Legge 5 giugno 2012, n. 88. Accordo Italia-Venezuela per il riconoscimento di titoli di studio. G.U. 28 giugno 2012 n. 149.
LEGGE 5 giugno 2012, n. 88
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di riconoscimento degli studi, titoli e diplomi di istruzione media, diversificata e professionale per il proseguimento degli studi di istruzione superiore, tra i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica Bolivariana del Venezuela, sottoscritto a Caracas il 27 luglio 2007.
Gazzetta Ufficiale n.149 del 28 giugno 2012
Vigente al: 28 giugno 2012
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di riconoscimento degli studi, titoli e diplomi di istruzione media, diversificata e professionale per il proseguimento degli studi di istruzione superiore, tra i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica Bolivariana del Venezuela, sottoscritto a Caracas il 27 luglio 2007.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 5.100 annui, ad anni alterni a decorrere dal 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Cooperazione in materia culturale» e, comunque, della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Severino
Allegato
ACCORDO DI RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI, TITOLI E DIPLOMI DI ISTRUZIONE MEDIA, DIVERSIFICATA E PROFESSIONALE PER IL PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI DI ISTRUZIONE SUPERIORE, TRA I GOVERNI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DELLA REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela, da questo punto in poi denominati gli
Stati Parte:
Articolo 1.- Il presente Accordo ha come proposito fondamentale quello di stabilire l'ambito per il riconoscimento ufficiale degli studi, titoli e diplomi di educazione di livello medio od a questi equipollenti, rilasciati dalle Autorita' competenti per la prosecuzione degli studi di livello superiore in ciascuno degli Stati Parte.
Articolo 2.- Ai fini del presente Accordo verra' inteso come:
a) Riconoscimento degli Studi: il riconoscimento ufficiale di studi di istruzione media o simile, a mezzo di' tabelle di equipollenza che consentano la prosecuzione degli studi oppure l'ottenimento dei rispettivi diplomi, certificati e titoli ufficiali, corrispondenti a livelli o gradi di studi riconosciuti in ciascuno degli Stati Parte.
b) Educazione Media, Diversificata e Professionale: livello di studi successivo a quello dell'educazione di base, avente come obiettivo sia l'incremento dello sviluppo integrale dell'allievo e la sua formazione culturale, che l'orientamento per definire il proprio campo di studi e di lavoro, offrendogli una formazione scientifica, umanistica e tecnica che consenta al medesimo la prosecuzione degli studi nel livello di educazione superiore in ciascuno degli Stati Parte,
c) Educazione Superiore: livello di insegnamento, ricerca e innovazione, comprensivo dell'educazione formale professionale come
prosecuzione degli studi nel ciclo di formazione permanente e integrale dell'allievo o dello studente.
d) Riconoscimento immediato: il riconoscimento automatico e reciproco degli studi, titoli, diplomi o gradi di livello medio od a questi equipollenti, rilasciati dalle autorita' competenti che consentano all'allievo ovvero allo studente la prosecuzione degli studi nel livello di educazione superiore in ciascuno degli Stati Parte.
Articolo 3.- Gli studenti che abbiano superato il ciclo di educazione media o ad essa equipollente negli Stati Parte e che abbiano ottenuto
il titolo di baccelliere o il diploma conforme all'ordinamento scolastico italiano, potranno accedere presso qualsiasi istituzione di Educazione Superiore, una volta riconosciuti dal rispettivo Ministero della Pubblica Istruzione e previo superamento della prova di conoscenza della lingua spagnola.
Articolo 4.- Gli studenti che abbiano concluso il ciclo di educazione media o ad essa equipollente negli Stati Parte e che abbiano ottenuto
il titolo di Baccelliere in conformita' con l'ordine degli studi venezuelano potranno accedere a qualsiasi istituzione di educazione superiore sita nel territorio italiano, previo compimento di (1) un anno di studi presso istituzioni scolastiche italo-venezuelane che aderiscano alle condizioni stabilite nel presente Accordo, oppure presso una Universita' venezuelana.
Articolo 5.- Gli studenti in possesso del diploma di tecnico di livello medio (12 anni di scolarita') nella Repubblica Bolivariana del Venezuela, otterranno l'immediato riconoscimento del medesimo da parte delle apposite istituzioni della Repubblica Italiana e potranno
accedere a qualsiasi istituzione di istruzione superiore sita nel territorio italiano, previo superamento della prova di conoscenza della lingua italiana e gli allievi in pari condizioni che otterranno il diploma nella Repubblica Italiana otterranno il riconoscimento immediato e potranno frequentare corsi di studi presso le istituzioni di educazione superiore nella Repubblica Bolivariana del Venezuela previo superamento della prova di conoscenza della lingua spagnola.
Articolo 6.- Gli studenti che abbiano frequentato, senza averli terminati, gli studi di istruzione di livello medio nelle istituzioni site nel territorio venezuelano, rette dall'ordine degli studi italiano, potranno continuare gli studi in qualsiasi istituzione venezuelana a parita' di condizione con gli studenti che frequentano corsi simili nella Repubblica Bolivariana del Venezuela.
Articolo 7.- Il presente Accordo garantisce il riconoscimento degli studi, titoli o diplomi di istruzione media necessari per accedere alle prove previste per l'ingresso alle istituzioni di educazione superiore di ciascuno degli Stati Parte, nell'ambito dell'autonomia universitaria, senza che questo comporti l'ammissione obbligatoria degli aspiranti.
Articolo 8.- I rispettivi Ministeri della Pubblica Istruzione di ciascuno degli Stati Parte sono investiti del compito di esecuzione del presente Accordo.
Articolo 9.- I Ministeri della Pubblica Istruzione di ciascuno degli Stati Parte designeranno (1) un rappresentante, e sceglieranno in regime di reciproco consenso un terzo rappresentante che provvedera' al coordinamento della Commissione che avra' come compito quello di informare entrambe le parti circa la valutazione, la portata ed i risultati dell'applicazione del presente accordo.
Articolo 10.- Le Controversie che possano sorgere dall'interpretazione e/o applicazione del presente Accordo verranno risolte dagli Stati Parte a mezzo di consultazioni dirette per la via diplomatica.
Articolo 11.- Il presente Accordo entrera' in vigore a partire dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui entrambe le Parti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine previste, avra' una durata di tre (3) anni e si considerera' tacitamente prorogato per uguali periodi, tranne che uno degli Stati parte comunichi all'altro la propria intenzione di non prorogarlo, a mezzo di comunicazione scritta, per la via diplomatica, con non meno di tre (3) mesi di anticipo dalla data di scadenza del periodo corrispondente. In modo analogo, ciascuno degli Stati Parte potra' denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo e detta denuncia produrra' i propri effetti tre (3) mesi dopo essere stata comunicata all'altra".
Articolo 12.- Il presente Accordo potra' essere consensualmente integrato o modificato dagli Stati Parte a mezzo di separato addendum. Tali modifiche o integrazioni entreranno in vigore secondo le procedure a tal fine previste dall'art. 11 del presente Accordo.
In fede di quanto sopra il presente Accordo viene sottoscritto e timbrato in due (2) esemplari originali nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Sottoscritto a Caracas, il ventesettimo giorno di luglio duemilasette.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Repubblica Bolivariana del Venezuela
Email: info@mondodiritto.it