle
partecipazioni di controllo in ban-che e in altri intermediari e'
abrogata.
Roma, 27 luglio 2011
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