LEGGE DI STABILITA' 2012. G.U. n. 265 del 14 novembre 2011.



 LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 . Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012).

Gazzetta Ufficiale n.265 del 14 novembre 2011
Supplemento Ordinario n.243
Entrata in vigore del provvedimento: 01 gennanio 2012
Art.1
Risultati differenziali 
   1. Il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2012
e del ricorso al mercato finanziario nonche'  i  livelli  minimi  del
saldo netto da impiegare per gli anni 2013  e  2014,  in  termini  di
competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  sono
indicati nell'allegato n. 1. I livelli  del  ricorso  al  mercato  si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di  rimborsare
prima della scadenza o di ristrutturare passivita'  preesistenti  con
ammortamento a carico dello Stato. 
Art.2
Gestioni previdenziali 
   1. Nell'allegato n. 2 sono indicati: 
    a) l'adeguamento degli importi  dei  trasferimenti  dovuti  dallo
Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37,  comma  3,  lettera
c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e  successive  modificazioni,  e
dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e
successive modificazioni, per l'anno 2012; 
    b) gli importi complessivamente dovuti  dallo  Stato  per  l'anno
2012 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a); 
    c) l'importo dei trasferimenti dovuti dallo Stato per l'anno 2012
ai sensi del comma 4, lettera a). 
  2. Gli importi complessivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra  le
gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della
legge  7  agosto  1990,   n.   241,   e   successive   modificazioni.
Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del
riparto, sono attribuiti: 
    a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e  coloni  a
completamento  dell'integrale  assunzione  a   carico   dello   Stato
dell'onere   relativo   ai   trattamenti   pensionistici    liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989; 
    b) alla gestione speciale minatori; 
    c) all'Ente  nazionale  di  previdenza  e  di  assistenza  per  i
lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS). 
  3. Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati: 
    a) i maggiori oneri, per l'anno 2010, a carico della gestione per
l'erogazione delle  pensioni,  assegni  e  indennita'  agli  invalidi
civili, ciechi e  sordomuti  di  cui  all'articolo  130  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
    b) gli importi, utilizzati  per  il  finanziamento  dei  maggiori
oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base  del
bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza  sociale
per l'anno 2010, trasferite alla  gestione  di  cui  all'articolo  37
della legge 9 marzo 1989,  n.  88,  e  successive  modificazioni,  in
eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni  e  provvidenze  varie,
ovvero  accantonate  presso  la  medesima  gestione,  in  quanto  non
utilizzate per i rispettivi scopi. 
  4. E' istituita presso l'Istituto nazionale  di  previdenza  per  i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) la «Gestione  degli
interventi assistenziali e di sostegno alla gestione  previdenziale»,
il cui finanziamento e' assunto dallo Stato. Nell'ambito del bilancio
dell'INPDAP, sono istituite  apposite  evidenze  contabili,  relative
alla gestione di cui al primo periodo  del  presente  comma,  nonche'
alle  gestioni  che  erogano  trattamenti  pensionistici  e  di  fine
servizio. Sono a carico della gestione di cui al primo periodo: 
    a) una quota parte di ciascuna  mensilita'  di  pensione  erogata
dall'INPDAP. Tale somma e' annualmente  adeguata,  con  la  legge  di
stabilita', in base alle variazioni dell'indice nazionale  annuo  dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'Istituto  centrale  di  statistica  incrementato  di  un   punto
percentuale ed e' ripartita tra le evidenze contabili interessate con
il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,  n.
241, e successive modificazioni; 
    b) tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico  dello
Stato previsti da specifiche disposizioni di legge. 
  5. All'articolo 2, comma 3, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e
successive modificazioni, dopo il  terzo  periodo,  sono  inseriti  i
seguenti:  «Al  fine  di  garantire  il  pagamento  dei   trattamenti
pensionistici e' stabilito un apporto  dello  Stato  a  favore  della
gestione di  cui  al  comma  1.  Tale  apporto  e'  erogato  su  base
trimestrale,   subordinatamente   alla   verifica   delle   effettive
necessita' finanziarie della citata  gestione,  riferite  al  singolo
esercizio finanziario». All'articolo 2, comma  499,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, le parole da: «Per realizzare» fino a:  «legge
23 dicembre 1998, n. 448,» sono soppresse. 
Art.3
Riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri 
   1. Ai fini dell'attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  10,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  gli  stanziamenti
relativi alle spese rimodulabili dei  Programmi  dei  Ministeri  sono
ridotti in termini di competenza e di cassa  degli  importi  indicati
nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.
Art.4
 Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri 
   1. Gli stanziamenti  relativi  alle  spese  non  rimodulabili  sono
ridotti in conseguenza delle disposizioni  contenute  nei  successivi
commi. 
  2. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione  della
spesa del Ministero degli affari esteri le  disposizioni  di  cui  ai
commi da 3 a 6. 
  3. A decorrere dall'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n.  215,  e'
ridotta di euro 1.230.000. 
  4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1  della  legge  9
ottobre 2000, n. 288, rifinanziata ai sensi  dell'articolo  1,  comma
566, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  e'  ridotta  di  euro
2.000.000 a decorrere dal 2012. 
  5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2,  della
legge 3 agosto  1998,  n.  299,  per  il  2012  e'  ridotta  di  euro
12.394.000. 
  6. Ai medesimi fini di cui  al  comma  2,  si  applicano  altresi',
limitatamente all'anno 2012, senza successivi recuperi,  le  seguenti
misure temporanee e straordinarie in materia di trattamento economico
del personale all'estero di cui alla  parte  terza  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18: 
  a) con riferimento alle residenze di servizio, il canone dovuto  ai
sensi del comma secondo dell'articolo  177  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  18  del  1967,  dai  funzionari  che
occupano posti  di  Ministro  e  Ministro  Consigliere  con  funzioni
vicarie presso le rappresentanze diplomatiche, nonche'  dai  titolari
dei Consolati generali di  prima  classe  e  dai  funzionari  di  cui
all'articolo 12, comma 1, lettera  a),  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258,  e'
aumentato dal 15 al 20 per cento dell'indennita' personale; 
  b) l'indennita' di  sistemazione  prevista  dall'articolo  175  del
citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  18  del  1967,
nonche'  dall'articolo  661  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo  29
del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, e' corrisposta,  per
i casi di trasferimento del personale da sede estera  ad  altra  sede
estera, nella misura del 15 per cento rispetto  all'importo  attuale;
inoltre la stessa indennita' e' ridotta del 50 per cento anziche' del
40 per cento limitatamente a coloro che  fruiscono  di  residenze  di
servizio ai sensi dell'articolo 177 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 18 del 1967; 
  c)  l'indennita'  di  richiamo  dal  servizio  all'estero  prevista
dall'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  18
del 1967 e' corrisposta  nella  misura  del  20  per  cento  rispetto
all'importo attuale; 
  d) con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze  da  emanare  entro  quindici
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  si
provvede alla rideterminazione delle risorse relative  agli  articoli
171 e 171-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.  18  del
1967, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 658 del  testo
unico di cui al  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  e
successive modificazioni, anche in deroga  a  quanto  previsto  dalle
predette  disposizioni,  assicurando  comunque   la   copertura   dei
posti-funzione all'estero di assoluta  priorita',  per  un  risparmio
complessivo    pari    a    27.313.157    euro.     Conseguentemente,
l'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli articoli  sopradetti
e' ridotta di un ammontare pari a 27.313.157 euro; 
  e) per l'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo
1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, e' sospesa, mentre,  a
decorrere dall'anno 2013, la medesima autorizzazione e' ridotta  ogni
anno di 7,5 milioni di euro; 
  f) in attesa di un'organica revisione tramite regolamento ai  sensi
dell'articolo 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109, della disciplina
della materia del trasporto degli effetti del  personale  trasferito,
al settimo comma dell'articolo 199 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 18 del 1967, le parole: «le spedizioni  possono  essere
effettuate» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  spedizione  puo'
essere effettuata»; inoltre, al comma 5 dell'articolo 666 del  citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, le parole:
«le spedizioni stesse  possono  essere  effettuate»  sono  sostituite
dalle seguenti: «la spedizione puo' essere  effettuata»;  infine,  il
secondo periodo  del  citato  settimo  comma  dell'articolo  199  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e' soppresso. 
  7. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione  della
spesa del Ministero dell'interno le disposizioni di cui ai commi da 8
a 26. 
  8. Gli stanziamenti iniziali per l'anno 2012 delle spese  di  vitto
per il personale dell'Arma dei Carabinieri impiegato in  servizio  di
ordine pubblico fuori sede  e  per  il  personale  della  Guardia  di
finanza impiegato per servizio di ordine pubblico, di cui allo  stato
di previsione della spesa del Ministero dell'interno, capitoli 2551 e
2552, sono ridotti di un milione di euro per ciascun capitolo. 
  9. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio  2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  marzo  2005,  n.
43, le parole: «a decorrere dall'anno  2005»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per gli anni dal 2005 al 2011» e sono aggiunte,  in  fine,
le seguenti parole: «e a decorrere dal 2012 la somma di un milione di
euro». 
  10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e' ridotta  in  misura  pari  ad  euro
57.448.387 per l'anno 2012 e ad euro 30.010.352 a decorrere dall'anno
2013. 
  11.  La  lettera  a)  del  comma  2  dell'articolo  9  del  decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' sostituita dalla seguente: 
    «a) in caso di necessita' delle strutture centrali e  periferiche
del Corpo nazionale motivate dall'autorita' competente che  opera  il
richiamo;». 
  12. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
    «c-bis) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo  6,  comma
1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139,  non  costituiscono
rapporti di impiego con l'Amministrazione.». 
  13. Ai fini  del  reclutamento  del  personale  volontario  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il  Capo
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della
difesa civile del  Ministero  dell'interno  stabilisce,  con  cadenza
triennale e sulla  base  delle  esigenze  operative,  il  contingente
massimo dei nuovi reclutamenti a domanda,  tenendo  conto,  in  prima
applicazione, del personale volontario che, alla data del 31 dicembre
2011, sia iscritto o abbia presentato  domanda  di  iscrizione  negli
appositi elenchi. 
  14. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di  idoneita'
psicofisica  ed  attitudinale  richiesta  per  il  reclutamento   del
personale volontario di cui all'articolo  8,  comma  2,  del  decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139,  gli  oneri  per  gli  accertamenti
clinico-strumentali e di  laboratorio  indicati  dall'Amministrazione
sono a carico degli interessati. 
  15. Ai fini del contenimento della spesa pubblica fino al 2014,  le
disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12
luglio 2011, n. 106, si applicano anche  alle  procedure  concorsuali
per i passaggi interni di qualifica a capo squadra e a  capo  reparto
da espletarsi per la copertura  dei  posti  disponibili  fino  al  31
dicembre 2013. 
  16. All'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106, le parole: «Nel triennio 20112013,» sono soppresse. 
  17. Il contributo compensativo annuo concesso  all'Unione  italiana
ciechi ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24, a
decorrere dal 2012, e' fissato in euro 65.828. 
  18. Il contributo annuo  concesso  all'Unione  italiana  ciechi  ai
sensi dell'articolo 1 della legge 23 settembre  1993,  n.  379,  come
modificato   dal   comma   10   dell'articolo   11-quaterdecies   del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248,  a  decorrere
dall'anno 2012 e' fissato in euro 291.142. 
  19. Gli stanziamenti per l'alimentazione del Fondo di rotazione per
la solidarieta'  alle  vittime  dei  reati  di  tipo  mafioso,  delle
richieste estorsive  e  dell'usura,  di  cui  all'articolo  2,  comma
6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,  n.  10,  previsti  dal
comma 11 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996,  n.  108,  e  dal
comma 1, lettera a), dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n.
512, a decorrere dal 2012, sono  fissati,  rispettivamente,  in  euro
1.000.000 ed in euro 1.027.385. 
  20.  Lo  stanziamento  per  il  miglioramento   delle   prestazioni
economiche di cui all'articolo 5 della legge  14  dicembre  1970,  n.
1088, e successive modificazioni, concesso ai  cittadini  colpiti  da
tubercolosi non assistiti dall'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS),  da  erogare  alle  regioni  a  statuto  speciale,  a
decorrere dal 2012, e' fissato in euro 200.000. 
  21. All'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge  29
ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
dicembre 1991, n. 410, le parole: «le disposizioni di cui ai commi  2
e 3» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui al comma
3» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E'  autorizzata  la
spesa di euro 4,7 milioni per l'anno 2012 e di  euro  5,6  milioni  a
decorrere dall'anno 2013 per  l'attribuzione  a  tutto  il  personale
comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento  economico
accessorio da determinare con decreto del Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze». 
  22. Le somme resesi disponibili per pagamenti non  piu'  dovuti  di
cui   alla   delibera   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica n. 86/2009 del 6 novembre  2009,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29  gennaio  2011,  sono  versate,
entro il 30 giugno 2012,  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e
restano acquisite all'erario. 
  23. La dotazione del Fondo  di  cui  all'articolo  611  del  codice
dell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, e' ridotta per  l'importo  di  50  milioni  a  decorrere
dall'anno 2013. 
  24. All'articolo 36, comma 5, del  decreto  legislativo  19  maggio
2000,  n.  139,  e  successive  modificazioni,  l'ultimo  periodo  e'
soppresso. 
  25. Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 168,  comma  3,
del decreto legislativo 13  ottobre  2005,  n.  217,  in  materia  di
percorso di carriera del personale direttivo e  dirigente  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, sono prorogate al 31 dicembre 2014. 
  26.   Il   meccanismo   di   allineamento   stipendiale    previsto
dall'articolo 41, comma 5,  del  Contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio  2001,  per
il  quadriennio  normativo  19982001  e  per  il  biennio   economico
1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione  complessivamente
intesa, ivi inclusa l'eventuale maggiorazione di cui al comma  4  del
medesimo articolo 41. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge e'  fatto  divieto  di  corrispondere  somme  in
applicazione  dell'articolo  41,  comma  5,  del   citato   Contratto
collettivo nazionale  di  lavoro  del  16  maggio  2001  diversamente
conteggiate, anche se riferite a periodi  gia'  trascorsi.  E'  fatta
salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  27. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni  di
cui ai commi da 28 a 51. 
  28. All'articolo 1 del  decreto-legge  21  febbraio  2005,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  aprile  2005,  n.  38,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 10, l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Al
relativo onere si provvede nell'ambito  dello  stanziamento  iscritto
sul  capitolo  3820  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze.»; 
  b) al comma 11, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Agli
oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione dei commi 2, 4  e
10, pari a euro 150.000.000 per l'anno  2005  e  a  euro  160.000.000
annui a decorrere dal 2006, si fa  fronte  con  le  maggiori  entrate
derivanti dal comma 9». 
  29. Al comma 4 dell'articolo 61 della legge 21  novembre  2000,  n.
342, recante misure in materia fiscale, dopo le parole: «a  decorrere
dall'anno 2003» sono aggiunte, infine, le seguenti: «e fino  all'anno
2011. A decorrere dall'anno 2012,  agli  oneri  derivanti  da  quanto
previsto dal comma 3,  si  provvede  nell'ambito  dello  stanziamento
iscritto sul capitolo 3820 dello stato di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze.». 
  30. All'articolo 38, comma 1,  del  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241, le parole: «di lire 25.000 per  ciascuna  dichiarazione
elaborata e trasmessa» sono sostituite dalle seguenti:  «di  euro  14
per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e  di  euro  26  per
l'elaborazione  e  la  trasmissione  delle  dichiarazioni  in   forma
congiunta». 
  31. All'articolo 18, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle  finanze  31  maggio  1999,  n.  164,  in  materia  di
assistenza fiscale resa dai  Centri  di  assistenza  fiscale  per  le
imprese  e  per  i  dipendenti,  dai  sostituti   d'imposta   e   dai
professionisti, le parole: «Ai  CAF-dipendenti  ed  ai  sostituti  il
compenso di cui all'articolo 38» sono sostituite dalle seguenti:  «Ai
sostituti il compenso di cui all'articolo 38, comma 2». 
  32. Per le attivita' svolte negli anni 2011, 2012  e  2013  non  si
procede all'adeguamento dei compensi previsto dall'articolo 38, comma
3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  33. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di  presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte  sui  redditi,  all'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul   valore
aggiunto, il comma 3-ter e' abrogato. 
  34. All'articolo 39 del decreto-legge  l°  ottobre  2007,  n.  159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
i commi da 4-ter a 4-quinquies sono abrogati. 
  35. Fatto salvo quanto previsto dal comma 32,  le  disposizioni  di
cui ai commi da 30 a 34 si applicano con riferimento  alle  attivita'
svolte a decorrere dall'anno 2012. 
  36. All'articolo 13 della legge 27 luglio  2000,  n.  212,  recante
disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
  1)  l'alinea  e'  sostituito  dal   seguente:   «Il   Garante   del
contribuente, operante in  piena  autonomia,  e'  organo  monocratico
scelto  e  nominato  dal  presidente  della  commissione   tributaria
regionale o  sua  sezione  distaccata  nella  cui  circoscrizione  e'
compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate,  tra  gli
appartenenti alle seguenti categorie:»; 
  2) la lettera b) e' abrogata; 
    b) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi. 
  37. La disposizione del comma 36 ha  effetto  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2012; conseguentemente,  dalla  medesima  data  decadono  gli
organi collegiali operanti alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  38. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di  Stato,  nell'ambito
della  propria  autonomia,   adotta   misure   di   razionalizzazione
organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento,  con
esclusione delle spese di natura obbligatoria  e  del  personale,  in
misura non inferiore ad euro 50 milioni, a  decorrere  dall'esercizio
2012,  che  sono  conseguentemente  versate  ogni  anno  ad  apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata. 
  39. Tutti i  candidati  risultati  idonei  all'esito  del  concorso
bandito in data 3 agosto 2011 e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,
4' serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono nominati componenti
delle  commissioni  tributarie  ed  immessi  in  servizio,  anche  in
sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta  per  prima
da ciascuno di essi. Gli stessi entrano a comporre  l'organico  della
commissione tributaria prescelta a misura che  i  relativi  posti  si
rendono progressivamente vacanti e da tale momento sono immessi nelle
relative funzioni. Ai componenti  in  sovrannumero  il  compenso,  in
misura fissa e variabile, e'  riconosciuto  solo  in  relazione  agli
affari trattati successivamente alla data in cui  i  medesimi,  anche
per effetto di trasferimento, entrano a comporre  l'organico  di  una
sede  di  commissione  tributaria  e  sono  immessi  nelle  funzioni.
Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente  comma  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  40. I trasferimenti dei  componenti  delle  commissioni  tributarie
sono disposti  all'esito  di  procedure  di  interpello  bandite  dal
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per  la  copertura
di  posti  resisi  vacanti  a  livello  nazionale  nelle  commissioni
provinciali o regionali. Ai fini del  trasferimento  le  domande  dei
componenti delle commissioni  tributarie  sono  valutate  secondo  la
rispettiva  anzianita'  di  servizio  nelle  qualifiche  secondo   la
seguente tabella ovvero, in caso  di  parita',  secondo  l'anzianita'
anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione
delle domande. Le domande dei componenti in sovrannumero  di  cui  al
comma 39, se non ancora in organico, sono valutate  in  funzione  del
punteggio da loro conseguito in sede di  concorso.  Il  trasferimento
non determina diritto ad alcuna indennita'. La lettera f) del comma 1
dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,  e'
abrogata;  ferme  le  incompatibilita'  di  cui  all'articolo  8  del
medesimo decreto legislativo, il componente di commissione tributaria
non e' soggetto all'obbligo di residenza nella regione in cui ha sede
la commissione tributaria in cui presta servizio. 
 
Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi 
 Parte di provvedimento in formato grafico
 
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?datagu=2011-11-14&task=pdf&datainiziovalidita=20120101&subarticolo=1&redaz=011G0234&datafinevalidita=99999999&progressivoarticolo=0&service=1&numgu=265&numeroarticolo=4&versionearticolo=1&tmstp=1321355593826&cdimg=20111114011G02340004001
 
  41.  A  decorrere  dal  1°  luglio   2012,   all'articolo   5   del
decreto-legge 4 marzo 1989, n.  77,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 5  maggio  1989,  n.  160,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Il coefficiente unitario di tassazione di  terminale  (CTT)  e'
calcolato mediante il rapporto: «CTT = CT/UST», nel quale «CT» e'  il
costo complessivo ammesso per i servizi di  terminale  nel  complesso
degli aeroporti, al netto dei  costi  previsti  negli  aeroporti  nei
quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unita' di
servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto  per  l'anno
di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale ed «UST»  e'
il numero totale delle unita' di servizio di terminale che si prevede
saranno prodotte nell'anno di applicazione della  tassa.  Il  calcolo
delle unita' di servizio prodotte e' in funzione dei coefficienti  di
peso degli aeromobili e del numero  dei  voli.  A  decorrere  dal  1°
luglio 2012 il costo complessivo ammesso per i servizi  di  terminale
nel complesso  degli  aeroporti  e'  calcolato  al  lordo  dei  costi
previsti negli aeroporti nei quali  si  sviluppa,  singolarmente,  un
traffico in termini di unita' di servizio inferiore all'1,5 per cento
del  totale  previsto  per  l'anno  di  applicazione  della   tariffa
sull'intera rete nazionale. Al fine di garantire la  sicurezza  e  la
continuita' del servizio di assistenza al volo di terminale  prestato
dall'Aeronautica militare a favore dei voli civili, i relativi costi,
non soggetti ad esenzione, sono coperti  dalla  corrispondente  quota
dei ricavi tariffari, secondo le modalita' disciplinate dal Contratto
di programma tra lo Stato e l'ENAV s.p.a. di cui all'articolo 9 della
legge 21 dicembre 1996, n. 665. Dette somme sono versate  all'entrata
del  bilancio  dello  Stato  da  parte  di  ENAV  s.p.a.  per  essere
riassegnate su apposito  programma  dello  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.»; 
    b) il comma 5 e' abrogato; 
    c) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  «10. Agli oneri derivanti  dall'applicazione  del  comma  8  si  fa
fronte  nei  limiti  degli  stanziamenti  iscritti  nello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  destinati  ai
Contratti di  servizio  e  di  programma  dell'ENAV  s.p.a.  che  non
potranno essere superiori, per l'anno 2012, ad euro 60.173.983  e,  a
decorrere dall'anno 2013, ad euro 18.173.983.». 
  42. Nel titolo III, capo V, delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al
regio decreto 18 dicembre 1941,  n.  1368,  dopo  l'articolo  152  e'
aggiunto  il  seguente:  «Art.  152-bis.   (Liquidazione   di   spese
processuali) - Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo  91
del  codice  di   procedura   civile   a   favore   delle   pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  se
assistite da propri dipendenti ai  sensi  dell'articolo  417-bis  del
codice di procedura civile, si applica la  tariffa  vigente  per  gli
avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato
ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
n. 600». La disposizione di cui al presente  comma  si  applica  alle
controversie insorte successivamente alla data di entrata  in  vigore
della presente legge. 
  43. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante
da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato  di  direttive  o
altri provvedimenti obbligatori comunitari soggiace,  in  ogni  caso,
alla disciplina di cui all'articolo 2947 del codice civile e  decorre
dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se
la  direttiva   fosse   stata   tempestivamente   recepita,   si   e'
effettivamente verificato. 
  44. Le indennita' e i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24
della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguati  dalla  legge  26
luglio  1978,  n.  417,  sono  soppressi.   L'indennita'   di   prima
sistemazione di cui all'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973,  n.
836, come adeguata dalla legge 26 luglio  1978,  n.  417,  e'  dovuta
esclusivamente nel caso di effettivo mutamento  della  residenza  del
dipendente  a  seguito  del  trasferimento  da  una  ad  altra   sede
permanente di servizio. 
  Sono, inoltre, soppresse le  analoghe  disposizioni  contenute  nei
contratti collettivi nazionali di lavoro. La disposizione di  cui  al
presente  comma  non  si  applica   nei   confronti   del   personale
appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. 
  45. Per la partecipazione  ai  concorsi  per  il  reclutamento  del
personale  dirigenziale  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del  2001,  e
successive modificazioni, e' dovuto un diritto di  segreteria,  quale
contributo per la copertura delle spese della procedura. L'importo e'
fissato con il bando ed e' compreso  tra  i  10  ed  i  15  euro.  La
disposizione di cui al presente comma non si  applica  alle  regioni,
alle province autonome, agli  enti,  di  rispettiva  competenza,  del
Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. 
  46. Allo scopo di  semplificare,  razionalizzare  e  consentire  il
pagamento diretto, ove cio' gia' non avvenga, dei canoni di locazione
dovuti dalle  amministrazioni  statali,  nonche'  di  censi,  canoni,
livelli ed altri oneri, con decreto di natura non  regolamentare  del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i  tempi  e  le
modalita' di trasferimento  alle  amministrazioni  interessate  delle
relative  risorse  finanziarie  ed  il  subentro  delle  stesse  alla
Direzione centrale dei servizi del tesoro. 
  47. All'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «A  decorrere
dall'anno 2012 una quota,  non  inferiore  al  10  per  cento,  delle
risorse di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28  marzo  1997,  n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  maggio  1997,  n.
140, e successive modificazioni, e' destinata al potenziamento e alla
copertura     di     oneri     indifferibili     dell'Amministrazione
economico-finanziaria esclusi quelli di personale;  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze e' stabilito il riparto  della
predetta quota tra le  diverse  strutture,  incluso  il  Corpo  della
Guardia di finanza». 
  48. Al personale delle amministrazioni pubbliche  come  individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo
1, comma 3, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive
modificazioni, in posizione di comando, distacco o in  altra  analoga
posizione  presso  le  Autorita'  amministrative  indipendenti,   non
possono  essere  erogati,  da   parte   delle   predette   Autorita',
indennita',  compensi  o  altri   emolumenti   comunque   denominati,
finalizzati ad operare perequazioni rispetto al trattamento economico
fondamentale piu' elevato corrisposto  al  personale  dei  rispettivi
ruoli. 
  49. Le disposizioni di cui al comma  48  si  applicano  anche  alle
indennita', compensi o altri emolumenti comunque denominati  gia'  in
godimento alla data di entrata in vigore  della  presente  legge;  le
clausole difformi contenute nei  regolamenti  o  negli  atti  interni
concernenti la disciplina del trattamento giuridico ed economico  del
personale delle Autorita' amministrative indipendenti di cui al comma
56 sono disapplicate. 
  50. Al comma 3 dell'articolo 53, secondo periodo,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «legge 23  dicembre  1996,  n.
662» sono aggiunte le seguenti: «, il cui  onere  non  potra'  essere
superiore a 321,6 milioni di euro per l'anno 2012, 351,6  milioni  di
euro per l'anno 2013 e 291,6 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2014». 
  51.  Le  risorse  disponibili  per  gli  interventi  recati   dalle
autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 2  allegato  alla  presente
legge sono ridotte per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per  gli
importi ivi indicati. 
  52. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
le disposizioni di cui ai commi dal 53 al 55. 
  53.  L'Istituto  per  lo  sviluppo  agroalimentare  (ISA)   S.p.a.,
interamente  partecipato  dal  Ministero  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali, e'  autorizzato  a  versare  all'entrata  del
bilancio dello Stato la somma di 32,4 milioni di  euro  entro  il  31
gennaio 2012, la somma di 9,2 milioni di euro  entro  il  31  gennaio
2013 e la somma di 9,2 milioni di euro entro il 31 gennaio 2014. 
  54. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 8,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo  2010,  di
riparto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 250,  della  legge
23 dicembre 2009,  n.  191,  e'  ridotta  per  l'anno  2012  di  euro
1.570.659. 
  55. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30  dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 60 per cento per  l'anno
2012 e del 70 per cento a decorrere dall'anno 2013. 
  56. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   le
disposizioni di cui ai commi dal 57 al 64. 
  57. A decorrere dall'anno 2012 gli oneri previsti dall'articolo 585
del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti di euro 7.053.093. 
  58. La dotazione del Fondo per interventi strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 52 milioni di  euro  per  l'anno
2012. 
  59. Per l'anno 2012 il contributo  previsto  dall'articolo  30  del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, e' ridotto di euro 950.000. 
  60. Gli oneri previsti dall'articolo 32, comma 5,  della  legge  17
maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono ridotti di euro
135.000 a decorrere dall'anno 2012. 
  61. A decorrere dall'anno 2012 le assegnazioni finanziarie a favore
delle ferrovie  a  gestione  commissariale  governativa,  determinate
nell'ambito delle risorse di cui  all'articolo  3,  comma  33,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotte di euro 5.000.000. 
  62. Il fondo previsto dall'articolo 26, comma l,  lettera  a),  del
decreto legislativo 10 agosto  2007,  n.  162,  e'  ridotto  di  euro
6.000.000 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000 per l'anno 2013. 
  63.   I   finanziamenti   autorizzati   dall'articolo   9-bis   del
decreto-legge   30   dicembre   1997,   n.   457,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, a  decorrere  dal
2012 sono ridotti di euro 3.873.427. 
  64.  Per   l'anno   2012   l'autorizzazione   di   spesa   prevista
dall'articolo 39, comma 2, della legge 1° agosto  2002,  n.  166,  e'
ridotta di euro 8.000.000. 
  65. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di  riduzione  della
spesa  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   la
disposizione di cui al comma 66. 
  66.  Al  fine  di  concorrere  al  raggiungimento  degli  obiettivi
programmati di finanza pubblica per gli anni 2012 e seguenti  l'INPS,
I'INPDAP  e  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito  della  propria  autonomia,
adottano misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le
proprie spese di funzionamento in misura  non  inferiore  all'importo
complessivo, in termini di saldo netto, di 60  milioni  di  euro  per
l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013  e  16,5  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilito il  riparto  dell'importo
di cui al primo periodo tra gli  enti  sopracitati  nonche'  tra  gli
altri enti nazionali di  previdenza  e  assistenza  sociale  pubblici
individuati con il  medesimo  decreto.  Le  somme  provenienti  dalle
riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate  annualmente
entro la data stabilita con il predetto decreto ad apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato. 
  67. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
le disposizioni di cui ai commi  da  68  a  83.  Le  riduzioni  degli
stanziamenti  relativi  allo  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,   previste
dall'articolo 3 e dai commi di  cui  al  primo  periodo,  operano  in
deroga all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, e successive modificazioni. 
  68. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e successive modificazioni, la parola:  «cinquecento»  e'  sostituita
dalla seguente: «trecento». 
  69. All'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, la parola: «500»  e'  sostituita  dalla  seguente:  «600»  e  la
parola: «300» e' sostituita dalla seguente: «400». 
  70. All'articolo  19  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis.  A   decorrere   dall'anno   scolastico   2012-2013,   alle
istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5  non  puo'  essere
assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali
ed  amministrativi  (DSGA);  con  decreto  del   Direttore   generale
dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto e' assegnato in
comune con  altre  istituzioni  scolastiche,  individuate  anche  tra
quelle cui si applichi il medesimo comma 5.  Al  personale  DSGA  che
ricopra  detti  posti,  in  deroga  all'articolo  9,  comma  1,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'  riconosciuta,  a  seguito  di
specifica sessione negoziale, una indennita' mensile avente carattere
di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi
recati dal presente comma». 
  71. Il riscontro di regolarita' amministrativa e  contabile  presso
le istituzioni di Alta  formazione  e  specializzazione  artistica  e
musicale, di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
e' effettuato da due revisori dei  conti  nominati  con  decreto  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e
designati uno dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e  uno  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Ai
revisori dei  conti  presso  le  istituzioni  di  Alta  formazione  e
specializzazione artistica e musicale non si applica  l'articolo  26,
quarto comma, della legge 18 dicembre 1973,  n.  836.  L'incarico  di
revisore dei  conti  presso  le  istituzioni  di  Alta  formazione  e
specializzazione artistica e musicale  da'  luogo  a  rimborsi  spese
secondo le regole previste per i funzionari dello Stato. 
  72. Per l'anno 2012 si applica  l'articolo  48,  comma  1-ter,  del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. 
  73. Per il personale degli enti, accademie ed istituzioni  di  alta
formazione artistica, musicale e coreutica statali (AFAM), il periodo
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 non e' utile  ai  fini  della
maturazione delle posizioni stipendiali  e  dei  relativi  incrementi
economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. 
  74.  Il  personale  docente  del  comparto   dell'Alta   formazione
artistica, musicale e coreutica, con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, puo' usufruire di permessi per attivita' di studio, di
ricerca e di produzione artistica nel limite di dieci giorni per anno
accademico,  compatibilmente  con  le  attivita'  programmate   dalle
Istituzioni di appartenenza e senza riduzione dell'impegno orario  di
servizio definito dal Contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  di
comparto. 
  75. I giorni di permesso previsti dalle  disposizioni  contrattuali
relative  al  comparto  AFAM  non  goduti  entro  l'anno   accademico
2010-2011 non sono piu' cumulabili e possono essere  fruiti  fino  al
loro esaurimento nel limite di trenta giorni per anno accademico. 
  76. L'assenza del docente per i periodi di permesso di cui ai commi
74 e 75 non puo' essere coperta  con  contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato. 
  77. I permessi eventualmente gia' autorizzati per l'anno accademico
2011-2012 sono revocati qualora eccedenti il limite annuo di  cui  al
comma 75. 
  78. Le autorizzazioni di cui  all'articolo  17,  primo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.  382,  di
cui all'articolo 10 della legge 18 marzo  1958,  n.  311,  e  di  cui
all'articolo 8 della legge 18 marzo  1958,  n.  349,  possono  essere
concesse al medesimo soggetto per  un  periodo  complessivamente  non
superiore ad un anno  accademico  in  un  decennio  e  non  oltre  il
compimento del trentacinquesimo anno di anzianita' di  servizio.  Nel
concedere le autorizzazioni, il Rettore tiene conto delle esigenze di
funzionamento dell'Universita'  ivi  incluso  il  contenimento  della
spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi  di  spesa
rimangono alle universita'. 
  79. Le disposizioni di cui ai commi da 74 a 78 non  possono  essere
derogate dai contratti collettivi nazionali di  lavoro.  Le  clausole
contrattuali contrastanti sono disapplicate dalla data di entrata  in
vigore della presente legge. 
  80. Nel caso di esonero  dalle  attivita'  didattiche  dei  docenti
incaricati  della  Direzione,  le  Istituzioni  di  Alta   formazione
artistica,  musicale  e  coreutica  individuano,  nell'ambito   della
propria dotazione organica del personale docente, il posto da rendere
indisponibile alla copertura a tempo determinato per l'intera  durata
dell'incarico. 
  81. Allo scopo di evitare duplicazioni di  competenza  tra  aree  e
profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo
grado ove sono presenti insegnanti  tecnico-pratici  in  esubero,  e'
accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico. 
  82. A decorrere dall'anno 2012, conseguentemente alle  economie  di
spesa recate dai commi da 68 a 70 e da 73 a 81  e  non  destinate  al
conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo  10,  comma  2,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  e'  iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca un Fondo di parte corrente denominato «Fondo da ripartire per
la  valorizzazione  dell'istruzione   scolastica,   universitaria   e
dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica»,  con   lo
stanziamento di euro  64,8  milioni  nell'anno  2012,  168,4  milioni
nell'anno 2013 e 126,7 milioni a decorrere dall'anno 2014,  destinato
alle    missioni    dell'istruzione    scolastica,    dell'istruzione
universitaria e della ricerca ed innovazione. Al  riparto  del  fondo
tra le relative  finalita'  si  provvede  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  83. All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  «Alle  stesse
finalita' possono essere destinate risorse da individuare in esito ad
una specifica sessione negoziale concernente  interventi  in  materia
contrattuale per il personale della scuola, senza  nuovi  o  maggiori
oneri a  carico  del  bilancio  dello  Stato  e  nel  rispetto  degli
obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica». 
  84. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali   le
disposizioni di cui al comma 85. 
  85. Le somme  giacenti,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  nelle  contabilita'  speciali,  aperte   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25  marzo  1997,  n.  67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,  e
successive modificazioni, per la  gestione  dei  fondi  assegnati  in
applicazione dei piani di spesa approvati ai  sensi  dell'articolo  7
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   149,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai  capi
degli Istituti del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,
accreditate fino al 31 dicembre 2006, sono versate in  conto  entrata
del bilancio dello Stato, rispettivamente, per un importo pari a 60,4
milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e per un importo  pari  a  10
milioni di euro entro il 30 giugno 2013,  previa  individuazione  con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, su proposta
del  Segretario  generale  che  provvede  alla  necessaria  attivita'
istruttoria e di verifica. 
  86. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai  commi  da
87 a 93. 
  87. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2,  del
decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  e'  ridotta  di  20
milioni di euro, per l'anno 2012, in deroga alle disposizioni di  cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  88. Al fine di assicurare la  copertura  degli  Accordi  collettivi
nazionali disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e il
personale sanitario per l'assistenza al personale navigante,  di  cui
all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 502, e successive modificazioni, e' istituito un fondo nello stato
di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione e' pari a  11,3
milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2013. 
  89.  A  decorrere  dall'anno  2013  le  competenze  in  materia  di
assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio  1980,  n.  620,
sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e  di
Bolzano. 
  90. Al trasferimento delle funzioni assistenziali di cui  al  comma
89 dal Ministero della salute alle regioni ed alle province  autonome
di Trento e di Bolzano si provvede con  regolamento  da  adottare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  con  l'osservanza  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) precisare le specifiche funzioni assistenziali conferite; 
  b) prevedere il conferimento alle regioni e province autonome delle
funzioni in materia di pronto  soccorso  aeroportuale  attribuite  al
Ministero della salute con contestuale trasferimento  delle  relative
risorse; 
  c)  prevedere  che  con  accordi  sanciti  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano,  su  proposta  del  Ministro  della
salute, si provvede  a  garantire  l'indirizzo  ed  il  coordinamento
finalizzato a salvaguardare il diritto  del  personale  navigante  ed
aeronavigante ad usufruire delle prestazioni sanitarie  in  tutto  il
territorio nazionale e all'estero; 
  d) disciplinare il  trasferimento  alle  regioni  e  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano del personale dipendente di ruolo del
Ministero della salute attualmente in servizio presso gli  ambulatori
del Servizio di assistenza sanitaria ai  naviganti,  con  contestuale
trasferimento delle relative  risorse  finanziarie  e  corrispondente
riduzione delle strutture e delle dotazioni  organiche  del  medesimo
Ministero; 
  e) disciplinare il  trasferimento  alle  regioni  e  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano dei rapporti  convenzionali  relativi
al personale convenzionato interno appartenente  alle  categorie  dei
medici, chimici  biologi  e  psicologi,  infermieri,  fisioterapisti,
tecnici sanitari  di  radiologia  medica  e  tecnici  di  laboratorio
biomedico  con  contestuale  trasferimento  delle  relative   risorse
finanziarie; 
  f) disciplinare il  trasferimento  alle  regioni  e  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano dei  vigenti  rapporti  convenzionali
con i medici generici fiduciari con contestuale  trasferimento  delle
relative risorse finanziarie; 
  g) disciplinare il conferimento alle regioni  e  province  autonome
delle relative risorse strumentali; 
  h ) i criteri per la ripartizione, fra le  regioni  e  le  province
autonome,  delle  risorse  finanziarie  complessive  destinate   alle
funzioni assistenziali disciplinate dal presente comma. 
  91. A decorrere dal 1° gennaio 2013  e'  abrogato  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620. 
  92. A decorrere dall'anno 2013  il  livello  di  finanziamento  del
Servizio sanitario nazionale e'  incrementato  dell'importo  pari  ai
complessivi importi indicati per lo svolgimento delle funzioni di cui
ai commi 89 e 90 nello stato di previsione della spesa del  Ministero
della salute che viene corrispondentemente rideterminato. 
  93. Al trasferimento delle funzioni di cui  al  comma  89,  per  le
regioni a statuto speciale e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano si provvede con apposite norme di attuazione  in  conformita'
ai rispettivi statuti di autonomia. 
  94. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero della difesa le disposizioni di cui ai  commi  da
95 a 98. 
  95. All'articolo 797 del codice dell'ordinamento militare,  di  cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo  il  comma  3  sono
aggiunti, in fine, i seguenti: 
  «3-bis. Al fine di fronteggiare specifiche esigenze funzionali e di
assicurare continuita' nell'alimentazione del personale  militare  in
servizio permanente, il Ministro della difesa definisce  annualmente,
con proprio decreto, i contingenti di volontari in ferma prefissata e
in servizio permanente e di sergenti dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica,   eventualmente   ripartiti   per    categorie    e
specialita', che possono transitare a domanda tra le  medesime  Forze
armate. Il medesimo decreto definisce i criteri,  i  requisiti  e  le
modalita' per accedere al transito. Ai fini della iscrizione in ruolo
nella Forza armata ricevente, si applicano i commi 2 e 3. Il transito
e' disposto con decreto della Direzione  generale  per  il  personale
militare. 
  3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
Stato.». 
  96. Per il triennio 2012-2014,  gli  ufficiali  fino  al  grado  di
tenente colonnello compreso e gradi corrispondenti, e i sottufficiali
dell'Esercito, della Marina  e  dell'Aeronautica  possono  presentare
domanda di trasferimento presso altre  pubbliche  amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, e successive modificazioni. Il trasferimento e'  condizionato
al  preventivo  parere  favorevole  del  Ministero  della  difesa   e
all'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione ed  e'
autorizzato  secondo  le  modalita'  e  nei  limiti  delle   facolta'
assunzionali annuali della medesima amministrazione,  previsti  dalle
disposizioni vigenti. Al personale trasferito, che  viene  inquadrato
nell'area  funzionale  del  personale  non  dirigenziale  individuata
dall'amministrazione di destinazione sulla base di  apposite  tabelle
di equiparazione approvate con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, si applica il trattamento giuridico ed  economico,  compreso
quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale
non  dirigente   vigenti   nel   comparto   dell'amministrazione   di
destinazione.  Alla   data   di   assunzione   in   servizio   presso
l'amministrazione  di  destinazione,  il  militare  e'  collocato  in
congedo nella posizione della riserva. 
  97. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e'
sostituito dal seguente: 
  «4. L'indennita' di cui al  comma  1  compete  anche  al  personale
impiegato all'estero ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114,  e
dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  all'atto  del  rientro  in
Italia.». 
  98. Il personale appartenente alle amministrazioni statali  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,  e  successive  modificazioni,  in  occasione   delle   missioni
all'interno del territorio nazionale fuori della  sede  ordinaria  di
impiego per motivi di servizio, e' tenuto a fruire, per  il  vitto  e
l'alloggio,  delle  apposite  strutture  delle   amministrazioni   di
appartenenza, ove esistenti e disponibili. 
  99. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero dello sviluppo economico le disposizioni  di  cui
ai commi da 100 a 103. 
  100. Per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e'  ridotta  di
euro 100 milioni. 
  101. Le risorse disponibili per gli interventi di cui  all'articolo
4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono ridotte per un
importo  di  17  milioni  a  decorrere  dall'anno  2012.  Le  risorse
disponibili  relative  all'articolo  4,  comma  13,  della  legge  30
dicembre 1991, n. 412, sono ridotte, a decorrere dall'anno  2012,  di
19,55 milioni. 
  102. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, dopo le parole: «le  universita'  e  gli  enti
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e  integrazioni,»  sono
aggiunte le seguenti: «le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura»; 
  b) al terzo periodo, dopo  le  parole:  «province  autonome,»  sono
aggiunte le seguenti: «gli enti locali». 
  103. All'articolo 76 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 7, primo periodo, dopo  le  parole:  «i  restanti  enti
possono procedere  ad  assunzioni  di  personale»  sono  inserite  le
seguenti: «a tempo indeterminato»; 
  b) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
  «8-bis. Le aziende  speciali  create  dalle  camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura  sono  soggette  ai  vincoli  in
materia  di  personale  previsti  dalla  vigente  normativa  per   le
rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a
qualsiasi  titolo  devono  essere  asseverati  e  autorizzati   dalle
rispettive camere.».
Art.5
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici 
   1. Ferma restando la disciplina vigente in  materia  di  decorrenza
del trattamento pensionistico  e  di  adeguamento  dei  requisiti  di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi  della  speranza  di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e successive modificazioni, per i lavoratori e le lavoratrici la
cui  pensione  e'  liquidata  a  carico  dell'assicurazione  generale
obbligatoria e delle forme esclusive e  sostitutive  della  medesima,
nonche' della gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,
della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  i  requisiti  anagrafici  per
l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e  misto
e i requisiti anagrafici di cui all'articolo 1, comma 6, lettera  b),
della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  come  modificati,  per  le
lavoratrici, dall'articolo 22-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  10
luglio 2009, n.78,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e dall'articolo  18,
comma l, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive
modificazioni, devono essere tali  da  garantire  un'eta'  minima  di
accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni,  tenuto
conto del regime delle decorrenze, per i soggetti,  in  possesso  dei
predetti requisiti, che maturano il  diritto  alla  prima  decorrenza
utile del pensionamento dall'anno 2026. Qualora,  per  effetto  degli
adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza  di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e successive modificazioni, la predetta eta' minima  di  accesso
non fosse assicurata,  sono  ulteriormente  incrementati  gli  stessi
requisiti, con lo  stesso  decreto  direttoriale  di  cui  al  citato
articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre  2023,  al
fine  di  garantire,  per  i  soggetti,  in  possesso  dei   predetti
requisiti, che maturano il diritto alla prima  decorrenza  utile  del
pensionamento  dall'anno  2026,  un'eta'   minima   di   accesso   al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a  67  anni,  tenuto
conto del regime delle decorrenze. Resta ferma la disciplina  vigente
di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli
incrementi della speranza di  vita  ai  sensi  dell'articolo  12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi  a
quanto previsto dal penultimo periodo del presente comma. 
Art.6
 Disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici 
 
  1. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
conferire o trasferire beni immobili dello Stato, a  uso  diverso  da
quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli  elenchi
predisposti o da predisporre ai  sensi  del  decreto  legislativo  28
maggio 2010, n. 85,  e  degli  enti  pubblici  non  territoriali  ivi
inclusi quelli di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, ad uno o piu'  fondi  comuni  di  investimento
immobiliare,  ovvero  ad  una  o  piu'  societa',  anche   di   nuova
costituzione. I predetti beni sono individuati con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da   pubblicare   nella   Gazzetta
Ufficiale. Il primo decreto di individuazione e' emanato entro il  30
aprile 2012; sono conferiti o trasferiti beni immobili di  proprieta'
dello Stato e una quota non inferiore al 20 per cento  delle  carceri
inutilizzate e delle caserme  assegnate  in  uso  alle  Forze  armate
dismissibili. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare  del
Ministro dell'economia e delle finanze sono conferiti o trasferiti  i
suddetti beni immobili e sono stabiliti i criteri e le procedure  per
l'individuazione  o  l'eventuale  costituzione  della   societa'   di
gestione del risparmio o delle societa', nonche' per il  collocamento
delle quote del fondo o delle azioni delle societa' e  i  limiti  per
l'eventuale assunzione di finanziamenti da parte del predetto fondo e
delle  societa'.  Ai  fini  dell'attuazione  del  presente  comma  e'
autorizzata la  spesa  di  1  milione  di  euro  l'anno  a  decorrere
dall'anno 2012. 
  2. Alla cessione  delle  quote  dei  fondi  o  delle  azioni  delle
societa' di cui al comma 1 si provvede mediante le modalita' previste
dai  suddetti  decreti  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,   che   dovranno   prioritariamente
prevedere il  collocamento  mediante  offerta  pubblica  di  vendita,
applicandosi, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui  al
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n.  474.  Il  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  puo'  accettare  come  corrispettivo  delle  predette
cessioni  anche  titoli  di   Stato,   secondo   i   criteri   e   le
caratteristiche definite nei decreti ministeriali di cui al comma 1. 
  3. I proventi netti derivanti dalle cessioni di cui al comma 2 sono
destinati alla riduzione del debito pubblico. Nel caso di  operazioni
che abbiano ad oggetto esclusivamente  immobili  liberi,  i  proventi
della cessione, previo  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, sono destinati al  Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di
Stato. Negli altri casi i decreti ministeriali  di  cui  al  comma  1
prevedono l'attribuzione di detti proventi  all'Agenzia  del  demanio
per l'acquisto sul mercato,  secondo  le  indicazioni  del  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, di titoli di
Stato da parte della medesima  Agenzia,  che  li  detiene  fino  alla
scadenza. L'Agenzia destina gli  interessi  dei  suddetti  titoli  di
Stato al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di  gestione
connessi. Tali operazioni non sono soggette all'imposta di bollo e ad
ogni altra imposta indiretta, ne' ad ogni altro tributo o diritto  di
terzi. 
  4.  Alle  societa'  di  cui  al  comma  1  si  applica,  in  quanto
compatibile, il trattamento fiscale disciplinato per le  societa'  di
investimento immobiliare quotate di cui all'articolo  1,  comma  134,
della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296.  Ai  conferimenti  ed  ai
trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni  di  investimento  ed
alle societa' di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili,
le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
novembre 2001, n. 410. La valutazione dei beni conferiti o trasferiti
e' effettuata a titolo gratuito dall'Agenzia del territorio, d'intesa
con l'Agenzia del demanio relativamente agli immobili  di  proprieta'
dello Stato dalla stessa gestiti. 
  5. I decreti ministeriali di cui al comma  1  prevedono  la  misura
degli eventuali canoni di locazione delle  pubbliche  amministrazioni
sulla base della  valutazione  tecnica  effettuata  dall'Agenzia  del
demanio. Indicano inoltre la misura del  contributo  a  carico  delle
amministrazioni utilizzatrici in relazione  alle  maggiori  superfici
utilizzate rispetto ai piani di razionalizzazione di cui all'articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  6.  Relativamente   alle   societa'   partecipate   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze, le eventuali maggiori entrate, fino ad
un massimo di 5 milioni annui  rispetto  alle  previsioni,  derivanti
dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma  di
dividendi o la attribuzione di risorse  per  riduzioni  di  capitale,
possono essere utilizzate, nel rispetto degli  obiettivi  di  finanza
pubblica e  secondo  criteri  e  limiti  stabiliti  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, per aumenti  di  capitale  di
societa' partecipate, anche indirettamente, dal  medesimo  Ministero,
ovvero per  la  sottoscrizione  di  capitale  di  societa'  di  nuova
costituzione. Le somme introitate a  tale  titolo  sono  riassegnate,
anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle
finanze per essere  versate  ad  apposita  contabilita'  speciale  di
tesoreria.  Le  disposizioni  del  presente  comma  si  applicano   a
decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge. 
  7.  All'articolo  33  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: 
    «8-bis.  I  fondi  istituiti  dalla  societa'  di  gestione   del
risparmio  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   possono
acquistare  immobili  ad  uso  ufficio  di  proprieta'   degli   enti
territoriali,  utilizzati  dagli  stessi   o   da   altre   pubbliche
amministrazioni nonche' altri immobili  di  proprieta'  dei  medesimi
enti  di  cui  sia   completato   il   processo   di   valorizzazione
edilizio-urbanistico,    qualora    inseriti    in    programmi    di
valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. Le  azioni  della
predetta  societa'  di  gestione   del   risparmio   possono   essere
trasferite, mediante  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, a titolo gratuito  all'Agenzia  del  demanio.  Con  apposita
convenzione  la  stessa  societa'  di  gestione  del  risparmio  puo'
avvalersi in via transitoria del personale dell'Agenzia del demanio». 
  8.  Allo  scopo  di  accelerare  e  semplificare  le  procedure  di
dismissione del patrimonio immobiliare  dello  Stato  all'estero,  la
vendita dei cespiti individuati nel piano  di  razionalizzazione  del
patrimonio  immobiliare  dello  Stato  ubicato  all'estero  ai  sensi
dell'articolo l, commi 1311 e 1312, della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, e' effettuata  mediante  trattativa  privata,  salve  comprovate
esigenze, anche in deroga al parere della  Commissione  immobili  del
Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 80 del decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18.  La  stima  del
valore di mercato dei beni di  cui  al  presente  comma  puo'  essere
effettuata anche avvalendosi di soggetti competenti nel luogo dove e'
ubicato l'immobile oggetto della vendita.  I  relativi  contratti  di
vendita sono assoggettati al  controllo  preventivo  di  legittimita'
della Corte dei conti. 
  9. Le risorse nette derivanti dalle operazioni  di  dismissione  di
cui al comma 8 sono destinate alla riduzione del debito pubblico. 
Art.6
Disposizioni in materia di dismissioni dei beni immobili pubblici 
   1. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
conferire o trasferire beni immobili dello Stato, a  uso  diverso  da
quello residenziale, fatti salvi gli immobili inseriti negli  elenchi
predisposti o da predisporre ai  sensi  del  decreto  legislativo  28
maggio 2010, n. 85,  e  degli  enti  pubblici  non  territoriali  ivi
inclusi quelli di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, ad uno o piu'  fondi  comuni  di  investimento
immobiliare,  ovvero  ad  una  o  piu'  societa',  anche   di   nuova
costituzione. I predetti beni sono individuati con uno o piu' decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da   pubblicare   nella   Gazzetta
Ufficiale. Il primo decreto di individuazione e' emanato entro il  30
aprile 2012; sono conferiti o trasferiti beni immobili di  proprieta'
dello Stato e una quota non inferiore al 20 per cento  delle  carceri
inutilizzate e delle caserme  assegnate  in  uso  alle  Forze  armate
dismissibili. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare  del
Ministro dell'economia e delle finanze sono conferiti o trasferiti  i
suddetti beni immobili e sono stabiliti i criteri e le procedure  per
l'individuazione  o  l'eventuale  costituzione  della   societa'   di
gestione del risparmio o delle societa', nonche' per il  collocamento
delle quote del fondo o delle azioni delle societa' e  i  limiti  per
l'eventuale assunzione di finanziamenti da parte del predetto fondo e
delle  societa'.  Ai  fini  dell'attuazione  del  presente  comma  e'
autorizzata la  spesa  di  1  milione  di  euro  l'anno  a  decorrere
dall'anno 2012. 
  2. Alla cessione  delle  quote  dei  fondi  o  delle  azioni  delle
societa' di cui al comma 1 si provvede mediante le modalita' previste
dai  suddetti  decreti  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,   che   dovranno   prioritariamente
prevedere il  collocamento  mediante  offerta  pubblica  di  vendita,
applicandosi, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui  al
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n.  474.  Il  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  puo'  accettare  come  corrispettivo  delle  predette
cessioni  anche  titoli  di   Stato,   secondo   i   criteri   e   le
caratteristiche definite nei decreti ministeriali di cui al comma 1. 
  3. I proventi netti derivanti dalle cessioni di cui al comma 2 sono
destinati alla riduzione del debito pubblico. Nel caso di  operazioni
che abbiano ad oggetto esclusivamente  immobili  liberi,  i  proventi
della cessione, previo  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, sono destinati al  Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di
Stato. Negli altri casi i decreti ministeriali  di  cui  al  comma  1
prevedono l'attribuzione di detti proventi  all'Agenzia  del  demanio
per l'acquisto sul mercato,  secondo  le  indicazioni  del  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, di titoli di
Stato da parte della medesima  Agenzia,  che  li  detiene  fino  alla
scadenza. L'Agenzia destina gli  interessi  dei  suddetti  titoli  di
Stato al pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di  gestione
connessi. Tali operazioni non sono soggette all'imposta di bollo e ad
ogni altra imposta indiretta, ne' ad ogni altro tributo o diritto  di
terzi. 
  4.  Alle  societa'  di  cui  al  comma  1  si  applica,  in  quanto
compatibile, il trattamento fiscale disciplinato per le  societa'  di
investimento immobiliare quotate di cui all'articolo  1,  comma  134,
della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296.  Ai  conferimenti  ed  ai
trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni  di  investimento  ed
alle societa' di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili,
le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
novembre 2001, n. 410. La valutazione dei beni conferiti o trasferiti
e' effettuata a titolo gratuito dall'Agenzia del territorio, d'intesa
con l'Agenzia del demanio relativamente agli immobili  di  proprieta'
dello Stato dalla stessa gestiti. 
  5. I decreti ministeriali di cui al comma  1  prevedono  la  misura
degli eventuali canoni di locazione delle  pubbliche  amministrazioni
sulla base della  valutazione  tecnica  effettuata  dall'Agenzia  del
demanio. Indicano inoltre la misura del  contributo  a  carico  delle
amministrazioni utilizzatrici in relazione  alle  maggiori  superfici
utilizzate rispetto ai piani di razionalizzazione di cui all'articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  6.  Relativamente   alle   societa'   partecipate   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze, le eventuali maggiori entrate, fino ad
un massimo di 5 milioni annui  rispetto  alle  previsioni,  derivanti
dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma  di
dividendi o la attribuzione di risorse  per  riduzioni  di  capitale,
possono essere utilizzate, nel rispetto degli  obiettivi  di  finanza
pubblica e  secondo  criteri  e  limiti  stabiliti  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, per aumenti  di  capitale  di
societa' partecipate, anche indirettamente, dal  medesimo  Ministero,
ovvero per  la  sottoscrizione  di  capitale  di  societa'  di  nuova
costituzione. Le somme introitate a  tale  titolo  sono  riassegnate,
anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle
finanze per essere  versate  ad  apposita  contabilita'  speciale  di
tesoreria.  Le  disposizioni  del  presente  comma  si  applicano   a
decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge. 
  7.  All'articolo  33  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: 
    «8-bis.  I  fondi  istituiti  dalla  societa'  di  gestione   del
risparmio  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   possono
acquistare  immobili  ad  uso  ufficio  di  proprieta'   degli   enti
territoriali,  utilizzati  dagli  stessi   o   da   altre   pubbliche
amministrazioni nonche' altri immobili  di  proprieta'  dei  medesimi
enti  di  cui  sia   completato   il   processo   di   valorizzazione
edilizio-urbanistico,    qualora    inseriti    in    programmi    di
valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio. Le  azioni  della
predetta  societa'  di  gestione   del   risparmio   possono   essere
trasferite, mediante  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, a titolo gratuito  all'Agenzia  del  demanio.  Con  apposita
convenzione  la  stessa  societa'  di  gestione  del  risparmio  puo'
avvalersi in via transitoria del personale dell'Agenzia del demanio». 
  8.  Allo  scopo  di  accelerare  e  semplificare  le  procedure  di
dismissione del patrimonio immobiliare  dello  Stato  all'estero,  la
vendita dei cespiti individuati nel piano  di  razionalizzazione  del
patrimonio  immobiliare  dello  Stato  ubicato  all'estero  ai  sensi
dell'articolo l, commi 1311 e 1312, della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, e' effettuata  mediante  trattativa  privata,  salve  comprovate
esigenze, anche in deroga al parere della  Commissione  immobili  del
Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 80 del decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18.  La  stima  del
valore di mercato dei beni di  cui  al  presente  comma  puo'  essere
effettuata anche avvalendosi di soggetti competenti nel luogo dove e'
ubicato l'immobile oggetto della vendita.  I  relativi  contratti  di
vendita sono assoggettati al  controllo  preventivo  di  legittimita'
della Corte dei conti. 
  9. Le risorse nette derivanti dalle operazioni  di  dismissione  di
cui al comma 8 sono destinate alla riduzione del debito pubblico. 
Art.7
Disposizioni in materia di dismissioni di terreni agricoli 
   1. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
con uno o piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  da  adottare
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua  i
terreni a vocazione agricola, non utilizzabili  per  altre  finalita'
istituzionali, di proprieta' dello Stato non ricompresi negli elenchi
predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010,  n.  85,
nonche' di proprieta' degli enti pubblici nazionali,  da  alienare  a
cura dell'Agenzia del demanio mediante  trattativa  privata  per  gli
immobili di valore inferiore a 400.000 euro e mediante asta  pubblica
per  quelli  di   valore   pari   o   superiore   a   400.000   euro.
L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio
disponibile dello Stato.  Ai  citati  decreti  di  individuazione  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5,  del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 
  2. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al
fine  di  favorire  lo  sviluppo   dell'imprenditorialita'   agricola
giovanile  e'  riconosciuto  il  diritto  di  prelazione  ai  giovani
imprenditori agricoli, cosi'  come  definiti  ai  sensi  del  decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Nell'eventualita'  di  incremento
di valore dei terreni alienati derivante  da  cambi  di  destinazione
urbanistica  intervenuti  nel  corso   del   quinquennio   successivo
all'alienazione medesima, e' riconosciuta allo Stato una  quota  pari
al 75 per cento del maggior valore acquisito dal terreno rispetto  al
prezzo di vendita; le disposizioni di attuazione del presente periodo
sono stabilite con decreto di natura non regolamentare  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  d'intesa  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  3. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla
legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  l'Agenzia  del  demanio  acquisisce
preventivamente l'assenso alla vendita da parte  degli  enti  gestori
delle medesime aree. 
  4. Le regioni, le  province,  i  comuni  possono  vendere,  per  le
finalita' e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, i  beni  di  loro
proprieta' aventi destinazione agricola compresi quelli attribuiti ai
sensi del decreto legislativo 28 maggio  2010,  n.  85;  a  tal  fine
possono conferire all'Agenzia  del  demanio  mandato  irrevocabile  a
vendere. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali gia'
proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto  dei  costi
sostenuti e documentati. 
  5. Le risorse nette derivanti dalle operazioni  di  dismissione  di
cui ai commi precedenti sono  destinate  alla  riduzione  del  debito
pubblico. 
Art.8
Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali 
   1. All'articolo 204, comma 1, del testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «il 10 per  cento  per
l'anno 2012  e  l'8  per  cento  a  decorrere  dall'anno  2013»  sono
sostituite dalle seguenti: «1'8 per cento per l'anno 2012, il  6  per
cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014». 
  2. All'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio  1970,  n.
281, le parole: «25 per cento» sono sostituite  dalle  seguenti:  «20
per cento». 
  3. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica  a
decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entita' del
debito pubblico. A tal fine, le disposizioni di cui ai commi 1, 2,  3
e  4  costituiscono  principi  fondamentali  di  coordinamento  della
finanza pubblica ai sensi degli articoli 117,  terzo  comma,  e  119,
secondo  comma,  della  Costituzione.  Con  decreto  di  natura   non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita  la
Conferenza unificata, fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo
204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e  dall'articolo
10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite
le modalita' di attuazione del presente comma.  In  particolare  sono
stabilite: 
    a) distintamente per regioni, province e  comuni,  la  differenza
percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre  la  quale  i
singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione
del debito; 
    b) la percentuale annua di riduzione del debito; 
    c) le modalita' con le quali puo' essere raggiunto l'obiettivo di
riduzione del debito. A tal fine, si considera  comunque  equivalente
alla riduzione il trasferimento di immobili al fondo o alla  societa'
di cui al comma 1 dell'articolo 6. 
  4. Agli enti che non adempiono a quanto previsto nel  comma  3  del
presente   articolo,   si   applicano   le   disposizioni   contenute
nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2,  lettere  b)  e
d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
Art.9
 Liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica 
  1. Al fine di assicurare il miglioramento organizzativo nel settore
del  trasporto  pubblico  locale,  all'articolo  21,  comma  3,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e  successive  modificazioni,  le
parole: «struttura paritetica da  istituire»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «struttura paritetica istituita nell'ambito della  predetta
Conferenza». 
  2. Al fine di  realizzare  un  sistema  liberalizzato  dei  servizi
pubblici  locali  di  rilevanza   economica   attraverso   la   piena
concorrenza  nel  mercato  e   di   perseguire   gli   obiettivi   di
liberalizzazione  e  privatizzazione  dei  medesimi  servizi  secondo
quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, nonche' di assicurare, mediante un sistema di  benchmarking,  il
progressivo miglioramento della qualita' ed  efficienza  di  gestione
dei medesimi servizi,  al  predetto  articolo  4  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con la
stessa delibera gli enti locali valutano l'opportunita' di  procedere
all'affidamento simultaneo con gara  di  una  pluralita'  di  servizi
pubblici locali nei casi in cui  possa  essere  dimostrato  che  tale
scelta sia economicamente vantaggiosa.»; 
    b) al comma 3, prima delle parole: «ai fini  della  relazione  al
Parlamento» e' inserita la seguente: «anche»; 
    c) al comma 4, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «In
caso contrario e comunque in assenza della delibera di cui  al  comma
2, l'ente locale non puo' procedere all'attribuzione  di  diritti  di
esclusiva ai sensi del presente articolo»; 
    d) al comma 13, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Al
fine   di    garantire    l'unitarieta'    del    servizio    oggetto
dell'affidamento, e' fatto divieto di procedere al frazionamento  del
medesimo servizio e del relativo affidamento»; 
    e) al comma 32, lettera a), dopo le parole: «alla somma di cui al
comma 13» sono inserite le seguenti: «ovvero non  conformi  a  quanto
previsto al medesimo comma»; 
    f) al comma 32, lettera d),  le  parole:  «a  condizione  che  la
partecipazione  pubblica  si  riduca  anche  progressivamente»   sono
sostituite dalle seguenti: «a condizione  che  la  partecipazione  in
capo a soci pubblici detentori di azioni  alla  data  del  13  agosto
2011, ovvero quella sindacata, si riduca anche progressivamente»; 
    g) dopo il comma 32, e' inserito il seguente: 
      «32-bis. Al fine di verificare e assicurare il  rispetto  delle
disposizioni di cui al comma 32, il prefetto  accerta  che  gli  enti
locali abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto al
medesimo  comma.  In  caso  di  inottemperanza,  assegna  agli   enti
inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso
inutilmente detto termine, il Governo,  ricorrendone  i  presupposti,
esercita il potere sostitutivo  ai  sensi  dell'articolo  120,  comma
secondo,  della  Costituzione  e  secondo   le   modalita'   previste
dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131»; 
    h) al comma 33, primo periodo, le parole: «ovvero  ai  sensi  del
comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero non  ai  sensi  del
comma 12»; 
    i) al comma 33, secondo periodo,  dopo  le  parole:  «nonche'  al
socio selezionato ai sensi del comma 12» sono aggiunte  le  seguenti:
«e alle societa' a partecipazione mista pubblica e privata costituite
ai sensi del medesimo comma»; 
    l) al comma 33, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  «I
soggetti  affidatari  diretti  di  servizi  pubblici  locali  possono
comunque concorrere su tutto il territorio nazionale a  gare  indette
nell'ultimo anno di  affidamento  dei  servizi  da  essi  gestiti,  a
condizione che sia stata indetta la procedura competitiva ad evidenza
pubblica per il nuovo affidamento del servizio o, almeno,  sia  stata
adottata la decisione di procedere al nuovo affidamento attraverso la
predetta procedura ovvero, purche' in favore di soggetto diverso,  ai
sensi del comma 13»; 
    m) dopo il comma 33, sono inseriti i seguenti: 
      «33-bis. Al fine di  assicurare  il  progressivo  miglioramento
della  qualita'  di  gestione  dei  servizi  pubblici  locali  e   di
effettuare valutazioni comparative delle diverse gestioni,  gli  enti
affidatari sono tenuti a  rendere  pubblici  i  dati  concernenti  il
livello di qualita' del servizio reso, il prezzo medio per  utente  e
il livello degli  investimenti  effettuati,  nonche'  ogni  ulteriore
informazione necessaria alle predette finalita'. 
      33-ter. Con decreto del Ministro per i rapporti con le  regioni
e per la coesione territoriale, adottato, entro il 31  gennaio  2012,
di  concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle   finanze   e
dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono definiti: 
        a) i criteri per la verifica di cui al comma 1  e  l'adozione
della delibera quadro di cui al comma 2; 
        b) le modalita' attuative del  comma  33-bis,  anche  tenendo
conto delle diverse condizioni di  erogazione  in  termini  di  aree,
popolazioni e caratteristiche del territorio servito; 
        c) le ulteriori misure  necessarie  ad  assicurare  la  piena
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo»; 
    n) al comma 34, e' premesso il seguente periodo: «Le disposizioni
contenute nel presente  articolo  si  applicano  a  tutti  i  servizi
pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con
esse incompatibili.»; 
    o) dopo il comma 34, e' inserito il seguente: 
      «34-bis. Il presente articolo, fermo restando  quanto  disposto
al comma 34, si applica al trasporto pubblico regionale e locale. Con
riguardo al  trasporto  pubblico  regionale,  sono  fatti  salvi  gli
affidamenti gia' deliberati in conformita' all'articolo 5,  paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 ottobre 2007». 
Art.10 
Riforma degli ordini professionali e societa' tra professionisti 
   1. All'articolo 3, comma 5, alinea,  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le  parole:  «Gli  ordinamenti  professionali  dovranno
essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto per recepire i seguenti principi:»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica  emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12
mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  per
recepire i seguenti principi:». 
  2. All'articolo  3  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Le  norme  vigenti  sugli  ordinamenti  professionali  sono
abrogate  con  effetto  dall'entrata  in   vigore   del   regolamento
governativo di cui al comma 5». 
  3. E' consentita la costituzione di  societa'  per  l'esercizio  di
attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo
i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice
civile. 
  4. Possono assumere la qualifica di societa' tra professionisti  le
societa' il cui atto costitutivo preveda: 
    a) l'esercizio in via esclusiva dell'attivita'  professionale  da
parte dei soci; 
    b) l'ammissione in  qualita'  di  soci  dei  soli  professionisti
iscritti ad ordini, albi e  collegi,  anche  in  differenti  sezioni,
nonche' dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purche'
in possesso del titolo di  studio  abilitante,  ovvero  soggetti  non
professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita'  di
investimento; 
    c)  criteri  e  modalita'  affinche'  l'esecuzione  dell'incarico
professionale conferito alla societa' sia eseguito solo dai  soci  in
possesso   dei   requisiti   per   l'esercizio   della    prestazione
professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia
compiuta  dall'utente  e,  in  mancanza  di  tale  designazione,   il
nominativo  debba  essere   previamente   comunicato   per   iscritto
all'utente; 
    d) le modalita' di esclusione dalla societa' del  socio  che  sia
stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo. 
  5. La  denominazione  sociale,  in  qualunque  modo  formata,  deve
contenere l'indicazione di societa' tra professionisti. 
  6. La partecipazione  ad  una  societa'  e'  incompatibile  con  la
partecipazione ad altra societa' tra professionisti. 
  7. I professionisti soci  sono  tenuti  all'osservanza  del  codice
deontologico del proprio ordine, cosi' come la societa'  e'  soggetta
al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. 
  8. La societa' tra professionisti puo' essere costituita anche  per
l'esercizio di piu' attivita' professionali. 
  9. Restano salvi i diversi modelli  societari  e  associativi  gia'
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, il Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro
dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di  pubblicazione
della  presente  legge,  adotta  un   regolamento   allo   scopo   di
disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e
7. 
  11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni,
e' abrogata. 
  12. All'articolo 3, comma  5,  lettera  d),  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, le parole:  «prendendo  come  riferimento  le
tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei  compensi  anche
in deroga alle tariffe» sono soppresse.
Art.11
 Programmazione della ricerca e premialita' 
   1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
assicura la coerenza dei piani e progetti di ricerca e  di  attivita'
proposti dagli enti pubblici di ricerca vigilati con  le  indicazioni
del Programma nazionale della ricerca, anche in sede di  ripartizione
della quota del 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario  dei
predetti enti di ricerca, preordinata al  finanziamento  premiale  di
specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli  enti
medesimi. 
Art.12
Fondo nuovi nati 
  1. Le misure, relative al Fondo di credito per i nuovi nati, di cui
al comma 1, primo  periodo,  dell'articolo  4  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, sono prorogate per gli anni 2012, 2013 e 2014. Al
relativo onere  si  provvede  mediante  utilizzazione  delle  risorse
complessivamente  disponibili  alla  data  del   31   dicembre   2011
sull'apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la Tesoreria
centrale dello Stato, nonche' di quelle successivamente recuperate in
ragione del carattere rotativo del Fondo stesso. 
Art.13
Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti 
delle violazioni all'obbligo di copertura assicurativa 
 1. Il comma 3-bis dell'articolo 9  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' sostituito dai seguenti: 
    «3-bis.  Su  istanza  del   creditore   di   somme   dovute   per
somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli  enti  locali
certificano, nel rispetto delle  disposizioni  normative  vigenti  in
materia di patto di stabilita' interno, entro il termine di  sessanta
giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il  relativo  credito
sia certo, liquido ed esigibile,  anche  al  fine  di  consentire  al
creditore la cessione pro soluto a favore di  banche  o  intermediari
finanziari  riconosciuti  dalla  legislazione  vigente.  Scaduto   il
predetto  termine,  su  nuova  istanza  del  creditore,  provvede  la
Ragioneria territoriale dello Stato competente per  territorio,  che,
ove necessario, nomina un commissario ad  acta  con  oneri  a  carico
dell'ente  territoriale.  La  cessione   dei   crediti   oggetto   di
certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del  codice  di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163.  Ferma  restando
l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal  debitore  ceduto,
si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1,  della  legge  21
febbraio 1991, n. 52. 
    3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis  non  puo'  essere
rilasciata, a pena di nullita': 
        a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Cessato il commissariamento,  la  certificazione  non  puo'  comunque
essere  rilasciata  in  relazione   a   crediti   sorti   prima   del
commissariamento stesso.  Nel  caso  di  gestione  commissariale,  la
certificazione non puo' comunque essere  rilasciata  in  relazione  a
crediti rientranti nella gestione commissariale; 
        b) dalle regioni sottoposte ai piani di rientro  dai  deficit
sanitari». 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono  disciplinate,
nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati  in  sede
europea, le modalita' di attuazione  delle  disposizioni  recate  dai
commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 9  del  decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, come modificato dal comma 1 del presente  articolo.  Fino
alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui  al  periodo
precedente restano valide le certificazioni prodotte in  applicazione
del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  19  maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009. 
  3. All'articolo 210 del testo unico di cui al  decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. La convenzione di cui al comma 2 puo' prevedere l'obbligo
per il tesoriere di accettare, su  apposita  istanza  del  creditore,
crediti pro soluto certificati dall'ente ai  sensi  del  comma  3-bis
dell'articolo  9  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». 
  4. L'obbligo di cui al comma 2-bis  dell'articolo  210  del  citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma
3 del presente articolo,  trova  applicazione  con  riferimento  alle
convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in  vigore
della presente legge. 
  5. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti: 
    «4-ter. L'accertamento della mancanza di  copertura  assicurativa
obbligatoria del veicolo puo' essere  effettuato  anche  mediante  il
raffronto  dei  dati  relativi  alle  polizze  emesse  dalle  imprese
assicuratrici   con   quelli   provenienti    dai    dispositivi    o
apparecchiature di cui alle lettere e),  f)  e  g)  del  comma  1-bis
dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in
modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi  di
polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. 
    4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati
di cui al comma 4- ter, risulti che al  momento  del  rilevamento  un
veicolo munito di targa di immatricolazione  fosse  sprovvisto  della
copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di  polizia  procedente
invita il  proprietario  o  altro  soggetto  obbligato  in  solido  a
produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 180, comma 8. 
    4-quinquies.   La   documentazione   fotografica   prodotta   dai
dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto
di accertamento, ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  13  della
legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine  alla  circostanza  che  al
momento del rilevamento un determinato veicolo, munito  di  targa  di
immatricolazione, stava circolando sulla strada». 
Art.14
Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini 
   1. In via sperimentale,  fino  al  31  dicembre  2013,  sull'intero
territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia
zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122. 
  2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti  di  cui
al primo periodo della lettera a) del comma 2  dell'articolo  43  del
citato decreto-legge n. 78 del 2010 sono adottati, ferme restando  le
altre previsioni ivi contenute, in via  esclusiva  e  all'unanimita',
dall'ufficio locale del Governo, istituito in  ciascun  capoluogo  di
provincia,  su  richiesta  della  regione,  d'intesa  con  gli   enti
interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri. La trasmissione dei dati e dei
documenti  previsti  dal  secondo  periodo  della  medesima  lettera,
avviene in favore del medesimo ufficio. 
  3. L'ufficio locale  del  Governo  e'  presieduto  dal  prefetto  e
composto da un rappresentante della  regione,  da  un  rappresentante
della provincia, da un rappresentante della citta' metropolitana  ove
esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso
di uno o piu' dei componenti, a pena di inammissibilita', deve essere
manifestato  nella  riunione  convocata  dal  prefetto,  deve  essere
congruamente motivato e deve recare le specifiche  indicazioni  delle
modifiche e  delle  integrazioni  eventualmente  necessarie  ai  fini
dell'assenso. Si considera acquisito  l'assenso  dell'amministrazione
il cui rappresentante non partecipa alla  riunione  medesima,  ovvero
non  esprime   definitivamente   la   volonta'   dell'amministrazione
rappresentata. 
  4. Resta esclusa  l'applicazione  dei  commi  1,  2  e  3  ai  soli
procedimenti  amministrativi   di   natura   tributaria,   a   quelli
concernenti la tutela statale dell'ambiente, quella  della  salute  e
della sicurezza pubblica, nonche' alle  nuove  iniziative  produttive
avviate su aree soggette a vincolo. 
  5. Fatto salvo quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel caso di mancato rispetto dei
termini dei procedimenti, di cui all'articolo 7 del medesimo decreto,
da  parte  degli  enti  interessati,  l'adozione  del   provvedimento
conclusivo e' rimessa all'ufficio locale del Governo. 
  6. Le previsioni dei commi da 1 a 5 non comportano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione all'ufficio
locale del Governo e' a titolo gratuito e non comporta rimborsi. 
  7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
e' abrogato l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110,  recante
«Norme integrative della disciplina vigente per  il  controllo  delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi». 
  8. Il comma 1-bis dell'articolo  36  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto  di  trasferimento
delle partecipazioni  di  societa'  a  responsabilita'  limitata  ivi
disciplinato e' in deroga al secondo  comma  dell'articolo  2470  del
codice civile ed  e'  sottoscritto  con  la  firma  digitale  di  cui
all'articolo 24 del codice di cui  al  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 
  9. A partire dal l° gennaio 2012,  le  societa'  a  responsabilita'
limitata che non  abbiano  nominato  il  collegio  sindacale  possono
redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definite le voci e la struttura che compongono lo schema di  bilancio
semplificato e le modalita' di attuazione del presente comma. 
  10. I soggetti in contabilita' semplificata e i lavoratori autonomi
che  effettuano  operazioni  con  incassi  e  pagamenti   interamente
tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta
delle scritture contabili. 
  11. I limiti  per  la  liquidazione  trimestrale  dell'IVA  sono  i
medesimi  di  quelli  fissati   per   il   regime   di   contabilita'
semplificata. 
  12. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  231,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Nelle societa' di  capitali  il  collegio  sindacale,  il
consiglio di sorveglianza  e  il  comitato  per  il  controllo  della
gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza  di
cui al comma 1, lettera b)». 
  13. L'articolo 2477 del codice civile e' cosi' sostituito: 
    «Art. 2477. - (Sindaco e revisione legale dei  conti).  -  L'atto
costitutivo puo' prevedere, determinandone le competenze e poteri, la
nomina di un sindaco o di un revisore. 
  La nomina del sindaco e' obbligatoria se il capitale sociale non e'
inferiore a quello minimo stabilito per le societa' per azioni. 
  La nomina del sindaco e' altresi' obbligatoria se la societa': 
    a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 
    b) controlla una societa' obbligata  alla  revisione  legale  dei
conti; 
    c) per due  esercizi  consecutivi  ha  superato  due  dei  limiti
indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. 
  L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera  c)  del  terzo
comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti  limiti  non
vengono superati. 
  Nei casi previsti  dal  secondo  e  terzo  comma  si  applicano  le
disposizioni in tema di societa' per azioni;  se  l'atto  costitutivo
non dispone diversamente, la revisione legale dei conti e' esercitata
dal sindaco. 
  L'assemblea che approva il  bilancio  in  cui  vengono  superati  i
limiti indicati al secondo  e  terzo  comma  deve  provvedere,  entro
trenta giorni, alla nomina del sindaco. Se l'assemblea non  provvede,
alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi  soggetto
interessato». 
  14. All'articolo 2397 del codice civile e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente comma: 
    «Per le societa' aventi ricavi o patrimonio netto inferiori  a  1
milione di euro lo statuto puo' prevedere che l'organo  di  controllo
sia composto da un  sindaco  unico,  scelto  tra  i  revisori  legali
iscritti nell'apposito registro». 
  15. Nel caso in cui siano  entrate  in  vigore  norme  di  legge  o
regolamentari che  incidano,  direttamente  o  indirettamente,  sulle
materie regolate dallo statuto sociale, le  societa'  cooperative  di
cui al capo I del titolo VI del libro V del  codice  civile,  le  cui
azioni  non  siano  negoziate  in  mercati   regolamentati,   possono
modificare il proprio statuto con le maggioranze assembleari previste
in via generale dallo statuto per le  sue  modificazioni,  anche  nei
casi in cui lo statuto stesso preveda maggioranze piu' elevate per la
modifica di determinati suoi articoli. 
  16. Per semplificare le procedure di rilascio delle  autorizzazioni
relative ai trasporti  eccezionali  su  gomma,  all'articolo  10  del
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni, il comma 9-bis e' sostituito dal seguente: 
    «9-bis. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e successive modificazioni, modifica il regolamento di  esecuzione  e
di attuazione del nuovo codice della strada, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che: 
      a)  per  i  trasporti  eccezionali  su  gomma  sia  sufficiente
prevedere la  trasmissione,  per  via  telematica,  della  prescritta
richiesta   di    autorizzazione,    corredata    della    necessaria
documentazione,  all'ente  proprietario  o  concessionario   per   le
autostrade,  strade  statali  e  militari,  e  alle  regioni  per  la
rimanente rete  viaria,  almeno  quindici  giorni  prima  della  data
fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono  essere  rilasciate
entro quindici giorni dalla loro presentazione; 
      b) le autorizzazioni periodiche  di  cui  all'articolo  13  del
citato regolamento siano valide per un numero  indefinito  di  viaggi
con validita' annuale per la circolazione a  carico  e  a  vuoto  dei
convogli indicati sull'autorizzazione; 
      c) le autorizzazioni multiple di cui al  medesimo  articolo  13
siano valide per un numero definito di viaggi  da  effettuarsi  entro
sei mesi dalla data del rilascio; 
      d) le autorizzazioni singole di cui  al  medesimo  articolo  13
siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla
data di rilascio; 
      e) per le autorizzazioni di  tipo  periodico  non  e'  prevista
l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata; 
      f) le disposizioni contenute  all'articolo  13,  comma  5,  non
siano vincolate alla invariabilita'  della  natura  del  materiale  e
della tipologia degli elementi trasportati; 
      g) i trasporti di beni della medesima  tipologia  ripetuti  nel
tempo   siano   soggetti   all'autorizzazione   periodica    prevista
dall'articolo 13, come modificato ai sensi del presente comma, e  che
questa sia rilasciata con  le  modalita'  semplificate  di  cui  alla
lettera a) del presente comma; 
      h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validita' scaduta,
siano rinnovabili su domanda che deve  essere  presentata,  in  carta
semplice, per non piu' di tre volte, per un periodo di validita'  non
superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti  sia  al  veicolo
che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati; 
      i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o
multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte,  fino  ad
un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per
il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore  che  per  il
veicolo  rimorchio  o  semirimorchio  e  siano   ammesse   tutte   le
combinazioni possibili tra i trattori ed i  rimorchi  o  semirimorchi
anche incrociate». 
Art.15
Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto
  di introdurre, nel recepimento di  direttive  dell'Unione  europea,
  adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti  dalle  direttive
  stesse. 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.
445,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 40 la rubrica e' sostituita dalla seguente:  «40.
(L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi: 
      «01.    Le    certificazioni    rilasciate    dalla    pubblica
amministrazione in ordine a stati, qualita' personali  e  fatti  sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con
gli organi della pubblica amministrazione e  i  gestori  di  pubblici
servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti
dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. 
      02. Sulle certificazioni da produrre  ai  soggetti  privati  e'
apposta, a pena di nullita', la dicitura:  "Il  presente  certificato
non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o
ai privati gestori di pubblici servizi"»; 
    b) all'articolo 41, il comma 2 e' abrogato; 
    c) all'articolo 43, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Le  amministrazioni  pubbliche  e  i  gestori  di  pubblici
servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio  le  informazioni  oggetto
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonche'
tutti i dati e i documenti che  siano  in  possesso  delle  pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni  o  dei
dati richiesti, ovvero  ad  accettare  la  dichiarazione  sostitutiva
prodotta dall'interessato (L)»; 
    d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 e'  aggiunto  il
seguente: 
      «Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni)  -
1.  Le  informazioni  relative  alla  regolarita'  contributiva  sono
acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai  sensi  dell'articolo  71,
dalle  pubbliche  amministrazioni  procedenti,  nel  rispetto   della
specifica normativa di settore»; 
    e) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 72. (L) - (Responsabilita'  in  materia  di  accertamento
d'ufficio  e  di  esecuzione   dei   controlli).   -   1.   Ai   fini
dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli  di
cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni  quadro
di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione  digitale,  di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  le  amministrazioni
certificanti  individuano  un  ufficio  responsabile  per  tutte   le
attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei
dati o l'accesso diretto agli stessi da parte  delle  amministrazioni
procedenti. 
  2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio  di
cui  al  comma  1,  individuano  e  rendono   note,   attraverso   la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le  misure
organizzative  adottate  per  l'efficiente,  efficace  e   tempestiva
acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione  dei  controlli
medesimi, nonche' le modalita' per la loro esecuzione. 
  3. La mancata risposta alle richieste  di  controllo  entro  trenta
giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e  viene  in  ogni
caso presa in  considerazione  ai  fini  della  misurazione  e  della
valutazione   della   performance   individuale   dei    responsabili
dell'omissione»; 
    f) all'articolo 74, comma 2: 
    1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di  atti  di
notorieta' (L)»; 
  2) e' aggiunta la seguente lettera: 
    «c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto
all'articolo 40, comma 02 (L)». 
  2. All'articolo 14 della legge  28  novembre  2005,  n.  246,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
      «5-bis. La relazione AIR di cui al comma  5,  lettera  a),  da'
altresi' conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli  minimi
di regolazione comunitaria  ai  sensi  dei  commi  24-bis,  24-ter  e
24-quater»; 
    b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
      «24-bis. Gli atti di recepimento di direttive  comunitarie  non
possono prevedere l'introduzione o  il  mantenimento  di  livelli  di
regolazione superiori  a  quelli  minimi  richiesti  dalle  direttive
stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater. 
      24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive comunitarie: 
        a) l'introduzione o il mantenimento di  requisiti,  standard,
obblighi e oneri non strettamente necessari  per  l'attuazione  delle
direttive; 
        b)  l'estensione  dell'ambito  soggettivo  o   oggettivo   di
applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive,
ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari; 
        c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure  o
meccanismi operativi piu' gravosi o complessi di quelli  strettamente
necessari per l'attuazione delle direttive. 
  24-quater.   L'amministrazione   da'   conto   delle    circostanze
eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della  regolamentazione,
in relazione alle  quali  si  rende  necessario  il  superamento  del
livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non
sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di
analisi definiti dalle direttive di  cui  al  comma  6  del  presente
articolo». 
Art.16
Disposizioni in tema di mobilita' e collocamento 
in disponibilita' dei dipendenti pubblici 
  1. L'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 33. - (Eccedenze di personale e mobilita' collettiva) -  1.
Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di  soprannumero  o
rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle  esigenze
funzionali  o  alla  situazione  finanziaria,  anche   in   sede   di
ricognizione annuale prevista  dall'articolo  6,  comma  1,  terzo  e
quarto periodo, sono tenute ad osservare le  procedure  previste  dal
presente articolo dandone  immediata  comunicazione  al  Dipartimento
della funzione pubblica. 
    2.  Le  amministrazioni  pubbliche   che   non   adempiono   alla
ricognizione annuale  di  cui  al  comma  1  non  possono  effettuare
assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di
contratto pena la nullita' degli atti posti in essere. 
    3. La mancata attivazione delle  procedure  di  cui  al  presente
articolo da parte del dirigente responsabile e'  valutabile  ai  fini
della responsabilita' disciplinare. 
    4. Nei casi  previsti  dal  comma  1  del  presente  articolo  il
dirigente  responsabile  deve  dare  un'informativa  preventiva  alle
rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. 
    5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma  4,
l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione  totale
o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza
nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a
forme flessibili di gestione del tempo di lavoro  o  a  contratti  di
solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con
le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche  conto  di
quanto previsto dall'articolo  1,  comma  29,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148, nonche' del comma 6. 
    6. I contratti collettivi  nazionali  possono  stabilire  criteri
generali   e   procedure   per   consentire,   tenuto   conto   delle
caratteristiche  del  comparto,  la  gestione  delle   eccedenze   di
personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al
di  fuori  del  territorio   regionale   che,   in   relazione   alla
distribuzione territoriale delle amministrazioni  o  alla  situazione
del mercato  del  lavoro,  sia  stabilito  dai  contratti  collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30. 
    7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4
l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non  sia
possibile   impiegare   diversamente   nell'ambito   della   medesima
amministrazione e che  non  possa  essere  ricollocato  presso  altre
amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero  che  non  abbia  preso
servizio presso la diversa amministrazione  secondo  gli  accordi  di
mobilita'. 
    8. Dalla data di collocamento in disponibilita'  restano  sospese
tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il  lavoratore
ha diritto ad un'indennita' pari all'80 per cento dello  stipendio  e
dell'indennita' integrativa speciale,  con  esclusione  di  qualsiasi
altro emolumento  retributivo  comunque  denominato,  per  la  durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento  dell'indennita'
sono riconosciuti ai  fini  della  determinazione  dei  requisiti  di
accesso alla pensione e della misura della  stessa.  E'  riconosciuto
altresi' il diritto  all'assegno  per  il  nucleo  familiare  di  cui
all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988,  n.  69,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153». 
  2. Le procedure di cui all'articolo 33 del decreto  legislativo  31
marzo 2001,  n.  165,  come  modificato  dal  comma  1  del  presente
articolo, si applicano anche nei casi previsti dall'articolo  15  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si  applicano  ai
concorsi gia' banditi e alle assunzioni gia' autorizzate alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art.17
Semplificazione procedimento distretti turistici 
   1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13  maggio  2011,  n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.
106,  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:   «Il   relativo
procedimento si intende concluso favorevolmente per  gli  interessati
se l'amministrazione competente  non  comunica  all'interessato,  nel
termine  di  novanta   giorni   dall'avvio   del   procedimento,   il
provvedimento di diniego». 
Art.18
Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione 
   1. Al fine di favorire la  realizzazione  di  nuove  infrastrutture
autostradali con  il  sistema  della  finanza  di  progetto,  le  cui
procedure sono state avviate, ai sensi della normativa vigente, e non
ancora definite alla data di entrata in vigore della presente  legge,
riducendo ovvero azzerando  l'ammontare  del  contributo  pubblico  a
fondo perduto, possono essere previste, per le societa'  di  progetto
costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e  successive  modificazioni,  le
seguenti misure: 
    a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di
concessione possono essere compensate totalmente o  parzialmente  con
il predetto contributo a fondo perduto; 
    b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
dell'articolo 27 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, puo' essere assolto
mediante compensazione con il predetto contributo  pubblico  a  fondo
perduto, nel rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio,  del
28 novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti disposizioni in
materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea; 
    c) l'ammontare del canone di concessione  previsto  dall'articolo
1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni, nonche',  l'integrazione  prevista  dall'articolo  19,
comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e  successive
modificazioni, possono essere  riconosciuti  al  concessionario  come
contributo in conto esercizio. 
  2. L'importo del contributo pubblico a  fondo  perduto  nonche'  le
modalita' e i termini delle misure previste al comma 1,  utilizzabili
anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l'individuazione
del concessionario, e  successivamente  riportate  nel  contratto  di
concessione   da   approvare   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle  finanze.  La  misura  massima  del  contributo
pubblico, ivi incluse le misure di cui al comma 1, non puo'  eccedere
il 50  per  cento  del  costo  dell'investimento  e  deve  essere  in
conformita' con la disciplina nazionale e comunitaria in materia. 
  3. L'efficacia delle misure previste ai commi 1 e 2 e'  subordinata
all'emanazione  del  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze previsto dall'articolo 104, comma 4, del testo unico  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
e successive modificazioni. 
  4.  In  occasione   degli   aggiornamenti   periodici   del   piano
economico-finanziario si procede alla verifica del calcolo del  costo
medio ponderato del capitale investito ed eventualmente del premio di
rischio indicati nel contratto di concessione vigente,  nonche'  alla
rideterminazione delle misure previste al  comma  1  sulla  base  dei
valori consuntivati nel periodo regolatorio  precedente,  anche  alla
luce delle stime di traffico registrate nel medesimo periodo.
Art.19
Interventi per la realizzazione del corridoio Torino-Lione e del Tunnel di Tenda 
  1.  Per  assicurare  la  realizzazione  della   linea   ferroviaria
Torino-Lione e garantire, a tal fine,  il  regolare  svolgimento  dei
lavori del cunicolo esplorativo de La Maddalena, le aree  ed  i  siti
del Comune di Chiomonte, individuati per l'installazione del cantiere
della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di  base
della linea ferroviaria Torino-Lione, costituiscono aree di interesse
strategico nazionale. 
  2. Fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato, chiunque si introduce
abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale di  cui  al
comma 1 ovvero impedisce o ostacola l'accesso autorizzato  alle  aree
medesime e' punito a norma dell'articolo 682 del codice penale. 
  3. Le risorse finanziarie a carico dello  Stato  italiano  previste
per  la  realizzazione  del  nuovo  Tunnel  di   Tenda,   nell'ambito
dell'Accordo di Parigi  del  12  marzo  2007  tra  il  Governo  della
Repubblica  italiana  ed  il  Governo  della   Repubblica   francese,
ratificato ai sensi della legge 4 agosto 2008, n. 136, da  attribuire
all'ANAS S.p.a., committente delegato incaricato della  realizzazione
dell'opera, sono da considerare quali contributi in  conto  impianti,
ai sensi dell'articolo 1, comma 1026, della legge 27  dicembre  2006,
n. 296. 
  4. Le entrate derivanti dal  rimborso  da  parte  della  Repubblica
francese, ai sensi degli articoli 22 e  23  dell'Accordo  di  cui  al
comma 3, della propria  quota  di  partecipazione  per  i  lavori  di
costruzione del nuovo Tunnel di Tenda, sono versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato italiano  per  essere  riassegnate  ad  apposito
capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS S.p.a.  per  il
contratto di programma. 
  5. Le entrate derivanti dal  rimborso  da  parte  della  Repubblica
francese, ai sensi degli articoli 6 e 8 del predetto  Accordo,  della
propria quota di partecipazione dei  costi  correnti  della  gestione
unificata del Tunnel di Tenda in servizio, sono  versate  all'entrata
del bilancio dello Stato italiano per essere riassegnate ad  apposito
capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS S.p.a.  per  il
contratto di servizio.
Art.20
Cessione di partecipazioni ANAS S.p.a. 
   1.  All'articolo  36  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il
comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. A decorrere dal 1° gennaio  2012,  ANAS  S.p.a.  trasferisce  a
Fintecna S.p.a. al valore netto contabile risultante al momento della
cessione tutte le partecipazioni detenute da  ANAS  S.p.a.  anche  in
societa'  regionali;  la  cessione  e'  esente  da  imposte  dirette,
indirette e da tasse»
Art.21
Finanziamento opere portuali 
 1. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
dopo il comma 2-undecies, e' inserito il seguente: 
  «2-undecies. l. Per il solo anno 2012, per le finalita' di  cui  al
comma 2-novies, puo' essere disposto, ad integrazione  delle  risorse
rivenienti dalla revoca dei finanziamenti, l'utilizzo  delle  risorse
del Fondo per le infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma
6,  del  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  22  maggio  2010,  n.  73,  e  successive
modificazioni». 
Art.22
Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, 
telelavoro, incentivi fiscali e contributivi 
   1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a  decorrere  dal
1°  gennaio  2012,  per  i  contratti  di   apprendistato   stipulati
successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre  2016,  e'
riconosciuto  ai  datori  di  lavoro,  che  occupano   alle   proprie
dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno  sgravio
contributivo del 100 per cento  con  riferimento  alla  contribuzione
dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma  773,  quinto  periodo,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi  contributivi  maturati
nei primi tre  anni  di  contratto,  restando  fermo  il  livello  di
aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi  maturati  negli
anni di contratto successivi al terzo. Con  effetto  dal  1°  gennaio
2012 l'aliquota contributiva  pensionistica  per  gli  iscritti  alla
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, e  la  relativa  aliquota  contributiva  per  il
computo delle prestazioni pensionistiche sono aumentate di  un  punto
percentuale. All'articolo 7, comma 4,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167,  le  parole:  «lettera
i)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera m)». 
  2. A decorrere dall'anno 2012  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali   con   proprio   decreto   destina   annualmente,
nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68,  comma  4,  lettera
a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e  successive  modificazioni,
una quota non superiore a 200  milioni  di  euro  alle  attivita'  di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato, di cui il 50 per  cento
destinato   prioritariamente   alla   tipologia   di    apprendistato
professionalizzante  o  contratto  di  mestiere  stipulato  ai  sensi
dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
dell'articolo 4 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  14
settembre 2011, n. 167. 
  3. Al fine di promuovere l'occupazione femminile, all'articolo  54,
comma l, del decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  la
lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) donne di qualsiasi  eta'
prive di un  impiego  regolarmente  retribuito  da  almeno  sei  mesi
residenti in una area geografica  in  cui  il  tasso  di  occupazione
femminile sia inferiore almeno  di  20  punti  percentuali  a  quello
maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi  di  10
punti percentuali quello maschile.  Le  aree  di  cui  al  precedente
periodo  nonche'  quelle   con   riferimento   alle   quali   trovano
applicazione gli incentivi economici di cui all'articolo 59, comma 3,
nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione,  del
6 agosto 2008, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze da adottare entro il 31  dicembre  di  ogni  anno,  con
riferimento all'anno successivo». Per gli anni  2009,  2010,  2011  e
2012, le aree geografiche di cui all'articolo 54,  comma  1,  lettera
e),  del  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   come
modificata dal presente  comma,  sono  individuate  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  4. Al fine di incentivare l'uso del contratto  di  lavoro  a  tempo
parziale, le lettere a) e b) del comma 44 dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 2007, n. 247, sono abrogate. Dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni in
materia di contratto di lavoro a tempo parziale di  cui  all'articolo
3, commi 7 e 8, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,  nel
testo recato dall'articolo 46 del decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo,  del  decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole: «, convalidato  dalla
direzione provinciale del lavoro  competente  per  territorio,»  sono
soppresse. 
  5.  Sono  introdotte  le  seguenti  misure  di  incentivazione  del
telelavoro: 
    a) al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e  di
lavoro  attraverso  il  ricorso  allo  strumento  del  telelavoro,  i
benefici di cui all'articolo 9, comma l, lettera a),  della  legge  8
marzo 2000, n. 53, possono  essere  riconosciuti  anche  in  caso  di
telelavoro nella forma di contratto a termine o reversibile; 
    b) al fine di facilitare l'inserimento  dei  lavoratori  disabili
mediante il telelavoro, gli obblighi di cui al comma l  dell'articolo
3  della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  in  tema  di   assunzioni
obbligatorie e  quote  di  riserva  possono  essere  adempiuti  anche
utilizzando la modalita' del telelavoro; 
    c) ai medesimi fini di cui alla lettera h), fra le  modalita'  di
assunzioni che possono costituire oggetto delle convenzioni  e  delle
convenzioni di integrazione lavorativa di cui all'articolo  11  della
legge 12 marzo 1999, n. 68, sono incluse le assunzioni con  contratto
di telelavoro; 
    d) al fine di  facilitare  il  reinserimento  dei  lavoratori  in
mobilita', le offerte di cui al comma 2 dell'articolo 9  della  legge
23 luglio 1991, n. 223, comprendono anche  le  ipotesi  di  attivita'
lavorative svolte in forma di telelavoro, anche reversibile. 
  6. Al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di  incentivi
fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale  e  in  tema  di
sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita', la tassazione
agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio dei  contributi  di
cui  all'articolo  26  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
applicabili anche alle intese di cui all'articolo 8 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148,  sono  riconosciuti  in  relazione  a  quanto
previsto da contratti collettivi di  lavoro  sottoscritti  a  livello
aziendale   o   territoriale   da   associazioni    dei    lavoratori
comparativamente  piu'  rappresentative   sul   piano   nazionale   o
territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali  operanti  in
azienda  ai  sensi  della  normativa  di  legge   e   degli   accordi
interconfederali vigenti. All'articolo 26 del citato decreto-legge n.
98  del  2011,  le  parole:  «,  compresi   i   contratti   aziendali
sottoscritti ai sensi dell'accordo  interconfederale  del  28  giugno
2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl» sono soppresse. 
  7. Per l'anno  2012  ciascuna  regione,  conformemente  al  proprio
ordinamento,  puo'  disporre  la  deduzione  dalla  base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive delle somme erogate
ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di  quanto
previsto  da  contratti  collettivi  aziendali  o   territoriali   di
produttivita' di cui all'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111. Gli effetti finanziari derivanti  dagli  interventi  di  cui  al
presente comma  sono  esclusivamente  a  carico  del  bilancio  della
regione. Restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente
legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio  economico,
nonche' le disposizioni in  materia  di  applicazione  di  incrementi
delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di  rientro
dai deficit sanitari. 
  8. Al fine di accelerare  la  piena  operativita'  del  credito  di
imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui  all'articolo
2  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano sancisce intesa sul decreto di natura
non  regolamentare  volto  a  stabilire  i  limiti  di  finanziamento
garantiti  da  ciascuna  delle  regioni   interessate,   nonche'   le
disposizioni di attuazione del medesimo articolo 2 entro  il  termine
di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto. 
  9. Al fine di  ridurre  gli  oneri  amministrativi  gravanti  sulle
imprese e di semplificare la gestione del  rapporto  di  lavoro  sono
introdotte le seguenti misure: 
    a) l'articolo 11 del decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,  ratificato,  con  modificazioni,
dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e' abrogato; 
    b) all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10  settembre
2003, n. 276, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: 
  «f-bis) l'Ente nazionale  di  previdenza  e  di  assistenza  per  i
lavoratori dello  spettacolo  e  dello  sport  professionistico,  con
esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai
sensi della normativa vigente».
Art.23
Fondo di rotazione per le politiche comunitarie 
   1. Al  fine  di  consentire  il  completo  utilizzo  delle  risorse
assegnate  dall'Unione  europea  a  titolo  di   cofinanziamento   di
interventi nei settori dell'agricoltura e della pesca,  il  Fondo  di
rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad
anticipare, nei limiti delle proprie disponibilita'  finanziarie,  la
quota di  saldo  del  contributo  comunitario  e  di  quello  statale
corrispondente. 
  2. Le somme anticipate sulla quota comunitaria, ai sensi del  comma
1, sono reintegrate al Fondo di rotazione a  valere  sugli  accrediti
disposti dall'Unione europea a titolo di saldo per gli interventi che
hanno beneficiato delle anticipazioni stesse. 
  3. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
attiva le necessarie azioni di recupero delle  somme  anticipate  dal
Fondo  di  rotazione  e  non  reintegrate   a   causa   del   mancato
riconoscimento delle spese da parte dell'Unione europea. 
  4. Il Fondo di rotazione di cui  al  comma  l  destina  le  risorse
finanziarie a proprio carico, provenienti da  un'eventuale  riduzione
del tasso  di  cofinanziamento  nazionale  dei  programmi  dei  fondi
strutturali 2007/2013, alla realizzazione di interventi  di  sviluppo
socio-economico concordati tra le Autorita' italiane e la Commissione
europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi.
Art.24
Disposizioni per lo sviluppo del settore 
dei beni e delle attivita' culturali 
   1. Le  somme  corrispondenti  all'eventuale  minor  utilizzo  degli
stanziamenti previsti dall'articolo 1, commi  da  325  a  337,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, cosi' come rifinanziati dall'articolo
1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,  per  la  copertura
degli oneri relativi alla proroga delle agevolazioni fiscali  per  le
attivita' cinematografiche di cui alla legge  24  dicembre  2007,  n.
244, individuate con decreto del Ministro per i beni e  le  attivita'
culturali  e  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
annualmente riassegnate, con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, per  essere  destinate  al  rifinanziamento  del
Fondo di cui all'articolo 12, comma 1,  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Il riparto di  dette
risorse tra le finalita' di cui al citato decreto legislativo  n.  28
del 2004 e' disposto con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. All'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,
n. 244, e successive  modificazioni,  i  commi  da  338  a  343  sono
abrogati. 
  2. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni  di  tutela,
fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i
principi di efficienza, razionalita' ed economicita' e di far  fronte
alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di  uno
sviluppo del settore tale da renderlo piu' competitivo ed in grado di
generare ricadute positive sul turismo  e  sull'economia  del  Paese,
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge  31  marzo  2011,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2011,  n.  75,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  primo  periodo,  le  parole:  «alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, comma 8-quater, del decreto-legge 30  dicembre  2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,
n. 25» sono sostituite dalle  seguenti:  «alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2010, n. 25, e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del  decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148»; 
    b) prima dell'ultimo periodo sono inseriti i seguenti:  «Al  fine
di procedere alle assunzioni di personale  presso  la  Soprintendenza
speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, il  Ministero
per i beni e le attivita' culturali procede,  dopo  l'utilizzo  delle
graduatorie regionali  in  corso  di  validita'  ai  fini  di  quanto
previsto dal terzo periodo, alla formazione di una graduatoria  unica
nazionale degli idonei secondo l'ordine generale di merito risultante
dalla votazione complessiva  riportata  da  ciascun  candidato  nelle
graduatorie regionali in corso di validita', applicando  in  caso  di
parita' di merito il  principio  della  minore  eta'  anagrafica.  La
graduatoria unica nazionale e' elaborata anche al fine di  consentire
ai candidati di esprimere la propria accettazione e non  comporta  la
soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non
accettano  mantengono  la  collocazione  ad  essi   spettante   nella
graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per  i
beni e le attivita' culturali  provvede  alle  attivita'  di  cui  al
presente  comma  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie   e
strumentali gia' disponibili a legislazione vigente». 
Art.25
Impiego della posta elettronica certificata nel processo civile 
   1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  all'articolo  125,  primo  comma,  le  parole:  «il   proprio
indirizzo di posta elettronica  certificata»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al
proprio ordine»; 
    b) all'articolo 133, il terzo comma e' abrogato; 
    c) all'articolo 134, il terzo comma e' abrogato; 
    d) all'articolo 136: 
      1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Il biglietto e' consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne
rilascia  ricevuta,  ovvero  trasmesso  a  mezzo  posta   elettronica
certificata,  nel  rispetto  della  normativa,  anche  regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti informatici»; 
      2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Salvo che la legge disponga  diversamente,  se  non  e'  possibile
procedere  ai  sensi  del  comma  che  precede,  il  biglietto  viene
trasmesso a mezzo telefax, o e' rimesso all'ufficiale giudiziario per
la notifica»; 
      3) il quarto comma e' abrogato; 
    e) all'articolo 170, al quarto comma, le parole da:  «Il  giudice
puo' autorizzare per singoli atti»  sino  a:  «l'indirizzo  di  posta
elettronica presso cui dichiara di voler ricevere  le  comunicazioni»
sono soppresse; 
    f) all'articolo 176, al secondo comma, le  parole  da:  «anche  a
mezzo telefax» sino a: «l'indirizzo di posta elettronica  presso  cui
dichiara di volere ricevere la comunicazione» sono soppresse; 
    g) all'articolo 183, il decimo comma e' abrogato; 
    h) all'articolo 250, il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
  «L'intimazione  al  testimone  ammesso  su  richiesta  delle  parti
private a comparire in udienza puo' essere effettuata  dal  difensore
attraverso l'invio di copia dell'atto mediante  lettera  raccomandata
con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a
mezzo telefax.»; 
    i) all'articolo 366: 
      1) al secondo comma, dopo le parole: «se il ricorrente  non  ha
eletto domicilio in Roma» sono inserite le seguenti: «ovvero  non  ha
indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata  comunicato  al
proprio ordine»; 
      2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
  «Le comunicazioni  della  cancelleria  e  le  notificazioni  tra  i
difensori di cui agli articoli 372 e 390  sono  effettuate  ai  sensi
dell'articolo 136, secondo e terzo comma.»; 
    l) all'articolo 518,  al  sesto  comma,  il  secondo  periodo  e'
sostituito dal seguente: «L'ufficiale giudiziario trasmette copia del
processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo
posta elettronica certificata ovvero, quando cio' non e' possibile, a
mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.». 
  2. Alle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al  regio  decreto  18
dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 173-bis, al terzo comma, le parole da:  «a  mezzo
di posta ordinaria» sino alla fine del periodo sono sostituite  dalle
seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando  cio'
non e' possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria»; 
    b) all'articolo 173-quinquies, al primo comma, le parole  da:  «a
mezzo di telefax» sino alla fine del periodo  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando  cio'
non e' possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le
indicazioni prescritte dai predetti articoli». 
  3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «a mezzo del servizio
postale, secondo le modalita' previste dalla legge 20 novembre  1982,
n. 890,» sono inserite le  seguenti:  «ovvero  a  mezzo  della  posta
elettronica certificata»; 
    b) all'articolo 3, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
  «3-bis. La notifica e' effettuata a mezzo della  posta  elettronica
certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da  pubblici
elenchi.  Il  notificante   procede   con   le   modalita'   previste
dall'articolo 149-bis del  codice  di  procedura  civile,  in  quanto
compatibili, specificando nella relazione di notificazione il  numero
di registro cronologico di cui all'articolo 8»; 
    c) all'articolo 4: 
      1) al comma 1, dopo le parole: «puo' eseguire notificazioni  in
materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente,»  sono
inserite  le  seguenti:  «a  mezzo  posta  elettronica   certificata,
ovvero»; 
      2) al comma 1 le parole: «e che sia iscritto nello stesso  albo
del notificante» sono soppresse; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La notifica puo' essere eseguita  mediante  consegna  di  copia
dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il  notificante
sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e  la  copia
dell'atto devono essere previamente vidimati e datati  dal  consiglio
dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.»; 
    d) all'articolo 5: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Nella notificazione di cui all'articolo 4  l'atto  deve  essere
trasmesso a mezzo  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo  di
posta elettronica certificata che il destinatario  ha  comunicato  al
proprio ordine, nel rispetto della  normativa,  anche  regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti informatici.»; 
      2) al comma 2,  al  primo  periodo  e'  premesso  il  seguente:
«Quando la notificazione viene effettuata ai sensi  dell'articolo  4,
comma 2,  l'atto  deve  essere  consegnato  nelle  mani  proprie  del
destinatario.»; 
      3) al comma 3, le parole: «In entrambi i casi di cui ai commi 1
e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2». 
  4. All'articolo 16 del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
dopo il comma 7, e' inserito il seguente: 
  «7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato  previsto  dal
comma 7, ovvero il rifiuto reiterato  di  comunicare  alle  pubbliche
amministrazioni i dati previsti  dal  medesimo  comma,  costituiscono
motivo  di  scioglimento  e  di  commissariamento  del   collegio   o
dell'ordine inadempiente». 
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
Art.26
Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente
davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello. 
   1.  Nei  procedimenti  civili  pendenti  davanti  alla   Corte   di
cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce  pubblicate
prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009,  n.
69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da  oltre  due
anni prima della data di entrata in vigore della presente  legge,  la
cancelleria avvisa  le  parti  costituite  dell'onere  di  presentare
istanza di trattazione del  procedimento,  con  l'avvertimento  delle
conseguenze di cui al comma 2. 
  2. Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle  parti,
con  istanza  sottoscritta   personalmente   dalla   parte   che   ha
sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell'interesse  alla
loro trattazione entro  il  termine  perentorio  di  sei  mesi  dalla
ricezione dell'avviso di cui al comma 1. 
  3. Nei casi di cui al comma 2 il presidente del  collegio  dichiara
l'estinzione con decreto. 
Art.27
 Modifiche al codice  di  procedura  civile  per  l'accelerazione  del
 contenzioso civile pendente in grado di appello 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 283 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Se l'istanza prevista dal comma che  precede  e'  inammissibile  o
manifestamente infondata il giudice, con ordinanza  non  impugnabile,
puo' condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non
inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza  e'
revocabile con la sentenza che definisce il giudizio»; 
    b) all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: «la trattazione
dell'appello e'  collegiale»,  sono  inserite  le  seguenti:  «ma  il
presidente del collegio puo'  delegare  per  l'assunzione  dei  mezzi
istruttori uno dei suoi componenti»; 
    c) all'articolo 351: 
      1) al primo comma, dopo le parole:  «il  giudice  provvede  con
ordinanza» sono inserite le seguenti: «non impugnabile»; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma,  se  ritiene  la
causa matura per la decisione, puo' provvedere ai sensi dell'articolo
281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione  e'  stata  fissata
l'udienza di cui al terzo comma, il giudice  fissa  apposita  udienza
per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire»; 
    d) all'articolo 352 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono,  il  giudice
puo' decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-sexies»; 
    e) all'articolo 431 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto  comma
e' inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza
non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha  proposta  ad  una
pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e  non  superiore  ad  euro
10.000. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza  che  definisce  il
giudizio»; 
    f) all'articolo 445-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «La  sentenza  che  definisce  il  giudizio  previsto   dal   comma
precedente e' inappellabile». 
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.28 
Modifiche in materia di spese di giustizia 
   1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 13, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e'  aumentato  della  meta'
per i giudizi di  impugnazione  ed  e'  raddoppiato  per  i  processi
dinanzi alla Corte di cassazione»; 
    b) all'articolo 14, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. La parte di cui al  comma  1,  quando  modifica  la  domanda  o
propone domanda riconvenzionale o  formula  chiamata  in  causa,  cui
consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa
dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.  Le
altre parti,  quando  modificano  la  domanda  o  propongono  domanda
riconvenzionale o formulano chiamata in causa o  svolgono  intervento
autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al
contestuale  pagamento   di   un   autonomo   contributo   unificato,
determinato in base al valore della domanda proposta». 
  2.   Il   maggior   gettito   derivante   dall'applicazione   delle
disposizioni di cui al presente articolo e' versato  all'entrata  del
bilancio dello Stato,  con  separata  contabilizzazione,  per  essere
riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
allo stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare
il funzionamento degli uffici giudiziari, con particolare riferimento
ai servizi informatici e con esclusione delle spese di personale. Nei
rapporti finanziari con le  autonomie  speciali  il  maggior  gettito
costituisce riserva all'erario per un periodo di cinque anni. 
  3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica  anche
alle controversie pendenti nelle quali il provvedimento impugnato  e'
stato pubblicato  ovvero,  nei  casi  in  cui  non  sia  prevista  la
pubblicazione, depositato successivamente alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge.
Art.29
Modificazioni dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.122. 
   1. All'articolo  55  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al
comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: «per  l'anno  2012»  sono
inserite le seguenti: «nonche' euro 1.000.000 a  decorrere  dall'anno
2013» e le  parole:  «in  via  sperimentale  per  un  triennio»  sono
soppresse.  
Art.30
Patto di stabilita' interno 
 1. All'articolo  1  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 12, primo periodo,  le  parole:  «puo'  essere»  sono
sostituite dalla seguente: «e'»; 
    b) al comma 12, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
«La  riduzione  e'  distribuita  tra  i  comparti  interessati  nella
seguente  misura:  760  milioni  di  euro  alle  regioni  a   statuto
ordinario, 370 milioni di euro alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, 150 milioni  di  euro  alle
province e 520 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore  a
5.000 abitanti»; 
    c) al comma 12-quater, le parole:  «Le  disposizioni  di  cui  ai
commi 12, primo periodo,  e»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Le
disposizioni di cui al comma». 
  2. All'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, l'ultimo periodo e'  sostituito  dai  seguenti:  «Il  contributo
degli enti territoriali alla manovra per l'anno 2012 e' ridotto di 95
milioni di euro per le regioni a statuto ordinario, di 20 milioni  di
euro per le province e di  65  milioni  di  euro  per  i  comuni  con
popolazione superiore a 5.000 abitanti. E' ulteriormente ridotto, per
un importo  di  20  milioni  di  euro,  l'obiettivo  degli  enti  che
partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36  del  decreto
legislativo 23 giugno  2011,  n.  118.  Le  predette  riduzioni  sono
attribuite ai singoli enti con il decreto  di  cui  al  comma  2  del
presente articolo». 
  3. All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) nell'alinea, le parole: «in quattro classi,  sulla  base  dei»
sono sostituite dalle seguenti: «in  due  classi,  sulla  base  della
valutazione ponderata dei»; 
    b)  alla   lettera   a),   prima   delle   parole:   «prioritaria
considerazione» sono inserite le  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
2013,»; 
    c) alla lettera c), prima delle parole:  «incidenza  della  spesa
del personale» sono inserite  le  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
2013,»; 
    d) alla lettera f), prima delle parole: «tasso di copertura» sono
inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»; 
    e) alla  lettera  g),  prima  delle  parole:  «rapporto  tra  gli
introiti» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»; 
    f)   alla   lettera   h),   prima   delle   parole:    «effettiva
partecipazione» sono inserite le  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
2013,»; 
    g)  alla  lettera  l),  prima  delle   parole:   «operazione   di
dismissione»  sono  inserite  le  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
2013,». 
  4.  All'articolo  20  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il
comma 2-ter e' abrogato. 
  5. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, nell'alinea, le parole: «,  ai  fini  della  collocazione  nella
classe di enti territoriali piu' virtuosa  di  cui  all'articolo  20,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, oltre al  rispetto
dei  parametri  gia'  previsti  dal  predetto  articolo  20,  debbono
adeguare» sono sostituite dalla seguente: «adeguano». 
  6. All'articolo  3  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
il comma 4 e' abrogato. 
  7. I  mutui  e  i  prestiti  obbligazionari  posti  in  essere  con
istituzioni creditizie  o  finanziarie  per  il  finanziamento  degli
investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da  cui
risulti il conseguimento degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'
interno   per   l'anno   precedente.   L'istituto   finanziatore    o
l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o  al
collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
Art.31
Patto di stabilita' interno degli enti locali 
   1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica,  le
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti  e,  a
decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001
e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione  degli  obiettivi  di
finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui  al  presente
articolo, che costituiscono principi  fondamentali  di  coordinamento
della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117,  terzo  comma,  e
119, secondo comma, della Costituzione. 
  2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di  saldo
finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000
abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata  negli
anni  2006-2008,  cosi'  come  desunta  dai  certificati   di   conto
consuntivo, le percentuali di seguito indicate: a) per le province le
percentuali sono pari a 16,5 per cento per l'anno 2012 e a  19,7  per
cento per gli anni 2013 e successivi; b) per i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6 per  cento
per l'anno 2012 e a 15,4 per cento per gli anni 2013 e successivi; c)
per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti,  le
percentuali per gli anni 2013 e  successivi  sono  pari  a  15,4  per
cento. Le percentuali di cui alle lettere a), b) e  c)  si  applicano
nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma
2,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato
in termini di competenza mista e' costituito  dalla  somma  algebrica
degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni,
per la parte corrente, e dalla differenza tra  incassi  e  pagamenti,
per la parte in conto capitale,  al  netto  delle  entrate  derivanti
dalla  riscossione  di  crediti  e  delle   spese   derivanti   dalla
concessione di crediti,  come  riportati  nei  certificati  di  conto
consuntivo. 
  4. Ai fini del  concorso  al  contenimento  dei  saldi  di  finanza
pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono conseguire, per  ciascuno
degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario  in  termini
di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi  del
comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti
di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122. 
  5. Gli enti che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma
2,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,   risultano
collocati  nella  classe  piu'   virtuosa,   conseguono   l'obiettivo
strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in  termini  di
competenza mista, come definito al comma 3, pari a zero, ovvero a  un
valore   compatibile   con    gli    spazi    finanziari    derivanti
dall'applicazione del comma 6. 
  6. Le province ed  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  1.000
abitanti diversi da quelli di cui al comma 5 applicano le percentuali
di cui al  comma  2  come  rideterminate  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione territoriale,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata,  in
attuazione dell'articolo 20, comma  2,  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono
essere superiori: 
    a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 20,1 per
cento per gli anni 2013 e successivi; 
    b) per i comuni con popolazione superiore  a  5.000  abitanti,  a
16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni 2013 e
successivi; 
    c) per i comuni  con  popolazione  compresa  tra  1.001  e  5.000
abitanti, per gli anni 2013 e successivi, a 15,8 per cento. 
  7.  Nel  saldo  finanziario  in  termini   di   competenza   mista,
individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini  della  verifica
del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le
risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente
e in conto  capitale  sostenute  dalle  province  e  dai  comuni  per
l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
ministri  a  seguito  di  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza.
L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in  piu'
anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse e purche'
relative a entrate registrate successivamente al 2008. 
  8. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al
comma 7 sono tenuti a presentare alla Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della protezione civile,  entro  il  mese  di
gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal  patto
di stabilita' interno, ripartite nella parte corrente e  nella  parte
in conto capitale. 
  9. Gli interventi realizzati  direttamente  dagli  enti  locali  in
relazione allo  svolgimento  delle  iniziative  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 5-bis del  decreto-legge  7  settembre  2001,  n.  343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,  n.  401,
sono equiparati, ai  fini  del  patto  di  stabilita'  interno,  agli
interventi di cui al comma 7. 
  10.  Nel  saldo  finanziario  in  termini  di   competenza   mista,
individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini  della  verifica
del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le
risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea
ne' le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute
dalle province e dai comuni. L'esclusione  non  opera  per  le  spese
connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera
anche se esse sono  effettuate  in  piu'  anni,  purche'  nei  limiti
complessivi delle medesime  risorse  e  purche'  relative  a  entrate
registrate successivamente al 2008. 
  11. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori  a
quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto  previsto  dal
comma 10, l'importo corrispondente alle  spese  non  riconosciute  e'
incluso tra  le  spese  del  patto  di  stabilita'  interno  relativo
all'anno in cui e'  comunicato  il  mancato  riconoscimento.  Ove  la
comunicazione sia effettuata nell'ultimo  quadrimestre,  il  recupero
puo' essere conseguito anche nell'anno successivo. 
  12.  Per  gli  enti  locali  individuati  dal  Piano  generale   di
censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n.  122,  come  affidatari  di  fasi  delle  rilevazioni
censuarie,  le  risorse   trasferite   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT)  e  le  relative  spese  per  la  progettazione  e
l'esecuzione  dei  censimenti,  nei  limiti  delle   stesse   risorse
trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilita'  interno.
Le disposizioni del presente  comma  si  applicano  anche  agli  enti
locali   individuati   dal   Piano   generale   del   6°   censimento
dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre
2009, e  di  cui  al  comma  6,  lettera  a),  dell'articolo  50  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  13. I comuni della  provincia  dell'Aquila  in  stato  di  dissesto
possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del  patto
di stabilita' interno relativo  all'anno  2012  gli  investimenti  in
conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche  a  valere
sui contributi  gia'  assegnati  negli  anni  precedenti,  fino  alla
concorrenza massima di 2,5 milioni di euro; con decreto del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro il 15  settembre  2012,  si  provvede  alla
ripartizione del predetto importo sulla base di criteri  che  tengano
conto della popolazione e della spesa per investimenti  sostenuta  da
ciascun ente locale. 
  14.  Nel  saldo  finanziario  in  termini  di   competenza   mista,
individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai  fini  della  verifica
del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono considerate le
risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute  dal  comune  di
Parma per la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  comma  I
dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2  luglio  2004,  n.  164,  e  per  la
realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge  3
agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di  14
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
  15. Alle procedure di spesa relative ai beni  trasferiti  ai  sensi
delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non
si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto  di  stabilita'
interno, per un importo  corrispondente  alle  spese  gia'  sostenute
dallo Stato per la gestione e la manutenzione  dei  beni  trasferiti.
Tale importo e' determinato secondo i  criteri  e  con  le  modalita'
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al  comma
3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. 
  16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario in  termini  di
competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono
considerate le spese per  investimenti  infrastrutturali  nei  limiti
definiti  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di cui al comma I dell'articolo 5 del decreto-legge 13  agosto  2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148. 
  17. Sono abrogate le disposizioni  che  individuano  esclusioni  di
entrate o di  uscite  dai  saldi  rilevanti  ai  fini  del  patto  di
stabilita' interno non previste dal presente articolo. 
  18. Il bilancio  di  previsione  degli  enti  locali  ai  quali  si
applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere
approvato iscrivendo le previsioni di entrata e  di  spesa  di  parte
corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di
cassa di entrata e  di  spesa  in  conto  capitale,  al  netto  delle
riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto
delle regole che disciplinano il patto medesimo.  A  tale  fine,  gli
enti locali sono tenuti ad allegare  al  bilancio  di  previsione  un
apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di  cassa
degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno. 
  19. Per il monitoraggio degli  adempimenti  relativi  al  patto  di
stabilita' interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili
per la finanza pubblica  anche  relativamente  alla  loro  situazione
debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore  a  5.000
abitanti e, a decorrere dal 2013, i comuni con  popolazione  compresa
tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del  periodo  di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto     di      stabilita'      interno      nel      sito      web
«www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»  le  informazioni  riguardanti  le
risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto  e
con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto
e' definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo  determinato  ai
sensi del presente articolo. La mancata  trasmissione  del  prospetto
dimostrativo  degli  obiettivi  programmatici  entro   quarantacinque
giorni  dalla  pubblicazione  del  predetto  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. 
  20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi  del  patto
di stabilita' interno, ciascuno degli enti  di  cui  al  comma  1  e'
tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo  dell'anno
successivo a quello di  riferimento,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
una certificazione del saldo finanziario  in  termini  di  competenza
mista  conseguito,  sottoscritta  dal  rappresentante   legale,   dal
responsabile del servizio  finanziario  e  dall'organo  di  revisione
economico-finanziaria,  secondo  un  prospetto  e  con  le  modalita'
definiti dal decreto di cui al  comma  19.  La  mancata  trasmissione
della  certificazione  entro  il  termine  perentorio  del  31  marzo
costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in
cui la certificazione,  sebbene  trasmessa  in  ritardo,  attesti  il
rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma
2, lettera d), dell'articolo 7 del decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 149. Decorsi  quindici  giorni  dal  termine  stabilito  per
l'approvazione del  conto  consuntivo,  la  certificazione  non  puo'
essere rettificata. 
  21. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali  si
registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni  in  materia  di
obiettivi  di  debito  assunti  con  l'Unione  europea,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie  locali,  adotta  adeguate  misure  di   contenimento   dei
prelevamenti. 
  22. In considerazione della specificita' della citta' di Roma quale
capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione  di  quanto
previsto dall'articolo 24  della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  e
successive modificazioni, il comune di Roma concorda con il  Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le
modalita' del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi  di
finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno,  il
sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia  e
delle finanze. 
  23. Gli enti locali  istituiti  a  decorrere  dall'anno  2009  sono
soggetti alle regole del patto di stabilita' interno dal  terzo  anno
successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale  base  di
calcolo  su  cui  applicare  le  regole,  le   risultanze   dell'anno
successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti  negli
anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su  cui  applicare  le
regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009  e
le risultanze dell'anno 2009. 
  24. Gli enti locali commissariati ai sensi  dell'articolo  143  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,
sono soggetti alle regole del patto di stabilita'  interno  dall'anno
successivo a quello della rielezione degli organi  istituzionali.  La
mancata comunicazione della situazione di commissariamento secondo le
indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del comma 19
determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle  regole  del
patto di stabilita' interno. 
  25. Le informazioni previste  dai  commi  19  e  20  sono  messe  a
disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
nonche' dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione
nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI)  da  parte   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  secondo  modalita'   e   contenuti
individuati tramite apposite convenzioni. 
  26. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2  e
seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
  27.  Dopo  il  primo  periodo  della  lettera  a)   del   comma   2
dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,  e'
inserito il seguente: «Gli enti  locali  della  Regione  siciliana  e
della  regione  Sardegna  sono  assoggettati   alla   riduzione   dei
trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo.». 
  28. Agli enti locali  per  i  quali  la  violazione  del  patto  di
stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente  a
quello cui  la  violazione  si  riferisce,  si  applicano,  nell'anno
successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato rispetto del
patto di stabilita' interno, le sanzioni  di  cui  al  comma  26.  La
rideterminazione delle  indennita'  di  funzione  e  dei  gettoni  di
presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' applicata ai soggetti di cui
all'articolo 82 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  18
agosto  2000,  n.  267,  e  successive   modificazioni,   in   carica
nell'esercizio  in  cui  e'  avvenuta  la  violazione  del  patto  di
stabilita' interno. 
  29. Gli enti locali di cui al comma 28  sono  tenuti  a  comunicare
l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione
del patto di stabilita' interno al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  30. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere  dagli
enti locali che si configurano elusivi  delle  regole  del  patto  di
stabilita' interno sono nulli. 
  31. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali  della  Corte  dei
conti accertino che il rispetto del patto di  stabilita'  interno  e'
stato  artificiosamente  conseguito   mediante   una   non   corretta
imputazione delle entrate o delle uscite ai  pertinenti  capitoli  di
bilancio  o  altre  forme   elusive,   le   stesse   irrogano,   agli
amministratori che hanno posto in essere atti  elusivi  delle  regole
del  patto  di  stabilita'  interno,  la  condanna  ad  una  sanzione
pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennita'  di  carica
percepita al momento di commissione dell'elusione e, al  responsabile
del servizio economico-finanziario, una sanzione  pecuniaria  fino  a
tre mensilita' del trattamento  retributivo,  al  netto  degli  oneri
fiscali e previdenziali. 
  32. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  possono
essere  aggiornati,  ove  intervengano  modifiche  legislative   alla
disciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli
adempimenti  degli  enti  locali  relativi  al  monitoraggio  e  alla
certificazione del patto di stabilita' interno.
Art.32
Patto di stabilita' interno delle regioni e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano 
  1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto  delle
disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono  principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai  sensi  degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. 
  2. Il  complesso  delle  spese  finali  in  termini  di  competenza
finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non  puo'  essere
superiore, per ciascuno degli anni 2012 e  2013,  agli  obiettivi  di
competenza 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  15   giugno   2011,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  148  del  28  giugno  2011,
concernente  il  monitoraggio  e  la  certificazione  del  Patto   di
stabilita' interno 2011 per le regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CP e, per le regioni
che  nel  2011  hanno  ridefinito  i  propri   obiettivi   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 135, della legge 13  dicembre  2010,  n.  220,
attraverso il modello 6OB/11,  ridotti  degli  importi  di  cui  alla
tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il  complesso  delle
spese finali in termini di competenza di ciascuna regione  a  statuto
ordinario non puo' essere superiore all'obiettivo di  competenza  per
l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma.
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?datagu=2011-11-14&task=pdf&datainiziovalidita=20120101&subarticolo=1&redaz=011G0234&datafinevalidita=99999999&progressivoarticolo=0&service=1&numgu=265&numeroarticolo=32&versionearticolo=1&tmstp=1321357499169&cdimg=20111114011G02340032002
  3. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di  ciascuna
regione a statuto ordinario non puo' essere superiore,  per  ciascuno
degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di cassa 2012 e 2013 trasmessi
ai  sensi  dell'articolo  1  del   citato   decreto   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  15  giugno  2011,  concernente   il
monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilita' interno 2011
per le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
attraverso i modelli 5OB/11/CS e, per le regioni che nel  2011  hanno
ridefinito i propri obiettivi, ai sensi dell'articolo 1,  comma  135,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il  modello  6OB/11,
ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014
e successivi il complesso delle spese finali in termini di  cassa  di
ciascuna regione  a  statuto  ordinario  non  puo'  essere  superiore
all'obiettivo di cassa per  l'anno  2013  determinato  ai  sensi  del
presente comma. 
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?datagu=2011-11-14&task=pdf&datainiziovalidita=20120101&subarticolo=1&redaz=011G0234&datafinevalidita=99999999&progressivoarticolo=0&service=1&numgu=265&numeroarticolo=32&versionearticolo=1&tmstp=1321357615928&cdimg=20111114011G02340032003
  4. Il complesso delle spese finali  di  cui  ai  commi  2  e  3  e'
determinato, sia in termini di competenza sia in  termini  di  cassa,
dalla somma delle spese correnti e in conto capitale  risultanti  dal
consuntivo al netto: 
    a) delle spese per  la  sanita',  cui  si  applica  la  specifica
disciplina di settore; 
    b) delle spese per la concessione di crediti; 
    c) delle spese  correnti  e  in  conto  capitale  per  interventi
cofinanziati correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione  europea,  con
esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi
in  cui  l'Unione  europea  riconosca  importi  inferiori,  l'importo
corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso  tra  le  spese
del  patto  di  stabilita'  interno  relativo  all'anno  in  cui   e'
comunicato  il  mancato  riconoscimento.  Ove  la  comunicazione  sia
effettuata  nell'ultimo  quadrimestre,  il   recupero   puo'   essere
conseguito anche nell'anno successivo; 
    d) delle spese relative ai  beni  trasferiti  in  attuazione  del
decreto  legislativo  28  maggio  2010,  n.  85,   per   un   importo
corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la  gestione
e la manutenzione dei medesimi  beni,  determinato  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo n. 85 del 2010; 
    e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di
immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del  decreto  legislativo
28 maggio 2010, n. 85; 
    f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali  soggetti
al patto di stabilita' interno a valere sui residui passivi di  parte
corrente, a  fronte  di  corrispondenti  residui  attivi  degli  enti
locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa
si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali
risultanti nei consuntivi delle regioni per  gli  anni  2007  e  2008
corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali,
ovvero ai dati effettivi degli enti locali ove disponibili; 
    g) delle spese concernenti i censimenti di cui  all'articolo  50,
comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei  limiti  delle
risorse trasferite dall'ISTAT; 
    h) delle spese conseguenti  alla  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nei limiti  dei
maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui  all'articolo  5,
comma 5-quater, della legge n. 225 del 1992,  acquisiti  in  apposito
capitolo di bilancio; 
    i)  delle  spese  in  conto  capitale,  nei  limiti  delle  somme
effettivamente incassate  entro  il  30  novembre  di  ciascun  anno,
relative al gettito derivante dall'attivita' di recupero  fiscale  ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011,  n.  68,
acquisite in apposito capitolo di bilancio; 
    l) delle spese finanziate dal  fondo  per  il  finanziamento  del
trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'articolo  21,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
    m) per gli  anni  2013  e  2014,  delle  spese  per  investimenti
infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
    n) delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e
la  coesione  sociale,  sui  cofinanziamenti  nazionali   dei   fondi
comunitari a finalita' strutturale e  sulle  risorse  individuate  ai
sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133,  subordinatamente  e  nei  limiti  previsti  dal
decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   di   cui
all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148. 
  5. Sono abrogate le  disposizioni  che  individuano  esclusioni  di
spese dalla disciplina del patto di stabilita' interno delle  regioni
a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 4. 
  6.  Ai  fini  della  determinazione  degli  obiettivi  di  ciascuna
regione, le  spese  sono  valutate  considerando  le  spese  correnti
riclassificate secondo la  qualifica  funzionale  «Ordinamento  degli
uffici. Amministrazione generale ed organi  istituzionali»  ponderate
con un coefficiente inferiore a  l  e  le  spese  in  conto  capitale
ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione  di  cui
al  presente  comma  e'  determinata   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 ottobre  di
ogni anno, assumendo a riferimento i dati  comunicati  in  attuazione
dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25  settembre  2009,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,
valutati su base omogenea. Le  disposizioni  del  presente  comma  si
applicano nell'anno successivo a quello di emanazione del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma. 
  7. Il complesso delle spese finali relative all'anno 2012,  2013  e
successivi, sia in termini di competenza finanziaria  che  di  cassa,
delle regioni a statuto ordinario che, in  esito  a  quanto  previsto
dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
risultano collocate nella  classe  piu'  virtuosa,  non  puo'  essere
superiore alla media delle corrispondenti spese finali  del  triennio
2007-2009, ridotta dello 0,9 per cento. 
  8. Ai fini dell'applicazione del comma  7,  le  regioni  a  statuto
ordinario  calcolano  la  media  della  spesa  finale  del   triennio
2007-2009, sia in termini di competenza che di  cassa,  rettificando,
per ciascun anno, la spesa finale con la differenza tra  il  relativo
obiettivo programmatico e  il  corrispondente  risultato,  e  con  la
relativa quota del  proprio  obiettivo  di  cassa  ceduta  agli  enti
locali. 
  9. Le regioni a statuto ordinario diverse da quelle di cui al comma
7, ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3,  applicano  le  tabelle
rideterminate dal decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
da emanare, di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  e   per   la   coesione
territoriale, d'intesa con la  Conferenza  unificata,  in  attuazione
dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  10. Il concorso alla manovra finanziaria delle  regioni  a  statuto
speciale e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,  di  cui
all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
come modificato dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'articolo 14,
comma 1, lettera  b),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
indicato, per ciascuno degli anni  2012,  2013  e  successivi,  nella
seguente tabella. 
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?datagu=2011-11-14&task=pdf&datainiziovalidita=20120101&subarticolo=1&redaz=011G0234&datafinevalidita=99999999&progressivoarticolo=0&service=1&numgu=265&numeroarticolo=32&versionearticolo=1&tmstp=1321357665942&cdimg=20111114011G02340032004
 11. Al fine di assicurare il concorso  agli  obiettivi  di  finanza
pubblica,  le  regioni  a  statuto  speciale,  escluse   la   regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente,  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012,
2013 e successivi, il livello complessivo delle spese correnti  e  in
conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, determinato riducendo
gli obiettivi  programmatici  del  2011  della  somma  degli  importi
indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro  il  30
novembre  di  ciascun  anno  precedente,  il   presidente   dell'ente
trasmette la proposta di accordo al Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente  dell'ente
trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. In  caso  di
mancato accordo,  si  applicano  le  disposizioni  stabilite  per  le
regioni a statuto ordinario. 
  12. Al fine di assicurare il concorso  agli  obiettivi  di  finanza
pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun  anno
precedente, con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il  saldo  programmatico
calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando  il
saldo programmatico dell'esercizio 2011  della  somma  degli  importi
indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro  il  30
novembre  di  ciascun  anno  precedente,  il   presidente   dell'ente
trasmette la proposta di accordo al Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente  dell'ente
trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. In  caso  di
mancato accordo,  si  applicano  le  disposizioni  stabilite  per  le
regioni a statuto ordinario. 
  13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di  Trento
e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni  in  materia
di finanza locale definiscono per  gli  enti  locali  dei  rispettivi
territori, nell'ambito degli accordi di cui ai  commi  11  e  12,  le
modalita' attuative del patto di stabilita' interno,  esercitando  le
competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia
e dalle relative norme di attuazione  e  fermo  restando  l'obiettivo
complessivamente determinato in  applicazione  dell'articolo  31.  In
caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui  al
presente comma, le disposizioni  previste  in  materia  di  patto  di
stabilita' interno  per  gli  enti  locali  del  restante  territorio
nazionale. 
  14. L'attuazione dei commi 11, 12 e 13 avviene nel  rispetto  degli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione. 
  15.  Le  regioni  cui  si  applicano  limiti  alla  spesa   possono
ridefinire   il   proprio   obiettivo   di   cassa   attraverso   una
corrispondente  riduzione  dell'obiettivo  degli  impegni  di   parte
corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari  diversi,
alla spesa di personale, ai trasferimenti correnti e  continuativi  a
imprese pubbliche e private,  a  famiglie  e  a  istituzioni  sociali
private, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di
servizi  e  forniture  calcolati  con  riferimento  alla  media   dei
corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio  di
ogni anno le regioni comunicano al Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  per
ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2012-2014,  l'obiettivo
programmatico di cassa rideterminato,  l'obiettivo  programmatico  di
competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico
di competenza relativo alle spese  non  compensate,  unitamente  agli
elementi informativi necessari a verificare le modalita'  di  calcolo
degli obiettivi. Le modalita' per il monitoraggio e la certificazione
dei risultati del patto  di  stabilita'  interno  delle  regioni  che
chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con  il
decreto di cui al comma 18. 
  16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di  Trento
e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre
che nei modi stabiliti dai commi  11,  12  e  13,  anche  con  misure
finalizzate a produrre un risparmio  per  il  bilancio  dello  Stato,
mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali,  attraverso
l'emanazione, con le modalita' stabilite dai rispettivi  statuti,  di
specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme  di  attuazione
precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello
Stato da ottenere  in  modo  permanente  o  comunque  per  annualita'
definite. 
  17. A decorrere dall'anno 2013 le modalita' di raggiungimento degli
obiettivi di finanza  pubblica  delle  singole  regioni,  esclusa  la
componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di  Bolzano
e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra  lo
Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in
sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con  i
rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette  modalita'
si conformano a criteri europei  con  riferimento  all'individuazione
delle entrate e delle spese da considerare nel saldo  valido  per  il
patto di stabilita' interno. Le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano rispondono nei confronti dello Stato del  mancato
rispetto degli obiettivi di  cui  al  primo  periodo,  attraverso  un
maggior concorso delle stesse nell'anno  successivo  in  misura  pari
alla  differenza  tra  l'obiettivo   complessivo   e   il   risultato
complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti  sanzioni  a  carico
degli enti responsabili del  mancato  rispetto  degli  obiettivi  del
patto di stabilita' interno e  il  monitoraggio,  con  riferimento  a
ciascun ente, a livello centrale, nonche' il termine  perentorio  del
31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli  obiettivi,
con riferimento a ciascun  ente.  La  Conferenza  permanente  per  il
coordinamento della finanza pubblica, con il supporto  tecnico  della
Commissione  tecnica  paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo
fiscale, monitora l'applicazione del presente comma. Con decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2012,  sono  stabilite
le  modalita'  per  l'attuazione  del  presente  comma,  nonche'   le
modalita' e le condizioni per l'eventuale esclusione  dall'ambito  di
applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni
precedenti  siano  risultate  inadempienti  al  patto  di  stabilita'
interno e delle regioni sottoposte ai piani di  rientro  dai  deficit
sanitari. Restano ferme per l'anno 2012 le  disposizioni  di  cui  ai
commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre  2010,  n.
220. 
  18. Per il monitoraggio degli  adempimenti  relativi  al  patto  di
stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per  la
finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione  debitoria,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  trasmettono
trimestralmente  al  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  entro  trenta
giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il  sistema
web appositamente previsto per il patto  di  stabilita'  interno  nel
sito   web   «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»    le    informazioni
riguardanti sia la  gestione  di  competenza  sia  quella  di  cassa,
attraverso i prospetti e con le modalita' definiti  con  decreto  del
predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano. 
  19. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi  del  patto
di stabilita' interno,  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  e'
tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno
successivo a quello di  riferimento,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
una certificazione, sottoscritta  dal  rappresentante  legale  e  dal
responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e  con  le
modalita' definite dal  decreto  di  cui  al  comma  18.  La  mancata
trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del  31
marzo costituisce inadempimento al patto di stabilita'  interno.  Nel
caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo,  attesti
il rispetto del patto, si  applicano  le  sole  disposizioni  di  cui
all'articolo 7, comma  1,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 149. 
  20. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio
provvedono a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un  prospetto  che
evidenzi  il  rispetto  del  patto  di  stabilita'  con   riferimento
all'esercizio finanziario cui il bilancio di previsione si riferisce. 
  21. Le informazioni previste dai commi 18, 19 e  20  sono  messe  a
disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
nonche'  della  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle
province autonome, da  parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, secondo modalita' e contenuti individuati  tramite  apposite
convenzioni. 
  22. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7,  comma  l,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 
  23. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  6
settembre 2011, n. 149, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:
«La sanzione non si applica nel caso  in  cui  il  superamento  degli
obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  sia  determinato  dalla
maggiore  spesa  per  interventi   realizzati   con   la   quota   di
finanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione
europea rispetto alla media della corrispondente spesa  del  triennio
considerata ai  fini  del  calcolo  dell'obiettivo,  diminuita  della
percentuale di manovra prevista per l'anno di  riferimento,  nonche',
in caso di mancato rispetto del patto  di  stabilita'  nel  triennio,
dell'incidenza  degli  scostamenti  tra  i  risultati  finali  e  gli
obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi». 
  24. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si
trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo  periodo  dell'articolo
7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.
149, si considerano adempienti al  patto  di  stabilita'  interno,  a
tutti gli effetti, se, nell'anno successivo, provvedono a: 
    a) impegnare le spese correnti,  al  netto  delle  spese  per  la
sanita', in misura  non  superiore  all'importo  annuale  minimo  dei
corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio.  A  tal  fine
riducono l'ammontare complessivo  degli  stanziamenti  relativi  alle
spese correnti, al netto delle spese per la sanita',  ad  un  importo
non superiore a quello  annuale  minimo  dei  corrispondenti  impegni
dell'ultimo triennio; 
    b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; 
    c) non procedere ad assunzioni di personale  a  qualsiasi  titolo
con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i  rapporti  di
collaborazione  continuata   e   di   somministrazione,   anche   con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto di stipulare contratti di servizio che  si  configurino  come
elusivi della presente disposizione. A tal  fine,  il  rappresentante
legale  e  il  responsabile  del  servizio  finanziario   certificano
trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e
b) e di cui alla presente lettera. La  certificazione  e'  trasmessa,
entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun  trimestre,  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato.  In  caso  di  mancata  trasmissione
della certificazione le regioni si considerano inadempienti al  patto
di stabilita'  interno.  Lo  stato  di  inadempienza  e  le  sanzioni
previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,  hanno  effetto
decorso  il   termine   perentorio   previsto   per   l'invio   della
certificazione. 
  25. Alle regioni e alle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
per le quali la  violazione  del  patto  di  stabilita'  interno  sia
accertata  successivamente  all'anno  seguente  a   quello   cui   la
violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a  quello
in cui e' stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilita'
interno,  le  sanzioni  di  cui  al  comma  22.  In  tali  casi,   la
comunicazione della violazione del patto e' effettuata  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato  entro  30  giorni   dall'accertamento   della
violazione da parte degli uffici dell'ente. 
  26. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere  dalle
regioni e dalle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  che  si
configurano elusivi delle regole del patto di stabilita' interno sono
nulli. 
  27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  possono
essere  aggiornati,  ove  intervengano  modifiche  legislative   alla
disciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli
adempimenti delle regioni e delle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del  patto  di
stabilita' interno. 
Art.33
Disposizioni diverse 
   1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1,
del  decreto-legge  10  febbraio  2009,   n.   5,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e'  incrementata  di
1.143 milioni di euro per l'anno 2012 ed e'  ripartita,  con  decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalita'  indicate
nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge. Una quota pari  a  100
milioni di euro del fondo di cui al primo periodo  e'  destinata  per
l'anno 2012 al finanziamento di  interventi  urgenti  finalizzati  al
riequilibrio socio-economico, ivi compresi  interventi  di  messa  in
sicurezza del territorio,  e  allo  sviluppo  dei  territori  e  alla
promozione  di  attivita'  sportive,  culturali  e  sociali  di   cui
all'articolo 1, comma 40, quarto periodo,  della  legge  13  dicembre
2010, n. 220. E' altresi' rifinanziata di 50  milioni  di  euro,  per
l'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13,  comma
3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Alla  ripartizione
della predetta quota e all'individuazione dei beneficiari si provvede
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  in  coerenza
con  apposito  atto  di  indirizzo  delle  Commissioni   parlamentari
competenti per i profili di carattere finanziario. 
  2. Le risorse del Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.  88,  sono
assegnate dal CIPE con indicazione delle relative quote annuali. Alle
risorse del Fondo trasferite sui pertinenti capitoli di  bilancio  si
applica quanto previsto all'articolo 10, comma 10, del  decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111. 
  3. Al Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  e'  assegnata  una
dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo
di  programmazione  2014-2020,  da  destinare  prioritariamente  alla
prosecuzione di interventi  indifferibili  infrastrutturali,  nonche'
per la messa in  sicurezza  di  edifici  scolastici,  per  l'edilizia
sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per  interventi  a  favore
delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati  alla  data
del 30  settembre  2011,  gia'  previsti  nell'ambito  dei  programmi
nazionali per  il  periodo  2007-2013.  I  predetti  interventi  sono
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con  il  Ministro  delegato  per  la  politica  di  coesione
economica,  sociale  e  territoriale,  su   proposta   del   Ministro
interessato al singolo intervento. 
  4. La dotazione del Fondo per interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre  2004,  n.  307,  e',   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 4, comma 58, ridotta di ulteriori 4.799 milioni di euro
per l'anno 2012. 
  5. La dotazione del fondo di  cui  all'articolo  6,  comma  2,  del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' rideterminata in  termini  di
sola cassa negli importi di 950  milioni  per  l'anno  2012,  di  587
milioni per l'anno 2013, di 475 milioni per  l'anno  2014  e  di  450
milioni a decorrere dall'anno 2015. 
  6. Una quota delle risorse complessivamente disponibili relative  a
rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti  presso  la
contabilita'  speciale  1778  «Agenzia  delle  entrate  -  Fondi   di
Bilancio», pari a 263 milioni di euro per  l'anno  2013,  e'  versata
all'entrata del bilancio dello Stato. 
  7. All'articolo l, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n.  220,
come  modificato  dall'articolo  25,  comma  1,   lettera   c),   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quinto, il sesto ed il settimo
periodo sono sostituiti dal  seguente:  «Eventuali  maggiori  entrate
rispetto all'importo di 3.150 milioni di  euro  sono  riassegnate  al
fondo per l'ammortamento dei titoli  di  Stato».  Il  presente  comma
entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale. 
  8. Per l'anno 2012 e' istituito un apposito fondo con una dotazione
di 750 milioni di euro, destinato, quanto a 200 milioni  di  euro  al
Ministero della difesa per il potenziamento ed  il  finanziamento  di
oneri indifferibili del comparto difesa e  sicurezza,  quanto  a  220
milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed  il
finanziamento  di  oneri  indifferibili  della  Polizia   di   Stato,
dell'Arma dei carabinieri e dei Vigili del fuoco, quanto a 30 milioni
di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed  il
finanziamento di oneri indifferibili, quanto a 100 milioni di euro al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  per  la
messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 100 milioni  di
euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare  per  interventi  in  materia  di  difesa  del  suolo  ed  altri
interventi urgenti, quanto a 100 milioni di euro al  Ministero  dello
sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di  cui
all'articolo 15 della legge  7  agosto  1997,  n.  266.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire il fondo  di
cui al presente comma. 
  9. All'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le  parole:  «2.300  milioni  di  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «3.050 milioni di euro». Il presente comma entra in  vigore
alla data  di  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
  10. E' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno  2012
da destinare a  misure  di  sostegno  al  settore  dell'autotrasporto
merci. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono ripartite le risorse tra le diverse misure in coerenza  con  gli
interventi gia' previsti a legislazione vigente e con le esigenze del
settore. 
  11. Le disposizioni di cui all'articolo  2,  commi  da  4-novies  a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque  per  mille  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche in base alla scelta del  contribuente,  si  applicano
anche relativamente all'esercizio finanziario  2012  con  riferimento
alle dichiarazioni dei redditi 2011. Le  disposizioni  contenute  nel
decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  23  aprile  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131  dell'8  giugno  2010,  si
applicano anche  all'esercizio  finanziario  2012  e  i  termini  ivi
stabiliti  relativamente  al  predetto  esercizio  finanziario   sono
aggiornati per gli anni: da 2009 a 2011, da 2010 a 2012 e da  2011  a
2013. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della  quota
del 5 per mille nell'anno 2012 sono quantificate nell'importo di euro
400 milioni. 
  12. In attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 sono prorogate
le misure  sperimentali  per  l'incremento  della  produttivita'  del
lavoro,  previste  dall'articolo  2,  comma  1,   lettera   c),   del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. L'agevolazione di  cui  al  primo
periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 835 milioni
nel 2012 e 263 milioni nell'anno 2013. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, al fine del rispetto  dell'onere  massimo  fissato  al
secondo  periodo,  e'  stabilito  l'importo  massimo   assoggettabile
all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2008, n. 126, nonche' il limite massimo di reddito annuo oltre
il quale il titolare non puo' usufruire dell'agevolazione di  cui  al
presente articolo. 
  13. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, e successive modificazioni, le parole: «Negli anni  2009,  2010  e
2011» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010, 2011  e
2012». Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite di
reddito indicato nelle disposizioni ivi  richiamate  e'  da  riferire
all'anno 2011. 
  14. Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di
lavoro previsto dall'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, e' concesso per il periodo dal 1° gennaio al 31  dicembre  2012,
con i criteri e le modalita' di cui all'articolo 1, commi  67  e  68,
della legge 24 dicembre  2007,  n.  247,  nei  limiti  delle  risorse
stanziate a tal fine per il medesimo anno 2012 ai  sensi  del  quarto
periodo dell'articolo 1, comma 68, della  citata  legge  n.  247  del
2007. 
  15. Per il  finanziamento  di  interventi  in  favore  del  sistema
universitario e per le finalita' di cui al Fondo per il finanziamento
ordinario delle universita' e' autorizzata la spesa, per il 2012,  di
400 milioni di euro. 
  16. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 635, della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 47, della legge  22
dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la spesa di 242 milioni di euro
per l'anno 2012. 
  17. Per le finalita' di cui alla legge 29 luglio 1991, n.  243,  e'
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2012. 
  18.  Ai  fini  della  proroga  fino  al  30   giugno   2012   della
partecipazione italiana a missioni internazionali, la  dotazione  del
fondo di cui all'articolo 1, comma  1240,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e' incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2012. 
  19. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi  di  cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
a decorrere  dal  1°  gennaio  2012,  il  piano  di  impiego  di  cui
all'articolo 7-bis, comma 1,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  23
maggio 2008, n. 92, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre  2012.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
1, 2  e  3,  del  decreto-legge  n.  92  del  2008,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.   125   del   2008,   e   successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 72,8 milioni  di
euro per l'anno 2012, con specifica destinazione  di  67  milioni  di
euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il  personale  di
cui al comma 74 e di cui al comma  75  del  citato  articolo  24  del
decreto-legge n. 78 del 2009, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 102 del 2009. 
  20. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata  di
euro 1.000 milioni per l'anno 2012. 
  21. In attesa della riforma  degli  ammortizzatori  sociali  ed  in
attuazione dell'intesa Stato  regioni  e  province  autonome  sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano il 20  aprile  2011,  per
l'anno 2012 e nel limite  delle  risorse  di  cui  al  comma  26,  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base  di
specifici accordi governativi e per periodi non  superiori  a  dodici
mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione,  anche  senza
soluzione  di  continuita',  di  trattamenti  di  cassa  integrazione
guadagni, di  mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale,  anche  con
riferimento a settori produttivi e  ad  aree  regionali.  Nell'ambito
delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga  alla
normativa  vigente,  anche  senza  soluzione   di   continuita',   di
trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni,  di  mobilita'  e  di
disoccupazione   speciale,   i   trattamenti   concessi   ai    sensi
dell'articolo 1, comma 30, della legge  13  dicembre  2010,  n.  220,
possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi
e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti  di  cui  al
periodo precedente e' ridotta del 10 per  cento  nel  caso  di  prima
proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e  del  40  per
cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno  del
reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere
erogati esclusivamente nel caso di frequenza di  specifici  programmi
di reimpiego,  anche  miranti  alla  riqualificazione  professionale,
organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali invia  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze una relazione  sull'andamento  degli  impegni  delle  risorse
destinate agli ammortizzatori in deroga. 
  22. Al fine di garantire criteri omogenei di  accesso  a  tutte  le
forme di integrazione del reddito, si applicano anche  ai  lavoratori
destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in  deroga
e di mobilita' in deroga, rispettivamente,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,  e
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.  223.
Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo,  ai  fini  del
calcolo del requisito di cui al citato articolo 16,  comma  1,  della
legge  n.  223  del  1991,  si  considerano  valide  anche  eventuali
mensilita' accreditate dalla  medesima  impresa  presso  la  Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n.  335,  con  esclusione   dei   soggetti   individuati   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per
i soggetti che abbiano conseguito in  regime  di  monocommittenza  un
reddito superiore a 5.000  euro  complessivamente  riferito  a  dette
mensilita'. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive modificazioni, al comma 3,  le  parole:  «2009-2011»  sono
sostituite dalle seguenti: «2009-2012» e, al comma 7, le parole: «per
gli anni 2009, 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «per  gli
anni 2009, 2010, 2011 e 2012». 
  23.  E'  prorogata,   per   l'anno   2012,   l'applicazione   delle
disposizioni di cui ai commi 11, 13, 14, nel limite di 40 milioni  di
euro per l'anno 2012, 15 e 16 dell'articolo 19 del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento  di  cui
all'articolo 19, comma 12, del citato decreto-legge n. 185  del  2008
e' prorogato per l'anno 2012 nel limite di spesa  di  15  milioni  di
euro. Al comma 7 dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 185 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  2  del  2009,  e
successive modificazioni, le parole: «per gli anni 2009, 2010 e 2011»
sono sostituite dalle seguenti: «per gli  anni  2009,  2010,  2011  e
2012». 
  24.  L'intervento  di  cui  al  comma   6   dell'articolo   1   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' prorogato per l'anno  2012  nel
limite di 80 milioni di euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1  del
predetto decreto-legge n. 78 del 2009, le parole: «per gli anni 2009,
2010 e 2011» sono sostituite dalle  seguenti:  «per  gli  anni  2009,
2010, 2011 e 2012». L'intervento  a  carattere  sperimentale  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge l°  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  e'
prorogato nell'anno 2012 nel limite di spesa di 30  milioni  di  euro
con le modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze. 
  25. Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo  2,
commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  e
successive proroghe, sono prorogati per  l'anno  2012  con  modalita'
definite con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze,  e  nel
limite di importi definiti nello stesso decreto, anche a seguito  del
monitoraggio degli effetti conseguenti  dalla  sperimentazione  degli
interventi  per  l'anno  2011  e  comunque  non  superiori  a  quelli
stabiliti per l'anno 2010. 
  26. Gli oneri derivanti dai commi da 21 a 25 sono  posti  a  carico
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di  cui  all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,
come rifinanziato dalla presente legge. 
  27. La  dotazione  del  Fondo  di  intervento  integrativo  per  la
concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio
da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio  1992,  n.
147, e' incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2012. 
  28. Per consentire il rientro dall'emergenza  derivante  dal  sisma
che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009,  la  ripresa
della riscossione di  cui  all'articolo  39,  commi  3-bis,  3-ter  e
3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  avviene,  senza
applicazione di sanzioni, interessi e oneri  accessori,  mediante  il
pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere  dal
mese di gennaio  2012.  L'ammontare  dovuto  per  ciascun  tributo  o
contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle
sospensioni, al netto dei versamenti gia' eseguiti, e' ridotto al  40
per cento. 
  29. Le somme versate entro  il  31  ottobre  2011  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato   ai   sensi   delle   disposizioni   indicate
nell'allegato 3, che, alla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione, non  sono  state  riassegnate  alle  pertinenti  unita'
previsionali, sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato.
Il presente comma entra in vigore alla data  di  pubblicazione  della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  30. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  dogane  e'
disposto l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla  benzina  e  sulla
benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa  sul  gasolio
usato come carburante di cui all'allegato I  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,   n.   504,   e   successive
modificazioni, in  misura  tale  da  determinare,  per  l'anno  2012,
maggiori entrate pari a 65 milioni di euro. 
  31. Il contratto di programma per il triennio 2009-2011,  stipulato
tra Poste italiane s.p.a. e il Ministero dello sviluppo economico, e'
approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa UE in
materia. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti degli stanziamenti
di bilancio previsti a legislazione vigente. Il presente comma  entra
in vigore alla data  di  pubblicazione  della  presente  legge  nella
Gazzetta Ufficiale. 
  32. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente  da
universita' non statali di cui all'articolo 8, comma l,  del  decreto
legislativo 21 dicembre 1999,  n.  517,  e'  disposto,  a  titolo  di
concorso  statale  al  finanziamento  degli   oneri   connessi   allo
svolgimento delle attivita' strumentali necessarie  al  perseguimento
dei fini istituzionali  da  parte  dei  soggetti  di  cui  al  citato
articolo 8, comma l, il finanziamento  di  70  milioni  di  euro  per
l'anno 2012, la cui erogazione e' subordinata alla sottoscrizione dei
protocolli  d'intesa,  tra  le  singole  universita'  e  la   regione
interessata, comprensivi della  regolazione  condivisa  di  eventuali
contenziosi  pregressi.  Il  riparto  del  predetto  importo  tra   i
policlinici universitari  gestiti  direttamente  da  universita'  non
statali e' stabilito  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  33. Il fondo istituito ai sensi  dell'articolo  22,  comma  6,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' incrementato di 30  milioni  di
euro per l'anno 2012. 
  34. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  26-ter,
del  decreto-legge  13  agosto  2011,   n.   138,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e'  ridotta  di
18 milioni di euro per l'anno 2012 e di 25 milioni di euro per l'anno
2013. L'ultimo periodo del citato comma 26-ter e' soppresso. 
  35. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n.  379,  e'
fissato in 2,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 3,6 milioni di  euro
per l'anno 2012 ed e' attribuito per il 35 per cento all'istituto per
la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per
il 50 per cento all'I.R.F.A. - Istituto per la  riabilitazione  e  la
formazione ANMIL onlus e per il restante 15  per  cento  all'Istituto
europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento  professionale
- I.E.R.F.O.P. onlus, con l'obbligo per i medesimi degli  adempimenti
di rendicontazione  come  previsti  dall'articolo  2  della  medesima
legge. Il presente comma entra in vigore alla data  di  pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai maggiori  oneri  di
cui al presente comma si provvede a valere sulle  risorse  del  fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  36.  Nel  saldo  finanziario  in  termini  di   competenza   mista,
individuato ai sensi  dell'articolo  l,  comma  89,  della  legge  13
dicembre 2010, n. 220, rilevante ai fini della verifica del  rispetto
del Patto di  stabilita'  interno,  non  sono  considerate  le  spese
sostenute  dal  comune  di  Barletta  per  la   realizzazione   degli
interventi  conseguenti  al  crollo  del  fabbricato  di  Via   Roma.
L'esclusione delle spese opera nei limiti di l milione  di  euro  per
l'anno 2011. A tal fine, la dotazione del Fondo di  cui  all'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e'  ridotta  di 1
milione di euro per l'anno 2011. Il presente comma  entra  in  vigore
alla data  di  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
  37. In via straordinaria, per l'anno 2012, per la provincia  ed  il
comune di Milano, coinvolti  nell'organizzazione  del  grande  evento
EXPO Milano 2015, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c),
dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,  si
intendono cosi' ridefinite: 
    a) e' assoggettato ad una riduzione  del  fondo  sperimentale  di
riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari  alla  differenza
tra   il   risultato   registrato   e    l'obiettivo    programmatico
predeterminato e comunque per un importo non  superiore  all'1,5  per
cento delle entrate correnti registrate  nell'ultimo  consuntivo.  In
caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono  tenuti  a
versare all'entrata del bilancio dello Stato  le  somme  residue.  La
sanzione non  si  applica  nel  caso  in  cui  il  superamento  degli
obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  sia  determinato  dalla
maggiore  spesa  per  interventi   realizzati   con   la   quota   di
finanziamento nazionale  e  correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione
europea rispetto alla media della corrispondente spesa  del  triennio
precedente; 
    b)  non  puo'  impegnare  spese  correnti  in  misura   superiore
all'importo  dei  corrispondenti   impegni   registrati   nell'ultimo
consuntivo; 
    c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli investimenti,  ad
eccezione  dell'indebitamento  legato   esclusivamente   alle   opere
essenziali   connesse   al   grande   evento   EXPO   Milano    2015,
ricomprendendovi    altresi'    eventuali     garanzie     accessorie
all'indebitamento principale; i mutui  e  i  prestiti  obbligazionari
posti in essere con  istituzioni  creditizie  o  finanziarie  per  il
finanziamento degli investimenti devono essere corredati da  apposita
attestazione da cui risulti  il  conseguimento  degli  obiettivi  del
patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno  precedente.   L'istituto
finanziatore o l'intermediario  finanziario  non  puo'  procedere  al
finanziamento  o  al  collocamento  del  prestito  in  assenza  della
predetta  attestazione,  salvo  quanto   sopra   previsto   per   gli
investimenti indispensabili per la realizzazione  del  grande  evento
EXPO Milano 2015. 
  38.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  2,  comma  3,   del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' autorizzata la
spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2012. 
Art.34
Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti 
di distribuzione carburanti 
   1. Per tenere conto dell'incidenza  delle  accise  sul  reddito  di
impresa degli esercenti impianti di distribuzione di  carburante,  il
reddito stesso e' ridotto, a titolo di deduzione  forfetaria,  di  un
importo pari  alle  seguenti  percentuali  dell'ammontare  lordo  dei
ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
    a) 1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.000,00 euro; 
    b) 0,6 per cento dei ricavi oltre  1.032.000,00  euro  e  fino  a
2.064.000,00 euro; 
    c) 0,4 per cento dei ricavi oltre 2.064.000,00 euro. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. I
soggetti di cui al comma 1 nella determinazione  dell'acconto  dovuto
per ciascun periodo di imposta assumono  quale  imposta  del  periodo
precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della
deduzione forfetaria di cui al medesimo comma 1. 
  3. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.
10, sono soppresse le parole da: «nel limite di spesa di  24  milioni
di euro per l'anno 2012» fino alla fine del secondo periodo. 
  4. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla  benzina  con  piombo
nonche' l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui
all'allegato  I  del  testo  unico  delle  disposizioni   legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto  legislativo  26
ottobre   1995,   n.   504,   e   successive   modificazioni,    sono
rispettivamente fissate: 
    a) a decorrere dal 1° gennaio 2012, ad  euro  614,20  e  ad  euro
473,20 per mille litri di prodotto: 
    b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ad  euro  614,70  e  ad  euro
473,70 per mille litri di prodotto. 
  5. Agli aumenti di accisa sulle benzine disposti dal comma 4 non si
applica l'articolo 1, comma 154,  secondo  periodo,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662. Il maggior  onere  conseguente  agli  aumenti,
disposti con il comma 4, dell'aliquota di accisa  sul  gasolio  usato
come  carburante   e'   rimborsato,   con   le   modalita'   previste
dall'articolo 6, comma  2,  primo  e  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui
all'articolo 5, comma l, limitatamente agli esercenti le attivita' di
trasporto merci con veicoli  di  massa  massima  complessiva  pari  o
superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28  dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2002, n. 16. 
  6. All'onere derivante dalle disposizioni  dei  commi  da  1  a  3,
valutato in 41 milioni di euro per l'anno 2012 ed in  65  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2013, si  provvede  mediante  le  maggiori
entrate derivanti dalle disposizioni dei commi 4 e 5. 
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di
distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100  euro,  sono
gratuite sia per l'acquirente che per il venditore. 
Art.35
Fondi speciali e tabelle 
   1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui  all'articolo
11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che  si  prevede  possano
essere approvati nel  triennio  2012-2014  restano  determinati,  per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, nelle  misure  indicate  nelle
Tabelle A e B allegate alla presente legge,  rispettivamente  per  il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo  speciale
destinato alle spese in conto capitale. 
  2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati  di  previsione  del
bilancio 2012 e del triennio 2012-2014 in relazione a leggi di  spesa
permanente  la  cui  quantificazione  e'  rinviata  alla   legge   di
stabilita', ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della
legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  sono  indicate  nella  Tabella  C
allegata alla presente legge. 
  3. Gli importi delle riduzioni  di  autorizzazioni  legislative  di
spesa di parte corrente, per ciascuno degli anni 2012, 2013  e  2014,
con le relative aggregazioni per programma e per missione,  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge. 
  4. Gli importi delle quote destinate a gravare  su  ciascuno  degli
anni 2012, 2013 e 2014 per le leggi che dispongono spese a  carattere
pluriennale in conto  capitale,  con  le  relative  aggregazioni  per
programma e per missione e con distinta  e  analitica  evidenziazione
dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre  2009,
n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge. 
  5. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella  Tabella
di  cui  al  comma  4,  le  amministrazioni   pubbliche,   ai   sensi
dell'articolo 30, comma 2, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
possono assumere impegni nell'anno 2012, a carico di esercizi futuri,
nei  limiti  massimi  di   impegnabilita'   indicati   per   ciascuna
disposizione legislativa in apposita colonna  della  stessa  Tabella,
ivi compresi gli impegni gia' assunti  nei  prece  denti  esercizi  a
valere sulle autorizzazioni medesime. 
Art.36
Entrata in vigore 
   1. Salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e
36, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato
ALLEGATI
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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