Legge n. 148/2011. Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria. G.U. n. 216 del 16 settembre 2011.
Legge 14 settembre 2011, n. 148. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011.
Entrata in vigore del provvedimento: 17 settembre 2011
Art. 1
1. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo,
e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle finalita' di
cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per
riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari
al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza,
con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la
necessita' di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei
circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno
2011;
b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di
territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici
giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto
dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei
carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della
specificita' territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo
alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della
criminalita' organizzata, nonche' della necessita' di razionalizzare
il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;
c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non
distrettuali, tenuto conto, ferma la permanenza di quelli aventi sedi
presso il tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di
provincia alla data del 30 giugno 2011, della possibilita' di
accorpare piu' uffici di procura anche indipendentemente
dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in
tali casi, che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le
funzioni requirenti in piu' tribunali e che l'accorpamento sia
finalizzato a esigenze di funzionalita' ed efficienza che consentano
una migliore organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche
per raggiungere economia di specializzazione ed una piu' agevole
trattazione dei procedimenti;
d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle
sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai
tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b);
e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione
di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d), il riequilibrio
delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra
uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da
rilevante differenza di dimensioni;
f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione,
ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni
distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con
relative procure della Repubblica;
g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo
entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei
tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui
sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni
distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in
sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze;
h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale
prevista dalla lettera g) non costituisca assegnazione ad altro
ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, ne' costituisca
trasferimento ad altri effetti;
i) prevedere con successivi decreti del Ministro della giustizia
le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di
magistratura e amministrativo;
l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace
dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operare tenendo
in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b),
dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro;
m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso
gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura
non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di
procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di
pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse;
n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito
internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del
giudice di pace da sopprimere o accorpare;
o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di
cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati
tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici
del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche
tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle
spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle
relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo
che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico
dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione
dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi
entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonche' la
formazione del personale amministrativo;
p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di
cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche
consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia facolta' di
mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di
pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o);
q) dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 2 sono
adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente
trasmessi al Consiglio superiore della magistratura e al Parlamento
ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle
Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono
resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri
stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni
antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 2, o
successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta
giorni.
5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due
anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e
nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, puo' adottare
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
medesimi.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 settembre 2011
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138
All'articolo 1 e' premesso il seguente:
«Art. 01. - (Revisione integrale della spesa pubblica) - 1.
Dato l'obiettivo di razionalizzazione della spesa e di superamento
del criterio della spesa storica, il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con i Ministri interessati, presenta al Parlamento
entro il 30 novembre 2011 un programma per la riorganizzazione della
spesa pubblica. Il programma prevede in particolare, in coerenza con
la legge 4 marzo 2009, n. 15, le linee-guida per l'integrazione
operativa delle agenzie fiscali, la razionalizzazione di tutte le
strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro
tendenziale concentrazione in un ufficio unitario a livello
provinciale, il coordinamento delle attivita' delle forze
dell'ordine, ai sensi della legge 1º aprile 1981, n. 121,
l'accorpamento degli enti della previdenza pubblica, la
razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale,
amministrativa, militare e tributaria a rete, la riorganizzazione
della rete consolare e diplomatica. Il programma, comunque,
individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e
risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticita' nella
produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di
evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le
possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le
risorse stanziate.
2. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa del
Documento di economia e finanza 2012 o della relativa Nota di
aggiornamento, sono indicati i disegni di legge collegati alla
manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali il
Governo viene delegato ad attuare le riorganizzazioni di cui al comma
1.
3. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia
e delle finanze provvede a definire le modalita' della
predisposizione del programma di cui al comma 1 e della relativa
attuazione.
4. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
nonche' per garantire l'uso efficiente delle risorse, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, a partire dall'anno 2012, d'intesa con i
Ministeri interessati, da' inizio ad un ciclo di «spending review»
mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa
delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, per le
amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche
metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini della
allocazione delle risorse nell'ambito della loro complessiva
dotazione».
All'articolo 1:
al comma 1, sono premessi i seguenti:
«01. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di
pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria
in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, nella misura
delle risorse finanziarie che si rendono disponibili in base
all'articolo 01 del presente decreto, le spese di funzionamento
relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte,
rispettivamente, fino all'1 per cento per ciascun anno rispetto alle
spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le
dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero,
previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono
ridotte fino all'1,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal
periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per
le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di
bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto
capitale, sono ridotte fino allo 0,5 per cento per ciascuno dei due
anni e per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio
dello Stato puo' aumentare in termini nominali, in ciascun anno,
rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto
dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per
cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e
finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.
02. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni centrali
di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati al comma 01, in
deroga alle norme in materia di flessibilita' di cui all'articolo 23
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio
2012-2016, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza
pubblica, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di
ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui
all'articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge n. 196 del 2009.
La misura della variazione deve essere tale da non pregiudicare il
conseguimento delle finalita' definite dalle relative norme
sostanziali e, comunque, non puo' essere superiore al 20 per cento
delle risorse finanziarie complessivamente stanziate qualora siano
interessate autorizzazioni di spesa di fattore legislativo, e non
superiore al 5 per cento qualora siano interessate le spese di cui
all'articolo 21, comma 6, della citata legge n. 196 del 2009. La
variazione e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze su proposta del Ministro competente. Resta precluso
l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per
finanziare spese correnti. Gli schemi dei decreti di cui al
precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del
parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici
giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine
senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, i decreti possono essere adottati. E' abrogato il comma
14 dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
03. Il Governo adotta misure intese a consentire che i
provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per
ogni anno del triennio producano effettivi risparmi di spesa»;
al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «indebitamento» e'
inserita la seguente: «netto» e l'ultimo periodo e' soppresso;
al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Al comma
4 del predetto articolo 10, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente: "Le proposte di riduzione non possono comunque riguardare
le risorse destinate alla programmazione regionale nell'ambito del
Fondo per le aree sottoutilizzate; resta in ogni caso fermo l'obbligo
di cui all'articolo 21, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n.
196"»;
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. All'articolo 10, comma 12, del citato decreto-legge n. 98
del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011,
dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Nella ipotesi
prevista dal primo periodo del presente comma ovvero nel caso in cui
non siano assicurati gli obiettivi di risparmio stabiliti ai sensi
del comma 2, con le modalita' previste dal citato primo periodo
l'amministrazione competente dispone, nel rispetto degli equilibri di
bilancio pluriennale, su comunicazione del Ministero dell'economia e
delle finanze, la riduzione della retribuzione di risultato dei
dirigenti responsabili nella misura del 30 per cento"»;
al comma 9, lettera b), le parole: «di cui a primi due periodi»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai primi due periodi»;
al comma 11, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per
assicurare la razionalita' del sistema tributario nel suo complesso e
la salvaguardia dei criteri di progressivita' cui il sistema medesimo
e' informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate
esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti
a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di
esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e' stabilita unicamente in
ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere
intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non e' dovuta
e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica
al reddito complessivo»;
al comma 12, primo periodo, le parole: «al 50 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «alla totalita'»;
dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:
«12-bis. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni
all'attivita' di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e
2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per
cento.
12-ter. Al fine di rafforzare gli strumenti a disposizione dei
comuni per la partecipazione all'attivita' di accertamento
tributario, all'articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma secondo, dopo le parole: "dei comuni" sono
inserite le seguenti: "e dei consigli tributari" e dopo le parole:
"soggetti passivi" sono inserite le seguenti: "nonche' ai relativi
consigli tributari";
b) al comma terzo, la parola: "segnala" e' sostituita dalle
seguenti: "ed il consiglio tributario segnalano";
c) al comma quarto, la parola: "comunica" e' sostituita dalle
seguenti: "ed il consiglio tributario comunicano";
d) al comma quinto, la parola: "puo'" e' sostituita dalle
seguenti: "ed il consiglio tributario possono";
e) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e
modalita' per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati
aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con
riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di
reddito. Con il medesimo decreto sono altresi' individuati gli
ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei
comuni e dei consigli tributari per favorire la partecipazione
all'attivita' di accertamento, nonche' le modalita' di trasmissione
idonee a garantire la necessaria riservatezza".
12-quater. Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e
12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro
il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari»;
al comma 13, al primo periodo, le parole: «i seguenti periodo»
sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti periodi» e, all'ultimo
periodo, le parole: «e' attribuito» sono sostituite dalle seguenti:
«puo' essere attribuito»;
il comma 15 e' sostituito dal seguente:
«15. Al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,
dopo la parola: "emesse" sono inserite le seguenti: "o contratte",
dopo le parole: "concedere prestiti" sono inserite le seguenti: "o
altre forme di assistenza finanziaria" e dopo le parole: "9-10 maggio
2010" sono inserite le seguenti: ",con l'Accordo quadro tra i Paesi
membri dell'area euro del 7 giugno 2010,"»;
al comma 17, lettera c), le parole: «e' sostituita» sono
sostituite dalle seguenti: «sono sostituite»;
al comma 20, le parole: «"2016", "2017", "2018", "2019", "2020",
"2021", "2027" e "2028"» sono sostituite dalle seguenti: «"2014",
"2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2025" e "2026"»;
al comma 21, le parole: «inserire la seguente» sono sostituite
dalle seguenti: «sono inserite le seguenti»;
dopo il comma 23, e' inserito il seguente:
«23-bis. Per le regioni sottoposte ai piani di rientro per le
quali in attuazione dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' stato applicato il blocco
automatico del turn over del personale del servizio sanitario
regionale, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su richiesta
della regione interessata, puo' essere disposta la deroga al predetto
blocco del turn over, previo accertamento, in sede congiunta, da
parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti regionali, di cui rispettivamente agli articoli 9 e
12 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, sentita l'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), della necessita'
di procedere alla suddetta deroga al fine di assicurare il
mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, il conseguimento
di risparmi derivanti dalla corrispondente riduzione di prestazioni
di lavoro straordinario o in regime di autoconvenzionamento, nonche'
la compatibilita' con la ristrutturazione della rete ospedaliera e
con gli equilibri di bilancio sanitario, come programmati nel piano
di rientro, ovvero nel programma operativo e ferma restando la
previsione del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio»;
al comma 24, dopo le parole: «, nonche' le celebrazioni nazionali
e le festivita' dei Santi Patroni» sono inserite le seguenti: «, ad
esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1º maggio,
festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica,»;
al comma 26, le parole da: «in luogo» fino a: «Comune» sono
sostituite dalle seguenti: «e' sufficiente una determinazione
dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza
giuridico-amministrativa del segretario comunale ai sensi
dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267»;
dopo il comma 26, sono inseriti i seguenti:
«26-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, specie
in ordine alla titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi
nonche' alla separatezza dei rispettivi bilanci delle gestioni
commissariale e ordinaria, le attivita' finalizzate all'attuazione
del piano di rientro di cui al comma 4 del medesimo articolo 78
possono essere direttamente affidate a societa' totalmente
controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Con apposita
convenzione tra il Commissario straordinario, titolare della gestione
commissariale, e la societa' sono individuate, in particolare, le
attivita' affidate a quest'ultima, il relativo compenso, nei limiti
di spesa previsti dall'articolo 14, comma 13-ter, del decreto-legge
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del
2010, nonche' le modalita' di rendicontazione e controllo.
26-ter. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di
24 milioni di euro per l'anno 2012 e di 30 milioni di euro per l'anno
2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 14, comma 14-bis, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122. Si applica la procedura prevista dall'articolo
1, comma 40, quinto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
26-quater. Il Commissario di cui ai commi precedenti non puo'
essere il sindaco pro tempore di Roma Capitale»;
dopo il comma 28, e' inserito il seguente:
«28-bis. All'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, dopo le parole: "della Confederazione generale
dell'industria italiana" sono inserite le seguenti parole: ", di
R.ETE. Imprese Italia"»;
il comma 31 e' soppresso;
dopo il comma 33, e' aggiunto il seguente:
«33-bis. All'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, il terzo comma e' abrogato e il secondo comma e' sostituito dal
seguente:
"Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate
alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio,
quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si
riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di
disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre
dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione
e' protratto di un anno"».
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Indennita' di amministrazione). - 1. L'articolo
170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18,
si interpreta nel senso che:
a) il trattamento economico complessivamente spettante al
personale dell'Amministrazione degli affari esteri nel periodo di
servizio all'estero, anche con riferimento a "stipendio" e "assegni
di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno", non
include ne' l'indennita' di amministrazione ne' l'indennita'
integrativa speciale;
b) durante il periodo di servizio all'estero al suddetto
personale possono essere attribuite soltanto le indennita' previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18.
Art. 1-ter. - (Calendario del processo civile). - 1. Ai fini
della riduzione della spesa pubblica e per ragioni di migliore
organizzazione del servizio di giustizia, all'articolo 81-bis delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941,
n. 1368, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie,
sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della
complessita' della causa, fissa, nel rispetto del principio di
ragionevole durata del processo, il calendario delle udienze
successive, indicando gli incombenti che verranno in ciascuna di esse
espletati, compresi quelli di cui all'articolo 189, primo comma. I
termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche
d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga
deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini";
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di
cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del
consulente tecnico d'ufficio puo' costituire violazione disciplinare,
e puo' essere considerato ai fini della valutazione di
professionalita' e della nomina o conferma agli uffici direttivi e
semidirettivi".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle
controversie instaurate successivamente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 2:
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e 18, comma 22-bis,del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, continuano ad applicarsi nei
termini ivi previsti rispettivamente dal 1º gennaio 2011 al 31
dicembre 2013 e dal 1º agosto 2011 al 31 dicembre 2014.
2. In considerazione della eccezionalita' della situazione
economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede
europea, a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013
sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo
superiore a 300.000 euro lordi annui, e' dovuto un contributo di
solidarieta' del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto
importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000
euro rilevano anche il reddito di lavoro dipendente di cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al
lordo della riduzione ivi prevista, e i trattamenti pensionistici di
cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il
contributo di solidarieta' non si applica sui redditi di cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n.111. Il contributo di solidarieta' e' deducibile dal reddito
complessivo. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso
riguardante il contributo di solidarieta', si applicano le
disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono determinate le modalita'
tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma,
garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato e
assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel
presente comma e quelle contenute nei citati articoli 9, comma 2, del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 122 del 2010, e 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, l'efficacia delle disposizioni di cui
al presente comma puo' essere prorogata anche per gli anni successivi
al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio»;
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma dell'articolo 16 e' sostituito dal
seguente:
"L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del
ventuno per cento della base imponibile dell'operazione.";
b) il secondo comma dell'articolo 27 e' sostituito dal
seguente:
"Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti
di cui all'articolo 22 l'importo da versare o da riportare al mese
successivo e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo
dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili
registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 24,
calcolata su una quota imponibile ottenuta dividendo i corrispettivi
stessi per 104 quando l'imposta e' del quattro per cento, per 110
quando l'imposta e' del dieci per cento, per 121 quando l'imposta e'
del ventuno per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed
arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, al centesimo di
euro";
c) la rubrica della tabella B e' sostituita dalla seguente:
"Prodotti soggetti a specifiche discipline".
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano alle
operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
2-quater. La variazione dell'aliquota dell'imposta sul valore
aggiunto di cui al comma 2-bis non si applica alle operazioni
effettuate nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati
nel quinto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali al giorno precedente
la data di cui al comma 2-ter sia stata emessa e registrata la
fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto,
ancorche' al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora
pagato»;
al comma 3, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012» e le parole:
«dell'imposta di consumo sulle sigarette» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'accisa sui tabacchi lavorati»;
dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per
le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1,
5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13
agosto al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo
introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1º settembre 2011 le sanzioni
di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici
territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze.
All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i
commi 18 e 19 sono abrogati»;
dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. L'Agenzia delle entrate e le societa' del gruppo
Equitalia e di Riscossione Sicilia, al fine di recuperare all'entrata
del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai
contribuenti che si sono avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui
alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche dopo l'iscrizione a ruolo
e la notifica delle relative cartelle di pagamento, provvedono
all'avvio, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, di una
ricognizione di tali contribuenti. Nei successivi trenta giorni, le
societa' del gruppo Equitalia e quelle di Riscossione Sicilia
provvedono, altresi', ad avviare nei confronti di ciascuno dei
contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva
necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non
corrisposte, maggiorate degli interessi maturati, anche mediante
l'invio di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato
alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del
31 dicembre 2011.
5-ter. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e
iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis, si applica
una sanzione pari al 50 per cento delle predette somme e la posizione
del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a
quelli condonati, per i quali e' ancora in corso il termine per
l'accertamento, e' sottoposta a controllo da parte dell'Agenzia delle
entrate e della Guardia di finanza entro il 31 dicembre 2012, anche
con riguardo alle attivita' svolte dal contribuente medesimo con
identificativo fiscale diverso da quello indicato nelle dichiarazioni
relative al condono. Per i soggetti che hanno aderito al condono di
cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011
sono prorogati di un anno»;
al comma 7, le parole: «168-bis del medesimo testo unico» sono
sostituite dalle seguenti: «168-bis, comma 1, del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986»;
dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:
«12-bis. All'articolo l, comma 7, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le parole: "non utilizzate in tutto o in parte" e: "spettano"
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "possono essere
utilizzate" e: "oppure possono essere trasferite".
12-ter. All'articolo 2, comma 5, terzo periodo, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, le parole da: "spettano" fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: "le detrazioni possono essere
utilizzate dal venditore oppure essere trasferite all'acquirente
persona fisica"»;
al comma 13, lettera a), al numero 1), alle parole: «I soggetti»
e' premessa la seguente: «1.» e, al numero 3), alle parole: «I
soggetti» e' premessa la seguente: «3-bis.»;
al comma 13, lettera b), dopo le parole: «168-bis» sono inserite
le seguenti: «, comma 1,»;
al comma 13, lettera c), numero 2), le parole: «quattro noni»
sono sostituite dalle seguenti: «dei quattro noni»;
al comma 14, dopo le parole: «168-bis» sono inserite le seguenti:
«, comma 1,»;
al comma 15, lettera b), alle parole: «Gli organismi» e' premessa
la seguente: «5-quinquies.»;
al comma 16, le parole: «le parole "e 1-ter" sono soppresse» sono
sostituite dalle seguenti: «le parole: "commi 1-bis e 1-ter" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 1-bis"»;
al comma 17, alle parole: «Se i titoli» e' premessa la seguente:
«115.» e dopo le parole: «168-bis» sono inserite le seguenti: «,
comma 1,»;
al comma 18, lettera a), numero 2), alle parole: «L'imposta» e'
premessa la seguente: «1-quater.»;
al comma 19:
alla lettera a), dopo le parole: «168-bis» sono inserite le
seguenti: «, comma 1,»;
alla lettera b), dopo le parole: «168-bis» sono inserite le
seguenti: «, comma 1,»;
alla lettera c), al numero 1), alle parole: «la ritenuta» e'
premessa la seguente: «b)» e, al numero 3), dopo le parole: «168-bis»
sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
al comma 23, dopo la parola: «168-bis» sono inserite le seguenti:
«, comma 1,»;
al comma 26, le parole: «delle disposizioni di cui al comma 8»
sono sostituite dalle seguenti: «delle disposizioni di cui al comma
11»;
al comma 29, lettera a), dopo le parole: «5-quinquies,» sono
inserite le seguenti: «del citato testo unico,»;
al comma 31, le parole: «organismi e fondi di cui al primo
periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti:
«organismi di investimento collettivo di cui al comma 29, lettera
a),»;
dopo il comma 35, sono inseriti i seguenti:
«35-bis. All'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, lettera d), le parole: "e amministrativi" sono
soppresse;
b) al comma 3-bis, dopo le parole: "procedura civile e" sono
inserite le seguenti: "il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata ai sensi dell'articolo";
c) al comma 6, e' aggiunto il seguente periodo: "Se manca la
dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il processo si
presume del valore indicato al comma 6-quater, lettera f)";
d) al comma 6-bis, lettera e), sono soppressi i due ultimi
periodi;
e) dopo il comma 6-bis, e' inserito il seguente:
"6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b ), c), d)
ed e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove il difensore non
indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il
proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale
nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e'
dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di
compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e'
costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina
con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente
comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove";
f) al comma 6-quater, lettera c), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "e per le controversie tributarie di valore
indeterminabile".
35-ter. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 125, primo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il difensore deve, altresi', indicare il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di
fax";
b) all'articolo 136, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate
con le modalita' di cui al terzo comma".
35-quater. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 18, comma 2, lettera b), dopo le parole:
"codice fiscale" sono aggiunte le seguenti: "e dell'indirizzo di
posta elettronica certificata";
b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole: "codice fiscale"
sono inserite le seguenti: "e all'indirizzo di posta elettronica
certificata";
c) all'articolo 22, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve
depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione
delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato,
della materia del contendere, del valore della controversia e della
data di notificazione del ricorso".
35-quinquies. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all'articolo 37, al comma 3, le parole: "entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2011", e al comma 7,
le parole: "alle controversie instaurate" sono sostituite dalle
seguenti: "ai procedimenti iscritti a ruolo";
b) all'articolo 39, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Ai fini del periodo precedente, si intendono in servizio i
magistrati non collocati a riposo al momento dell'indizione dei
concorsi".
35-sexies. All'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti
dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza
giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato
dovuto per il giudizio".
35-septies. All'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, lettera m-bis), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", ed esercitano, anche in forma non individuale, le
attivita' individuate nella lettera i)";
b) al comma 1-bis, al primo ed al secondo periodo, le parole:
"parenti fino al terzo grado" sono sostituite dalle seguenti:
"parenti fino al secondo grado".
35-octies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' istituita un'imposta di
bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti
bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attivita'
finanziaria. L'imposta e' dovuta in misura pari al 2 per cento
dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di
prelievo pari a 3 euro. L'imposta non e' dovuta per i trasferimenti
effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonche' per quelli
effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i
trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e
codice fiscale»;
il comma 36 e' sostituito dal seguente:
«36. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono
riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere
destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della
eccezionalita' della situazione economica internazionale. Con
apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata
contabilizzazione. A partire dall'anno 2014, il Documento di economia
e finanza conterra' una valutazione delle maggiori entrate derivanti,
in termini permanenti, dall'attivita' di contrasto all'evasione.
Dette maggiori entrate, al netto di quelle necessarie al mantenimento
del pareggio di bilancio ed alla riduzione del debito, confluiranno
in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e
saranno finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi
gravanti sulle famiglie e sulle imprese»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«36-bis. In anticipazione della riforma del sistema fiscale,
all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), le parole: "per la quota del 30 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 40 per
cento";
b) alla lettera b-bis), le parole: "per la quota del 55 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "per la quota del 65 per
cento".
36-ter. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, le parole: "si applica in ogni caso alla quota degli
utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti: "non si applica
alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali".
36-quater. Le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il
periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni di cui commi 36-bis e 36-ter.
36-quinquies. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa'
di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti indicati
nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e'
applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali. Sulla
quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi dai soggetti indicati
dall'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a
societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' trova
comunque applicazione detta maggiorazione.
36-sexies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato l'opzione per la
tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle
imposte sui redditi, assoggettano autonomamente il proprio reddito
imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e
provvedono al relativo versamento.
36-septies. Il comma 36-sexies trova applicazione anche con
riguardo alla quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi
dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, da uno dei
soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, ad una societa' o ente che abbia esercitato l'opzione
per la tassazione di gruppo ai sensi dell'articolo 117 del testo
unico delle imposte sui redditi.
36-octies. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, che hanno esercitato, in qualita' di
partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo
115 o all'articolo 116 del testo unico delle imposte sui redditi,
assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile alla
maggiorazione prevista dal comma 36-quinquies e provvedono al
relativo versamento. I soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che abbiano esercitato, in
qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui
al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi
assoggettano il proprio reddito imponibile alla maggiorazione
prevista dal comma 36-quinquies, senza tener conto del reddito
imputato dalla societa' partecipata.
36-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-quinquies a
36-octies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti
dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da
36-quinquies a 36-octies.
36-decies. Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'articolo
30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le societa' e gli
enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per
tre periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a
decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli
effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non
applicazione della disciplina in materia di societa' non operative di
cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994.
36-undecies. Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora,
nell'arco temporale di cui al medesimo comma, le societa' e gli enti
siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano
dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi
dell'articolo 30, comma 3, della citata legge n. 724 del 1994.
36-duodecies. Le disposizioni di cui ai commi 36-decies e
36-undecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti
dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 36-decies e
36-undecies.
36-terdecies. All'articolo 67, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera
h-bis), e' inserita la seguente:
"h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore".
36-quaterdecies. I costi relativi ai beni dell'impresa concessi
in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un
corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di
godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito
imponibile.
36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile
del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67, comma
1, lettera h-ter), del testo unico delle imposte sui redditi,
introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo.
36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attivita' di controllo,
nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l'impresa concedente
ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicano
all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in
godimento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono individuati
modalita' e termini per l'effettuazione della predetta comunicazione.
Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della
stessa con dati incompleti o non veritieri, e' dovuta, in solido, una
sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui
al comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell'ipotesi di cui al
precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle
disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, e'
dovuta, in solido, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
36-septiesdecies. L'Agenzia delle entrate procede a controllare
sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno
utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione
sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma
di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della
societa'.
36-duodevicies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a
36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli
acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si
assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da
36-terdecies a 36-septiesdecies.
36-undevicies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7,
undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate puo' procedere alla
elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da
sottoporre a controllo basate su informazioni relative ai rapporti e
operazioni di cui al citato articolo 7, sesto comma, sentite le
associazioni di categoria degli operatori finanziari per le tipologie
di informazioni da acquisire.
36-vicies. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e' abrogata la lettera
rr).
36-vicies semel. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, e' abrogato il comma 3;
b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: "a lire
centocinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a euro
trentamila";
c) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: "a lire tre
miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "a euro un milione";
d) all'articolo 4, comma 1, lettera a), le parole: "a lire
duecento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a euro
cinquantamila";
e) all'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: "a lire
quattro miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "a euro due
milioni";
f) all'articolo 5, comma 1, le parole: "a lire centocinquanta
milioni" sono sostituite dalle seguenti "a euro trentamila";
g) all'articolo 8, e' abrogato il comma 3;
h) all'articolo 12, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del
presente decreto l'istituto della sospensione condizionale della pena
di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei
casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a)
l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del
volume d'affari; b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a
tre milioni di euro";
i) all'articolo 13, comma 1, le parole: "alla meta'" sono
sostituite dalle seguenti "ad un terzo";
l) all'articolo 17, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. I termini di prescrizione per i delitti previsti
dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un
terzo";
m) all'articolo 13, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Per i delitti di cui al presente decreto
l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale puo' essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra
la circostanza attenuante di cui ai commi 1 e 2".
36-vicies bis. Le norme di cui al comma 36-vicies semel si
applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
36-vicies ter. Per gli esercenti imprese o arti e professioni
con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i
quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate
nell'esercizio dell'attivita' utilizzano esclusivamente strumenti di
pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in
materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano
gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari
di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo di
imposta, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla
meta'.
36-vicies quater. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo
50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole:
"agli effetti dell'IVA" sono inserite le seguenti: "iscritti alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno
un anno, che dimostrino una effettiva operativita' e attestino
regolarita' dei versamenti IVA, con le modalita' definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,"».
All'articolo 3:
al comma 1, alinea, le parole: «In attesa della revisione
dell'articolo 41 della Costituzione,» sono soppresse;
al comma 1, lettera e), dopo la parola: «disposizioni» sono
inserite le seguenti: «relative alle attivita' di raccolta di giochi
pubblici ovvero» e dopo la parola: «che» e' inserita la seguente:
«comunque»;
al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il
31 dicembre 2012 il Governo e' autorizzato ad adottare uno o piu'
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni
abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed e'
definita la disciplina regolamentare della materia ai fini
dell'adeguamento al principio di cui al comma 1»;
al comma 5, all'alinea, le parole: «all'art. 33 comma 5 della
Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 33,
quinto comma, della Costituzione» e, alla lettera a), dopo le parole:
«a ragioni di interesse pubblico» sono inserite le seguenti: «, tra
cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana,»;
al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo
in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo»;
al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo
in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo»;
al comma 9, alla lettera d), le parole: «della professione o»
sono soppresse e la lettera: «l)»e' ridenominata: «i)»;
al comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo
in ogni caso quanto previsto dal comma 1 del presente articolo»;
al comma 11, all'alinea, le parole: «l'Autorita' per la
concorrenza ed il mercato» sono sostituite dalle seguenti:
«l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato» e, alla lettera
a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tra cui in
particolare quelle connesse alla tutela della salute umana»;
dopo il comma 11, e' inserito il seguente:
«11-bis. In conformita' alla direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece
esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del
comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea,
svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59»;
il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, la
lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla
lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche
conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante
riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le
riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente
al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di
Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al
35 per cento, nonche' agli enti territoriali interessati alle
valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme
riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente
a spese di investimento. E' in ogni caso precluso l'utilizzo di
questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini
della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono
concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro
avvio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma
4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, ovvero all'articolo
34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la
determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di
approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli
strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro
trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di
mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo
termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la
ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si
applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314"»;
dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente:
«12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "In caso di" sono sostituite dalle
seguenti: "Entro dieci giorni dalla" e le parole da: "cancellate"
fino a: "avvenuto pagamento" sono sostituite dalle seguenti:
"integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento. La richiesta
da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo
l'avvenuto pagamento";
b) al comma 2, dopo le parole: "gia' registrate" sono
inserite le seguenti: "e regolarizzate" e le parole da: "estinte"
fino a: "presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:
"aggiornate secondo le medesime modalita' di cui al comma
precedente"».
All'articolo 4:
al comma 2, dopo le parole: «All'esito della verifica» sono
inserite le seguenti: «di cui al comma 1» e le parole da: «i
fallimenti» fino a: «all'interno della» sono sostituite dalle
seguenti: «le ragioni della decisione e i benefici per la»;
al comma 11, lettera f), le parole: «di cui al commi 29» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 29»;
al comma 30, le parole: «i beni di cui al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «i beni di cui al comma 29»;
al comma 34, le parole: «dai commi 19 a 27» sono sostituite
dalle seguenti: «dai commi da 19 a 27» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «E' escluso dall'applicazione dei commi 19, 21 e 27
del presente articolo quanto disposto dall'articolo 2, comma 42, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10»;
nella rubrica, le parole: «dell'unione europea» sono sostituite
dalle seguenti: «dall'Unione europea».
All'articolo 5:
al comma 1, primo periodo, la parola: «azionarie» e' soppressa;
dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Per il ripristino e la messa in sicurezza delle
infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei territori della
regione Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1º marzo 2011, per
i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 22 marzo 2011, e'
autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2011. Al
relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1-ter. Le disponibilita' derivanti da specifiche autorizzazioni
legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, e relative al potenziamento di infrastrutture, sono
versate in Tesoreria entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente
interessato. L'ente destinatario del finanziamento e' tenuto a
rendicontare le modalita' di utilizzo delle risorse».
Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Sviluppo delle regioni dell'obiettivo
convergenza e realizzazione del Piano Sud) - 1. Al fine di garantire
l'efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle regioni
dell'obiettivo convergenza e l'attuazione delle finalita' del Piano
per il Sud, a decorrere dall'anno finanziario in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la
spesa in termini di competenza e di cassa effettuata annualmente da
ciascuna delle predette regioni a valere sulle risorse del fondo per
lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sui cofinanziamenti nazionali dei
fondi comunitari a finalita' strutturale, nonche' sulle risorse
individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, puo' eccedere i limiti di cui
all'articolo 1, commi 126 e 127, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, nel rispetto, comunque, delle condizioni e dei limiti finanziari
stabiliti ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Al fine di salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, sono
stabiliti i limiti finanziari per l'attuazione del comma 1, nonche'
le modalita' di attribuzione allo Stato ed alle restanti regioni dei
relativi maggiori oneri, garantendo in ogni caso il rispetto dei
tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e
delle predette regioni alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per l'anno di riferimento».
All'articolo 6:
al comma 1, lettera c), capoverso «6-ter», al primo periodo, le
parole: «si riferiscono ad attivita' liberalizzate e» sono soppresse
e, al secondo periodo, dopo la parola: «esperire» e' inserita la
seguente: «esclusivamente»;
i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per
consentire la progressiva entrata in operativita' del Sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), nonche'
l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti
software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di
tecnologie di utilizzo piu' semplice rispetto a quelle attualmente
previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con
l'obiettivo della piu' ampia partecipazione degli utenti.
Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2,
lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26
maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio
2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operativita' del
SISTRI e' il 9 febbraio 2012. Dall'attuazione della presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la
semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono individuate specifiche
tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantita' e
dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticita' ambientale,
sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i
rifiuti speciali non pericolosi.
3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti
soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione
regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri
adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le
modalita' gia' previste per le associazioni di categoria»;
il comma 4 e' soppresso;
dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Al fine di semplificare l'attivita' amministrativa e di
evitare l'insorgere di ulteriore contenzioso, nei confronti dei
soggetti che hanno beneficiato delle erogazioni di cui all'articolo
1, commi 331, 332 e 333, della legge 23 dicembre 2005, n.266, in
assenza della condizione reddituale stabilita dal citato comma 333,
non si applicano le conseguenti sanzioni penali e amministrative se
essi restituiscono le somme indebitamente percepite entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. I procedimenti penali ed amministrativi
eventualmente avviati sono sospesi sino alla scadenza del predetto
termine e si estinguono a seguito dell'avvenuta restituzione.
6-ter. Per una efficace e immediata attuazione di quanto
previsto in tema di razionalizzazione della spesa delle
amministrazioni pubbliche al comma 1 dell'articolo 12 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n.111, l'Agenzia del demanio procedera',
con priorita' in aree a piu' elevato disagio occupazionale e
produttivo, ad operazioni di permuta, senza oneri a carico del
bilancio dello Stato, di beni appartenenti allo Stato, con esclusione
di tutti i beni comunque trasferibili agli enti pubblici territoriali
ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.85, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 2, comma 196-bis, della legge 23
dicembre 2009, n.191, con immobili adeguati all'uso governativo, al
fine di rilasciare immobili di terzi attualmente condotti in
locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero appartenenti
al demanio e al patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. Le
amministrazioni dello Stato comunicano all'Agenzia del demanio
l'ammontare dei fondi statali gia' stanziati e non impegnati al fine
della realizzazione di nuovi immobili per valutare la possibilita' di
recupero di spesa per effetto di operazioni di permuta, ovvero gli
immobili di nuova realizzazione da destinare ad uso governativo».
Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis. - (Accesso ai sistemi informativi) - 1. Ai sistemi
informativi di cui all'articolo 117 del codice di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.196, possono avere accesso, anche per
le finalita' ivi previste, i soggetti che partecipano al sistema di
prevenzione di cui al comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n.141, fatta salva la facolta' di
istituire e partecipare ai sistemi di cui all'articolo 119 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. Dall'attuazione del
periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 6-ter. - (Fondo di rotazione per la progettualita') - 1.
Le risorse disponibili sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 1,
comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n.549, sono destinate
prioritariamente alla progettazione delle opere, inserite nei piani
triennali degli enti locali approvati alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e che ricadono su
terreni demaniali o gia' di proprieta' dell'ente locale interessato,
aventi gia' destinazione urbanistica conforme all'opera o alle opere
che si intendono realizzare. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 1, commi da 55 a 57, della legge n. 549 del 1995.
2. Gli enti locali interessati alla utilizzazione delle risorse
del Fondo di cui al comma 1 presentano entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e con le modalita' definite con deliberazione della Cassa
depositi e prestiti Spa, la richiesta di accesso al finanziamento,
allegando alla stessa la descrizione dell'opera o delle opere che
intendono realizzare, predisposta da un tecnico dell'ente locale
medesimo.
3. Sulla base delle richieste di cui al comma 2, la Cassa
depositi e prestiti Spa provvede a formare una graduatoria nel
rispetto di quanto previsto al comma 1».
Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - (Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge
n. 112 del 2008) - 1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n.133, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", sono sottoposti al parere preventivo della
predetta Consulta generale e pubblicati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro entrata in
vigore";
b) al comma 4-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"e ferma restando la possibilita' di deroga con gli accordi di cui al
comma 4"».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «ovvero dalle rappresentanze sindacali
operanti in azienda» sono sostituite dalle seguenti: «o territoriale
ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai
sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali
vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011,»,
dopo le parole: «possono realizzare specifiche intese» sono inserite
le seguenti: «con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori
interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un
criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze
sindacali,» e dopo le parole: «alla qualita' dei contratti di
lavoro,» sono inserite le seguenti: «all'adozione di forme di
partecipazione dei lavoratori,»;
al comma 2, alinea, le parole: «incluse quelle relative» sono
sostituite dalle seguenti: «con riferimento»;
al comma 2, lettera e), le parole: «e il licenziamento della
lavoratrice in concomitanza di matrimonio» sono sostituite dalle
seguenti: «, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del
matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del
periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al
lavoro, nonche' fino ad un anno di eta' del bambino, il licenziamento
causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per
la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore
ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento»;
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonche'
i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni
internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1
operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano
le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni
contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro»;
e' aggiunto, in fine il seguente comma:
«3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'alinea, le parole: "e la normativa regolamentare,
compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate" sono
sostituite dalle seguenti: "la normativa regolamentare ed i contratti
collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione
comunitaria, ed applicati";
b) dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
"b-bis) condizioni di lavoro del personale"».
All'articolo 11:
al comma 1, le parole: «dei relativo titolo» sono sostituite
dalle seguenti: «del relativo titolo»;
al comma 2, le parole: «specifiche regolamentazione» sono
sostituite dalle seguenti: «specifiche regolamentazioni».
All'articolo 12, al comma 1, capoverso «Art. 603-ter» il secondo
ed il terzo periodo sono trasformati, rispettivamente, nel secondo e
terzo comma del capoverso «Art. 603-ter».
All'articolo 13:
al comma 1, dopo le parole: «presente decreto,» sono inserite le
seguenti: «per gli anni 2011, 2012 e 2013,» e dopo le parole: «organi
costituzionali», sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per il
Presidente della Repubblica e i componenti della Corte
costituzionale,»;
al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) ai parlamentari che svolgono qualsiasi attivita' lavorativa
per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per
cento dell'indennita' parlamentare la riduzione dell'indennita' di
cui al comma 1 si applica in misura del 20 per cento per la parte
eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, in misura del 40 per
cento per la parte eccedente i 150.000 euro. La riduzione si applica
con la medesima decorrenza e durata di cui al comma 1»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004,
n.215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di
senatore, nonche' le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma
2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con
qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica
relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi,
alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione
superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Le incompatibilita' di cui al primo periodo si
applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative
alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata
in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione
delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le incompatibilita' di cui al primo periodo si
applicano, altresi', alla carica di membro del Parlamento europeo
spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6,
commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio
1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il
divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento
dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la
carica sopraggiunta».
All'articolo 14:
al comma 1, lettera c), le parole: «ai sensi dell'articolo 1»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 13»;
al comma 1, lettera e), le parole da: «; i componenti di tale
Collegio» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle
seguenti: «; il Collegio, ai fini del coordinamento della finanza
pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti; i componenti di tale Collegio sono scelti
mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i
requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la
qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica qualificazione
professionale in materia di contabilita' pubblica e gestione
economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i
criteri individuati dalla Corte dei conti».
All'articolo 15:
i commi 1, 2, 3, 4, 5, secondo periodo, 6 e 7 sono soppressi;
nella rubrica, le parole: «Soppressione di Province e» sono
soppresse e dopo la parola: «assessori» e' aggiunta la seguente:
«provinciali»:
L'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
«Art. 16. - (Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza
politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni
comunali) - 1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica,
il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore
svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a
decorrere dalla data di cui al comma 9, i comuni con popolazione fino
a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata
tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro
spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di
comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano ai comuni il cui territorio coincide
integralmente con quello di una o di piu' isole, nonche' al comune di
Campione d'Italia.
2. A ciascuna unione di cui al comma l hanno facolta' di
aderire anche comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, al
fine dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni
fondamentali loro spettanti sulla base della legislazione vigente e
dei servizi ad esse inerenti, anche al fine di dare attuazione alle
disposizioni di cui all'articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del
citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 122 del 2010. I comuni di cui al primo periodo hanno,
in alternativa, facolta' di esercitare mediante tale unione tutte le
funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della
legislazione vigente.
3. All'unione di cui al comma 1, in deroga all'articolo 32,
commi 2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, si applica la disciplina di cui
al presente articolo.
4. Sono affidate all'unione, per conto dei comuni che ne sono
membri, la programmazione economico-finanziaria e la gestione
contabile di cui alla parte II del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n.267 del 2000, con riferimento alle funzioni da
essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni che sono membri
dell'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di
previsione dell'unione per l'anno successivo mediante la
deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare
annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico,
nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione
entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
le riforme per il federalismo, sono disciplinati il procedimento
amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento
programmatico, i poteri di vigilanza sulla sua attuazione e la
successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune
e l'unione.
5. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici
in essere alla data di cui al comma 9 che siano inerenti alle
funzioni ed ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4,
ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di
procedura civile. Alle unioni di cui al comma l sono trasferite tutte
le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi
loro affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, nonche' i relativi
rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno
2014, le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla
disciplina del patto di stabilita' interno per gli enti locali
prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.
6. Le unioni di cui al comma 1 sono istituite in modo che la
complessiva popolazione residente nei rispettivi territori,
determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sia di norma
superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i comuni
che intendono comporre una medesima unione appartengano o siano
appartenuti a comunita' montane. Entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciascuna
regione ha facolta' di individuare diversi limiti demografici.
7. Le unioni di comuni che risultino costituite alla data di
cui al comma 9 e di cui facciano parte uno o piu' comuni con
popolazione fino a 1.000 abitanti, entro i successivi quattro mesi
adeguano i rispettivi ordinamenti alla disciplina delle unioni di cui
al presente articolo. I comuni appartenenti a forme associative di
cui agli articoli 30 e 31 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000 cessano di diritto di farne parte alla
data in cui diventano membri di un'unione di cui al comma 1.
8. Nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni di
cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da
adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle
disposizioni di cui al comma 6, avanzano alla regione una proposta di
aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della
rispettiva unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2012, la
regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire
l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come
determinate nelle proposte di cui al primo periodo e sulla base
dell'elenco di cui al comma 16. La regione provvede anche qualora la
proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle disposizioni
di cui al presente articolo.
9. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti
negli organi di governo del comune che, successivamente al 13 agosto
2012, sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con
popolazione fino a 1.000 abitanti che siano parti della stessa
unione, nonche' in quelli con popolazione superiore che esercitino
mediante tale unione tutte le proprie funzioni, gli organi di governo
sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le giunte in carica
decadono di diritto. Ai consigli dei comuni che sono membri di tale
unione competono esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del
consiglio dell'unione, ferme restando le funzioni normative che ad
essi spettino in riferimento alle attribuzioni non esercitate
mediante l'unione.
10. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio,
il presidente e la giunta.
11. Il consiglio e' composto da tutti i sindaci dei comuni che
sono membri dell'unione nonche', in prima applicazione, da due
consiglieri comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al
primo periodo sono eletti, non oltre venti giorni dopo la data di
istituzione dell'unione ai sensi del comma 9, in tutti i comuni che
sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali, con la
garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino
all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 12, primo
periodo, il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti
tra quelli che sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di
competenza dell'unione medesima. La legge dello Stato puo' stabilire
che le successive elezioni avvengano a suffragio universale e diretto
contestualmente alle elezioni per il rinnovo degli organi di governo
di ciascuno dei comuni appartenenti alle unioni. La legge dello Stato
di cui al quarto periodo disciplina conseguentemente il sistema di
elezione; l'indizione delle elezioni avviene ai sensi dell'articolo 3
della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Al
consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale,
fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 9 del presente articolo.
12. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione
ai sensi del comma 9, il consiglio e' convocato di diritto ed elegge
il presidente dell'unione tra i propri componenti. Al presidente, che
dura in carica due anni e mezzo ed e' rinnovabile, spettano le
competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando
in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione
le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico.
13. La giunta dell'unione e' composta dal presidente, che la
presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci
componenti il consiglio in numero non superiore a quello previsto per
i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le
competenze di cui all'articolo 48 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla
cessazione del rispettivo presidente.
14. Lo statuto dell'unione individua le modalita' di
funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il
consiglio adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a
maggioranza assoluta dei propri componenti, entro venti giorni dalla
data di istituzione dell'unione ai sensi del comma 9.
15. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 e 86 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed ai
relativi atti di attuazione, in riferimento al trattamento spettante,
rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli assessori dei
comuni aventi corrispondente popolazione. Agli amministratori
dell'unione che risultino percepire emolumenti di ogni genere in
qualita' di amministratori locali ai sensi dell'articolo 77, comma 2,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun
trattamento per la carica sopraggiunta.
16. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione nei
riguardi dei comuni che, alla data del 30 settembre 2012, risultino
esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al
medesimo comma 1 mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Ai
fini di cui al primo periodo, tali comuni trasmettono al Ministero
dell'interno, entro il 15 ottobre 2012, un'attestazione comprovante
il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza
nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive attribuzioni.
Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono determinati contenuti e modalita' delle
attestazioni di cui al secondo periodo. Il Ministero dell'interno,
previa valutazione delle attestazioni ricevute, adotta con proprio
decreto, da pubblicare entro il 30 novembre 2012 nel proprio sito
internet, l'elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati
dall'obbligo di cui al comma 1.
17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale
successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto:
a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il
consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da sei
consiglieri;
b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a
3.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal
sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori e'
stabilito in due;
c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a
5.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal
sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori e'
stabilito in tre;
d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a
10.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal
sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori e'
stabilito in quattro.
18. A decorrere dalla data di cui al comma 9, ai consiglieri
dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti non sono applicabili
le disposizioni di cui all'articolo 82 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000; non sono altresi'
applicabili, con l'eccezione del primo periodo del comma 1, le
disposizioni di cui all'articolo 80 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000.
19. All'articolo 38, comma 7, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: "previsti dal
regolamento", sono aggiunte le seguenti: "e, nei comuni con
popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un
arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei
partecipanti".
20. All'articolo 48, comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti,
le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco
temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti".
21. All'articolo 79, comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, le parole: "per l'intera
giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli" sono sostituite
dalle seguenti: "per il tempo strettamente necessario per la
partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il
raggiungimento del luogo di suo svolgimento".
22. All'articolo 14, comma 28, del citato decreto-legge n. 78
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010,
le parole: "fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune" sono
sostituite dalle seguenti: "superiore a 1.000 e fino a 5.000
abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente
con quello di una o di piu' isole".
23. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, le parole: "le isole monocomune" sono sostituite dalle
seguenti: "i comuni il cui territorio coincide integralmente con
quello di una o di piu' isole".
24. All'articolo 14, comma 31, alinea, del citato decreto-legge
n. 78 del 2010, le parole: "5.000 abitanti o nel quadruplo del numero
degli abitanti del comune demograficamente piu' piccolo tra quelli
associati" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 abitanti, salvo
diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138"; al medesimo comma 31, la
lettera c) e' abrogata e la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei
funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma
3, della citata legge n. 42 del 2009".
25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i
revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione
da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i
soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori
legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonche'
gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per
l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo,
nel rispetto dei seguenti principi:
a) rapporto proporzionale tra anzianita' di iscrizione negli
albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun
comune;
b) previsione della necessita', ai fini dell'iscrizione
nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato
richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti
locali;
c) possesso di specifica qualificazione professionale in
materia di contabilita' pubblica e gestione economica e finanziaria
degli enti pubblici territoriali.
26. Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di
governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in
apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Tale prospetto e' trasmesso alla sezione regionale di controllo della
Corte dei conti ed e' pubblicato, entro dieci giorni
dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale.
Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la
Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al
primo periodo.
27. All'articolo 14, comma 32, alinea, del citato decreto-legge
n. 78 del 2010, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2012"; alla lettera a) del medesimo comma 32,
le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2012".
28. Al fine di verificare il perseguimento degli obiettivi di
semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti
locali, il prefetto accerta che gli enti territoriali interessati
abbiano attuato, entro i termini stabiliti, quanto previsto
dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 32,
primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come da
ultimo modificato dal comma 27 del presente articolo. Nel caso in
cui, all'esito dell'accertamento, il prefetto rilevi la mancata
attuazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo
periodo, assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro
il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, fermo
restando quanto previsto dal secondo periodo, trova applicazione
l'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
29. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti delle
regioni e province medesime, delle relative norme di attuazione e
secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009,
n. 42.
30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in
materia di patto di stabilita' interno per i comuni trovano
applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore
a 1.000 abitanti».
All'articolo 17:
al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Composizione del Consiglio) - 1. Il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro e' composto da esperti, da
rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle
associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di
volontariato in numero di settanta oltre al presidente e al
segretario generale, secondo la ripartizione stabilita con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione"»;
al comma 1, lettera b), alle parole: «Gli atti del CNEL» sono
premesse le seguenti: «Art. 14. - (Pronunce del CNEL) - 1.»;
al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Decorsi
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 della legge n. 936
del 1986, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente
articolo, decadono gli esperti e i rappresentanti del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro in carica e si provvede alla
nomina dei nuovi esperti e dei nuovi rappresentanti in conformita'
alla ripartizione stabilita dal medesimo decreto».
All'articolo 18, comma 1, le parole: «dell'Unione europea», sono
sostituite dalle seguenti: «dei Paesi appartenenti al Consiglio
d'Europa».
All'articolo 19, comma 1, le parole: «all'articolo 2 comma 1»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2, comma 2», le parole:
«4.154,6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.215,2 milioni»,
le parole: «1.280 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «132,8
milioni», le parole: «1.289 milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«170,8 milioni», le parole: «che aumentano in termini di
indebitamento netto a 1.330 milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«pari a, in termini di indebitamento netto, 182,8 milioni» e le
parole: «1.439 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «320,8
milioni».
Dopo l'articolo 19, e' inserito il seguente:
«Art. 19-bis. - (Disposizioni finali concernenti le regioni a
statuto speciale e le province autonome) - 1. L'attuazione delle
disposizioni del presente decreto nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto
dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo
quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».
Email: [email protected]