Legge n. 12/2012. Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità  informatica. G.U. n. 45 del 23 febbraio 2012.



Legge 15 febbraio 2012, n. 12. Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalita' informatica.

Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2012.

Entrata in vigore del provvedimento: 09 marzo 2012
Art. 1 
Modifiche al codice penale in materia di  confisca  obbligatoria  dei
  beni informatici o telematici  utilizzati  per  la  commissione  di
  reati informatici 
  1. All'articolo 240 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al secondo comma, dopo il numero 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che
risultino essere  stati  in  tutto  o  in  parte  utilizzati  per  la
commissione dei reati  di  cui  agli  articoli  615-ter,  615-quater,
615-quinquies,   617-bis,   617-ter,    617-quater,    617-quinquies,
617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater,  635-quinquies,  640-ter  e
640-quinquies»; 
    b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
      «Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e  1-bis  del
capoverso precedente non si applicano se la  cosa  o  il  bene  o  lo
strumento informatico o telematico appartiene a persona  estranea  al
reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso  precedente  si
applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta  delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale». 
 
Art. 2 
 
Destinazione  dei  beni  informatici  o  telematici   sequestrati   o
  confiscati  in  quanto  utilizzati  per  la  commissione  di  reati
  informatici 
  1. Alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
1989, n. 271, dopo l'articolo 86 e' inserito il seguente: 
    «Art. 86-bis. - (Destinazione dei beni informatici  o  telematici
sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione  dei
reati  di  cui  agli  articoli   473,   474,   615-ter,   615-quater,
615-quinquies,   617-bis,   617-ter,    617-quater,    617-quinquies,
617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater,  635-quinquies,  640-ter  e
640-quinquies del codice  penale).  -  1.  I  beni  e  gli  strumenti
informatici o telematici oggetto  di  sequestro  che,  a  seguito  di
analisi tecnica forense, risultino essere stati in tutto o  in  parte
utilizzati per la commissione dei reati di  cui  agli  articoli  473,
474,   615-ter,   615-quater,   615-quinquies,   617-bis,    617-ter,
617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter,  635-quater,
635-quinquies,  640-ter  e  640-quinquies  del  codice  penale   sono
affidati  dall'autorita'  giudiziaria  in  custodia  giudiziale   con
facolta' d'uso, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi
di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego  in  attivita'  di
contrasto ai crimini informatici, ovvero ad altri organi dello  Stato
per finalita' di giustizia. 
  2. I beni e gli strumenti di cui al comma 1,  ove  acquisiti  dallo
Stato  a  seguito  di  procedimento  definitivo  di  confisca,   sono
assegnati alle amministrazioni che ne facciano  richiesta  e  che  ne
abbiano avuto l'uso ovvero,  ove  non  vi  sia  stato  un  precedente
affidamento in custodia giudiziale, agli organi  di  polizia  che  ne
facciano richiesta per l'impiego in attivita' di contrasto ai crimini
informatici ovvero ad altri  organi  dello  Stato  per  finalita'  di
giustizia». 
 
Art. 3 
 
Destinazione dei beni informatici o telematici confiscati  in  quanto
  utilizzati per la commissione dei  delitti  di  cui  al  libro  II,
  titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale 
  1. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo il  comma
9 e' inserito il seguente: 
    «9-bis. I beni informatici  o  telematici  confiscati  in  quanto
utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II,  titolo
XII, capo III, sezione I,  del  codice  penale  sono  assegnati  agli
organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del
comma 9». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 15 febbraio 2012 

Fai una domanda