Sciopero servizi pubblici essenziali: comunicazione dei dati.

Interpretazione sull'obbligo di comunicazione dei dati ai sensi dell'art. 5 della legge 146 del 1990. G.U. n. 38 del 16 febbraio 2015.



Con delibera del 2 febbraio 2015 la Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali fornisce interpretazione sull’obbligo di comunicazione dei dati ai sensi dell’art. 5 della legge 146/1990. 

  • Qual è il fine dell’art. 5 della legge n. 146 del 1990?

L’art. 5 della legge n. 146 del 1990 e succ. mod. prevede che le amministrazioni i le imprese erogatrici di servizi sono tenute a rendere pubblici il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.

  • In cosa consiste la tempestiva diffusione di tali dati?

La trasmissione dei dati relativi agli scioperi nazionale e locali deve essere effettuato alle emittenti televisive, ai principali quotidiani e all’Autorità stessa.

La delibera in oggetto consente la diffusione dei dati predetti con l’utilizzo delle più moderne tecnologie al fine di consentire un’informazione immediata sul reale andamento del conflitto collettivo.

IL TESTO INTEGRALE DELLA DELIBERA

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERA 2 febbraio 2015

Interpretazione sull'obbligo di comunicazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni. (Delibera n. 15/26). 

Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2015.

LA COMMISSIONE

Premesso che

1. l'articolo 5 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a rendere pubblici il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente;

2. la Commissione di garanzia, con delibera del 21 gennaio 1993, ha gia' avuto modo di affermare che la tempestiva diffusione di tali dati - consentendo all'utenza di formulare attendibili previsioni in ordine all'incidenza sui servizi di eventuali scioperi successivamente proclamati dal medesimo sindacato - rappresenta un'indispensabile integrazione della comunicazione agli utenti cui sono tenute le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali, in forza dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

3. con tale delibera, la Commissione aveva stabilito che l'onere di cui all'articolo 5 doveva ritenersi assolto mediante la trasmissione dei dati, relativi agli scioperi nazionali e locali, alle emittenti televisive e ai principali quotidiani, nonche' all'Autorita' stessa;

Considerato che

1. la diffusione dei dati di cui all'articolo 5 mediante l'utilizzo delle piu' moderne risorse tecnologiche consentirebbe un'informazione immediata sul reale andamento del conflitto collettivo, permettendo all'utenza di effettuare considerazioni sulla portata e sull'impatto delle astensioni in relazione al soggetto proclamante;

2. tale modalita' accrescerebbe, inoltre, la trasparenza, contribuendo a garantire l'accessibilita' totale sullo stesso operato delle amministrazioni o delle imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali, tanto piu' necessaria allorquando i pregiudizi derivanti dal conflitto si riverberano sui soggetti fruitori dei servizi pubblici, completamente estranei alle dinamiche conflittuali;

Ravvisata quindi, la necessita' di implementare i flussi di comunicazione istituzionale, mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche, in modo tale da consentire agli utenti di accedere, con la massima rapidita', ad informazioni ritenute utili;

Esprime il seguente avviso: ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 della citata legge, sono tenute, in occasione di ogni sciopero, a rendere pubblici tempestivamente, attraverso l'inserimento sul proprio sito internet istituzionale, i dati numerici relativi al personale aderente allo sciopero in termini di percentuale rispetto al personale in servizio; l'assolvimento di tale onere assorbe ogni ulteriore adempimento di comunicazione, gia' previsto dalla Commissione con delibera del 21 gennaio 1993; resta fermo ogni altro obbligo di comunicazione dei dati stabilito da disposizioni di legge speciali;

Dispone la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet della Commissione, nonche' la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 2 febbraio 2015 Il presidente: Alesse

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