Intermediazione finanziaria: modifiche al testo unico di cui al d.lgs. 58/1998. G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.



Legge  12 luglio 2011, n. 120. Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle societa' quotate in mercati regolamentati. Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2011.

Entrata in vigore del provvedimento: 12 agosto 2011
Art. 1  
Equilibrio tra i generi negli organi delle societa' quotate  
  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 147-ter del testo unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   e   successive
modificazioni, e' inserito il seguente: 
    «1-ter.  Lo  statuto  prevede,  inoltre,  che  il  riparto  degli
amministratori da eleggere sia effettuato in base a un  criterio  che
assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve
ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti.  Tale  criterio
di riparto  si  applica  per  tre  mandati  consecutivi.  Qualora  la
composizione   del   consiglio    di    amministrazione    risultante
dall'elezione non  rispetti  il  criterio  di  riparto  previsto  dal
presente comma, la Consob diffida la societa'  interessata  affinche'
si adegui a tale criterio entro il termine massimo  di  quattro  mesi
dalla diffida. In caso di  inottemperanza  alla  diffida,  la  Consob
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro
1.000.000,  secondo  criteri  e  modalita'  stabiliti   con   proprio
regolamento e fissa un nuovo termine di tre  mesi  ad  adempiere.  In
caso di ulteriore inottemperanza rispetto a  tale  nuova  diffida,  i
componenti eletti  decadono  dalla  carica.  Lo  statuto  provvede  a
disciplinare le modalita' di formazione delle  liste  ed  i  casi  di
sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del
criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob  statuisce
in ordine alla violazione,  all'applicazione  ed  al  rispetto  delle
disposizioni in materia di quota di  genere,  anche  con  riferimento
alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio
regolamento da adottare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le  disposizioni
del presente comma  si  applicano  anche  alle  societa'  organizzate
secondo il sistema monistico». 
  2. Dopo il comma 1 dell'articolo 147-quater del testo unico di  cui
al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  successive
modificazioni, e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Qualora il consiglio di gestione  sia  costituito  da  un
numero di componenti non inferiore a tre, ad  esso  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 147-ter, comma 1-ter». 
  3. All'articolo 148 del testo unico di cui al  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. L'atto costitutivo della societa' stabilisce,  inoltre,
che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia  effettuato  in  modo
che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo  dei  membri
effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica
per tre mandati consecutivi. Qualora  la  composizione  del  collegio
sindacale  risultante  dall'elezione  non  rispetti  il  criterio  di
riparto previsto dal presente comma, la Consob  diffida  la  societa'
interessata affinche' si adegui a  tale  criterio  entro  il  termine
massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla
diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria  da
euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di  tre  mesi  ad
adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale  nuova
diffida,  i  componenti  eletti  decadono  dalla  carica.  La  Consob
statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al  rispetto
delle  disposizioni  in  materia  di  quota  di  genere,  anche   con
riferimento alla fase istruttoria e alle procedure  da  adottare,  in
base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla  data  di
entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma»; 
    b) al comma 4-bis, dopo le parole:  «ai  commi»  e'  inserita  la
seguente: «1-bis,». 
 
Art. 2 
Decorrenza 
  1. Le disposizioni della presente legge si  applicano  a  decorrere
dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli  organi  di
controllo delle societa' quotate in mercati regolamentati  successivo
ad un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,
riservando al genere meno rappresentato,  per  il  primo  mandato  in
applicazione della legge, una quota pari almeno  a  un  quinto  degli
amministratori e dei sindaci eletti.
 
Art. 3  
Societa' a controllo pubblico  
  1. Le disposizioni della presente legge  si  applicano  anche  alle
societa',   costituite   in   Italia,   controllate   da    pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo  e  secondo,
del codice civile, non quotate in mercati regolamentati. 
  2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,
della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  termini  e
modalita' di attuazione del presente articolo al fine di disciplinare
in maniera uniforme per tutte le societa'  interessate,  in  coerenza
con   quanto   previsto   dalla   presente   legge,   la    vigilanza
sull'applicazione  della  stessa,  le   forme   e   i   termini   dei
provvedimenti previsti e le modalita' di sostituzione dei  componenti
decaduti. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 12 luglio 2011 

Fai una domanda