Corte dei Conti: linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Delibera 4 giugno 2015. Linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti del Servizio Sanitario Nazionale sul bilancio di esercizio 2014. G.U. n. 160 del 13 luglio 2015.



CORTE DEI CONTI
DELIBERA 4 giugno 2015 
Linee guida per la relazione dei collegi  sindacali  degli  enti  del
Servizio sanitario nazionale sul bilancio di esercizio 2014 ai  sensi
dell'articolo 1, comma 170, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266
(legge  finanziaria  2006),  e   dell'articolo   1,   comma   3   del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla   legge   7   dicembre   2012,    n.    213.    (Delibera    n.
20/SEZAUT/2015/INPR). (15A05197) 
(GU n.160 del 13-7-2015 - Suppl. Ordinario n. 37)
 
                         LA CORTE DEI CONTI 
 
  Nell'adunanza del 4 giugno 2015; 
  Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione; 
  Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei  conti,  approvato
con  regio  decreto  12  luglio   1934,   n.   1214,   e   successive
modificazioni; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 
  Visto  il  regolamento  per  l'organizzazione  delle  funzioni   di
controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite  con
la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 170 della legge  23  dicembre  2005,  n.  266
(legge finanziaria 2006); 
  Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
  Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 2528  del  26
maggio  2015  di  convocazione  della  Sezione  delle  autonomie  per
l'odierna adunanza; 
  Udito il relatore, Consigliere Alfredo Grasselli; 
 
                              Delibera 
 
di  approvare  l'unito  documento,  che  e'  parte  integrante  della
presente     deliberazione,     riguardante     lo     schema      di
relazione-questionario sul bilancio di esercizio 2014 e  le  relative
linee guida cui devono attenersi i collegi sindacali degli  enti  del
Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma  170,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e  dell'art.
1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012,  n.  174,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
  La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Cosi' deliberato in Roma, nell'adunanza del 4 giugno 2015. 
 
                                             Il Presidente: Squitieri 
Il Relatore: Grasselli 
Depositata in Segreteria il 22 giugno 2015 
 
                            Il Dirigente 
                               Prozzo 
 
                                                             Allegato 
 
LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEI COLLEGI  SINDACALI  DEGLI  ENTI  DEL
  SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SUL  BILANCIO  DI  ESERCIZIO  2014  AI
  SENSI DELL'ART. 1, COMMA 170, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N.  266
  (LEGGE FINANZIARIA 2006), E DELL'ART. 1, COMMA 3 DEL  DECRETO-LEGGE
  10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE
  7 DICEMBRE 2012, N. 213. 
 
    1. Le presenti linee guida per la relazione dei collegi sindacali
degli enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio di esercizio
2014 sono redatte ai sensi dell'art. 1, comma  170,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'art. 1,  comma
3  del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7   dicembre   2012,   n.   213.   Esse
costituiscono uno strumento di ausilio per  le  verifiche  effettuate
dalle Sezioni regionali della Corte dei conti sugli enti dei  Servizi
sanitari regionali, secondo un collaudato modello di controllo. 
    Come  di  consueto,  le  linee  guida  assumono   la   forma   di
questionario e si pongono nel segno della continuita' con i  principi
gia' affermati e ribaditi in  occasione  delle  precedenti  edizioni,
alle quali si rinvia. Anche sotto il profilo della  struttura  e  dei
contenuti  del  questionario  le   modifiche   sono   state   ridotte
all'essenziale, in ragione della necessita' di adeguare il  documento
alle novita' medio tempore intervenute, eliminando,  in  pari  tempo,
quesiti non piu' attuali. 
    2. Sotto il profilo dei principi cui si ispirano le  linee  guida
in esame, e le correlate attivita' di verifica, e' opportuno ribadire
che l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.  174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
ha previsto l'eventuale preclusione dell'attuazione dei programmi  di
spesa causativi di squilibri  finanziari  degli  enti  sanitari,  con
riferimento a programmi  di  spesa  di  cui  si  accerti  la  mancata
copertura   o   l'insussistenza   della    relativa    sostenibilita'
finanziaria. La Corte costituzionale, con la sentenza  n.  39  del  6
marzo 2014, ha ritenuto la legittimita' costituzionale di detta norma
(per contro censurata per la parte in cui si riferisce  al  controllo
dei bilanci  preventivi  e  dei  rendiconti  delle  regioni,  poiche'
riferibili alla produzione legislativa delle regioni), in quanto  gli
esiti impeditivi del controllo delle Sezioni regionali sugli enti del
Servizio sanitario «sono volti  a  evitare  danni  irreparabili  agli
equilibri di bilancio di tali enti». 
    Al di fuori delle condizioni indicate nella  norma  in  questione
(da ritenere di stretta interpretazione, non applicabile ne'  in  via
analogica, ne' in  via  estensiva),  e  cioe'  mancata  copertura  di
programmi di spesa  o  insussistenza  della  relativa  sostenibilita'
finanziaria, resta operante il criterio del «controllo collaborativo»
sancito dall'art. 7, comma 7  della  legge  5  giugno  2003,  n.  131
(Disposizioni per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della  Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e confortato da  una
consolidata giurisprudenza costituzionale. 
    3. Per quanto riguarda i contenuti della  relazione-questionario,
nella  revisione  dei  quesiti  si   e'   avuto   cura   di   evitare
appesantimenti,  mantenendo  per  quanto  possibile  lo  schema  gia'
adottato in precedenza. 
    Il questionario e' articolato come indicato di seguito: 
    istruzioni per la compilazione e l'invio del questionario; 
    sommario; 
    dati identificativi dell'ente, dimensione demografica e strutture
di ricovero; al riguardo si segnala l'esigenza  di  una  compilazione
corretta e completa dei dati identificativi  giacche'  indispensabili
per  la  gestione  del  database  (denominazione  dell'ente,   codice
fiscale, regione e tipologia di ente); 
    la parte prima (domande preliminari) reca quesiti i cui  elementi
di  risposta  consentono  un  primo  sommario  esame   alle   Sezioni
regionali; 
    la parte seconda contiene il conto economico secondo  il  modello
CE approvato dal Ministero della salute (cfr., da ultimo, il  decreto
ministeriale 15 giugno 2012) ai fini  delle  comunicazioni  al  Nuovo
sistema informativo sanitario (NSIS),  nonche'  domande  e  prospetti
riguardanti la situazione  economica,  con  approfondimenti  su  temi
particolari; il prospetto del conto economico e' integrato anche  con
i dati relativi al documento previsionale economico, per il confronto
tra i risultati di consuntivo e i dati programmatici (lo  scostamento
e' calcolato automaticamente). Ai  compilatori  del  questionario  si
chiede di verificare la conformita' dei dati del bilancio d'esercizio
con quelli del modello C.E., quinta comunicazione al Ministero  della
salute, e con quelli del modello allegato alla nota integrativa; 
    la parte terza contiene lo stato patrimoniale secondo il  modello
SP approvato dal Ministero della salute, nonche' domande e  prospetti
relativi alla situazione patrimoniale  con  approfondimenti  su  temi
particolari; ai compilatori del questionario si chiede di  verificare
la conformita' dei dati  dello  stato  patrimoniale  con  quelli  del
modello allegato alla nota integrativa; 
    chiudono le  attestazioni  finali,  distinte  a  seconda  che  la
relazione-questionario sia stata redatta dal Collegio sindacale,  per
gli enti dei Servizi sanitari regionali, o dal  Terzo  certificatore,
per la Gestione sanitaria accentrata, ove istituita (art.  22,  comma
3, lettera d), decreto legislativo n. 118/2011); 
    in calce al documento sono previsti fogli di lavoro per eventuali
annotazioni,  ove  i  compilatori  ritengano   necessarie   ulteriori
precisazioni, non riportabili nello schema cosi' come predisposto. 
    4. Per  quanto  riguarda  gli  enti  assoggettati  al  controllo,
restano  quelli  gia'  individuati   con   riferimento   ai   bilanci
d'esercizio 2012 e 2013, e cioe': 
    azienda sanitaria locale; 
    azienda ospedaliera; 
    policlinici universitari; 
    istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; 
    agenzie regionali per l'emergenza sanitaria; 
    gestioni sanitarie accentrate; 
    ospedali  classificati,  se  ritenuti  dalle  Sezioni   regionali
competenti  pienamente  equiparabili  agli  enti  sanitari   pubblici
regionali. 
    5. Le Sezioni di controllo con sede nelle regioni  e  province  a
statuto  speciale,  se  ne  ricorra  l'esigenza,  potranno  apportare
integrazioni e modifiche  ai  questionari  che  tengano  conto  delle
peculiarita' della disciplina legislativa locale, e secondo modalita'
con questa conferenti,  fermo  restando  l'inoltro  dei  questionari,
compilati nelle parti compatibili, alla Sezione delle autonomie della
Corte dei conti ai fini dell'alimentazione  della  banca  dati  degli
enti del Servizio sanitario e del consolidamento dei conti a  livello
nazionale. 
    6. Per consentire la  gestione  informatica  dei  questionari  ed
evitare duplicazioni di richieste, e' indispensabile: 
    a) utilizzare esclusivamente il file del questionario  reperibile
sul sito istituzionale della Corte dei conti, mantenendo  il  formato
originale per l'invio  (in  particolare,  il  file  non  deve  essere
convertito in formati immagine, ma utilizzato cosi' come scaricato); 
    b) nominare il file secondo il seguente criterio: 14_regione_nome
azienda (esempio: 14_Veneto_azienda ospedaliera Padova); 
    c) inviare  il  questionario  unicamente  per  posta  elettronica
all'indirizzo della Sezione regionale territorialmente competente, e,
contestualmente,       all'indirizzo        appresso        indicato:
[email protected]
    d) nel caso in cui  a  seguito  dell'istruttoria  eseguita  dalla
Sezione  regionale  di  controllo  alcuni  dei  dati  originariamente
inseriti nel  questionario  siano  stati  modificati,  e'  necessario
inviare il questionario integrale modificato  al  recapito  di  posta
elettronica  sopra   indicato;   le   Sezioni   regionali   cureranno
l'esecuzione dell'adempimento. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

 

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 4 giugno 2015

Linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio di esercizio 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 20/SEZAUT/2015/INPR).

Gazzetta Ufficiale n. 160 del 13 luglio 2015. 

LA CORTE DEI CONTI

Nell'adunanza del 4 giugno 2015;

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 170 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 2528 del 26 maggio 2015 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'odierna adunanza;

Udito il relatore, Consigliere Alfredo Grasselli;

Delibera di approvare l'unito documento, che e' parte integrante della presente deliberazione, riguardante lo schema di relazione-questionario sul bilancio di esercizio 2014 e le relative linee guida cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cosi' deliberato in Roma, nell'adunanza del 4 giugno 2015. Il Presidente: Squitieri Il Relatore: Grasselli Depositata in Segreteria il 22 giugno 2015

Il Dirigente Prozzo

Allegato

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEI COLLEGI SINDACALI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 170, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 (LEGGE FINANZIARIA 2006), E DELL'ART. 1, COMMA 3 DEL DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213.

1. Le presenti linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio di esercizio 2014 sono redatte ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Esse costituiscono uno strumento di ausilio per le verifiche effettuate dalle Sezioni regionali della Corte dei conti sugli enti dei Servizi sanitari regionali, secondo un collaudato modello di controllo. Come di consueto, le linee guida assumono la forma di questionario e si pongono nel segno della continuita' con i principi gia' affermati e ribaditi in occasione delle precedenti edizioni, alle quali si rinvia. Anche sotto il profilo della struttura e dei contenuti del questionario le modifiche sono state ridotte all'essenziale, in ragione della necessita' di adeguare il documento alle novita' medio tempore intervenute, eliminando, in pari tempo, quesiti non piu' attuali.

2. Sotto il profilo dei principi cui si ispirano le linee guida in esame, e le correlate attivita' di verifica, e' opportuno ribadire che l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha previsto l'eventuale preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa causativi di squilibri finanziari degli enti sanitari, con riferimento a programmi di spesa di cui si accerti la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 6 marzo 2014, ha ritenuto la legittimita' costituzionale di detta norma (per contro censurata per la parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti delle regioni, poiche' riferibili alla produzione legislativa delle regioni), in quanto gli esiti impeditivi del controllo delle Sezioni regionali sugli enti del Servizio sanitario «sono volti a evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio di tali enti». Al di fuori delle condizioni indicate nella norma in questione (da ritenere di stretta interpretazione, non applicabile ne' in via analogica, ne' in via estensiva), e cioe' mancata copertura di programmi di spesa o insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria, resta operante il criterio del «controllo collaborativo» sancito dall'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e confortato da una consolidata giurisprudenza costituzionale.

3. Per quanto riguarda i contenuti della relazione-questionario, nella revisione dei quesiti si e' avuto cura di evitare appesantimenti, mantenendo per quanto possibile lo schema gia' adottato in precedenza. Il questionario e' articolato come indicato di seguito: istruzioni per la compilazione e l'invio del questionario; sommario; dati identificativi dell'ente, dimensione demografica e strutture di ricovero; al riguardo si segnala l'esigenza di una compilazione corretta e completa dei dati identificativi giacche' indispensabili per la gestione del database (denominazione dell'ente, codice fiscale, regione e tipologia di ente); la parte prima (domande preliminari) reca quesiti i cui elementi di risposta consentono un primo sommario esame alle Sezioni regionali; la parte seconda contiene il conto economico secondo il modello CE approvato dal Ministero della salute (cfr., da ultimo, il decreto ministeriale 15 giugno 2012) ai fini delle comunicazioni al Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), nonche' domande e prospetti riguardanti la situazione economica, con approfondimenti su temi particolari; il prospetto del conto economico e' integrato anche con i dati relativi al documento previsionale economico, per il confronto tra i risultati di consuntivo e i dati programmatici (lo scostamento e' calcolato automaticamente). Ai compilatori del questionario si chiede di verificare la conformita' dei dati del bilancio d'esercizio con quelli del modello C.E., quinta comunicazione al Ministero della salute, e con quelli del modello allegato alla nota integrativa; la parte terza contiene lo stato patrimoniale secondo il modello SP approvato dal Ministero della salute, nonche' domande e prospetti relativi alla situazione patrimoniale con approfondimenti su temi particolari; ai compilatori del questionario si chiede di verificare la conformita' dei dati dello stato patrimoniale con quelli del modello allegato alla nota integrativa; chiudono le attestazioni finali, distinte a seconda che la relazione-questionario sia stata redatta dal Collegio sindacale, per gli enti dei Servizi sanitari regionali, o dal Terzo certificatore, per la Gestione sanitaria accentrata, ove istituita (art. 22, comma 3, lettera d), decreto legislativo n. 118/2011); in calce al documento sono previsti fogli di lavoro per eventuali annotazioni, ove i compilatori ritengano necessarie ulteriori precisazioni, non riportabili nello schema cosi' come predisposto.

4. Per quanto riguarda gli enti assoggettati al controllo, restano quelli gia' individuati con riferimento ai bilanci d'esercizio 2012 e 2013, e cioe': azienda sanitaria locale; azienda ospedaliera; policlinici universitari; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; agenzie regionali per l'emergenza sanitaria; gestioni sanitarie accentrate; ospedali classificati, se ritenuti dalle Sezioni regionali competenti pienamente equiparabili agli enti sanitari pubblici regionali.

5. Le Sezioni di controllo con sede nelle regioni e province a statuto speciale, se ne ricorra l'esigenza, potranno apportare integrazioni e modifiche ai questionari che tengano conto delle peculiarita' della disciplina legislativa locale, e secondo modalita' con questa conferenti, fermo restando l'inoltro dei questionari, compilati nelle parti compatibili, alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti ai fini dell'alimentazione della banca dati degli enti del Servizio sanitario e del consolidamento dei conti a livello nazionale.

6. Per consentire la gestione informatica dei questionari ed evitare duplicazioni di richieste, e' indispensabile

a) utilizzare esclusivamente il file del questionario reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, mantenendo il formato originale per l'invio (in particolare, il file non deve essere convertito in formati immagine, ma utilizzato cosi' come scaricato);

b) nominare il file secondo il seguente criterio: 14_regione_nome azienda (esempio: 14_Veneto_azienda ospedaliera Padova);

c) inviare il questionario unicamente per posta elettronica all'indirizzo della Sezione regionale territorialmente competente, e, contestualmente, all'indirizzo appresso indicato: [email protected];

d) nel caso in cui a seguito dell'istruttoria eseguita dalla Sezione regionale di controllo alcuni dei dati originariamente inseriti nel questionario siano stati modificati, e' necessario inviare il questionario integrale modificato al recapito di posta elettronica sopra indicato; le Sezioni regionali cureranno l'esecuzione dell'adempimento. 

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