Registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali: integrazione al decreto 8 gennaio 2002. G.U. n. 58 del 11 marzo 2011.
DECRETO 5 ottobre 2010 . Integrazione al decreto 8 gennaio 2002, recante l'istituzione del Registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali. Gazzetta Ufficiale n. 58 del 11 marzo 2011.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la Convenzione sul commercio internazionale di specie di
fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a
Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975,
n. 874;
Visto il regolamento (CE) n. 338/1997 del Consiglio del 9 dicembre
1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
Visto il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4
maggio 2006 e successive attuazioni e modificazioni, recante
modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 338/1997 del
Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della
fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
Visto l'art. 4, comma 1, lettera b), della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, che inserisce all'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150,
il comma 5-bis, che prevede che il Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emani
un decreto per istituire il registro di detenzione degli esemplari di
cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
Considerato che il Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 8
della legge 7 febbraio 1992, n. 150, cura l'adempimento della
Convenzione di Washington, potendosi avvalere delle esistenti
strutture del Corpo forestale dello Stato;
Visto l'art. 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio
1992, n. 150, che demanda al Ministero delle politiche agricole e
forestali, tramite il Corpo forestale dello Stato, l'effettuazione
delle certificazioni e dei controlli;
Visto l'art. 35 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e gli
articoli 2, comma 1, lettera c) e 3 comma 2 della legge 14 febbraio
2004 n. 36;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della Legge 14 gennaio 1994,
n. 20. Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti;
Ritenuto che per alcune specie di uccelli incluse nell'allegato B
al suddetto regolamento (CE) 338/1997, facilmente e comunemente
allevate in cattivita', il cui prelievo in natura risultasse , in
base ai dati disponibili, non significativo, la applicazione di una
marcatura, quale segno di identificazione individuale, puo' essere
ritenuta sufficiente al fine di assicurare il monitoraggio dei
relativi flussi commerciali sul territorio nazionale;
Ritenuto, inoltre, che si e' rilevata la necessita' di una piu'
specifica individuazione dei soggetti tenuti alla compilazione del
registro nonche' dei prodotti derivati dagli esemplari di cui agli
articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 che restano
esclusi dagli ambiti di applicazione del presente decreto;
Visto il verbale della 93° riunione della Commissione scientifica
di cui all'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
Decreta:
Art. 1
All'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 gennaio 2002 sono
aggiunti i seguenti paragrafi e), f), g), h) e i):
«e) i soggetti detentori di esemplari appartenenti a specie di
uccelli incluse nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/1997 e
successive attuazioni e modificazioni, facilmente e comunemente
allevate in cattivita', il cui prelievo in natura risulta, in base ai
dati disponibili, non significativo, incluse nell'allegato 1 al
presente decreto, purche' denunciati ai sensi dell'art. 8-bis della
legge 7 febbraio 1992, n. 150 e marcati secondo modalita' conformi
alle disposizioni di cui all'art. n. 66 comma 2, del regolamento (CE)
n. 865/2006. Con provvedimento della Direzione generale per la
Protezione della natura, previo parere della Commissione scientifica
CITES, sentito il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato,
sono apportate le necessarie modifiche e/o integrazioni all'elenco di
cui all'allegato 1 al presente decreto;
f) i soggetti che detengono solo temporaneamente, in conto
visione ovvero per custodia o manutenzione o trattamenti, gli
esemplari morti e le parti di esemplari di cui al presente decreto,
essendo essi destinati, effettivamente ed oggettivamente sulla base
della documentazione disponibile, a rientrare nella disponibilita'
del soggetto commerciale titolare degli stessi;
g) i soggetti che detengono solo temporaneamente gli esemplari
morti e le parti di esemplari di cui al presente decreto, al fine di
impiegarli per effettuare lavorazioni per conto terzi, essendo i
prodotti in tal modo derivati destinati, effettivamente ed
oggettivamente, sulla base della documentazione disponibile, a
rientrare nella disponibilita' del soggetto commerciale titolare
degli stessi;
h) le imprese commerciali, anche all'ingrosso, di pesce fresco
destinato per usi alimentari ivi incluso pesce vivo della specie
Anguilla anguilla, in quanto destinato, oggettivamente ed
effettivamente, sulla base della documentazione disponibile, per
scopi alimentari;
i) i soggetti che esercitano attivita' di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande.».
Art. 2
All'art. 4 del decreto ministeriale 8 gennaio 2002 e' aggiunto il
seguente comma 7:
«7. I prodotti derivati da esemplari di animali e piante di cui
all'art. 1 non rientrano tra gli ambiti di applicazione di cui al
presente decreto. Ai fini della corretta compilazione del registro di
detenzione sono considerati prodotti derivati e pertanto non soggetti
alle disposizioni del presente decreto i seguenti prodotti:
a) i filati o i tessuti derivati dalla lana e, in particolare, di
Vicuna vicuna (vigogna) e di Lama guanicoe (guanaco);
b) tavole confezionate con scarti e/o ritagli di pelle o di
pelliccia, quali sottoprodotti di altri processi produttivi primari;
c) aste per cinture realizzate in pelle;
d) tavole grezze e le aste di legnami e, in particolare, di
Gonystilus spp. (ramino);
e) tutti gli estratti di specie vegetali.».
Art. 3
Il comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 gennaio 2002
viene ad essere cosi' sostituito:
«1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto,
devono richiedere il registro di detenzione al servizio
certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente
territorialmente, che provvedera' alla vidimazione dello stesso su
ogni pagina. Il registro dovra' essere esibito ad ogni richiesta
delle autorita' preposte ai controlli. Qualora esistano procedure
informatiche, anche finalizzate all'attuazione di altre normative
comunitarie e nazionali, che consentano comunque, la corretta
compilazione del suddetto registro, le stesse possono essere
utilizzate dai soggetti tenuti alla compilazione in luogo del
registro cartaceo, ferma restando la vidimazione da parte del Corpo
forestale dello Stato».
Art. 4
1. Il presente decreto sara' inviato per il controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2010
Integrazioni al decreto ministeriale 8 gennaio 2002 (Gazzetta
Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2002) recante l'Istituzione del
registro di detenzione degli esemplari di specie animali e
vegetali.
Specie di uccelli incluse nell'allegato B al regolamento (CE) n.
338/1997 e successive attuazioni e modificazioni, facilmente e
comunemente allevate in cattivita', il cui prelievo in natura
risulta, in base ai dati disponibili, non significativo:
Agapornis fischeri,
Agapornis personata,
Agapornis roseicollis,
Nandayus nenday,
Neophema elegans,
Padda oryzivora,
Poephila cincta.
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