Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Regol. di attuazione dell'art. 3 co. 2 del d.lgs. n. 81/2008. G.U. n. 32 del 08 febbraio 2012.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2011, n. 231
Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", relativamente all'individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attivita' del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalita' proprie dei servizi di protezione civile.
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 08 febbraio 2012.
Entrata in vigore del provvedimento: 23 febbraio 2012
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «datore di lavoro»: il dirigente al quale spettano i poteri di
gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale,
nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente
autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle
singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita', e dotato
di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa
individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra
indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice
medesimo. Nel caso di specie il datore di lavoro e' individuato nella
figura del Capo del Dipartimento ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003;
b) «personale del Dipartimento della Protezione Civile»:
le unita' inquadrate nel ruolo speciale della protezione civile
di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303 e successive modificazioni ed integrazioni;
il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 303
del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio
presso il Dipartimento della protezione civile;
il personale in posizione di distacco, comando o di fuori ruolo
in servizio presso il Dipartimento medesimo;
il personale in possesso di contratto a tempo determinato o di
collaborazione coordinata e continuativa;
c) «formazione»: processo educativo mediante il quale trasferire
ai lavoratori conoscenze e procedure utili alla acquisizione di
competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti
all'interno del Dipartimento e alla identificazione, alla riduzione
ed alla gestione dei rischi;
d) «attivita' divulgativa e informativa» complesso delle
attivita' dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione,
alla riduzione ed alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
e) «sorveglianza sanitaria» insieme degli atti medici,
finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei
lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di
rischio professionali ed alle modalita' di svolgimento dell'attivita'
lavorativa.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica al personale cosi' come
definito all'articolo 1, comma 1, lett. b), nei casi in cui lo stesso
personale sia impegnato in attivita' di protezione civile ai sensi
dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive
modificazioni ed integrazioni, prestate fuori dall'ordinaria sede di
servizio e poste in essere per fronteggiare eventi di cui
all'articolo 2 della medesima legge ovvero di cui all'articolo 5-bis,
comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
Art. 3
Particolari esigenze
1. Le peculiarita' che caratterizzano le attivita' del personale
del Dipartimento della Protezione Civile impegnato, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare
negli eventi di cui all'articolo 2 della legge n.225 del 1992 e
all'articolo 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401, sono individuate principalmente, nei seguenti elementi ed
aspetti:
tempestivita' dell'intervento al fine di tutelare l'integrita'
della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal
pericolo di danni;
possibilita' di intervento in contesti di rischio prevedibili e
dalle conseguenze preventivamente valutabili;
possibilita' di intervento immediato anche in contesti di rischio
non prevedibili e dalle conseguenze non preventivamente valutabili;
flessibilita' di impiego in ragione alle esigenze di immediatezza
e all'utilizzo delle risorse disponibili, a fronte di una possibile
contestuale esiguita' dei tempi disponibili per l'adeguamento e
l'ottimizzazione delle risorse necessarie a fronteggiare la
situazione in atto;
esigenza di operare con la necessaria flessibilita' in ordine
alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare
in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando
sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire
l'adozione di appropriate misure di autotutela.
Art. 4
Misure generali di tutela
1. Nei luoghi in cui il personale del Dipartimento della protezione
civile svolge la propria attivita' di istituto, le norme e le
prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute
nel decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono applicate, ferma restando la
necessita' di garantire la protezione e la tutela della salute e
della sicurezza del personale stesso, in modo da assicurare la
continuita' delle attivita' di protezione civile di cui all'articolo
3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare in occasione
degli eventi di cui all'articolo 2 della medesima legge e
all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401.
2. Fatte salve le misure generali di tutela di cui all'articolo 15
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni ed integrazioni in relazione all'espletamento delle
funzioni di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
le finalita' di protezione e tutela della salute e della sicurezza
del personale sono perseguite attraverso:
a) corsi di formazione impartiti da docenti in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente, appartenenti ad enti,
amministrazioni, istituti di formazione competenti in materia di
sicurezza, scenari di rischio e comportamenti di autotutela e
autoprotezione, affinche' sia assicurata la capacita' di iniziativa,
consapevole della natura e quantita' dei pericoli connessi alla
specificita' dell'attivita' svolta;
b) attivita' divulgativa e informativa sulle disposizioni
interne, inerenti agli argomenti di cui alla precedente lettera a);
c) attivita' addestrative periodiche;
d) sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 6 del presente
regolamento;
e) utilizzo dei dispositivi di cui all'articolo 7.
3. La formazione, l'informazione e l'addestramento ricevuti,
l'ottemperanza alle disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria
nonche' l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ai
sensi del comma 2 e nei modi contemplati negli articoli 5, 6 e 7,
assicurano la piena capacita' operativa del personale del
Dipartimento della protezione civile.
Art. 5
Formazione, informazione ed addestramento
1. Al datore di lavoro incombe l'obbligo di formazione,
informazione ed addestramento sul corretto utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale, nonche' il controllo della loro
conformita'. Incombe inoltre al datore di lavoro l'accertamento
dell'idoneita' del personale abilitato all'uso ed alla conduzione
degli automezzi di servizio del Dipartimento della protezione civile.
2. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla
predisposizione delle procedure di cui all'articolo 8, comma 2 del
presente regolamento, con decreto del Capo del Dipartimento della
protezione civile viene definito un piano di formazione, informazione
ed addestramento del personale sul corretto utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale.
Art. 6
Sorveglianza sanitaria
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le funzioni
di Medico competente sono svolte dal Medico competente presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in possesso dei titoli e
requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, il
Medico competente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
programma ed effettua la sorveglianza sanitaria per il personale del
Dipartimento della protezione civile, impegnato nelle attivita' di
cui all'articolo 2 del presente regolamento.
3. Quando per lo svolgimento di specifici accertamenti
medico-clinici, strumentali e di laboratorio relativi all'attivita'
di sorveglianza sanitaria sia richiesta una specializzazione di cui
il personale indicato all'articolo 1, comma 1, lettera b), non sia in
possesso, gli accertamenti stessi sono svolti, mediante convenzione,
da medici aventi la specializzazione richiesta o da strutture
sanitarie qualificate.
4. Nei casi emergenziali, la comunicazione degli infortuni sul
lavoro viene inoltrata all'Autorita' competente ai sensi della
normativa vigente.
Art. 7
Vestiario, strumenti e attrezzature di lavoro, dispositivi di
protezione individuali
1. I dispositivi di protezione individuali, sono forniti dal datore
di lavoro ed utilizzati in ragione della specifica tipologia di
rischio, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. d) del decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed
integrazioni, e l'acquisizione dei medesimi puo' avvenire anche sulla
base di speciali capitolati d'opera. Il Dipartimento della protezione
civile si puo' avvalere della specifica competenza degli organi
tecnici di controllo, aventi compiti in materia di tutela della
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per le attivita' di
accertamento e controllo tecnico dei dispositivi in questione.
2. Al personale del Dipartimento della protezione civile e' fatto
obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuali forniti
dal datore di lavoro in ragione della specifica tipologia di rischio.
In caso di eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 e all'articolo 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2001, n. 401, caratterizzati dal manifestarsi di scenari di rischio
non prevedibili e dalle conseguenze non preventivamente valutabili e,
quindi, in ragione di cio' non oggetto di specifiche iniziative ai
sensi dell'articolo 4, comma 2 e ai fini del comma 3 del medesimo
articolo 4 del presente regolamento, si continuano a ritenere idonei
i dispositivi di protezione individuali forniti dal datore di lavoro
e gia' in uso in ragione della specifica tipologia di rischio.
Art. 8
Valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81 del 2008 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 1 del presente
regolamento, il datore di lavoro ottempera all'obbligo di cui al
comma 1 mediante l'elaborazione, entro 90 giorni dalla pubblicazione
del presente regolamento, di apposite procedure operative
specificatamente predisposte per tipologia di evento emergenziale,
elaborate anche sulla base delle pregresse esperienze di gestione
delle attivita' sopra richiamate, in relazione alle condizioni di
rischio presumibili e alla tipologia di evento, individuando le
misure generali di tutela ritenute opportune per garantire la salute
e la sicurezza del personale. Dette procedure sono portate a
conoscenza degli operatori contestualmente alla loro adozione.
3. Le sedi provvisorie di servizio e le aree operative, ivi
comprese quelle di emergenza allestite per il soccorso e l'assistenza
alla popolazione, in cui il personale del Dipartimento della
protezione civile e' impegnato nei casi di cui al comma 2 non
costituiscono luoghi di lavoro ai sensi del Titolo II e dell'
Allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. Nelle attivita' di formazione, addestramento ed esercitazioni a
cui il personale e' chiamato a partecipare, l'obbligo previsto
dall'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, e'
ottemperato con le stesse modalita' di cui al comma 2 del presente
articolo. Le aree nelle quali si svolgono le attivita' del presente
comma non costituiscono luoghi di lavoro ai sensi del Titolo II e
dell'Allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni ed integrazioni. Tali attivita' devono in
ogni caso essere condotte, laddove direttamente organizzate e gestite
dal Dipartimento della protezione civile, soltanto dopo una
preventiva pianificazione e garantendo l'informazione del personale
sulla natura dei rischi e sulle attivita' da compiere.
5. Nelle attivita' di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, in cui si trovino a cooperare soggetti che non hanno
alcun rapporto di impiego con il Dipartimento della protezione
civile, il personale del medesimo Dipartimento, investito di compiti
di coordinamento ed indirizzo, non e' responsabile delle violazioni
commesse, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, dal
personale coordinato e, nei confronti del predetto personale, e'
esonerato dagli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro, che rimangono a carico dei
soggetti titolari delle posizioni di garanzia nei confronti del
personale operante, cosi' come individuati dai rispettivi ordinamenti
e dalle specifiche disposizioni di settore.
6. Nei casi in cui il personale sia impegnato in attivita' di
protezione civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, poste in essere per fronteggiare eventi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c) della medesima legge, ai fini
dell'aggiornamento delle procedure di cui al comma 2, il datore di
lavoro redige, entro 120 giorni dal termine dell'impegno in emergenza
del Dipartimento della protezione civile, un Rapporto conclusivo dei
rischi peculiari che si sono presentati nel corso dell'attivita'
svolta, indicando le misure di prevenzione e protezione che possono
essere adottate in occasione di analoghe successive situazioni. I
competenti uffici del Dipartimento della protezione civile, in
collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed
integrazioni e con il Medico competente, di cui all'articolo 2, comma
1, lettera h), del medesimo decreto legislativo, effettuano e
valutano i resoconti delle attivita' svolte durante le attivita'
emergenziali, analizzando le criticita' riscontrate, soprattutto in
occasione di infortuni, e apportando modifiche di volta in volta
migliorative sulle quali attivare un attento monitoraggio.
Art. 9
Cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV del decreto legislativo 9
aprile 2008 n. 81
1. Nelle attivita' di cui al titolo IV del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, poste
in essere dalle strutture coordinate dal Dipartimento della
protezione civile, in attivita' poste in essere per fronteggiare
eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
rientrano gli interventi da eseguire con immediatezza e speditezza,
anche con affidamenti eccezionali, che non consentono la redazione
preliminare ne' del progetto di tali interventi ne' del Piano della
sicurezza e coordinamento. In tal caso la committenza e' esonerata
dalla redazione del Piano della sicurezza e coordinamento ma e'
tenuta alla nomina immediata di un Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione che provvede a coordinare lo svolgimento delle
varie attivita' di competenza. Il Coordinatore per la sicurezza
assicura una presenza continua in cantiere e si avvale di assistenti.
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, sebbene
esonerato dalla redazione del Piano della sicurezza e coordinamento,
e' tenuto, in ogni caso, alla redazione del fascicolo di cui articolo
91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
e successive modificazioni ed integrazioni, anche se successivamente
alla realizzazione dell'opera prevista.
2. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nei casi
di cui al comma 1, in considerazione dei compiti e delle mansioni
affidatigli ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, al
fine di rendere piu' efficace la propria azione di coordinamento,
tenuto conto dell'esigenza di assicurare una presenza piu' assidua
nel cantiere, puo' limitare le procedure di cui al citato articolo 92
alla sola verbalizzazione delle situazioni di rischio grave ed
imminente ovvero passibili di sospensione delle attivita' del
cantiere derivanti da rischi propri delle singole imprese, nonche' da
rischi interferenti tra le diverse imprese.
3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, la notifica
formale prevista dall'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, puo' essere
inoltrata all'organo di vigilanza anche successivamente all'inizio
dei lavori, purche' si provveda a darne informazione con qualsiasi
mezzo, appena possibile, in ragione della particolarita' e
peculiarita' dell'attivita' svolta nell'ambito del relativo scenario
di emergenza.
4. Le aree di accoglienza e ogni luogo connesso alle attivita' di
assistenza alla popolazione colpita da eventi di cui all'articolo 2
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, i luoghi temporanei destinati
al coordinamento e alla gestione dei medesimi eventi, non si
considerano cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Il presente decreto e' inviato per la registrazione ai competenti
organi di controllo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 28 novembre 2011
Email: [email protected]