Legge 24 marzo 2012 n. 27. Conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 su disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivitą . 24 marzo 2012.



LEGGE 24 marzo 2012, n. 27. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'.

Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012  - Suppl. Ordinario n.53.

Entrata in vigore del provvedimento: 25 marzo 2012
 Art. 1 
  1. Il decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,  recante  disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita', e' convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 24 marzo 2012 
 
Allegato 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
AL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1 

  All'articolo 1: 
    al comma 1, alinea, dopo la parola: «convertito» sono inserite le
seguenti: «, con modificazioni,»; 
    al comma 3, al primo periodo, dopo la parola:  «convertito»  sono
inserite le seguenti: «, con modificazioni,»; 
    al comma  4,  al  primo  periodo,  le  parole:  «Le  Regioni,  le
Provincie ed i Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «I Comuni,  le
Province, le  Citta'  metropolitane  e  le  Regioni»  e,  al  secondo
periodo, dopo la parola: «convertito» sono inserite le  seguenti:  «,
con modificazioni,»; 
    dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. All'articolo 3,  comma  1,  alinea,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, le parole:  "entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2012". 
  4-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, le parole: "entro 90 giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto"  sono  sostituite
dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2012"»; 
    al comma 5, le parole: «Sono esclusi dall'ambito di  applicazione
del presente articolo i servizi di trasporto di  persone  e  cose  su
autoveicoli non di  linea»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Sono
esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo  i  servizi
di trasporto pubblico di persone e cose non di linea». 
  L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2 (Tribunale delle imprese). - 1. Al decreto  legislativo  27
giugno 2003, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
    1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  "(Istituzione  delle
sezioni specializzate in materia di impresa)"; 
    2)  al  comma  1,   le   parole:   "proprieta'   industriale   ed
intellettuale" sono sostituite dalla seguente: "impresa"; 
    3) e' aggiunto il seguente comma: 
  "1-bis. Sono altresi' istituite sezioni specializzate in materia di
impresa presso i tribunali e  le  corti  d'appello  aventi  sede  nel
capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle citta' di  cui  al
comma  1.  Per   il   territorio   compreso   nella   regione   Valle
d'Aosta/Valle'  d'Aoste  sono  competenti  le  sezioni  specializzate
presso il tribunale e la  corte  d'appello  di  Torino.  E'  altresi'
istituita la sezione specializzata in materia di  impresa  presso  il
tribunale e  la  corte  d'appello  di  Brescia.  L'istituzione  delle
sezioni  specializzate   non   comporta   incrementi   di   dotazioni
organiche"; 
    b) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. I giudici che compongono le sezioni specializzate  sono  scelti
tra i magistrati dotati di specifiche competenze"; 
    c) all'articolo 2, comma 2, le parole: "proprieta' industriale ed
intellettuale" sono sostituite dalla seguente: "impresa"; 
    d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate). -  1.
Le sezioni specializzate sono competenti in materia di: 
    a) controversie di cui all'articolo 134 del  decreto  legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni; 
    b) controversie in materia di diritto d'autore; 
    c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della  legge  10
ottobre 1990, n. 287; 
    d)  controversie  relative  alla   violazione   della   normativa
antitrust dell'Unione europea. 
  2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente
alle societa' di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo
VI, del codice civile, alle societa' di cui al  regolamento  (CE)  n.
2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22  luglio  2003,  nonche'  alle
stabili organizzazioni nel  territorio  dello  Stato  delle  societa'
costituite all'estero, ovvero alle societa' che rispetto alle  stesse
esercitano o sono sottoposte a  direzione  e  coordinamento,  per  le
cause e i procedimenti: 
    a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli  concernenti
l'accertamento, la costituzione, la modificazione o  l'estinzione  di
un rapporto societario, le  azioni  di  responsabilita'  da  chiunque
promosse  contro  i  componenti  degli  organi  amministrativi  o  di
controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il  dirigente
preposto alla redazione dei documenti  contabili  societari,  nonche'
contro il soggetto incaricato della revisione contabile per  i  danni
derivanti da propri inadempimenti o da fatti  illeciti  commessi  nei
confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei  confronti
dei terzi danneggiati, le opposizioni  di  cui  agli  articoli  2445,
terzo  comma,  2482,  secondo  comma,  2447-quater,  secondo   comma,
2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo  comma,
e 2506-ter del codice civile; 
    b) relativi al trasferimento delle partecipazioni  sociali  o  ad
ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni  sociali  o  i
diritti inerenti; 
    c) in materia di  patti  parasociali,  anche  diversi  da  quelli
regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile; 
    d) aventi ad  oggetto  azioni  di  responsabilita'  promosse  dai
creditori delle  societa'  controllate  contro  le  societa'  che  le
controllano; 
    e) relativi a rapporti di cui  all'articolo  2359,  primo  comma,
numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies  del
codice civile; 
    f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi  o
forniture di rilevanza comunitaria dei  quali  sia  parte  una  delle
societa' di cui al presente comma, ovvero  quando  una  delle  stesse
partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti
siano stati affidati, ove  comunque  sussista  la  giurisdizione  del
giudice ordinario. 
  3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti per le cause e
i procedimenti che presentano ragioni di connessione  con  quelli  di
cui ai commi 1 e 2"; 
    e) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  "Art.  4  (Competenza  territoriale  delle  sezioni).   -   1.   Le
controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari  criteri
di ripartizione della competenza territoriale e  nel  rispetto  delle
normative speciali che le disciplinano,  dovrebbero  essere  trattate
dagli uffici giudiziari compresi nel territorio  della  regione  sono
assegnate alla sezione specializzata avente  sede  nel  capoluogo  di
regione  individuato  ai  sensi   dell'articolo   1.   Alle   sezioni
specializzate istituite presso i tribunali e le corti  d'appello  non
aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le  controversie
che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari  compresi  nei
rispettivi distretti di corte d'appello". 
  2. All'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990,  n.  287,
le parole: "alla corte  d'appello  competente  per  territorio"  sono
sostituite dalle seguenti: "al tribunale  competente  per  territorio
presso cui e' istituita la sezione specializzata di cui  all'articolo
1 del decreto legislativo  26  giugno  2003,  n.  168,  e  successive
modificazioni". 
  3. Dopo il comma 1-bis  dell'articolo  13  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115,  e  successive  modificazioni,  e'  inserito  il
seguente: 
  "1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di
cui al decreto legislativo 27  giugno  2003,  n.  168,  e  successive
modificazioni,  il  contributo  unificato  di  cui  al  comma  1   e'
raddoppiato. Si applica il comma 1-bis". 
  4.   Il   maggior   gettito   derivante   dall'applicazione   della
disposizione di cui al comma 3 e' versato  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per  essere  riassegnato,  quanto  ad  euro  600.000  per
ciascuno degli anni 2012 e 2013, alla copertura degli oneri derivanti
dalla istituzione delle sezioni specializzate in materia  di  impresa
presso gli uffici giudiziari diversi da quelli nei quali, per effetto
dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168,  sono
state istituite le sezioni specializzate  in  materia  di  proprieta'
industriale ed intellettuale e,  per  la  restante  parte,  al  fondo
istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111. A decorrere dall'anno  2014  l'intero  ammontare
del maggior gettito viene riassegnato al predetto fondo. Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure relative alle
nuove assunzioni di personale di magistratura nonche' di  avvocati  e
procuratori dello Stato, la  riassegnazione  delle  entrate  prevista
dall'articolo 37, commi 10 e 14, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, e' effettuata al netto della quota  di  risorse  destinate  alle
predette assunzioni; la predetta  quota  e'  stabilita  con  apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con  i
Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze. Le  risorse
da destinare alle assunzioni corrispondenti alla predetta quota  sono
iscritte nello stato di  previsione  dell'entrata  e  in  quello  dei
Ministeri interessati. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  6. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
giudizi instaurati dopo  il  centottantesimo  giorno  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». 
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3  (Acceso  dei  giovani  alla  costituzione  di  societa'  a
responsabilita' limitata). - 1. Nel libro  V,  titolo  V,  capo  VII,
sezione I, del codice civile, dopo l'articolo  2463  e'  aggiunto  il
seguente: 
  "Art. 2463-bis (Societa' a responsabilita' limitata  semplificata).
- La societa' a responsabilita'  limitata  semplificata  puo'  essere
costituita con contratto o atto unilaterale da  persone  fisiche  che
non abbiano compiuto i trentacinque anni  di  eta'  alla  data  della
costituzione. 
  L'atto  costitutivo  deve  essere  redatto  per  atto  pubblico  in
conformita' al modello standard tipizzato con  decreto  del  Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: 
    1) il cognome,  il  nome,  la  data,  il  luogo  di  nascita,  il
domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 
    2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di  societa'
a responsabilita' limitata semplificata e il comune ove sono poste la
sede della societa' e le eventuali sedi secondarie; 
    3) l'ammontare del capitale sociale, pari  almeno  ad  1  euro  e
inferiore all'importo di  10.000  euro  previsto  all'articolo  2463,
secondo comma, numero 4), sottoscritto  e  interamente  versato  alla
data della costituzione. Il conferimento  deve  farsi  in  denaro  ed
essere versato all'organo amministrativo; 
    4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e  8)  del  secondo
comma dell'articolo 2463; 
    5) luogo e data di sottoscrizione; 
    6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci. 
  La   denominazione   di   societa'   a   responsabilita'   limitata
semplificata, l'ammontare del capitale  sottoscritto  e  versato,  la
sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui
questa  e'  iscritta  devono  essere  indicati  negli   atti,   nella
corrispondenza della societa' e nello  spazio  elettronico  destinato
alla comunicazione  collegato  con  la  rete  telematica  ad  accesso
pubblico. 
  E' fatto divieto di cessione  delle  quote  a  soci  non  aventi  i
requisiti di eta' di  cui  al  primo  comma  e  l'eventuale  atto  e'
conseguentemente nullo. 
  Salvo quanto previsto dal  presente  articolo,  si  applicano  alla
societa' a responsabilita' limitata semplificata le disposizioni  del
presente capo in quanto compatibili". 
  2. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  viene
tipizzato lo statuto standard della societa'  e  sono  individuati  i
criteri di accertamento delle qualita' soggettive dei soci. 
  3. L'atto costitutivo e l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese
sono esenti da diritto di bollo e di segreteria  e  non  sono  dovuti
onorari notarili. 
    4. Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla  corretta  e
tempestiva applicazione delle disposizioni del presente  articolo  da
parte dei singoli notai e pubblica ogni  anno  i  relativi  dati  sul
proprio sito istituzionale». 
    L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4 (Norme  a  tutela  e  promozione  della  concorrenza  nelle
amministrazioni pubbliche). - 1.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  raccoglie  le  segnalazioni  delle  autorita'  indipendenti
aventi ad oggetto  restrizioni  alla  concorrenza  e  impedimenti  al
corretto  funzionamento  dei  mercati  al  fine  di  predisporre   le
opportune iniziative di coordinamento amministrativo dell'azione  dei
Ministeri e normative in attuazione degli articoli 41, 117, 120 e 127
della Costituzione. 
  2. Le attivita' di cui al presente  articolo  sono  svolte  con  le
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   gia'   disponibili   a
legislazione vigente». 
  L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie). - 1.
Al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, dopo l'articolo 37 e' inserito il seguente: 
  "Art. 37-bis (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie).
- 1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, sentite  le
associazioni di categoria rappresentative a livello  nazionale  e  le
camere di  commercio  interessate  o  loro  unioni,  d'ufficio  o  su
denuncia, ai soli fini  di  cui  ai  commi  successivi,  dichiara  la
vessatorieta'   delle   clausole   inserite   nei    contratti    tra
professionisti e consumatori che si concludono  mediante  adesione  a
condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione  di  moduli,
modelli  o  formulari.  Si   applicano   le   disposizioni   previste
dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge  10  ottobre  1990,  n.
287, secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 5.
In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorita' ai  sensi
dell'articolo 14, comma 2, della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,
l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria  da  2.000
euro a 20.000 euro.  Qualora  le  informazioni  o  la  documentazione
fornite  non  siano  veritiere,  l'Autorita'  applica  una   sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro. 
  2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta' della clausola  e'
diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione
del   sito   internet   istituzionale   dell'Autorita',   sul    sito
dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e  mediante
ogni altro mezzo ritenuto  opportuno  in  relazione  all'esigenza  di
informare compiutamente i consumatori a cura e spese  dell'operatore.
In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma,
l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria  da  5.000
euro a 50.000 euro. 
  3.  Le  imprese  interessate   hanno   facolta'   di   interpellare
preventivamente  l'Autorita'  in  merito  alla  vessatorieta'   delle
clausole che intendono utilizzare  nei  rapporti  commerciali  con  i
consumatori secondo le modalita' previste dal regolamento di  cui  al
comma 5. L'Autorita' si pronuncia sull'interpello entro il termine di
centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni  fornite
risultino  gravemente  inesatte,  incomplete  o  non  veritiere.   Le
clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non  possono
essere successivamente valutate dall'Autorita' per gli effetti di cui
al  comma  2.  Resta  in  ogni  caso  ferma  la  responsabilita'  dei
professionisti nei confronti dei consumatori. 
  4.  In.  materia  di  tutela  giurisdizionale,  contro   gli   atti
dell'Autorita', adottati in applicazione del  presente  articolo,  e'
competente il giudice amministrativo. E' fatta salva la giurisdizione
del giudice ordinario sulla validita' delle clausole vessatorie e sul
risarcimento del danno. 
  5. L'Autorita', con proprio regolamento,  disciplina  la  procedura
istruttoria in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso  agli
atti, nel rispetto dei  legittimi  motivi  di  riservatezza.  Con  lo
stesso   regolamento   l'Autorita'   disciplina   le   modalita'   di
consultazione con le  associazioni  di  categoria  rappresentative  a
livello nazionale e con le camere di  commercio  interessate  o  loro
unioni attraverso l'apposita sezione del  sito  internet  di  cui  al
comma 2 nonche' la  procedura  di  interpello.  Nell'esercizio  delle
competenze di cui al presente articolo, l'Autorita' puo'  sentire  le
autorita'  di  regolazione  o  vigilanza  dei  settori   in   cui   i
professionisti interessati operano, nonche' le  camere  di  commercio
interessate o le loro unioni. 
  6. Le attivita' di cui al presente  articolo  sono  svolte  con  le
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   gia'   disponibili   a
legislazione vigente"». 
  Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 5-bis (Finanziamento e risorse dell'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato). -  1.  All'articolo  10  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti: 
  "7-ter.  All'onere  derivante  dal   funzionamento   dell'Autorita'
garante della concorrenza e  del  mercato  si  provvede  mediante  un
contributo  di  importo  pari  allo  0,08  per  mille  del  fatturato
risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale,
con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro,  fermi  restando  i
criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente  legge.
La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna  impresa  non
puo' essere superiore a cento volte la misura minima. 
  7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le  attuali  forme
di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2,  comma
241, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  in  sede  di  prima
applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter e'
versato  direttamente  all'Autorita'  con  le  modalita'  determinate
dall'Autorita'  medesima  con  propria  deliberazione,  entro  il  30
ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il
contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno,  direttamente
all'Autorita' con le modalita'  determinate  dall'Autorita'  medesima
con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e  delle
modalita' di contribuzione  possono  essere  adottate  dall'Autorita'
medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5  per
mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente
all'adozione della delibera, ferma  restando  la  soglia  massima  di
contribuzione di cui al comma 7-ter". 
  2. A far data dal 1º gennaio 2013: 
    a) all'articolo 10,  comma  7,  primo  periodo,  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287, le parole da: "nei limiti del fondo" fino a: "e
dell'artigianato" sono sostituite dalle  seguenti:  "nei  limiti  del
contributo di cui al comma 7-ter"; 
    b) il comma 7-bis dell'articolo 10 della legge 10  ottobre  1990,
n. 287, e' abrogato; 
    c) all'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
la parola: "ovvero" e' sostituita dalla seguente: "e"; 
    d) all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30  dicembre  2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2009,
n. 14, le parole da: "Gli importi da" fino  a:  "specifiche  esigenze
dell'Autorita'" sono soppresse. 
  3. In  ragione  delle  nuove  competenze  attribuite  all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato in base agli articoli  1,  5,
25, 62 e 86 del presente decreto, la pianta  organica  dell'Autorita'
e' incrementata di venti posti. Ai relativi oneri si provvede con  le
risorse di cui al comma 7-ter dell'articolo 10 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, introdotto dal comma 1 del presente articolo. 
  4. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano
l'utilizzazione presso l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
mercato di un contingente di personale in posizione di comando  o  di
distacco, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad  adottare
il provvedimento di comando o di distacco entro quindici giorni dalla
richiesta, anche in deroga alle norme dei rispettivi ordinamenti. 
  Art. 5-ter (Rating di legalita' delle imprese). -  1.  Al  fine  di
promuovere  l'introduzione  di  principi  etici   nei   comportamenti
aziendali, all'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  e'
attribuito  il  compito  di  segnalare  al  Parlamento  le  modifiche
normative necessarie al perseguimento del sopraindicato  scopo  anche
in rapporto alla tutela dei consumatori,  nonche'  di  procedere,  in
raccordo  con  i  Ministeri  della  giustizia  e  dell'interno,  alla
elaborazione di un rating di legalita' per le  imprese  operanti  nel
territorio nazionale; del rating attribuito si tiene conto in sede di
concessione  di  finanziamenti  pubblici  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni, nonche' in sede di accesso al credito bancario». 
  L'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6 (Norme per rendere  efficace  l'azione  di  classe).  -  1.
All'articolo 140-bis  del  codice  del  consumo  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: "di cui al comma 2" sono  inserite
le seguenti: "nonche' gli interessi collettivi"; 
    b)  al  comma  2,  alinea,  sono  premesse  le  seguenti  parole:
"L'azione   di   classe   ha   per   oggetto   l'accertamento   della
responsabilita' e la  condanna  al  risarcimento  del  danno  e  alle
restituzioni in favore degli utenti consumatori."; 
    c) al comma 2, lettera a), la parola:  "identica"  e'  sostituita
dalla seguente: "omogenea"; 
    d) al comma 2, lettera b), la parola:  "identici"  e'  sostituita
dalla seguente: "omogenei" e dopo la parola: "prodotto" sono inserite
le seguenti: "o servizio"; 
    e) al comma 2, lettera c), la parola:  "identici"  e'  sostituita
dalla seguente: "omogenei"; 
    f) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "di difensore" sono
inserite le seguenti: "anche tramite posta elettronica certificata  e
fax"; 
    g) al comma 6,  secondo  periodo,  le  parole:  "l'identita'  dei
diritti individuali" sono sostituite dalle  seguenti:  "l'omogeneita'
dei diritti individuali"; 
    h) al comma 12, dopo il primo periodo sono inseriti  i  seguenti:
"In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine,  non
superiore a novanta  giorni,  per  addivenire  ad  un  accordo  sulla
liquidazione   del   danno.   Il   processo   verbale   dell'accordo,
sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo.
Scaduto il termine  senza  che  l'accordo  sia  stato  raggiunto,  il
giudice, su istanza di almeno  una  delle  parti,  liquida  le  somme
dovute ai singoli aderenti"». 
  All'articolo 7: 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. All'articolo  18,  comma  1,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera d) e'  inserita
la seguente: 
    "d-bis) 'microimprese': entita', societa' o associazioni  che,  a
prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attivita' economica,
anche a titolo individuale  o  familiare,  occupando  meno  di  dieci
persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo  2,
paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE  della
Commissione, del 6 maggio 2003"»; 
    al comma 2, dopo le parole:  «19,  comma  1,»  sono  inserite  le
seguenti: «del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,». 
  All'articolo 8, al comma 2, sono premesse le seguenti  parole:  «Al
fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi
pubblici  locali  e  di  garantire  la  qualita',  l'universalita'  e
l'economicita' delle relative prestazioni,». 
  L'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate). -  1.  Sono
abrogate le  tariffe  delle  professioni  regolamentate  nel  sistema
ordinistico. 
  2. Ferma restando l'abrogazione di cui al  comma  1,  nel  caso  di
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il  compenso  del
professionista e' determinato con riferimento a  parametri  stabiliti
con decreto del  Ministro  vigilante,  da  adottare  nel  termine  di
centoventi giorni successivi alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. Entro lo  stesso  termine,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i  parametri  per
oneri  e  contribuzioni  alle  casse  professionali  e  agli  archivi
precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto  deve  salvaguardare
l'equilibrio  finanziario,  anche  di  lungo  periodo,  delle   casse
previdenziali professionali. 
  3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto continuano ad  applicarsi,  limitatamente  alla  liquidazione
delle spese giudiziali, fino alla  data  di  entrata  in  vigore  dei
decreti ministeriali di cui al comma 2  e,  comunque,  non  oltre  il
centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. 
  4. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito,  nelle
forme  previste  dall'ordinamento,  al   momento   del   conferimento
dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere  noto  al
cliente il grado di complessita'  dell'incarico,  fornendo  tutte  le
informazioni utili circa  gli  oneri  ipotizzabili  dal  momento  del
conferimento fino alla  conclusione  dell'incarico  e  deve  altresi'
indicare i dati della polizza  assicurativa  per  i  danni  provocati
nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso  la  misura
del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di
massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita
indicando  per  le  singole  prestazioni  tutte  le  voci  di  costo,
comprensive  di  spese,  oneri  e  contributi.  Al   tirocinante   e'
riconosciuto un rimborso spese  forfettariamente  concordato  dopo  i
primi sei mesi di tirocinio. 
  5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione
del compenso del professionista, rinviano  alle  tariffe  di  cui  al
comma 1. 
  6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle  professioni
regolamentate non puo' essere superiore a diciotto mesi; per i  primi
sei mesi, il tirocinio puo' essere svolto, in presenza di un'apposita
convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini  e
il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  in
concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea
di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.  Analoghe
convenzioni possono essere stipulate tra i consigli  nazionali  degli
ordini  e  il  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione per lo svolgimento  del  tirocinio  presso  pubbliche
amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le  disposizioni  del
presente comma non si applicano alle professioni  sanitarie,  per  le
quali resta confermata la normativa vigente. 
  7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: "regolamentate"
sono inserite le seguenti: "secondo  i  principi  della  riduzione  e
dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni  che  svolgono
attivita' similari"; 
    b) alla lettera c), il  secondo,  terzo  e  quarto  periodo  sono
soppressi; 
    c) la lettera d) e' abrogata. 
  8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
  Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
  «Art. 9-bis (Societa' tra professionisti).  -  1.  All'articolo  10
della legge 12 novembre 2011, n.  183,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 3 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le
societa' cooperative di professionisti sono costituite da  un  numero
di soci non inferiore a tre"; 
    b) al comma 4, lettera b), e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "In  ogni  caso  il  numero  dei  soci  professionisti e  la
partecipazione al capitale sociale  dei  professionisti  deve  essere
tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o
decisioni dei soci; il venir  meno  di  tale  condizione  costituisce
causa di scioglimento della societa' e  il  consiglio  dell'ordine  o
collegio professionale  presso  il  quale  e'  iscritta  la  societa'
procede alla cancellazione  della  stessa  dall'albo,  salvo  che  la
societa' non abbia provveduto a ristabilire la  prevalenza  dei  soci
professionisti nel termine perentorio di sei mesi"; 
    c) al comma 4, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: 
    "c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per  la  copertura
dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati
ai   clienti   dai   singoli   soci   professionisti   nell'esercizio
dell'attivita' professionale"; 
    d) al comma 7, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Il
socio  professionista  puo'  opporre  agli  altri  soci  il   segreto
concernente le attivita' professionali a lui affidate"; 
    e) al comma 9, le parole: "salvi i diversi modelli  societari  ed
associativi" sono sostituite dalle seguenti: "salve  le  associazioni
professionali, nonche' i diversi modelli societari"». 
  All'articolo 10 il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si
applica anche ai confidi  costituiti  tra  liberi  professionisti  ai
sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni"». 
  L'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 11 (Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica,
accesso alla titolarita' delle  farmacie,  modifica  alla  disciplina
della somministrazione dei farmaci e altre  disposizioni  in  materia
sanitaria). - 1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarita' delle
farmacie da parte di un piu' ampio  numero  di  aspiranti,  aventi  i
requisiti di legge, nonche' di favorire le procedure  per  l'apertura
di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una piu' capillare
presenza sul territorio  del  servizio  farmaceutico,  alla  legge  2
aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, il secondo e il terzo  comma  sono  sostituiti
dai seguenti: 
  "Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una
farmacia ogni 3.300 abitanti. 
  La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui  al  secondo
comma, consente l'apertura di una  ulteriore  farmacia,  qualora  sia
superiore al 50 per cento del parametro stesso"; 
    b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
  "Art. 1-bis. - 1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti  in
base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del  5  per
cento delle sedi,  comprese  le  nuove,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda  sanitaria  locale
competente per territorio, possono istituire una farmacia: 
    a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a  traffico
internazionale, nelle stazioni marittime e  nelle  aree  di  servizio
autostradali ad  alta  intensita'  di  traffico,  dotate  di  servizi
alberghieri o di  ristorazione,  purche'  non  sia  gia'  aperta  una
farmacia a una distanza inferiore a 400 metri; 
    b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie
di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purche'  non  sia  gia'
aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri"; 
    c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 2. - 1. Ogni comune deve  avere  un  numero  di  farmacie  in
rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una
maggiore accessibilita' al servizio farmaceutico, il comune,  sentiti
l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti  competente
per territorio, identifica le zone nelle  quali  collocare  le  nuove
farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio,
tenendo altresi' conto dell'esigenza  di  garantire  l'accessibilita'
del servizio farmaceutico anche a quei cittadini  residenti  in  aree
scarsamente abitate. 
  2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e' sottoposto a
revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in  base  alle
rilevazioni  della  popolazione  residente  nel  comune,   pubblicate
dall'Istituto nazionale di statistica". 
  2. Ciascun comune, sulla base  dei  dati  ISTAT  sulla  popolazione
residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri  di  cui  al  comma  1,
individua  le  nuove  sedi  farmaceutiche  disponibili  nel   proprio
territorio e invia i dati alla  regione  entro  e  non  oltre  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
  3. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono ad assicurare, entro dodici mesi dalla data di entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del   presente   decreto,   la
conclusione del concorso straordinario e  l'assegnazione  delle  sedi
farmaceutiche disponibili di cui al comma 2 e di quelle  vacanti.  In
deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2  aprile  1968,
n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma  1
o  comunque  vacanti  non  puo'  essere  esercitato  il  diritto   di
prelazione da parte del comune. Entro sessanta giorni dall'invio  dei
dati di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli  titoli  per
la copertura delle sedi farmaceutiche  di  nuova  istituzione  e  per
quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
la procedura concorsuale sia stata gia' espletata o siano state  gia'
fissate le  date  delle  prove.  Al  concorso  straordinario  possono
partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato  membro  dell'Unione
europea,  iscritti  all'albo  professionale:  a)  non   titolari   di
farmacia,  in  qualunque  condizione  professionale  si  trovino;  b)
titolari di farmacia  rurale  sussidiata;  c)  titolari  di  farmacia
soprannumeraria; d) titolari di  esercizio  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248.  Non  possono
partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi
i soci di societa' titolari, di farmacia diversa  da  quelle  di  cui
alle lettere b) e c). 
  4. Ai fini dell'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche messe a
concorso, ciascuna regione e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano istituiscono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del  relativo  bando  di  concorso,  una   commissione   esaminatrice
regionale o provinciale per le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano.  Al  concorso  straordinario   si   applicano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi  per  la  copertura
delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti,  nonche'  le
disposizioni del presente articolo. 
  5.   Ciascun   candidato   puo'   partecipare   al   concorso   per
l'assegnazione di farmacia in non piu'  di  due  regioni  o  province
autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni di  eta'  alla  data  di
scadenza del termine per la partecipazione al concorso  prevista  dal
bando. Ai fini della  valutazione  dell'esercizio  professionale  nel
concorso  straordinario   per   il   conferimento   di   nuove   sedi
farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga al regolamento di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo  1994,  n.
298: a) l'attivita' svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale
sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal
farmacista titolare di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'  equiparata,  ivi  comprese  le
maggiorazioni; b) l'attivita' svolta da farmacisti  collaboratori  di
farmacia  e  da  farmacisti  collaboratori  negli  esercizi  di   cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  e'
equiparata, ivi comprese le maggiorazioni. 
  6. In ciascuna regione e nelle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, la commissione esaminatrice, sulla  base  della  valutazione
dei titoli in  possesso  dei  candidati,  determina  una  graduatoria
unica. A parita' di punteggio, prevale il candidato piu' giovane.  Le
regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano,  approvata  la
graduatoria,  convocano  i  vincitori  del  concorso  i  quali  entro
quindici giorni devono dichiarare se accettano o meno la  sede,  pena
la decadenza della stessa. Tale  graduatoria,  valida  per  due  anni
dalla data della sua pubblicazione, deve  essere  utilizzata  con  il
criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi  farmaceutiche
eventualmente resesi vacanti a seguito delle  scelte  effettuate  dai
vincitori di concorso. 
  7. Ai concorsi  per  il  conferimento  di  sedi  farmaceutiche  gli
interessati, di eta' non  superiore  ai  40  anni,  in  possesso  dei
requisiti di legge possono  concorrere  per  la  gestione  associata,
sommando i titoli  posseduti.  In  tale  caso,  ai  soli  fini  della
preferenza a parita' di punteggio, si considera  la  media  dell'eta'
dei candidati  che  concorrono  per  la  gestione  associata.  Ove  i
candidati  che  concorrono  per  la  gestione   associata   risultino
vincitori, la titolarita' della farmacia assegnata e' condizionata al
mantenimento  della  gestione  associata  da   parte   degli   stessi
vincitori, su base paritaria, per un periodo  di  dieci  anni,  fatta
salva la premorienza o sopravvenuta incapacita'. 
  8. I turni e  gli  orari  di  farmacia  stabiliti  dalle  autorita'
competenti in base alla vigente normativa non impediscono  l'apertura
della farmacia in orari diversi da quelli  obbligatori.  Le  farmacie
possono praticare sconti sui prezzi di tutti  i  tipi  di  farmaci  e
prodotti venduti pagati direttamente dai  clienti,  dandone  adeguata
informazione alla clientela. 
  9. Qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o  alla
provincia autonoma di Trento  e  di  Bolzano  l'individuazione  delle
nuove sedi disponibili entro  il  termine  di  cui  al  comma  2  del
presente articolo, la  regione  provvede  con  proprio  atto  a  tale
individuazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le
regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non  provvedano
nel senso indicato  ovvero  non  provvedano  a  bandire  il  concorso
straordinario e a concluderlo entro i termini di cui al comma  3,  il
Consiglio  dei  ministri  esercita  i  poteri  sostitutivi   di   cui
all'articolo 120 della Costituzione con  la  nomina  di  un  apposito
commissario  che  provvede   in   sostituzione   dell'amministrazione
inadempiente anche espletando le procedure concorsuali ai  sensi  del
presente articolo. 
  10. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1,
lettera b), sono offerte in prelazione ai comuni  in  cui  le  stesse
hanno sede. I comuni non possono cedere la titolarita' o la  gestione
delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione
ai sensi del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarita'  di
una di dette farmacie da parte del comune, la  sede  farmaceutica  e'
dichiarata vacante. 
  11. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
e  successive  modificazioni,  le  parole:  "due  anni  dall'acquisto
medesimo"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "sei   mesi   dalla
presentazione della dichiarazione di successione". 
  12. Il medico, nel prescrivere un farmaco, e'  tenuto,  sulla  base
della  sua  specifica  competenza  professionale,  ad  informare   il
paziente dell'eventuale presenza in commercio  di  medicinali  aventi
uguale composizione in principi attivi, nonche'  forma  farmaceutica,
via di somministrazione, modalita' di rilascio  e  dosaggio  unitario
uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta  dal
medico  l'indicazione   della   non   sostituibilita'   del   farmaco
prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa  richiesta
di quest'ultimo, e' tenuto a fornire il medicinale prescritto  quando
nessun medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del  presente
comma abbia prezzo  piu'  basso  ovvero,  in  caso  di  esistenza  in
commercio  di  medicinali  a  minor  prezzo  rispetto  a  quello  del
medicinale prescritto, a fornire il  medicinale  avente  prezzo  piu'
basso. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, nel  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "e'  possibile"  sono
inserite le seguenti: "solo su espressa richiesta dell'assistito  e".
Al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco,  anche
a tutela della persona,  nonche'  al  fine  di  rendere  maggiormente
efficiente  la  spesa  farmaceutica  pubblica,  l'AIFA,  con  propria
delibera da adottare  entro  il  31  dicembre  2012  e  pubblicizzare
adeguatamente  anche  sul  sito  istituzionale  del  Ministero  della
salute, revisiona le attuali modalita' di confezionamento dei farmaci
a dispensazione territoriale per  identificare  confezioni  ottimali,
anche di tipo monodose, in  funzione  delle  patologie  da  trattare.
Conseguentemente, il medico nella propria  prescrizione  tiene  conto
delle diverse tipologie di confezione. 
  13. Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, le parole: "che ricadono  nel  territorio  di  comuni  aventi
popolazione superiore a 12.500 abitanti  e,  comunque,  al  di  fuori
delle aree rurali come individuate  dai  piani  sanitari  regionali,"
sono soppresse. 
  14. Il comma 1 dell'articolo 70 del decreto  legislativo  6  aprile
2006, n. 193, e' sostituito dal seguente: 
  "1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari e' effettuata
soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi  commerciali  di
cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
ancorche' dietro presentazione di ricetta medica,  se  prevista  come
obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali e' esclusa
per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del testo unico  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  e
successive modificazioni". 
  15. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5,  comma  1,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti vigenti,
sono autorizzati, sulla base dei requisiti prescritti dal decreto del
Ministro  della  salute  previsto  dall'articolo  32,  comma  1,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  ad  allestire  preparazioni
galeniche officinali che non prevedono la  presentazione  di  ricetta
medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea
ufficiale italiana o nella farmacopea europea. 
  16. In sede di rinnovo dell'accordo  collettivo  nazionale  con  le
organizzazioni sindacali di categoria  maggiormente  rappresentative,
ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre  1991,  n.
412, e  successive  modificazioni,  e'  stabilita,  in  relazione  al
fatturato della farmacia a carico del Servizio  sanitario  nazionale,
nonche' ai nuovi servizi  che  la  farmacia  assicura  ai  sensi  del
decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la  dotazione  minima  di
personale di cui la farmacia deve disporre ai fini  del  mantenimento
della convenzione con il Servizio sanitario nazionale. 
  17. La direzione della farmacia privata, ai sensi  dell'articolo  7
della legge 8 novembre 1991, n. 362, e dell'articolo 11 della legge 2
aprile 1968, n. 475, puo' essere mantenuta fino al raggiungimento del
requisito di eta'  pensionabile  da  parte  del  farmacista  iscritto
all'albo professionale». 
  All'articolo 12: 
    al comma 1, le parole: «pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  del
16 dicembre 2011, n. 292» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato
nel supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale n.  292  del
16 dicembre 2011»; 
    al comma 2, le parole: «6 febbraio 1913»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «16 febbraio 1913»; 
    al comma 3, dopo il secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
«Tale concorso deve concludersi con la nomina dei notai entro un anno
dalla data di pubblicazione del bando»,  dopo  il  terzo  periodo  e'
inserito il seguente: «Tale concorso deve concludersi con  la  nomina
dei notai entro un anno dalla data di  pubblicazione  del  bando»  e,
all'ultimo periodo, le parole: «Per gli anni successivi, e'  comunque
bandito un concorso» sono sostituite  dalle  seguenti:  «A  decorrere
dall'anno  2015,  e'  comunque  bandito  un  concorso   annuale,   da
concludere con la nomina dei notai entro l'anno successivo alla  data
di pubblicazione del relativo bando,»; 
    al comma 7, lettera b), secondo periodo, dopo le parole:  «stesso
presidente,» sono inserite le seguenti: «l'iniziativa spetta». 
  All'articolo 13, al comma 1, le parole:  «articolo  7  del  decreto
legislativo 1º giugno 2011, n. 93,» sono sostituite  dalle  seguenti:
«articolo 22 del decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  e
successive modificazioni,». 
  L'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14 (Misure per ridurre i costi di approvvigionamento  di  gas
naturale per le imprese). - 1. Le  capacita'  di  stoccaggio  di  gas
naturale che si rendono disponibili a seguito delle  rideterminazioni
del volume di stoccaggio strategico di  cui  all'articolo  12,  comma
11-ter, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonche' delle
nuove modalita' di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in
base ai criteri determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto  legislativo  23  maggio
2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1º giugno 2011,
n. 93, sono assegnate, per uno  spazio  stabilito  e  aggiornato  con
decreto del Ministero dello sviluppo economico,  per  l'offerta  alle
imprese industriali,  di  servizi  integrati  di  trasporto  a  mezzo
gasdotti esteri e di rigassificazione, comprensivi  dello  stoccaggio
di gas naturale, finalizzati a consentire il loro  approvvigionamento
diretto di gas naturale dall'estero,  secondo  criteri  di  sicurezza
degli approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto, nonche' alle
imprese di rigassificazione, a garanzia del rispetto dei programmi di
rigassificazione  dei   propri   utenti   in   presenza   di   eventi
imprevedibili. 
  2. I servizi di cui al  comma  1  sono  offerti  dalle  imprese  di
rigassificazione e  di  trasporto  in  regime  regolato,  in  base  a
modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,
tenuto conto dei criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 1. 
  3. Le eventuali ulteriori capacita' di stoccaggio di  gas  naturale
disponibili non assegnate ai sensi del comma 1 sono assegnate secondo
le modalita' di cui all'articolo 12,  comma  7,  lettera  a),  ultimo
periodo,  del  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.164,   come
modificato dal decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93. 
  4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto  nel  volume  di
stoccaggio strategico che  si  rende  disponibile  al  seguito  delle
rideterminazioni di cui  al  comma  1  e'  ceduto  dalle  imprese  di
stoccaggio, anche per l'avvio transitorio dei servizi di cui al comma
1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico. 
  5. Al fine di promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti e la
riduzione  dei  costi  di  approvvigionamento  di  gas  naturale,  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  e  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas, anche attraverso l'impresa maggiore di trasporto,
monitorano il grado di utilizzo dei gasdotti esteri  di  importazione
di gas naturale, al fine di promuovere il loro ottimale utilizzo e la
allocazione coordinata delle capacita' lungo tali gasdotti e ai  loro
punti  di  interconnessione,  in  coordinamento  con  le   competenti
autorita' dell'Unione europea e dei Paesi terzi interessati. 
  6.  All'attuazione  del  presente   articolo   le   amministrazioni
provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente». 
  L'articolo 15 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 15 (Disposizioni in materia di separazione  proprietaria).  -
1. Al fine di introdurre la piena terzieta' dei servizi  regolati  di
trasporto, di stoccaggio,  di  rigassificazione  e  di  distribuzione
dalle altre attivita' della relativa filiera svolte  in  concorrenza,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sentita  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il  gas,  da  emanare  entro  il  31  maggio  2012,  sono
disciplinati i criteri, le condizioni e le modalita', cui si conforma
la societa' SNAM S.p.a. per adottare, entro diciotto mesi dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il modello di separazione proprietaria di  cui  all'articolo  19  del
decreto legislativo 1º giugno 2011,  n.  93,  emanato  in  attuazione
della direttiva 2009/73/CE. 
  2. Con il decreto  di  cui  al  comma  1  e'  assicurata  la  piena
terzieta' della societa' SNAM S.p.a.  nei  confronti  della  maggiore
impresa di  produzione  e  vendita  di  gas,  nonche'  delle  imprese
verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas  naturale  e
di energia elettrica. 
  3.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  adegua   la
regolazione al nuovo assetto societario, anche al fine di  effettuare
le notifiche per le certificazioni di cui all'articolo 9 del  decreto
legislativo 1º giugno 2011, n. 93». 
  L'articolo 16 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 16 (Sviluppo di risorse  energetiche  e  minerarie  nazionali
strategiche). - 1. Al fine di favorire nuovi investimenti di  ricerca
e  sviluppo  delle  risorse  energetiche  nazionali  strategiche   di
idrocarburi  nel  rispetto  del  dettato  dell'articolo   117   della
Costituzione, dei principi di precauzione, di sicurezza per la salute
dei cittadini e di tutela della qualita' ambientale e paesistica,  di
rispetto degli equilibri naturali terrestri e  acquatici,  secondo  i
migliori e  piu'  avanzati  standard  internazionali  di  qualita'  e
sicurezza e con  l'impiego  delle  migliori  tecnologie  disponibili,
garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dello sviluppo economico, da emanare entro sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite  le  modalita'
per individuare le maggiori entrate effettivamente  realizzate  e  le
modalita' di destinazione di una quota di tali maggiori  entrate  per
lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di  crescita
dei  territori  di  insediamento  degli  impianti  produttivi  e  dei
territori  limitrofi  nonche'  ogni  altra   disposizione   attuativa
occorrente all'attuazione del presente articolo. 
  2. Le attivita' di cui all'articolo 53 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme
vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366». 
  L'articolo 17 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 17 (Liberalizzazione della distribuzione dei  carburanti).  -
1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano
anche titolari  della  relativa  autorizzazione  petrolifera  possono
liberamente rifornirsi da  qualsiasi  produttore  o  rivenditore  nel
rispetto della vigente normativa nazionale ed  europea.  A  decorrere
dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano  per
gli    stessi     gestori     titolari     forme     di     esclusiva
nell'approvvigionamento  cessano  di  avere  effetto  per  la   parte
eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e
comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel
precedente anno dal singolo punto  vendita.  Nei  casi  previsti  dal
presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni  economiche
e l'uso del marchio. 
  2. Al fine di incrementare la concorrenzialita' e l'efficienza  del
mercato  anche  attraverso  una  diversificazione   nelle   relazioni
contrattuali tra i titolari  di  autorizzazioni  o  concessioni  e  i
gestori degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da  12  a
14  dell'articolo  28  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono sostituiti dai seguenti: 
  "12. Fermo restando quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  11
febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni,  e  dalla  legge  5
marzo 2001, n. 57, in aggiunta agli attuali contratti di  comodato  e
fornitura  ovvero  somministrazione  possono  essere  adottate,  alla
scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento con  assenso
delle parti, differenti tipologie contrattuali  per  l'affidamento  e
l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti,  nel
rispetto delle normative nazionale e europea,  e  previa  definizione
negoziale di ciascuna tipologia  mediante  accordi  sottoscritti  tra
organizzazioni di rappresentanza dei  titolari  di  autorizzazione  o
concessione e dei gestori  maggiormente  rappresentative,  depositati
inizialmente presso il Ministero dello sviluppo  economico  entro  il
termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni  successive  entro
trenta giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso  in  cui  entro  il
termine sopra richiamato non siano stati stipulati gli accordi di cui
al  precedente  periodo,  ciascuna  delle  parti  puo'  chiedere   al
Ministero dello  sviluppo  economico,  che  provvede  nei  successivi
novanta giorni, la definizione delle suddette tipologie contrattuali.
Tra le forme contrattuali di cui sopra potra'  essere  inclusa  anche
quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva relative  ai
gestori degli impianti per la distribuzione carburanti titolari della
sola licenza di esercizio, purche'  comprendano  adeguate  condizioni
economiche per la remunerazione degli  investimenti  e  dell'uso  del
marchio. 
  12-bis. Nel rispetto delle normative nazionale e  europea  e  delle
clausole contrattuali conformi alle tipologie di  cui  al  comma  12,
sono  consentite  le  aggregazioni  di   gestori   di   impianti   di
distribuzione di carburante finalizzate allo sviluppo della capacita'
di acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di
trasporto dei medesimi. 
  12-ter. Nell'ambito del decreto legislativo da  emanare,  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96,  per  l'attuazione
della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri  di  mantenere  un  livello
minimo di scorte di petrolio greggio  e/o  di  prodotti  petroliferi,
sono altresi' stabiliti i criteri per la costituzione di  un  mercato
all'ingrosso dei carburanti. 
  13. In ogni momento i titolari degli impianti  e  i  gestori  degli
stessi, da soli o in societa' o cooperative, possono  accordarsi  per
l'effettuazione del riscatto degli  impianti  da  parte  del  gestore
stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto  degli  investimenti
fatti, degli ammortamenti in relazione  agli  eventuali  canoni  gia'
pagati, dell'avviamento e  degli  andamenti  del  fatturato,  secondo
criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 
  14. I nuovi contratti di cui  al  comma  12  devono  assicurare  al
gestore  condizioni  contrattuali  eque  e  non  discriminatorie  per
competere nel mercato di riferimento". 
  3. I comportamenti posti in  essere  dai  titolari  degli  impianti
ovvero dai fornitori allo scopo di ostacolare, impedire  o  limitare,
in via di  fatto  o  tramite  previsioni  contrattuali,  le  facolta'
attribuite dal  presente  articolo  al  gestore  integrano  abuso  di
dipendenza economica, ai sensi e  per  gli  effetti  dell'articolo  9
della legge 18 giugno 1998, n. 192. 
  4.  All'articolo  28  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  "8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza  del
mercato e la qualita' dei  servizi  nel  settore  degli  impianti  di
distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti: 
    a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di  alimenti  e
bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),  della  legge  25
agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di
cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e  il  possesso  dei  requisiti  di
onorabilita' e professionali  di  cui  all'articolo  71  del  decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
    b)  l'esercizio  dell'attivita'  di  un  punto  di  vendita   non
esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti  di  ampiezza  della
superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita  di  tabacchi,
nel  rispetto  delle  norme  e  delle   prescrizioni   tecniche   che
disciplinano lo svolgimento delle  attivita'  di  cui  alla  presente
lettera, presso gli impianti  di  distribuzione  carburanti  con  una
superficie minima di 500 mq; 
    c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente
normativa relativa  al  bene  e  al  servizio  posto  in  vendita,  a
condizione che l'ente proprietario o gestore della  strada  verifichi
il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale"; 
    b) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  "10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di  nuova
realizzazione,  anche  se  installate  su  impianti  esistenti,  sono
esercitate  dai  soggetti  titolari  della   licenza   di   esercizio
dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata  dall'ufficio
tecnico  di  finanza,  salvo  rinuncia  del  titolare  della  licenza
dell'esercizio medesimo, che puo' consentire a terzi  lo  svolgimento
delle  predette  attivita'.  Limitatamente  alle  aree  di   servizio
autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso
in cui tali  attivita'  si  svolgano  in  locali  diversi  da  quelli
affidati al titolare della licenza di esercizio. In  ogni  caso  sono
fatti salvi gli effetti delle convenzioni di subconcessione in  corso
alla data del  31  gennaio  2012,  nonche'  i  vincoli  connessi  con
procedure competitive in aree autostradali in  concessione  espletate
secondo  gli  schemi  stabiliti  dall'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214"; 
    c) al comma 4 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "I
comuni  non  rilasciano  ulteriori  autorizzazioni  o   proroghe   di
autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili"; 
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  "6. L'adeguamento di cui al comma 5 e' consentito a condizione  che
l'impianto sia compatibile sulla base dei criteri di cui al comma  3.
Per gli  impianti  esistenti  l'adeguamento  ha  luogo  entro  il  31
dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  determinare   in   rapporto
all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di  1.000  euro  a  un
massimo di 5.000 euro per ogni mese di  ritardo  nell'adeguamento  e,
per  gli  impianti  incompatibili,  costituisce  causa  di  decadenza
dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del  decreto
legislativo  11  febbraio  1998,  n.  32,   dichiarata   dal   comune
competente". 
  5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "o  che  prevedano
obbligatoriamente  la  presenza  contestuale  di  piu'  tipologie  di
carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione,  se  tale  ultimo
obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi  e  non
proporzionali alle finalita' dell'obbligo". 
  6. Al metano per autotrazione  e'  riconosciuta  la  caratteristica
merceologica di carburante. 
  7. Agli impianti di distribuzione del metano  per  autotrazione  si
applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo  11
febbraio 1998, n. 32, e  successive  modificazioni,  e  dell'articolo
83-bis, commi 17 e 18, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  8. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive  modificazioni,  con  decreto  da  emanare
entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, stabilisce i principi generali  per
l'attuazione  dei  piani  regionali  di  sviluppo  della  rete  degli
impianti di distribuzione del  metano,  nel  rispetto  dell'autonomia
delle regioni e degli  enti  locali.  I  piani,  tenuto  conto  dello
sviluppo del mercato di tale carburante e dell'esistenza di  adeguate
reti di gasdotti, devono prevedere la semplificazione delle procedure
di  autorizzazione  per  la  realizzazione  di  nuovi   impianti   di
distribuzione del metano e per l'adeguamento di quelli esistenti. 
  9. Al fine di favorire  e  promuovere  la  produzione  e  l'uso  di
biometano come carburante per autotrazione, come previsto dal decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, anche in realta' geografiche dove la
rete del metano non  e'  presente,  i  piani  regionali  sul  sistema
distributivo dei carburanti prevedono per i comuni la possibilita' di
autorizzare con iter semplificato la  realizzazione  di  impianti  di
distribuzione  e  di  rifornimento  di  biometano  anche  presso  gli
impianti di produzione di biogas, purche' sia garantita  la  qualita'
del biometano. 
  10. Il Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in
vigore  a  livello   dell'Unione   europea   nonche'   nel   rispetto
dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, individua criteri e
modalita' per: 
    a) l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione  del
metano e del GPL e presso gli impianti di compressione  domestici  di
metano; 
    b) l'erogazione contemporanea di  carburanti  liquidi  e  gassosi
(metano e GPL) negli impianti di rifornimento multiprodotto. 
  11. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, coerentemente con
gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per  la
diffusione del metano per autotrazione, entro  novanta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  adotta  misure
affinche' nei codici di rete e di distribuzione  di  cui  al  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  siano  previste  modalita'  per
accelerare  i  tempi  di  allacciamento   dei   nuovi   impianti   di
distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o
di  distribuzione  di  gas,  per  ridurre   gli   stessi   oneri   di
allacciamento, in particolare per le aree dove  tali  impianti  siano
presenti in misura limitata, nonche' per la  riduzione  delle  penali
per i superi di capacita' impegnata previste per gli stessi impianti. 
  12. All'articolo 167 del codice della  strada  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione  esclusiva
o doppia a metano, GPL, elettrica e  ibrida  e  dotati  di  controllo
elettronico  della  stabilita',  possono  circolare  con  una   massa
complessiva a pieno carico che non superi del  15  per  cento  quella
indicata nella carta di  circolazione,  purche'  tale  eccedenza  non
superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata  nella
carta di circolazione piu' una tonnellata. Si applicano  le  sanzioni
di cui al comma 2"; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  "3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione  esclusiva
o doppia a metano, GPL, elettrica e  ibrida  e  dotati  di  controllo
elettronico  della  stabilita',  possono  circolare  con  una   massa
complessiva a pieno carico che non superi del  15  per  cento  quella
indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui
al comma 3"; 
    c) al comma 5 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "La
medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o  un
articolato sia costituito da un veicolo trainante  di  cui  al  comma
2-bis: in tal caso l'eccedenza di massa  e'  calcolata  separatamente
tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al  comma
2-bis per il veicolo trattore  e  il  5  per  cento  per  il  veicolo
rimorchiato."; 
    d) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
  "10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza  di  massa
ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al  comma  10  e'
pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10  per  cento  piu'  una
tonnellata della massa complessiva  a  pieno  carico  indicata  sulla
carta di circolazione". 
  13. All'articolo 62 del codice  della  strada  di  cui  al  decreto
legislativo n. 285 del 1992 il comma 7-bis e' abrogato. 
  14. Le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti  e  istituzioni
da esse dipendenti o controllati e i gestori di servizi  di  pubblica
utilita',  al  momento  della  sostituzione  del   rispettivo   parco
autoveicoli prevedono due lotti merceologici specifici distinti per i
veicoli alimentati a metano e per i veicoli  a  GPL.  Dall'attuazione
del presente articolo non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica». 
  All'articolo 19, al comma 4, le parole: «sentiti il  Garante»  sono
sostituite dalle seguenti: «sentito il Garante». 
  All'articolo  20,  al  comma  1,  le  parole:   «Al   primo   comma
dell'articolo 28 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio  2011,  n.  98»
sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 28 del decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, al comma 1,». 
  L'articolo 21 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 21 (Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza  e
la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica). - 1. In relazione
al processo di integrazione del mercato europeo ed ai cambiamenti  in
corso  nel  sistema  elettrico,  con  particolare  riferimento   alla
crescente produzione  da  fonte  rinnovabile  non  programmabile,  il
Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto,  sentita  l'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas, emana indirizzi e modifica  per  quanto
di competenza le disposizioni attuative di cui all'articolo 3,  comma
10, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.  2,  allo  scopo  di
contenere i costi e garantire sicurezza e qualita' delle forniture di
energia  elettrica,  anche  attraverso  il  ricorso  a   servizi   di
flessibilita', nel rispetto dei criteri e dei principi di mercato. 
  2. Al comma 2 dell'articolo 19  del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, sono premesse le seguenti parole: "Per  la  prima  volta
entro il 30 giugno 2012 e successivamente" e  nel  medesimo  comma  2
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In esito  alla  predetta
analisi, l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  adotta  con
propria delibera, entro i successivi sessanta giorni, le  misure  sui
sistemi di protezione e di difesa delle  reti  elettriche  necessarie
per  garantire  la  sicurezza  del  sistema,  nonche'  definisce   le
modalita' per la rapida installazione  di  ulteriori  dispositivi  di
sicurezza sugli impianti di produzione, almeno nelle aree ad  elevata
concentrazione di potenza non programmabile". 
  3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di  incentivazione
per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,  di  cui
all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.
28, allo scopo di conferire maggiore  flessibilita'  e  sicurezza  al
sistema  elettrico,  puo'  essere  rideterminata  la  data   per   la
prestazione di specifici servizi di rete da parte delle  attrezzature
utilizzate  in  impianti  fotovoltaici,  in  attuazione  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
  4. A far data dall'entrata in vigore  del  presente  provvedimento,
sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105,
recante "Normalizzazione  delle  reti  di  distribuzione  di  energia
elettrica a corrente alternata, in derivazione, a  tensione  compresa
fra 100 e 1.000 volt". 
  5. Dalla medesima  data  di  cui  al  comma  4,  si  intende  quale
normativa tecnica di riferimento per i livelli nominali  di  tensione
dei sistemi elettrici di distribuzione in bassa tensione la norma CEI
8-6, emanata dal Comitato  Elettrotecnico  Italiano  (CEI)  in  forza
della legge 1º marzo 1968, n. 186. 
  6. Al fine di  facilitare  ed  accelerare  la  realizzazione  delle
infrastrutture di rete di interesse nazionale, su richiesta  motivata
dei concessionari  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
istruisce la domanda  ricevuta  circa  l'individuazione  dei  singoli
asset regolati, definendo la  relativa  remunerazione  entro  novanta
giorni dal ricevimento della stessa richiesta». 
  All'articolo 22,  al  comma  1,  primo  periodo,  dopo  la  parola:
«convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,». 
  L'articolo 24 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  24  (Accelerazione  delle  attivita'  di  disattivazione   e
smantellamento dei siti  nucleari).  -  1.  I  pareri  riguardanti  i
progetti di disattivazione di impianti  nucleari,  per  i  quali  sia
stata richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 55  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  da  almeno  dodici  mesi,  sono
rilasciati dalle amministrazioni competenti entro  centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A tal fine,  le
osservazioni delle amministrazioni previste dalle  normative  vigenti
sono formulate all'ISPRA entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in   vigore   del   presente   decreto.   Su    motivata    richiesta
dell'amministrazione interessata, il termine di cui al primo  periodo
puo' essere prorogato dall'amministrazione  procedente  di  ulteriori
sessanta giorni. 
  2. Qualora le amministrazioni competenti  non  rilascino  i  pareri
entro il termine previsto al comma 1,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le
modalita' di cui alla legge  7  agosto  1990,  n.  241,  al  fine  di
concludere la procedura di valutazione  entro  i  successivi  novanta
giorni. 
  3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella  realizzazione  delle
operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e  di  garantire
nel modo piu' efficace la radioprotezione nei siti interessati, ferme
restando le specifiche procedure previste per  la  realizzazione  del
Deposito  Nazionale  e  del  Parco  Tecnologico  di  cui  al  decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la Sogin  S.p.A.  segnala  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
al  Ministero  dello  sviluppo  economico  e   alle   amministrazioni
competenti,  nell'ambito   delle   attivita'   richieste   ai   sensi
dell'articolo  6  della  legge  31  dicembre   1962,   n.   1860,   e
dell'articolo 148, comma 1-bis,  del  decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 230, le operazioni e gli  interventi  per  i  quali  risulta
prioritaria l'acquisizione delle relative autorizzazioni,  in  attesa
dell'ottenimento  dell'autorizzazione  alla   disattivazione.   Entro
trenta giorni, il Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISPRA
per le esigenze di sicurezza nucleare e di radioprotezione, valuta le
priorita' proposte e convoca per esse la conferenza  dei  servizi  di
cui alla legge 7 agosto 1990,  n.  241,  al  fine  di  concludere  la
procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni. 
  4.  Fatte  salve  le   specifiche   procedure   previste   per   la
realizzazione  del  Deposito  Nazionale  e  del   Parco   Tecnologico
richiamate  al  comma  3,  l'autorizzazione  alla  realizzazione  dei
progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo  55  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonche' le  autorizzazioni
di cui all'articolo 6 della  legge  31  dicembre  1962,  n.  1860,  e
all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, rilasciate a partire dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  valgono  anche  quale  dichiarazione  di  pubblica
utilita', indifferibilita' e  urgenza,  costituiscono  varianti  agli
strumenti   urbanistici   e    sostituiscono    ogni    provvedimento
amministrativo, autorizzazione,  concessione,  licenza,  nulla  osta,
atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati,  previsti
dalle norme vigenti, costituendo titolo alla esecuzione delle  opere.
Per  il  rilascio  dell'autorizzazione  alla  realizzazione  o   allo
smantellamento di opere  che  comportano  modifiche  sulle  strutture
impiantistiche e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato  del
comune e della regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al
presente comma; tali amministrazioni si  pronunciano  entro  sessanta
giorni  dalla  richiesta  da  parte  del  Ministero  dello   sviluppo
economico,  fatta  salva  l'esecuzione  della  valutazione  d'impatto
ambientale ove prevista. In caso di  mancata  pronuncia  nel  termine
indicato al periodo precedente, si applica la  procedura  di  cui  al
comma 2 con la convocazione della conferenza di servizi.  La  regione
competente puo' promuovere accordi  tra  il  proponente  e  gli  enti
locali interessati dagli interventi di cui  al  presente  comma,  per
individuare misure di compensazione e riequilibrio  ambientale  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I progetti di cui  al
presente comma che insistono sul sito gia' interessato  dall'impianto
non  necessitano  di  variante   agli   strumenti   urbanistici   ove
compatibili con gli strumenti urbanistici stessi vigenti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto;
negli altri casi, il consiglio comunale competente si pronuncia nella
prima  seduta  successiva  al  rilascio  dell'autorizzazione  stessa,
informandone il Ministero dello sviluppo economico. 
  5. La componente tariffaria di cui all'articolo 25,  comma  3,  del
decreto legislativo 15  febbraio  2010,  n.  31,  e'  quella  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del  decreto-legge  18  febbraio
2003, n. 25, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  aprile
2003,  n.  83.  Le  disponibilita'  correlate  a   detta   componente
tariffaria sono impiegate per il finanziamento della realizzazione  e
gestione del Parco Tecnologico comprendente il Deposito  Nazionale  e
le strutture tecnologiche di supporto, limitatamente  alle  attivita'
funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli
impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del  combustibile
nucleare ed alle attivita' connesse  e  conseguenti,  mentre  per  le
altre attivita' sono impiegate  a  titolo  di  acconto  e  recuperate
attraverso le entrate  derivanti  dal  corrispettivo  per  l'utilizzo
delle strutture del  Parco  Tecnologico  e  del  Deposito  Nazionale,
secondo modalita' stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, a riduzione
della tariffa elettrica a carico degli utenti. 
  6. Il comma 104 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239,
e' sostituito dal seguente: 
  "104. I soggetti produttori  e  detentori  di  rifiuti  radioattivi
conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e europea, anche
in  relazione  agli  sviluppi  della  tecnica  e   alle   indicazioni
dell'Unione europea, per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio al
Deposito Nazionale di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  e),  del
decreto legislativo 15 gennaio 2010, n. 31. I tempi  e  le  modalita'
tecniche del conferimento sono definiti  con  decreto  del  Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  anche   avvalendosi
dell'organismo per la sicurezza  nucleare  di  cui  all'articolo  21,
comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.". 
  7. All'articolo 27, comma 1, del decreto  legislativo  15  febbraio
2010, n. 31, e  successive  modificazioni,  dopo  le  parole:  "Parco
Tecnologico" sono inserite  le  seguenti:  "entro  sette  mesi  dalla
definizione dei medesimi criteri"». 
  Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 24-bis (Contributo  degli  esercenti  dei  servizi  idrici  a
favore dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas).  -  1.
All'articolo  21  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti: 
  "19-bis. All'onere derivante dal funzionamento  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas, in relazione ai compiti di  regolazione
e controllo dei servizi idrici  di  cui  al  comma  19,  si  provvede
mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei
ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi
stessi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b),  della  legge
14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, e dell'articolo
1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  19-ter. In ragione delle nuove competenze attribuite  all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas ai sensi del  comma  19,  la  pianta
organica dell'Autorita' e' incrementata di quaranta posti". 
  Art. 24-ter (Gare per le concessioni idroelettriche). - 1. Al comma
2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79,  e
successive modificazioni, le parole: "il termine di  sei  mesi  dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,"   sono
sostituite dalle seguenti: "il 30 aprile 2012"». 
  L'articolo 25 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  25  (Promozione  della  concorrenza  nei  servizi   pubblici
locali). - 1. Al decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
  "Art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione  dello
svolgimento dei  servizi  pubblici  locali).  -  1.  A  tutela  della
concorrenza e dell'ambiente, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei  servizi  pubblici
locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini  territoriali
ottimali e omogenei  tali  da  consentire  economie  di  scala  e  di
differenziazione idonee a  massimizzare  l'efficienza  del  servizio,
entro il termine del 30 giugno 2012. La  dimensione  degli  ambiti  o
bacini territoriali ottimali  di  norma  deve  essere  non  inferiore
almeno a  quella  del  territorio  provinciale.  Le  regioni  possono
individuare specifici bacini territoriali di  dimensione  diversa  da
quella  provinciale,  motivando  la  scelta  in  base  a  criteri  di
differenziazione territoriale e socio-economica e in base a  principi
di  proporzionalita',  adeguatezza  ed   efficienza   rispetto   alle
caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata
entro il 31 maggio  2012  previa  lettera  di  adesione  dei  sindaci
interessati o delibera di un organismo associato e gia' costituito ai
sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine  di  cui  al  primo
periodo del  presente  comma,  e'  fatta  salva  l'organizzazione  di
servizi pubblici locali di settore in ambiti  o  bacini  territoriali
ottimali gia' prevista in attuazione di specifiche direttive  europee
nonche' ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle
disposizioni regionali che abbiano gia' avviato  la  costituzione  di
ambiti o bacini territoriali di dimensione  non  inferiore  a  quelle
indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato,
il  Consiglio  dei  ministri,  a  tutela  dell'unita'  giuridica   ed
economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8  della
legge 5 giugno 2003, n.  131,  per  organizzare  lo  svolgimento  dei
servizi pubblici locali in ambiti o bacini  territoriali  ottimali  e
omogenei,  comunque  tali  da  consentire  economie  di  scala  e  di
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. 
  2. In sede  di  affidamento  del  servizio  mediante  procedura  ad
evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione
costituisce elemento di valutazione dell'offerta. 
  3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di affidamento
dei servizi a evidenza pubblica  da  parte  di  regioni,  province  e
comuni o degli enti  di  governo  locali  dell'ambito  o  del  bacino
costituisce elemento di valutazione della virtuosita' degli stessi ai
sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111.  A  tal  fine,  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri,
nell'ambito dei compiti di  tutela  e  promozione  della  concorrenza
nelle regioni  e  negli  enti  locali,  comunica,  entro  il  termine
perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia
e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione  delle
procedure  previste  dal  presente  articolo.  In  caso  di   mancata
comunicazione entro il termine  di  cui  al  periodo  precedente,  si
prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosita'. 
  4. Fatti salvi i finanziamenti  ai  progetti  relativi  ai  servizi
pubblici  locali  di  rilevanza  economica  cofinanziati  con   fondi
europei, i finanziamenti a qualsiasi  titolo  concessi  a  valere  su
risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119,  quinto  comma,
della Costituzione sono  prioritariamente  attribuiti  agli  enti  di
governo degli ambiti o dei bacini  territoriali  ottimali  ovvero  ai
relativi  gestori  del  servizio  selezionati  tramite  procedura  ad
evidenza pubblica  o  di  cui  comunque  l'Autorita'  di  regolazione
competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualita' del
servizio reso  sulla  base  dei  parametri  stabiliti  dall'Autorita'
stessa. 
  5. Le societa' affidatarie in house sono assoggettate al  patto  di
stabilita'  interno  secondo  le  modalita'  definite   dal   decreto
ministeriale   previsto   dall'articolo   18,   comma   2-bis,    del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente
locale o l'ente di governo locale dell'ambito  o  del  bacino  vigila
sull'osservanza da parte delle societa' di cui al periodo  precedente
dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno. 
  6. Le societa' affidatarie in house  sono  tenute  all'acquisto  di
beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto  legislativo
12 aprile 2006, n.  163,  e  successive  modificazioni.  Le  medesime
societa' adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita'  per
il reclutamento del personale e per il conferimento  degli  incarichi
nel rispetto dei principi di cui al  comma  3  dell'articolo  35  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' delle disposizioni
che stabiliscono a carico degli enti  locali  divieti  o  limitazioni
alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e
delle altre voci di  natura  retributiva  o  indennitarie  e  per  le
consulenze anche degli amministratori"; 
    b) all'articolo 4: 
      1)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  "libera  prestazione  dei
servizi,"  sono  inserite  le  seguenti:  "dopo  aver  individuato  i
contenuti  specifici  degli   obblighi   di   servizio   pubblico   e
universale,"; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Per gli enti territoriali con popolazione  superiore  a  10.000
abitanti, la delibera di cui al comma 2  e'  adottata  previo  parere
obbligatorio dell'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato,
che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla  base  dell'istruttoria
svolta dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in  sua
assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni idonee e
sufficienti  all'attribuzione  di  diritti  di   esclusiva   e   alla
correttezza  della  scelta  eventuale  di  procedere  all'affidamento
simultaneo con gara di una pluralita' di servizi pubblici locali.  La
delibera e il parere  sono  resi  pubblici  sul  sito  internet,  ove
presente, e con ulteriori modalita' idonee"; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4. L'invio all'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato,
per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma  1  e  del
relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2,  e'  effettuato
entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi  ordinamenti  degli
enti locali. La delibera  quadro  di  cui  al  comma  2  e'  comunque
adottata prima di  procedere  al  conferimento  e  al  rinnovo  della
gestione dei servizi, entro trenta giorni dal  parere  dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato. In assenza  della  delibera,
l'ente locale non  puo'  procedere  all'attribuzione  di  diritti  di
esclusiva ai sensi del presente articolo"; 
      4) al comma 11: 
        4.1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    "b-bis) prevede  l'impegno  del  soggetto  gestore  a  conseguire
economie di gestione con riferimento  all'intera  durata  programmata
dell'affidamento, e prevede altresi', tra gli elementi di valutazione
dell'offerta,  la  misura  delle  anzidette  economie   e   la   loro
destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi  agli  utenti
ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a  processi  di
efficientamento relativi al personale;"; 
        4.2) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
    "g-bis) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi
aggiudicatari  del  servizio,  prevedendo,  tra   gli   elementi   di
valutazione  dell'offerta,  l'adozione   di   strumenti   di   tutela
dell'occupazione"; 
      5) al comma 13, le parole: "somma complessiva di  900.000  euro
annui" sono sostituite dalle seguenti: "somma complessiva di  200.000
euro annui"; 
      6) al comma 32: 
        6.1) alla lettera a), in fine, le parole: "alla data  del  31
marzo 2012"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "alla  data  del  31
dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione puo' avvenire
a favore di un'unica societa' in house risultante dalla  integrazione
operativa di preesistenti gestioni in affidamento diretto e  gestioni
in economia, tale da configurare un  unico  gestore  del  servizio  a
livello  di  ambito  o  di  bacino  territoriale  ottimale  ai  sensi
dell'articolo 3-bis. La soppressione delle preesistenti gestioni e la
costituzione dell'unica azienda in capo alla societa' in house devono
essere perfezionati entro il termine del 31  dicembre  2012.  In  tal
caso il contratto di servizio dovra' prevedere  indicazioni  puntuali
riguardanti il livello di qualita' del servizio reso, il prezzo medio
per utente, il livello di investimenti programmati  ed  effettuati  e
obbiettivi di performance (reddittivita', qualita',  efficienza).  La
valutazione dell'efficacia e  dell'efficienza  della  gestione  e  il
rispetto delle condizioni previste nel  contratto  di  servizio  sono
sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorita' di  regolazione
di  settore.  La  durata  dell'affidamento   in   house   all'azienda
risultante dall'integrazione non puo' essere in ogni caso superiore a
tre anni a decorrere dal 1º gennaio  2013.  La  deroga  di  cui  alla
presente lettera non si applica ai processi di aggregazione a livello
di ambito o di bacino territoriale che gia'  prevedano  procedure  di
affidamento ad evidenza pubblica."; 
        6.2) alla lettera b), in fine, le parole: "alla data  del  30
giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31  marzo
2013"; 
      7) dopo il comma 32-bis e' inserito il seguente: 
  "32-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 32 ed al  fine  di
non  pregiudicare  la  necessaria  continuita'  nell'erogazione   dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e
privati esercenti  a  qualsiasi  titolo  attivita'  di  gestione  dei
servizi   pubblici   locali   assicurano   l'integrale   e   regolare
prosecuzione delle attivita' medesime anche  oltre  le  scadenze  ivi
previste, ed in particolare il rispetto degli  obblighi  di  servizio
pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di  cui
all'articolo 2, comma  3,  lettera  e),  del  presente  decreto  alle
condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio ed  agli  altri
atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo  gestore  e
comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino  all'apertura
del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo
puo' essere ad alcun titolo preteso in relazione  a  quanto  previsto
nel presente articolo"; 
      8) al comma 33-ter le parole: "Ministro per i rapporti  con  le
regioni e la coesione territoriale, adottato,  entro  il  31  gennaio
2012" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ministro  per  gli  affari
regionali, il turismo e lo sport, adottato entro il 31 marzo 2012"; 
      9) al comma 34: 
        9.1) sono soppresse le  parole:  "il  servizio  di  trasporto
ferroviario regionale, di cui  al  decreto  legislativo  19  novembre
1997, n. 422"; 
        9.2) dopo le parole: "il servizio di  distribuzione  del  gas
naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164"  sono
inserite le seguenti: ", ad eccezione di quanto  previsto  dal  comma
33"; 
        9.3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riguardo
al trasporto pubblico regionale ferroviario sono  fatti  salvi,  fino
alla  scadenza  naturale  dei  primi  sei  anni  di  validita',   gli
affidamenti e i contratti di servizio gia' deliberati o  sottoscritti
in conformita' all'articolo 5 del regolamento (CE) n.  1370/2007  del
Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  23  ottobre  2007,  ed  in
conformita' all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99."; 
      10) il comma 34-bis e' abrogato; 
      11) al comma 35 sono premessi i seguenti: 
  "34-ter. Gli affidamenti diretti in materia di  trasporto  pubblico
locale su gomma, gia' affidati ai sensi dell'articolo 61 della  legge
23  luglio  2009,  n.  99,  ed  in  conformita'  all'articolo  8  del
regolamento (CE) n. 1370/2007 ed in atto  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, cessano  alla  scadenza  prevista
nel contratto di affidamento. 
  34-quater. Gli affidamenti in essere  a  valere  su  infrastrutture
ferroviarie  interessate  da  investimenti  compresi   in   programmi
cofinanziati  con  risorse  dell'Unione  europea   cessano   con   la
conclusione  dei  lavori   previsti   dai   relativi   programmi   di
finanziamento e, ove  necessari,  dei  connessi  collaudi,  anche  di
esercizio". 
  2. All'articolo 114 del testo unico di cui al  decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  "5-bis. A decorrere  dall'anno  2013,  le  aziende  speciali  e  le
istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita' interno  secondo
le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno  e  per  gli  affari
regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza  Stato-Citta'
ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine,
le aziende speciali e le istituzioni  si  iscrivono  e  depositano  i
propri bilanci al registro  delle  imprese  o  nel  repertorio  delle
notizie   economico-amministrative   della   camera   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro  il
31 maggio di  ciascun  anno.  L'Unioncamere  trasmette  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il  30  giugno,  l'elenco  delle
predette aziende  speciali  e  istituzioni  ed  i  relativi  dati  di
bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si  applicano  le
disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, nonche' le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti
locali:  divieto  o  limitazioni  alle   assunzioni   di   personale;
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre  voci  di  natura
retributiva   o   indennitaria   e   per   consulenza   anche   degli
amministratori; obblighi  e  limiti  alla  partecipazione  societaria
degli enti locali.  Gli  enti  locali  vigilano  sull'osservanza  del
presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi  precedenti.
Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente  comma
aziende   speciali   e    istituzioni    che    gestiscono    servizi
socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie."; 
    b) al comma 8, dopo le parole: "seguenti atti" sono  inserite  le
seguenti: "da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale.". 
  3. Al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 14, comma 5, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "Si applicano i principi di garanzia previsti  dall'articolo
4, comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148"; 
    b) all'articolo 15, comma 10, la  parola:  "gare"  e'  sostituita
dalle seguenti: "prime gare successive  al  periodo  transitorio,  su
tutto il territorio nazionale". 
  4. Per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione  integrata
dei rifiuti urbani sono  affidate  ai  sensi  dell'articolo  202  del
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  nel  rispetto  della
normativa europea e nazionale  sull'evidenza  pubblica,  le  seguenti
attivita': a)  la  gestione  ed  erogazione  del  servizio  che  puo'
comprendere le attivita' di gestione e realizzazione degli  impianti;
b) la raccolta, la raccolta differenziata, la  commercializzazione  e
l'avvio a smaltimento e recupero, nonche', ricorrendo le  ipotesi  di
cui alla lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e
assimilati  prodotti  all'interno  dell'ATO.  Nel  caso  in  cui  gli
impianti siano di titolarita' di soggetti diversi dagli  enti  locali
di riferimento, all'affidatario del servizio  di  gestione  integrata
dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti  a
tariffe  regolate  e  predeterminate  e   la   disponibilita'   delle
potenzialita' e capacita' necessarie  a  soddisfare  le  esigenze  di
conferimento indicate nel piano d'ambito. 
  5. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, le parole: "svolto in regime di privativa  dai  comuni"  sono
sostituite dalle seguenti: "svolto mediante l'attribuzione di diritti
di esclusiva nelle ipotesi di cui al  comma  1  dell'articolo  4  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 settembre 2011, n. 148". 
  6. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici  locali,  a
seguito di specifica richiesta,  sono  tenuti  a  fornire  agli  enti
locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo
servizio  i  dati  concernenti  le  caratteristiche  tecniche   degli
impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile  di  inizio
esercizio, secondo parametri  di  mercato,  le  rivalutazioni  e  gli
ammortamenti e ogni altra  informazione  necessaria  per  definire  i
bandi. 
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine
di sessanta giorni dall'apposita  richiesta  e  la  comunicazione  di
informazioni false integrano illecito per il quale  il  prefetto,  su
richiesta  dell'ente  locale,  irroga  una  sanzione   amministrativa
pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  da  un
minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000». 
  All'articolo 26, comma 1: 
    alla lettera a), numero 1), dopo  le  parole:  «la  gestione  dei
propri  rifiuti  di   imballaggio»   sono   aggiunte   le   seguenti:
«sull'intero territorio nazionale» e il numero 3) e' soppresso; 
    alla lettera c), dopo le parole: «articolo 261» sono inserite  le
seguenti: «, comma 1». 
    L'articolo 27 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 27 (Promozione della concorrenza in materia di conto corrente
o  di  conto  di  pagamento  di  base).  -  1.  All'articolo  12  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) il comma 7 e' abrogato; 
    b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  "9.  L'Associazione  bancaria   italiana,   le   associazioni   dei
prestatori di  servizi  di  pagamento,  la  societa'  Poste  italiane
S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti  di
pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente  significative
a livello nazionale definiscono, entro il 1º giugno 2012, e applicano
entro i tre mesi successivi, le regole generali  per  assicurare  una
riduzione delle commissioni a carico  degli  esercenti  in  relazione
alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto
della necessita' di assicurare trasparenza  e  chiarezza  dei  costi,
nonche' di  promuovere  l'efficienza  economica  nel  rispetto  delle
regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto
che le commissioni devono essere correlate alle componenti  di  costo
effettivamente  sostenute  da   banche   e   circuiti   interbancari,
distinguendo le componenti di servizio legate in  misura  fissa  alla
esecuzione dell'operazione da quelle di natura  variabile  legate  al
valore transatto e  valorizzando  il  numero  e  la  frequenza  delle
transazioni. Dovra' in ogni caso essere garantita la gratuita'  delle
spese di apertura e di  gestione  dei  conti  di  pagamento  di  base
destinati all'accredito e al prelievo della pensione del titolare per
gli aventi diritto a trattamenti  pensionistici  fino  a  1.500  euro
mensili, ferma restando l'onerosita' di eventuali servizi  aggiuntivi
richiesti dal titolare"; 
    c) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  "10. Entro i sei mesi successivi all'applicazione delle  misure  di
cui al comma 9,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la  Banca
d'Italia e l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato,
valuta l'efficacia delle misure definite ai sensi  del  comma  9.  In
caso di mancata definizione e applicazione delle  misure  di  cui  al
comma  9,  le  stesse  sono  fissate  con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  dello
sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e  l'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato"; 
    d) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
  "10-bis. Fino alla  pubblicazione  del  decreto  che  recepisce  la
valutazione dell'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9
ovvero che fissa le  misure  ai  sensi  del  comma  10,  continua  ad
applicarsi il comma 7 dell'articolo 34 della legge 12 novembre  2011,
n. 183"; 
    e) la lettera c) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: 
    "c) identificazione delle caratteristiche del  conto  in  accordo
con le prescrizioni contenute nella sezione III della raccomandazione
n. 2011/442/UE della Commissione, del 18 luglio 2011, e di un livello
dei  costi  coerente  con  le  finalita'  di  inclusione  finanziaria
conforme  a  quanto  stabilito  dalla  sezione  IV   della   predetta
raccomandazione". 
  2. La delibera del CICR di cui al comma 4 dell'articolo 117-bis del
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e' adottata  entro  il
termine del 31 maggio 2012  e  la  complessiva  disciplina  entra  in
vigore non oltre il 1º luglio successivo. 
  3. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in  corso
sono adeguati entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
delibera CICR di cui al  comma  2,  con  l'introduzione  di  clausole
conformi alle disposizioni di cui all'articolo  117-bis  del  decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo 118 del
medesimo decreto legislativo. 
  4. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, sono abrogati». 
  Dopo l'articolo 27 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 27-bis (Nullita' di clausole nei  contratti  bancari).  -  1.
Sono nulle  tutte  le  clausole  comunque  denominate  che  prevedano
commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee
di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in
essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in  assenza
di affidamento ovvero oltre il limite del fido. 
  Art.  27-ter  (Cancellazioni  delle   ipoteche   perenti).   -   1.
All'articolo 40-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero
in caso di mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il  termine  di
cui all'articolo 2847 del codice civile"; 
    b) al comma 4 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "La
cancellazione  d'ufficio  si  applica  in  tutte  le  fattispecie  di
estinzione di cui all'articolo 2878 del codice civile". 
  Art.  27-quater  (Organi   delle   fondazioni   bancarie).   -   1.
All'articolo 4, comma 1,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  17
maggio 1999,  n.  153,  dopo  le  parole:  "prevedendo  modalita'  di
designazione e di nomina" sono inserite le seguenti:  ",  ispirate  a
criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla  valorizzazione  dei
principi di onorabilita' e professionalita'," e dopo la lettera g) e'
inserita la seguente: 
    "g-bis) previsione, tra le ipotesi  di  incompatibilita'  di  cui
alla lettera g), dell'assunzione o dell'esercizio  di  cariche  negli
organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o  di  funzioni  di
direzione   di   societa'   concorrenti   della   societa'   bancaria
conferitaria o di societa' del suo gruppo". 
  Art. 27-quinquies (Termine per la  surrogazione  nei  contratti  di
finanziamento). - 1. Il comma 7 dell'articolo  120-quater  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 1º settembre  1993,  n.  385,  e'
sostituito dal seguente: 
  "7. La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi  entro  il
termine di dieci giorni dalla  data  in  cui  il  cliente  chiede  al
mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario  l'esatto
importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui  la  surrogazione
non si perfezioni entro il termine di dieci giorni, per cause  dovute
al  finanziatore  originario,  quest'ultimo  e'  comunque  tenuto   a
risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento  del  valore  del
finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di  ritardo.  Resta
ferma la possibilita' per il finanziatore originario di rivalersi sul
mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo  sia  dovuto  a  cause
allo stesso imputabili"». 
  L'articolo 28 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  28   (Assicurazioni   connesse   all'erogazione   di   mutui
immobiliari e di credito al consumo).  -  1.  Fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative
disposizioni e  delibere  dell'ISVAP  di  attuazione  in  materia  di
interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di
credito e gli intermediari finanziari  se  condizionano  l'erogazione
del mutuo immobiliare o del credito al consumo  alla  stipula  di  un
contratto di assicurazione sulla vita sono  tenuti  a  sottoporre  al
cliente almeno due preventivi di due differenti  gruppi  assicurativi
non riconducibili alle  banche,  agli  istituti  di  credito  e  agli
intermediari finanziari stessi. Il  cliente  e'  comunque  libero  di
scegliere sul mercato la polizza sulla vita piu' conveniente  che  la
banca e' obbligata ad accettare senza variare le  condizioni  offerte
per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, l'ISVAP  definisce  i  contenuti
minimi del contratto di assicurazione di cui al comma 1. 
  3.  All'articolo  21,  comma  3-bis,  del  decreto  legislativo   6
settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "alla sottoscrizione  di  una
polizza  assicurativa  erogata  dalla  medesima  banca,  istituto   o
intermediario" sono aggiunte le seguenti: "ovvero all'apertura di  un
conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario"». 
  All'articolo 29: 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  L'ISVAP  definisce  il  criterio  di  cui  al  comma   1 e
stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute»; 
    il comma 2 e' soppresso; 
    nella rubrica, le parole: «e  risarcimento  in  forma  specifica»
sono soppresse. 
  All'articolo 30: 
    al  comma  1,  dopo  le  parole:   «e'   tenuta   a   trasmettere
all'ISVAP,»sono inserite le seguenti:  «pena  l'applicazione  di  una
sanzione amministrativa definita dall'ISVAP,»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il mancato invio della relazione di cui al comma 1 comporta
l'irrogazione da parte dell'ISVAP di una sanzione  da  un  minimo  di
10.000 ad un massimo di 50.000 euro». 
  All'articolo 31: 
    al comma 1, nel primo periodo,  dopo  le  parole:  «del  presente
decreto-legge,»  sono  inserite  le  seguenti:   «avvalendosi   anche
dell'Istituto poligrafico e zecca  dello  Stato  (IPZS)»  e  dopo  le
parole:  «loro  sostituzione»  le  parole:  «o   integrazione»   sono
soppresse; 
    al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «7 settembre 2005,  n.
209» sono aggiunte le seguenti: «,  con  esclusione  dei  periodi  di
sospensiva dell'assicurazione regolarmente  contrattualizzati»  e  il
terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Gli  iscritti  nell'elenco
hanno  quindici  giorni  di  tempo  per  regolarizzare   la   propria
posizione.  Trascorso   il   termine   di   quindici   giorni   dalla
comunicazione, l'elenco di coloro  che  non  hanno  regolarizzato  la
propria posizione viene messo a disposizione delle forze di polizia e
delle prefetture competenti in ragione del  luogo  di  residenza  del
proprietario del veicolo.»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Le compagnie  di  assicurazione  rilasciano  in  ogni  caso
attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del pagamento  del
relativo premio entro i termini stabiliti,  e  la  relativa  semplice
esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi  altri  ne
ha interesse, prevale in ogni caso  rispetto  a  quanto  accertato  o
contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi  1,  2  e
3». 
  All'articolo 32: 
    al comma 1, nell'ultimo periodo, le parole da: «i  costi  sono  a
carico» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «o
ulteriori dispositivi, individuati con decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con  il  Ministero  dello
sviluppo  economico,  i  costi  di  installazione,  disinstallazione,
sostituzione,  funzionamento  e  portabilita'  sono  a  carico  delle
compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa  rispetto
alle tariffe stabilite ai sensi del  primo  periodo,  all'atto  della
stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a
condizione  che  risultino  rispettati  i  parametri  stabiliti   dal
contratto»; 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Con regolamento emanato  dall'ISVAP,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico e il Garante per la protezione  dei
dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite  le
modalita' di raccolta, gestione e utilizzo, in  particolare  ai  fini
tariffari e della determinazione delle responsabilita'  in  occasione
dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui  al
comma 1, nonche' le modalita' per assicurare l'interoperabilita'  dei
meccanismi elettronici di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da
parte dell'assicurato di un contratto di  assicurazione  con  impresa
diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo. 
  1-ter. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sentito il Garante per  la
protezione dei dati personali, e' definito uno  standard  tecnologico
comune hardware e software, per la raccolta, la gestione e l'utilizzo
dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al  comma  1,  al
quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro  due  anni
dalla sua emanazione»; 
    al comma 2, lettera  b),  dopo  le  parole:  «e'  effettuata»  la
parola: «anche» e' soppressa; 
    al comma 3, lettera a), capoverso 1,  le  parole:  «,  presentata
secondo  le  modalita'  indicate  nell'articolo  145,   deve   essere
corredata della denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143  e
recare l'indicazione del  codice  fiscale  degli  aventi  diritto  al
risarcimento e del luogo, dei giorni e  delle  ore  in  cui  le  cose
danneggiate sono disponibili per  l'ispezione  diretta  ad  accertare
l'entita' del danno» sono sostituite  dalle  seguenti:  «deve  recare
l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del  luogo,  dei
giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono  disponibili,  per
non meno di due  giorni  non  festivi,  per  l'ispezione  diretta  ad
accertare l'entita' del danno» e il quarto periodo e' soppresso; 
    al comma 3,  lettera  b),  capoverso  2-bis,  primo  periodo,  le
parole: «qualora l'impresa di  assicurazione  abbia  provveduto  alla
consultazione della banca dati sinistri di cui  all'articolo  135  e»
sono sostituite dalle seguenti: «l'impresa di assicurazione  provvede
alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo  135
e qualora»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private  di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) alla rubrica, dopo  le  parole:  "Banca  dati  sinistri"  sono
aggiunte le seguenti: "e banche dati anagrafe  testimoni  e  anagrafe
danneggiati"; 
    b) al comma 1, le parole: "e' istituita"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "sono istituite" e dopo le parole: "ad essi relativi"  sono
aggiunte  le  seguenti:  "e  due  banche  dati  denominate  'anagrafe
testimoni' e 'anagrafe danneggiati'"; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, le modalita'
e le condizioni di accesso alle banche dati di cui  al  comma  1,  da
parte delle pubbliche  amministrazioni,  dell'autorita'  giudiziaria,
delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di  soggetti
terzi, nonche' gli obblighi di consultazione  delle  banche  dati  da
parte delle imprese di assicurazione  in  fase  di  liquidazione  dei
sinistri, sono stabiliti  dall'ISVAP,  con  regolamento,  sentiti  il
Ministero dello sviluppo economico e il  Ministero  dell'interno,  e,
per i profili  di  tutela  della  riservatezza,  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali". 
  3-ter. Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle  assicurazioni
private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, le lesioni  di
lieve entita', che non siano  suscettibili  di  accertamento  clinico
strumentale obiettivo, non potranno  dar  luogo  a  risarcimento  per
danno biologico permanente". 
  3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve entita' di cui
all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e'
risarcito solo a seguito di riscontro medico legale  da  cui  risulti
visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione. 
  3-quinquies.  Per  le  classi  di  massimo  sconto,  a  parita'  di
condizioni   soggettive   ed   oggettive,   ciascuna   compagnia   di
assicurazione deve praticare identiche offerte». 
  All'articolo 33, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Al primo comma dell'articolo  642  del  codice  penale,  le
parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle  seguenti:
"da uno a cinque anni"». 
  All'articolo 34, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
  «3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1  comporta
l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico  della  compagnia  che  ha
conferito il mandato all'agente, che risponde in solido  con  questa,
di una sanzione in una misura pari a quanto  stabilito  dall'articolo
324 del codice di cui al decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209. 
  3-bis. L'ISVAP predispone entro quattro mesi dalla data di  entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  uno
standard di modalita' operative per l'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 1. 
  3-ter. L'ISVAP predispone, con  cadenza  semestrale,  una  apposita
relazione  sull'efficacia  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo,  da  pubblicare  per  via  telematica  sul   proprio   sito
internet». 
  Dopo l'articolo 34 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 34-bis (Disposizioni in materia di contratti di assicurazione
dei veicoli). - 1. All'articolo 133 del  codice  delle  assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  al
comma 1, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  "La  predetta
variazione in diminuzione  del  premio  si  applica  automaticamente,
fatte salve le  migliori  condizioni,  nella  misura  preventivamente
quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita  alla
polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. Il mancato rispetto
della disposizione di cui al presente comma comporta  l'applicazione,
da parte dell'ISVAP, di una sanzione amministrativa da 1.000  euro  a
50.000 euro". 
  Art. 34-ter (Certificato  di  chiusa  inchiesta  nell'assicurazione
obbligatoria per i veicoli a motore). - 1. Nel capo IV del  titolo  X
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre  2005,  n.  209,  dopo  l'articolo  150  e'  aggiunto  il
seguente: 
  "Art. 150-bis (Certificato di chiusa  inchiesta).  -  1.  E'  fatto
obbligo  alla  compagnia  di  assicurazione  di  risarcire  il  danno
derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla
richiesta del rilascio del certificato  di  chiusa  inchiesta,  fatto
salvo quanto disposto dal comma 2. 
  2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di
cui all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che
il bene assicurato sia un  autoveicolo,  il  risarcimento  del  danno
derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso  e'  effettuato
previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta"». 
  All'articolo 35: 
    al comma 1, lettera b), terzo periodo, le  parole:  «disposizioni
di  cui  al  periodo  precedente»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«disposizioni di cui ai periodi precedenti»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Le pubbliche amministrazioni  ai  fini  del  pagamento  del
debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo,
sono autorizzate a comporre bonariamente con i  propri  creditori  le
rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti  della
compensazione, della cessione di crediti in pagamento,  ovvero  anche
mediante  specifiche  transazioni  condizionate  alla   rinuncia   ad
interessi  e  rivalutazione  monetaria.  In  caso  di  compensazioni,
cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai  sensi  del  periodo
precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate»; 
    al comma 4, primo periodo, dopo le parole:  «30  dicembre  2011,»
sono inserite le seguenti: «pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
304 del 31  dicembre  2011,»  e  le  parole:  «convertito  con»  sono
sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla»; 
    al comma 6, ultimo periodo, dopo  la  parola:  «convertito»  sono
inserite le seguenti: «, con modificazioni,»; 
    al comma 9, al primo e al secondo periodo, le parole:  «Entro  il
29 febbraio 2012»  e  «entro  il  16  aprile  2012»  sono  sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «Alla data del 29 febbraio  2012»  e:
«alla data  del  16  aprile  2012»,  al  terzo  periodo,  la  parola:
«Ministro» e' sostituita dalla seguente: «Ministero» ed e'  aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi eventuali  versamenti
gia'  effettuati  alla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente
provvedimento»; 
    il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
     «10. I tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici  di
cui al comma 8 provvedono ad adeguare la  propria  operativita'  alle
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29  ottobre  1984,  n.
720,  e  relative  norme  amministrative  di  attuazione,  il  giorno
successivo  a  quello  del  versamento  della  residua  quota   delle
disponibilita' previsto al comma 9. Nelle more di tale adeguamento  i
predetti tesorieri  e  cassieri  continuano  ad  adottare  i  criteri
gestionali previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 7  agosto
1997, n. 279»; 
    al comma 11 le parole: «le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10
del  presente  articolo»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «le
disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo e,  fino  al
completo riversamento delle risorse sulle  contabilita'  speciali  di
cui al comma 9,  i  tesorieri  o  cassieri  degli  stessi  utilizzano
prioritariamente le risorse esigibili depositate  presso  gli  stessi
trasferendo  gli  eventuali  vincoli  di  destinazione  sulle   somme
depositate presso la tesoreria statale». 
  L'articolo 36 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 36 (Regolazione indipendente in materia di trasporti).  -  1.
All'articolo  37  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  "1. Nell'ambito delle  attivita'  di  regolazione  dei  servizi  di
pubblica utilita' di cui alla legge 14  novembre  1995,  n.  481,  e'
istituita  l'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti,  di  seguito
denominata 'Autorita', la  quale  opera  in  piena  autonomia  e  con
indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell'Autorita'  e'
definita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro  il
termine del 30 aprile 2012. In sede di prima attuazione del  presente
articolo, il collegio dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio
2012.  L'Autorita'  e'  competente  nel  settore  dei   trasporti   e
dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori,  in
conformita' con la disciplina europea e nel rispetto del principio di
sussidiarieta' e delle competenze delle regioni e degli  enti  locali
di  cui  al  titolo  V  della  parte  seconda   della   Costituzione.
L'Autorita' esercita le proprie competenze a decorrere dalla data  di
adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge
14 novembre 1995, n.  481.  All'Autorita'  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di  cui
alla medesima legge. 
  1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal  presidente  e
da due componenti nominati secondo le procedure di  cui  all'articolo
2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e  ai
funzionari dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'articolo
2, commi da 8 a 11, della  medesima  legge.  Il  collegio  nomina  un
segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei  servizi  e
degli uffici e ne risponde al presidente. 
  1-ter.  I  componenti  dell'Autorita'  sono  scelti,  nel  rispetto
dell'equilibrio di genere, tra  persone  di  indiscussa  moralita'  e
indipendenza  e  di  comprovata  professionalita'  e  competenza  nei
settori in cui opera  l'Autorita'.  A  pena  di  decadenza  essi  non
possono esercitare, direttamente o indirettamente,  alcuna  attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti  di
soggetti pubblici o privati ne' ricoprire altri  uffici  pubblici  di
qualsiasi  natura,  ivi  compresi  gli  incarichi   elettivi   o   di
rappresentanza nei partiti politici, ne' avere  interessi  diretti  o
indiretti nelle imprese operanti  nel  settore  di  competenza  della
medesima Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. I componenti
dell'Autorita' sono nominati per un  periodo  di  sette  anni  e  non
possono essere confermati nella  carica.  In  caso  di  dimissioni  o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita', si  procede
alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la  nomina
dei componenti dell'Autorita', la loro durata  in  carica  e  la  non
rinnovabilita' del mandato. 
  2.  L'Autorita'  e'  competente  nel  settore   dei   trasporti   e
dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede: 
    a)  a  garantire,  secondo   metodologie   che   incentivino   la
concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento
dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori,  condizioni  di
accesso eque e non discriminatorie alle  infrastrutture  ferroviarie,
portuali, aeroportuali e  alle  reti  autostradali,  fatte  salve  le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali
di cui all'articolo 36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
nonche' in relazione alla mobilita' dei passeggeri e delle  merci  in
ambito  nazionale,  locale  e  urbano  anche  collegata  a  stazioni,
aeroporti e porti; 
    b)  a  definire,  se  ritenuto  necessario  in   relazione   alle
condizioni  di  concorrenza  effettivamente  esistenti  nei   singoli
mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i  criteri  per
la fissazione da parte dei soggetti  competenti  delle  tariffe,  dei
canoni,  dei  pedaggi,  tenendo  conto  dell'esigenza  di  assicurare
l'equilibrio   economico   delle   imprese   regolate,   l'efficienza
produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti,
le imprese, i consumatori; 
    c) a verificare la corretta applicazione da  parte  dei  soggetti
interessati dei criteri fissati ai sensi della lettera b); 
    d) a stabilire le condizioni minime di qualita'  dei  servizi  di
trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico,
individuate  secondo  caratteristiche  territoriali  di   domanda   e
offerta; 
    e) a definire, in relazione ai diversi tipi di  servizio  e  alle
diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici  diritti,
anche di natura risarcitoria, che  gli  utenti  possono  esigere  nei
confronti  dei  gestori  dei  servizi  e  delle   infrastrutture   di
trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che  accrescano  la
protezione  degli  utenti  che  i  gestori  dei   servizi   e   delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi; 
    f) a definire gli schemi dei bandi delle gare per  l'assegnazione
dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire
nei capitolati delle medesime gare e a stabilire  i  criteri  per  la
nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto
ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che nei relativi bandi di
gara non sussistano  condizioni  discriminatorie  o  che  impediscano
l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della gara  non
costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un  fattore  di
discriminazione  tra  le  imprese  partecipanti.  In   questi   casi,
all'impresa aggiudicataria e' concesso un tempo massimo  di  diciotto
mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva,  per  l'acquisizione
del  materiale  rotabile  indispensabile  per  lo   svolgimento   del
servizio; 
    g)  con  particolare  riferimento  al  settore  autostradale,   a
stabilire per le nuove  concessioni  sistemi  tariffari  dei  pedaggi
basati sul metodo del price cap, con  determinazione  dell'indicatore
di produttivita' X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a
definire gli schemi di concessione da  inserire  nei  bandi  di  gara
relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari  autostradali  per
le nuove concessioni; a definire  gli  ambiti  ottimali  di  gestione
delle tratte autostradali, allo  scopo  di  promuovere  una  gestione
plurale  sulle  diverse  tratte  e  stimolare  la   concorrenza   per
confronto; 
    h)  con  particolare  riferimento  al  settore  aeroportuale,   a
svolgere ai sensi degli articoli da 71  a  81  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, tutte  le  funzioni  di  Autorita'  di  vigilanza
istituita dall'articolo 71, comma 2, del predetto decreto-legge n.  1
del 2012, in attuazione della  direttiva  2009/12/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009,  concernente  i  diritti
aeroportuali; 
    i) con  particolare  riferimento  all'accesso  all'infrastruttura
ferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione
di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
e, in particolare, a definire i criteri  per  la  determinazione  dei
pedaggi da parte del  gestore  dell'infrastruttura  e  i  criteri  di
assegnazione delle tracce e della capacita' e a vigilare  sulla  loro
corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura; 
    l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri provvedimenti o
di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti  il  servizio
alle richieste di informazioni o a quelle connesse  all'effettuazione
dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e  i  documenti
non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni amministrative pecuniarie
determinate in fase di prima applicazione secondo le modalita' e  nei
limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre  1995,  n.  481.
L'ammontare riveniente  dal  pagamento  delle  predette  sanzioni  e'
destinato ad un fondo per il finanziamento di  progetti  a  vantaggio
dei consumatori dei settori dei  trasporti,  approvati  dal  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali
progetti  possono  beneficiare  del  sostegno  di  altre  istituzioni
pubbliche nazionali e europee; 
    m) con particolare riferimento al servizio taxi, a  monitorare  e
verificare la corrispondenza dei  livelli  di  offerta  del  servizio
taxi, delle tariffe e della qualita' delle prestazioni alle  esigenze
dei diversi contesti urbani, secondo i criteri  di  ragionevolezza  e
proporzionalita', allo scopo di garantire  il  diritto  di  mobilita'
degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze,
provvedono,  previa  acquisizione  di  preventivo  parere  da   parte
dell'Autorita', ad adeguare il servizio dei taxi,  nel  rispetto  dei
seguenti principi: 
      1)  l'incremento  del  numero  delle   licenze   ove   ritenuto
necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorita'  per
confronto nell'ambito di realta' europee comparabili,  a  seguito  di
un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali,  in  relazione  a
comprovate ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche
demografiche  e  territoriali,  bandendo  concorsi  straordinari   in
conformita' alla vigente programmazione numerica,  ovvero  in  deroga
ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta  idonea  dal
comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio,
a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze  da  assegnare
ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il
relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande,
uno o piu' criteri selettivi di valutazione automatica  o  immediata,
che assicurino la conclusione della  procedura  in  tempi  celeri.  I
proventi derivanti dal rilascio di  licenze  a  titolo  oneroso  sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a  coloro  che
sono gia' titolari di licenza; 
      2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i comuni  una
maggiore  liberta'   nell'organizzazione   del   servizio   sia   per
fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile
incremento della domanda e  in  numero  proporzionato  alle  esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi  servizi  integrativi  come  il
taxi ad uso collettivo o altre forme; 
      3) consentire una  maggiore  liberta'  nella  fissazione  delle
tariffe,  la  possibilita'  di  una  loro  corretta   e   trasparente
pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilita'
per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune  per
percorsi prestabiliti; 
      4) migliorare la qualita' di offerta del servizio, individuando
criteri  mirati  ad  ampliare  la  formazione   professionale   degli
operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e  alla
conoscenza delle lingue  straniere,  nonche'  alla  conoscenza  della
normativa  in  materia  fiscale,  amministrativa  e  civilistica  del
settore,  favorendo  gli  investimenti  in   nuove   tecnologie   per
l'efficientamento  organizzativo  ed  ambientale   del   servizio   e
adottando la carta dei servizi a livello regionale; 
    n) con riferimento  alla  disciplina  di  cui  alla  lettera  m),
l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale amministrativo regionale  del
Lazio."; 
    b) al comma 3, alinea, sono soppresse le parole: "individuata  ai
sensi del medesimo comma"; 
    c) al comma 4, dopo il primo periodo, e'  inserito  il  seguente:
"Tutte le amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
enti strumentali che hanno  competenze  in  materia  di  sicurezza  e
standard tecnici delle infrastrutture  e  dei  trasporti  trasmettono
all'Autorita'  le  delibere  che  possono  avere  un  impatto   sulla
concorrenza tra operatori del settore,  sulle  tariffe,  sull'accesso
alle infrastrutture, con facolta' da parte dell'Autorita' di  fornire
segnalazioni  e  pareri  circa  la  congruenza  con  la   regolazione
economica"; 
    d)  al  comma  5,  primo  periodo,  sono  soppresse  le   parole:
"individuata ai sensi del comma 2"; 
    e) al comma 6: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    "a) agli oneri derivanti dall'istituzione  dell'Autorita'  e  dal
suo funzionamento per l'anno 2012, nel limite massimo di 5 milioni di
euro,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al
Fondo per interventi strutturali di politica economica"; 
      2) alla lettera b), l'ultimo periodo e' soppresso; 
      3) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
    "b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo periodo, della
legge 14 novembre 1995, n. 481,  in  sede  di  prima  attuazione  del
presente articolo, l'Autorita' provvede al reclutamento del personale
di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili
nella pianta organica, determinata in ottanta unita',  e  nei  limiti
delle risorse disponibili, mediante  apposita  selezione  nell'ambito
del personale dipendente da  pubbliche  amministrazioni  in  possesso
delle competenze e dei requisiti di  professionalita'  ed  esperienza
richiesti  per  l'espletamento  delle  singole  funzioni  e  tale  da
garantire la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre  pubbliche
amministrazioni,  con  oneri  a  carico  delle   amministrazioni   di
provenienza. A seguito del versamento  dei  contributi  di  cui  alla
lettera b), il predetto personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita'
nella qualifica assunta in sede di selezione"; 
    f) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
  "6-bis. Nelle more  dell'entrata  in  operativita'  dell'Autorita',
determinata  con  propria  delibera,  le  funzioni  e  le  competenze
attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo  continuano  ad
essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici  competenti
nei diversi  settori  interessati.  A  decorrere  dalla  stessa  data
l'Ufficio per  la  regolazione  dei  servizi  ferroviari  (URSF)  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  3  dicembre  2008,  n.  211,  istituito  ai  sensi
dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.  188,  e'
soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti  provvede  alla  riduzione  della  dotazione  organica  del
personale dirigenziale  di  prima  e  di  seconda  fascia  in  misura
corrispondente agli uffici dirigenziali di  livello  generale  e  non
generale soppressi. Sono, altresi',  soppressi  gli  stanziamenti  di
bilancio destinati alle relative spese di funzionamento. 
  6-ter.  Restano   ferme   le   competenze   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia  e  delle
finanze nonche' del CIPE in materia di approvazione di  contratti  di
programma nonche' di atti convenzionali, con particolare  riferimento
ai profili di finanza pubblica". 
  2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  "3-bis. E' consentito ai comuni di  prevedere  che  i  titolari  di
licenza per il servizio taxi  possano  svolgere  servizi  integrativi
quali  il  taxi  ad  uso  collettivo  o  mediante  altre   forme   di
organizzazione del servizio"; 
    b) all'articolo 5-bis, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  "1-bis.  Per  il  servizio  di  taxi  e'   consentito   l'esercizio
dell'attivita' anche al di fuori del territorio dei comuni che  hanno
rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai  sindaci
dei comuni interessati"; 
    c) all'articolo 10, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. I titolari di licenza per  l'esercizio  del  servizio  di  taxi
possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito  orario  del  turno
integrativo o nell'orario del turno assegnato, da  chiunque  abbia  i
requisiti di professionalita' e moralita' richiesti  dalla  normativa
vigente". 
  3.  All'articolo  36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) alla lettera c), sono soppresse le parole: "stradale ed"; 
      2) alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"secondo i  criteri  e  le  metodologie  stabiliti  dalla  competente
Autorita' di regolazione, alla quale e' demandata la loro  successiva
approvazione"; 
      3) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
    "f) vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari,  delle
leggi e dei regolamenti concernenti la tutela  del  patrimonio  delle
strade e delle autostrade statali, nonche' la tutela del  traffico  e
della   segnaletica;   vigilanza   sull'adozione,   da   parte    dei
concessionari, dei provvedimenti ritenuti  necessari  ai  fini  della
sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime"; 
    b) al comma 3: 
      1) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", nonche' svolgere le attivita' di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettere f), g), h) ed i), del decreto legislativo 26  febbraio  1994,
n. 143"; 
      2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
    "d-bis) approvare i progetti relativi ai lavori inerenti la  rete
stradale e autostradale di  interesse  nazionale,  non  sottoposta  a
pedaggio e in gestione  diretta,  che  equivale  a  dichiarazione  di
pubblica utilita' ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in
materia di espropriazione per pubblica utilita'"». 
  L'articolo 37 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 37 (Misure per il trasporto ferroviario). - 1. L'autorita' di
cui all'articolo 36 nel settore del trasporto ferroviario  definisce,
sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni
e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle
tratte e le modalita' di finanziamento. L'Autorita', dopo un  congruo
periodo   di   osservazione   delle   dinamiche   dei   processi   di
liberalizzazione,  analizza  l'efficienza  dei   diversi   gradi   di
separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura  e  l'impresa
ferroviaria, anche in relazione alle  esperienze  degli  altri  Stati
membri  dell'Unione  europea  e  all'esigenza  di  tutelare  l'utenza
pendolare del servizio ferroviario regionale. In  esito  all'analisi,
l'Autorita' predispone, entro e non oltre  il  30  giugno  2013,  una
relazione da trasmettere al Governo e al Parlamento. 
  2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 188, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) le parole: "ed i contratti collettivi  nazionali  di  settore"
sono soppresse e la parola: "applicati" e' sostituita dalla seguente:
"applicate"; 
    b) la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente: 
    "b-bis) regolazione  dei  trattamenti  di  lavoro  del  personale
definiti dalla contrattazione collettiva svolta dalle  organizzazioni
piu' rappresentative a livello nazionale"». 
  All'articolo 38,  al  comma  1,  dopo  le  parole:  «,  secondo  le
modalita' fissate dall'Autorita' di regolazione dei  trasporti»  sono
aggiunte le seguenti: «,  sentita  l'Agenzia  per  le  infrastrutture
stradali e autostradali di cui all'articolo 36  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111». 
  L'articolo 39 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 39 (Liberalizzazione del  sistema  di  vendita  della  stampa
quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti  connessi
al diritto d'autore). - 1.  All'articolo  5,  comma  1,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera d) sono  aggiunte
le seguenti: 
    "d-bis) gli edicolanti possono vendere  presso  la  propria  sede
qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa; 
    d-ter)  gli  edicolanti  possono  praticare  sconti  sulla  merce
venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto  vendita
e  restituito  a  compensazione  delle  successive  anticipazioni  al
distributore; 
    d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti
a garanzia del  pluralismo  informativo,  la  ingiustificata  mancata
fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o  difetto,
rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di
pratica commerciale sleale ai fini  dell'applicazione  delle  vigenti
disposizioni in materia; 
    d-quinquies)  le  clausole  contrattuali  fra   distributori   ed
edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente  articolo,  sono
nulle per contrasto con norma imperativa di legge e  non  viziano  il
contratto cui accedono". 
  2. Al fine di favorire la creazione di nuove  imprese  nel  settore
della tutela dei  diritti  degli  artisti  interpreti  ed  esecutori,
mediante  lo  sviluppo  del  pluralismo  competitivo  e   consentendo
maggiori economicita' di gestione nonche' l'effettiva  partecipazione
e controllo  da  parte  dei  titolari  dei  diritti,  l'attivita'  di
amministrazione e intermediazione dei  diritti  connessi  al  diritto
d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma
attuata, e' libera. 
  3. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto e previo parere dell'Autorita' garante  della  concorrenza  e
del mercato, sono individuati,  nell'interesse  dei  titolari  aventi
diritto, i requisiti minimi necessari  ad  un  razionale  e  corretto
sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi». 
  All'articolo 40: 
    nella rubrica, le parole: «della popolazione residente all'estero
e l'attribuzione» sono sostituite  dalle  seguenti:  «degli  italiani
residenti all'estero e di attribuzione»; 
    al comma 2, alinea, le parole: «convertito  in  legge  del»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge»; 
    al comma 2, lettera a), le parole: «n. 4» sono  sostituite  dalle
seguenti: «n. 43,»; 
    al comma 3, alinea, le parole: «convertito nella» sono sostituite
dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla»; 
    al comma 3, capoverso 6, le parole: «della  popolazione  italiana
residente»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «degli   italiani
residenti»; 
    al  comma  4,  le   parole   da:   «sono   apportate»   fino   a:
«semplificazione,» sono sostituite dalle seguenti: «, con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, sono  apportate  le  necessarie
modifiche per armonizzare il decreto del Ministro dell'interno» e  le
parole da: «pubblicato» fino a: «S.O.,» sono soppresse; 
    al comma 5, dopo le  parole:  «nell'INA,  il»  sono  inserite  le
seguenti: «Ministero dell'interno - ». 
  Nel capo VII del titolo  I,  dopo  l'articolo  40  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «Art. 40-bis (Misure per la trasparenza nella gestione  dei  grandi
eventi). -1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7  settembre  2001,
n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  novembre  2001,
n. 401, il comma 5 e' abrogato». 
  L'articolo 41 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 41 (Emissioni di obbligazioni e di titoli di debito da  parte
delle societa' di progetto - project bond). - 1. Al codice di cui  al
decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  l'articolo  157  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 157 (Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte
delle societa' di progetto). - 1. Al fine di realizzare  una  singola
infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilita', le  societa'
di progetto di cui all'articolo 156 nonche' le societa'  titolari  di
un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi  dell'articolo
3, comma 15-ter, possono emettere obbligazioni e  titoli  di  debito,
anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice
civile,  purche'  destinati  alla  sottoscrizione  da   parte   degli
investitori qualificati come definiti ai  sensi  del  regolamento  di
attuazione del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58;  detti
obbligazioni e titoli di debito sono nominativi e non possono  essere
trasferiti a soggetti che  non  siano  investitori  qualificati  come
sopra definiti. In relazione ai titoli emessi ai sensi  del  presente
articolo non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420  del
codice civile. 
  2.  I  titoli  e  la  relativa  documentazione  di  offerta  devono
riportare chiaramente ed evidenziare  distintamente  un  avvertimento
circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione. 
  3. Le obbligazioni e i  titoli  di  debito,  sino  all'avvio  della
gestione dell'infrastruttura da  parte  del  concessionario,  possono
essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni  e  da  fondi
privati, secondo le  modalita'  definite  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle
societa'  titolari   delle   autorizzazioni   alla   costruzione   di
infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di  stoccaggio
di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23  maggio  2000,
n. 164, alle societa' titolari delle autorizzazioni alla  costruzione
di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della  rete  di
trasmissione  nazionale  dell'energia  elettrica,  nonche'  a  quelle
titolari  delle   autorizzazioni   di   cui   all'articolo   46   de1
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Per le  finalita'  relative  al
presente comma, il decreto di cui al comma 3 e' adottato di  concerto
con il Ministro dello sviluppo economico". 
  2. All'articolo 158, comma 2, del  decreto  legislativo  12  aprile
2006  n.  163,  dopo  le  parole:  "crediti  dei   finanziatori   del
concessionario" sono inserite le seguenti: "e dei titolari di  titoli
emessi ai sensi dell'articolo 157,  limitatamente  alle  obbligazioni
emesse successivamente alla data di entrata in vigore della  presente
disposizione". 
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti  si  applicano  anche
alle societa' gia' costituite alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  All'articolo 42, al comma 1,  capoverso  14,  secondo  periodo,  le
parole: «settimo periodo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sesto
periodo». 
  All'articolo 43: 
    al comma 1, secondo periodo, le parole: «con  il  Ministro»  sono
sostituite dalle seguenti: «con i Ministri»; 
    al comma 3, le  parole:  «dell'Economia»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'economia e delle finanze», la  parola:  «prevede»  e'
sostituita dalle seguenti: «puo' prevedere» e la parola:  «lucrativa»
e' sostituita dalla seguente: «lucrativi». 
  All'articolo 44, al comma 1, lettera d), capoverso «Art.  160-ter»,
comma 6, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'attivita' di
collaudo,  posta  in  capo  alla  stazione  appaltante,  verifica  la
realizzazione dell'opera al fine di accertare  il  puntuale  rispetto
del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni  cogenti  e
puo' proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini,
modificazioni, varianti e  rifacimento  di  lavori  eseguiti  ovvero,
sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali,
la riduzione del canone di disponibilita'». 
  All'articolo 45, al comma 1, lettera a), la  parola:  «servite»  e'
sostituita dalla seguente: «servita» e la parola: «infrastruttura» e'
sostituita dalla seguente: «infrastrutture». 
  L'articolo 48 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 48 (Norme in materia di dragaggi). -  1.  Dopo  l'articolo  5
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' inserito il seguente; 
  "Art. 5-bis (Disposizioni in materia di dragaggio). - 1.  Nei  siti
oggetto di interventi di bonifica di interesse  nazionale,  ai  sensi
dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, le operazioni di dragaggio  possono  essere
svolte  anche  contestualmente  alla  predisposizione  del   progetto
relativo alle attivita' di bonifica. Al  fine  di  evitare  che  tali
operazioni possano pregiudicare  la  futura  bonifica  del  sito,  il
progetto  di  dragaggio,  basato  su  tecniche  idonee   ad   evitare
dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo
alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento
di cui al comma 3, e' presentato dall'autorita' portuale  o,  laddove
non  istituita,  dall'ente  competente  ovvero   dal   concessionario
dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con  proprio
decreto, approva il progetto entro trenta  giorni  sotto  il  profilo
tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del   mare   per
l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione  del  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare   deve
intervenire, previo parere della Commissione di  cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull'assoggettabilita'
o meno del progetto alla valutazione  di  impatto  ambientale,  entro
trenta  giorni   dalla   suddetta   trasmissione.   Il   decreto   di
autorizzazione produce gli effetti previsti  dai  commi  6  e  7  del
citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e
allo stesso deve essere garantita idonea forma di pubblicita'. 
  2. I materiali derivanti  dalle  attivita'  di  dragaggio  di  aree
portuali e marino-costiere poste in siti  di  bonifica  di  interesse
nazionale, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica  ottenuta
a seguito di separazione con metodi fisici: 
    a)  qualora  presentino,  all'origine   ovvero   a   seguito   di
trattamenti aventi esclusivamente  lo  scopo  della  rimozione  degli
inquinanti,   ad   esclusione   dei   processi    finalizzati    alla
immobilizzazione degli inquinanti  stessi,  caratteristiche  fisiche,
chimiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento
al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione,
e  non  presentino  positivita'   ai   test   eco-tossicologici,   su
autorizzazione dell'autorita' competente  per  la  bonifica,  possono
essere immessi o refluiti nei  corpi  idrici  dai  quali  provengono,
ovvero possono essere utilizzati per il  rifacimento  degli  arenili,
per formare terreni costieri  ovvero  per  migliorare  lo  stato  dei
fondali attraverso attivita' di capping, nel rispetto delle modalita'
previste dal decreto di cui al comma 6. Restano salve  le  competenze
della regione territorialmente interessata; 
    b) qualora presentino, all'origine o  a  seguito  di  trattamenti
aventi esclusivamente lo scopo della  desalinizzazione  ovvero  della
rimozione  degli  inquinanti,  ad  esclusione  quindi  dei   processi
finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, livelli di
contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle colonne A  e  B
della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora
risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in
base ai parametri di cui al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5
febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, possono essere destinati
a impiego a terra secondo le modalita' previste dal decreto di cui al
comma 6. Nel caso  siano  destinati  a  impiego  in  aree  con  falda
naturalmente salinizzata, i materiali da collocare possono  avere  un
livello  di  concentrazione  di  solfati  e  di  cloruri  nell'eluato
superiore a quello fissato dalla tabella di cui  all'allegato  3  del
citato  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5  febbraio   1998   a
condizione  che,  su  conforme  parere   dell'ARPA   territorialmente
competente,   sia    prevenuta    qualsiasi    modificazione    delle
caratteristiche. Tale destinazione deve essere indicata nei  progetti
di cui al comma 1. Il provvedimento di approvazione del  progetto  di
dragaggio  costituisce  altresi'   autorizzazione   all'impiego   dei
materiali fissandone l'opera pubblica, il  luogo,  le  condizioni,  i
quantitativi e le  percentuali  di  sostituzione  dei  corrispondenti
materiali naturali; 
    c) qualora risultino non pericolosi all'origine o  a  seguito  di
trattamenti   finalizzati   esclusivamente   alla   rimozione   degli
inquinanti,  ad  esclusione  quindi  dei  processi  finalizzati  alla
immobilizzazione degli  inquinanti  stessi  quali  solidificazione  e
stabilizzazione, possono essere destinati a  refluimento  all'interno
di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque  in  strutture
di contenimento che presentino  un  sistema  di  impermeabilizzazione
naturale o artificiale o completato artificialmente  al  perimetro  e
sul  fondo  in  grado  di  assicurare  requisiti   di   permeabilita'
equivalenti a quelli  di  uno  strato  di  materiale  naturale  dello
spessore di 1 metro con K minore o uguale a 1,0 x 10 - 9 m/s, con  le
modalita' previste dal decreto di cui al comma 6. 
    d)  qualora  risultino  caratterizzati  da  concentrazioni  degli
inquinanti al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
per ciascun sito di interesse  nazionale,  l'area  interessata  viene
restituita  agli  usi  legittimi,  previo  parere  favorevole   della
conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma 13, del  decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 152. 
  3. Nel  caso  di  opere  il  cui  progetto  abbia  concluso  l'iter
approvativo  alla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente
disposizione, tali requisiti sono certificati  dalle  amministrazioni
titolari delle opere medesime. Nel caso  in  cui,  al  termine  delle
attivita' di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli
di inquinamento superiori ai valori limite  di  cui  alla  Tabella  1
dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006
deve essere attivata la procedura  di  bonifica  dell'area  derivante
dall'attivita' di colmata in relazione alla  destinazione  d'uso.  E'
fatta  salva  l'applicazione  delle  norme  vigenti  in  materia   di
autorizzazione paesaggistica. Nel  caso  di  permanenza  in  sito  di
concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i  predetti  valori
limite, devono essere adottate misure di sicurezza  che  garantiscano
comunque la tutela della  salute  e  dell'ambiente.  L'accettabilita'
delle concentrazioni residue  degli  inquinanti  eccedenti  i  valori
limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di
rischio con procedura diretta e riconosciuta a livello internazionale
che assicuri, per la  parte  di  interesse,  il  soddisfacimento  dei
"›Criteri metodologici  per  l'applicazione  nell'analisi  di  rischio
sanitaria ai siti contaminati'  elaborati  dall'ISPRA,  dall'Istituto
superiore di sanita' e dalle  Agenzie  regionali  per  la  protezione
dell'ambiente. I principali criteri di riferimento per la  conduzione
dell'analisi di rischio sono riportati nell'allegato  B  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2008.  Per  la  verifica  della  presenza  di
valori di concentrazione superiori ai limiti  fissati  dalla  vigente
normativa   e   per   la   valutazione   dell'accettabilita'    delle
concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del  contenuto
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1.  Tale  procedura
puo'  essere  attuata  con  l'impiego  di  tecnologie   che   possano
consentire, contestualmente alla loro applicazione, l'utilizzo  delle
aree medesime. 
  4. I materiali di cui al  comma  3  destinati  ad  essere  refluiti
all'interno  di  strutture  di  contenimento  nell'ambito  di   porti
nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati
da un documento contenente le indicazioni di  cui  all'articolo  193,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  successive
modificazioni. Le caratteristiche  di  idoneita'  delle  navi  e  dei
galleggianti all'uopo impiegati  sono  quelle  previste  dalle  norme
nazionali e  internazionali  in  materia  di  trasporto  marittimo  e
garantiscono  l'idoneita'  dell'impresa.   Le   Autorita'   marittime
competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un
sistema di  controllo  idoneo  a  garantire  una  costante  vigilanza
durante il trasporto dei materiali, nell'ambito  delle  attivita'  di
competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. L'idoneita' del materiale  dragato  ad  essere  gestito  secondo
quanto previsto ai commi 2 e 3  viene  verificata  mediante  apposite
analisi da effettuare nel sito prima  del  dragaggio  sulla  base  di
metodologie e criteri  stabiliti  dal  citato  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  7  novembre
2008. Le modifiche al decreto  di  cui  al  periodo  precedente  sono
apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio  e  del  mare.  In  caso  di  realizzazione,   nell'ambito
dell'intervento  di  dragaggio,  di  strutture  adibite  a   deposito
temporaneo  di  materiali  derivanti  dalle  attivita'  di  dragaggio
nonche' dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora
definitiva, il termine massimo di deposito e' fissato in trenta  mesi
senza limitazione di quantitativi, assicurando il  non  trasferimento
degli inquinanti agli  ambienti  circostanti.  Sono  fatte  salve  le
disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si
applicano  le   previsioni   della   vigente   normativa   ambientale
nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione a terra  dei
materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio. 
  6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  trasporti,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le  provincie  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, definisce, con proprio decreto, le modalita' e le norme
tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al  fine  dell'eventuale
loro reimpiego, di aree portuali e marino-costiere poste in  siti  di
bonifica di interesse nazionale. Fino alla data di entrata in  vigore
del decreto di cui al presente comma, si applica la normativa vigente
per i siti di cui al citato articolo 252 del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152. 
  7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e successive modifiche, per i porti  di  categoria  II,
classe III, la regione disciplina il  procedimento  di  adozione  del
Piano  regolatore  portuale,  garantendo  la   partecipazione   delle
province e dei comuni interessati. 
  8. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti  non
compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi  dell'articolo  252
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   successive
modificazioni, possono essere  immersi  in  mare  con  autorizzazione
dell'autorita'   competente   nel   rispetto   di   quanto   previsto
dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. I suddetti materiali possono essere  diversamente  utilizzati  a
fini di ripascimento, anche con sversamento nel  tratto  di  spiaggia
sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata  o  altre
strutture  di  contenimento  nei  porti  in  attuazione   del   Piano
regolatore portuale ovvero lungo il  litorale  per  la  ricostruzione
della   fascia   costiera,   con   autorizzazione    della    regione
territorialmente competente ai sensi dell'articolo 21 della legge  31
luglio 2002, n. 179.". 
  2. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono abrogati i commi da 11-bis a 11-sexies dell'articolo  5
della legge 28 gennaio 1994, n. 84». 
  All'articolo 49: 
    al comma 1, le parole da: «da adottarsi» fino alla fine del comma
sono soppresse; 
    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Il decreto di cui al comma precedente,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, stabilisce le condizioni alle quali
le terre e rocce da scavo sono  considerate  sottoprodotti  ai  sensi
dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  1-ter. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre
2010, n. 205, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  "Dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  decreto   ministeriale   di   cui
all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e'  abrogato
l'articolo 186". 
  1-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 
  All'articolo 50, comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente: 
    «0a) all'articolo 143: 
      1) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  "5.  Le   amministrazioni   aggiudicatrici,   previa   analisi   di
convenienza  economica,  possono  prevedere   nel   piano   economico
finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la  cessione  in
proprieta' o in diritto di godimento  di  beni  immobili  nella  loro
disponibilita' o allo scopo espropriati la cui  utilizzazione  ovvero
valorizzazione sia  necessaria  all'equilibrio  economico-finanziario
della  concessione.  Le  modalita'   di   utilizzazione   ovvero   di
valorizzazione dei beni immobili sono  definite  dall'amministrazione
aggiudicatrice unitamente alla approvazione ai sensi dell'articolo 97
del  progetto  posto  a  base  di  gara,  e  costituiscono  uno   dei
presupposti che determinano l'equilibrio economico-finanziario  della
concessione. Nel caso di gara indetta ai sensi dell'articolo 153,  le
predette modalita' di utilizzazione  ovvero  di  valorizzazione  sono
definite dall'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito dello studio
di fattibilita'"; 
      2) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Le
offerte devono dare conto del preliminare  coinvolgimento  di  uno  o
piu' istituti finanziatori nel progetto"». 
  All'articolo 52, al comma 1, lettera c), le parole da:  «inferiore»
fino alla fine della  lettera  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a
1.000.000 di euro, alla previa approvazione" e' inserita la seguente:
"almeno" e, dopo le parole: "superiore  a  1.000.000  di  euro,  alla
previa approvazione" e' inserita la seguente: "almeno"». 
  All'articolo 53: 
    il comma 3 e' soppresso; 
    dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. All'articolo 5, comma 1-ter, del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Al fine
della  ulteriore  semplificazione  delle  procedure   relative   alla
realizzazione di  opere  infrastrutturali,  l'ente  destinatario  del
finanziamento per le opere di cui al precedente periodo e'  tenuto  a
rendicontare le modalita'  di  utilizzo  delle  risorse  a  richiesta
dell'ente erogante e non si applica  l'articolo  158,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 267 del 2000"». 
  All'articolo 54, al comma 1, capoverso 1-bis,  ultimo  periodo,  le
parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della
presente disposizione». 
  All'articolo 55, sono aggiunti i seguenti commi: 
  «1-bis. Per le attivita' di cui al numero  80  dell'Allegato  I  al
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1º
agosto  2011,  n.  151,   i   termini   degli   adempimenti   restano
rispettivamente disciplinati dal decreto legislativo 5 ottobre  2006,
n. 264, e  dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006. 
  1-ter. Al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attivita'
di vigilanza e controllo delle grandi dighe, nonche' per le attivita'
di controllo delle opere di derivazione a valle e  condotte  forzate,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  autorizzato  ad
effettuare la spesa di euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013  per
provvedere, anche in deroga alla normativa vigente, all'assunzione  a
tempo indeterminato di 32 unita' di personale. Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione del primo periodo si provvede mediante corrispondente
parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per il medesimo
anno, dall'articolo 2, comma 172, del decreto-legge 3  ottobre  2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,
n.  286,  con  corrispondente  riduzione  della  spesa  relativa   al
funzionamento del Registro italiano dighe. A tal fine, dopo il  primo
periodo del suddetto comma 172, e' inserito il seguente:  "Una  quota
degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di  contribuzione
degli utenti dei servizi, pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal
2013,  resta  acquisita  al  bilancio  dello   Stato;   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
  1-quater.  Fatto  salvo  il  conseguimento  dei  risparmi  previsti
dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per  le
esigenze  connesse  al  traffico  o   a   condizioni   meteorologiche
sfavorevoli la societa' ANAS e' autorizzata ad  utilizzare  personale
da adibire ai servizi di sicurezza  e  di  polizia  stradale  di  cui
all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, in deroga al comma 28 del citato articolo 9, con  corrispondente
riduzione delle somme destinate all'acquisizione dei medesimi servizi
attraverso procedure di esternalizzazione». 
  Nel capo I del  titolo  II,  dopo  l'articolo  55  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «Art. 55-bis (Accelerazione  degli  interventi  strategici  per  il
riequilibrio economico e sociale). - 1. Ai fini  della  realizzazione
di interventi riguardanti le  aree  sottoutilizzate  del  Paese,  con
particolare riferimento a  quelli  di  rilevanza  strategica  per  la
coesione territoriale finanziati con risorse  nazionali,  dell'Unione
europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo
4 del decreto legislativo 31  maggio  2011,  n.  88,  anche  mediante
finanza di progetto, le amministrazioni centrali  competenti  possono
avvalersi per  le  occorrenti  attivita'  economiche,  finanziarie  e
tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  delle  convenzioni  con
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.  1,  e
successive modificazioni. 
  2. L'articolo 8 della legge 1º agosto 2002, n. 166, e' abrogato». 
  All'articolo 56, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. All'articolo 6, comma 6-ter, del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, dopo l'ultimo periodo e'  aggiunto  il  seguente:  "Nel
caso di permuta con immobili da realizzare  in  aree  di  particolare
disagio e con significativo apporto occupazionale,  potranno  cedersi
anche immobili gia'  in  uso  governativo,  che  verrebbero  pertanto
utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale  massima  del
75 per cento della permuta mentre il restante  25  per  cento  dovra'
interessare immobili dello Stato dismessi e disponibili"». 
  All'articolo 57, comma 1: 
    alla lettera a), capoverso 8), dopo le parole: «22  aprile  2008»
sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
146 del 24 giugno 2008,»; 
    la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) alla tabella A, parte  III,  il  numero  127-duodevicies)  e'
sostituito dal seguente: 
      "127-duodevicies) locazioni di immobili  di  civile  abitazione
effettuate  in  esecuzione  di  programmi   di   edilizia   abitativa
convenzionata dalle imprese  che  li  hanno  costruiti  o  che  hanno
realizzato sugli stessi interventi  di  cui  all'articolo  31,  primo
comma, lettere c), d) ed e), della  legge  5  agosto  1978,  n.  457;
locazioni di fabbricati di civile  abitazione  destinati  ad  alloggi
sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
146 del 24 giugno 2008"». 
  All'articolo 59, comma 1: 
    alla lettera a), dopo le parole: «non superiore ai 15  anni,»  e'
inserita la seguente: «con»; 
    alla lettera b), il capoverso 2-ter e' sostituito dal seguente: 
  «2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al comma  1,  lettera  b),
registrati nei vari porti, per poter essere accertati  devono  essere
stati   realizzati   nel   singolo   porto,   tenendo   conto   anche
dell'andamento del gettito dell'intero sistema portuale,  secondo  le
modalita' di cui al comma 2-quater». 
  Dopo l'articolo 59 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 59-bis (Sostituzione dell'articolo 153 del codice di  cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). - 1. L'articolo 153  del
codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 153 (Finanza di progetto).  -  1.  Per  la  realizzazione  di
lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita', ivi inclusi  quelli
relativi alle strutture dedicate alla nautica  da  diporto,  inseriti
nella  programmazione  triennale  e  nell'elenco   annuale   di   cui
all'articolo  128,   ovvero   negli   strumenti   di   programmazione
formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla  base
della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti,  finanziabili
in  tutto  o  in  parte  con  capitali  privati,  le  amministrazioni
aggiudicatrici  possono,  in  alternativa  all'affidamento   mediante
concessione ai sensi  dell'articolo  143,  affidare  una  concessione
ponendo  a  base  di  gara  uno  studio  di  fattibilita',   mediante
pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione  di  offerte
che contemplino l'utilizzo di risorse  totalmente  o  parzialmente  a
carico dei soggetti proponenti. 
  2. Il  bando  di  gara  e'  pubblicato  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei
lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilita'  predisposto
dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19. 
  3.  Il  bando,  oltre  al  contenuto  previsto  dall'articolo  144,
specifica: 
    a) che l'amministrazione aggiudicatrice  ha  la  possibilita'  di
richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di
apportare al progetto preliminare, da questi presentato, le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche
al fine del  rilascio  delle  concessioni  demaniali  marittime,  ove
necessarie, e che in  tal  caso  la  concessione  e'  aggiudicata  al
promotore  solo  successivamente  all'accettazione,   da   parte   di
quest'ultimo, delle modifiche  progettuali  nonche'  del  conseguente
eventuale adeguamento del piano economico-finanziario; 
    b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di
apportare modifiche al  progetto  preliminare,  l'amministrazione  ha
facolta' di chiedere progressivamente ai  concorrenti  successivi  in
graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare  al  progetto
preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni  proposte
al promotore e non accettate dallo stesso. 
  4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate
con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa  di  cui
all'articolo 83. 
  5. Oltre a quanto previsto  dall'articolo  83  per  il  caso  delle
concessioni, l'esame delle proposte e' esteso agli  aspetti  relativi
alla  qualita'  del  progetto  preliminare  presentato,   al   valore
economico e finanziario del piano  e  al  contenuto  della  bozza  di
convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate  alla  nautica
da diporto, l'esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche
con riferimento alla maggiore idoneita' dell'iniziativa  prescelta  a
soddisfare   in   via   combinata   gli   interessi   pubblici   alla
valorizzazione turistica ed  economica  dell'area  interessata,  alla
tutela  del  paesaggio  e  dell'ambiente  e  alla   sicurezza   della
navigazione. 
  6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di  importanza  loro
attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione  comparativa
tra le diverse proposte. La pubblicazione  del  bando,  nel  caso  di
strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli  oneri  di
pubblicita' previsti per  il  rilascio  della  concessione  demaniale
marittima. 
  7. Il disciplinare di gara,  richiamato  espressamente  nel  bando,
indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento
da  realizzare,  la  destinazione  urbanistica,  la  consistenza,  le
tipologie del servizio da gestire,  in  modo  da  consentire  che  le
proposte siano presentate secondo presupposti omogenei. 
  8. Alla procedura sono ammessi solo  i  soggetti  in  possesso  dei
requisiti  previsti  dal  regolamento  per  il  concessionario  anche
associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i  requisiti
di cui all'articolo 38. 
  9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare,  una  bozza
di convenzione,  un  piano  economico-finanziario  asseverato  da  un
istituto di credito o da societa' di servizi costituite dall'istituto
di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari
finanziari, ai sensi dell'articolo 106  del  decreto  legislativo  1º
settembre 1993, n. 385, o da  una  societa'  di  revisione  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939,  n.  1966,  nonche'  la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e
dare conto del preliminare coinvolgimento  di  uno  o  piu'  istituti
finanziatori nel  progetto;  il  regolamento  detta  indicazioni  per
chiarire e agevolare le attivita'  di  asseverazione  ai  fini  della
valutazione  degli  elementi  economici  e   finanziari.   Il   piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese  sostenute  per
la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle
opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice  civile.  Tale
importo  non  puo'   superare   il   2,5   per   cento   del   valore
dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilita' posto
a base di gara. Nel caso  di  strutture  destinate  alla  nautica  da
diporto, il progetto preliminare  deve  definire  le  caratteristiche
qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro  delle  esigenze  da
soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve  contenere
uno studio con la descrizione del progetto ed i  dati  necessari  per
individuare e valutare i principali  effetti  che  il  progetto  puo'
avere  sull'ambiente  e  deve  essere  integrato  con  le  specifiche
richieste nei  decreti  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 5 giugno 2009,  nn.  10/09,  11/09  e  12/09  e  successive
modificazioni. 
  10. L'amministrazione aggiudicatrice: 
    a) prende in esame le offerte  che  sono  pervenute  nei  termini
indicati nel bando; 
    b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto  che  ha
presentato la migliore offerta; la nomina  del  promotore  puo'  aver
luogo anche in presenza di una sola offerta; 
    c) pone in approvazione il progetto  preliminare  presentato  dal
promotore, con le modalita' indicate all'articolo 97, anche  al  fine
del successivo rilascio della concessione  demaniale  marittima,  ove
necessaria. In tale  fase  e'  onere  del  promotore  procedere  alle
modifiche  progettuali  necessarie  ai  fini  dell'approvazione   del
progetto, nonche' a tutti gli adempimenti  di  legge  anche  ai  fini
della valutazione di impatto  ambientale,  senza  che  cio'  comporti
alcun compenso aggiuntivo, ne' incremento delle spese  sostenute  per
la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario; 
    d) quando il progetto non  necessita  di  modifiche  progettuali,
procede direttamente alla stipula della concessione; 
    e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha
facolta' di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi  in
graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal
promotore  alle  stesse  condizioni  proposte  al  promotore  e   non
accettate dallo stesso. 
  11. La stipulazione del  contratto  di  concessione  puo'  avvenire
solamente a seguito della  conclusione,  con  esito  positivo,  della
procedura  di  approvazione  del   progetto   preliminare   e   della
accettazione delle modifiche  progettuali  da  parte  del  promotore,
ovvero del diverso  concorrente  aggiudicatario.  Il  rilascio  della
concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene  sulla  base
del  progetto  definitivo,  redatto  in   conformita'   al   progetto
preliminare approvato. 
  12. Nel caso in cui risulti  aggiudicatario  della  concessione  un
soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento,
a carico dell'aggiudicatario, dell'importo  delle  spese  di  cui  al
comma 9, terzo periodo. 
  13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75
e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura  pari  al  2,5
per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo  studio
di fattibilita' posto a base di gara. Il soggetto  aggiudicatario  e'
tenuto a prestare la cauzione definitiva  di  cui  all'articolo  113.
Dalla data di  inizio  dell'esercizio  del  servizio,  da  parte  del
concessionario  e'  dovuta  una  cauzione  a  garanzia  delle  penali
relative al mancato o inesatto  adempimento  di  tutti  gli  obblighi
contrattuali relativi alla gestione dell'opera,  da  prestarsi  nella
misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e  con
le modalita' di cui all'articolo 113;  la  mancata  presentazione  di
tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. 
  14. Si applicano ove necessario le disposizioni di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  e  successive
modificazioni. 
  15.  Le   amministrazioni   aggiudicatrici,   ferme   restando   le
disposizioni relative al contenuto del bando previste  dal  comma  3,
primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal  comma
3, lettere a) e b), procedere come segue: 
    a) pubblicare un bando precisando che la procedura  non  comporta
l'aggiudicazione  al  promotore  prescelto,  ma  l'attribuzione  allo
stesso  del  diritto  di  essere  preferito  al  migliore   offerente
individuato con le modalita'  di  cui  alle  successive  lettere  del
presente comma,  ove  il  promotore  prescelto  intenda  adeguare  la
propria offerta a quella ritenuta piu' vantaggiosa; 
    b) provvedere  alla  approvazione  del  progetto  preliminare  in
conformita' al comma 10, lettera c); 
    c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di  gara
il progetto  preliminare  approvato  e  le  condizioni  economiche  e
contrattuali offerte dal promotore, con  il  criterio  della  offerta
economicamente piu' vantaggiosa; 
    d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente
piu' vantaggiose rispetto a quella del  promotore,  il  contratto  e'
aggiudicato a quest'ultimo; 
    e) ove  siano  state  presentate  una  o  piu'  offerte  valutate
economicamente piu' vantaggiose di quella del promotore posta a  base
di  gara,  quest'ultimo  puo',  entro  quarantacinque  giorni   dalla
comunicazione  dell'amministrazione   aggiudicatrice,   adeguare   la
propria proposta a quella del migliore offerente,  aggiudicandosi  il
contratto. In questo caso l'amministrazione  aggiudicatrice  rimborsa
al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute  per
la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma  9,
terzo periodo; 
    f)  ove  il  promotore  non  adegui  nel  termine  indicato  alla
precedente lettera e)  la  propria  proposta  a  quella  del  miglior
offerente individuato in gara,  quest'ultimo  e'  aggiudicatario  del
contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a
spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di
cui  al  comma  9,  terzo   periodo.   Qualora   le   amministrazioni
aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni  del  presente  comma,
non si applicano il comma 10, lettere d) ed e),  il  comma  11  e  il
comma  12,  ferma  restando  l'applicazione  degli  altri  commi  che
precedono. 
  16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco  annuale  di
cui al comma 1, per il quale le  amministrazioni  aggiudicatrici  non
provvedano  alla  pubblicazione  dei  bandi  entro  sei  mesi   dalla
approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso  dei
requisiti di cui al comma 8 possono presentare,  entro  e  non  oltre
quattro mesi dal decorso di detto termine,  una  proposta  avente  il
contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di
cui all'articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa  del
possesso dei requisiti  soggettivi  e  dell'impegno  a  prestare  una
cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo  periodo,
nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b) e c)  del
presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del  termine  di
quattro  mesi  di  cui  al  periodo  precedente,  le  amministrazioni
aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui  sia  pervenuta  una
sola proposta, a  pubblicare  un  avviso  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei
lavori, contenente i  criteri  in  base  ai  quali  si  procede  alla
valutazione delle  proposte.  Le  eventuali  proposte  rielaborate  e
ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte  sono
presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto  avviso;
le   amministrazioni   aggiudicatrici   esaminano   dette   proposte,
unitamente alle proposte gia' presentate e non rielaborate, entro sei
mesi  dalla   scadenza   di   detto   termine.   Le   amministrazioni
aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti,
individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse procedendo poi
in via alternativa a: 
    a) se il progetto preliminare  necessita  di  modifiche,  qualora
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58, comma  2,  indire  un
dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare  e
la proposta; 
    b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche,  previa
approvazione  del  progetto  preliminare  presentato  dal  promotore,
bandire una concessione ai sensi dell'articolo 143, ponendo lo stesso
progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore; 
    c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche,  previa
approvazione  del  progetto  preliminare  presentato  dal  promotore,
procedere ai sensi del comma 15, lettere c), d), e) ed f), ponendo lo
stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore. 
  17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi
del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere a), b) e  c)
del comma 16, l'amministrazione aggiudicatrice incamera  la  garanzia
di cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere a), b)
e c), si applica il comma 13. 
  18. il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura  di
cui al comma 16, lettera a), ha diritto  al  rimborso,  con  onere  a
carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella  misura  massima
di cui al comma 9,  terzo  periodo.  Al  promotore  che  non  risulti
aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b)  e  c),
si applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f). 
  19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di
lavori  pubblici  o  di  lavori  di  pubblica  utilita',  incluse  le
strutture dedicate  alla  nautica  da  diporto,  non  presenti  nella
programmazione  triennale  di  cui  all'articolo  128  ovvero   negli
strumenti   di    programmazione    approvati    dall'amministrazione
aggiudicatrice  sulla  base  della  normativa  vigente.  La  proposta
contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il  piano
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al  comma
9, primo periodo,  e  la  specificazione  delle  caratteristiche  del
servizio e della gestione.  Nel  caso  di  strutture  destinate  alla
nautica  da  diporto,  il  progetto  preliminare  deve  definire   le
caratteristiche qualitative e funzionali  dei  lavori  ed  il  quadro
delle esigenze  da  soddisfare  e  delle  specifiche  prestazioni  da
fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed
i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti  che
il progetto puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato  con  le
specifiche richieste nei decreti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09,  e  successive
modificazioni. Il  piano  economico-finanziario  comprende  l'importo
delle  spese  sostenute  per  la  predisposizione   della   proposta,
comprensivo  anche  dei  diritti  sulle  opere  dell'ingegno  di  cui
all'articolo 2578 del codice civile. La proposta e'  corredata  dalle
autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al  comma
21, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a  prestare
una cauzione nella misura dell'importo  di  cui  al  comma  9,  terzo
periodo,  nel  caso   di   indizione   di   gara.   L'amministrazione
aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il  pubblico  interesse  della
proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice  puo'  invitare
il proponente ad  apportare  al  progetto  preliminare  le  modifiche
necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non  apporta  le
modifiche richieste, la proposta non puo' essere valutata di pubblico
interesse. Il  progetto  preliminare,  eventualmente  modificato,  e'
inserito nella  programmazione  triennale  di  cui  all'articolo  128
ovvero    negli     strumenti     di     programmazione     approvati
dall'amministrazione  aggiudicatrice  sulla  base   della   normativa
vigente ed  e'  posto  in  approvazione  con  le  modalita'  indicate
all'articolo 97; il proponente e' tenuto ad  apportare  le  eventuali
ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto;  in
difetto,  il  progetto  si  intende  non   approvato.   Il   progetto
preliminare approvato e' posto a base di gara  per  l'affidamento  di
una concessione, alla quale e' invitato il proponente, che assume  la
denominazione   di    promotore.    Nel    bando    l'amministrazione
aggiudicatrice puo' chiedere ai concorrenti, compreso  il  promotore,
la presentazione di eventuali varianti  al  progetto.  Nel  bando  e'
specificato  che  il  promotore  puo'  esercitare   il   diritto   di
prelazione. I concorrenti, compreso il promotore,  devono  essere  in
possesso dei requisiti di cui al comma  8,  e  presentare  un'offerta
contenente una bozza di convenzione, il  piano  economico-finanziario
asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo  periodo,  la
specificazione delle caratteristiche del servizio e  della  gestione,
nonche' le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i
commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore  non  risulta  aggiudicatario,
puo'  esercitare,   entro   quindici   giorni   dalla   comunicazione
dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione  e  divenire
aggiudicatario  se  dichiara  di   impegnarsi   ad   adempiere   alle
obbligazioni   contrattuali   alle   medesime   condizioni    offerte
dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non
esercita  la  prelazione  ha   diritto   al   pagamento,   a   carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la  predisposizione
della proposta nei limiti indicati  nel  comma  9.  Se  il  promotore
esercita la prelazione, l'originario  aggiudicatario  ha  diritto  al
pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle  spese  per  la
predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9. 
20. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, puo' riguardare,
in alternativa alla concessione,  la  locazione  finanziaria  di  cui
all'articolo 160-bis. 
  21. Possono presentare le  proposte  di  cui  al  comma  19,  primo
periodo, i soggetti in possesso dei requisiti  di  cui  al  comma  8,
nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari e  gestionali,  specificati  dal  regolamento,  nonche'  i
soggetti di  cui  agli  articoli  34  e  90,  comma  2,  lettera  b),
eventualmente associati o consorziati con  enti  finanziatori  e  con
gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo  1,  comma
1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le
camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura,
nell'ambito degli scopi di utilita' sociale  e  di  promozione  dello
sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono  aggregarsi  alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di  cui
al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale. 
  22. Limitatamente alle ipotesi di cui  i  commi  16,  19  e  21,  i
soggetti che hanno presentato  le  proposte  possono  recedere  dalla
composizione dei proponenti in ogni fase della  procedura  fino  alla
pubblicazione del bando di gara purche' tale recesso non faccia venir
meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In  ogni  caso,
la mancanza  dei  requisiti  in  capo  a  singoli  soggetti  comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validita' della
proposta,  a  condizione  che  i  restanti  componenti  posseggano  i
requisiti necessari per la qualificazione. 
  23. Ai sensi  dell'articolo  4  del  presente  codice,  per  quanto
attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e
le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la  propria
normativa ai principi previsti dal presente articolo". 
  Art. 59-ter (Semplificazione nella navigazione da diporto). - 1. Al
codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nel capo
II del titolo III, dopo l'articolo 49 e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 49-bis (Noleggio occasionale). - 1. Al fine di incentivare la
nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona  fisica,
ovvero  l'utilizzatore  a  titolo  di   locazione   finanziaria,   di
imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma  1,  puo'
effettuare,  in  forma  occasionale,  attivita'  di  noleggio   della
predetta  unita'.  Tale  forma  di  noleggio  non   costituisce   uso
commerciale dell'unita'. 
  2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione  da  diporto  possono
essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di  locazione
finanziaria dell'imbarcazione ovvero  attraverso  l'utilizzazione  di
altro personale, con il solo requisito  del  possesso  della  patente
nautica di cui all'articolo 39 del presente codice,  in  deroga  alle
disposizioni  recanti  l'istituzione  e  la  disciplina  dei   titoli
professionali del diporto. Nel caso di  navi  da  diporto,  in  luogo
della patente nautica, il conduttore deve  essere  munito  di  titolo
professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale  diverso,
le relative prestazioni  di  lavoro  si  intendono  comprese  tra  le
prestazioni occasionali di tipo accessorio di  cui  all'articolo  70,
comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse
si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  72  del  citato
decreto legislativo n. 276 del 2003. 
  3.  Ferme  restando  le  previsioni  di  cui  al  presente  titolo,
l'effettuazione  del  noleggio  e'  subordinata  esclusivamente  alla
previa comunicazione, da effettuare mediante  modalita'  telematiche,
all'Agenzia   delle   entrate   e   alla   Capitaneria    di    porto
territorialmente competente, nonche' all'Inps ed all'Inail, nel  caso
di impiego di personale ai sensi dell'ultimo  periodo  del  comma  2.
L'effettuazione  del  servizio   di   noleggio   in   assenza   della
comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della
sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre
la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione
delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del  decreto-legge  22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23
aprile 2002, n. 73. 
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  ed  il
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  sono  definite  le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3. 
  5. I proventi derivanti dall'attivita' di noleggio di cui al  comma
1 sono assoggettati,  a  richiesta  del  percipiente,  sempreche'  di
importo non superiore a 30.000 euro annui, a  un'imposta  sostitutiva
delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella  misura
del 20 per cento, con esclusione della detraibilita' o  deducibilita'
dei costi e delle spese sostenute relative all'attivita' di noleggio.
L'imposta sostitutiva e' versata entro il termine  stabilito  per  il
versamento a saldo dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche.
L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e'
calcolato senza tenere conto delle disposizioni di  cui  al  presente
comma. Per la  liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione  e  il
contenzioso riguardanti l'imposta  sostitutiva  di  cui  al  presente
comma si applicano  le  disposizioni  previste  per  le  imposte  sui
redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate
sono  stabilite  modalita'  semplificate  di  documentazione   e   di
dichiarazione dei  predetti  proventi,  le  modalita'  di  versamento
dell'imposta sostitutiva, nonche' ogni altra  disposizione  utile  ai
fini dell'attuazione del presente  comma.  La  mancata  comunicazione
all'Agenzia delle  entrate  prevista  dal  comma  3,  primo  periodo,
preclude la possibilita' di fruire del regime tributario  sostitutivo
di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza  dal  medesimo
regime"». 
  All'articolo 60, al comma 1, le parole: «articoli 146 e  753»  sono
sostituite dalle seguenti: «articoli 146 e 750», le parole: «articoli
163 e 762» con le seguenti: «articoli 163 e 760» ed e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «le navi da diporto si intendono destinate
al consumo  dentro  o  fuori  dal  territorio  doganale  su  semplice
rilascio  di  una  dichiarazione  rispettivamente   di   importazione
definitiva o di esportazione definitiva da parte dell'armatore». 
  Dopo l'articolo 60 e' inserito il seguente: 
  «Art. 60-bis (Misure  a  tutela  della  filiera  della  nautica  da
diporto). - 1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. Dal 1º maggio di ogni anno le unita' da diporto  sono  soggette
al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate: 
    a) euro 800 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01 metri a
12 metri; 
    b) euro 1.160 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01 metri
a 14 metri; 
    c) euro 1. 740 per le unita' con scafo di lunghezza da 14,01 a 17
metri; 
    d) euro 2.600 per le unita' con scafo di lunghezza da 17,01 a  20
metri; 
    e) euro 4.400 per le unita' con scafo di lunghezza da 20,01 a  24
metri; 
    f) euro 7.800 per le unita' con scafo di lunghezza da 24,01 a  34
metri; 
    g) euro 12.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01 a 44
metri; 
    h) euro 16.000 per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01 a 54
metri; 
    i) euro 21.500 per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01 a 64
metri; 
    l) euro 25.000 per le unita' con scafo di lunghezza  superiore  a
64 metri"; 
    b) al comma 3, dopo  le  parole:  "con  motore  ausiliario"  sono
aggiunte le seguenti:  "il  cui  rapporto  fra  superficie  velica  e
potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5"; 
    c) al comma 4, le parole: ", nonche' alle unita' di cui al  comma
2 che si trovino  in  un'area  di  rimessaggio  e  per  i  giorni  di
effettiva permanenza in rimessaggio" sono soppresse; 
    d) al comma 5-bis, dopo le parole: "dell'atto" sono  aggiunte  le
seguenti: ", ovvero per le unita' che siano rinvenienti da  contratti
di locazione finanziaria risolti per inadempienza  dell'utilizzatore.
Allo scopo di sviluppare la nautica  da  diporto,  la  tassa  non  si
applica alle unita' di cui ai commi 2 e 3 per  il  primo  anno  dalla
prima immatricolazione"; 
    e) al comma 7, al  primo  periodo  la  parola:  "finanziaria"  e'
sostituita dalle seguenti: "anche finanziaria  per  la  durata  della
stessa, residenti nel territorio  dello  Stato,  nonche'  le  stabili
organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che  posseggano,
o ai quali sia attribuibile il possesso  di  unita'  da  diporto.  La
tassa non si applica ai soggetti non residenti e non  aventi  stabili
organizzazioni in Italia che posseggano unita' da diporto, sempre che
il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia,
nonche' alle unita'  bene  strumentale  di  aziende  di  locazione  e
noleggio"; 
    f) il comma 8 e' abrogato; 
    g) al comma 9, le parole:  "da  2  a  8"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "da 2 a 7"». 
  Dopo l'articolo 61 e' inserito il seguente: 
  «Art. 61-bis (Piattaforma per  la  gestione  della  rete  logistica
nazionale). - 1. Sono ripristinati i fondi  di  cui  all'articolo  2,
comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella  misura  di  1
milione di euro per ciascuno degli anni del triennio  2012/2014,  con
specifica destinazione al miglioramento  delle  condizioni  operative
dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella  sperimentazione
della piattaforma per la  gestione  della  rete  logistica  nazionale
nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti. 
  2.  All'onere  derivante  dal  comma   1   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2012-2014,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2012,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  4. La societa' UIRNet  SpA  e'  soggetto  attuatore  unico  per  la
realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete
logistica nazionale, come definita nel decreto ministeriale 20 giugno
2005, n. 18T, che e' estesa, oltre  che  agli  interporti,  anche  ai
centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche. 
  5. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti  e'  autorizzato  a
firmare apposito atto convenzionale con UIRNet SpA  per  disciplinare
l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo». 
  All'articolo 62: 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3.  Per  i  contratti  di  cui  al  comma  1,  il  pagamento   del
corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro
il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre  merci  entro
il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine  decorre
dall'ultimo  giorno  del  mese  di  ricevimento  della  fattura.  Gli
interessi  decorrono  automaticamente  dal  giorno  successivo   alla
scadenza del termine. In questi casi il  saggio  degli  interessi  e'
maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e' inderogabile»; 
    al comma 10, dopo le parole: «Consiglio Nazionale dell'Economia e
del Lavoro» sono inserite le seguenti: «o comunque rappresentative  a
livello nazionale»; 
    dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: 
  «11-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo   hanno
efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della  legge
di conversione del presente decreto. Con decreto del  Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro  tre  mesi  dalla
data  di  pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono definite le modalita'  applicative  delle  disposizioni
del presente articolo». 
  All'articolo 63, al comma 1, le parole: «decreto  interministeriale
22 novembre  2007»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22  novembre
2007, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  42  del  19  febbraio
2008». 
  L'articolo 65 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 65 (Impianti fotovoltaici in  ambito  agricolo).  -  1.  Agli
impianti solari fotovoltaici con moduli collocati  a  terra  in  aree
agricole non e' consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
  2. Il comma  1  non  si  applica  agli  impianti  realizzati  e  da
realizzare su terreni nella disponibilita'  del  demanio  militare  e
agli impianti solari fotovoltaici con moduli  collocati  a  terra  da
installare in aree classificate agricole  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del  presente  decreto,  che  hanno
conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni
caso che l'impianto entri in esercizio entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni  di
cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo  3  marzo
2011, n. 28. E' fatto inoltre  salvo  quanto  previsto  dal  comma  6
dell'articolo 10 del decreto legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  a
condizione che l'impianto entri in esercizio  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  3. L'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  assicura,  nel
rispetto  dei  principi  della  normativa  dell'Unione  europea,   la
priorita' di connessione alla rete elettrica per un solo impianto  di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di  potenza  non
superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola. 
  4. I commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo  3  marzo
2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto  dal  secondo
periodo del comma 2. 
  5. Il comma 4-bis  dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n. 387, introdotto dall'articolo 27, comma  42,  della
legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito  esclusivamente
alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in  aree
classificate  come  zone   agricole   dagli   strumenti   urbanistici
comunali». 
  All'articolo 66: 
    al comma 1, primo periodo, le parole: «d'intesa con il Ministero»
sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro» e  dopo
le parole: «nonche' di proprieta' degli enti pubblici nazionali,  da»
sono inserite le seguenti: «locare o»; 
    al comma 3, dopo le parole: «Nelle procedure di alienazione» sono
inserite le seguenti: «e locazione»; 
    dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
  «4-bis. Ai contratti di affitto di  cui  al  presente  articolo  si
applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma  3,  della
legge 15 dicembre 1998, n. 441, come sostituito dal comma  4-ter  del
presente articolo, e dall'articolo 5-bis, commi 2 e  3,  del  decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 
  4-ter. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n.
441, e' sostituito dal seguente: 
  "3. Ai soli fini delle imposte sui redditi,  le  rivalutazioni  dei
redditi dominicali ed agrari  previste  dall'articolo  31,  comma  1,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo  3,  comma  50,
della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per  i
periodi di imposta  durante  i  quali  i  terreni  assoggettati  alle
medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli  per
un periodo non inferiore a cinque anni,  con  diritto  di  precedenza
alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi  la
qualifica  di  coltivatore  diretto  o   di   imprenditore   agricolo
professionale, anche in forma  societaria  purche',  in  quest'ultimo
caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia  detenuto
da giovani in  possesso  delle  suddette  qualifiche  di  coltivatore
diretto o  imprenditore  agricolo  professionale.  Le  qualifiche  di
coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di  cui
al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla  stipula
del contratto di affitto"»; 
    al comma  6,  dopo  le  parole:  «l'assenso  alla  vendita»  sono
inserite le seguenti: «o alla cessione in affitto»; 
    al comma 7, primo periodo, dopo le parole:  «anche  su  richiesta
dei soggetti interessati possono vendere» sono inserite le  seguenti:
«o cedere in locazione»; 
    al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «mandato  irrevocabile
a vendere» sono aggiunte le seguenti: «e a cedere  in  locazione.  In
ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare,
nel  rispetto  della  loro  autonomia  organizzativa  e   secondo   i
rispettivi  strumenti,  una  quota  superiore  alla  meta'  dei  beni
medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo  anno  di
eta'»; 
    al comma 8, dopo le parole: «Ai terreni alienati»  sono  inserite
le seguenti: «o locati»; 
    al comma 10, le parole: «e successive modificazioni e'  abrogato»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  l'articolo  4-quinquies   del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati». 
  All'articolo 67: 
    al comma 1, capoverso «Art. 5», e' inserita la seguente  rubrica:
«(Convenzioni)»; 
    al comma 2, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004»; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «2-bis. Le risorse prelevate dal Fondo di cui al  comma  2  vengono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  capitolo  3585,  e
successivamente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze, su richiesta del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, all'apposito capitolo di spesa  da  istituire
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e   forestali.   Con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti  variazioni
di bilancio». 
  Nel capo III del titolo II, dopo  l'articolo  67  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «Art. 67-bis (Accertamenti contributivi in caso di  dismissione  di
bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione). -  1.
L'accertamento previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio  1984,
n. 413, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla dismissione  di
bandiera per vendita della nave a stranieri o per  demolizione  della
nave deve essere obbligatoriamente effettuato  entro  il  termine  di
trenta giorni dalla data della richiesta. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 15  della  legge  26  luglio
1984,  n.  413,  non   si   applicano   nel   caso   di   demolizione
dell'imbarcazione  con  trasferimento  della  licenza  di  pesca   ad
un'altra imbarcazione di proprieta' del  medesimo  armatore.  In  tal
caso, al momento del passaggio di  proprieta',  i  privilegi  di  cui
all'articolo  552  del  codice  della  navigazione  sono   trasferiti
dall'imbarcazione  demolita  all'imbarcazione   sulla   quale   viene
trasferita la licenza. 
  Art. 67-ter (Adempimenti in materia di lavoro per le cooperative di
pesca). - 1. All'articolo 31 del  decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese
di pesca possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle imprese associate". 
    b) al comma 3, le parole: "commi 1 e  2"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis"». 
  L'articolo 70 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 70 (Aiuti de minimis a favore di piccole e medie  imprese  in
particolari  aree).  -  1.   La   dotazione   del   Fondo   istituito
dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
e successive modificazioni, e' destinata anche al finanziamento degli
aiuti de minimis nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione, del 15 dicembre 2006,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del Trattato agli  aiuti  di  importanza  minore,  e
successive modificazioni, a favore delle  piccole  e  micro  imprese,
come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,
del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree di cui al predetto articolo
10, comma 1-bis, gia' costituite o che si costituiranno entro  il  31
dicembre  2014.  A  tali  imprese  si  applicano  le   tipologie   di
agevolazioni  previste  alle  lettera  da  a)  a  d)  del  comma  341
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e  successive
modificazioni. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono determinate le  condizioni,  i
limiti e le modalita' di applicazione delle agevolazioni  di  cui  al
presente articolo nei limiti delle risorse disponibili». 
  All'articolo 71: 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis.  Gli  interventi  infrastrutturali  relativi   ai   sistemi
aeroportuali di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del  decreto-legge
1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, ivi compresi  quelli
inseriti nell'ambito dei contratti di programma o  convenzione  unica
previsti dalla stessa disposizione, sono  considerati,  ai  sensi  di
quanto previsto dalla parte II, titolo III, capo IV,  del  codice  di
cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  infrastrutture
strategiche  di  preminente  interesse   nazionale.   Pertanto,   per
l'approvazione e l'esecuzione degli stessi  interventi,  nonche'  dei
Piani di sviluppo aeroportuale, le societa' di gestione si  avvalgono
delle procedure approvative dettate  dalle  disposizioni  di  cui  al
periodo che precede, nonche' delle disposizioni di cui alla legge  22
agosto 1985, n. 449, in quanto applicabili»; 
    al comma  5,  dopo  le  parole:  «all'allegato»  e'  inserita  la
seguente: «A». 
  L'articolo 73 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 73 (Autorita'  nazionale  di  vigilanza).  -  1.  Nelle  more
dell'operativita' dell'Autorita' di regolazione dei trasporti di  cui
all'articolo 36, comma  1,  del  presente  decreto,  le  funzioni  di
Autorita' di vigilanza sono  svolte  previo  atto  di  indirizzo  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti». 
  All'articolo 76, al  comma  2,  dopo  le  parole:  «comma  1»  sono
inserite le seguenti: «e determinato l'ammontare dei  diritti»,  dopo
la parola: «verifica» sono inserite le seguenti:  «ed  approva  entro
quaranta giorni» e dopo la  parola:  «tariffario»  sono  inserite  le
seguenti: «e del livello dei diritti aeroportuali». 
  All'articolo 85, al comma 1, lettera e), le parole: «dopo le parole
"comitato etico"», sono sostituite dalle seguenti: «dopo  la  parola:
"comitato"». 
  All'articolo 87, ai commi 1, capoverso 4-bis, e 2, capoverso 3,  le
parole: «6 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «9 novembre
2007». 
  All'articolo 90, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio  1985,  n.
49, dopo le  parole:  "ai  sensi  del  precedente  articolo  1"  sono
inserite le seguenti: "o erogati dalle societa' finanziarie ai  sensi
dell'articolo 17, comma 5,"». 
  All'articolo 91, al comma 1, capoverso «2-quater», dopo le  parole:
«dell'articolo 168-bis,» sono inserite le seguenti: «comma 1,». 
  Dopo l'articolo 91, e' inserito il seguente: 
  «Art. 91-bis  (Norme  sull'esenzione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili degli enti non commerciali). - 1. Al comma  1,  lettera  i),
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,
dopo le parole: "allo svolgimento" sono inserite  le  seguenti:  "con
modalita' non commerciali". 
  2.  Qualora  l'unita'  immobiliare  abbia  un'utilizzazione  mista,
l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unita'
nella quale si svolge  l'attivita'  di  natura  non  commerciale,  se
identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o  porzioni
di immobili adibiti esclusivamente a tale  attivita'.  Alla  restante
parte  dell'unita'  immobiliare,  in  quanto  dotata   di   autonomia
funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni  dei
commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3  ottobre  2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,
n. 286. Le rendite catastali  dichiarate  o  attribuite  in  base  al
periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1º gennaio
2013. 
  3. Nel caso in  cui  non  sia  possibile  procedere  ai  sensi  del
precedente comma 2, a partire dal 1º  gennaio  2013,  l'esenzione  si
applica   in   proporzione    all'utilizzazione    non    commerciale
dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo
decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  da  emanare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n.  400,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, sono stabilite le  modalita'  e  le
procedure  relative  alla  predetta  dichiarazione  e  gli   elementi
rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale. 
  4. E' abrogato il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248». 
  All'articolo 95: 
    al comma 1, lettera a), dopo le parole: «al comma 7,» e' inserita
la seguente: «alinea,»; 
    al comma 1, lettera  c),  dopo  le  parole:  «numero  3),»,  sono
inserite le seguenti: «capoverso comma  3-bis  dell'articolo  26  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,»; 
    al comma 1, lettera d), la parola: «abrogato» e' sostituita dalla
seguente: «abrogato"». 
  All'articolo 96, al comma 1,  lettera  c),  capoverso  5-quinquies,
primo periodo, le parole: «e quelli con sede» sono  sostituite  dalle
seguenti: «e di quelli con sede». 
  All'articolo 97: 
    al comma 1, lettera a),  capoverso  «Art.  8»,  al  comma  8,  le
parole:  «decreto  26  settembre»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre»  e
le parole da: «le attivita' di cui agli articoli 8 e 8-bis» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «le attivita'  di  cui
al presente articolo e all'articolo 8-bis»; 
    al comma 1, lettera a), capoverso  «Art.  8»,  al  comma  13,  le
parole: «comma 9a,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9»; 
    al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8-bis», al  comma  6,  le
parole: «articolo 8  della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «articolo 8 del presente decreto»; 
    al comma 2, alinea, le parole: «come modificato  dalla  legge  di
conversione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «convertito,   con
modificazioni, dalla legge»; 
    al comma 3, le parole: «All'attuazione del presente  articolo  si
provvede senza» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'attuazione  del
presente articolo non devono derivare». 
  Dopo l'articolo 97 e' inserito il seguente: 
  «Art. 97-bis (Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per
locazioni). - 1. Al fine di  assicurare  la  razionalizzazione  e  il
contenimento delle spese degli enti territoriali, a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, gli enti locali sono tenuti a  pubblicare  sui  propri  siti
istituzionali  i  canoni  di   locazione   o   di   affitto   versati
dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le  finalita'
di  utilizzo,  le  dimensioni  e  l'ubicazione  degli   stessi   come
risultanti dal contratto di locazione». 
 
 
      

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