Intermediazione finanziaria: modifiche al testo unico di cui al d.lgs. 58/1998. G.U. n. 174 del 28 luglio 2011.
Legge 12 luglio 2011, n. 120. Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle societa' quotate in mercati regolamentati. Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2011.
Entrata in vigore del provvedimento: 12 agosto 2011
Art. 1
Equilibrio tra i generi negli organi delle societa' quotate
1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 147-ter del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli
amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che
assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve
ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio
di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la
composizione del consiglio di amministrazione risultante
dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal
presente comma, la Consob diffida la societa' interessata affinche'
si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi
dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro
1.000.000, secondo criteri e modalita' stabiliti con proprio
regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In
caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i
componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a
disciplinare le modalita' di formazione delle liste ed i casi di
sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del
criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce
in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle
disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento
alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio
regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni
del presente comma si applicano anche alle societa' organizzate
secondo il sistema monistico».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 147-quater del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un
numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le
disposizioni dell'articolo 147-ter, comma 1-ter».
3. All'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. L'atto costitutivo della societa' stabilisce, inoltre,
che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo
che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri
effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica
per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio
sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di
riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la societa'
interessata affinche' si adegui a tale criterio entro il termine
massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla
diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad
adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova
diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob
statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto
delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con
riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in
base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma»;
b) al comma 4-bis, dopo le parole: «ai commi» e' inserita la
seguente: «1-bis,».
Art. 2
Decorrenza
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere
dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di
controllo delle societa' quotate in mercati regolamentati successivo
ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in
applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli
amministratori e dei sindaci eletti.
Art. 3
Societa' a controllo pubblico
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle
societa', costituite in Italia, controllate da pubbliche
amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo,
del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.
2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e
modalita' di attuazione del presente articolo al fine di disciplinare
in maniera uniforme per tutte le societa' interessate, in coerenza
con quanto previsto dalla presente legge, la vigilanza
sull'applicazione della stessa, le forme e i termini dei
provvedimenti previsti e le modalita' di sostituzione dei componenti
decaduti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 2011
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