Legge 7 agosto 2012, n. 131. Misure urgenti per sicurezza cittadini, Vigili del fuoco e Servizio civile. Differimento termine per esercizio delega legislativa. G.U. 9 agosto 2012 n. 185.



LEGGE 7 agosto 2012, n. 131

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20  giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire  la  sicurezza  dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del  Corpo  nazionale  dei vigili  del  fuoco  e   di   altre   strutture   dell'Amministrazione
dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per  il  Servizio civile.  Differimento  di   termine   per   l'esercizio   di   delega
legislativa.

Gazzetta Ufficiale n.185 del 9 agosto 2012
 
Vigente al: 9 agosto 2012  
 

Art. 1
  1. Il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante  misure  urgenti per  garantire  la  sicurezza  dei  cittadini,  per   assicurare   la
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e  di  altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche'  in  materia  di
Fondo nazionale per il Servizio civile, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Al fine di coordinare la riforma dell'associazione  della  Croce Rossa Italiana (CRI) con gli  interventi  per  la  funzionalita'  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con il riordino  del  Servizio nazionale della protezione  civile,  nell'intento  di  realizzare  un
compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze, il termine di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14,  e' differito al 30 settembre 2012.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Stromboli, addi' 7 agosto 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del  Consiglio  dei Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Severino
 

Allegato
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  20 GIUGNO 2012, N. 79
 
  L'articolo 1 e' soppresso.
  Al capo I, dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:
  «Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia di enti e circoli privati).
- 1.  All'articolo  86  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  dopo  il
primo comma e' inserito il seguente:
  "Per  la  somministrazione  di  bevande  alcooliche   presso   enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita
o  il  consumo  siano  limitati  ai  soli  soci,  e'  necessaria   la comunicazione al  questore  e  si  applicano  i  medesimi  poteri  di
controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attivita' di cui al primo comma"».
  Al capo II, all'articolo 3 sono premessi i seguenti:
  «Art. 2-ter. - (Disposizioni urgenti per il corso di formazione per allievo agente della Polizia di Stato). - 1.  Al  fine  di  garantire
adeguati risparmi di spesa, assicurando la piena  operativita'  della Polizia di Stato, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto,  e  fino  alla  data  di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,  come sostituito  dal  comma  2,  lettera  a),   del   presente   articolo,
concernente la disciplina organica a regime dei corsi  di  formazione per allievi agenti, la frequenza del secondo semestre  del  corso  di cui all'articolo  48  della  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  puo' includere anche un periodo di applicazione pratica, non  superiore  a tre mesi,  presso  gli  uffici  dell'amministrazione  della  pubblica sicurezza, riservato agli agenti in prova della Polizia di Stato  che abbiano superato gli esami teorico-pratici ed  ottenuto  la  conferma dell'idoneita' al servizio di polizia.  Al  termine  del  periodo  di applicazione pratica gli agenti in  prova  conseguono  la  nomina  ad agente di  polizia,  tenuto  conto  della  relazione  favorevole  del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso  cui  sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo  secondo la graduatoria finale degli  esami.  Qualora  la  relazione  non  sia favorevole, gli interessati sono ammessi a  ripetere,  per  una  sola volta,  il  periodo  di  applicazione  pratica.   Le   modalita'   di svolgimento e la durata del  periodo  di  applicazione  pratica  sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale  della pubblica sicurezza.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 6-bis e' sostituito dal seguente:
  "Art. 6-bis. - (Corsi di formazione per allievi agenti). -  1.  Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso  di  formazione  della
durata di dodici mesi, di cui  il  primo  semestre  finalizzato  alla nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del periodo  di  formazione  presso  gli   istituti   di   istruzione   e all'applicazione pratica presso reparti o  uffici  della  Polizia  di Stato.
    2. Durante il primo semestre del corso  di  cui  al  comma  1,  i frequentatori svolgono le attivita' previste dal piano  di  studio  e
non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i  servizi di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del primo semestre di corso il direttore della scuola esprime il giudizio di  idoneita'  al servizio di polizia secondo le modalita' stabilite con il decreto del
capo della polizia - direttore generale della pubblica  sicurezza  di cui al comma 7. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati  agenti
in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia  giudiziaria  e  sono  avviati  all'espletamento
delle attivita' del secondo semestre.
    3. In deroga a quanto previsto dal comma 1,  gli  allievi  agenti destinati  ai  gruppi  sportivi  "Polizia   di   Stato-Fiamme   Oro",
conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione pratica presso il gruppo  sportivo  ove sono assegnati in relazione alla specialita' di appartenenza.
    4. Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli  istituti  di  istruzione  per  attendere  alle
attivita'  previste  dal  piano  di   studio,   ferma   restando   la possibilita' di impiego nei soli servizi  di  cui  al  comma  2.  Gli
stessi, al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame stabilite dal decreto del  capo  della  polizia  -  direttore
generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7  ed  ottenuta  la conferma del  giudizio  di  idoneita',  sono  assegnati  agli  uffici
dell'amministrazione della pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione pratica.
    5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti  in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto  conto  della
relazione favorevole  del  funzionario  responsabile  del  reparto  o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi  prestano  giuramento  e
sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.
    6. Gli agenti in prova sono ammessi  a  ripetere,  per  una  sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al
comma 5 non sia favorevole.
    7. Con decreto del capo della polizia - direttore generale  della pubblica sicurezza sono stabiliti le modalita' di  svolgimento  e  la
durata dei periodi di formazione e di applicazione pratica,  comprese le prove d'esame, nonche' i criteri per la formazione dei giudizi  di idoneita'";
    b) all'articolo 6-ter, comma 1:
  1) alla lettera a), le parole: "l'esame teorico-pratico al  termine del periodo di formazione" sono sostituite dalle seguenti: "le  prove
d'esame di cui all'articolo 6-bis, comma 4";
  2) alla lettera e), le parole: "di cui all'articolo 6-bis, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6-bis, comma 6";
    c) all'articolo 6-quater, comma 1, le parole: "della selezione di cui all'articolo 6-bis e" sono soppresse.
  3. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 47, terzo comma, al primo periodo, le parole:  ", durante  il  quale  e'  sottoposto  a  selezione   attitudinale   per
l'eventuale  assegnazione  ai  servizi  che  richiedano   particolare qualificazione" sono soppresse e, al terzo periodo, le parole:  "sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 6-bis, comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "sono stabilite  con  il  decreto  di  cui all'articolo 6-bis, comma 7";
    b) all'articolo 60, settimo comma, le parole:  "da  emanarsi  con decreto del Ministro dell'interno" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"da emanare con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  salvo  quanto previsto dall'articolo 6-bis, comma 7,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335".
  4. All'articolo 15, comma 6, del decreto  legislativo  28  febbraio 2001,  n.  53,  le  parole:  "dall'articolo  6-bis,  comma  6,"  sono
soppresse e dopo le parole: "dall'articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d) del presente decreto," sono inserite le seguenti:  "nonche'  del decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7, del predetto  decreto  n. 335 del 1982,".
  5. Dalle disposizioni previste dal  presente  articolo  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  Art. 2-quater. - (Disposizioni urgenti per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato). - 1. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,  della  legge 15 maggio 1997, n. 127, in attuazione delle modifiche  apportate  dai commi 2 e 3 del presente articolo al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334:
    a) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso  alla qualifica iniziale del ruolo degli  operatori  e  collaboratori,  con
esclusione della nomina ad operatore tecnico ai  sensi  dell'articolo 5, comma 4, del  medesimo  decreto  n.  337  del  1982,  nonche'  per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei periti tecnici,  dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di  Stato,  si applicano gli stessi limiti di eta' previsti per la partecipazione al concorso  pubblico  per  l'accesso  alle  qualifiche   iniziali   dei
corrispondenti ruoli del personale che espleta attivita' di polizia;
    b) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso  alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici  si  applicano  gli
stessi limiti di eta' previsti  per  la  partecipazione  al  concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti
ed assistenti, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 5:
  1) al comma 1, dopo le parole: "che abbiano  i  requisiti  generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle
carriere civili delle amministrazioni dello Stato" sono  inserite  le seguenti: ", salvo limiti di eta' stabiliti dal regolamento  adottato
ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge  15  maggio  1997,  n. 127,";
  2) al comma 4, dopo le  parole:  "purche'  siano  in  possesso  dei requisiti di cui ai commi 1 e 2" sono aggiunte le seguenti: ",  salvo
quello relativo ai limiti di eta'";
    b) all'articolo 20-quater, comma 1, lettera  b),  primo  periodo, dopo le parole: "possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei requisiti generali per la partecipazione  ai  pubblici  concorsi" sono inserite le seguenti: ", salvo  limiti  di  eta'  stabiliti  dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6,  della  legge 15 maggio 1997, n. 127,";
    c) all'articolo 25-bis, comma 1, primo periodo, dopo  le  parole:
"possono partecipare i cittadini italiani in possesso  dei  requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi" sono inserite le
seguenti: ", salvo limiti di eta' stabiliti dal regolamento  adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge  15  maggio  1997,  n.
127,".
  3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 3, comma 1, le  parole:  "concorso  pubblico  per esami" sono sostituite dalle seguenti: "concorso pubblico per  titoli
ed esami";
    b) all'articolo 31, comma 1, dopo il primo periodo,  e'  inserito il seguente: "I limiti di eta' per la partecipazione al concorso sono
quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
    c) all'articolo 46, comma 1, dopo il primo periodo,  e'  inserito il seguente: "I limiti di eta' per la partecipazione al concorso sono
quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127".
  Art. 2-quinquies. - (Introduzione dell'articolo 60-bis nella  legge 1º aprile 1981, n. 121). - 1.  Dopo  l'articolo  60  della  legge  1°
aprile 1981, n. 121, e' inserito il seguente:
  "Art. 60-bis. - (Equipollenza dei  titoli  conseguiti).  -  1.  Con decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e  delle politiche sociali e dell'economia  e  delle  finanze,  e'  stabilita,
sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza  dei  titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, di quelli  di
aggiornamento  professionale  e  di  quelli  di   perfezionamento   e specialistici,  frequentati   dagli   appartenenti   ai   ruoli   non
dirigenziali e non direttivi del personale della  Polizia  di  Stato, con quelli rilasciati  dagli  istituti  professionali,  ivi  compresi
quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253,  anche ai fini dell'ammissione agli esami  di  maturita'  professionale.  In relazione al suddetto decreto  sono  rilasciati  agli  interessati  i relativi titoli"».
  Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
  «Art. 3-bis.  -  (Coordinamento  tecnico  della  flotta  aerea  del Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile). - 1.  Il  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della difesa civile  del  Ministero  dell'interno
assicura  il  coordinamento  tecnico  e  l'efficacia  operativa   sul territorio nazionale delle attivita' di  spegnimento  con  la  flotta
aerea antincendio di cui al comma 2-bis dell'articolo 7  della  legge 21 novembre 2000, n. 353. A tal fine, ferme restando le  disposizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 7, il Dipartimento si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di  un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali che partecipano con effettivo concorso  di  personale  o  mezzi  alle attivita'  aeree  di  spegnimento  e  diretta,  secondo  criteri   di rotazione,  da  un  dirigente  delle  amministrazioni  medesime.   Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate  nel  quadro  delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei  Ministri,  ovvero dal  Ministro  o  Sottosegretario   da   lui   delegato,   ai   sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal 1º gennaio 2013».
  All'articolo 4 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma  1,  lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,  si  applicano,
nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonche' al fratello o alla sorella,  qualora  unici
superstiti, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,
deceduto o divenuto permanentemente  inabile  a  qualsiasi  attivita' lavorativa   per   effetto   di   ferite    o    lesioni    riportate
nell'espletamento  delle  attivita'  istituzionali.   Le   assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali di cui all'articolo
66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 4-bis. - (Misure per il reperimento di risorse aggiuntive). -
1. Sono versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere riassegnate ai pertinenti programmi dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno le somme derivanti:
    a) dal  versamento  di  un  corrispettivo  da  parte  degli  enti interessati per l'accesso ai servizi del sistema INA -  SAIA  di  cui
all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono individuati i criteri per la determinazione del corrispettivo  e le modalita' di versamento;
    b)  dalla  stipulazione  di   convenzioni,   a   fronte   di   un corrispettivo  determinato  in   misura   corrispondente   al   costo
sopportato,  per  l'utilizzazione  delle   strutture   della   Scuola superiore dell'amministrazione  dell'interno  e  per  l'utilizzazione
degli spazi di rappresentanza  delle  prefetture-uffici  territoriali del Governo.
  2. I soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'elenco  dei revisori dei conti degli enti locali di cui  all'articolo  16,  comma
25, del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono  tenuti  a
versare un contributo annuo pari a 25 euro per le spese sostenute dal Ministero dell'interno per le procedure telematiche per la  raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti  agli  interessati  e  per iniziative  di  formazione  a  distanza.  Con  decreto  del  Ministro dell'interno,  di  natura  non  regolamentare,  sono   stabilite   le modalita' di versamento dei  contributi  e  la  riassegnazione  degli stessi ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione  del Ministero dell'interno.
  3. Le attivita' rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930,
e, ove previsto, nelle aviosuperfici,  ai  fini  del  rilascio  della prescritta abilitazione, sono a titolo  oneroso.  Gli  introiti  sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnati al  programma  "Prevenzione  dal  rischio   e   soccorso   pubblico",
nell'ambito  della  missione  "Soccorso  civile"   dello   stato   di previsione  del  Ministero  dell'interno,  per  essere  destinati  al
finanziamento delle spese  di  formazione  del  personale  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Art. 4-ter. - (Proroga di termini di validita' di  graduatorie  per il Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco).  -  1.  Ai  fini  delle
assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'  prorogato  al 31 dicembre 2014 sia il termine  della  validita'  della  graduatoria
relativa alla procedura selettiva, per titoli ed  accertamento  della idoneita' motoria, indetta con decreto ministeriale n.  3747  del  27
agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie  speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, sia il termine  della  validita'  della
graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di  vigile  del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6  novembre  2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del  18 novembre 2008».
    Nella rubrica del capo II, dopo le parole: «per la funzionalita'» sono inserite le seguenti: «e l'autofinanziamento».
  Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente capo:
 Capo II-bis.
ALTRE DISPOSIZIONI
 Art. 6-bis. -  (Esclusione  dall'election  day  del  rinnovo  degli organi sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento  di
tipo mafioso o similare). - 1. All'articolo  7  del  decreto-legge  6 luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente:
  "2-ter. Per le elezioni degli organi sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali  ivi
previste".
  Art.  6-ter.   -   (Disposizioni   concernenti   gli   effetti   di deliberazioni del Consiglio dei Ministri in materia di viabilita'). -
1. Restano fermi gli effetti della deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della
mobilita' nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta  Quarto  d'Altino  -  Trieste  e  nel  raccordo   autostradale
Villesse-Gorizia, e della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, in relazione al settore del traffico e  della  mobilita'
nel territorio delle province  di  Treviso  e  Vicenza,  ivi  inclusi quelli, rispettivamente:
    a) del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio
2008,  dei  successivi  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 12 dicembre 2009, 17  dicembre  2010  e  13  dicembre  2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011 e n. 300 del 27 dicembre  2011,  e  delle  conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702, e  22  luglio  2011,  n.  3954,  pubblicate  nella  Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011;
    b) del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto
2009,  dei  successivi  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 9  luglio  2010,  17  dicembre  2010  e  13  dicembre  2011,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010,  n.  3 del 5 gennaio 2011 e n. 300 del 27 dicembre 2011,  della  conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15  agosto  2009, n.  3802,  e  dell'articolo  10  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011,  n.  3920,  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 10  febbraio 2011, nonche' del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri 31 dicembre 2011.
  2. Le modifiche introdotte dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2012,  n.  100, all'articolo 5 della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  non  sono applicabili alle gestioni commissariali  che  operano  in  forza  dei provvedimenti di cui al comma 1 del  presente  articolo.  Inoltre,  a tali  gestioni  non  si  applica  quanto   previsto   dal   comma   2
dell'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59,  convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni  interessate  devono  svolgere  le  attivita'  ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili a legislazione vigente».
 

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