Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Regol. di attuazione dell'art. 3 co. 2 del d.lgs. n. 81/2008. G.U. n. 32 del 08 febbraio 2012.



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2011, n. 231

Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", relativamente all'individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attivita' del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalita' proprie dei servizi di protezione civile.
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 08 febbraio 2012.
 Entrata in vigore del provvedimento: 23 febbraio 2012
Art. 1 
Definizioni 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) «datore di lavoro»: il dirigente al quale spettano i poteri di
gestione, ovvero il funzionario non  avente  qualifica  dirigenziale,
nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un  ufficio  avente
autonomia  gestionale,  individuato  dall'organo  di  vertice   delle
singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione  e  dell'ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita', e  dotato
di autonomi  poteri  decisionali  e  di  spesa.  In  caso  di  omessa
individuazione, o di individuazione non  conforme  ai  criteri  sopra
indicati, il datore  di  lavoro  coincide  con  l'organo  di  vertice
medesimo. Nel caso di specie il datore di lavoro e' individuato nella
figura del Capo del Dipartimento ai sensi del decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003; 
    b) «personale del Dipartimento della Protezione Civile»: 
      le unita' inquadrate nel ruolo speciale della protezione civile
di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
303 e successive modificazioni ed integrazioni; 
      il personale  di  ruolo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, di cui all'articolo 9-bis del decreto  legislativo  n.  303
del 1999 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  in  servizio
presso il Dipartimento della protezione civile; 
      il personale in posizione di distacco, comando o di fuori ruolo
in servizio presso il Dipartimento medesimo; 
      il personale in possesso di contratto a tempo determinato o  di
collaborazione coordinata e continuativa; 
    c) «formazione»: processo educativo mediante il quale  trasferire
ai lavoratori conoscenze  e  procedure  utili  alla  acquisizione  di
competenze per lo svolgimento in  sicurezza  dei  rispettivi  compiti
all'interno del Dipartimento e alla identificazione,  alla  riduzione
ed alla gestione dei rischi; 
    d)  «attivita'  divulgativa  e   informativa»   complesso   delle
attivita' dirette a fornire conoscenze  utili  alla  identificazione,
alla riduzione ed alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; 
    e)  «sorveglianza   sanitaria»   insieme   degli   atti   medici,
finalizzati alla  tutela  dello  stato  di  salute  e  sicurezza  dei
lavoratori, in  relazione  all'ambiente  di  lavoro,  ai  fattori  di
rischio professionali ed alle modalita' di svolgimento dell'attivita'
lavorativa. 
Art. 2 
Campo di applicazione 
  1. Il presente regolamento  si  applica  al  personale  cosi'  come
definito all'articolo 1, comma 1, lett. b), nei casi in cui lo stesso
personale sia impegnato in attivita' di protezione  civile  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992,  n.  225  e  successive
modificazioni ed integrazioni, prestate fuori dall'ordinaria sede  di
servizio  e  poste  in  essere  per  fronteggiare   eventi   di   cui
all'articolo 2 della medesima legge ovvero di cui all'articolo 5-bis,
comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. 
Art. 3 
Particolari esigenze 
  1. Le peculiarita' che caratterizzano le  attivita'  del  personale
del  Dipartimento  della  Protezione  Civile  impegnato,   ai   sensi
dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in  particolare
negli eventi di cui all'articolo 2  della  legge  n.225  del  1992  e
all'articolo 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7  settembre  2001,  n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre  2001,  n.
401,  sono  individuate  principalmente,  nei  seguenti  elementi  ed
aspetti: 
    tempestivita' dell'intervento al fine  di  tutelare  l'integrita'
della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente  dai  danni  o  dal
pericolo di danni; 
    possibilita' di intervento in contesti di rischio  prevedibili  e
dalle conseguenze preventivamente valutabili; 
    possibilita' di intervento immediato anche in contesti di rischio
non prevedibili e dalle conseguenze non preventivamente valutabili; 
    flessibilita' di impiego in ragione alle esigenze di immediatezza
e all'utilizzo delle risorse disponibili, a fronte di  una  possibile
contestuale esiguita'  dei  tempi  disponibili  per  l'adeguamento  e
l'ottimizzazione  delle  risorse   necessarie   a   fronteggiare   la
situazione in atto; 
    esigenza di operare con la  necessaria  flessibilita'  in  ordine
alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte  da  operare
in materia di prevenzione e protezione, pur osservando  ed  adottando
sostanziali e  concreti  criteri  operativi  in  grado  di  garantire
l'adozione di appropriate misure di autotutela. 
 
Art. 4 
Misure generali di tutela 
  1. Nei luoghi in cui il personale del Dipartimento della protezione
civile svolge la  propria  attivita'  di  istituto,  le  norme  e  le
prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro,  contenute
nel  decreto  legislativo  9  aprile  2008   n.   81   e   successive
modificazioni ed integrazioni,  sono  applicate,  ferma  restando  la
necessita' di garantire la protezione e  la  tutela  della  salute  e
della sicurezza del  personale  stesso,  in  modo  da  assicurare  la
continuita' delle attivita' di protezione civile di cui  all'articolo
3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare  in  occasione
degli  eventi  di  cui  all'articolo  2  della   medesima   legge   e
all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre  2001,  n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre  2001,  n.
401. 
  2. Fatte salve le misure generali di tutela di cui all'articolo  15
del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.   81   e   successive
modificazioni ed integrazioni  in  relazione  all'espletamento  delle
funzioni di cui all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n.  225,
le finalita' di protezione e tutela della salute  e  della  sicurezza
del personale sono perseguite attraverso: 
    a) corsi di formazione  impartiti  da  docenti  in  possesso  dei
requisiti previsti dalla normativa  vigente,  appartenenti  ad  enti,
amministrazioni, istituti di  formazione  competenti  in  materia  di
sicurezza,  scenari  di  rischio  e  comportamenti  di  autotutela  e
autoprotezione, affinche' sia assicurata la capacita' di  iniziativa,
consapevole della natura  e  quantita'  dei  pericoli  connessi  alla
specificita' dell'attivita' svolta; 
    b)  attivita'  divulgativa  e  informativa   sulle   disposizioni
interne, inerenti agli argomenti di cui alla precedente lettera a); 
    c) attivita' addestrative periodiche; 
    d) sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 6  del  presente
regolamento; 
    e) utilizzo dei dispositivi di cui all'articolo 7. 
  3.  La  formazione,  l'informazione  e  l'addestramento   ricevuti,
l'ottemperanza alle disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria
nonche' l'utilizzo dei  dispositivi  di  protezione  individuale,  ai
sensi del comma 2 e nei modi contemplati negli articoli  5,  6  e  7,
assicurano  la  piena   capacita'   operativa   del   personale   del
Dipartimento della protezione civile. 
 
Art. 5 
Formazione, informazione ed addestramento 
  1.  Al  datore  di  lavoro   incombe   l'obbligo   di   formazione,
informazione ed addestramento sul corretto utilizzo  dei  dispositivi
di  protezione  individuale,  nonche'   il   controllo   della   loro
conformita'. Incombe  inoltre  al  datore  di  lavoro  l'accertamento
dell'idoneita' del personale abilitato  all'uso  ed  alla  conduzione
degli automezzi di servizio del Dipartimento della protezione civile. 
  2.  In  sede  di  prima  applicazione,  entro   90   giorni   dalla
predisposizione delle procedure di cui all'articolo 8,  comma  2  del
presente regolamento, con decreto del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile viene definito un piano di formazione, informazione
ed addestramento del personale sul corretto utilizzo dei  dispositivi
di protezione individuale. 
 
Art. 6 
Sorveglianza sanitaria 
  1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le  funzioni
di Medico competente sono svolte  dal  Medico  competente  presso  la
Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  in  possesso  dei  titoli  e
requisiti di cui all'articolo 38 del  decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  2. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, il
Medico competente presso la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
programma ed effettua la sorveglianza sanitaria per il personale  del
Dipartimento della protezione civile, impegnato  nelle  attivita'  di
cui all'articolo 2 del presente regolamento. 
  3.  Quando   per   lo   svolgimento   di   specifici   accertamenti
medico-clinici, strumentali e di laboratorio  relativi  all'attivita'
di sorveglianza sanitaria sia richiesta una specializzazione  di  cui
il personale indicato all'articolo 1, comma 1, lettera b), non sia in
possesso, gli accertamenti stessi sono svolti, mediante  convenzione,
da  medici  aventi  la  specializzazione  richiesta  o  da  strutture
sanitarie qualificate. 
  4. Nei casi emergenziali,  la  comunicazione  degli  infortuni  sul
lavoro  viene  inoltrata  all'Autorita'  competente  ai  sensi  della
normativa vigente. 
 
Art. 7 
Vestiario,  strumenti  e  attrezzature  di  lavoro,  dispositivi   di
protezione individuali 
  1. I dispositivi di protezione individuali, sono forniti dal datore
di lavoro ed utilizzati  in  ragione  della  specifica  tipologia  di
rischio, ai sensi dell'articolo 18, comma 1,  lett.  d)  del  decreto
legislativo 9  aprile  2008  n.  81  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e l'acquisizione dei medesimi puo' avvenire anche sulla
base di speciali capitolati d'opera. Il Dipartimento della protezione
civile si puo'  avvalere  della  specifica  competenza  degli  organi
tecnici di controllo, aventi  compiti  in  materia  di  tutela  della
sicurezza e  salute  nei  luoghi  di  lavoro,  per  le  attivita'  di
accertamento e controllo tecnico dei dispositivi in questione. 
  2. Al personale del Dipartimento della protezione civile  e'  fatto
obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuali forniti
dal datore di lavoro in ragione della specifica tipologia di rischio.
In caso di eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 e all'articolo 5-bis, comma 5 del  decreto-legge  7  settembre
2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre
2001, n. 401, caratterizzati dal manifestarsi di scenari  di  rischio
non prevedibili e dalle conseguenze non preventivamente valutabili e,
quindi, in ragione di cio' non oggetto di  specifiche  iniziative  ai
sensi dell'articolo 4, comma 2 e ai fini del  comma  3  del  medesimo
articolo 4 del presente regolamento, si continuano a ritenere  idonei
i dispositivi di protezione individuali forniti dal datore di  lavoro
e gia' in uso in ragione della specifica tipologia di rischio. 
 
Art. 8 
Valutazione dei rischi 
  1. Il datore di lavoro effettua la valutazione dei  rischi  di  cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), del d.lgs. n.  81  del  2008  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  2.  Nei  casi  di  cui  all'articolo  2,  comma  1   del   presente
regolamento, il datore di lavoro  ottempera  all'obbligo  di  cui  al
comma 1 mediante l'elaborazione, entro 90 giorni dalla  pubblicazione
del   presente   regolamento,   di   apposite   procedure   operative
specificatamente predisposte per tipologia  di  evento  emergenziale,
elaborate anche sulla base delle  pregresse  esperienze  di  gestione
delle attivita' sopra richiamate, in  relazione  alle  condizioni  di
rischio presumibili e  alla  tipologia  di  evento,  individuando  le
misure generali di tutela ritenute opportune per garantire la  salute
e  la  sicurezza  del  personale.  Dette  procedure  sono  portate  a
conoscenza degli operatori contestualmente alla loro adozione. 
  3. Le sedi  provvisorie  di  servizio  e  le  aree  operative,  ivi
comprese quelle di emergenza allestite per il soccorso e l'assistenza
alla  popolazione,  in  cui  il  personale  del  Dipartimento   della
protezione civile e' impegnato  nei  casi  di  cui  al  comma  2  non
costituiscono luoghi di  lavoro  ai  sensi  del  Titolo  II  e  dell'
Allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni ed integrazioni. 
  4. Nelle attivita' di formazione, addestramento ed esercitazioni  a
cui il  personale  e'  chiamato  a  partecipare,  l'obbligo  previsto
dall'articolo 17, comma 1,  lettera  a)  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'
ottemperato con le stesse modalita' di cui al comma  2  del  presente
articolo. Le aree nelle quali si svolgono le attivita'  del  presente
comma non costituiscono luoghi di lavoro ai sensi  del  Titolo  II  e
dell'Allegato IV del decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  e
successive modificazioni ed integrazioni. Tali  attivita'  devono  in
ogni caso essere condotte, laddove direttamente organizzate e gestite
dal  Dipartimento  della  protezione  civile,   soltanto   dopo   una
preventiva pianificazione e garantendo l'informazione  del  personale
sulla natura dei rischi e sulle attivita' da compiere. 
  5. Nelle attivita' di cui all'articolo 3 della  legge  24  febbraio
1992, n. 225, in cui si trovino a cooperare soggetti  che  non  hanno
alcun rapporto  di  impiego  con  il  Dipartimento  della  protezione
civile, il personale del medesimo Dipartimento, investito di  compiti
di coordinamento ed indirizzo, non e' responsabile  delle  violazioni
commesse, in materia di sicurezza e salute sul luogo di  lavoro,  dal
personale coordinato e, nei  confronti  del  predetto  personale,  e'
esonerato dagli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro, che rimangono  a  carico  dei
soggetti titolari delle  posizioni  di  garanzia  nei  confronti  del
personale operante, cosi' come individuati dai rispettivi ordinamenti
e dalle specifiche disposizioni di settore. 
  6. Nei casi in cui il  personale  sia  impegnato  in  attivita'  di
protezione civile ai sensi dell'articolo 3 della  legge  24  febbraio
1992, n.  225,  poste  in  essere  per  fronteggiare  eventi  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c) della  medesima  legge,  ai  fini
dell'aggiornamento delle procedure di cui al comma 2,  il  datore  di
lavoro redige, entro 120 giorni dal termine dell'impegno in emergenza
del Dipartimento della protezione civile, un Rapporto conclusivo  dei
rischi peculiari che si  sono  presentati  nel  corso  dell'attivita'
svolta, indicando le misure di prevenzione e protezione  che  possono
essere adottate in occasione di  analoghe  successive  situazioni.  I
competenti  uffici  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  in
collaborazione con il Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e
Protezione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f),  del  decreto
legislativo 9 aprile  2008,  n.  81  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e con il Medico competente, di cui all'articolo 2, comma
1,  lettera  h),  del  medesimo  decreto  legislativo,  effettuano  e
valutano i resoconti delle  attivita'  svolte  durante  le  attivita'
emergenziali, analizzando le criticita' riscontrate,  soprattutto  in
occasione di infortuni, e apportando  modifiche  di  volta  in  volta
migliorative sulle quali attivare un attento monitoraggio. 
 
Art. 9 
Cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV del decreto  legislativo  9
aprile 2008 n. 81 
  1. Nelle attivita' di cui al titolo IV del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni,  poste
in  essere  dalle  strutture  coordinate   dal   Dipartimento   della
protezione civile, in attivita'  poste  in  essere  per  fronteggiare
eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio  1992,  n.  225,
rientrano gli interventi da eseguire con immediatezza  e  speditezza,
anche con affidamenti eccezionali, che non  consentono  la  redazione
preliminare ne' del progetto di tali interventi ne' del  Piano  della
sicurezza e coordinamento. In tal caso la  committenza  e'  esonerata
dalla redazione del Piano  della  sicurezza  e  coordinamento  ma  e'
tenuta alla nomina immediata di un Coordinatore per la  sicurezza  in
fase di esecuzione che provvede a  coordinare  lo  svolgimento  delle
varie attivita' di  competenza.  Il  Coordinatore  per  la  sicurezza
assicura una presenza continua in cantiere e si avvale di assistenti.
Il Coordinatore per la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  sebbene
esonerato dalla redazione del Piano della sicurezza e  coordinamento,
e' tenuto, in ogni caso, alla redazione del fascicolo di cui articolo
91, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81
e successive modificazioni ed integrazioni, anche se  successivamente
alla realizzazione dell'opera prevista. 
  2. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nei casi
di cui al comma 1, in considerazione dei  compiti  e  delle  mansioni
affidatigli ai sensi  dell'articolo  92  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  al
fine di rendere piu' efficace la  propria  azione  di  coordinamento,
tenuto conto dell'esigenza di assicurare una  presenza  piu'  assidua
nel cantiere, puo' limitare le procedure di cui al citato articolo 92
alla sola  verbalizzazione  delle  situazioni  di  rischio  grave  ed
imminente  ovvero  passibili  di  sospensione  delle  attivita'   del
cantiere derivanti da rischi propri delle singole imprese, nonche' da
rischi interferenti tra le diverse imprese. 
  3. Nei casi di cui al comma 1 del presente  articolo,  la  notifica
formale prevista dall'articolo 99 del decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni,  puo'  essere
inoltrata all'organo di vigilanza  anche  successivamente  all'inizio
dei lavori, purche' si provveda a darne  informazione  con  qualsiasi
mezzo,  appena  possibile,  in   ragione   della   particolarita'   e
peculiarita' dell'attivita' svolta nell'ambito del relativo  scenario
di emergenza. 
  4. Le aree di accoglienza e ogni luogo connesso alle  attivita'  di
assistenza alla popolazione colpita da eventi di cui  all'articolo  2
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, i luoghi  temporanei  destinati
al  coordinamento  e  alla  gestione  dei  medesimi  eventi,  non  si
considerano cantieri temporanei e mobili ex  Titolo  IV  del  decreto
legislativo 9 aprile  2008,  n.  81  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
  Il presente decreto e' inviato per la registrazione  ai  competenti
organi di controllo. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 28 novembre 2011 

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