Legge 17 dicembre 2012, n. 221. Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. G.U. 18 dicembre 2012 n. 294.



LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. 
 
Gazzetta Ufficiale n.294 del 18 dicembre 2012 (Suppl. Ordinario n. 208)
 
 
Art. 1 
  1. Il decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  recante  ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e' convertito in legge  con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono  fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
delle norme del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti  per  la  ridefinizione  dei  rapporti  contrattuali  con  la
societa' Stretto  di  Messina  S.p.A.  ed  in  materia  di  trasporto pubblico locale, non convertite in legge. 
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 17 dicembre 2012 
 
NAPOLITANO 
Monti, Presidente del  Consiglio  dei Ministri 
Passera,  Ministro  per  lo  sviluppo economico 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
Allegato 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179 
 
 All'articolo 1: 
    al comma 1, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Lo Stato, nel rispetto del principio  di  leale  collaborazione  con  le
autonomie regionali,  promuove  lo  sviluppo  dell'economia  e  della cultura digitali, definisce le politiche di  incentivo  alla  domanda
dei  servizi  digitali  e   favorisce,   tramite   azioni   concrete, l'alfabetizzazione  e  lo  sviluppo  delle  competenze  digitali  con
particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione,  nonche' la ricerca e l'innovazione tecnologica quali  fattori  essenziali  di
progresso e opportunita'  di  arricchimento  economico,  culturale  e civile» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  nel  quadro
delle  indicazioni  sancite  a  livello  europeo,   con   particolare riferimento agli effetti prodotti e ai  risultati  conseguiti.  Nella
relazione   e'   fornita,   altresi',    dettagliata    illustrazione dell'impiego di ogni finanziamento, con  distinta  indicazione  degli
interventi per i quali le risorse sono  state  utilizzate.  In  prima attuazione la relazione ha come finalita' la descrizione del progetto
complessivo di attuazione dell'Agenda digitale italiana, delle  linee strategiche  di  azione  e  l'identificazione  degli   obiettivi   da
raggiungere»; 
    al comma 2, lettera b), capoverso 3, al primo  periodo,  dopo  le parole:  «innovazione  tecnologica,»  sono  inserite   le   seguenti:
«d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano,  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,»  e, al secondo periodo, le parole: «e  gestione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «gestione e supporto all'utilizzo» e, dopo le parole: «sono stabilite» sono inserite le seguenti: «entro sei mesi»; 
    al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
    "3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del documento unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse  gia'  previste
dallo stesso comma 3, e' autorizzata la spesa di 60 milioni  di  euro per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014. 
    3-ter. In attesa dell'attuazione dei commi 3 e 3-bis, si mantiene il rilascio della carta di identita' elettronica di cui  all'articolo
7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43,  al  fine  di  non
interromperne l'emissione e la relativa continuita' di esercizio"»; 
    al comma  4,  le  parole:  «22  milioni»  sono  sostituite  dalle seguenti: «12 milioni». 
 
  All'articolo 2: 
    al comma 1, capoverso «Art. 62», comma 1, le  parole:  «comma  5» sono sostituite dalle seguenti: «quinto comma» e  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «Tale base di  dati  e'  sottoposta  ad  un audit di sicurezza con cadenza annuale  in  conformita'  alle  regole
tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali»; 
    al comma 1, capoverso «Art. 62», il comma  3  e'  sostituito  dal seguente: 
    «3. L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilita' dei  dati anagrafici della popolazione  residente  e  degli  strumenti  per  lo
svolgimento  delle  funzioni  di  competenza  statale  attribuite  al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3,  del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  di   cui   al   decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  nonche'  la  disponibilita'  dei
dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilita' con  le  banche dati  tenute  dai  comuni  per  lo  svolgimento  delle  funzioni   di
competenza.   L'ANPR   consente   esclusivamente   ai    comuni    la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 33 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 maggio 1989, n. 223, anche in modalita' telematica. I comuni  inoltre
possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte  dei  soggetti  aventi  diritto.  L'ANPR
assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che  erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR»; 
    al comma 1, capoverso «Art. 62», comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' dei dati relativi al numero e alla  data
di emissione e di scadenza della carta di identita' della popolazione residente»; 
    al comma 1, capoverso «Art. 62», comma 6, alinea, dopo le parole:
«di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa» sono inserite le seguenti: «con l'Agenzia per l'Italia  digitale,  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano nonche'»; 
    al comma 1, capoverso «Art. 62», comma 6,  lettera  b),  dopo  la parola: «decreto» sono aggiunte  le  seguenti:  «,  in  modo  che  le
informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si  intendano acquisite  dalle  pubbliche  amministrazioni  senza   necessita'   di
ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi»; 
    al comma 3, al  primo  periodo,  le  parole:  «,  utilizzando  il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro  della  salute
del 26 febbraio 2010» sono soppresse e, al secondo periodo,  dopo  le parole: «e il Ministro della salute» sono inserite  le  seguenti:  «e
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  di  cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,». 
 
  Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
    «Art. 2-bis. - (Regole tecniche  per  le  basi  di  dati).  -  1. L'Agenzia per l'Italia digitale, entro novanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto, predispone le regole tecniche per  l'identificazione  delle  basi  di
dati critiche tra  quelle  di  interesse  nazionale  specificate  dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per definirne le modalita'
di aggiornamento in modo che, secondo gli standard internazionali  di riferimento, sia garantita la qualita' dei dati presenti». 
 
  All'articolo 3: 
    al comma 1, le parole: «sentiti l'ISTAT e la Conferenza unificata di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Ministro delle
infrastrutture e dei  trasporti  e  l'ISTAT,  previa  intesa  con  la Conferenza unificata»; 
    al comma 2, le parole: «dell'Archivio nazionale  delle  strade  e dei  numeri  civici   (ANSC)»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dell'Archivio  nazionale  dei  numeri  civici  delle  strade  urbane (ANNCSU)», la parola: «ANSC», ovunque ricorre,  e'  sostituita  dalla
seguente: «ANNCSU» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per la  realizzazione  dell'ANNCSU  l'ISTAT   puo'   stipulare   apposite
convenzioni con  concessionari  di  servizi  pubblici  dotati  di  un archivio elettronico con dati toponomastici puntuali sino  a  livello
di numero civico su tutto il  territorio  nazionale,  standardizzati, georeferenziati a  livello  di  singolo  numero  civico  e  mantenuti
sistematicamente   aggiornati.   Dall'attuazione    della    presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  del
bilancio dello  Stato.  All'attuazione  della  medesima  si  provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie  previste
dalla legislazione vigente»; 
    al comma 3, la parola: «continuo» e' sostituita  dalla  seguente:
«permanente»; 
    al  comma  4,  le  parole:  «sentita  la   Conferenza   unificata Stato-regioni e autonomie locali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»; 
    al comma 6, capoverso «Art. 12», e' inserita la seguente rubrica:
«(Commissione  per  la  garanzia  della  qualita'   dell'informazione statistica)»; 
    al comma 6, capoverso «Art. 12», comma 1, lettere  c)  e  d),  le parole: «del decreto legislativo n. 322 del 1989» sono soppresse; 
    al comma 6, capoverso «Art. 12», comma  2,  le  parole:  «di  cui all'articolo 17  del  decreto  legislativo  n.  322  del  1989»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3 del regolamento  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,  n.
166»; 
    al  comma  6,  capoverso  «Art.  12»,   comma   5,   le   parole:
«all'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2»; 
    nella  rubrica,  la  parola:  «continuo»  e'   sostituita   dalla seguente: «permanente» e  le  parole:  «delle  strade  e  dei  numeri
civici» dalle seguenti: «dei numeri civici delle strade urbane». 
 
  All'articolo 4, comma 1: 
    al capoverso «Art.  3-bis»,  comma  1,  dopo  le  parole:  «posta elettronica certificata,» sono inserite le seguenti:  «rilasciato  ai
sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del  decreto-legge  29  novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2»; 
    al capoverso «Art. 3-bis»,  comma  4,  e'  aggiunto  il  seguente periodo: «L'utilizzo di differenti modalita' di comunicazione rientra
tra i parametri di  valutazione  della  performance  dirigenziale  ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo  27  ottobre
2009, n. 150»; 
    al capoverso «Art. 3-bis»,  dopo  il  comma  4  sono  inseriti  i seguenti: 
    «4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma  1,  le amministrazioni possono predisporre  le  comunicazioni  ai  cittadini
come documenti informatici sottoscritti con firma  digitale  o  firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai
cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata  con  avviso  di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma
autografa  sostituita  a  mezzo   stampa   predisposta   secondo   le disposizioni  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  12
dicembre 1993, n. 39. 
    4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano  a  tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione  e  di  esibizione
dei documenti previsti dalla legislazione vigente  laddove  la  copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura  che  specifichi
che il documento informatico, da cui la copia  e'  tratta,  e'  stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformita' alle
regole tecniche di cui all'articolo 71. 
    4-quater. Le modalita' di predisposizione della  copia  analogica di cui ai commi  4-bis  e  4-ter  soddisfano  le  condizioni  di  cui
all'articolo 23-ter, comma 5,  salvo  i  casi  in  cui  il  documento rappresenti,  per  propria  natura,  una  certificazione   rilasciata
dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati». 
 
  All'articolo 5: 
    al comma 1, le parole: «che si iscrivono» sono  sostituite  dalle seguenti: «che presentano domanda di  prima  iscrizione»  e  dopo  le
parole: «entrata in vigore» sono inserite le seguenti:  «della  legge di conversione»; 
    al comma 2, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2013»  sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013» e, al secondo periodo, le
parole:  «per  tre  mesi,  in  attesa  che  essa  sia  integrata  con l'indirizzo di posta elettronica certificata» sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino ad integrazione  della  domanda  con  l'indirizzo  di posta elettronica certificata e comunque per  quarantacinque  giorni;
trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata»; 
    al comma 3: 
    al capoverso «Art. 6-bis», comma  1,  le  parole:  «del  presente decreto»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «della    presente
disposizione»; 
    al capoverso «Art. 6-bis», il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3.   L'accesso   all'INI-PEC   e'    consentito    alle    pubbliche amministrazioni,  ai  professionisti,  alle  imprese,  ai  gestori  o
esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessita'  di  autenticazione.  L'indice  e'  realizzato  in
formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68,  comma 3»; 
    al  capoverso  «Art.  6-bis»,  comma  4,  dopo  le   parole:   «e dell'utilizzo razionale delle risorse,» sono  inserite  le  seguenti:
«sentita l'Agenzia per l'Italia digitale,», le parole:  «con  proprio regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «con proprio decreto»  e
le parole: «del presente decreto»  dalle  seguenti:  «della  presente disposizione»; 
    al capoverso «Art. 6-bis», comma 5, la parola:  «regolamento»  e' sostituita dalla seguente: «decreto». 
 
  All'articolo 6: 
    al comma 1, lettera d), le  parole:  «pubbliche  amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «amministrazioni pubbliche»; 
    al comma 1, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
    «d-bis)  il  comma  1  dell'articolo  57-bis  e'  sostituito  dal seguente: 
    "1.  Al  fine  di  assicurare  la  pubblicita'  dei   riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici
servizi  e'  istituito  l'indice  degli  indirizzi   della   pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici  servizi,  nel  quale  sono
indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e  per  l'invio
di  documenti  a  tutti  gli  effetti  di  legge  tra  le   pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati"»; 
    al comma 2, capoverso 2-bis, dopo le parole: «decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,»  sono  inserite  le  seguenti:  «con  firma
elettronica avanzata, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra
firma elettronica qualificata,» e sono aggiunti, in fine, i  seguenti periodi: «Dall'attuazione  della  presente  disposizione  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del  bilancio  dello  Stato.
All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito  delle  risorse umane,  strumentali  e  finanziarie   previste   dalla   legislazione
vigente». 
 
  All'articolo 7: 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. All'articolo 55-septies del decreto  legislativo  n.  165 del 2001, al comma 2 e' aggiunto il seguente periodo: "Il medico o la
struttura sanitaria invia telematicamente la medesima  certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del  lavoratore  qualora
il  medesimo  ne  faccia  espressa  richiesta  fornendo   un   valido indirizzo"»; 
    al comma 3, lettera a), capoverso 3, dopo le parole: «o con  esso convenzionato» sono inserite le  seguenti:  «,  che  ha  in  cura  il
minore,»  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le   seguenti   parole:   «e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore
che ne facciano richiesta»; 
    al comma 3, lettera a), capoverso  3-bis,  dopo  le  parole:  «le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al  comma
3» sono aggiunte le seguenti: «, comprese la definizione del  modello di certificazione e le relative specifiche»; 
    al comma 3, lettera b), capoverso 1, le  parole:  «il  lavoratore comunica» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  lavoratrice  e  il
lavoratore comunicano» e le parole: «le generalita' del genitore  che usufruira' del congedo medesimo» sono sostituite dalle seguenti:  «le
proprie generalita' allo scopo di usufruire del congedo medesimo»; 
    dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. Il comma 1 dell'articolo 51 del  decreto  legislativo  26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal  comma  3,  lettera  b),  del
presente articolo, si applica a decorrere dalla data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto»; 
    la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato». 
 
  All'articolo 8: 
    al comma 1, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «e  di biglietti elettronici integrati nelle citta' metropolitane»; 
    al comma 2, le parole: «dal  presente  decreto»  sono  sostituite dalle seguenti:  «dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto»; 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilita' del  servizio ed al fine di  assicurarne  la  massima  diffusione,  le  aziende  di
trasporto di cui al comma 1 e le amministrazioni  interessate,  anche in deroga alle normative  di  settore,  consentono  l'utilizzo  della
bigliettazione  elettronica  attraverso  strumenti  di  pagamento  in mobilita', anche attraverso l'addebito diretto su credito  telefonico
e nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto  acquistato, previsto dalle vigenti disposizioni, tramite qualsiasi dispositivo di
telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto e' consegnato sul dispositivo di comunicazione»; 
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. All'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile  1992, n. 285, il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
    "11. Sulle autostrade e strade per  il  cui  uso  sia  dovuto  il pagamento di un pedaggio, l'esazione puo' essere effettuata  mediante
modalita' manuale o automatizzata, anche con sistemi di  telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere  il  pedaggio secondo le modalita' e le tariffe vigenti. Ove previsto e  segnalato, i conducenti  devono  arrestarsi  in  corrispondenza  delle  apposite barriere  ed  incolonnarsi  secondo   le   indicazioni   date   dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di  polizia
stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),  relativi  alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento
del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di  qualificazione  di  cui  all'articolo  12,  comma  3,  anche  dal
personale dei  concessionari  autostradali  e  stradali  e  dei  loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni
commesse sulle autostrade oggetto della concessione  nonche',  previo accordo con i  concessionari  competenti,  alle  violazioni  commesse sulle altre autostrade"»; 
    al comma 8, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e consultabile, nei limiti eventualmente previsti, come  dati  di  tipo
aperto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; 
    dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
    «9-bis. Il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  con proprio decreto, istituisce un comitato  tecnico  permanente  per  la
sicurezza dei sistemi di trasporto ad  impianti  fissi,  senza  oneri aggiuntivi per lo Stato, che esercita anche le competenze  attribuite
per legge alle Commissioni interministeriali  previste  dall'articolo 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2
agosto 1952, n. 1221, dall'articolo 2 della legge 29  dicembre  1969, n. 1042, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n.
211, e successive modificazioni. 
    9-ter. Fino all'attivazione del comitato di cui al  comma  9-bis, le previsioni normative di cui all'articolo 29  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4 agosto  2006,   n.   248,   non   si   applicano   alle   Commissioni
interministeriali previste dall'articolo 12  della  legge  14  giugno 1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2 agosto  1952,  n.  1221,
dall'articolo  2  della  legge  29  dicembre   1969,   n.   1042,   e dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio  1992,  n.  211,  e
successive modificazioni. 
    9-quater. All'articolo 6, comma 4,  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: 
    "f-bis) prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di  manifestazioni  atmosferiche  nevose  di  rilevante   intensita',
l'utilizzo  esclusivo  di  pneumatici  invernali,  qualora  non   sia possibile  garantire  adeguate  condizioni  di   sicurezza   per   la
circolazione stradale e per l'incolumita' delle persone  mediante  il ricorso a soluzioni alternative"»; 
    al comma 10, lettera b),  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti periodi: «Devono comunque essere assicurati la semplificazione  delle
procedure ed appropriati livelli di interoperativita' tra  i  diversi sistemi pubblici che operano  nell'ambito  logistico  trasportistico,
secondo quanto indicato al comma 13. Dall'applicazione  del  presente comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica»; 
    al comma 13, le parole: «della presente  legge»  sono  sostituite dalle seguenti: «del presente decreto», dopo le parole:  «assicurando
l'interoperabilita' dei dati immessi nel sistema PMIS con il Safe Sea Net» sono inserite le seguenti: «e con il Sistema  informativo  delle
dogane, per quanto riguarda gli aspetti di competenza doganale, e»  e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «L'interoperativita'  va
altresi'  assicurata  rispetto  alle  piattaforme  realizzate   dalle autorita' portuali per il  miglior  espletamento  delle  funzioni  di
indirizzo e coordinamento dei nodi logistici che  alle  stesse  fanno capo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; 
    al comma 16, la parola: «decreto» e' sostituita  dalla  seguente:
«articolo». 
 
  All'articolo 9: 
    al comma 1, alla lettera a) sono premesse le seguenti: 
    «0a) all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, dopo  le  parole:
"dispositivo  di  firma"  sono  inserite  le  seguenti:  "elettronica qualificata o digitale"; 
    0b) all'articolo 21,  comma  2-bis,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: "Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del
codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale"; 
    0c) all'articolo 23-ter, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    "5.  Sulle   copie   analogiche   di   documenti   amministrativi informatici puo' essere apposto a stampa un contrassegno, sulla  base
dei criteri  definiti  con  linee  guida  dell'Agenzia  per  l'Italia digitale,  tramite  il  quale  e'  possibile  ottenere  il  documento
informatico, ovvero verificare la corrispondenza  allo  stesso  della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del  primo  periodo
sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione  autografa e non puo' essere richiesta la produzione di  altra  copia  analogica
con sottoscrizione autografa del medesimo  documento  informatico.  I programmi software eventualmente  necessari  alla  verifica  sono  di
libera e gratuita disponibilita'"; 
    al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 52», comma 1, il  secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Le  pubbliche  amministrazioni
pubblicano  nel  proprio  sito   web,   all'interno   della   sezione "Trasparenza, valutazione  e  merito",  il  catalogo  dei  dati,  dei
metadati  e  delle  relative  banche  dati  in  loro  possesso  ed  i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso
telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti  in  Anagrafe tributaria»; 
    al comma 1, lettera b), capoverso 3, lettera b), numero 1),  dopo le  parole:  «anche  per  finalita'  commerciali»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, in formato disaggregato»; 
    al comma 1, lettera b), capoverso 3, lettera b),  numero  3),  le parole:  «puo'  stabilire»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «deve
stabilire» ed e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «In  ogni caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si
attiene alle  indicazioni  fornite  dalla  direttiva  2003/98/CE  del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  17  novembre  2003,  sul
riutilizzo dell'informazione del settore pubblico,  recepita  con  il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36»; 
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 124 del testo unico  di  cui al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.   267,   la   parola:
"affissione" e' sostituita dalla seguente: "pubblicazione"»; 
    dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
    «6-bis. All'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009,  n. 69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La pubblicazione  e'
effettuata  nel  rispetto  dei  principi  di  eguaglianza  e  di  non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilita'  di
cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio  2004,  n.  4.  La  mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo  precedente  e'  altresi'
rilevante  ai  fini  della  misurazione  e  della  valutazione  della performance individuale dei dirigenti responsabili". 
    6-ter. All'attuazione del presente  articolo  le  amministrazioni competenti provvedono nei limiti delle risorse umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente»; 
    al comma 7, dopo le parole: «l'anno corrente»  sono  inserite  le seguenti: «e lo stato di attuazione del  "piano  per  l'utilizzo  del
telelavoro" nella propria  organizzazione,  in  cui  identificano  le modalita' di realizzazione e le eventuali attivita' per  cui  non  e'
possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in  prima versione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; 
    al comma 9, alinea, le parole: «comma 5»  sono  sostituite  dalle seguenti: «comma 7»; 
    la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Documenti  informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale». 
    Nella sezione II, dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 9-bis. - (Acquisizione di software da parte della  pubblica amministrazione). - 1. All'articolo  68  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:  
    "1.   Le   pubbliche   amministrazioni   acquisiscono   programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicita'
e di efficienza,  tutela  degli  investimenti,  riuso  e  neutralita' tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico
ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: 
    a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; 
    b) riutilizzo di software o parti di esso  sviluppati  per  conto della pubblica amministrazione; 
    c) software libero o a codice sorgente aperto; 
    d) software fruibile in modalita' cloud computing; 
    e) software di  tipo  proprietario  mediante  ricorso  a  licenza d'uso; 
    f) software combinazione delle precedenti soluzioni. 
    1-bis.  A  tal  fine,  le  pubbliche  amministrazioni  prima   di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di  cui
al  decreto  legislativo  12  aprile  2006  n.  163,  effettuano  una valutazione comparativa delle  diverse  soluzioni  disponibili  sulla
base dei seguenti criteri: 
    a) costo complessivo del programma o  soluzione  quale  costo  di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto; 
    b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonche' di standard in grado di assicurare l'interoperabilita'
e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione; 
    c) garanzie del fornitore in materia  di  livelli  di  sicurezza, conformita'  alla  normativa  in  materia  di  protezione  dei   dati
personali, livelli  di  servizio  tenuto  conto  della  tipologia  di software acquisito. 
    1-ter. Ove dalla  valutazione  comparativa  di  tipo  tecnico  ed economico,  secondo  i  criteri  di  cui  al  comma  1-bis,   risulti
motivatamente  l'impossibilita'  di   accedere   a   soluzioni   gia' disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a  software
liberi  o  a  codici  sorgente  aperto,  adeguati  alle  esigenze  da soddisfare, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici  di
tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo le modalita' e i  criteri
definiti dall'Agenzia per l'Italia  digitale,  che,  a  richiesta  di soggetti  interessati,  esprime  altresi'  parere   circa   il   loro
rispetto"». 
 
  All'articolo 10: 
    al comma 4, le parole: «delle scuole superiori» sono soppresse; 
    il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    «7. All'articolo 5-bis, comma 1-bis, della legge 2  agosto  1999, n. 264, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Per  i  medesimi
fini,  le  universita'  possono  altresi'   accedere   in   modalita' telematica alle banche dati dell'Istituto nazionale della  previdenza
sociale, secondo le modalita' di cui al decreto legislativo  7  marzo 2005, n. 82, per la consultazione  dell'indicatore  della  situazione
economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al  calcolo dell'indicatore   della   situazione   economica   equivalente    per
l'universita' (ISEEU)"»; 
    al comma 8, al primo periodo, le parole: «alunni, di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «studenti, di cui all'articolo 3  del»  e,
al terzo periodo, le parole: «degli  alunni»  sono  sostituite  dalle seguenti:  «degli  studenti  di  cui  all'articolo  3   del   decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76». 
 
  All'articolo 11: 
    al comma 1, lettera a), primo  periodo,  le  parole:  «2013-2014» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «2014-2015»  e  le   parole   da:
«digitale» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:
«digitale a norma  della  legge  9  gennaio  2004,  n.  4,  o  mista, costituita da: un testo in formato cartaceo e da  contenuti  digitali
integrativi, oppure da  una  combinazione  di  contenuti  digitali  e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo
disgiunto»; il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'obbligo di cui  al  primo  periodo  riguarda  le  nuove  adozioni  a  partire
progressivamente dalle classi prima e quarta della  scuola  primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di  primo  grado  e  dalla
prima e dalla terza classe della scuola secondaria di secondo  grado» e, all'ultimo periodo, le parole: «all'articolo  5»  sono  sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 11»; 
    al comma 1,  lettera  b),  dopo  il  numero  3)  e'  aggiunto  il seguente: 
    «3-bis) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
    "c-bis) i criteri per ottimizzare  l'integrazione  tra  libri  in versione digitale, mista e cartacea, tenuto  conto  delle  specifiche
esigenze didattiche"»; 
    al comma 3, alinea, le parole: «sono aggiunti i  seguenti:»  sono sostituite dalle seguenti: «e' aggiunto il seguente:»; 
    al comma  3,  capoverso  1-bis,  le  parole:  «possono  stipulare convenzioni» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «stipulano,  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione vigente, convenzioni»; 
    al comma 4, capoverso lettera a), le parole: «al fine di avviare» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «al  fine  di  garantire  edifici
scolastici sicuri,  sostenibili  e  accoglienti,  avviano»,  dopo  le parole: «complessi scolastici,» e'  inserita  la  seguente:  «e»,  le
parole:  «delibera  CIPE  20  gennaio  2012»  sono  sostituite  dalle seguenti: «delibera CIPE n. 6/2012 del 20  gennaio  2012,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.  88  del  14  aprile  2012»,  le  parole:
«decreto del Presidente della repubblica 26 agosto  1993,  pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  242  del  14
ottobre  1993»  dalle  seguenti:  «decreto   del   Presidente   della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412» e le parole: «decreto  legislativo
30 maggio 2011» dalle seguenti: «decreto legislativo 30 maggio 2008»; 
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
    «4-bis. Per  consentire  il  regolare  svolgimento  del  servizio scolastico   in   ambienti   adeguati   e   sicuri,    il    Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   con   proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce le priorita'
strategiche, le modalita' e i termini per la  predisposizione  e  per l'approvazione di appositi piani  triennali,  articolati  in  singole
annualita', di interventi di edilizia scolastica, nonche' i  relativi finanziamenti. 
    4-ter.  Per  l'inserimento  in  tali  piani,  gli   enti   locali proprietari degli immobili  adibiti  all'uso  scolastico  presentano,
secondo quanto indicato nel decreto di cui al  comma  4-bis,  domanda alle regioni territorialmente competenti. 
    4-quater. Ciascuna regione  e  provincia  autonoma,  valutata  la corrispondenza con le disposizioni indicate nel  decreto  di  cui  al
comma  4-bis  e  tenuto  conto  della   programmazione   dell'offerta formativa,  approva  e  trasmette   al   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca il proprio  piano,  formulato  sulla base delle richieste pervenute. La  mancata  trasmissione  dei  piani
regionali nei termini  indicati  nel  decreto  medesimo  comporta  la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento. 
    4-quinquies. Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, verificati i piani trasmessi  dalle  regioni  e  dalle
province autonome, in assenza di osservazioni da formulare li approva e ne da' loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione, nei
successivi trenta giorni, nei rispettivi Bollettini ufficiali. 
    4-sexies.  Per  le  finalita'  di  cui  ai  commi  da   4-bis   a 4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 e' istituito
nello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  il  Fondo  unico  per  l'edilizia
scolastica, nel quale confluiscono  tutte  le  risorse  iscritte  nel bilancio dello Stato comunque destinate a  finanziare  interventi  di
edilizia scolastica. 
    4-septies. Nell'assegnazione delle risorse si tiene  conto  della capacita' di spesa dimostrata dagli  enti  locali  in  ragione  della
tempestivita',  dell'efficienza  e  dell'esaustivita'   dell'utilizzo delle  risorse  loro  conferite   nell'annualita'   precedente,   con
l'attribuzione, a livello regionale,  di  una  quota  aggiuntiva  non superiore al 20 per cento di quanto sarebbe  ordinariamente  spettato
in sede di riparto. 
    4-octies. Per gli edifici scolastici di  nuova  edificazione  gli enti  locali  responsabili  dell'edilizia  scolastica  provvedono  ad
includere l'infrastruttura di rete internet  tra  le  opere  edilizie necessarie. 
    4-novies. All'articolo 15, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, dopo le parole: "dell'intera dotazione libraria" e' inserita la seguente: "necessaria"». 
    Nella sezione III, dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 11-bis. - (Credito d'imposta per  promuovere  l'offerta  on line di opere dell'ingegno). - 1. Al  fine  di  migliorare  l'offerta
legale di  opere  dell'ingegno  mediante  le  reti  di  comunicazione elettronica, e' riconosciuto un credito d'imposta del  25  per  cento
dei costi sostenuti, nel rispetto dei limiti della regola de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione,  del  15
dicembre 2006, alle imprese che sviluppano  nel  territorio  italiano piattaforme  telematiche  per  la  distribuzione,  la  vendita  e  il
noleggio di opere dell'ingegno digitali. 
    2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di spesa  di  5  milioni  di  euro
annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili. 
    3. L'agevolazione di cui al comma 1 non concorre alla  formazione del reddito ne' della base imponibile  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive. Essa non rileva ai fini  del  rapporto  di  cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
ai fini dei versamenti  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dovute per il periodo  d'imposta
in cui le spese di cui al comma 1 del presente  articolo  sono  state sostenute. L'agevolazione non  e'  rimborsabile,  ma  non  limita  il
diritto al rimborso di imposte spettante ad altro titolo. L'eventuale eccedenza e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo  17
del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e   successive modificazioni, a decorrere dal mese  successivo  al  termine  per  la
presentazione della dichiarazione dei  redditi  relativa  al  periodo d'imposta con riferimento al quale il credito e' concesso. 
    4. Il Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti  dirigenziali,  in
materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di  assicurare  la
copertura  degli  oneri  di  cui  al  comma  precedente,  provvede  a modificare  la  misura  del  prelievo  erariale  unico,  nonche'   la
percentuale del compenso per le  attivita'  di  gestione  ovvero  per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori  entrate  in
misura non inferiore a 5 milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni 2013, 2014 e 2015». 
    Alla rubrica della sezione III, sono aggiunte le seguenti parole:
«e la cultura digitale». 
 
  All'articolo 12: 
    al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Il  FSE deve consentire anche l'accesso da parte  del  cittadino  ai  servizi
sanitari on line secondo modalita' determinate nel decreto di cui  al comma 7»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Il FSE puo' essere alimentato esclusivamente  sulla  base del consenso libero e informato da  parte  dell'assistito,  il  quale
puo' decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel fascicolo medesimo»; 
    al  comma  6,  la  parola:  «regolamento»  e'  sostituita   dalle seguenti: «il decreto»; 
    dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti  nel  FSE, di cui  all'ultimo  periodo  del  comma  2,  puo'  essere  realizzata
soltanto in forma protetta e riservata secondo modalita'  determinate dal decreto di cui  al  comma  7.  Le  interfacce,  i  sistemi  e  le
applicazioni    software    adottati    devono    assicurare    piena interoperabilita' tra le soluzioni secondo modalita' determinate  dal
decreto di cui al comma 7»; 
    al comma 7, dopo le parole: «i contenuti del FSE»  sono  inserite le seguenti: «e i limiti di responsabilita' e i compiti dei  soggetti
che concorrono alla sua implementazione»; 
    al comma 8, le parole:  «disponibili  e»  sono  sostituite  dalle seguenti: «disponibili a»; 
    al comma 11,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «e  di  altre patologie» sono inserite le seguenti: «, di trattamenti costituiti da
trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale». 
 
  All'articolo 13: 
    al comma 1, le parole: «12 dicembre 2012» sono  sostituite  dalle seguenti: «12 novembre 2011»; 
    al comma 2, al primo  periodo,  dopo  le  parole:  «su  tutto  il territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto  delle
disposizioni che regolano i rapporti economici tra le regioni, le ASL e le strutture convenzionate che erogano prestazioni sanitarie, fatto
salvo  l'obbligo  di  compensazione  tra  regioni  del  rimborso   di prescrizioni farmaceutiche relative a cittadini di regioni diverse da
quelle di residenza» e, al secondo periodo, le  parole:  «sentita  la Conferenza»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «d'intesa   con   la
Conferenza»; 
    al comma 3, dopo le parole:  «delle  regioni»  sono  inserite  le seguenti: «e delle province autonome»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis.  Al  comma  4  dell'articolo   55-septies   del   decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono aggiunti i  seguenti  periodi:
"Affinche' si configuri l'ipotesi  di  illecito  disciplinare  devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza  all'obbligo  di
trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o  della  colpa.  Le sanzioni  sono   applicate   secondo   criteri   di   gradualita'   e
proporzionalita', secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento"»; 
    al comma 4, la parola: «pubblicate» e' sostituita dalle seguenti:
«stabilite con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e rese note» ed
e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Resta  fermo  quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre 2003, n. 326, in ordine ai soggetti abilitati alla  trasmissione  dei
dati». 
    Nella sezione IV, dopo l'articolo 13 e' aggiunto il seguente: 
    «Art.  13-bis.  -  (Ricetta  medica)  -  1.   Il   comma   11-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'  sostituito dai seguenti: 
    "11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta,  per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia  non
cronica, per il cui  trattamento  sono  disponibili  piu'  medicinali equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la
denominazione del principio attivo contenuto nel  farmaco  oppure  la denominazione  di  uno  specifico  medicinale  a  base  dello  stesso
principio attivo accompagnata dalla  denominazione  di  quest'ultimo. L'indicazione  dello  specifico  medicinale  e'  vincolante  per   il
farmacista   ove    nella    ricetta    sia    inserita,    corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la  clausola  di  non
sostituibilita' di cui all'articolo 11, comma 12,  del  decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2012, n. 27. L'indicazione  e'  vincolante  per  il  farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo  pari  a  quello  di
rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente.  
    11-ter. Nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi,  le
regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia italiana del farmaco". 
    2. Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile  2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,  n.
77, e' abrogato». 
    Nella sezione V, all'articolo 14 e' premesso il seguente: 
    «Art. 13-ter. - (Carta dei  diritti)  -  1.  Lo  Stato  riconosce l'importanza del superamento del  divario  digitale,  in  particolare
nelle aree  depresse  del  Paese,  per  la  libera  diffusione  della conoscenza fra la cittadinanza, l'accesso pieno e aperto  alle  fonti
di informazione e agli strumenti di  produzione  del  sapere.  A  tal fine, promuove una "Carta dei diritti", nella quale sono  definiti  i
principi e i criteri volti a  garantire  l'accesso  universale  della cittadinanza alla rete internet senza alcuna discriminazione o  forma
di censura. 
    2. Lo Stato promuove la diffusione dei principi della "Carta  dei diritti" a livello internazionale e individua forme  di  sostegno  al
Fondo di solidarieta'  digitale  per  la  diffusione  della  societa' dell'informazione e della conoscenza nei Paesi in via di sviluppo». 
 
  All'articolo 14: 
    al comma 1, dopo le parole: «territorio nazionale» sono  inserite le seguenti: «, tenendo conto delle singole specificita' territoriali
e della copertura delle aree a bassa densita' abitativa,»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento  del
Ministro dello sviluppo  economico  sono  definite  le  misure  e  le modalita' di intervento da  porre  a  carico  degli  operatori  delle
telecomunicazioni, al fine di minimizzare eventuali interferenze  tra i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz  e  gli
impianti per la ricezione televisiva domestica. Gli interventi che si rendessero necessari  sugli  impianti  per  la  ricezione  televisiva
domestica per la mitigazione delle interferenze sono gestiti a valere su  un  fondo  costituito  dagli  operatori  delle  telecomunicazioni
assegnatari delle frequenze in banda 800 MHz e  gestito  privatamente dagli operatori  interessati,  in  conformita'  alle  previsioni  del
regolamento. I parametri per la costituzione  di  detto  fondo  e  la relativa contribuzione degli operatori sono definiti secondo principi
di proporzionalita', trasparenza e non discriminazione. Il  Ministero dello sviluppo economico  con  proprio  provvedimento  provvede  ogni
trimestre alla rimodulazione di tali contributi sulla base dei  costi di  intervento  effettivamente  sostenuti  dai  singoli  operatori  e
rendicontati»; 
    al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti parole: «, specificando che devono prioritariamente essere utilizzati
gli scavi gia' attualmente in uso per i sottoservizi»; 
    al comma 4, lettera b), dopo le parole: «il termine» e'  inserita la seguente: «e'»; 
    al comma 4, lettera c),  la  parola:  «esistente»  e'  sostituita dalla seguente: «esistenti»; 
    al comma 7, capoverso 4-bis, la parola: «propria»  e'  soppressa, le parole: «emissioni elettroniche» sono sostituite  dalle  seguenti:
«emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza»  ed  e'  aggiunto,  in fine,  il  seguente  periodo:  «L'operatore   di   comunicazione   ha
l'obbligo, d'intesa con le proprieta' condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili  oggetto  di  intervento
nello stato precedente i  lavori  e  si  accolla  gli  oneri  per  la riparazione di eventuali danni arrecati»; 
    al comma 8, lettera b), le parole: «di cui al comma  10,  lettera a) del presente articolo» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui
alla lettera a)»; 
    al comma 8, lettera d), dopo le parole: «entro 60  giorni  dalla» e' inserita la seguente: «data»; 
    dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
    «10-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,  n.  155,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, gli utenti che attivano schede elettroniche (S.I.M.) abilitate al solo  traffico
telematico ovvero che utilizzano postazioni  pubbliche  non  vigilate per  comunicazioni  telematiche  o  punti  di  accesso  ad   internet
utilizzando tecnologia  senza  fili  possono  essere  identificati  e registrati  anche   in   via   indiretta,   attraverso   sistemi   di
riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative.  Con  decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello  sviluppo
economico, possono essere previste misure di maggior dettaglio o  per l'adozione di ulteriori procedure semplificate anche negli altri casi
previsti dal comma 2". 
    10-ter. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il
comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    "4. Al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga  in qualsiasi  tecnologia   e   di   ridurre   i   relativi   adempimenti
amministrativi, sono soggette ad autocertificazione  di  attivazione, da inviare contestualmente  all'attuazione  dell'intervento  all'ente
locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli  di  cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le installazioni
e le modifiche,  ivi  comprese  le  modifiche  delle  caratteristiche trasmissive degli impianti di cui all'articolo 87-bis del  codice  di
cui al decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.259,  degli  impianti radioelettrici per  trasmissione  punto-punto  e  punto-multipunto  e
degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti  di  comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola  antenna  inferiore  o
uguale a 10 watt e  con  dimensione  della  superficie  radiante  non superiore a 0,5 metri quadrati». 
 
  Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: 
    «Art. 14-bis. - (Pubblicita' dei lavori parlamentari).  -  1.  Al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati  e'  assicurata  a
titolo gratuito la funzione  trasmissiva  al  fine  di  garantire  la trasparenza e l'accessibilita' dei lavori parlamentari  su  tutto  il
territorio nazionale nel nuovo sistema universale digitale. 
    2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il  Ministro  dello   sviluppo   economico   adotta   gli   opportuni provvedimenti». 
 
  All'articolo 15: 
    al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 1, alinea,  le  parole:  «, limitatamente ai rapporti con  l'utenza,»  sono  soppresse,  dopo  le
parole: «sono tenuti» sono inserite le seguenti: «a far data  dal  1° giugno 2013» e le parole: «ad esse spettanti» sono  sostituite  dalle
seguenti: «ad essi spettanti»; 
    al comma 1, capoverso «Art. 5», comma  1,  lettera  b),  l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le modalita'  di  movimentazione
tra le sezioni  di  Tesoreria  e  Poste  Italiane  S.p.A.  dei  fondi connessi  alle  operazioni  effettuate  sui  conti  correnti  postali
intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  Poste  Italiane
S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge l° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla  legge
29 gennaio 1994, n. 71»; 
    al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 2, dopo le  parole:  «comma 2-bis» sono aggiunte le seguenti: «e dei  prestatori  di  servizi  di
pagamento abilitati»; 
    al comma 1, capoverso «Art. 5», comma  3,  il  primo  periodo  e' soppresso; 
    al comma 1, capoverso «Art. 5», dopo il comma 3 sono  inseriti  i seguenti: 
    «3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo  dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma  450,  della
legge 27 dicembre 2006, n.  296,  come  modificato  dall'articolo  7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio  2012,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i  contratti  di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici
di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati  nelle  forme  di cui  all'articolo  11,  comma  13,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  sono effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento  se  richiesto
dalle imprese fornitrici. 
    3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti  in
relazione al volume complessivo del contratto e  sono  adeguate  alle finalita' di cui al comma 3-bis le norme relative alle  procedure  di
pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al  citato  articolo 1, comma 450, della legge n. 296  del  2006.  Le  medesime  pubbliche
amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme  al  fine  di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al  comma
3-bis entro il 1° gennaio 2013»; 
    al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 4, sono aggiunte, in  fine, le seguenti parole: «e le modalita' attraverso le quali il prestatore
dei  servizi  di  pagamento  mette  a   disposizione   dell'ente   le informazioni relative al pagamento medesimo»; 
    al comma  2,  dopo  le  parole:  «innovazione  tecnologica»  sono inserite le seguenti: «da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto anche avvalendosi  dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale  di  cui  al
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,»; 
    al comma 5, le  parole:  «di  concerto  con  il  Ministero»  sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro»; 
    dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
    «5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine
di garantire omogeneita' di offerta ed elevati livelli di  sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi  per  le  attivita'  di
incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle
piattaforme di incasso e  pagamento  dei  prestatori  di  servizi  di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma  3,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.82. 
    5-ter. Al comma 5 dell'articolo  35  del  decreto  legislativo  7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "La
valutazione della  conformita'  del  sistema  e  degli  strumenti  di autenticazione utilizzati dal  titolare  delle  chiavi  di  firma  e'
effettuata dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale  in  conformita'  ad apposite  linee  guida  da  questa  emanate,  acquisito   il   parere
obbligatorio  dell'Organismo  di   certificazione   della   sicurezza informatica". 
    5-quater. All'articolo 21 del  codice  del  consumo,  di  cui  al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  dopo  il  comma  4  e'
aggiunto il seguente: 
    "4-bis.  E'   considerata,   altresi',   scorretta   la   pratica commerciale  che  richieda  un  sovrapprezzo   dei   costi   per   il
completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi"». 
 
  All'articolo 17, comma 2, lettera b), capoverso,  alle  parole:  «I creditori» e' premessa la seguente: «2.». 
 
  All'articolo 18: 
    al comma 1, lettera d), numero 3), capoverso 2,  lettera  a),  le parole da: «ovvero» fino a: «le proprie obbligazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «che determina la rilevante difficolta' di  adempiere le  proprie  obbligazioni,  ovvero  la  definitiva   incapacita'   di
adempierle regolarmente»; 
    al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso 1, e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: «Il gestore e' nominato dal giudice»; 
    al comma 1, lettera  m),  numero  5),  e'  aggiunto  il  seguente periodo: «A seguito della sentenza  che  dichiara  il  fallimento,  i
crediti derivanti da finanziamenti  effettuati  in  esecuzione  o  in funzione  dell'accordo   omologato   sono   prededucibili   a   norma
dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»; 
    al comma 1, lettera p), il numero 5) e' sostituito dal seguente: 
    «5) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
    "4-bis. I crediti sorti in occasione o in  funzione  di  uno  dei procedimenti di  cui  alla  presente  sezione  sono  soddisfatti  con
preferenza rispetto agli altri, con  esclusione  di  quanto  ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la  parte
destinata ai creditori garantiti. 
    4-ter.  Quando  l'esecuzione  dell'accordo  o   del   piano   del consumatore  diviene  impossibile  per  ragioni  non  imputabili   al
debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di  composizione della  crisi,  puo'  modificare  la  proposta  e  si   applicano   le
disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione"»; 
    al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 14-bis», il  comma  6  e' sostituito dal seguente: 
    «6. Si applica l'articolo 14, comma 5»; 
    al comma 1, lettera s), capoverso  «Art.  14-ter»,  comma  1,  le parole: «per il quale ricorrono i presupposti» sono sostituite  dalle
seguenti:  «per   il   quale   non   ricorrono   le   condizioni   di inammissibilita'»; 
    al comma 1, lettera s), capoverso «Art. 14-novies», comma  4,  le parole:  «sesto  comma»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «settimo
comma»; 
    al comma 1, lettera t),  capoverso  «Art.  15»,  il  comma  1  e' sostituito dal seguente: 
    «1. Possono costituire organismi per la composizione delle  crisi da  sovraindebitamento  enti  pubblici   dotati   di   requisiti   di
indipendenza e professionalita' determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli  organismi  di  conciliazione  costituiti  presso  le
camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura  ai  sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n.  580,  e  successive
modificazioni,  il   segretariato   sociale   costituito   ai   sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8  novembre  2000,
n. 328, gli ordini professionali degli avvocati,  dei  commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice
domanda, nel registro di cui al comma 2»; 
    al comma 1, lettera t), capoverso «Art. 15», comma 10, le parole:
«comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma»; 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. All'articolo 217-bis, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: "ovvero del piano di  cui  all'articolo  67,
terzo comma, lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "o del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo
di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3"»; 
    alla rubrica, sono aggiunte le seguenti parole: «, e all'articolo 217-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267». 
 
  All'articolo 19: 
    al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole:  «banda  ultralarga, fissa e mobile» sono inserite le seguenti:  «,  tenendo  conto  delle
singole specificita' territoriali e  della  copertura  delle  aree  a bassa densita' abitativa,» e le parole: «i trasporti e la  mobilita'»
sono sostituite dalle seguenti: «i trasporti e la logistica»; 
    al comma 2, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
    «d-bis) le attivita' di  ricerca  finalizzate  allo  sviluppo  di servizi e prodotti innovativi in grado di rafforzare  l'utilizzazione
della Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Al comma 3 dell'articolo 22 del decreto-legge  22  giugno 2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, dopo il primo periodo  e'  inserito  il  seguente:  "Le risorse finanziarie trasferite all'Agenzia e non ancora impegnate con
atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in  vigore  della presente  disposizione  sono  destinate   alle   finalita'   di   cui
all'articolo 20 e utilizzate dalla stessa  Agenzia  per  l'attuazione dei compiti ad essa assegnati"»; 
    al comma 3, le  parole:  «dal  Ministro»  sono  sostituite  dalle seguenti: «il Ministro»; 
    al comma 4, lettera b),  le  parole:  «Ministro  dell'universita' dell'istruzione e della ricerca», ovunque ricorrono, sono  sostituite
dalle seguenti: «Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della ricerca» e le  parole:  «Ministero  dell'economia  e  finanza»  dalle
seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»; 
    al comma 5, ultimo periodo, la parola: «stipulate» e'  sostituita dalle seguenti: «o accordi di programma stipulati»; 
    al comma  6,  le  parole:  «lettera  c)»  sono  sostituite  dalle seguenti: «lettere c) e d-bis)»; 
    dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  2,  lettera  d),   una percentuale non inferiore al 25 per cento delle risorse  annuali  per
lo sviluppo dei grandi progetti strategici  di  cui  al  comma  3-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto  dal comma  1  del  presente  articolo,  a  disposizione  dell'Agenzia  e'
destinata a progetti di ricerca  che  coinvolgano  micro,  piccole  e medie imprese, anche associate  tra  loro,  eventualmente  svolti  in
collaborazione con grandi imprese o organismi  di  ricerca,  con  gli indirizzi tematici di cui al comma 2»; 
    al comma 9, alinea, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c) e d-bis)». 
 
  All'articolo 20: 
    al comma 2, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «E' istituito presso l'Agenzia per l'Italia digitale il Comitato  tecnico
delle  comunita'  intelligenti,  formato  da  undici  componenti   in possesso di particolari competenze e  di  comprovata  esperienza  nel
settore delle comunita' intelligenti, nominati dal direttore generale dell'Agenzia, di cui uno designato dal  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,  due  designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   uno   designato dall'Associazione nazionale  dei  comuni  italiani,  uno  dall'Unione
delle province d'Italia e altri sei  scelti  dallo  stesso  direttore generale, di cui uno  proveniente  da  atenei  nazionali,  tre  dalle
associazioni di imprese o di cittadini maggiormente  rappresentative, uno dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e uno  dall'Agenzia
stessa»; 
    al comma 8, dopo le parole: «e comunali» e' inserita la seguente:
«e»; 
    al comma 9, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    «b-bis)  il  catalogo  dei  dati  geografici,   territoriali   ed ambientali  di  cui  all'articolo  23,  comma  12-quaterdecies,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; 
    al comma 12, lettera b), le parole: «, ai sensi dell'articolo  9, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dall'articolo 16 del presente decreto-legge» sono soppresse; 
    il comma 14 e' sostituito dal seguente: 
    «14. Ai fini della realizzazione di quanto previsto alle  lettere a)  e  b)  del  comma  9,  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale  potra'
riutilizzare  basi  informative  e  servizi  previsti  per   analoghe finalita', compresi quelli previsti nell'ambito del sistema  pubblico
di connettivita' di cui all'articolo 72  del  decreto  legislativo  7 marzo 2005, n. 82»; 
    al comma 16, le parole:  «servizi  e  fruibili»  sono  sostituite dalle seguenti: «servizi fruibili»; 
    dopo il comma 20 sono aggiunti i seguenti: 
    «20-bis. All'articolo 20, comma 3, del  decreto-legge  22  giugno 2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b), dopo le parole: "anche di tipo aperto,"  sono inserite le seguenti: "anche sulla base degli studi e  delle  analisi
effettuate a tale scopo dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,"; 
    b) alla lettera f), le parole:  "anche  mediante  intese  con  la Scuola superiore della pubblica amministrazione e  il  Formez,"  sono
sostituite dalle seguenti:  "anche  mediante  intese  con  la  Scuola superiore della pubblica  amministrazione,  il  Formez  e  l'Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,". 
    20-ter.  All'articolo  22,  comma   3,   secondo   periodo,   del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  dopo  le  parole:  "presso  il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
l'innovazione  tecnologica  della  Presidenza   del   Consiglio   dei Ministri"  sono  aggiunte  le   seguenti:   "e   per   il   personale
dell'Istituto  superiore  delle  comunicazioni  e  delle   tecnologie dell'informazione"». 
    Nella sezione VII, dopo l'articolo 20 sono aggiunti i seguenti: 
    «Art. 20-bis. - (Informatizzazione delle attivita' di controllo e giurisdizionali  della  Corte  dei  conti).  -  1.  Con  decreto  del
Presidente della Corte dei conti sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione  e  della
comunicazione nelle attivita' di  controllo  e  nei  giudizi  che  si svolgono innanzi alla Corte dei conti,  in  attuazione  dei  principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
    2. Con il decreto  di  cui  al  comma  1  sono  disciplinate,  in particolare, le modalita' per  la  tenuta  informatica  dei  registri
previsti nell'ambito delle attivita' giurisdizionali e  di  controllo preventivo di legittimita', nonche'  le  regole  e  le  modalita'  di
effettuazione delle  comunicazioni  e  notificazioni  mediante  posta elettronica certificata, ai sensi del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82. Fino alla data fissata con il decreto, le  notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei modi e  nelle  forme  previste
dalle disposizioni vigenti. 
    3.  Il  decreto  di  cui  al  comma  1  acquista   efficacia   il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. 
    4. Dalla data di cui al comma 3 cessano  di  avere  efficacia  le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente  della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123. 
    5. All'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
    Art. 20-ter. -  (Interventi  urgenti  connessi  all'attivita'  di protezione civile). - 1.  Per  far  fronte  agli  interventi  urgenti
connessi  all'attivita'  di   protezione   civile,   concernenti   la sorveglianza  sismica  e  vulcanica  e  la  manutenzione  delle  reti
strumentali di monitoraggio,  l'Istituto  nazionale  di  geofisica  e vulcanologia  (INGV)  e'  autorizzato,  nei  limiti   delle   risorse
finanziarie che verranno assegnate nell'anno  2013  dal  Dipartimento della protezione civile, sulla base dell'accordo quadro decennale,  a
prorogare, anche oltre i sessanta mesi, in deroga all'articolo 5  del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,  i  contratti  a  tempo
determinato del personale ricercatore e  tecnologo  in  servizio,  in attesa del contratto collettivo nazionale in  corso  di  elaborazione
dal Dipartimento della funzione pubblica e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013». 
 
  All'articolo 21: 
    al comma 2, lettera f), dopo le parole:  «sull'attivita'  svolta» sono inserite le seguenti: «, formula i criteri  e  le  modalita'  di
valutazione delle imprese di assicurazione in relazione all'attivita' di  contrasto  delle  frodi  e  rende  pubblici  i  risultati   delle
valutazioni effettuate»; 
    al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 125 medesimo  decreto legislativo   gestiti   dall'Ufficio   centrale   italiano   di   cui
all'articolo  126»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «relativi  ai veicoli  di  cui  all'articolo  125  gestiti  dall'Ufficio   centrale
italiano di cui all'articolo 126 del medesimo decreto legislativo  n. 209 del 2005»; 
    dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
    «7-bis. All'articolo 148  del  decreto  legislativo  7  settembre 2005, n. 209,  al  comma  1,  primo  periodo,  la  parola:  "due"  e'
sostituita dalla seguente: "cinque"». 
 
  All'articolo 22: 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1.  Al  fine  di  escludere  il  rinnovo  tacito  delle  polizze assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  dopo
l'articolo 170 e' inserito il seguente: 
    "Art. 170-bis - (Durata del contratto).  -  1.  Il  contratto  di assicurazione obbligatoria  della  responsabilita'  civile  derivante
dalla circolazione dei veicoli a  motore  e  dei  natanti  ha  durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno  piu'  frazione,  si
risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non puo'  essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo  e  secondo
comma, del codice civile. L'impresa di  assicurazione  e'  tenuta  ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso  di
almeno  trenta  giorni  e  a  mantenere  operante,   non   oltre   il quindicesimo  giorno  successivo  alla  scadenza  del  contratto,  la
garanzia prestata  con  il  precedente  contratto  assicurativo  fino all'effetto della nuova polizza"»; 
    al comma 4, le parole da: «e le principali associazioni» fino  a:
«assicurativi» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  le  principali associazioni rappresentative degli  intermediari  assicurativi  e  le
associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative»; 
    al comma 6, le  parole:  «L'offerta  di  cui  al  comma  4»  sono sostituite dalle seguenti: «L'offerta di cui al comma 5»; 
    "al  comma  8,  le  parole:  «,  nonche'  effettuare  rinnovi   e pagamenti» sono soppresse; 
    dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
    «9-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione e la  concorrenza a favore dei consumatori e degli utenti, all'articolo 12 del  decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1-bis  e'  inserito il seguente: 
    "1-ter.  Non  costituisce  esercizio  di  agenzia  in   attivita' finanziaria la promozione e il  collocamento  di  contratti  relativi
alla concessione di finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  da  parte degli agenti di  assicurazione  regolarmente  iscritti  nel  Registro
unico  degli  intermediari  assicurativi  e  riassicurativi  di   cui all'articolo 109, comma 2, lettera  a),  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed  intermediari finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. Il soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale degli agenti assicurativi mandatari, assicura il  rispetto  da  parte
loro della disciplina prevista ai sensi del  titolo  VI  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi
cagionati nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente  comma, anche se conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale"»; 
    il comma 14 e' sostituito dal seguente: 
    «14. Al fine di superare possibili disparita' di trattamento  tra i consumatori nel  settore  delle  polizze  vita,  il  secondo  comma
dell'articolo 2952 del codice civile e' sostituito dal seguente: 
    "Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in
cui si e' verificato  il  fatto  su  cui  il  diritto  si  fonda,  ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si
prescrivono in dieci anni"»; 
    dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: 
    «15-bis. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente  decreto,  l'IVASS  provvede,
limitatamente al ramo assicurativo danni, alla definizione di  misure di semplificazione delle procedure e degli  adempimenti  burocratici,
con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica, nei rapporti  contrattuali  fra  le  imprese  di
assicurazione, gli intermediari e la clientela,  anche  favorendo  le relazioni digitali, l'utilizzo della posta  elettronica  certificata,
la firma digitale e i pagamenti elettronici e i pagamenti on line.  
    15-ter.  L'IVASS,  con  apposita  relazione  da  presentare  alle competenti Commissioni parlamentari entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e successivamente con cadenza annuale entro il  30  maggio  di  ciascun
anno, informa sulle misure di semplificazione adottate ai  sensi  del comma  15-bis  e  sui  risultati  conseguiti  in  relazione  a   tale
attivita'. 
    15-quater. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui  e  ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia  stato  corrisposto
un premio unico il cui onere e' sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata  o  di  trasferimento  del
mutuo o del finanziamento, restituiscono  al  debitore/assicurato  la parte di premio pagato relativo  al  periodo  residuo  rispetto  alla
scadenza originaria, calcolata per il premio puro in  funzione  degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della  copertura
nonche' del capitale assicurato residuo. 
    15-quinquies. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalita'  per  la  definizione  del  rimborso  di  cui  al  comma
15-quater. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto
e per il rimborso del  premio,  a  condizione  che  le  stesse  siano indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo
di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali   da   costituire    un    limite    alla    portabilita'    dei
mutui/finanziamenti  ovvero  un  onere  ingiustificato  in  caso   di rimborso. 
    15-sexies. In alternativa a quanto previsto al  comma  15-quater, le imprese,  su  richiesta  del  debitore/assicurato,  forniscono  la
copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a  favore  del nuovo beneficiario designato. 
    15-septies. Il presente articolo si applica a tutti i  contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del  presente  decreto;  in  tal caso le imprese aggiornano i  contratti  medesimi  sulla  base  della
disciplina di cui ai commi da 15-quater a 15-sexies». 
 
  All'articolo 23: 
    al comma 1, secondo periodo, la  parola:  «mutua»  e'  sostituita dalla seguente: «mutuo»; 
    dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
    «10-bis. Il fondo comune, unico ed indivisibile, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27  novembre  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio  2009,  puo' essere  alimentato  anche  dalle  risorse  dell'ente  a  valere   sul
contributo  previsto  dal  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.   78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che
rientra  tra  le  spese  di  cui  all'articolo  10,  comma  15,   del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e  puo'  essere  destinato  anche alla costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi  dedicati  ad
attivita' di  microcredito  e  microfinanza  in  campo  nazionale  ed internazionale». 
 
  Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 23-bis. - (Modifica  al  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo  n.  385  del  1993).  -  1.  Al  comma  7  dell'articolo
120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole:  "dieci  giorni",  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: "trenta giorni lavorativi". 
    Art. 23-ter. - (Modifiche alla legge 28 giugno 2012,  n.  92,  in materia di fondi interprofessionali per la formazione continua) -  1.
Il comma 14 dell'articolo 3 della legge 28 giugno  2012,  n.  92,  e' sostituito dal seguente: 
    "14. In alternativa al modello previsto dai commi da  4  a  13  e dalle relative disposizioni attuative di cui ai commi 22 e  seguenti,
in riferimento ai settori di cui al comma 4 nei quali siano operanti, alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  consolidati
sistemi di bilateralita' e in considerazione delle peculiari esigenze dei   predetti   settori,   quale   quello    dell'artigianato,    le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato  comma  4 possono, nel termine di sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, adeguare le fonti normative ed  istitutive  dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi  interprofessionali,  di
cui all'articolo 118 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  alle finalita' perseguite dai commi da 4 a 13, prevedendo misure intese ad
assicurare  ai  lavoratori  una  tutela  reddituale  in  costanza  di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attivita' produttive interessate. Ove a seguito della  predetta  trasformazione  venga  ad
aversi  la  confluenza,  in  tutto  o   in   parte,   di   un   fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono  fermi  gli
obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 e le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalita' formative". 
    Art. 23-quater. - (Ulteriori modifiche al decreto legislativo  n. 385 del 1993 e al decreto legislativo n. 58 del 1998). - 1. Al  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 30: 
    1) al comma 2, il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"Nessuno, direttamente o  indirettamente,  puo'  detenere  azioni  in misura eccedente  l'1  per  cento  del  capitale  sociale,  salva  la
facolta' statutaria di prevedere limiti piu' contenuti, comunque  non inferiori allo 0,5 per cento"; 
    2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. In deroga al comma 2, gli statuti possono  fissare  al  3 per cento la partecipazione delle fondazioni di origine  bancaria  di
cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che, alla data  di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,   detengano   una
partecipazione al capitale sociale superiore ai  limiti  fissati  dal citato  comma  2,  qualora  il  superamento  del  limite  derivi   da
operazioni di aggregazione e fermo restando che  tale  partecipazione non  puo'  essere  incrementata.  Sono  fatti  salvi  i  limiti  piu'
stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di  cui  al presente comma e le autorizzazioni richieste ai  sensi  di  norme  di
legge"; 
    3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    "5-bis. Per favorire la patrimonializzazione della  societa',  lo statuto puo' subordinare l'ammissione a socio, oltre che a  requisiti
soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il  cui  venir meno comporta la decadenza dalla qualita' cosi' assunta"; 
    b) all'articolo 150-bis, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Gli statuti  delle  banche  popolari  determinano  il  numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad  un  socio,  fermo
restando il limite  di  dieci,  previsto  dall'articolo  2539,  primo comma, del codice civile". 
    2.  Al   testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 126-bis, comma 1,  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: "Per le societa' cooperative la misura del  capitale
e' determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135"; 
    b) all'articolo 147-ter, comma 1, primo periodo,  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; per le societa' cooperative la misura
e' stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135"». 
 
  All'articolo 24: 
    al comma 1, lettera a), sono premesse le seguenti parole:  «nella parte I,»; 
    al comma 2, sono  premesse  le  seguenti  parole:  «Salvo  quanto previsto ai commi da 4 a 6,». 
 
    Nella sezione VIII, dopo l'articolo 24 sono aggiunti i seguenti: 
    «Art. 24-bis.  -  (Modifiche  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144). - 1.  Al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono  apportate  le  seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1 comma 1: 
    1) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    "a-bis) Patrimonio Bancoposta: il patrimonio destinato costituito da Poste ai sensi dell'articolo 2, commi da 17-octies a  17-undecies,
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10,  attraverso  cui
Poste esercita le  attivita'  di  bancoposta  come  disciplinate  dal presente decreto"; 
    2) alla lettera c),  dopo  le  parole:  "decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58" sono aggiunte  le  seguenti:  ",  e  successive
modificazioni e integrazioni"; 
    3) alla lettera g), dopo la parola:  "modulo"  sono  inserite  le seguenti: "cartaceo o elettronico"; 
    b) all'articolo 2: 
    1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    "c) prestazione di servizi di pagamento, comprese l'emissione  di moneta  elettronica  e  di  altri  di  mezzi  di  pagamento,  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo  unico bancario"; 
    2) al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: 
    "f-bis) servizio di riscossione di crediti; 
    f-ter) esercizio in via professionale del commercio di  oro,  per conto proprio o per conto terzi, secondo  quanto  disciplinato  dalla
legge 17 gennaio 2000, n. 7"; 
    3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis.  Poste  puo'  stabilire  succursali  negli  altri   Stati comunitari ed extracomunitari  nonche'  esercitare  le  attivita'  di
bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in uno  Stato  comunitario senza stabilirvi succursali ed operare in uno Stato  extracomunitario
senza stabilirvi succursali"; 
    4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3. In quanto compatibili, si applicano alle attivita' di cui  al comma 1 gli articoli 5, 12, 15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1, 2  e  5,
da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58, da  65  a  68,  78,  114-bis, 114-ter, da 115 a 120-bis, da 121, comma  3,  a  126,  con  esclusivo
riferimento all'attivita' di intermediario di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, da 126-bis a 128-quater, 129, 140,  144  e
145 del testo unico bancario"; 
    5) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    "4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi e attivita'  di investimento ed accessori si  applicano,  in  quanto  compatibili,  i
seguenti articoli del testo unico finanza:  5,  6,  commi  2,  2-bis, 2-ter e 2-quater, 7, commi 1 e 2, 8, 10, da 21 a 23, 25, 25-bis,  30,
31, commi 1, 3 e 7, da 32 a 32-ter, 51, 59, 168, 190, commi 1, 3 e 4, 195"; 
    6) al comma 6, dopo le parole: "30 luglio  1999,  n.  284,"  sono inserite le seguenti: "dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  241 del 13 ottobre 2004,"; 
    7) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
    "9-bis. Poste, nell'esercizio dell'attivita' di bancoposta,  puo' svolgere attivita' di promozione e collocamento di prodotti e servizi
bancari e finanziari fuori sede"; 
    c) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2. La comunicazione  ai  clienti  delle  unilaterali  variazioni contrattuali  sfavorevoli  eventualmente  apportate   ai   tassi   di
interesse, prezzi o altre condizioni previsti nei contratti  a  tempo indeterminato e' effettuata con le modalita' previste dagli  articoli
118 e 126-sexies del testo unico bancario"; 
    d) all'articolo 4: 
    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Per i versamenti su conto corrente postale effettuati  presso gli uffici  postali  da  soggetti  diversi  dal  titolare  del  conto
beneficiario sono impiegati appositi  bollettini  emessi  in  formato cartaceo o elettronico da Poste"; 
    2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    "4. I bollettini di versamento devono essere presentati  a  Poste in formato cartaceo o in formato elettronico gia' compilati  in  ogni
loro  parte.  L'indicazione   della   causale   del   versamento   e' obbligatoria quando trattasi di pagamenti a favore di amministrazioni
pubbliche"; 
    e) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Salvo quanto gia' previsto all'articolo  2,  comma  1,  Poste puo' svolgere nei confronti del pubblico i  servizi  e  attivita'  di
investimento  e  i  servizi  accessori   previsti,   rispettivamente, dall'articolo  1,  comma  5,  lettere  b),  c),  c-bis),  e),  f),  e
dall'articolo 1, comma 6, lettere a), b), d), e), f) e g), del  testo unico finanza, nonche' le attivita' connesse e strumentali ai servizi
di investimento". 
    Art.  24-ter.  -  (Modifiche   all'articolo   136   del   decreto legislativo n. 385 del 1993).  -  1.  All'articolo  136  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "E' facolta' del consiglio  di  amministrazione  delegare  l'approvazione
delle operazioni di cui ai  periodi  precedenti  nel  rispetto  delle modalita' ivi previste"; 
    b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati». 
 
  All'articolo 25: 
    al comma 1, al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «lo  sviluppo tecnologico,» sono inserite le seguenti: «la nuova imprenditorialita'
e» e, al secondo periodo, la parola: «ecosistema» e' sostituita dalla seguente: «contesto» e dopo  le  parole:  «in  Italia  talenti»  sono
inserite le seguenti: «, imprese innovative»; 
    al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a)  i  soci,  persone  fisiche,  detengono  al   momento   della costituzione e per i successivi  ventiquattro  mesi,  la  maggioranza
delle quote o azioni  rappresentative  del  capitale  sociale  e  dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci»; 
    al comma 2, lettera f),  la  parola:  «esclusivo»  e'  sostituita dalle seguenti: «esclusivo o prevalente»; 
    al comma 2, lettera h), numero 1), al primo periodo,  le  parole:
«30 per cento» sono sostituite dalle seguenti:  «20  per  cento»;  al secondo periodo, dopo le  parole:  «le  spese  per  l'acquisto»  sono
inserite le seguenti: «e la locazione» e dopo il secondo  periodo  e' inserito il seguente: «Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a
quanto previsto dai principi contabili, sono altresi' da  annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative  allo  sviluppo
precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo  del  business  plan,  le  spese  relative  ai  servizi   di
incubazione forniti da  incubatori  certificati,  i  costi  lordi  di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle  attivita'  di
ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le  spese  legali per  la  registrazione  e  protezione  di  proprieta'  intellettuale,
termini e licenze d'uso»; 
    al comma 2, lettera h), il numero 3), e' sostituito dal seguente:
«3)  sia  titolare  o  depositaria  o  licenziataria  di  almeno  una privativa  industriale  relativa  a   una   invenzione   industriale,
biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale  e
all'attivita' di impresa»; 
    al comma 3, le parole: «conversione  in  legge»  sono  sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore della legge di conversione»; 
    al comma 5,  lettera  b),  dopo  le  parole:  «quali  sistemi  di accesso» sono inserite le seguenti: «in banda ultralarga»; 
    al comma 6, le parole: «conversione  in  legge»  sono  sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore della legge di conversione»; 
    al comma 7, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
    «g)  capitali  di   rischio   ovvero   finanziamenti,   messi   a disposizione  dall'Unione  europea,  dallo  Stato  e  dalle  regioni,
raccolti a favore delle start-up innovative incubate»; 
    al comma 8,  le  parole:  «al  comma  2»  sono  sostituite  dalle seguenti: «ai commi 2 e 3». 
 
  All'articolo 26, comma 3, le parole: «dall'articolo 2479, comma  5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2479, quinto comma». 
 
  All'articolo 27: 
    al comma 2, le parole: «la quale» sono sostituite dalle seguenti:
«i quali»; 
    al comma 3, le parole: «conversione  in  legge»  sono  sostituite dalle  seguenti:  «data  di  entrata  in  vigore   della   legge   di
conversione». 
 
  Dopo l'articolo 27 e' inserito il seguente: 
    «Art. 27-bis. - (Misure di  semplificazione  per  l'accesso  alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative
e negli incubatori certificati). - 1. Alle start-up innovative e agli incubatori  certificati  di  cui  all'articolo  25  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, con le seguenti modalita' semplificate: 
    a) il  credito  d'imposta  e'  concesso  al  personale  altamente qualificato assunto a tempo indeterminato,  compreso  quello  assunto
attraverso i contratti di apprendistato. Ai  fini  della  concessione del credito d'imposta, non si applicano le  disposizioni  di  cui  ai
commi 8, 9 e 10 del citato articolo 24; 
    b) il credito d'imposta e' concesso in via  prioritaria  rispetto alle altre imprese, fatta salva la quota riservata di  cui  al  comma
13-bis del predetto articolo 24. L'istanza di cui al  comma  6  dello stesso articolo e' redatta in forma semplificata secondo le modalita'
stabilite con il decreto applicativo di cui al comma 11 del  medesimo articolo». 
 
  All'articolo 28: 
    al comma 1, le  parole:  «dallo  stesso»  sono  sostituite  dalle seguenti: «dal comma 3 del medesimo articolo 25»; 
    al comma 2, dopo le  parole:  «decreto  legislativo  6  settembre 2001, n. 368,» sono inserite le seguenti: «nonche' le ragioni di  cui
all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre  2003, n. 276,» e dopo le parole: «qualora il contratto a tempo determinato»
le seguenti: «, anche in somministrazione,»; 
    al comma 3, al primo periodo, sono aggiunte le  seguenti  parole:
«, ferma restando la possibilita' di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, ai  sensi  della  normativa  generale
vigente»; al secondo periodo, le parole: «attivita' di cui  al  comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «attivita' di cui al comma 2»;  al
terzo periodo, le parole: «residua  massima»  sono  sostituite  dalle seguenti: «residua rispetto al periodo» e la  parola:  «territoriale»
dalla seguente: «provinciale»; e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: «I contratti stipulati ai sensi del presente comma  sono  in
ogni caso esenti dalle limitazioni quantitative di  cui  all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368»; 
    al comma 4, le parole: «presente decreto» sono  sostituite  dalle seguenti: «presente articolo»; 
    al comma 6, dopo le parole: «del decreto legislativo 6  settembre 2001, n. 368» sono aggiunte le seguenti: «, e del capo I  del  titolo
III del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»; 
    al comma 7, le parole: «, dall'altra,» sono soppresse; 
    al comma 8, le parole:  «anche  con  accordi  interconfederali  o avvisi comuni» sono sostituite dalle seguenti: «in via diretta ovvero
in via delegata ai livelli decentrati con accordi interconfederali  o di categoria o avvisi comuni»; 
    al comma 9, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle  seguenti:
«, commi 2 e 3». 
 
  All'articolo 30: 
    al comma 4, le parole: «o  50-quinquies»  sono  sostituite  dalle seguenti: «e 50-quinquies»; 
    al comma 5, le parole: «conversione  in  legge»  sono  sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore della legge di conversione»; 
    al comma 6, le parole: «conversione  in  legge»  sono  sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore della legge di conversione». 
 
  All'articolo 31, comma 4, le parole: «all'articolo 25, comma 4, in» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 25, comma 8, e in». 
 
  All'articolo 32: 
    al comma 1, le parole: «conversione  in  legge»  sono  sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore della legge di conversione»; 
    al comma 7, dopo la parola: «presenta» sono inserite le seguenti:
«alle Camere». 
 
  All'articolo 33: 
    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, sono apportate le seguenti modifiche:  
    a) al comma 1, dopo le  parole:  "puo'  avere  ad  oggetto"  sono inserite le seguenti: "il credito di imposta di cui all'articolo  33,
comma 1, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  chiesto  a rimborso e"; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. L'attestazione del credito di imposta di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  chiesto  a
rimborso deve essere  rilasciata  dall'Agenzia  delle  entrate  entro quaranta giorni dalla richiesta del contribuente. Il mancato rilascio
equivale ad attestazione ai sensi e nei limiti di cui al comma 1". 
    2-ter. Per la realizzazione di nuove  opere  infrastrutturali  di importo superiore a 500 milioni di euro previste in piani o programmi
di amministrazioni pubbliche, da realizzare mediante  l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3,
comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per  le quali e' accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non
sostenibilita' del piano economico-finanziario,  e'  riconosciuta  al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi
comprese le societa' di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare  la  sostenibilita'
economica   dell'operazione   di   partenariato   pubblico   privato, l'esenzione dal pagamento del  canone  di  concessione  nella  misura
necessaria    al    raggiungimento    dell'equilibrio    del    piano economico-finanziario. Con la medesima delibera di  cui  al  comma  2
sono individuati i criteri e  le  modalita'  per  l'accertamento,  la determinazione e  il  monitoraggio  dell'esenzione,  nonche'  per  la
rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei  parametri posti a base del piano economico-finanziario. La presente  misura  e'
riconosciuta in conformita' alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. 
    2-quater. La misura di cui al comma  2-ter  e'  utilizzata  anche cumulativamente a quella di cui al comma 1 del presente  articolo  al
fine di assicurare la  sostenibilita'  economica  dell'operazione  di partenariato pubblico privato. Nel complesso  le  misure  di  cui  ai
commi 1 e 2-ter del presente articolo non possono superare il 50  per cento del costo dell'investimento, tenendo conto anche del contributo
pubblico a fondo perduto»; 
    dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
    «3-bis. All'articolo 157, comma 4,  del  decreto  legislativo  12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "Le disposizioni di cui ai commi
1, 2 e 3 si applicano anche alle societa'" sono inserite le seguenti:
"operanti nella gestione dei servizi di cui  all'articolo  3-bis  del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle societa'". 
    3-ter.  All'articolo  163,  comma  2,  lettera  f),  del  decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ". Per gli interventi ferroviari di cui all'articolo 1  della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  in  cui  il  soggetto
aggiudicatore  sia  diverso  da  RFI  S.p.A.,  ma   da   quest'ultima direttamente o indirettamente partecipato, il Ministero individua  in
RFI S.p.A. il destinatario dei fondi  da  assegnare  ai  sensi  della presente lettera"»; 
    dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
    «4-bis. Al comma 4 dell'articolo 157 del decreto  legislativo  12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "rete di trasmissione  nazionale
di energia elettrica," sono  inserite  le  seguenti:  "alle  societa' titolari  delle  autorizzazioni  per  la  realizzazione  di  reti  di
comunicazione elettronica di cui al  decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, e alle societa' titolari delle licenze individuali  per
l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica  19
settembre 1997, n. 318, come modificato dal decreto del Presidente  della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211,". 
    4-ter.  Fermo  restando  il  limite  massimo   alle   spese   per l'indebitamento di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29
marzo 2012, n.  49,  quale  garanzia  del  pagamento  delle  rate  di ammortamento  dei  mutui  e  dei  prestiti  le  universita'   possono
rilasciare agli istituti  finanziatori  delegazione  di  pagamento  a valere su tutte le entrate, proprie e da  trasferimenti,  ovvero  sui
corrispondenti proventi risultanti dal  conto  economico.  L'atto  di delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al  tesoriere  da
parte delle universita' e costituisce titolo esecutivo. Le  somme  di competenza delle universita' destinate al  pagamento  delle  rate  in
scadenza dei  mutui  e  dei  prestiti  non  possono  essere  comprese nell'ambito  di  procedure  cautelari,  di   esecuzione   forzata   e
concorsuali, anche straordinarie, e non  possono  essere  oggetto  di compensazione, a pena di  nullita'  rilevabile  anche  d'ufficio  dal
giudice»;  
    al comma 6, alinea, le parole: «dal 2012» sono  sostituite  dalle seguenti: «dal 2013»; 
    dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, al comma 11, la parola: "affida" e' sostituita  dalle  seguenti:
"puo' affidare"»; 
    dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
    «7-bis.  Presso  il  Ministero  dell'interno  e'   istituita   la Commissione per la pianificazione  ed  il  coordinamento  della  fase
esecutiva del programma di interventi per il completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per  le  comunicazioni  sicure
della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri,  del  Corpo  della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato, cui e' affidato il compito  di  formulare  pareti  sullo schema del programma, sul suo coordinamento e integrazione interforze
e, nella fase di attuazione del programma, su  ciascuna  fornitura  o progetto. La Commissione e' presieduta  dal  direttore  centrale  dei
servizi  tecnico-logistici  e   della   gestione   patrimoniale   del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta: dal  direttore
dell'ufficio  per  il  coordinamento  e  la  pianificazione,  di  cui all'articolo  6  della  legge  1°  aprile  1981,  n.   121;   da   un
rappresentante della Polizia  di  Stato;  da  un  rappresentante  del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante  del
Comando generale della Guardia di finanza; da un  rappresentante  del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da  un  dirigente  della  Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da  un funzionario designato dal Capo della  polizia  -  Direttore  generale della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono corrisposti compensi. La Commissione, senza che cio'  comporti  oneri per la finanza pubblica, puo' decidere di chiedere  specifici  pareri anche  ad  estranei  all'Amministrazione  dello  Stato,  che  abbiano particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui al presente comma sono  stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della Commissione di cui al presente comma». 
 
  Dopo l'articolo 33 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 33-bis. - (Requisito della cifra d'affari realizzata). - 1. All'articolo 357  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 19 e' inserito il seguente: 
    "19-bis. In relazione  all'articolo  61,  comma  6,  fino  al  31 dicembre 2015, per la dimostrazione  del  requisito  della  cifra  di
affari realizzata con lavori svolti  mediante  attivita'  diretta  ed indiretta, il periodo di attivita' documentabile e'  quello  relativo
ai  migliori  cinque  anni  del  decennio  antecedente  la  data   di pubblicazione del bando". 
    Art. 33-ter. - (Anagrafe unica delle stazioni appaltanti)  1.  E' istituita presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici
di lavori,  servizi  e  forniture  l'Anagrafe  unica  delle  stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici  di  lavori,
servizi  e  forniture  hanno  l'obbligo  di  richiedere  l'iscrizione all'Anagrafe unica presso  la  Banca  dati  nazionale  dei  contratti
pubblici  istituita  ai  sensi  dell'articolo   62-bis   del   codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82. Esse hanno altresi' l'obbligo di aggiornare  annualmente i rispettivi  dati  identificativi.  Dall'obbligo  di  iscrizione  ed
aggiornamento  dei  dati  derivano,  in  caso  di  inadempimento,  la nullita' degli atti adottati e la  responsabilita'  amministrativa  e
contabile dei funzionari responsabili.  
    2. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalita'
operative e  di  funzionamento  dell'Anagrafe  unica  delle  stazioni appaltanti. 
    Art. 33-quater. - (Disposizioni  in  materia  di  svincolo  delle garanzie di buona esecuzione) - 1. Al decreto legislativo  12  aprile
2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 113, comma 3, la parola: "75" e' sostituita dalla seguente: "80" e la parola: "25" e' sostituita dalla seguente: "20"; 
    b) dopo l'articolo 237 e' inserito il seguente capo: 
    "Capo IV-bis - Opere in esercizio.  Art.  237-bis.  -  (Opere  in esercizio) - 1. Per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto  che
siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima  della  relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltre
un  anno  determina,  per  la  parte  corrispondente,   lo   svincolo automatico delle garanzie  di  buona  esecuzione  prestate  a  favore
dell'ente aggiudicatore, senza necessita' di alcun  benestare,  ferma restando una quota massima del 20  per  cento  che,  alle  condizioni
previste dal comma 2, e' svincolata all'emissione del certificato  di collaudo, ovvero decorso il  termine  contrattualmente  previsto  per
l'emissione del certificato di collaudo ove questo non  venga  emesso entro tale termine  per  motivi  non  ascrivibili  a  responsabilita'
dell'appaltatore.  Resta   altresi'   fermo   il   mancato   svincolo dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio. 
    2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e contesti  all'esecutore, entro il primo anno di esercizio  delle  opere,  vizi  o  difformita'
delle stesse che l'esecutore  non  rimuova  nel  corso  del  medesimo periodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il  predetto
termine di un anno dall'entrata in esercizio delle  opere,  l'entita' delle  somme,  corrispondenti  al  valore  economico   dei   vizi   o
difformita' rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 per cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo
corrispondente alla parte  posta  in  esercizio,  non  interviene  lo svincolo automatico delle garanzie." 
    2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si  applica  ai contratti i cui bandi o avvisi con  cui  si  indice  una  gara  siano
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in  caso  di  contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
non siano ancora stati inviati gli inviti a  presentare  le  offerte. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b),  per
i contratti gia' affidati alla data di entrata in vigore della  legge di conversione del presente decreto per i quali, alla medesima  data,
e' spirato il termine di  cui  all'articolo  237-bis,  comma  1,  del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto  dal  presente
articolo, il termine comincia a decorrere dalla predetta  data  e  ha durata di centottanta giorni. 
    Art.  33-quinquies.  -  (Disposizioni  in  materia  di  revisione triennale dell'attestato SOA) - 1. Il termine di cui all'articolo  1,
comma 3,  lettera  d),  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, e'
prorogato al 31 dicembre 2013. 
    Art. 33-sexies. - (Autorizzazione di spesa) - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30  dicembre  2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010, n. 25, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013. 
    Art. 33-septies. - (Consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese) - 1. L'Agenzia per  l'Italia
digitale, con l'obiettivo di razionalizzare le risorse e favorire  il consolidamento  delle   infrastrutture   digitali   delle   pubbliche
amministrazioni,  avvalendosi  dei   principali   soggetti   pubblici titolari di banche  dati,  effettua  il  censimento  dei  Centri  per
l'elaborazione    delle    informazioni    (CED)    della    pubblica amministrazione, come definiti al comma 2, ed elabora le linee guida,
basate sulle principali  metriche  di  efficienza  internazionalmente riconosciute, finalizzate alla definizione di un piano  triennale  di
razionalizzazione dei CED delle amministrazioni pubbliche che  dovra' portare alla diffusione di standard comuni  di  interoperabilita',  a
crescenti  livelli  di  efficienza,  di  sicurezza  e  di   rapidita' nell'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese. 
    2. Con il termine CED e' da  intendere  il  sito  che  ospita  un impianto informatico atto alla erogazione  di  servizi  interni  alle
amministrazioni  pubbliche  e  servizi  erogati  esternamente   dalle amministrazioni  pubbliche  che  al  minimo  comprende  apparati   di
calcolo,  apparati  di  rete  per  la  connessione  e   apparati   di memorizzazione di massa. 
    3. Dalle attivita'  previste  al  comma  1  sono  esclusi  i  CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo la  normativa  in
materia  di  tutela  amministrativa  delle  informazioni  coperte  da segreto di Stato  e  di  quelle  classificate  nazionali  secondo  le
direttive  dell'Autorita'  nazionale  per  la  sicurezza  (ANS)   che esercita le sue funzioni tramite l'Ufficio centrale per la segretezza
(UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). 
    4. Entro il 30 settembre 2013  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale trasmette al Presidente del Consiglio  dei  ministri,  dopo  adeguata
consultazione pubblica, i risultati del censimento  effettuato  e  le linee guida per  la  razionalizzazione  dell'infrastruttura  digitale
della pubblica amministrazione. Entro i successivi novanta giorni  il Governo, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il piano triennale
di razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni  di  cui al comma 1, aggiornato annualmente. 
    5. Dall'attuazione del presente articolo  non  derivano  nuovi  o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato. 
    Art.  33-octies.  -  (Superamento  del  dissenso  espresso  nella conferenza di servizi) - 1. Al comma 3 dell'articolo 14-quater  della
legge 7 agosto 1990, n.  241,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dai seguenti: "Se il motivato dissenso e' espresso da una  regione  o  da
una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni  dalla  data
di  rimessione  della  questione  alla  delibera  del  Consiglio  dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri con la partecipazione della regione  o  della  provincia autonoma, degli enti  locali  e  delle  amministrazioni  interessate,
attraverso   un   unico   rappresentante   legittimato,   dall'organo competente,   ad   esprimere   in   modo   vincolante   la   volonta'
dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale  riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie
alla  individuazione  di  una  soluzione  condivisa,  anche  volta  a modificare il progetto originario. Se l'intesa non e'  raggiunta  nel
termine di ulteriori trenta giorni, e' indetta una  seconda  riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalita'
della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia
comunque raggiunta  l'intesa,  in  un  ulteriore  termine  di  trenta giorni, le trattative, con le  medesime  modalita'  delle  precedenti
fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare  i  punti di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa  non  e'
raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  puo'  essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle  regioni
o delle province autonome interessate"». 
 
    L'articolo 34 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 34. - (Misure  urgenti  per  le  attivita'  produttive,  le infrastrutture e i  trasporti  locali,  la  valorizzazione  dei  beni
culturali ed i  comuni)  -  1.  Al  comma  14  dell'articolo  11  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,  e  successive  modificazioni,  le parole: "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite  dalle  seguenti:
"entro il  31  dicembre  2013".  La  scadenza  del  servizio  per  la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.  3,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e' prorogata  al
31 dicembre 2015.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas provvede ad aggiornare  le  condizioni  del  servizio  per  il  nuovo
triennio, secondo le  procedure,  i  principi  e  i  criteri  di  cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2010,  nel  rispetto
della   disponibilita'   del   servizio   anche   tramite   procedure concorrenziali organizzate mensilmente. 
    2. Le somme ancora da restituire alla  Cassa  conguaglio  per  il settore elettrico in attuazione  della  decisione  della  Commissione
europea 2010/ 460/CE del 19 novembre  2009  relativa  agli  aiuti  di Stato C38/A/04  e  C36/13/06  e  della  decisione  2011/746/UE  della
Commissione, del 23 febbraio  2011,  relativa  agli  aiuti  di  Stato C38/13/04 e  C13/06,  sono  versate  dalla  stessa  Cassa  conguaglio
all'entrata del bilancio dello Stato entro tre mesi  dal  ricevimento da parte dei soggetti obbligati, per essere riassegnate, nel medesimo
importo, ad un apposito capitolo  dello  stato  di  previsione  della spesa  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  e   destinate   ad
interventi del Governo a favore  dello  sviluppo  e  dell'occupazione nelle regioni ove hanno sede le attivita'  produttive  oggetto  della
restituzione. 
    3. All'articolo  3  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 8, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  ", nonche' agli aventi causa da detti fondi per il limite di durata  del
finanziamento degli stessi fondi"; 
    b) il comma 19-bis e' sostituito dal seguente: 
    "19-bis. Il compendio  costituente  l'Arsenale  di  Venezia,  con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i
suoi   specifici   compiti   istituzionali,    in    ragione    delle caratteristiche  storiche  e  ambientali,  e'  trasferito  a   titolo
gratuito in proprieta', nello stato di fatto e di diritto in  cui  si trova, al comune di Venezia, che ne  assicura  l'inalienabilita',  la
valorizzazione, il recupero e la  riqualificazione.  A  tal  fine  il comune garantisce: a) l'uso gratuito, per le  porzioni  dell'Arsenale
utilizzate per  la  realizzazione  del  centro  operativo  e  servizi accessori del Sistema MOSE, al  fine  di  completare  gli  interventi
previsti dal piano attuativo per l'insediamento  delle  attivita'  di realizzazione, gestione e manutenzione  del  Sistema  MOSE  sull'area
nord  dell'Arsenale  di  Venezia  ed   assicurare   la   gestione   e manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio e  per  tutto
il  periodo  di  vita  utile  del  Sistema  MOSE.  Resta   salva   la possibilita' per l'ente municipale, compatibilmente con  le  esigenze
di gestione e  manutenzione  del  Sistema  MOSE  e  d'intesa  con  il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  -  Magistrato  alle
acque di Venezia, di destinare, a titolo oneroso,  ad  attivita'  non esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione  del  Sistema
MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette  porzioni. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del  compendio,  anche  a
titolo di canoni di concessione richiesti  a  operatori  economici  o istituzionali,  versati  direttamente  al  comune  di  Venezia,  sono
esclusivamente  impiegate  per  il  recupero,  la  salvaguardia,   la gestione e la valorizzazione dell'Arsenale; b)  l'uso  gratuito,  per
gli utilizzi  posti  in  essere  dalla  fondazione  'La  Biennale  di Venezia' in virtu' della natura e delle funzioni  assolte  dall'ente,
dal CNR e comunque da  tutti  i  soggetti  pubblici  ivi  attualmente allocati  che  espletano  funzioni   istituzionali.   L'Arsenale   e'
sottoposto agli strumenti  urbanistici  previsti  per  la  citta'  di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22  gennaio
2004, n. 42. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il  Ministero   della difesa e con il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
Magistrato alle acque di Venezia, procede, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
alla perimetrazione e delimitazione del compendio e alla consegna  di quanto trasferito al comune. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e' definita, a decorrere dalla data del  trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune  di
Venezia in misura pari al 70 per cento della riduzione delle  entrate erariali conseguente al trasferimento, essendo  il  restante  30  per
cento vincolato alla destinazione per le opere di  valorizzazione  da parte del comune di Venezia". 
    4. All'articolo 183, comma 4, del decreto legislativo  12  aprile 2006, n. 163, le parole: "nei modi e termini di  cui  all'articolo  6
della legge 8 luglio 1986, n. 349" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"nel termine di trenta  giorni  dalla  data  di  presentazione  della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore  o  dell'autorita'
proponente". 
    5. Ai fini della ripresa produttiva e  occupazionale  delle  aree interessate, il Commissario delegato di  cui  all'articolo  2,  comma
3-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prosegue  le  sue
attivita' fino al completamento degli interventi ivi previsti. 
    6. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, le parole: "del Ministro" sono sostituite dalle  seguenti:  "del Ministero". 
    7. Al fine di garantire  il  rispetto,  da  parte  di  tutti  gli operatori  del  sistema  dell'aviazione  civile,  degli  standard  di
sicurezza stabiliti dalla normativa  internazionale  ed  europea,  in attesa  dell'emanazione  dei  provvedimenti  di  autorizzazione   per
l'assunzione di ispettori di volo, dalla data di  entrata  in  vigore del presente decreto l'Ente nazionale per l'aviazione  civile  (ENAC)
e' autorizzato ad assumere,  in  via  transitoria,  non  oltre  venti piloti professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile  di
anno in anno sino ad un massimo di tre anni. 
    8. L'ENAC provvede a determinare  il  contingente  dei  posti  da destinare alle singole categorie di impiego ed i requisiti minimi  di
cui i piloti da assumere devono essere in possesso.  
    9. Ai piloti assunti secondo quanto previsto dai commi 7 e  8  e' corrisposta la remunerazione prevista per tale tipologia di personale
in base al contratto collettivo nazionale di lavoro per il  personale non dirigente dello stesso ENAC. 
    10. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi da 7 a 9, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 ed a 2 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei  conseguenti  effetti  finanziari  in
termini di indebitamento netto, pari a 500.000 euro per l'anno 2012 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si  provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo  di  cui  all'articolo  6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
    11. Per far fronte ai  pagamenti  per  lavori  e  forniture  gia' eseguiti, ANAS S.p.A.  puo'  utilizzare,  in  via  transitoria  e  di
anticipazione, le disponibilita' finanziarie giacenti  sul  conto  di tesoreria n. 23617 intestato alla stessa Societa' (ex Fondo  centrale
di garanzia), ai sensi dell'articolo 1, comma 1025,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296,  nel  limite  di  400  milioni  di  euro,  con
l'obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzo delle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato  a  fronte  di
crediti gia' maturati. 
    12.  Nelle  more  del  completamento  dell'iter  delle  procedure contabili relative alle  spese  di  investimento  sostenute  da  ANAS
S.p.A., nell'ambito dei contratti di programma  per  gli  anni  2007, 2008  e  2009,  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato a corrispondere alla stessa Societa'  le  somme  all'uopo conservate nel conto dei residui, per  l'anno  2012,  del  pertinente
capitolo del bilancio di previsione dello Stato. 
    13. Per garantire le procedure centralizzate  di  conferma  della validita' della patente di guida di cui all'articolo 126 del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' autorizzata la spesa  di  euro 4.000.000 per l'anno 2012, alla quale si provvede  mediante  parziale
utilizzo  della  quota   delle   entrate   riassegnabili   ai   sensi dell'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30  dicembre
2004, n. 311. 
    14. Al decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 32, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    "6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi  dei commi 2, 3 e 4 iscritte in  conto  residui  dovranno  essere  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere   riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul  Fondo  di
cui al comma 6"; 
    b) all'articolo 36, i commi 7 e 7-bis sono abrogati. 
    15. Al  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  228,  sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, il comma 8 e' abrogato; 
    b) all'articolo 5, comma 2, lettera c), e' aggiunto, in fine,  il seguente periodo: "Ciascuna di tali opere e' corredata  del  relativo
codice unico di progetto previsto dall'articolo  11  della  legge  16 gennaio 2003, n. 3, e l'elenco e'  trasmesso  a  cura  del  Ministero
competente alla banca dati delle amministrazioni pubbliche  istituita dall'articolo  13   della   legge   31   dicembre   2009,   n.   196,
contestualmente alla trasmissione del Documento  al  CIPE,  ai  sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6". 
    16. Gli accordi di cui all'articolo 1, comma 5,  della  legge  23 agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi  stabiliti  con  decreto
del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il  Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la  Conferenza  unificata,  da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge di conversione del presente decreto. 
    17. All'articolo 2-bis, comma 1,  del  decreto-legge  25  gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010,
n. 41, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole:  "con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e  dell'artigianato  25  giugno   1999,   pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151  del  30  giugno 1999," sono sostituite dalle seguenti:  "ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,"; 
    b) sono soppresse le seguenti parole: "e per le quali non sia  ad oggi accertabile il titolo di autorizzazione". 
    18. Le concessioni di stoccaggio di  gas  naturale  rilasciate  a partire dalla data di entrata in vigore del  decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164, hanno una durata di trenta anni, prorogabile non piu' di una volta e per dieci anni.  Per  le  concessioni  rilasciate
prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n.  164 del 2000  si  intendono  confermate  sia  l'originaria  scadenza  sia
l'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge 23 agosto 2004, n. 239. 
    19. Per la piena attuazione dei piani e  dei  programmi  relativi allo sviluppo e alla sicurezza  dei  sistemi  energetici  di  cui  al
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, gli  impianti  attualmente in funzione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre  2007, n. 222, e di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio  1991,  n.
9,  continuano  ad  essere  eserciti  fino  al  completamento   delle procedure autorizzative in corso previste sulla base  dell'originario
titolo abilitativo, la  cui  scadenza  deve  intendersi  a  tal  fine automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento. 
    20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea,  la  parita'  tra
gli operatori, l'economicita' della gestione e di garantire  adeguata informazione alla collettivita'  di  riferimento,  l'affidamento  del
servizio e' effettuato sulla base di apposita  relazione,  pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni  e
della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma  di  affidamento  prescelta  e  che  definisce  i  contenuti
specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio  universale, indicando le compensazioni economiche se previste. 
    21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore  del presente decreto non conformi ai requisiti previsti  dalla  normativa
europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre  2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non e' prevista una data di  scadenza  gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel  contratto
di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento.  Il  mancato  adempimento  degli  obblighi
previsti nel presente comma determina la cessazione  dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013. 
    22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data  del  1°  ottobre 2003 a societa' a partecipazione pubblica gia'  quotate  in  borsa  a
tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista  nel  contratto  di
servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano,  improrogabilmente  e
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. 
    23. Dopo il comma 1  dell'articolo  3-bis  del  decreto-legge  13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni,  e'  inserito  il seguente: 
    "1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete  di  rilevanza  economica,  compresi  quelli  appartenenti  al
settore dei rifiuti urbani, di scelta della  forma  di  gestione,  di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza,  di
affidamento della  gestione  e  relativo  controllo  sono  esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o  bacini  territoriali
ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del  comma  1  del presente articolo". 
    24. All'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 22  giugno  2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, la lettera b) e' abrogata. 
    25. I  commi  da  20  a  22  non  si  applicano  al  servizio  di distribuzione di gas naturale,  di  cui  al  decreto  legislativo  23
maggio  2000,  n.  164,  al  servizio  di  distribuzione  di  energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla
legge 23 agosto 2004, n. 239, nonche' alla  gestione  delle  farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n.  475.  Restano  inoltre
ferme le disposizioni di cui all'articolo  37  del  decreto-legge  22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134. 
    26.  Al  fine  di  aumentare  la  concorrenza  nell'ambito  delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione
votiva, all'articolo unico del decreto del Ministro  dell'interno  31 dicembre 1983, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  16  del  17
gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse  le  seguenti  parole:  "e illuminazioni votive". Conseguentemente i comuni,  per  l'affidamento
del servizio di illuminazione votiva, applicano  le  disposizioni  di cui al  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  e  in  particolare
l'articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'articolo 125.  
    27. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole: "e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a
200.000 euro annui" sono soppresse. 
    28. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio  2010,  n. 22, dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente: 
    "3-bis.1. Agli impianti pilota di cui al comma 3-bis, che per  il migliore sfruttamento ai  fini  sperimentali  del  fluido  geotermico
necessitano di una maggiore potenza nominale installata  al  fine  di mantenere il fluido geotermico allo stato liquido, il limite di 5  MW
e'  determinato  in  funzione  dell'energia   immessa   nel   sistema elettrico". 
    29. All'articolo 154 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n. 152, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    "4. Il soggetto competente, al fine  della  redazione  del  piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1,  lettera  d),
predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo  tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d),  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione  all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas". 
    30. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25  gennaio  2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
28, le parole: "A decorrere dal 31 dicembre  2013,"  sono  sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal sessantesimo giorno  dall'emanazione
dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2". 
    31. Per l'esecuzione di interventi indifferibili ed urgenti volti a rimuovere i rischi di esondazione del fiume Pescara e a ristabilire
le condizioni minime di agibilita' e fruibilita' del porto-canale  di Pescara, il provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il
Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna e' individuato  quale  amministrazione competente, in regime ordinario, per il coordinamento delle attivita'
di dragaggio,  rimozione,  trattamento  e  relativo  conferimento  in discarica di sedimenti. 
    32. Per il pagamento degli indennizzi agli operatori della  pesca del porto-canale di Pescara, e' stanziata, per l'anno 2013, la  somma
di 3.000.000 di euro in favore della regione. 
    33. Per il compimento delle attivita' di cui ai commi 31 e 32  e' stanziata, per l'anno 2013, la somma di euro 12.000.000. All'onere si
provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo  10,  comma 5, del decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio
decreto le occorrenti variazioni di bilancio. 
    34. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso al sistema museale sito nell'isola di  Caprera  dedicato  a  Giuseppe
Garibaldi, comprendente il  Museo  del  compendio  garibaldino  e  il memoriale custodito nell'ex forte Arbuticci, nonche' quelli derivanti
dalla vendita dei biglietti degli ascensori  esterni  panoramici  del Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, a decorrere dall'anno  2013
sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali, al fine di assicurare la gestione,  manutenzione e restauro conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione di
detti complessi monumentali. Al relativo onere, pari a 1.770.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi  dell'articolo
38. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 
    35. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui  al  secondo
periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,
sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 
    36. Le somme versate entro il  9  ottobre  2012  all'entrata  del bilancio  dello  Stato   ai   sensi   delle   disposizioni   indicate
nell'allegato 1, che, alla data di entrata  in  vigore  del  presente decreto,  non  sono  state   riassegnate   alle   pertinenti   unita'
previsionali, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. 
    37. Il recupero al bilancio dello Stato di cui  all'articolo  13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successive modificazioni, e' ridotto per l'anno 2012 di 120 milioni. Al relativo
onere  si  provvede  mediante  utilizzo  delle   risorse   recuperate dall'attuazione del comma 36.  Il  Ministro  dell'economia  e  dellle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le  occorrenti variazioni di bilancio. 
    38. Ai fini della corretta  applicazione  delle  disposizioni  in materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le  societa'
partecipate dalle pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  si  intendono  per
societa' quotate le societa' emittenti strumenti  finanziari  quotati in mercati regolamentati. 
    39. All'articolo 21 del decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  il
comma 6 e' abrogato. 
    40. Al fine di innalzare i livelli di sicurezza dei motociclisti, e'   obbligatoria   l'offerta   su   tutti   i   veicoli   di   nuova
immatricolazione a due o tre ruote e di cilindrata pari o superiore a 125 centimetri  cubi,  tra  le  dotazioni  opzionali  a  disposizione
dell'acquirente, di sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS), atti ad evitare il bloccaggio delle ruote durante la frenata. 
    41. La lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 5 della legge  24 aprile 2001, n. 170, e' sostituita dalla seguente: 
    "d-ter) gli  edicolanti  possono  praticare  sconti  sulla  merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto  vendita
e restituito, nel rispetto  del  periodo  di  permanenza  in  vendita stabilito   dall'editore,   a    compensazione    delle    successive
anticipazioni al distributore". 
    42. All'articolo 28, comma 3, della legge 20  febbraio  2006,  n. 82, dopo le parole: "A tutti gli utilizzatori dei  prodotti  annotati
nei registri di cui ai commi 1 e 2, ad eccezione"  sono  inserite  le seguenti: "dei commercianti al dettaglio,". 
    43. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Le eccezioni di cui al comma  1  si  rendono  applicabili esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio". 
    44. All'articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge  29  novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, dopo le parole: "ne' obbligo  di  scarico  del  mezzo  di trasporto" sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  "L'introduzione  si
intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che  sia  necessaria  la  preventiva  introduzione  della  merce  nel
deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio  e  di custodia, e la condizione posta agli articoli  1766  e  seguenti  del
codice  civile   che   disciplinano   il   contratto   di   deposito.
All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione  in consumo nel territorio dello Stato, qualora  risultino  correttamente
poste in essere le norme dettate  al  comma  6  del  citato  articolo 50-bis del decreto-legge  n.  331  del  1993,  l'imposta  sul  valore
aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta". 
    45. Al fine di rendere la struttura amministrativo-contabile  del Corpo  delle  capitanerie  di  porto-Guardia  costiera   maggiormente
funzionale all'espletamento dei servizi d'istituto, il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, adotta, entro sei mesi dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge 23  agosto  1988,  n.  400.  Detto   provvedimento   sostituisce   il
regolamento per i servizi di cassa e contabilita'  delle  Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391. 
    46. Gli introiti derivanti da  convenzioni  stipulate  dal  Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera  per  l'implementazione
dei servizi d'istituto sono versati  in  entrata  al  bilancio  dello Stato per essere interamente riassegnati al fondo di cui all'articolo
1, comma 1331, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con  propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
    47.  Le  somme  disponibili  previste  dall'articolo  41,   comma 16-sexiesdecies. 1, del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14, sono  finalizzate  allo  svolgimento  di  iniziative  di   promozione
turistica  dell'Italia  a  cura  del  Dipartimento  per  gli   affari regionali, il turismo e lo sport. 
    48. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n. 285, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di  lavoro  e  nella  circolazione  stradale,   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con  il  Ministro  delle politiche agricole alimentari e forestali, con  decreto  da  adottare
entro  e  non  oltre  il  28  febbraio  2013,  dispone  la  revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad  immatricolazione  a
norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneita'  per  la  sicurezza
della circolazione. Con il medesimo decreto e' disposta, a  far  data dal  1°  gennaio  2014,  la  revisione  obbligatoria  delle  macchine
agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione  del relativo stato di vetusta' e con precedenza per quelle  immatricolate
antecedentemente al l° gennaio 2009, e sono stabiliti,  d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalita'  ed i contenuti  della  formazione  professionale  per  il  conseguimento
dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in  attuazione  di quanto disposto dall'articolo 73 del  decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81". 
    49. All'articolo 12 del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo e'  inserito  il seguente: "Restano altresi' esclusi  dalla  disciplina  del  presente
comma gli istituti penitenziari"; 
    b) al comma 2, lettera a), dopo l'ultimo periodo e'  aggiunto  il seguente:  "Sono  altresi'  fatte  salve  le  risorse  attribuite  al
Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di  edilizia penitenziaria"; 
    c) al comma 7, quarto periodo,  dopo  le  parole:  "il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono inserite le  seguenti:  "e
il Ministero della giustizia". 
    50. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5, comma 1, lettera c), la parola:  "quattro"  e' sostituita dalla seguente: "sette"; 
    b) all'articolo 5, comma 1,  lettera  d),  la  parola:  "tre"  e' sostituita dalla seguente: "sei"; 
    c) all'articolo 5, comma 1,  lettera  e),  la  parola:  "sei"  e' sostituita dalla seguente: "nove" e  le  parole:  "anche  se  cessati
dall'esercizio" sono soppresse; 
    d) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. I componenti della commissione, aventi le  qualifiche  di cui al comma 1, possono anche essere  in  pensione  da  non  piu'  di
cinque anni"; 
    e) all'articolo 5, il comma 4 e' abrogato; 
    f) all'articolo 11, comma 5,  le  parole:  "Il  giudizio  di  non idoneita' e' motivato" sono sostituite dalle seguenti:  "Il  giudizio
di  non  idoneita'  e'  sinteticamente  motivato   con   formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando  definisce  i  criteri
che regolano la valutazione degli elaborati". 
    51. Le modifiche di cui al comma 50, lettere a), b) c), d) e  f), non si applicano ai concorsi gia' banditi alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
    52. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n.  128,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    "Art. 285 - (Caratteristiche tecniche) - Punto 32 - Gli  impianti termici civili che,  prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono stati autorizzati ai  sensi  del  titolo  I  della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che,  a
partire da tale data,  ricadono  nel  successivo  titolo  II,  devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre
2017 purche'  sui  singoli  terminali,  siano  e  vengano  dotati  di elementi utili al risparmio energetico, quali  valvole  termostatiche
e/o ripartitori di calore. Il titolare  dell'autorizzazione  produce, quali atti autonomi, le  dichiarazioni  previste  dall'articolo  284,
comma 1, della stessa parte  quinta  nei  novanta  giorni  successivi all'adeguamento  ed  effettua  le  comunicazioni  previste  da   tale
articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione  e' equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle  sanzioni
previste dall'articolo 288". 
    53. L'articolo 5, comma  9,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente: 
    "9. Gli impianti termici siti negli edifici  costituiti  da  piu' unita' immobiliari devono essere collegati ad appositi camini,  canne
fumarie o sistemi di evacuazione dei  prodotti  di  combustione,  con sbocco sopra il  tetto  dell'edificio  alla  quota  prescritta  dalla
regolamentazione tecnica vigente, fatto  salvo  quanto  previsto  dal periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas  a
condensazione  che,  per  valori  di  prestazione  energetica  e   di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad
alta  efficienza  energetica,  piu'  efficiente  e  meno  inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI  EN  297  e/o
UNI EN 483 e/o UNI EN  15502,  il  posizionamento  dei  terminali  di tiraggio avviene in conformita' alla vigente norma tecnica UNI 7129 e
successive integrazioni". 
    54. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le  seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 1, comma 21,  lettera  b),  capoverso  3-bis,  la parola: "fax" e' soppressa; 
    b)  all'articolo  4,  comma  1,  dopo   le   parole:   "fino   al raggiungimento  dei  requisiti  minimi  per  il  pensionamento"  sono
aggiunte le seguenti: "La stessa prestazione puo' essere  oggetto  di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e  24  della
legge 23 luglio 1991, n.  223,  ovvero  nell'ambito  di  processi  di riduzione di personale dirigente  conclusi  con  accordo  firmato  da
associazione sindacale stipulante il contratto collettivo  di  lavoro della categoria"; 
    c) all'articolo 4, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
    "7-bis. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a  7  trovano applicazione anche nel caso in cui  le  prestazioni  spetterebbero  a
carico di forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. 
    7-ter. Nel caso degli accordi il  datore  di  lavoro  procede  al recupero delle somme pagate ai sensi dell'articolo 5, comma 4,  della
legge n. 223  del  1991,  relativamente  ai  lavoratori  interessati, mediante conguaglio con i contributi  dovuti  all'INPS  e  non  trova
comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della  presente  legge.
Resta inoltre ferma la possibilita' di  effettuare  nuove  assunzioni anche presso le unita' produttive interessate  dai  licenziamenti  in
deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 223 del 1991". 
    55. All'articolo 1, comma 430, della legge 30 dicembre  2004,  n. 311, dopo le parole: "con popolazione residente superiore  ai  10.000
abitanti" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' le imprese che pur in assenza  dei  requisiti  sopra  indicati,   indipendentemente   dalla
superficie dei punti di vendita, fanno parte di un gruppo  societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice  civile  che  opera  con  piu'
punti di vendita sul territorio nazionale e che  realizza  un  volume d'affari annuo aggregata superiore a  10  milioni  di  euro.  Per  le
aziende della grande distribuzione commerciale come  sopra  definite, la trasmissione telematica dei corrispettivi  per  ciascun  punto  di
vendita  sostituisce  gli  obblighi  di  certificazione  fiscale  dei corrispettivi stessi". 
    56. All'articolo 6, comma  6-ter,  del  decreto-legge  13  agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, dopo l'ultimo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  "Le suddette permute sono attuate, in deroga alla legge 24  aprile  1941,
n. 392, anche per la realizzazione di nuovi edifici giudiziari  delle sedi centrali di corte d'appello in cui  sia  prevista  la  razionale
concentrazione di  tutti  gli  uffici  ordinari  e  minorili  nonche' l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche di cui all'articolo 1
della legge 14 settembre 2011, n. 148". 
    57. Entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della legge di conversione del  presente  decreto  la  CONSOB,  nell'ambito
dell'autonomia del proprio  ordinamento  ed  al  fine  di  assicurare efficaci e continuativi livelli  di  vigilanza  per  l'attuazione  di
quanto previsto ai sensi del presente articolo e per la tutela  degli investitori, nonche' per la salvaguardia della  trasparenza  e  della
correttezza  del  sistema  finanziario,  provvede   alle   occorrenti iniziative attuative, anche adottando misure  di  contenimento  della
spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni  in  materia di finanza pubblica, purche'  sia  assicurato  il  conseguimento  dei
medesimi risparmi previsti  a  legislazione  vigente,  e  avvalendosi delle facolta' di cui all'articolo 2, commi 4-undecies,  fino  ad  un
terzo  della  misura  massima  ivi  prevista,  e   4-terdecies,   del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente  che  le  misure  previste  siano  idonee  a
garantire comunque i medesimi effetti  di  contenimento  della  spesa stabiliti a legislazione vigente  ed  attesta  il  rispetto  di  tale
adempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in  ogni  caso precluso l'utilizzo degli  stanziamenti  preordinati  alle  spese  in
conto capitale per finanziare spese di parte corrente». 
 
  Dopo l'articolo 34 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 34-bis. - (Autorita' nazionale anticorruzione)  -  1.  Allo scopo di rafforzare la trasparenza e la correttezza  del  complessivo
sistema  di  rapporti  tra  cittadini,  mondo  delle  imprese,  anche innovative, e  pubblica  amministrazione,  alla  Commissione  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  che opera  come  autorita'  nazionale  anticorruzione,  e'  preposto   un
presidente nominato con le forme e le modalita' di  cui  al  medesimo articolo 13, comma 3,  su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, del Ministro della giustizia  e del Ministro dell'interno, tra persone di  notoria  indipendenza  che
hanno avuto esperienza in materia  di  contrasto  alla  corruzione  e persecuzione  degli  illeciti  nella  pubblica   amministrazione.   I
compensi del presidente  e  dei  componenti  della  Commissione  sono ridefiniti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel  rispetto dell'articolo 23-ter del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, in modo da garantire l'invarianza complessiva della spesa. 
    2. La Commissione di cui al comma 1  si  avvale,  sulla  base  di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze,  della  Guardia
di finanza, che agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul  valore  aggiunto  e
all'imposta sui redditi.  La  Commissione,  agli  stessi  fini,  puo' richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per  la
funzione pubblica. 
    3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    4. Conseguentemente, in sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190,  e'
differito al 31 marzo 2013. 
    Art. 34-ter. - (Documentazione di spesa).  -  1.  Ai  fini  delle rendicontazioni non ancora concluse alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto e per pagamenti gia' effettuati entro la  stessa data relativi ad interventi realizzati con finanziamenti pubblici, e'
da intendersi documentazione di spesa  anche  l'esibizione  di  copia autentica di assegni bancari emessi dal beneficiario a  pagamento  di
forniture di beni e servizi, purche' corredati di relativa fattura  e lettera liberatoria. 
    Art. 34-quater. - (Imprese turistico-balneari) - 1.  All'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
    "6. Si intendono quali imprese  turistico-balneari  le  attivita' classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e),  del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che  si  svolgono  su  beni  del
demanio marittimo, ovvero  le  attivita'  di  stabilimento  balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni  diversi  dal  demanio
marittimo.  Al  fine  di  promuovere  il  rilancio  delle   attivita' turistico-balneari e la tutela della concorrenza, e'  demandata  alle
regioni la  fissazione  degli  indirizzi  per  lo  svolgimento  delle attivita' accessorie degli stabilimenti balneari,  quali  l'esercizio
di somministrazione di  alimenti  e  bevande  e  gli  intrattenimenti musicali e  danzanti,  da  fissare  nel  rispetto  delle  particolari
condizioni di tutela dell'ambiente, ivi  incluso  l'ambiente  urbano, nonche' dell'ordine  pubblico,  dell'incolumita'  e  della  sicurezza
pubblica. Tali attivita' accessorie devono  essere  effettuate  entro gli orari di  esercizio  cui  sono  funzionalmente  e  logisticamente
collegate e  devono  svolgersi  nel  rispetto  delle  vigenti  norme, prescrizioni  e  autorizzazioni  in  materia  edilizia,  urbanistica,
igienico-sanitaria  e  di  inquinamento   acustico.   Gli   indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del
sindaco,  nel  rispetto  del  principio  di   sussidiarieta'   e   di proporzionalita'"; 
    b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
    "6-bis. In  caso  di  intrattenimenti  danzanti  da  svolgere  in stabilimenti  balneari,  i  progetti   sottoposti   all'esame   delle
commissioni di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio  1940, n. 635, devono individuare espressamente i luoghi in  cui  si  svolge
l'attivita' di pubblico spettacolo o intrattenimento.  
    6-ter. La disciplina di cui all'articolo 80 del testo  unico,  di cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,   n.   773,   si   applica
esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati  nei progetti di cui al comma 6-bis. 
    6-quater.  In  coerenza  con  quanto  disposto  dal  decreto  del Ministro dell'interno 30 novembre  1983,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  339  del   12   dicembre   1983,   non   fanno   parte dell'intrattenimento danzante e sono quindi sottratte alla disciplina
dell'articolo 80 del citato testo unico, le  aree  della  concessione demaniale circostanti i locali di pubblico spettacolo individuati nei
progetti di cui al  comma  6-bis,  purche'  prive  di  recinzioni  di qualsiasi  tipo  e  di  strutture  specificatamente  destinate   allo
stazionamento del pubblico per  assistere  a  spettacoli,  in  quanto aventi  caratteristiche  di   locale   all'aperto,   come   descritto
all'articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto  ministeriale 30 novembre 1983". 
    Art. 34-quinquies. - (Piano di sviluppo del  turismo).  -  1.  Su proposta del Ministro con delega al turismo,  entro  il  31  dicembre
2012, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il  Governo
adotta, previo parere delle competenti Commissioni  parlamentari,  un piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di durata  almeno
quinquennale. 
    2. Il piano e' aggiornato ogni due anni con le procedure  di  cui al comma 1. 
    3.  Il  Ministro  con  delega  al  turismo  adotta   ogni   anno, nell'ambito delle risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  un
programma attuativo delle linee strategiche individuate dal piano  di cui al comma 1. 
    Art. 34-sexies. -  (Disposizioni  in  materia  di  accise)  -  1. All'articolo 16 del decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,
comma 3, dopo le  parole:  "passivi  dell'accisa"  sono  inserite  le seguenti: "e dai titolari di  licenza  per  l'esercizio  di  depositi
commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta," e la  parola:
"assolto" e' sostituita dalle seguenti: "comunque corrisposto". 
    Art. 34-septies.  -  (Modifiche  al  regime  del  registro  delle imprese di pesca). - 1. All'articolo 2,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, dopo le parole:
"dello stesso codice" sono inserite le seguenti: ", gli  imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio  2012,
n. 4,". 
    2. In deroga a quanto previsto dall'articolo  10,  comma  1,  del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, con decreto del  Ministro
delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  da  emanare  di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  entro  il  31
dicembre 2012, sono adottate le opportune disposizioni  attuative  di quanto previsto al comma 1, anche al fine di integrare  nel  registro
delle  imprese  di  cui  all'articolo  2188  del  codice  civile   le informazioni di cui agli articoli  63  e  seguenti  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968,  n.  1639,  tenuto  conto altresi' del ruolo e  delle  funzioni  svolte  dalle  Capitanerie  di
porto. 
    Art.  34-octies.  -   (Riordino   dei   servizi   automobilistici sostitutivi  o  integrativi  dei  servizi  ferroviari  di   interesse
regionale e locale)  -  1.  Le  disposizioni  del  presente  articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi  automobilistici
sostitutivi  o  integrativi  dei  servizi  ferroviari  di   interesse regionale e locale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, nel rispetto dei principi  di  concorrenza, di economicita' e di efficienza. 
    2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi ferroviari di interesse regionale  e  locale  di  cui
agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, effettuati  in  maniera  stabile  e  continuativa  tramite  modalita'
automobilistica.  Esclusivamente  per   i   servizi   automobilistici integrativi e sostitutivi di cui al  comma  3  sono  fatte  salve  le
disposizioni del regio  decreto-legge  21  dicembre  1931,  n.  1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386,  nonche'  le  normative
regionali in materia. 
    3.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente  articolo  non  si applicano ai seguenti servizi automobilistici: 
    a) "servizi sostitutivi" dei servizi ferroviari, intendendosi per tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo  resi  necessari
dalla  provvisoria  interruzione  della  rete  ferroviaria  o   dalla provvisoria sospensione del servizio ferroviario  per  interventi  di
manutenzione straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore; 
    b) "servizi integrativi" dei servizi ferroviari, intendendosi per tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo  resi  necessari
da  un  provvisorio  e  non  programmabile  picco  della  domanda  di trasporto e  svolti  in  orari  ed  itinerari  identici  al  servizio
ferroviario da essi integrato. 
    4. Ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano organizzano, entro il termine del 30 giugno 2013, lo svolgimento  dei
servizi automobilistici di cui al  comma  1  in  bacini  territoriali ottimali tali da massimizzarne l'efficienza e  l'integrazione  con  i
servizi  minimi  di  trasporto  pubblico  regionale  e  locale   gia' individuati da ciascuna regione in attuazione  dell'articolo  16  del
decreto legislativo 19 novembre  1997,  n.  422.  La  dimensione  dei bacini territoriali ottimali deve essere non inferiore a  quella  del
territorio provinciale  e  non  superiore  a  quella  del  territorio regionale. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio  dei
Ministri, a tutela dell'unita' giuridica  ed  economica,  esercita  i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5  giugno  2003,
n. 131. 
    5. A far data dal 31 dicembre 2013 l'affidamento  della  gestione dei servizi automobilistici di cui al comma 1, cosi' come organizzati
ai sensi del comma 4, avviene in favore di imprenditori o di societa' in qualunque forma  costituite  individuati  esclusivamente  mediante
procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  e  dei  principi
generali relativi  ai  contratti  pubblici  e,  in  particolare,  dei principi  di  economicita',  imparzialita',   trasparenza,   adeguata
pubblicita',  non  discriminazione,  parita'  di  trattamento,  mutuo riconoscimento e proporzionalita'.  Decorso  inutilmente  il  termine
anzidetto, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unita'  giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi  di  cui  all'articolo  8
della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
    6. Al fine di promuovere l'assetto concorrenziale e  l'efficienza dei servizi, il bando di gara o la lettera di  invito  relativi  alle
procedure di cui al comma 5: 
    a) assicura  che  i  corrispettivi  posti  a  base  d'asta  siano quantificati secondo il  criterio  dei  costi  standard  dei  servizi
automobilistici di tipologia analoga, determinato da ciascuna regione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19  novembre  1997,
n. 422; 
    b) prevede  che  la  valutazione  delle  offerte  sia  effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa  da
una commissione nominata dall'ente affidante e composta  da  soggetti esperti nella specifica materia; 
    c) assicura che i criteri di valutazione delle offerte basati  su qualita' e quantita' dei servizi resi e sui progetti di  integrazione
con la rete dei  servizi  minimi  esistenti  prevalgano  sui  criteri riferiti al prezzo unitario dei servizi; 
    d) indica i criteri per il  passaggio  dei  dipendenti  ai  nuovi aggiudicatari  del  servizio,  prevedendo,  tra   gli   elementi   di
valutazione dell'offerta,  l'adozione  di  strumenti  di  tutela  dei livelli occupazionali e dei livelli  salariali  medi  annui  relativi
alla precedente gestione. 
    7. Al fine di promuovere e sostenere lo  sviluppo  del  trasporto pubblico regionale e locale, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano  destinano  le  economie  di  gara  eventualmente ottenute al trasporto pubblico regionale  e  locale  automobilistico,
privilegiando: 
    a) gli investimenti nell'acquisto di  autobus  appartenenti  alla classe III o alla classe B,  cosi'  come  definite  dal  decreto  del
Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  23  dicembre  2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004; 
    b) l'incremento quantitativo dei servizi minimi automobilistici a domanda elevata; 
    c)  l'adeguamento   inflativo   contrattualmente   previsto   dei corrispettivi di esercizio; 
    d)  il  cofinanziamento  regionale  ai  rinnovi   del   contratto collettivo nazionale  relativo  al  settore  del  trasporto  pubblico
regionale e locale. 
    Art. 34-novies. - (Definizione dei contributi  per  programmi  di edilizia residenziale) - 1. Al fine di provvedere alla chiusura delle
posizioni debitorie e creditorie determinatesi ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, degli articoli
2 e 10 della legge 8 agosto 1977,  n.  513,  dell'articolo  72  della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dell'articolo 6 del decreto-legge 13
agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16 ottobre 1975,  n.  492,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e' autorizzato a provvedere al pagamento dei conguagli  dei contributi  di  cui  alle  suddette  disposizioni  sulla  base  della
certificazione fornita dalle banche relativa  ai  singoli  interventi agevolativi e delle autocertificazioni prodotte, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai singoli beneficiari in ordine  alla  sussistenza  dei  requisiti  soggettivi.
L'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi della  collaborazione  dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, ha facolta'  di
effettuare controlli  a  campione  in  ordine  alla  sussistenza  del requisito del reddito.  Per  i  requisiti  oggettivi  la  cooperativa
ovvero  l'impresa  o  il  soggetto  pubblico  dedicato   all'edilizia residenziale deve produrre il certificato di agibilita' di  cui  agli
articoli 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Qualora sia accertata la mancanza anche di uno solo dei
requisiti necessari, il beneficiario decade dal diritto al contributo statale ed  e'  tenuto  alla  restituzione  di  quanto  indebitamente
percepito, oltre agli oneri accessori di legge. 
    2. Le banche sono autorizzate a compensare le posizioni debitorie e creditorie, risultanti dalla certificazione di cui al comma 1,  nei
confronti  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti nell'ambito del gruppo bancario di  appartenenza.  La  certificazione
evidenzia le complessive posizioni debitorie  e  creditorie  relative alle disposizioni citate al comma 1; la determinazione delle predette
posizioni non tiene conto  dei  conguagli  relativi  alle  operazioni oggetto di contenzioso sulla sussistenza dei  requisiti  oggettivi  e
soggettivi previsti per la fruizione del contributo pubblico. 
    3. Le risorse derivanti dalle posizioni di credito del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  nei  confronti  degli  istituti
bancari mutuanti sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato per essere riassegnate, per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  al
pertinente capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti. 
    4. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
    Art.  34-decies.  -  (Disposizioni  in  materia  di  collegamento stabile viario e ferroviario  tra  Sicilia  e  continente)  -  1.  In
considerazione  dell'attuale  condizione  di  tensione  dei   mercati finanziari  internazionali  che  impone,  a  tutela   della   finanza
pubblica,  particolari  esigenze  di  cautela  nella  verifica  della sostenibilita'  del  piano  economico-finanziario  del   collegamento
stabile viario e ferroviario tra Sicilia  e  continente  (di  seguito Ponte), anche in relazione alle modalita' di finanziamento  previste,
la societa' Stretto di  Messina  S.p.A.  ed  il  contraente  generale stipulano  apposito  atto  aggiuntivo  al   contratto   vigente   per
l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente  articolo.  Ai fini di cui al presente comma, l'atto aggiuntivo e'  trasmesso  entro
trenta giorni dalla stipula alle competenti Commissioni parlamentari. 
    2. Entro sessanta giorni dalla stipula  dell'atto  aggiuntivo  la societa' Stretto di Messina S.p.A. presenta al CIPE, ai  fini  di  un 
primo esame in linea  tecnica  del  progetto  definitivo  dell'opera, unitamente agli elaborati  tecnici  nonche'  ai  necessari  pareri  e
autorizzazioni, i  piani  economico-finanziari  accompagnati  da  una completa  e  dettagliata  analisi  dell'intervento  che  attesti   la
sostenibilita' dell'investimento, con riguardo  sia  alle  condizioni praticate  nel  mercato  dei  capitali  sia  alle  varie  ipotesi  di
finanziamento pubblico.  Il  CIPE  in  sede  di  esame  tecnico  puo' valutare parti progettuali dotate di autonoma funzionalita' alla  cui
effettiva  realizzazione  si  potra'  procedere  sentite  le  regioni interessate. I piani economici e finanziari e le relative analisi che
attestano  la  sostenibilita'   dell'investimento   sono,   altresi', trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari. 
    3. In esito all'esame in linea tecnica  del  progetto  definitivo dell'intervento, la societa'  Stretto  di  Messina  S.p.A.  avvia  le
necessarie iniziative per la  selezione  della  migliore  offerta  di finanziamento dell'infrastruttura con  capitali  privati,  senza  che
cio'  dia  luogo  ad   impegni   contrattuali   vincolanti   per   la concessionaria.  In  caso  di  mancata  individuazione  del  soggetto
finanziatore entro il termine per l'esame del progetto definitivo  di cui al comma 4, sono caducati tutti gli atti che regolano i  rapporti
di  concessione,  nonche'  le  convenzioni  ed  ogni  altro  rapporto contrattuale  stipulato  dalla  societa'  concessionaria.   In   tale
circostanza, a definitiva e completa tacitazione di  ogni  diritto  e pretesa, gli  effetti  della  caducazione  dei  vincoli  contrattuali
comportano  esclusivamente  il  riconoscimento   di   un   indennizzo costituito    dal    pagamento    delle    prestazioni    progettuali
contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento  di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto. 
    4. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge  2  novembre 2012, n. 187, fino all'approvazione del progetto definitivo da  parte
del CIPE delle opere come individuate dal comma 2, entro e non  oltre i 540 giorni successivi al completamento dell'esame del  progetto  in
linea tecnica,  tutti  gli  effetti  dei  contratti  stipulati  dalla societa' Stretto di Messina S.p.A. con il contraente generale  e  gli
altri soggetti affidatari dei  servizi  connessi  alla  realizzazione dell'opera sono sospesi e per il periodo di sospensione non  potranno
essere avanzate dai contraenti pretese risarcitorie o di altra natura a nessun titolo. Sono altresi' sospesi gli  adeguamenti  economici  a
qualsiasi titolo previsti. Per le parti progettuali non esaminate dal CIPE la  sospensione  degli  effetti  contrattuali  permane,  con  le
modalita'  sopra  indicate,  fino  al  reperimento  della   integrale copertura  finanziaria.  Le  parti  dovranno   improntare   il   loro
comportamento secondo i principi della buona fede. 
    5. La mancata approvazione del progetto definitivo dell'opera  da parte del CIPE, ai sensi del comma  4,  comporta  la  caducazione  di
tutti gli atti che regolano i rapporti  di  concessione,  nonche'  le convenzioni ed  ogni  altro  rapporto  contrattuale  stipulato  dalla
societa' concessionaria, secondo le modalita' e per  gli  effetti  di cui al comma 3. 
    6. La societa' Stretto di Messina S.p.A. puo' essere autorizzata, previa approvazione dei progetti definitivi da parte del  CIPE  e  di
intesa   con   le   regioni   interessate,   ad    eseguire    lavori infrastrutturali  funzionali  all'esigenza  dell'attuale  domanda  di
trasporto  anche  in  caso  di  mancata  realizzazione   del   Ponte, ricompresi nel progetto definitivo generale, a  carico  del  bilancio
dello Stato nei limiti delle  risorse  che  saranno  individuate  con successivi provvedimenti. 
    7. Con atto di  indirizzo  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  sono  impartite   direttive   finalizzate   all'immediato contenimento dei costi di gestione  e  di  personale  della  societa'
Stretto di Messina S.p.A. 
    8. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non  venga stipulato  entro  il  termine  perentorio  del  1°  marzo  2013  sono
caducati,  con  effetto  dalla  data  di  entrata   in   vigore   del decreto-legge 2 novembre 2012, n.187, tutti gli atti che  regolano  i
rapporti  di  concessione,  nonche'  le  convenzioni  ed  ogni  altro rapporto contrattuale stipulato dalla societa' concessionaria secondo
le modalita' e per gli effetti di cui al comma 3. 
    9. Nei casi di caducazione di cui ai commi 3, 5 e 8, con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, la societa' Stretto di Messina  S.p.A. e' posta in  liquidazione  e,  per  lo  svolgimento  delle  attivita'
liquidatorie, e'  nominato  un  commissario  liquidatore  che  dovra' concludere le operazioni entro e non oltre un anno dalla nomina. 
    10. Agli oneri derivanti dagli eventuali  indennizzi  conseguenti all'attuazione del presente articolo si  provvede  mediante  utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289,  e  successivi  rifinanziamenti,  relativa  al
Fondo per lo sviluppo e la coesione. A tale fine le risorse del Fondo sono coerentemente riprogrammate dal CIPE a valere sulle assegnazioni destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
    11.  Gli  eventuali  indennizzi  conseguenti  all'attuazione  del presente articolo sono  preventivamente  comunicati  alle  competenti
Commissioni parlamentari con  elencazione  dei  destinatari  e  delle relative somme loro riconosciute e con l'indicazione  puntuale  delle
prestazioni progettuali previste ed eseguite  che  hanno  dato  luogo all'indennizzo per ciascuno dei predetti soggetti. 
    Art.  34-undecies.  -  (Disposizioni  in  materia  di   trasporto pubblico locale) - 1. Nelle more del completamento  del  processo  di
riordino della disciplina in materia di  trasporto  pubblico  locale, per l'anno 2012, il fondo di cui  agli  articoli  21,  comma  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 30, comma 3, del  decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e'  ripartito  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  da  adottare  d'intesa   con   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano,  sulla  base  del  criterio
storico. 
    2. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre  2006,  n. 296, alla lettera b), dopo  le  parole:  "lacuale  e  fluviale"  sono
aggiunte le seguenti: "e la prosecuzione degli interventi di  cui  al comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge l° ottobre  2007,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016". 
    Art. 34-duodecies. - (Proroga di termine) -  1.  All'articolo  1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole:  "fino a tale data" sono sostituite dalle seguenti:  "fino  al  31  dicembre
2020"». 
    L'articolo 35 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 35. - (Desk  Italia  -  Sportello  attrazione  investimenti esteri). - 1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera
a) e lettera q), della Costituzione, ed al fine  di  incrementare  la capacita' del sistema Paese di attrarre investimenti dall'estero, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del Ministro dello sviluppo economico, e'  istituito  il  Desk  Italia  -
Sportello attrazione investimenti esteri, con  funzioni  di  soggetto pubblico di coordinamento territoriale nazionale per gli  investitori
esteri  che  manifestino  un  interesse   reale   e   concreto   alla realizzazione in Italia di investimenti di  natura  non  strettamente
finanziaria  e  di  rilevante  impatto  economico   e   significativo interesse per il Paese. 
    2. Il Desk Italia  -  Sportello  attrazione  investimenti  esteri costituisce il punto  di  riferimento  per  l'investitore  estero  in
relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti  il  relativo progetto di investimento,  fungendo  da  raccordo  fra  le  attivita'
svolte  dall'ICE  -  Agenzia   per   la   promozione   all'estero   e l'internazionalizzazione  delle  imprese  italiane   e   dall'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia; a tal fine convoca apposite conferenze di servizi di cui
agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto 2012,  n.  134,   e   propone   la   sostituzione   di   procedimenti
amministrativi con accordi integrativi  o  sostitutivi  dei  relativi provvedimenti, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7  agosto  1990,
n. 241. 
    3. Il Desk Italia  -  Sportello  attrazione  investimenti  esteri opera presso il Ministero dello sviluppo economico, in  raccordo  con
il Ministero degli affari esteri, avvalendosi del relativo personale, concordando  con  l'Agenzia  ICE  e  con  l'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa -  Invitalia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, modalita' e  procedure
attraverso le quali realizzare gli indirizzi elaborati  dalla  cabina di regia per l'internazionalizzazione di cui all'articolo  14,  comma
18-bis, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111.  Le  modalita'  e
procedure concordate sono comunicate alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, al fine di consentire di individuare le necessarie  forme di coinvolgimento degli uffici  regionali.  La  riorganizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14, comma  19, del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' attuata con  il regolamento  di  cui  all'articolo  2,  commi  10   e   10-ter,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
    4. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, le  regioni  provvedono  ad  individuare  l'ufficio
interno al quale attribuire le  funzioni  di  raccordo  con  il  Desk Italia  -  Sportello  attrazione  investimenti  esteri,  al  fine  di
agevolare il coordinamento con riguardo ad iniziative di investimento estere localizzate in ambito regionale e con potere,  all'occorrenza,
di convocare e presiedere conferenze di servizi per gli  investimenti esteri di esclusivo interesse regionale.  Agli  adempimenti  previsti
dal presente comma si provvede con le risorse  umane,  strumentali  e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
    5. All'ufficio di cui al comma 4 sono adibiti prioritariamente  i dipendenti a  tempo  indeterminato  del  soppresso  Istituto  per  il
commercio estero,  dei  quali  sia  avvenuto  il  trasferimento  alle regioni in conformita' con le  intese  di  cui  al  comma  26-sexies,
lettera a), dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Ai
sensi del comma 26-septies del medesimo articolo 14, la previsione di cui al primo periodo opera  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
    6. Il Desk Italia  -  Sportello  attrazione  investimenti  esteri formula  annualmente  proposte  di   semplificazione   normativa   ed
amministrativa sul tema dell'attrazione  degli  investimenti  esteri, garantendo in ogni caso che gli indirizzi  per  l'operativita'  dello
stesso Sportello non vengano  modificati  per  un  periodo  di  tempo necessario ad  assicurare  la  realizzazione  degli  investimenti  in
Italia da parte degli investitori esteri. 
    7. Al comma 22 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio  2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo  periodo,  le parole: "struttura  dell'Agenzia"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"struttura dell'Agenzia, secondo le modalita' ed  i  limiti  previsti dallo statuto"; al secondo periodo, le parole: "Formula  proposte  al
consiglio  di  amministrazione"  sono  sostituite   dalle   seguenti:
"Formula, d'intesa  con  il  presidente,  proposte  al  consiglio  di amministrazione"; le parole: ", da' attuazione ai  programmi  e  alle
deliberazioni da questo  approvati  e  assicura  gli  adempimenti  di carattere tecnico-amministrativo," sono sostituite dalle seguenti: ",
da' attuazione  ai  programmi  e  alle  deliberazioni  approvate  dal consiglio di  amministrazione  ed  alle  disposizioni  operative  del
presidente,  assicurando  altresi'  gli  adempimenti   di   carattere tecnico-amministrativo"». 
 
  All'articolo 36: 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. I confidi sottoposti entro il 31 dicembre  2013  a  vigilanza diretta da parte della  Banca  d'Italia  possono  imputare  al  fondo
consortile, al capitale sociale, ad apposita  riserva  o  accantonare per la copertura dei rischi i  fondi  rischi  e  gli  altri  fondi  o
riserve  patrimoniali  o  finanziamenti  per  la  concessione   delle garanzie costituiti da contributi dello Stato,  delle  regioni  e  di
altri enti pubblici esistenti alla data  del  31  dicembre  2012.  Le risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini  di
vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli  di  destinazione  nel caso siano destinati ad  incrementare  il  patrimonio.  Le  eventuali
azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni  o  quote  proprie dei  confidi  e  non  attribuiscono  alcun  diritto  patrimoniale   o
amministrativo, ne' sono computate nel capitale sociale o  nel  fondo consortile  ai  fini  del  calcolo  delle  quote  richieste  per   la
costituzione e  per  le  deliberazioni  dell'assemblea.  La  relativa delibera e' di competenza dell'assemblea ordinaria»; 
    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis.  E'  istituito  presso  l'Ismea  un  Fondo   mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese  agricole.
Il Fondo e' costituito dai contributi volontari degli  agricoltori  e puo' beneficiare di contributi pubblici compatibili con la  normativa
europea in materia di aiuti di Stato. 
    2-ter. Il contratto di rete di cui al  successivo  comma  5  puo' prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali
tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualita'  tra  gli stessi, per il quale si applicano le medesime regole  e  agevolazioni
previste  per  il  fondo  patrimoniale  di   cui   al   comma   4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile  2009,  n.  33.  Il  suddetto fondo di mutualita' partecipa al Fondo mutualistico nazionale per  la
stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di  cui  al  comma 2-bis»; 
    al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
    "8. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115,  della  legge  28 dicembre 1995, n. 549, non si  applicano  alle  cambiali  finanziarie
nonche' alle obbligazioni e titoli similari emessi  da  societa'  non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del  capitale  quotati
in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di  negoziazione, diverse dalle  banche  e  dalle  microimprese,  come  definite  dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio  2003,  a condizione che  tali  cambiali  finanziarie,  obbligazioni  e  titoli
similari  siano  negoziati  in  mercati   regolamentati   o   sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi  della  Unione  europea  o  di
Paesi aderenti all'Accordo sullo  spazio  economico  europeo  inclusi nella  lista  di  cui  al  decreto  ministeriale  emanato  ai   sensi
dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, ovvero, nel caso in cui tali cambiali finanziarie,  obbligazioni e titoli similari non siano quotati, a condizione che siano  detenuti
da investitori qualificati ai sensi  dell'articolo  100  del  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che non detengano,  direttamente
o indirettamente, anche per il tramite di societa' fiduciarie  o  per interposta  persona,  piu'  del  2  per  cento  del  capitale  o  del
patrimonio della societa'  emittente  e  sempreche'  il  beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori
che  consentono  un   adeguato   scambio   di   informazioni.   Dette disposizioni si applicano con riferimento alle cambiali  finanziarie,
alle obbligazioni e ai titoli similari emessi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179"»; 
    dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
    «3-bis.  Limitatamente  all'ipotesi  di  conversione  in   azioni ordinarie  delle  azioni  privilegiate  in  circolazione,  la   Cassa
depositi e prestiti (CDP) provvede a determinare, entro il 31 gennaio 2013, il rapporto di conversione delle  stesse  secondo  le  seguenti
modalita': 
    a)  determinazione  del  valore  di  CDP   (i)   alla   data   di trasformazione di CDP in societa' per azioni e (ii)  al  31  dicembre
2012 sulla base di perizie giurate di stima che  tengano  conto,  tra l'altro, della presenza della garanzia dello Stato sulla raccolta del
risparmio postale; 
    b) determinazione del  rapporto  tra  il  valore  nominale  delle azioni privilegiate e il valore di CDP alla data di trasformazione di
CDP in societa' per azioni determinato ai sensi della lettera a); 
    c)   determinazione   del   valore   riconosciuto   alle   azioni privilegiate ai fini della conversione, quale  quota,  corrispondente
alla percentuale di cui alla lettera b), del  valore  di  CDP  al  31 dicembre 2012 determinato ai sensi della lettera a). 
    3-ter.  Qualora  il  rapporto   di   conversione   delle   azioni privilegiate in azioni ordinarie come sopra determinato  non  risulti
alla pari, i titolari delle azioni privilegiate hanno la facolta'  di beneficiare di un rapporto di conversione alla pari versando alla CDP
una somma, a titolo di conguaglio, di importo  pari  alla  differenza tra il valore di una azione ordinaria  e  il  valore  di  una  azione
privilegiata. 
    3-quater. I  titolari  delle  azioni  privilegiate  che  entro  i termini di cui  al  comma  3-sexies  non  esercitano  il  diritto  di
recesso, versano al Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di compensazione, un importo forfetario pari  al  50  per  cento  dei
maggiori dividendi corrisposti da CDP, per le azioni privilegiate per le quali avviene la conversione,  dalla  data  di  trasformazione  in
societa' per azioni, rispetto a quelli che  sarebbero  spettati  alle medesime azioni per una partecipazione azionaria corrispondente  alla
percentuale di cui alla lettera b) del comma 3-bis. 
    3-quinquies. L'importo di  cui  al  comma  3-quater  puo'  essere versato, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro  il
1° aprile 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate  uguali alla data del 1° aprile dei quattro anni successivi, con applicazione
dei relativi interessi legali. 
    3-sexies. Il periodo  per  l'esercizio  del  diritto  di  recesso decorre dal 15 febbraio 2013 e termina il 15 marzo  2013.  Le  azioni
privilegiate sono automaticamente convertite in  azioni  ordinarie  a far data dal 1° aprile 2013. 
    3-septies. Le condizioni economiche per la conversione di cui  ai commi  precedenti  sono  riconosciute  al  fine  di  consolidare   la
permanenza di soci privati nell'azionariato di CDP. Conseguentemente, in  caso  di  recesso,  quanto  alla  determinazione  del  valore  di
liquidazione delle  azioni  privilegiate,  si  applicano  le  vigenti disposizioni dello statuto della CDP. 
    3-octies. A decorrere dal 1° aprile 2013  e  fino  alla  data  di approvazione da parte  dell'assemblea  degli  azionisti  di  CDP  del
bilancio d'esercizio al  31  dicembre  2012,  a  ciascuna  fondazione bancaria azionista di CDP e' concessa la facolta' di  acquistare  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, che e' obbligato a  vendere, un numero di azioni ordinarie di CDP non  superiore  alla  differenza
tra il numero di azioni privilegiate gia' detenuto  e  il  numero  di azioni ordinarie ottenuto ad esito della conversione.  Tale  facolta'
di acquisto e' trasferibile  a  titolo  gratuito  tra  le  fondazioni bancarie azioniste di CDP. 
    3-novies. La facolta' di acquisto di cui al comma 3-octies  viene esercitata al prezzo corrispondente al valore di CDP al  31  dicembre
2012 di cui al  comma  3-bis,  lettera  a),  che  e'  corrisposto  al Ministero dell'economia e delle finanze,  quanto  ad  una  quota  non
inferiore al 20 per cento, entro il 1° luglio 2013,  e,  quanto  alla residua quota, in quattro rate uguali alla data  del  1°  luglio  dei
quattro anni successivi,  con  applicazione  dei  relativi  interessi legali. 
    3-decies. La dilazione dei pagamenti di cui ai commi  3-quinquies e 3-novies e' accordata dal Ministero, a richiesta,  a  fronte  della
costituzione in pegno di azioni ordinarie  a  favore  del  Ministero, fino al completamento dei pagamenti dovuti. Il numero delle azioni da
costituire in pegno e' determinato sulla base  degli  importi  dovuti per i pagamenti  dilazionati  comprensivi  degli  interessi,  tenendo
conto del valore delle azioni ordinarie corrispondente al  valore  di CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 3-bis, lettera a). Il diritto
di voto e il diritto agli utili spettano alla  fondazione  concedente il pegno. In caso di inadempimento  delle  obbligazioni  assunte,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   acquisisce   a   titolo definitivo  le  azioni   corrispondenti   all'importo   del   mancato
pagamento»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. All'articolo 3,  comma  4-quater,  del  decreto-legge  10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, ultimo periodo, le parole: "con l'iscrizione  nel registro delle imprese la rete acquista soggettivita' giuridica" sono
sostituite dalle seguenti: "con l'iscrizione nella sezione  ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione e'  stabilita  la
sua sede la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare  la soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato  per  atto
pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82"»; 
    al comma 5, le parole: «convertito dalla legge 9 aprile 2009,  n. 3» sono sostituite dalle seguenti:  «convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33»; 
    dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
    «5-bis. Al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera e), e'  inserita  la seguente: 
    "e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al  contratto  di rete ai sensi dell'articolo 3,  comma  4-ter,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37"; 
    b) all'articolo 37, dopo il comma 15 e' inserito il seguente: 
    "15-bis. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  trovano applicazione,  in  quanto  compatibili,  alla   partecipazione   alle
procedure di affidamento delle aggregazioni tra le  imprese  aderenti al contratto di rete,  di  cui  all'articolo  34,  comma  1,  lettera
e-bis)". 
    5-ter. All'articolo 51, secondo comma, numero 3°, della legge  16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: "negli atti del notaro rogante"
sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  "ovvero  sia  iscritto  nel registro delle imprese"»; 
    al comma 6, le parole: «14  marzo  2004»  sono  sostituite  dalle seguenti: «14 marzo 2005»; 
    dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis.  I  contratti  conclusi  fra  imprenditori  agricoli  non costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24 marzo 2012, n. 27»; 
    al comma  7,  capoverso  lettera  m),  le  parole:  «del  decreto legislativo n. 152 del 2006» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del
presente decreto»; 
    dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
    «7-bis. Al decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'allegato II della parte II, dopo il punto 4) sono inseriti i seguenti: 
    "4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica  di  trasmissione  nazionale,  con
tensione nominale superiore a 100 kV e  con  tracciato  di  lunghezza superiore a 10 Km ed  elettrodotti  in  cavo  interrato  in  corrente
alternata, con tracciato di  lunghezza  superiore  a  40  chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale; 
    4-ter) Elettrodotti aerei esterni per  il  trasporto  di  energia elettrica,  facenti  parte  della  rete  elettrica  di   trasmissione
nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e  con  tracciato di lunghezza superiore a  3  Km,  qualora  disposto  all'esito  della
verifica di assoggettabilita' di cui all'articolo 20"; 
    b) all'allegato III della parte II,  alla  lettera  z),  dopo  le parole: "energia elettrica" sono inserite le seguenti: ", non facenti
parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,"; 
    c) all'allegato IV della parte II, al punto 7, lettera  z),  dopo le parole: "energia elettrica" sono  inserite  le  seguenti:  ",  non
facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,"; 
    d) al comma 8 dell'articolo 6, e' aggiunto, in fine, il  seguente periodo: "Le medesime riduzioni si  applicano  anche  per  le  soglie
dimensionali dei progetti di cui  all'allegato  II,  punti  4-bis)  e 4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica
di trasmissione nazionale". 
    7-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   in   conformita'   all'Accordo concernente  l'applicazione  della  direttiva  del  Consiglio   delle
Comunita' europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre  1991  relativa  alla protezione  delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai   nitrati
provenienti da fonti agricole, procedono all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine  agricola,  anche  sulla  base  dei
criteri contenuti nel medesimo  Accordo.  Qualora  le  regioni  e  le province autonome, entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  non   abbiano provveduto ai sensi del precedente periodo, il  Governo  esercita  il
potere sostitutivo secondo  quanto  previsto  dall'articolo  8  della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
    7-quater. Nelle more della attuazione del comma 7-ter, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  nelle  zone vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni previste  per  le
zone non vulnerabili. 
    7-quinquies. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "A decorrere dall'esercizio 2012, nel caso di cui al primo comma, il sovracanone e' versato direttamente ai comuni"»; 
    dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
    «8-bis. Al fine  di  rendere  piu'  efficienti  le  attivita'  di controllo relative alla rintracciabilita'  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28  gennaio  2002,  sulla
sicurezza alimentare, i produttori agricoli di cui  all'articolo  34, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,   sono   tenuti   alla comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto di  cui  all'articolo  21  del  decreto-legge  31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni»; 
    al comma 9, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle  seguenti:
«secondo comma»; 
    dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
    «10-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 50, della  legge 15  dicembre  2004,  n.  308,  gia'  destinate   alle   esigenze   di
funzionamento del soppresso ICRAM,  possono  essere  utilizzate,  nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica, anche per le  spese  di  funzionamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. 
    10-ter. All'articolo 4, comma 45, alinea, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la parola: "puo'" e'  sostituita  dalle  seguenti:  "e'
autorizzato, anche attraverso la costituzione di forme associative  e consortili con banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del
credito agrario, all'erogazione del credito a condizioni di mercato e a". 
    10-quater. All'articolo 7, comma 1, lettera c), capoverso  1-bis, del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, sono soppresse  le
seguenti parole: ", purche' i finanziamenti o i servizi di  pagamento siano volti a consentire agli investitori  di  effettuare  operazioni
relative a strumenti finanziari". 
    10-quinquies. Fatto salvo  quanto  previsto  all'articolo  4  del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2008,  n.  205,  le  risorse  assegnate  alle societa' cooperative esercenti attivita' di garanzia collettiva  fidi
per la  realizzazione  delle  iniziative  di  intervento  strutturale nell'ambito del programma SFOP 1994/1999  permangono  nel  patrimonio
dei  beneficiari,  con  il  vincolo  di  destinazione  esclusiva   ad interventi nella filiera ittica in coerenza  con  gli  obiettivi  del
Programma nazionale triennale della  pesca  di  cui  all'articolo  2, comma  5-decies,  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,   n.   225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. 
    10-sexies. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, dopo le  parole:  "a  piccole  e  medie  imprese"  sono inserite le seguenti: "nonche' alle grandi imprese  limitatamente  ai
soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi  e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8,
comma 5, lettera  b),  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106". 
    10-septies. Gli interventi di cui all'articolo 39, comma  4,  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  sono  effettuati  nell'ambito della disponibilita' di cui all'articolo 39, comma  1,  dello  stesso
decreto». 
 
  Dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente: 
    «Art.  36-bis.  -  (Disciplina  delle  relazioni  commerciali  in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari). -  1.  Al
comma 1 dell'articolo 62 del decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo  periodo,  le  parole:  "a  pena  di  nullita'"  sono soppresse; 
    b) l'ultimo periodo e' soppresso». 
 
  All'articolo 37: 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. La riprogrammazione  dei  programmi  cofinanziati  dai  Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione nonche' la
destinazione  di  risorse  proprie  regionali  possono  prevedere  il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere  da
a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006, n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese di  micro
e piccola dimensione localizzate o che si localizzano entro  la  data fissata dal decreto di cui al comma 4 nelle Zone  Urbane  individuate
dalla delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, nonche' in  quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa  allegata  e
nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del  2006  da  definire  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, ricadenti nelle regioni ammissibili
all'obiettivo "Convergenza" ai sensi dell'articolo 5 del  regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio  2006,  e  successive
modificazioni». 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
    «1-bis. Rientrano tra le Zone franche urbane di cui  all'articolo 1, comma  340,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  le  aree
industriali   ricadenti   nelle   regioni   di   cui    all'obiettivo "Convergenza" per le quali e' stata gia'  avviata  una  procedura  di
riconversione  industriale,  purche'  siano   state   precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano  registrato  un
numero di addetti, precedenti all'avvio delle procedure per la  cassa integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unita'. 
    1-ter. La dotazione  del  Fondo  per  interventi  strutturali  di politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di  2
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013»; 
    dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
    «4-bis. Le misure  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano altresi'   sperimentalmente   ai   comuni    della    provincia    di
Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei  programmi  di  sviluppo  e  degli interventi compresi nell'accordo  di  programma  "Piano  Sulcis".  La
relativa copertura e' disposta a valere sulle  somme  destinate  alla attuazione del "Piano Sulcis" dalla delibera CIPE n.  93/2012  del  3
agosto  2012,  come  integrate  dal  presente  decreto.  Con  decreto adottato ai  sensi  del  comma  4,  si  provvede  all'attuazione  del
presente comma ed alla individuazione  delle  risorse  effettivamente disponibili che rappresentano il tetto di spesa». 
 
  Dopo l'articolo 37 e' inserito il seguente: 
    «Art. 37-bis. - (Zone a burocrazia zero). - 1. Nell'ambito  delle attivita' di sperimentazione di cui all'articolo  12,  comma  1,  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che proseguono fino al 31  dicembre
2013, possono  essere  individuate  "zone  a  burocrazia  zero",  non soggette  a  vincolo  paesaggistico-territoriale  o  del   patrimonio
storico-artistico. 
 
    2. Nelle zone di cui al comma 1 i soggetti sperimentatori possono individuare e rendere pubblici  i  casi  in  cui  il  rilascio  delle
autorizzazioni di competenza  necessarie  alla  data  di  entrata  in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente   decreto   sono
sostituite da una comunicazione dell'interessato allo sportello unico per  le  attivita'  produttive.  Nei  rimanenti  casi  per  le  nuove
iniziative produttive, avviate successivamente alla data  di  entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  i
procedimenti  amministrativi  sono  conclusi   con   l'adozione   del provvedimento  conclusivo  previa  apposita  conferenza  di   servizi
telematica ed aperta a tutti gli  interessati,  anche  con  modalita' asincrona.  I  provvedimenti  conclusivi  di  tali  procedimenti   si
intendono  senz'altro  positivamente  adottati  entro  trenta  giorni dall'avvio del procedimento  se  un  provvedimento  espresso  non  e'
adottato entro tale termine. 
    3.  Per  le  aree  ubicate  nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ove la zona a
burocrazia zero coincida con una delle zone  franche  urbane  di  cui all'articolo 37, le risorse previste per tali zone franche urbane, ai
sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27  dicembre  2006,  n. 296, sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente  per  la
concessione di contributi diretti alle  nuove  iniziative  produttive avviate nelle zone a burocrazia zero. 
    4. Il comma 2 non si applica ai  procedimenti  amministrativi  di natura tributaria, di pubblica sicurezza ed attinenti all'incolumita'
pubblica. L'articolo 43 del decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
abrogato. 
    5. Dall'attuazione del presente articolo  non  derivano  nuovi  o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato». 
 
  All'articolo 38, comma 4, le parole: «alle lettere b), ii) e  iv),» sono sostituite dalle seguenti: «ai numeri ii e iv della lettera b)». 

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