Legge 5 giugno 2012, n. 88. Accordo Italia-Venezuela per il riconoscimento di titoli di studio. G.U. 28 giugno 2012 n. 149.



LEGGE 5 giugno 2012, n. 88

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di  riconoscimento  degli  studi, titoli e diplomi di istruzione media, diversificata  e  professionale per il proseguimento degli  studi  di  istruzione  superiore,  tra  i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica Bolivariana  del Venezuela, sottoscritto a Caracas il 27 luglio 2007.

Gazzetta Ufficiale n.149 del 28 giugno 2012
 
Vigente al: 28 giugno 2012  


Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare l'Accordo  di  riconoscimento  degli  studi,  titoli  e  diplomi   di istruzione media, diversificata e professionale per il  proseguimento degli studi di istruzione superiore, tra i Governi  della  Repubblica italiana e della Repubblica Bolivariana del Venezuela, sottoscritto a Caracas il 27 luglio 2007.

Art. 2
Ordine di esecuzione
1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo   di   cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore, in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  11  dell'Accordo stesso.

Art. 3
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 5.100 annui, ad anni alterni a decorrere dal  2012,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2012-2014,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2012,   allo   scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della ricerca provvede al monitoraggio degli oneri  di  cui  alla  presente legge e riferisce al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si  verifichino  o  siano  in  procinto  di  verificarsi  scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e   delle   finanze, sentito    il    Ministro    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria  alla  copertura  finanziaria  del maggior  onere  risultante  dall'attivita'  di  monitoraggio,   delle dotazioni finanziarie destinate alle spese  di  missione  nell'ambito del programma «Cooperazione in materia culturale» e, comunque,  della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato  di  previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca.  Si intende corrispondentemente ridotto, per  il  medesimo  anno,  di  un ammontare  pari  all'importo  dello  scostamento  il  limite  di  cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e successive modificazioni.
3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 Art. 4
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 2012
 
NAPOLITANO
Monti,  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
Terzi  di  Sant'Agata,  Ministro  degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Severino

Allegato
 
ACCORDO DI RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI, TITOLI E DIPLOMI DI ISTRUZIONE MEDIA, DIVERSIFICATA E PROFESSIONALE PER IL PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI DI ISTRUZIONE SUPERIORE, TRA I GOVERNI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DELLA REPUBBLICA      BOLIVARIANA DEL VENEZUELA
 
Il Governo della Repubblica Italiana e il  Governo  della  Repubblica Bolivariana del Venezuela, da questo  punto  in  poi  denominati  gli
Stati Parte:
  
Articolo 1.- Il  presente  Accordo  ha  come  proposito  fondamentale quello di stabilire l'ambito per il  riconoscimento  ufficiale  degli studi, titoli e diplomi di educazione di livello medio  od  a  questi equipollenti,  rilasciati   dalle   Autorita'   competenti   per   la prosecuzione degli studi di livello superiore in ciascuno degli Stati Parte.
 
Articolo 2.- Ai fini del presente Accordo verra' inteso come:
a) Riconoscimento degli  Studi:  il  riconoscimento  ufficiale  di studi  di  istruzione  media  o  simile,  a  mezzo  di'  tabelle   di equipollenza  che  consentano  la  prosecuzione  degli  studi  oppure l'ottenimento dei rispettivi diplomi, certificati e titoli ufficiali, corrispondenti a livelli o gradi di studi  riconosciuti  in  ciascuno degli Stati Parte.
b) Educazione Media, Diversificata  e  Professionale:  livello  di studi successivo  a  quello  dell'educazione  di  base,  avente  come obiettivo sia l'incremento dello sviluppo integrale dell'allievo e la sua formazione culturale, che l'orientamento per definire il  proprio campo di studi e di lavoro, offrendogli una  formazione  scientifica, umanistica e tecnica che consenta al medesimo la  prosecuzione  degli studi nel livello di educazione superiore  in  ciascuno  degli  Stati Parte,
c)  Educazione  Superiore:  livello  di  insegnamento,  ricerca  e innovazione, comprensivo dell'educazione formale  professionale  come
prosecuzione  degli  studi  nel  ciclo  di  formazione  permanente  e integrale dell'allievo o dello studente.
d)  Riconoscimento  immediato:  il  riconoscimento  automatico   e reciproco degli studi, titoli, diplomi o gradi di livello medio od  a questi  equipollenti,  rilasciati  dalle  autorita'  competenti   che consentano all'allievo ovvero allo  studente  la  prosecuzione  degli studi nel livello di educazione superiore  in  ciascuno  degli  Stati Parte.
 
Articolo 3.- Gli studenti che abbiano superato il ciclo di educazione media o ad essa equipollente negli Stati Parte e che abbiano ottenuto
il titolo  di  baccelliere  o  il  diploma  conforme  all'ordinamento scolastico italiano, potranno accedere presso  qualsiasi  istituzione di  Educazione  Superiore,  una  volta  riconosciuti  dal  rispettivo Ministero della Pubblica Istruzione e previo superamento della  prova di conoscenza della lingua spagnola.
 
Articolo 4.- Gli studenti che abbiano concluso il ciclo di educazione media o ad essa equipollente negli Stati Parte e che abbiano ottenuto
il titolo di Baccelliere in  conformita'  con  l'ordine  degli  studi venezuelano potranno accedere a qualsiasi istituzione  di  educazione superiore sita nel territorio italiano, previo compimento di  (1)  un anno di studi presso istituzioni  scolastiche  italo-venezuelane  che aderiscano alle condizioni stabilite  nel  presente  Accordo,  oppure presso una Universita' venezuelana.
 
Articolo 5.- Gli studenti in  possesso  del  diploma  di  tecnico  di livello medio (12 anni di scolarita')  nella  Repubblica  Bolivariana del Venezuela, otterranno l'immediato riconoscimento del medesimo  da parte delle apposite istituzioni della Repubblica Italiana e potranno
accedere a qualsiasi istituzione di  istruzione  superiore  sita  nel territorio italiano, previo superamento  della  prova  di  conoscenza della lingua italiana e gli allievi in pari condizioni che otterranno il diploma nella Repubblica  Italiana  otterranno  il  riconoscimento immediato e potranno frequentare corsi di studi presso le istituzioni di educazione superiore nella Repubblica  Bolivariana  del  Venezuela previo superamento della prova di conoscenza della lingua spagnola.
 
Articolo 6.- Gli  studenti  che  abbiano  frequentato,  senza  averli terminati, gli studi di istruzione di livello medio nelle istituzioni site  nel  territorio  venezuelano,  rette  dall'ordine  degli  studi italiano, potranno continuare  gli  studi  in  qualsiasi  istituzione venezuelana a parita' di condizione con gli studenti che  frequentano corsi simili nella Repubblica Bolivariana del Venezuela.
 
Articolo 7.- Il presente Accordo garantisce il  riconoscimento  degli studi, titoli o diplomi di istruzione media  necessari  per  accedere alle prove previste per l'ingresso  alle  istituzioni  di  educazione superiore di ciascuno degli Stati Parte,  nell'ambito  dell'autonomia universitaria, senza che questo  comporti  l'ammissione  obbligatoria degli aspiranti.
 
Articolo 8.- I rispettivi  Ministeri  della  Pubblica  Istruzione  di ciascuno degli Stati Parte sono investiti del compito  di  esecuzione del presente Accordo.
 
Articolo 9.- I Ministeri della Pubblica Istruzione di ciascuno  degli Stati Parte designeranno (1) un  rappresentante,  e  sceglieranno  in regime di reciproco consenso un terzo rappresentante che  provvedera' al coordinamento della Commissione che avra' come compito  quello  di informare entrambe le parti circa la valutazione,  la  portata  ed  i risultati dell'applicazione del presente accordo.
 
Articolo    10.-    Le    Controversie    che     possano     sorgere dall'interpretazione e/o applicazione del presente  Accordo  verranno risolte dagli Stati Parte a mezzo di consultazioni dirette per la via diplomatica.
 
Articolo 11.- Il presente Accordo entrera' in vigore a partire  dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui  entrambe le Parti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto  espletamento delle rispettive procedure interne a tal  fine  previste,  avra'  una durata di tre (3) anni e si considerera'  tacitamente  prorogato  per uguali periodi, tranne che uno degli Stati parte comunichi  all'altro la propria intenzione di non prorogarlo,  a  mezzo  di  comunicazione scritta, per la via diplomatica, con non meno  di  tre  (3)  mesi  di anticipo dalla data di scadenza del periodo corrispondente.  In  modo analogo, ciascuno degli Stati Parte potra'  denunciare  in  qualsiasi momento il presente Accordo  e  detta  denuncia  produrra'  i  propri effetti tre (3) mesi dopo essere stata comunicata all'altra".
 
Articolo 12.-  Il  presente  Accordo  potra'  essere  consensualmente integrato  o  modificato  dagli  Stati  Parte  a  mezzo  di  separato addendum. Tali modifiche o integrazioni entreranno in vigore  secondo le procedure a tal fine previste dall'art. 11 del presente Accordo.
 
In fede di quanto sopra il  presente  Accordo  viene  sottoscritto  e timbrato in due (2)  esemplari  originali  nelle  lingue  italiana  e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
 
Sottoscritto  a   Caracas,   il   ventesettimo   giorno   di   luglio duemilasette.
 
Per il Governo della                  Per il Governo della
Repubblica Italiana                  Repubblica Bolivariana del Venezuela

 

Fai una domanda

Email: info@mondodiritto.it