Unione dei comuni e comunità montane. Modello di certificazione per la concessione dei contributi erariali.

DECRETO 20 aprile 2020 Approvazione del modello di certificazione per la concessione dei contributi erariali alle unioni di comuni e alle comunita' montane per i servizi gestiti in forma associata, nell'anno 2020.



MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 aprile 2020

Approvazione del modello di certificazione per la concessione dei contributi erariali alle unioni di comuni e alle comunita' montane per i servizi gestiti in forma associata, nell'anno 2020.

GU n.107 del 24 aprile 2020

Art. 1

Enti destinatari della misura finanziaria

1. Sono legittimati alla richiesta per l'ottenimento del contributo le unioni di comuni e le comunita' montane.

Art. 2

Modalita' di certificazione

1. E' approvata la modalita' di certificazione presente sul Sistema certificazioni enti locali (AREA CERTIFICATI TBEL., altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify relativa alla concessione di un contributo erariale alle unioni di comuni e alle comunita' montane per i servizi gestiti in forma associata nell'anno 2020.

Art. 3

Quantificazione del contributo

1. La quantificazione del contributo erariale che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne fanno richiesta, sara' assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute, il contributo e' assegnato mediante riparto del fondo stesso secondo il criterio proporzionale.

Art. 4

Modalita' e termini di trasmissione

1. Per la validita' della comunicazione, le unioni di comuni e le comunita' montane, devono presentare telematicamente la certificazione di cui all'art. 2 entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24,00 del 30 settembre 2020.

Art. 5

Istruzioni e specifiche

1. La certificazione dovra' essere compilata con metodologia informatica e munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.

2. La certificazione eventualmente trasmessa con modalita' e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sara' ritenuta valida ai fini del corretto adempimento di cui all'art. 4.

3. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza dei dati riportati nella certificazione gia' trasmessa telematicamente comporta la non validita' della stessa ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 4.

4. E' facolta' delle unioni di comuni e delle comunita' montane che avessero necessita' di rettificare i dati gia' trasmessi, trasmettere una nuova certificazione sostitutiva della precedente, da inviare sempre telematicamente, comunque entro i termini di trasmissione fissati all'art. 4.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2020

Il direttore centrale: Colaianni

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