Legge n. 148/2011. Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria. G.U. n. 216 del 16 settembre 2011.



Legge 14 settembre 2011, n. 148. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011.

Entrata in vigore del provvedimento: 17 settembre 2011
Art. 1  
  1. Il decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  recante  ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo  sviluppo,
e' convertito in legge con le  modificazioni  riportate  in  allegato
alla presente legge. 
  2. Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle  finalita'  di
cui  all'articolo  9  del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  per
riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari
al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento  di  efficienza,
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) ridurre  gli  uffici  giudiziari  di  primo  grado,  ferma  la
necessita' di garantire la permanenza  del  tribunale  ordinario  nei
circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del  30  giugno
2011; 
    b)  ridefinire,  anche  mediante  attribuzione  di  porzioni   di
territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici
giudiziari secondo criteri oggettivi e  omogenei  che  tengano  conto
dell'estensione  del  territorio,  del  numero  degli  abitanti,  dei
carichi  di  lavoro  e  dell'indice   delle   sopravvenienze,   della
specificita' territoriale del bacino di utenza,  anche  con  riguardo
alla  situazione  infrastrutturale,  e  del  tasso  d'impatto   della
criminalita' organizzata, nonche' della necessita' di  razionalizzare
il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane; 
    c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti  non
distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi
presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni  capoluogo  di
provincia alla  data  del  30  giugno  2011,  della  possibilita'  di
accorpare   piu'   uffici   di   procura   anche    indipendentemente
dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo,  in
tali casi, che l'ufficio di  procura  accorpante  possa  svolgere  le
funzioni requirenti  in  piu'  tribunali  e  che  l'accorpamento  sia
finalizzato a esigenze di funzionalita' ed efficienza che  consentano
una migliore organizzazione dei mezzi e delle  risorse  umane,  anche
per raggiungere economia di  specializzazione  ed  una  piu'  agevole
trattazione dei procedimenti; 
    d)  procedere  alla  soppressione  ovvero  alla  riduzione  delle
sezioni distaccate  di  tribunale,  anche  mediante  accorpamento  ai
tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b); 
    e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione
di quanto previsto dalle lettere a), b), c)  e  d),  il  riequilibrio
delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali  tra
uffici limitrofi della  stessa  area  provinciale  caratterizzati  da
rilevante differenza di dimensioni; 
    f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione,
ciascun  distretto  di  corte  d'appello,  incluse  le  sue   sezioni
distaccate, comprenda non meno di tre  degli  attuali  tribunali  con
relative procure della Repubblica; 
    g) prevedere che  i  magistrati  e  il  personale  amministrativo
entrino di diritto a far parte  dell'organico,  rispettivamente,  dei
tribunali e delle procure della Repubblica presso  il  tribunale  cui
sono  trasferite  le  funzioni  di  sedi  di  tribunale,  di  sezioni
distaccate e di procura presso  cui  prestavano  servizio,  anche  in
sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze; 
    h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati  e  del  personale
prevista dalla lettera  g)  non  costituisca  assegnazione  ad  altro
ufficio giudiziario o destinazione ad  altra  sede,  ne'  costituisca
trasferimento ad altri effetti; 
    i) prevedere con successivi decreti del Ministro della  giustizia
le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale  di
magistratura e amministrativo; 
    l) prevedere la  riduzione  degli  uffici  del  giudice  di  pace
dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo
in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b),
dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro; 
    m) prevedere che il personale amministrativo in  servizio  presso
gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in  misura
non inferiore al 50 per cento  presso  la  sede  di  tribunale  o  di
procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di
pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse; 
    n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito
internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del
giudice di pace da sopprimere o accorpare; 
    o) prevedere che, entro sessanta giorni  dalla  pubblicazione  di
cui alla lettera n), gli enti locali interessati,  anche  consorziati
tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli  uffici
del giudice di pace con competenza sui  rispettivi  territori,  anche
tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico  delle
spese di funzionamento e di erogazione del servizio  giustizia  nelle
relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale  amministrativo
che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico
dell'amministrazione   giudiziaria   unicamente   la   determinazione
dell'organico del personale di magistratura  onoraria  di  tali  sedi
entro i limiti  della  dotazione  nazionale  complessiva  nonche'  la
formazione del personale amministrativo; 
    p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di
cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati,  anche
consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia  facolta'  di
mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice  di
pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o); 
    q) dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  3. La riforma realizza il necessario  coordinamento  con  le  altre
disposizioni vigenti. 
  4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti  dal  comma  2  sono
adottati su proposta del Ministro della giustizia  e  successivamente
trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e  al  Parlamento
ai fini dell'espressione dei pareri da parte del  Consiglio  e  delle
Commissioni competenti per materia. I pareri,  non  vincolanti,  sono
resi entro il termine di trenta giorni dalla  data  di  trasmissione,
decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei  pareri
stessi. Qualora detto termine  venga  a  scadere  nei  trenta  giorni
antecedenti  allo  spirare  del  termine  previsto  dal  comma  2,  o
successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta
giorni. 
  5. Il Governo, con la procedura indicata nel  comma  4,  entro  due
anni dalla  data  di  entrata  in  vigore  di  ciascuno  dei  decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma  2  e
nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, puo'  adottare
disposizioni  integrative  e  correttive  dei   decreti   legislativi
medesimi. 
  6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 14 settembre 2011 
 
Allegato 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
AL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138 
 
All'articolo 1 e' premesso il seguente: 
      «Art. 01. - (Revisione integrale della  spesa  pubblica)  -  1.
Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa  e  di  superamento
del criterio della spesa storica, il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, d'intesa con i Ministri interessati, presenta al  Parlamento
entro il 30 novembre 2011 un programma per la riorganizzazione  della
spesa pubblica. Il programma prevede in particolare, in coerenza  con
la legge 4 marzo 2009,  n.  15,  le  linee-guida  per  l'integrazione
operativa delle agenzie fiscali, la  razionalizzazione  di  tutte  le
strutture periferiche dell'amministrazione  dello  Stato  e  la  loro
tendenziale  concentrazione  in  un  ufficio   unitario   a   livello
provinciale,   il   coordinamento   delle   attivita'   delle   forze
dell'ordine,  ai  sensi  della  legge  1º  aprile   1981,   n.   121,
l'accorpamento   degli   enti   della   previdenza    pubblica,    la
razionalizzazione  dell'organizzazione  giudiziaria  civile,  penale,
amministrativa, militare e tributaria  a  rete,  la  riorganizzazione
della  rete  consolare  e  diplomatica.   Il   programma,   comunque,
individua, anche attraverso la sistematica comparazione  di  costi  e
risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticita'  nella
produzione ed erogazione dei  servizi  pubblici,  anche  al  fine  di
evitare  possibili  duplicazioni  di  strutture  ed  implementare  le
possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con  le
risorse stanziate. 
      2. Nell'ambito della risoluzione parlamentare  approvativa  del
Documento di economia  e  finanza  2012  o  della  relativa  Nota  di
aggiornamento, sono  indicati  i  disegni  di  legge  collegati  alla
manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante  i  quali  il
Governo viene delegato ad attuare le riorganizzazioni di cui al comma
1. 
      3. Entro venti giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro  dell'economia
e  delle   finanze   provvede   a   definire   le   modalita'   della
predisposizione del programma di cui al  comma  1  e  della  relativa
attuazione. 
      4. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui  al  comma  1,
nonche' per garantire l'uso efficiente delle  risorse,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato,  a  partire  dall'anno  2012,  d'intesa  con  i
Ministeri interessati, da' inizio ad un ciclo  di  «spending  review»
mirata alla definizione dei costi standard  dei  programmi  di  spesa
delle amministrazioni centrali dello Stato. In  particolare,  per  le
amministrazioni periferiche  dello  Stato  sono  proposte  specifiche
metodologie per quantificare i relativi costi, anche  ai  fini  della
allocazione  delle  risorse  nell'ambito   della   loro   complessiva
dotazione». 
    All'articolo 1: 
    al comma 1, sono premessi i seguenti: 
      «01. Al fine di consentire  alle  amministrazioni  centrali  di
pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente  primaria
in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e  2013,  nella  misura
delle  risorse  finanziarie  che  si  rendono  disponibili  in   base
all'articolo 01 del  presente  decreto,  le  spese  di  funzionamento
relative alle missioni di spesa di ciascun  Ministero  sono  ridotte,
rispettivamente, fino all'1 per cento per ciascun anno rispetto  alle
spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e  le
dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di  ciascun  Ministero,
previste dalla legge di  bilancio,  relative  agli  interventi,  sono
ridotte fino all'1,5 per cento. Nella medesima  misura  prevista  dal
periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie  per
le missioni di spesa per ciascun Ministero previste  dalla  legge  di
bilancio, relative agli oneri comuni di parte  corrente  e  di  conto
capitale, sono ridotte fino allo 0,5 per cento per ciascuno  dei  due
anni e per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del  bilancio
dello Stato puo' aumentare in  termini  nominali,  in  ciascun  anno,
rispetto  alla  spesa  corrispondente   registrata   nel   rendiconto
dell'anno precedente, di una percentuale  non  superiore  al  50  per
cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento  di  economia  e
finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. 
      02. Al solo scopo di consentire alle  amministrazioni  centrali
di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati al comma 01, in
deroga alle norme in materia di flessibilita' di cui all'articolo  23
della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  limitatamente  al  quinquennio
2012-2016,  nel  rispetto  dell'invarianza  dei  saldi   di   finanza
pubblica, possono  essere  rimodulate  le  dotazioni  finanziarie  di
ciascuno stato di previsione,  con  riferimento  alle  spese  di  cui
all'articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge n. 196  del  2009.
La misura della variazione deve essere tale da  non  pregiudicare  il
conseguimento  delle  finalita'   definite   dalle   relative   norme
sostanziali e, comunque, non puo' essere superiore al  20  per  cento
delle risorse finanziarie complessivamente  stanziate  qualora  siano
interessate autorizzazioni di spesa di  fattore  legislativo,  e  non
superiore al 5 per cento qualora siano interessate le  spese  di  cui
all'articolo 21, comma 6, della citata legge  n.  196  del  2009.  La
variazione e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze  su  proposta  del  Ministro   competente.   Resta   precluso
l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  spesa  in  conto  capitale   per
finanziare  spese  correnti.  Gli  schemi  dei  decreti  di  cui   al
precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del
parere delle Commissioni competenti per materia e per  i  profili  di
carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici
giorni dalla data di trasmissione.  Decorso  inutilmente  il  termine
senza che le Commissioni abbiano  espresso  i  pareri  di  rispettiva
competenza, i decreti possono essere adottati. E' abrogato  il  comma
14  dell'articolo  10  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
      03.  Il  Governo  adotta  misure  intese  a  consentire  che  i
provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009,  n.  15,  per
ogni anno del triennio producano effettivi risparmi di spesa»; 
    al comma 1, secondo periodo, dopo la parola:  «indebitamento»  e'
inserita la seguente: «netto» e l'ultimo periodo e' soppresso; 
    al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Al comma
4 del predetto articolo 10, dopo il primo  periodo,  e'  inserito  il
seguente: "Le proposte di riduzione non possono  comunque  riguardare
le risorse destinate alla programmazione  regionale  nell'ambito  del
Fondo per le aree sottoutilizzate; resta in ogni caso fermo l'obbligo
di cui all'articolo 21, comma 13, della legge 31  dicembre  2009,  n.
196"»; 
    il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge  n.  98
del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del  2011,
dopo il primo  periodo,  e'  inserito  il  seguente:  "Nella  ipotesi
prevista dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in  cui
non siano assicurati gli obiettivi di risparmio  stabiliti  ai  sensi
del comma 2, con le  modalita'  previste  dal  citato  primo  periodo
l'amministrazione competente dispone, nel rispetto degli equilibri di
bilancio pluriennale, su comunicazione del Ministero dell'economia  e
delle finanze, la  riduzione  della  retribuzione  di  risultato  dei
dirigenti responsabili nella misura del 30 per cento"»; 
    al comma 9, lettera b), le parole: «di cui a primi  due  periodi»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai primi due periodi»; 
    al comma 11, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Per
assicurare la razionalita' del sistema tributario nel suo complesso e
la salvaguardia dei criteri di progressivita' cui il sistema medesimo
e' informato, i comuni possono  stabilire  aliquote  dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche  differenziate
esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito  corrispondenti
a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia  di
esenzione  di  cui  al  comma  3-bis  dell'articolo  1  del   decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360,  e'  stabilita  unicamente  in
ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve  essere
intesa come limite di reddito al di  sotto  del  quale  l'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non e'  dovuta
e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si  applica
al reddito complessivo»; 
    al comma 12, primo periodo, le parole: «al  50  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «alla totalita'»; 
    dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti: 
      «12-bis. Al fine di incentivare la  partecipazione  dei  comuni
all'attivita' di accertamento tributario, per gli anni 2012,  2013  e
2014, la quota di cui all'articolo  2,  comma  10,  lettera  b),  del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e'  elevata  al  100  per
cento. 
      12-ter. Al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione  dei
comuni  per   la   partecipazione   all'attivita'   di   accertamento
tributario,  all'articolo  44  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
        a) al comma  secondo,  dopo  le  parole:  "dei  comuni"  sono
inserite le seguenti: "e dei consigli tributari" e  dopo  le  parole:
"soggetti passivi" sono inserite le seguenti:  "nonche'  ai  relativi
consigli tributari"; 
        b) al comma terzo, la parola: "segnala" e'  sostituita  dalle
seguenti: "ed il consiglio tributario segnalano"; 
        c) al comma quarto, la parola: "comunica" e' sostituita dalle
seguenti: "ed il consiglio tributario comunicano"; 
        d) al comma quinto, la parola:  "puo'"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "ed il consiglio tributario possono"; 
        e) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
          "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e
modalita' per  la  pubblicazione,  sul  sito  del  comune,  dei  dati
aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al  comma  secondo,  con
riferimento  a  determinate  categorie  di  contribuenti  ovvero   di
reddito. Con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'  individuati  gli
ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  dei
comuni e  dei  consigli  tributari  per  favorire  la  partecipazione
all'attivita' di accertamento, nonche' le modalita'  di  trasmissione
idonee a garantire la necessaria riservatezza". 
    12-quater. Le disposizioni di cui ai commi 12, primo  periodo,  e
12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione  entro
il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari»; 
    al comma 13, al primo periodo, le parole:  «i  seguenti  periodo»
sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti  periodi»  e,  all'ultimo
periodo, le parole: «e' attribuito» sono sostituite  dalle  seguenti:
«puo' essere attribuito»; 
    il comma 15 e' sostituito dal seguente: 
      «15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge  n.  78  del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  122  del  2010,
dopo la parola: "emesse" sono inserite le  seguenti:  "o  contratte",
dopo le parole: "concedere prestiti" sono inserite  le  seguenti:  "o
altre forme di assistenza finanziaria" e dopo le parole: "9-10 maggio
2010" sono inserite le seguenti: ",con l'Accordo quadro tra  i  Paesi
membri dell'area euro del 7 giugno 2010,"»; 
    al  comma  17,  lettera  c),  le  parole:  «e'  sostituita»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono sostituite»; 
    al comma 20, le parole: «"2016", "2017", "2018", "2019",  "2020",
"2021", "2027" e "2028"» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «"2014",
"2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2025" e "2026"»; 
    al comma 21, le parole: «inserire la  seguente»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sono inserite le seguenti»; 
    dopo il comma 23, e' inserito il seguente: 
      «23-bis. Per le regioni sottoposte ai piani di rientro  per  le
quali in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della
legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  e'  stato  applicato  il  blocco
automatico  del  turn  over  del  personale  del  servizio  sanitario
regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  per  i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su  richiesta
della regione interessata, puo' essere disposta la deroga al predetto
blocco del turn over, previo  accertamento,  in  sede  congiunta,  da
parte del Comitato permanente per  la  verifica  dell'erogazione  dei
livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e
12 dell'intesa Stato-regioni del 23  marzo  2005,  sentita  l'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), della necessita'
di  procedere  alla  suddetta  deroga  al  fine  di   assicurare   il
mantenimento dei livelli essenziali di assistenza,  il  conseguimento
di risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione  di  prestazioni
di lavoro straordinario o in regime di autoconvenzionamento,  nonche'
la compatibilita' con la ristrutturazione della  rete  ospedaliera  e
con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati  nel  piano
di rientro, ovvero  nel  programma  operativo  e  ferma  restando  la
previsione del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio»; 
    al comma 24, dopo le parole: «, nonche' le celebrazioni nazionali
e le festivita' dei Santi Patroni» sono inserite le seguenti:  «,  ad
esclusione del 25 aprile, festa della  liberazione,  del  1º  maggio,
festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica,»; 
    al comma 26, le parole da:  «in  luogo»  fino  a:  «Comune»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «e'  sufficiente   una   determinazione
dirigenziale, assunta  con  l'attestazione  dell'avvenuta  assistenza
giuridico-amministrativa   del   segretario   comunale    ai    sensi
dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267»; 
    dopo il comma 26, sono inseriti i seguenti: 
      «26-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo  78  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, specie
in ordine alla titolarita' dei rapporti giuridici  attivi  e  passivi
nonche'  alla  separatezza  dei  rispettivi  bilanci  delle  gestioni
commissariale e ordinaria, le  attivita'  finalizzate  all'attuazione
del piano di rientro di cui al  comma  4  del  medesimo  articolo  78
possono  essere   direttamente   affidate   a   societa'   totalmente
controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Con apposita
convenzione tra il Commissario straordinario, titolare della gestione
commissariale, e la societa' sono  individuate,  in  particolare,  le
attivita' affidate a quest'ultima, il relativo compenso,  nei  limiti
di spesa previsti dall'articolo 14, comma 13-ter,  del  decreto-legge
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010, nonche' le modalita' di rendicontazione e controllo. 
      26-ter. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e'  incrementata  di
24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno
2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122. Si applica la procedura  prevista  dall'articolo
1, comma 40, quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 
      26-quater. Il Commissario di cui ai commi precedenti  non  puo'
essere il sindaco pro tempore di Roma Capitale»; 
    dopo il comma 28, e' inserito il seguente: 
      «28-bis. All'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011,  n.  111,  dopo  le  parole:  "della  Confederazione   generale
dell'industria italiana" sono inserite  le  seguenti  parole:  ",  di
R.ETE. Imprese Italia"»; 
    il comma 31 e' soppresso; 
    dopo il comma 33, e' aggiunto il seguente: 
      «33-bis. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, il terzo comma e' abrogato e il secondo comma e' sostituito dal
seguente: 
        "Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate
alla chiusura dell'esercizio possono essere  mantenute  in  bilancio,
quali residui, non oltre  l'esercizio  successivo  a  quello  cui  si
riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di
disposizioni legislative entrate in vigore  nell'ultimo  quadrimestre
dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo  di  conservazione
e' protratto di un anno"». 
    Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 1-bis. - (Indennita' di amministrazione). - 1. L'articolo
170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18,
si interpreta nel senso che: 
        a) il trattamento  economico  complessivamente  spettante  al
personale dell'Amministrazione degli affari  esteri  nel  periodo  di
servizio all'estero, anche con riferimento a "stipendio"  e  "assegni
di carattere  fisso  e  continuativo  previsti  per  l'interno",  non
include  ne'  l'indennita'  di   amministrazione   ne'   l'indennita'
integrativa speciale; 
        b) durante il periodo  di  servizio  all'estero  al  suddetto
personale possono essere attribuite soltanto le  indennita'  previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18. 
      Art. 1-ter. - (Calendario del processo civile). -  1.  Ai  fini
della riduzione della  spesa  pubblica  e  per  ragioni  di  migliore
organizzazione del servizio di giustizia, all'articolo  81-bis  delle
disposizioni per  l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18  dicembre  1941,
n. 1368, sono apportate le seguenti modifiche: 
        a) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
          «Il giudice, quando provvede sulle  richieste  istruttorie,
sentite le parti e tenuto conto della natura,  dell'urgenza  e  della
complessita' della  causa,  fissa,  nel  rispetto  del  principio  di
ragionevole  durata  del  processo,  il  calendario   delle   udienze
successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse
espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189,  primo  comma.  I
termini  fissati  nel  calendario  possono  essere  prorogati,  anche
d'ufficio, quando sussistono gravi motivi  sopravvenuti.  La  proroga
deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini"; 
        b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
          "Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario  di
cui al comma precedente da parte del giudice,  del  difensore  o  del
consulente tecnico d'ufficio puo' costituire violazione disciplinare,
e  puo'   essere   considerato   ai   fini   della   valutazione   di
professionalita' e della nomina o conferma agli  uffici  direttivi  e
semidirettivi". 
    2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano   alle
controversie instaurate  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto». 
    All'articolo 2: 
    i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
      «1. Le disposizioni di  cui  agli  articoli  9,  comma  2,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  18,  comma   22-bis,del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  continuano  ad  applicarsi  nei
termini ivi previsti  rispettivamente  dal  1º  gennaio  2011  al  31
dicembre 2013 e dal 1º agosto 2011 al 31 dicembre 2014. 
      2. In  considerazione  della  eccezionalita'  della  situazione
economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31  dicembre  2013
sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo  unico  delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917,  e  successive  modificazioni,  di  importo
superiore a 300.000 euro lordi annui,  e'  dovuto  un  contributo  di
solidarieta' del 3  per  cento  sulla  parte  eccedente  il  predetto
importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000
euro  rilevano  anche  il  reddito  di  lavoro  dipendente   di   cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al
lordo della riduzione ivi prevista, e i trattamenti pensionistici  di
cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, al  lordo  del  contributo  di  perequazione  ivi  previsto.  Il
contributo  di  solidarieta'  non  si  applica  sui  redditi  di  cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
di cui all'articolo 18, comma  22-bis,  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n.111. Il contributo di solidarieta' e' deducibile dal  reddito
complessivo. Per l'accertamento,  la  riscossione  e  il  contenzioso
riguardante  il  contributo  di   solidarieta',   si   applicano   le
disposizioni vigenti per le  imposte  sui  redditi.  Con  decreto  di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle  finanze,
da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono  determinate  le  modalita'
tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al  presente  comma,
garantendo  l'assenza  di  oneri  per  il  bilancio  dello  Stato   e
assicurando  il  coordinamento  tra  le  disposizioni  contenute  nel
presente comma e quelle contenute nei citati articoli 9, comma 2, del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 122 del 2010, e 18, comma 22-bis, del  decreto-legge  n.  98
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, l'efficacia delle disposizioni di  cui
al presente comma puo' essere prorogata anche per gli anni successivi
al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio»; 
    dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: 
        a)  il  primo  comma  dell'articolo  16  e'  sostituito   dal
seguente: 
          "L'aliquota dell'imposta  e'  stabilita  nella  misura  del
ventuno per cento della base imponibile dell'operazione."; 
        b) il  secondo  comma  dell'articolo  27  e'  sostituito  dal
seguente: 
          "Per i commercianti al minuto e per gli altri  contribuenti
di cui all'articolo 22 l'importo da versare o da  riportare  al  mese
successivo  e'  determinato  sulla  base  dell'ammontare  complessivo
dell'imposta relativa ai corrispettivi  delle  operazioni  imponibili
registrate  per  il  mese  precedente  ai  sensi  dell'articolo   24,
calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i  corrispettivi
stessi per 104 quando l'imposta e' del quattro  per  cento,  per  110
quando l'imposta e' del dieci per cento, per 121 quando l'imposta  e'
del ventuno per  cento,  moltiplicando  il  quoziente  per  cento  ed
arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo  di
euro"; 
        c) la rubrica della tabella B e' sostituita  dalla  seguente:
"Prodotti soggetti a specifiche discipline". 
      2-ter. Le  disposizioni  del  comma  2-bis  si  applicano  alle
operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. 
      2-quater. La variazione dell'aliquota dell'imposta  sul  valore
aggiunto di cui  al  comma  2-bis  non  si  applica  alle  operazioni
effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati
nel quinto comma dell'articolo 6 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali al giorno precedente
la data di cui al comma  2-ter  sia  stata  emessa  e  registrata  la
fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e  24  del  predetto  decreto,
ancorche' al medesimo giorno il corrispettivo non  sia  stato  ancora
pagato»; 
    al comma 3, secondo periodo, le parole: «31 dicembre  2011»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «30   giugno   2012»   e   le   parole:
«dell'imposta di  consumo  sulle  sigarette»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'accisa sui tabacchi lavorati»; 
    dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
      «4-bis.  E'  esclusa  l'applicazione  delle  sanzioni  di   cui
all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per
le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi  1,
5, 8, 12 e 13 del medesimo  decreto,  commesse  nel  periodo  dal  13
agosto al 31 agosto 2011  e  riferite  alle  limitazioni  di  importo
introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1º settembre 2011 le sanzioni
di cui al citato articolo 58 sono  applicate  attraverso  gli  uffici
territoriali   del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze.
All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231,  i
commi 18 e 19 sono abrogati»; 
    dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
      «5-bis. L'Agenzia  delle  entrate  e  le  societa'  del  gruppo
Equitalia e di Riscossione Sicilia, al fine di recuperare all'entrata
del bilancio dello Stato  le  somme  dichiarate  e  non  versate  dai
contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui
alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a  ruolo
e la  notifica  delle  relative  cartelle  di  pagamento,  provvedono
all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  di  una
ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta  giorni,  le
societa'  del  gruppo  Equitalia  e  quelle  di  Riscossione  Sicilia
provvedono, altresi',  ad  avviare  nei  confronti  di  ciascuno  dei
contribuenti di  cui  al  periodo  precedente  ogni  azione  coattiva
necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute  e  non
corrisposte, maggiorate  degli  interessi  maturati,  anche  mediante
l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato  e  non  versato
alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo  del
31 dicembre 2011. 
      5-ter. In  caso  di  omesso  pagamento  delle  somme  dovute  e
iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis,  si  applica
una sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione
del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta  successivi  a
quelli condonati, per i quali e'  ancora  in  corso  il  termine  per
l'accertamento, e' sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle
entrate e della Guardia di finanza entro il 31 dicembre  2012,  anche
con riguardo alle attivita'  svolte  dal  contribuente  medesimo  con
identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni
relative al condono. Per i soggetti che hanno aderito al  condono  di
cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011
sono prorogati di un anno»; 
    al comma 7, le parole: «168-bis del medesimo  testo  unico»  sono
sostituite dalle seguenti: «168-bis, comma 1,  del  medesimo  decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986»; 
    dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti: 
      «12-bis. All'articolo l, comma 7, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le parole: "non utilizzate in tutto o in parte" e: "spettano"
sono sostituite, rispettivamente,  dalle  seguenti:  "possono  essere
utilizzate" e: "oppure possono essere trasferite". 
      12-ter. All'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge  27
dicembre 2002, n. 289, le parole da: "spettano" fino  alla  fine  del
periodo sono sostituite dalle seguenti: "le detrazioni possono essere
utilizzate dal  venditore  oppure  essere  trasferite  all'acquirente
persona fisica"»; 
    al comma 13, lettera a), al numero 1), alle parole: «I  soggetti»
e' premessa la seguente: «1.»  e,  al  numero  3),  alle  parole:  «I
soggetti» e' premessa la seguente: «3-bis.»; 
    al comma 13, lettera b), dopo le parole: «168-bis» sono  inserite
le seguenti: «, comma 1,»; 
    al comma 13, lettera c), numero 2),  le  parole:  «quattro  noni»
sono sostituite dalle seguenti: «dei quattro noni»; 
    al comma 14, dopo le parole: «168-bis» sono inserite le seguenti:
«, comma 1,»; 
    al comma 15, lettera b), alle parole: «Gli organismi» e' premessa
la seguente: «5-quinquies.»; 
    al comma 16, le parole: «le parole "e 1-ter" sono soppresse» sono
sostituite dalle seguenti: «le parole: "commi  1-bis  e  1-ter"  sono
sostituite dalle seguenti: "comma 1-bis"»; 
    al comma 17, alle parole: «Se i titoli» e' premessa la  seguente:
«115.» e dopo le parole: «168-bis»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
comma 1,»; 
    al comma 18, lettera a), numero 2), alle parole:  «L'imposta»  e'
premessa la seguente: «1-quater.»; 
    al comma 19: 
    alla lettera a), dopo  le  parole:  «168-bis»  sono  inserite  le
seguenti: «, comma 1,»; 
    alla lettera b), dopo  le  parole:  «168-bis»  sono  inserite  le
seguenti: «, comma 1,»; 
    alla lettera c), al numero 1),  alle  parole:  «la  ritenuta»  e'
premessa la seguente: «b)» e, al numero 3), dopo le parole: «168-bis»
sono inserite le seguenti: «, comma 1,»; 
    al comma 23, dopo la parola: «168-bis» sono inserite le seguenti:
«, comma 1,»; 
    al comma 26, le parole: «delle disposizioni di cui  al  comma  8»
sono sostituite dalle seguenti: «delle disposizioni di cui  al  comma
11»; 
    al comma 29, lettera a),  dopo  le  parole:  «5-quinquies,»  sono
inserite le seguenti: «del citato testo unico,»; 
    al comma 31, le parole:  «organismi  e  fondi  di  cui  al  primo
periodo  del  presente  comma»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«organismi di investimento collettivo di cui  al  comma  29,  lettera
a),»; 
    dopo il comma 35, sono inseriti i seguenti: 
      «35-bis. All'articolo  13  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
        a) al comma 1, lettera d), le parole: "e amministrativi" sono
soppresse; 
        b) al comma 3-bis, dopo le parole: "procedura civile e"  sono
inserite le seguenti: "il  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata ai sensi dell'articolo"; 
        c) al comma 6, e' aggiunto il seguente periodo: "Se manca  la
dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo  si
presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f)"; 
        d) al comma 6-bis, lettera e), sono soppressi  i  due  ultimi
periodi; 
        e) dopo il comma 6-bis, e' inserito il seguente: 
          "6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b ),  c),  d)
ed e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove il difensore non
indichi il proprio indirizzo di posta elettronica  certificata  e  il
proprio recapito fax, ai  sensi  dell'articolo  136  del  codice  del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio  2010,
n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice  fiscale
nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e'
dovuto in ogni caso  dalla  parte  soccombente,  anche  nel  caso  di
compensazione giudiziale delle spese  e  anche  se  essa  non  si  e'
costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina
con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai  fini  del  presente
comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove"; 
          f) al comma 6-quater, lettera c), sono aggiunte,  in  fine,
le seguenti parole: "e  per  le  controversie  tributarie  di  valore
indeterminabile". 
    35-ter. Al codice di procedura civile sono apportate le  seguenti
modifiche: 
      a) all'articolo 125, primo comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Il difensore deve, altresi', indicare  il  proprio
indirizzo di posta elettronica certificata e  il  proprio  numero  di
fax"; 
      b) all'articolo 136, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
        "Tutte le comunicazioni alle parti devono  essere  effettuate
con le modalita' di cui al terzo comma". 
    35-quater. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
      a) all'articolo 18,  comma  2,  lettera  b),  dopo  le  parole:
"codice fiscale" sono aggiunte  le  seguenti:  "e  dell'indirizzo  di
posta elettronica certificata"; 
      b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole:  "codice  fiscale"
sono inserite le seguenti:  "e  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata"; 
      c) all'articolo 22, comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: "All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve
depositare la nota di iscrizione al ruolo,  contenente  l'indicazione
delle parti, del difensore che si costituisce,  dell'atto  impugnato,
della materia del contendere, del valore della controversia  e  della
data di notificazione del ricorso". 
    35-quinquies. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate
le seguenti modifiche: 
      a) all'articolo 37, al comma  3,  le  parole:  "entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2011", e al comma  7,
le parole:  "alle  controversie  instaurate"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "ai procedimenti iscritti a ruolo"; 
      b) all'articolo 39, comma 4, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: "Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio  i
magistrati non collocati  a  riposo  al  momento  dell'indizione  dei
concorsi". 
    35-sexies. All'articolo 8, comma 5,  del  decreto  legislativo  4
marzo 2010, n. 28, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Il
giudice  condanna  la  parte  costituita  che,  nei   casi   previsti
dall'articolo  5,  non   ha   partecipato   al   procedimento   senza
giustificato motivo, al versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo  unificato
dovuto per il giudizio". 
    35-septies. All'articolo 8 del decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modifiche: 
      a) al comma 1, lettera  m-bis),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", ed esercitano, anche in forma non individuale, le
attivita' individuate nella lettera i)"; 
      b) al comma 1-bis, al primo ed al secondo periodo,  le  parole:
"parenti  fino  al  terzo  grado"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"parenti fino al secondo grado". 
    35-octies. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, e' istituita un'imposta di
bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli  istituti
bancari, le agenzie "money transfer" ed  altri  agenti  in  attivita'
finanziaria. L'imposta e' dovuta  in  misura  pari  al  2  per  cento
dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di
prelievo pari a 3 euro. L'imposta non e' dovuta per  i  trasferimenti
effettuati dai  cittadini  dell'Unione  europea  nonche'  per  quelli
effettuati  verso  i  Paesi  dell'Unione  europea.  Sono  esentati  i
trasferimenti effettuati da  soggetti  muniti  di  matricola  INPS  e
codice fiscale»; 
    il comma 36 e' sostituito dal seguente: 
      «36. Le maggiori entrate derivanti dal  presente  decreto  sono
riservate all'Erario, per un  periodo  di  cinque  anni,  per  essere
destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della
eccezionalita'  della  situazione   economica   internazionale.   Con
apposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso  separata
contabilizzazione. A partire dall'anno 2014, il Documento di economia
e finanza conterra' una valutazione delle maggiori entrate derivanti,
in termini  permanenti,  dall'attivita'  di  contrasto  all'evasione.
Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento
del pareggio di bilancio ed alla riduzione del  debito,  confluiranno
in un Fondo per la riduzione strutturale della  pressione  fiscale  e
saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi
gravanti sulle famiglie e sulle imprese»; 
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
      «36-bis. In anticipazione della riforma  del  sistema  fiscale,
all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
apportate le seguenti modifiche: 
        a) alla lettera b), le parole:  "per  la  quota  del  30  per
cento" sono sostituite dalle seguenti:  "per  la  quota  del  40  per
cento"; 
        b) alla lettera b-bis), le parole: "per la quota del  55  per
cento" sono sostituite dalle seguenti:  "per  la  quota  del  65  per
cento". 
    36-ter. Al comma 1 dell'articolo 6 del  decreto-legge  15  aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  giugno
2002, n. 112, le parole: "si applica in ogni caso  alla  quota  degli
utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti: "non si  applica
alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali". 
    36-quater. Le disposizioni di cui ai commi  36-bis  e  36-ter  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in
corso alla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto. Nella determinazione degli acconti  dovuti  per  il
periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata  applicando  le
disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter. 
    36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle  societa'
di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917,  e  successive  modificazioni,  dovuta  dai  soggetti   indicati
nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  e'
applicata con una maggiorazione  di  10,5  punti  percentuali.  Sulla
quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi  dell'articolo  5
del testo unico delle  imposte  sui  redditi  dai  soggetti  indicati
dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,  a
societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' trova
comunque applicazione detta maggiorazione. 
    36-sexies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma  1,  della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato l'opzione per la
tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del  testo  unico  delle
imposte sui redditi, assoggettano autonomamente  il  proprio  reddito
imponibile alla  maggiorazione  prevista  dal  comma  36-quinquies  e
provvedono al relativo versamento. 
    36-septies. Il  comma  36-sexies  trova  applicazione  anche  con
riguardo alla quota di reddito  imputato  per  trasparenza  ai  sensi
dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei
soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23  dicembre
1994, n. 724, ad una societa' o ente che abbia  esercitato  l'opzione
per la tassazione di gruppo ai  sensi  dell'articolo  117  del  testo
unico delle imposte sui redditi. 
    36-octies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma  1,  della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in qualita'  di
partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo
115 o all'articolo 116 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
assoggettano  autonomamente  il  proprio  reddito   imponibile   alla
maggiorazione  prevista  dal  comma  36-quinquies  e  provvedono   al
relativo versamento. I soggetti indicati nell'articolo 30,  comma  1,
della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  che  abbiano  esercitato,  in
qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui
al citato articolo 115 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
assoggettano  il  proprio  reddito  imponibile   alla   maggiorazione
prevista dal  comma  36-quinquies,  senza  tener  conto  del  reddito
imputato dalla societa' partecipata. 
    36-novies. Le disposizioni di cui  ai  commi  da  36-quinquies  a
36-octies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Nella determinazione degli  acconti
dovuti per il periodo di imposta di  prima  applicazione  si  assume,
quale  imposta  del  periodo  precedente,  quella  che   si   sarebbe
determinata  applicando  le  disposizioni  di   cui   ai   commi   da
36-quinquies a 36-octies. 
    36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di  cui  all'articolo
30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le societa' e  gli
enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per
tre periodi d'imposta consecutivi sono considerati  non  operativi  a
decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e  per  gli
effetti del citato  articolo  30.  Restano  ferme  le  cause  di  non
applicazione della disciplina in materia di societa' non operative di
cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994. 
    36-undecies. Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora,
nell'arco temporale di cui al medesimo comma, le societa' e gli  enti
siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno  abbiano
dichiarato un reddito inferiore all'ammontare  determinato  ai  sensi
dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994. 
    36-duodecies.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  36-decies  e
36-undecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo
a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Nella determinazione degli  acconti
dovuti per il periodo di imposta di  prima  applicazione  si  assume,
quale  imposta  del  periodo  precedente,  quella  che   si   sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui ai  commi  36-decies  e
36-undecies. 
    36-terdecies. All'articolo 67, comma 1,  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera
h-bis), e' inserita la seguente: 
      "h-ter)  la  differenza  tra  il  valore  di   mercato   e   il
corrispettivo  annuo  per  la  concessione  in  godimento   di   beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore". 
    36-quaterdecies. I costi relativi ai beni  dell'impresa  concessi
in  godimento  a  soci   o   familiari   dell'imprenditore   per   un
corrispettivo annuo inferiore al valore di  mercato  del  diritto  di
godimento non sono in ogni caso  ammessi  in  deduzione  dal  reddito
imponibile. 
    36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di mercato  e  il
corrispettivo annuo concorre alla formazione del  reddito  imponibile
del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo  67,  comma
1, lettera  h-ter),  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo. 
    36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attivita'  di  controllo,
nelle ipotesi di cui al comma  36-quaterdecies  l'impresa  concedente
ovvero  il  socio  o  il   familiare   dell'imprenditore   comunicano
all'Agenzia delle  entrate  i  dati  relativi  ai  beni  concessi  in
godimento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto  sono  individuati
modalita' e termini per l'effettuazione della predetta comunicazione.
Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della
stessa con dati incompleti o non veritieri, e' dovuta, in solido, una
sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di  cui
al  comma  36-quinquiesdecies.  Qualora,  nell'ipotesi  di   cui   al
precedente  periodo,  i  contribuenti  si   siano   conformati   alle
disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, e'
dovuta, in solido, la sanzione  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
    36-septiesdecies. L'Agenzia delle entrate procede  a  controllare
sistematicamente  la  posizione  delle  persone  fisiche  che   hanno
utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione
sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma
di finanziamento o capitalizzazione effettuata  nei  confronti  della
societa'. 
    36-duodevicies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a
36-septiesdecies si  applicano  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli
acconti dovuti per il periodo di imposta  di  prima  applicazione  si
assume, quale imposta del periodo precedente, quella che  si  sarebbe
determinata  applicando  le  disposizioni  di   cui   ai   commi   da
36-terdecies a 36-septiesdecies. 
    36-undevicies. In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  7,
undicesimo comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate puo'  procedere  alla
elaborazione  di  specifiche  liste  selettive  di  contribuenti   da
sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti  e
operazioni di cui al citato  articolo  7,  sesto  comma,  sentite  le
associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie
di informazioni da acquisire. 
    36-vicies. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del  Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696,  e'  abrogata  la  lettera
rr). 
    36-vicies semel. Al decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.  74,
sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) all'articolo 2, e' abrogato il comma 3; 
      b) all'articolo 3, comma 1, lettera  a),  le  parole:  "a  lire
centocinquanta milioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "a  euro
trentamila"; 
      c) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: "a lire  tre
miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "a euro un milione"; 
      d) all'articolo 4, comma 1, lettera  a),  le  parole:  "a  lire
duecento  milioni"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "a   euro
cinquantamila"; 
      e) all'articolo 4, comma 1, lettera  b),  le  parole:  "a  lire
quattro  miliardi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "a  euro  due
milioni"; 
      f) all'articolo 5, comma 1, le parole: "a  lire  centocinquanta
milioni" sono sostituite dalle seguenti "a euro trentamila"; 
      g) all'articolo 8, e' abrogato il comma 3; 
      h) all'articolo 12, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
        "2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a  10  del
presente decreto l'istituto della sospensione condizionale della pena
di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione  nei
casi in cui  ricorrano  congiuntamente  le  seguenti  condizioni:  a)
l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore  al  30  per  cento  del
volume d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa  sia  superiore  a
tre milioni di euro"; 
      i) all'articolo 13, comma  1,  le  parole:  "alla  meta'"  sono
sostituite dalle seguenti "ad un terzo"; 
      l) all'articolo 17, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
        "1-bis. I termini di  prescrizione  per  i  delitti  previsti
dagli articoli da 2 a 10 del presente  decreto  sono  elevati  di  un
terzo"; 
      m) all'articolo 13, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        "2-bis.  Per  i  delitti   di   cui   al   presente   decreto
l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444  del  codice  di
procedura penale puo' essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra
la circostanza attenuante di cui ai commi 1 e 2". 
        36-vicies bis. Le norme di cui al comma  36-vicies  semel  si
applicano ai fatti successivi alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
        36-vicies ter. Per gli esercenti imprese o arti e professioni
con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro  i
quali  per  tutte  le  operazioni   attive   e   passive   effettuate
nell'esercizio dell'attivita' utilizzano esclusivamente strumenti  di
pagamento diversi  dal  denaro  contante  e  nelle  dichiarazioni  in
materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano
gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori  finanziari
di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre  1973,  n.  605,  in  corso  nel  periodo  di
imposta, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e  6
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono  ridotte  alla
meta'. 
        36-vicies quater. Al comma 6,  primo  periodo,  dell'articolo
50-bis del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo  le  parole:
"agli effetti dell'IVA" sono inserite  le  seguenti:  "iscritti  alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  da  almeno
un anno,  che  dimostrino  una  effettiva  operativita'  e  attestino
regolarita'  dei  versamenti  IVA,  con  le  modalita'  definite  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,"». 
    All'articolo 3: 
    al comma  1,  alinea,  le  parole:  «In  attesa  della  revisione
dell'articolo 41 della Costituzione,» sono soppresse; 
    al comma 1, lettera  e),  dopo  la  parola:  «disposizioni»  sono
inserite le seguenti: «relative alle attivita' di raccolta di  giochi
pubblici ovvero» e dopo la parola: «che»  e'  inserita  la  seguente:
«comunque»; 
    al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro  il
31 dicembre 2012 il Governo e' autorizzato ad  adottare  uno  o  piu'
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n.  400,  con  i  quali  vengono  individuate  le  disposizioni
abrogate per effetto di quanto disposto  nel  presente  comma  ed  e'
definita  la  disciplina  regolamentare   della   materia   ai   fini
dell'adeguamento al principio di cui al comma 1»; 
    al comma 5, all'alinea, le parole: «all'art.  33  comma  5  della
Costituzione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «all'articolo  33,
quinto comma, della Costituzione» e, alla lettera a), dopo le parole:
«a ragioni di interesse pubblico» sono inserite le seguenti:  «,  tra
cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana,»; 
    al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  fermo
in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo»; 
    al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  fermo
in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo»; 
    al comma 9, alla lettera d), le  parole:  «della  professione  o»
sono soppresse e la lettera: «l)»e' ridenominata: «i)»; 
    al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo
in ogni caso quanto previsto dal comma 1 del presente articolo»; 
    al  comma  11,  all'alinea,  le  parole:  «l'Autorita'   per   la
concorrenza  ed  il  mercato»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato» e, alla lettera
a), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  tra  cui  in
particolare quelle connesse alla tutela della salute umana»; 
    dopo il comma 11, e' inserito il seguente: 
      «11-bis.  In  conformita'  alla   direttiva   2006/123/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece
esclusi dall'abrogazione delle  restrizioni  disposta  ai  sensi  del
comma 8 i servizi di taxi e noleggio con  conducente  non  di  linea,
svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»; 
    il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
      «12. All'articolo 307, comma 10,  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, recante il codice  dell'ordinamento  militare,  la
lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
        "d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla
lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto  anche
conto dei saldi strutturali  di  finanza  pubblica,  e  sono  versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere  destinati,  mediante
riassegnazione  anche  in  deroga   ai   limiti   previsti   per   le
riassegnazioni,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, fino al 31 dicembre  2013,  agli  stati  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente
al 55 per cento, da assegnare al fondo  ammortamento  dei  titoli  di
Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente  al
35  per  cento,  nonche'  agli  enti  territoriali  interessati  alle
valorizzazioni, per la rimanente quota del 10  per  cento.  Le  somme
riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente
a spese di investimento. E'  in  ogni  caso  precluso  l'utilizzo  di
questa somma per la copertura di oneri di  parte  corrente.  Ai  fini
della  valorizzazione  dei  medesimi  beni,  le  cui  procedure  sono
concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni  dal  loro
avvio, si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  4,  comma
4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero  all'articolo
34  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   e   la
determinazione finale delle conferenze di servizio o  il  decreto  di
approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli
strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio  comunale  entro
trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di
mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il  medesimo
termine perentorio e  il  meccanismo  del  silenzio  assenso  per  la
ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di  servizi  si
applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314"»; 
    dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente: 
      «12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13  maggio  2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.
106, sono apportate le seguenti modifiche: 
        a) al comma 1, le parole: "In caso di" sono sostituite  dalle
seguenti: "Entro dieci giorni dalla" e  le  parole  da:  "cancellate"
fino  a:  "avvenuto  pagamento"  sono  sostituite   dalle   seguenti:
"integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento. La  richiesta
da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente  dopo
l'avvenuto pagamento"; 
        b) al  comma  2,  dopo  le  parole:  "gia'  registrate"  sono
inserite le seguenti: "e regolarizzate" e  le  parole  da:  "estinte"
fino  a:  "presente  decreto"   sono   sostituite   dalle   seguenti:
"aggiornate  secondo  le  medesime  modalita'   di   cui   al   comma
precedente"». 
    All'articolo 4: 
      al comma 2, dopo le parole:  «All'esito  della  verifica»  sono
inserite le seguenti: «di  cui  al  comma  1»  e  le  parole  da:  «i
fallimenti»  fino  a:  «all'interno  della»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «le ragioni della decisione e i benefici per la»; 
      al comma 11, lettera f), le parole: «di cui al commi  29»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 29»; 
      al comma 30, le parole:  «i  beni  di  cui  al  comma  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «i beni di cui al comma 29»; 
      al comma 34, le parole: «dai commi 19  a  27»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dai commi da 19 a 27» ed e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «E' escluso dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27
del presente articolo quanto disposto dall'articolo 2, comma 42,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10»; 
      nella rubrica, le parole: «dell'unione europea» sono sostituite
dalle seguenti: «dall'Unione europea». 
    All'articolo 5: 
    al comma 1, primo periodo, la parola: «azionarie» e' soppressa; 
    dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis. Per  il  ripristino  e  la  messa  in  sicurezza  delle
infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi  nei  territori  della
regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1º marzo 2011,  per
i quali e' stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza  con  apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  66  del  22  marzo  2011,  e'
autorizzata la spesa di  7  milioni  di  euro  per  l'anno  2011.  Al
relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 32, comma 8,  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011,  n.  111.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 
      1-ter. Le disponibilita' derivanti da specifiche autorizzazioni
legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, e relative al  potenziamento  di  infrastrutture,  sono
versate in Tesoreria entro trenta giorni  dalla  richiesta  dell'ente
interessato.  L'ente  destinatario  del  finanziamento  e'  tenuto  a
rendicontare le modalita' di utilizzo delle risorse». 
    Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente: 
      «Art.  5-bis.  -   (Sviluppo   delle   regioni   dell'obiettivo
convergenza e realizzazione del Piano Sud) - 1. Al fine di  garantire
l'efficacia delle misure finanziarie per lo  sviluppo  delle  regioni
dell'obiettivo convergenza e l'attuazione delle finalita'  del  Piano
per il Sud, a decorrere dall'anno finanziario in corso alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la
spesa in termini di competenza e di cassa effettuata  annualmente  da
ciascuna delle predette regioni a valere sulle risorse del fondo  per
lo  sviluppo  e  la  coesione  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sui cofinanziamenti nazionali  dei
fondi comunitari  a  finalita'  strutturale,  nonche'  sulle  risorse
individuate ai sensi di quanto previsto  dall'articolo  6-sexies  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, puo'  eccedere  i  limiti  di  cui
all'articolo 1, commi 126 e 127, della legge  13  dicembre  2010,  n.
220, nel rispetto, comunque, delle condizioni e dei limiti finanziari
stabiliti ai sensi del comma 2 del presente articolo. 
      2. Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza  pubblica,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro per i rapporti con  le  regioni  e  per  la  coesione
territoriale e di intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano da  adottare  entro  il  30  settembre  di  ogni  anno,  sono
stabiliti i limiti finanziari per l'attuazione del comma  1,  nonche'
le modalita' di attribuzione allo Stato ed alle restanti regioni  dei
relativi maggiori oneri, garantendo in  ogni  caso  il  rispetto  dei
tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato  e
delle predette regioni alla realizzazione degli obiettivi di  finanza
pubblica per l'anno di riferimento». 
    All'articolo 6: 
    al comma 1, lettera c), capoverso «6-ter», al primo  periodo,  le
parole: «si riferiscono ad attivita' liberalizzate e» sono  soppresse
e, al secondo periodo, dopo la  parola:  «esperire»  e'  inserita  la
seguente: «esclusivamente»; 
    i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
      «2. Al fine di garantire un adeguato  periodo  transitorio  per
consentire la progressiva entrata  in  operativita'  del  Sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI),   nonche'
l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
e sino al 15 dicembre 2011,  la  verifica  tecnica  delle  componenti
software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione  di
tecnologie di utilizzo piu' semplice rispetto  a  quelle  attualmente
previste, organizzando, in  collaborazione  con  le  associazioni  di
categoria maggiormente rappresentative,  test  di  funzionamento  con
l'obiettivo   della   piu'   ampia   partecipazione   degli   utenti.
Conseguentemente, fermo quanto previsto  dall'articolo  6,  comma  2,
lettera  f-octies),  del  decreto-legge  13  maggio  2011,   n.   70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
per i soggetti di cui  all'articolo  1,  comma  5,  del  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  26
maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio
2011, per gli altri soggetti  di  cui  all'articolo  1  del  predetto
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata  in  operativita'  del
SISTRI  e'  il  9  febbraio  2012.  Dall'attuazione  della   presente
disposizione non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
      3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la
semplificazione normativa, sentite le  categorie  interessate,  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono   individuate   specifiche
tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantita' e
dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticita'  ambientale,
sono applicate, ai fini del  SISTRI,  le  procedure  previste  per  i
rifiuti speciali non pericolosi. 
      3-bis.  Gli  operatori  che  producono  esclusivamente  rifiuti
soggetti a ritiro  obbligatorio  da  parte  di  sistemi  di  gestione
regolati per legge  possono  delegare  la  realizzazione  dei  propri
adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di  recupero,  secondo  le
modalita' gia' previste per le associazioni di categoria»; 
    il comma 4 e' soppresso; 
    dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: 
      «6-bis. Al fine di semplificare l'attivita' amministrativa e di
evitare l'insorgere  di  ulteriore  contenzioso,  nei  confronti  dei
soggetti che hanno beneficiato delle erogazioni di  cui  all'articolo
1, commi 331, 332 e 333, della legge  23  dicembre  2005,  n.266,  in
assenza della condizione reddituale stabilita dal citato  comma  333,
non si applicano le conseguenti sanzioni penali e  amministrative  se
essi restituiscono le somme  indebitamente  percepite  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente   decreto.   I   procedimenti   penali   ed   amministrativi
eventualmente avviati sono sospesi sino alla  scadenza  del  predetto
termine e si estinguono a seguito dell'avvenuta restituzione. 
      6-ter. Per  una  efficace  e  immediata  attuazione  di  quanto
previsto   in   tema   di   razionalizzazione   della   spesa   delle
amministrazioni  pubbliche  al   comma   1   dell'articolo   12   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n.111, l'Agenzia del demanio  procedera',
con  priorita'  in  aree  a  piu'  elevato  disagio  occupazionale  e
produttivo, ad operazioni  di  permuta,  senza  oneri  a  carico  del
bilancio dello Stato, di beni appartenenti allo Stato, con esclusione
di tutti i beni comunque trasferibili agli enti pubblici territoriali
ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.85, fermo restando
quanto previsto  dall'articolo  2,  comma  196-bis,  della  legge  23
dicembre 2009, n.191, con immobili adeguati all'uso  governativo,  al
fine  di  rilasciare  immobili  di  terzi  attualmente  condotti   in
locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero  appartenenti
al demanio e  al  patrimonio  dello  Stato  ritenuti  inadeguati.  Le
amministrazioni  dello  Stato  comunicano  all'Agenzia  del   demanio
l'ammontare dei fondi statali gia' stanziati e non impegnati al  fine
della realizzazione di nuovi immobili per valutare la possibilita' di
recupero di spesa per effetto di operazioni di  permuta,  ovvero  gli
immobili di nuova realizzazione da destinare ad uso governativo». 
    Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 6-bis. - (Accesso ai sistemi informativi) - 1. Ai sistemi
informativi di cui all'articolo 117 del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.196, possono avere accesso,  anche  per
le finalita' ivi previste, i soggetti che partecipano al  sistema  di
prevenzione di cui  al  comma  5  dell'articolo  30-ter  del  decreto
legislativo 13  agosto  2010,  n.141,  fatta  salva  la  facolta'  di
istituire e partecipare  ai  sistemi  di  cui  all'articolo  119  del
decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.196.  Dall'attuazione  del
periodo precedente non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
      Art. 6-ter. - (Fondo di rotazione per la progettualita')  -  1.
Le risorse disponibili sul Fondo di rotazione di cui all'articolo  1,
comma 54,  della  legge  28  dicembre  1995,  n.549,  sono  destinate
prioritariamente alla progettazione delle opere, inserite  nei  piani
triennali degli enti locali approvati alla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto  e  che  ricadono  su
terreni demaniali o gia' di proprieta' dell'ente locale  interessato,
aventi gia' destinazione urbanistica conforme all'opera o alle  opere
che  si   intendono   realizzare.   Resta   fermo   quanto   disposto
dall'articolo 1, commi da 55 a 57, della legge n. 549 del 1995. 
      2. Gli enti locali interessati alla utilizzazione delle risorse
del Fondo di cui al comma 1 presentano  entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto e con le modalita' definite  con  deliberazione  della  Cassa
depositi e prestiti Spa, la richiesta di  accesso  al  finanziamento,
allegando alla stessa la descrizione dell'opera  o  delle  opere  che
intendono realizzare, predisposta  da  un  tecnico  dell'ente  locale
medesimo. 
      3. Sulla base delle richieste di  cui  al  comma  2,  la  Cassa
depositi e prestiti  Spa  provvede  a  formare  una  graduatoria  nel
rispetto di quanto previsto al comma 1». 
    Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente: 
      «Art. 7-bis. - (Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge
n. 112 del 2008) - 1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n.133, sono apportate le seguenti modifiche: 
        a) al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole:  ",  sono  sottoposti  al  parere  preventivo  della
predetta Consulta generale e  pubblicati  con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro  entrata  in
vigore"; 
        b) al comma 4-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"e ferma restando la possibilita' di deroga con gli accordi di cui al
comma 4"». 
    All'articolo 8: 
    al comma 1, le parole:  «ovvero  dalle  rappresentanze  sindacali
operanti in azienda» sono sostituite dalle seguenti: «o  territoriale
ovvero dalle loro rappresentanze sindacali  operanti  in  azienda  ai
sensi della normativa  di  legge  e  degli  accordi  interconfederali
vigenti, compreso l'accordo interconfederale del  28  giugno  2011,»,
dopo le parole: «possono realizzare specifiche intese» sono  inserite
le seguenti: «con efficacia  nei  confronti  di  tutti  i  lavoratori
interessati a condizione di essere  sottoscritte  sulla  base  di  un
criterio  maggioritario   relativo   alle   predette   rappresentanze
sindacali,» e  dopo  le  parole:  «alla  qualita'  dei  contratti  di
lavoro,»  sono  inserite  le  seguenti:  «all'adozione  di  forme  di
partecipazione dei lavoratori,»; 
    al comma 2, alinea, le parole:  «incluse  quelle  relative»  sono
sostituite dalle seguenti: «con riferimento»; 
    al comma 2, lettera e), le  parole:  «e  il  licenziamento  della
lavoratrice in concomitanza  di  matrimonio»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, il licenziamento della lavoratrice in  concomitanza  del
matrimonio,  il  licenziamento  della  lavoratrice  dall'inizio   del
periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione  al
lavoro, nonche' fino ad un anno di eta' del bambino, il licenziamento
causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale  e  per
la malattia del bambino da parte della lavoratrice o  del  lavoratore
ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento»; 
    dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione,  nonche'
i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e  dalle  convenzioni
internazionali sul lavoro, le specifiche intese di  cui  al  comma  1
operano anche in deroga alle disposizioni di legge  che  disciplinano
le materie richiamate dal comma 2 ed alle  relative  regolamentazioni
contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro»; 
    e' aggiunto, in fine il seguente comma: 
      «3-bis. All'articolo 36, comma 1,  del  decreto  legislativo  8
luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche: 
        a) all'alinea, le  parole:  "e  la  normativa  regolamentare,
compatibili con  la  legislazione  comunitaria,  ed  applicate"  sono
sostituite dalle seguenti: "la normativa regolamentare ed i contratti
collettivi nazionali di  settore,  compatibili  con  la  legislazione
comunitaria, ed applicati"; 
        b) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: 
        "b-bis) condizioni di lavoro del personale"». 
    All'articolo 11: 
    al comma 1, le parole:  «dei  relativo  titolo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del relativo titolo»; 
    al  comma  2,  le  parole:  «specifiche  regolamentazione»   sono
sostituite dalle seguenti: «specifiche regolamentazioni». 
    All'articolo 12, al comma 1, capoverso «Art. 603-ter» il  secondo
ed il terzo periodo sono trasformati, rispettivamente, nel secondo  e
terzo comma del capoverso «Art. 603-ter». 
          All'articolo 13: 
    al comma 1, dopo le parole: «presente decreto,» sono inserite  le
seguenti: «per gli anni 2011, 2012 e 2013,» e dopo le parole: «organi
costituzionali», sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per il
Presidente   della   Repubblica   e   i   componenti   della    Corte
costituzionale,»; 
    al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) ai parlamentari che svolgono qualsiasi attivita' lavorativa
per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore  al  15  per
cento dell'indennita' parlamentare la  riduzione  dell'indennita'  di
cui al comma 1 si applica in misura del 20 per  cento  per  la  parte
eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, in misura del  40  per
cento per la parte eccedente i 150.000 euro. La riduzione si  applica
con la medesima decorrenza e durata di cui al comma 1»; 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio  2004,
n.215, e successive  modificazioni,  le  cariche  di  deputato  e  di
senatore, nonche' le cariche di governo di cui all'articolo 1,  comma
2, della citata  legge  n.  215  del  2004,  sono  incompatibili  con
qualsiasi  altra  carica  pubblica  elettiva  di  natura  monocratica
relativa ad organi di governo di enti pubblici  territoriali  aventi,
alla data di indizione delle elezioni  o  della  nomina,  popolazione
superiore  a  5.000  abitanti,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 62 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267. Le incompatibilita' di cui al primo  periodo  si
applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative
alla prima legislatura parlamentare successiva alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data  di  indizione
delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le incompatibilita' di  cui  al  primo  periodo  si
applicano, altresi', alla carica di  membro  del  Parlamento  europeo
spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6,
commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24  gennaio
1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso  il
divieto  di  cumulo  con  ogni  altro  emolumento;  fino  al  momento
dell'esercizio dell'opzione, non  spetta  alcun  trattamento  per  la
carica sopraggiunta». 
    All'articolo 14: 
    al comma 1, lettera c), le parole:  «ai  sensi  dell'articolo  1»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 13»; 
    al comma 1, lettera e), le parole da: «;  i  componenti  di  tale
Collegio»  fino  alla  fine  della  lettera  sono  sostituite   dalle
seguenti: «; il Collegio, ai fini  del  coordinamento  della  finanza
pubblica, opera in raccordo con le  sezioni  regionali  di  controllo
della Corte dei conti; i componenti  di  tale  Collegio  sono  scelti
mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono  possedere  i
requisiti previsti dai principi contabili  internazionali,  avere  la
qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39,  ed  essere  in  possesso  di  specifica  qualificazione
professionale  in  materia  di  contabilita'  pubblica   e   gestione
economica e finanziaria anche  degli  enti  territoriali,  secondo  i
criteri individuati dalla Corte dei conti». 
    All'articolo 15: 
    i commi 1, 2, 3, 4, 5, secondo periodo, 6 e 7 sono soppressi; 
    nella rubrica, le  parole:  «Soppressione  di  Province  e»  sono
soppresse e dopo la parola:  «assessori»  e'  aggiunta  la  seguente:
«provinciali»: 
    L'articolo 16 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 16. - (Riduzione dei costi relativi  alla  rappresentanza
politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni
comunali) - 1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica,
il contenimento delle spese degli enti  territoriali  e  il  migliore
svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi  pubblici,  a
decorrere dalla data di cui al comma 9, i comuni con popolazione fino
a 1.000 abitanti  esercitano  obbligatoriamente  in  forma  associata
tutte le funzioni amministrative e  tutti  i  servizi  pubblici  loro
spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di
comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente comma non si applicano ai comuni il cui territorio  coincide
integralmente con quello di una o di piu' isole, nonche' al comune di
Campione d'Italia. 
      2. A ciascuna unione di  cui  al  comma  l  hanno  facolta'  di
aderire anche comuni con popolazione superiore a 1.000  abitanti,  al
fine  dell'esercizio  in  forma  associata  di  tutte   le   funzioni
fondamentali loro spettanti sulla base della legislazione  vigente  e
dei servizi ad esse inerenti, anche al fine di dare  attuazione  alle
disposizioni di cui all'articolo 14, commi  28,  29,  30  e  31,  del
citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 122 del 2010. I comuni di cui al primo periodo  hanno,
in alternativa, facolta' di esercitare mediante tale unione tutte  le
funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla  base  della
legislazione vigente. 
      3. All'unione di cui al comma 1,  in  deroga  all'articolo  32,
commi 2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000, si applica la disciplina di  cui
al presente articolo. 
      4. Sono affidate all'unione, per conto dei comuni che  ne  sono
membri,  la  programmazione  economico-finanziaria  e   la   gestione
contabile di cui alla parte II del  citato  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n.267 del 2000, con riferimento alle funzioni  da
essi esercitate per mezzo  dell'unione.  I  comuni  che  sono  membri
dell'unione  concorrono  alla   predisposizione   del   bilancio   di
previsione   dell'unione   per   l'anno   successivo   mediante    la
deliberazione,  da  parte  del  consiglio   comunale,   da   adottare
annualmente, entro il 30 novembre,  di  un  documento  programmatico,
nell'ambito del piano generale di  indirizzo  deliberato  dall'unione
entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento  da  adottare,  entro
centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n.400,  e  successive  modificazioni,  su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  per
le riforme per il  federalismo,  sono  disciplinati  il  procedimento
amministrativo-contabile di formazione e di variazione del  documento
programmatico, i poteri  di  vigilanza  sulla  sua  attuazione  e  la
successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun  comune
e l'unione. 
      5. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti  giuridici
in essere alla data di  cui  al  comma  9  che  siano  inerenti  alle
funzioni ed ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1, 2 e  4,
ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice  di
procedura civile. Alle unioni di cui al comma l sono trasferite tutte
le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed  ai  servizi
loro affidati ai sensi dei  commi  1,  2  e  4,  nonche'  i  relativi
rapporti finanziari risultanti dal bilancio.  A  decorrere  dall'anno
2014, le unioni di comuni di  cui  al  comma  1  sono  soggette  alla
disciplina del patto  di  stabilita'  interno  per  gli  enti  locali
prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione. 
      6. Le unioni di cui al comma 1 sono istituite in  modo  che  la
complessiva   popolazione   residente   nei   rispettivi   territori,
determinata ai sensi dell'articolo 156, comma  2,  del  citato  testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del  2000,  sia  di  norma
superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i  comuni
che intendono comporre  una  medesima  unione  appartengano  o  siano
appartenuti a comunita' montane. Entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  ciascuna
regione ha facolta' di individuare diversi limiti demografici. 
      7. Le unioni di comuni che risultino costituite  alla  data  di
cui al comma 9 e  di  cui  facciano  parte  uno  o  piu'  comuni  con
popolazione fino a 1.000 abitanti, entro i  successivi  quattro  mesi
adeguano i rispettivi ordinamenti alla disciplina delle unioni di cui
al presente articolo. I comuni appartenenti a  forme  associative  di
cui agli articoli 30 e 31 del citato testo unico di  cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000 cessano di diritto di  farne  parte  alla
data in cui diventano membri di un'unione di cui al comma 1. 
      8. Nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, i  comuni  di
cui  al  comma  1,  con  deliberazione  del  consiglio  comunale,  da
adottare,  a   maggioranza   dei   componenti,   conformemente   alle
disposizioni di cui al comma 6, avanzano alla regione una proposta di
aggregazione,  di  identico  contenuto,   per   l'istituzione   della
rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31  dicembre  2012,  la
regione  provvede,  secondo  il  proprio   ordinamento,   a   sancire
l'istituzione  di  tutte  le  unioni  del  proprio  territorio   come
determinate nelle proposte di cui  al  primo  periodo  e  sulla  base
dell'elenco di cui al comma 16. La regione provvede anche qualora  la
proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle  disposizioni
di cui al presente articolo. 
      9. A decorrere dal  giorno  della  proclamazione  degli  eletti
negli organi di governo del comune che, successivamente al 13  agosto
2012,  sia  per  primo  interessato  al  rinnovo,  nei   comuni   con
popolazione fino a  1.000  abitanti  che  siano  parti  della  stessa
unione, nonche' in quelli con popolazione  superiore  che  esercitino
mediante tale unione tutte le proprie funzioni, gli organi di governo
sono il sindaco ed il consiglio  comunale,  e  le  giunte  in  carica
decadono di diritto. Ai consigli dei comuni che sono membri  di  tale
unione competono esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del
consiglio dell'unione, ferme restando le funzioni  normative  che  ad
essi  spettino  in  riferimento  alle  attribuzioni  non   esercitate
mediante l'unione. 
      10. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio,
il presidente e la giunta. 
      11. Il consiglio e' composto da tutti i sindaci dei comuni  che
sono membri  dell'unione  nonche',  in  prima  applicazione,  da  due
consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri  di  cui  al
primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni  dopo  la  data  di
istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, in tutti i  comuni  che
sono membri dell'unione dai  rispettivi  consigli  comunali,  con  la
garanzia  che  uno  dei  due  appartenga   alle   opposizioni.   Fino
all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 12,  primo
periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero  di  abitanti
tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni  di
competenza dell'unione medesima. La legge dello Stato puo'  stabilire
che le successive elezioni avvengano a suffragio universale e diretto
contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di  governo
di ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni. La legge dello Stato
di cui al quarto periodo disciplina conseguentemente  il  sistema  di
elezione; l'indizione delle elezioni avviene ai sensi dell'articolo 3
della legge 7 giugno 1991, n. 182,  e  successive  modificazioni.  Al
consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del  2000  al  consiglio  comunale,
fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 9 del presente articolo. 
      12. Entro trenta giorni dalla data di  istituzione  dell'unione
ai sensi del comma 9, il consiglio e' convocato di diritto ed  elegge
il presidente dell'unione tra i propri componenti. Al presidente, che
dura in carica due anni  e  mezzo  ed  e'  rinnovabile,  spettano  le
competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50  del  citato  testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,  ferme  restando
in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione
le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico. 
      13. La giunta dell'unione e' composta dal  presidente,  che  la
presiede, e dagli assessori, nominati  dal  medesimo  fra  i  sindaci
componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per
i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta  spettano  le
competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla
cessazione del rispettivo presidente. 
      14.  Lo  statuto  dell'unione   individua   le   modalita'   di
funzionamento dei propri  organi  e  ne  disciplina  i  rapporti.  Il
consiglio  adotta  lo  statuto  dell'unione,  con   deliberazione   a
maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni  dalla
data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9. 
      15. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 e 86 del  citato
testo unico di cui al decreto legislativo n.  267  del  2000,  ed  ai
relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante,
rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco  ed  agli  assessori  dei
comuni  aventi  corrispondente   popolazione.   Agli   amministratori
dell'unione che risultino percepire  emolumenti  di  ogni  genere  in
qualita' di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
fino  al  momento  dell'esercizio  dell'opzione,  non  spetta   alcun
trattamento per la carica sopraggiunta. 
      16. L'obbligo di cui al comma  1  non  trova  applicazione  nei
riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre  2012,  risultino
esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui  al
medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi dell'articolo  30  del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.  Ai
fini di cui al primo periodo, tali comuni  trasmettono  al  Ministero
dell'interno, entro il 15 ottobre 2012,  un'attestazione  comprovante
il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed  efficienza
nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive  attribuzioni.
Con decreto del Ministro dell'interno, da  adottare  entro  tre  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  sono  determinati  contenuti  e  modalita'  delle
attestazioni di cui al secondo periodo.  Il  Ministero  dell'interno,
previa valutazione delle attestazioni ricevute,  adotta  con  proprio
decreto, da pubblicare entro il 30 novembre  2012  nel  proprio  sito
internet,  l'elenco  dei  comuni  obbligati  e  di  quelli   esentati
dall'obbligo di cui al comma 1. 
      17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale
successivo alla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto: 
        a) per i comuni con popolazione fino  a  1.000  abitanti,  il
consiglio comunale  e'  composto,  oltre  che  dal  sindaco,  da  sei
consiglieri; 
        b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000  e  fino  a
3.000 abitanti, il consiglio comunale  e'  composto,  oltre  che  dal
sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli  assessori  e'
stabilito in due; 
        c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000  e  fino  a
5.000 abitanti, il consiglio comunale  e'  composto,  oltre  che  dal
sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori e'
stabilito in tre; 
        d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000  e  fino  a
10.000 abitanti, il consiglio comunale e'  composto,  oltre  che  dal
sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori e'
stabilito in quattro. 
      18. A decorrere dalla data di cui al comma  9,  ai  consiglieri
dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili
le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di  cui
al  decreto  legislativo  n.  267  del  2000;   non   sono   altresi'
applicabili, con l'eccezione  del  primo  periodo  del  comma  1,  le
disposizioni di cui all'articolo 80 del citato testo unico di cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000. 
      19. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui  al
decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le  parole:  "previsti  dal
regolamento",  sono  aggiunte  le  seguenti:  "e,  nei   comuni   con
popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in  un
arco  temporale  non  coincidente  con   l'orario   di   lavoro   dei
partecipanti". 
      20. All'articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui  al
decreto legislativo n.  267  del  2000,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti,
le riunioni della  giunta  si  tengono  preferibilmente  in  un  arco
temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti". 
      21. All'articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui  al
decreto legislativo  n.  267  del  2000,  le  parole:  "per  l'intera
giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli" sono sostituite
dalle  seguenti:  "per  il  tempo  strettamente  necessario  per   la
partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi  consigli  e  per  il
raggiungimento del luogo di suo svolgimento". 
      22. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge  n.  78
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,
le parole: "fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "superiore  a  1.000  e  fino  a  5.000
abitanti, esclusi i comuni il cui territorio  coincide  integralmente
con quello di una o di piu' isole". 
      23. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo  14  marzo
2011, n. 23, le parole: "le isole monocomune" sono  sostituite  dalle
seguenti: "i comuni il  cui  territorio  coincide  integralmente  con
quello di una o di piu' isole". 
      24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge
n. 78 del 2010, le parole: "5.000 abitanti o nel quadruplo del numero
degli abitanti del comune demograficamente piu'  piccolo  tra  quelli
associati" sono sostituite dalle seguenti:  "10.000  abitanti,  salvo
diverso limite demografico individuato dalla regione entro  due  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138";  al  medesimo  comma  31,  la
lettera c) e' abrogata e la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        "b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo  a  tutte  le  sei
funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma
3, della citata legge n. 42 del 2009". 
      25. A decorrere dal  primo  rinnovo  dell'organo  di  revisione
successivo alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  i
revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante  estrazione
da un elenco nel  quale  possono  essere  inseriti,  a  richiesta,  i
soggetti iscritti, a livello regionale,  nel  Registro  dei  revisori
legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  nonche'
gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti  e  degli  esperti
contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  stabiliti   criteri   per
l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo  periodo,
nel rispetto dei seguenti principi: 
        a) rapporto proporzionale tra anzianita' di iscrizione  negli
albi e registri di cui al presente comma  e  popolazione  di  ciascun
comune; 
        b)  previsione  della  necessita',  ai  fini  dell'iscrizione
nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza  avanzato
richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti
locali; 
        c) possesso  di  specifica  qualificazione  professionale  in
materia di contabilita' pubblica e gestione economica  e  finanziaria
degli enti pubblici territoriali. 
      26. Le  spese  di  rappresentanza  sostenute  dagli  organi  di
governo degli  enti  locali  sono  elencate,  per  ciascun  anno,  in
apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo  n.  267  del  2000.
Tale prospetto e' trasmesso alla sezione regionale di controllo della
Corte   dei   conti   ed   e'   pubblicato,   entro   dieci    giorni
dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale.
Con atto di  natura  non  regolamentare,  adottato  d'intesa  con  la
Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali ai sensi  dell'articolo
3 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  il  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, adotta uno schema tipo  del  prospetto  di  cui  al
primo periodo. 
      27. All'articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge
n. 78 del 2010, le parole: "31 dicembre 2013" sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2012"; alla lettera a) del medesimo comma  32,
le parole "31 dicembre 2013"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2012". 
      28. Al fine di verificare il perseguimento degli  obiettivi  di
semplificazione e di  riduzione  delle  spese  da  parte  degli  enti
locali, il prefetto accerta che  gli  enti  territoriali  interessati
abbiano  attuato,  entro  i  termini   stabiliti,   quanto   previsto
dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, e successive modificazioni, e  dall'articolo  14,  comma  32,
primo periodo, del citato decreto-legge  n.  78  del  2010,  come  da
ultimo modificato dal comma 27 del presente  articolo.  Nel  caso  in
cui, all'esito  dell'accertamento,  il  prefetto  rilevi  la  mancata
attuazione di quanto previsto dalle  disposizioni  di  cui  al  primo
periodo, assegna agli enti inadempienti un termine  perentorio  entro
il  quale  provvedere.  Decorso  inutilmente  detto  termine,   fermo
restando quanto previsto  dal  secondo  periodo,  trova  applicazione
l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
      29. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle  province
autonome di Trento e di Bolzano  nel  rispetto  degli  statuti  delle
regioni e province medesime, delle relative  norme  di  attuazione  e
secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5  maggio  2009,
n. 42. 
      30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni di cui  al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. 
      31. A decorrere dall'anno  2013,  le  disposizioni  vigenti  in
materia  di  patto  di  stabilita'  interno  per  i  comuni   trovano
applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore
a 1.000 abitanti». 
    All'articolo 17: 
    al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
        "Art. 2. - (Composizione del Consiglio)  -  1.  Il  Consiglio
nazionale dell'economia e del  lavoro  e'  composto  da  esperti,  da
rappresentanti delle categorie produttive e da  rappresentanti  delle
associazioni  di  promozione  sociale  e  delle   organizzazioni   di
volontariato  in  numero  di  settanta  oltre  al  presidente  e   al
segretario generale, secondo la ripartizione  stabilita  con  decreto
del Presidente della  Repubblica,  su  proposta  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione"»; 
    al comma 1, lettera b), alle parole: «Gli  atti  del  CNEL»  sono
premesse le seguenti: «Art. 14. - (Pronunce del CNEL) - 1.»; 
    al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Decorsi
sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 della legge n.  936
del 1986, come sostituito dal  comma  1,  lettera  a),  del  presente
articolo, decadono gli  esperti  e  i  rappresentanti  del  Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro in carica  e  si  provvede  alla
nomina dei nuovi esperti e dei nuovi  rappresentanti  in  conformita'
alla ripartizione stabilita dal medesimo decreto». 
    All'articolo 18, comma 1, le parole: «dell'Unione europea»,  sono
sostituite dalle  seguenti:  «dei  Paesi  appartenenti  al  Consiglio
d'Europa». 
    All'articolo 19, comma 1, le parole:  «all'articolo  2  comma  1»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2, comma 2», le parole:
«4.154,6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.215,2  milioni»,
le parole: «1.280 milioni» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «132,8
milioni», le parole: «1.289 milioni» sono sostituite dalle  seguenti:
«170,8  milioni»,  le  parole:   «che   aumentano   in   termini   di
indebitamento netto a 1.330 milioni» sono sostituite dalle  seguenti:
«pari a, in termini di  indebitamento  netto,  182,8  milioni»  e  le
parole:  «1.439  milioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «320,8
milioni». 
    Dopo l'articolo 19, e' inserito il seguente: 
      «Art. 19-bis. - (Disposizioni finali concernenti le  regioni  a
statuto speciale e le province  autonome)  -  1.  L'attuazione  delle
disposizioni del presente decreto nelle regioni a statuto speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano avviene  nel  rispetto
dei loro statuti e delle  relative  norme  di  attuazione  e  secondo
quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42». 
 
      

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