Registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali: integrazione al decreto 8 gennaio 2002. G.U. n. 58 del 11 marzo 2011.



 DECRETO 5 ottobre 2010 . Integrazione al decreto 8 gennaio 2002, recante l'istituzione del Registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali. Gazzetta Ufficiale n. 58 del 11 marzo 2011.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  di concerto con  IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
  Vista la Convenzione sul  commercio  internazionale  di  specie  di
fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a
Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19  dicembre  1975,
n. 874; 
  Visto il regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio del 9  dicembre
1996, relativo alla protezione di specie della flora  e  della  fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  865/2006  della  Commissione  del  4
maggio  2006  e  successive  attuazioni  e   modificazioni,   recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  338/1997  del
Consiglio relativo alla protezione di  specie  della  flora  e  della
fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera b), della legge 9  dicembre  1998,
n. 426, che inserisce all'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150,
il comma  5-bis,  che  prevede  che  il  Ministro  dell'ambiente,  di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali,  emani
un decreto per istituire il registro di detenzione degli esemplari di
cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150; 
  Considerato che il Ministero dell'ambiente, ai  sensi  dell'art.  8
della legge  7  febbraio  1992,  n.  150,  cura  l'adempimento  della
Convenzione  di  Washington,  potendosi  avvalere   delle   esistenti
strutture del Corpo forestale dello Stato; 
  Visto l'art. 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio
1992, n. 150, che demanda al Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali, tramite il Corpo forestale  dello  Stato,  l'effettuazione
delle certificazioni e dei controlli; 
  Visto l'art. 35 del decreto legislativo  n.  300  del  1999  e  gli
articoli 2, comma 1, lettera c) e 3 comma 2 della legge  14  febbraio
2004 n. 36; 
  Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della Legge 14  gennaio  1994,
n. 20. Disposizioni in materia di  giurisdizione  e  controllo  della
Corte dei conti; 
  Ritenuto che per alcune specie di uccelli incluse  nell'allegato  B
al suddetto  regolamento  (CE)  338/1997,  facilmente  e  comunemente
allevate in cattivita', il cui prelievo in  natura  risultasse  ,  in
base ai dati disponibili, non significativo, la applicazione  di  una
marcatura, quale segno di identificazione  individuale,  puo'  essere
ritenuta sufficiente  al  fine  di  assicurare  il  monitoraggio  dei
relativi flussi commerciali sul territorio nazionale; 
  Ritenuto, inoltre, che si e' rilevata la  necessita'  di  una  piu'
specifica individuazione dei soggetti tenuti  alla  compilazione  del
registro nonche' dei prodotti derivati dagli esemplari  di  cui  agli
articoli 1 e 2 della legge  7  febbraio  1992,  n.  150  che  restano
esclusi dagli ambiti di applicazione del presente decreto; 
  Visto il verbale della 93° riunione della  Commissione  scientifica
di cui all'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150; 
                              Decreta: 
                               Art. 1 
  All'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 gennaio  2002  sono
aggiunti i seguenti paragrafi e), f), g), h) e i): 
    «e) i soggetti detentori di esemplari appartenenti  a  specie  di
uccelli incluse nell'allegato B del regolamento (CE)  n.  338/1997  e
successive  attuazioni  e  modificazioni,  facilmente  e  comunemente
allevate in cattivita', il cui prelievo in natura risulta, in base ai
dati disponibili,  non  significativo,  incluse  nell'allegato  1  al
presente decreto, purche' denunciati ai sensi dell'art.  8-bis  della
legge 7 febbraio 1992, n. 150 e marcati  secondo  modalita'  conformi
alle disposizioni di cui all'art. n. 66 comma 2, del regolamento (CE)
n. 865/2006.  Con  provvedimento  della  Direzione  generale  per  la
Protezione della natura, previo parere della Commissione  scientifica
CITES, sentito il Servizio CITES del  Corpo  forestale  dello  Stato,
sono apportate le necessarie modifiche e/o integrazioni all'elenco di
cui all'allegato 1 al presente decreto; 
    f) i  soggetti  che  detengono  solo  temporaneamente,  in  conto
visione  ovvero  per  custodia  o  manutenzione  o  trattamenti,  gli
esemplari morti e le parti di esemplari di cui al  presente  decreto,
essendo essi destinati, effettivamente ed oggettivamente  sulla  base
della documentazione disponibile, a  rientrare  nella  disponibilita'
del soggetto commerciale titolare degli stessi; 
    g) i soggetti che detengono solo  temporaneamente  gli  esemplari
morti e le parti di esemplari di cui al presente decreto, al fine  di
impiegarli per effettuare lavorazioni  per  conto  terzi,  essendo  i
prodotti  in  tal  modo   derivati   destinati,   effettivamente   ed
oggettivamente,  sulla  base  della  documentazione  disponibile,   a
rientrare nella  disponibilita'  del  soggetto  commerciale  titolare
degli stessi; 
    h) le imprese commerciali, anche all'ingrosso,  di  pesce  fresco
destinato per usi alimentari ivi  incluso  pesce  vivo  della  specie
Anguilla   anguilla,   in   quanto   destinato,   oggettivamente   ed
effettivamente, sulla  base  della  documentazione  disponibile,  per
scopi alimentari; 
    i) i soggetti che esercitano  attivita'  di  somministrazione  al
pubblico di alimenti e bevande.». 
                                          Art. 2 
  All'art. 4 del decreto ministeriale 8 gennaio 2002 e'  aggiunto  il
seguente comma 7: 
  «7. I prodotti derivati da esemplari di animali  e  piante  di  cui
all'art. 1 non rientrano tra gli ambiti di  applicazione  di  cui  al
presente decreto. Ai fini della corretta compilazione del registro di
detenzione sono considerati prodotti derivati e pertanto non soggetti
alle disposizioni del presente decreto i seguenti prodotti: 
    a) i filati o i tessuti derivati dalla lana e, in particolare, di
Vicuna vicuna (vigogna) e di Lama guanicoe (guanaco); 
    b) tavole confezionate con scarti  e/o  ritagli  di  pelle  o  di
pelliccia, quali sottoprodotti di altri processi produttivi primari; 
    c) aste per cinture realizzate in pelle; 
    d) tavole grezze e le aste  di  legnami  e,  in  particolare,  di
Gonystilus spp. (ramino); 
    e) tutti gli estratti di specie vegetali.». 
                                     Art. 3 
  Il comma 1 dell'art. 5 del  decreto  ministeriale  8  gennaio  2002
viene ad essere cosi' sostituito: 
  «1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1,  del  presente  decreto,
devono   richiedere   il   registro   di   detenzione   al   servizio
certificazione CITES  del  Corpo  forestale  dello  Stato  competente
territorialmente, che provvedera' alla vidimazione  dello  stesso  su
ogni pagina. Il registro dovra'  essere  esibito  ad  ogni  richiesta
delle autorita' preposte ai  controlli.  Qualora  esistano  procedure
informatiche, anche finalizzate  all'attuazione  di  altre  normative
comunitarie  e  nazionali,  che  consentano  comunque,  la   corretta
compilazione  del  suddetto  registro,  le  stesse   possono   essere
utilizzate  dai  soggetti  tenuti  alla  compilazione  in  luogo  del
registro cartaceo, ferma restando la vidimazione da parte  del  Corpo
forestale dello Stato». 
                                      Art. 4 
  1. Il presente decreto sara' inviato per il controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti ai sensi  dell'art.  3,  comma  1,
lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
  2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 5 ottobre 2010 
 
Integrazioni  al  decreto  ministeriale  8  gennaio  2002   (Gazzetta
  Ufficiale n. 15 del 18  gennaio  2002)  recante  l'Istituzione  del
  registro  di  detenzione  degli  esemplari  di  specie  animali   e
  vegetali. 
 
    Specie di uccelli incluse nell'allegato B al regolamento (CE)  n.
338/1997  e  successive  attuazioni  e  modificazioni,  facilmente  e
comunemente  allevate  in  cattivita',  il  cui  prelievo  in  natura
risulta, in base ai dati disponibili, non significativo: 
 
      Agapornis fischeri, 
      Agapornis personata, 
      Agapornis roseicollis, 
      Nandayus nenday, 
      Neophema elegans, 
      Padda oryzivora, 
      Poephila cincta. 

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