Partiti politici: novitą sulla Commissione di garanzia degli statuti e controllo dei rendiconti.
Legge 27 ottobre 2015 n. 175. Modifiche all'art. 9 della legge 6 luglio 2012 n. 96 sulla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici. G.U. n. 254 del 31 ottobre 2015.
Con la Legge 27 ottobre 2015 n. 175, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015 sono apportate novità alla Legge n. 96 del 6 luglio 2012, avente ad oggetto "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonche' misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali".
Le principi novità sulla funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici sono:
- Per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione puo' altresi' avvalersi di cinque unita' di personale, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attivita' di revisione, e di due unita' di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attivita' di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennita' accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti dipendenti, e' reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.
- Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo le disposizioni dell'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
- Le modalita' per l'effettuazione della verifica di conformita' previste dall'articolo 9, comma 5, primo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, si applicano con riferimento ai rendiconti dei partiti politici relativi agli esercizi successivi al 2014.
- Le disposizioni dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si intendono riferite ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, incluse quelle dotate di autonomia legale e finanziaria.
- Clausola di invarianza finanziaria: dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
IL TESTO DELL'ART. 9 DELLA LEGGE n. 96 del 6 LUGLIO 2012 AGGIORNATO ALLA LEGGE 27 OTTOBRE 2015 n. 175.
Art. 9
Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici
1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella
propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti
politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta
espressione degli stessi, che abbiano conseguito almeno il 2 per
cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della
Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante
eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al
Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle
province autonome di Trento e di Bolzano, si avvalgono di una
societa' di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi
dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente
alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione
contabile e finanziaria puo' essere affidato alla medesima societa'
di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi,
rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. La
societa' di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio
sul rendiconto di esercizio dei partiti e dei movimenti politici
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale
fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della
contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle
scritture contabili. Controlla altresi' che il rendiconto di
esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione
contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme
che lo disciplinano.
2. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione
elettorale mediante la presentazione di una lista comune di
candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato
congiuntamente il contrassegno di lista e' soggetto all'obbligo di
avvalersi della societa' di revisione di cui al comma 1.
3. E' istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo
dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di seguito
denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei
deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della
Repubblica, ad assicurarne l'operativita' attraverso le necessarie
dotazioni di personale di segreteria. ((Per lo svolgimento dei
compiti ad essa affidati dalla legge la Commissione puo' altresi'
avvalersi di cinque unita' di personale, dipendenti della Corte dei
conti, addette alle attivita' di revisione, e di due unita' di
personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte
nell'attivita' di controllo contabile. I dipendenti di cui al terzo
periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di
appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo
annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le
indennita' accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di
appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo dei predetti
dipendenti, e' reso indisponibile per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista
finanziario)). La Commissione e' composta da cinque componenti, di
cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno
designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal
Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra
i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non
inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La
Commissione e' nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai
sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto e' individuato tra i
componenti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori.
Ai componenti della Commissione non e' corrisposto alcun compenso o
indennita' per l'attivita' prestata ai sensi della presente legge.
((Per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono
collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza, secondo
le disposizioni dell'articolo 1, commi 66 e 68, della legge 6
novembre 2012, n. 190)). Il mandato dei componenti della Commissione
e' di quattro anni ed e' rinnovabile una sola volta. ((5))
4. La Commissione effettua il controllo di regolarita' e di
conformita' alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della
legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dal presente
articolo, e dei relativi allegati, nonche' di ottemperanza alle
disposizioni di cui alla presente legge. A tal fine, entro il 15
giugno di ogni anno, i rappresentanti legali o i tesorieri dei
partiti e dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2
per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo
della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante
eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al
Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle
province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere
alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti
dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come da ultimo
modificato dal presente articolo, concernenti ciascun esercizio
compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi.
Unitamente agli atti di cui al secondo periodo del presente comma,
sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio
espresso sul rendiconto dalla societa' di revisione di cui al comma 1
del presente articolo, nonche' il verbale di approvazione del
rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o
movimento politico. In caso di partecipazione in forma aggregata ad
una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista
comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia
depositato congiuntamente il contrassegno di lista e' soggetto agli
obblighi di cui al presente comma.
5. Nello svolgimento della propria attivita', la Commissione
effettua il controllo anche verificando la conformita' delle spese
effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla
documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, entro il 15
febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del
rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a
sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali
irregolarita' contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30
aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui
esprime il giudizio di regolarita' e di conformita' alla legge, di
cui al primo periodo del comma 4. La relazione e' trasmessa ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive
Assemblee. (4) ((5))
6. Entro e non oltre il 15 luglio di ogni anno, la Commissione
trasmette ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati gli elenchi dei partiti e movimenti politici che
risultino, rispettivamente, ottemperanti e inottemperanti agli
obblighi di cui al comma 4, con riferimento all'esercizio dell'anno
precedente.
7. I casi di inottemperanza di cui al comma 6, nonche'
l'inottemperanza all'obbligo di pubblicazione nei siti internet del
rendiconto e dei relativi allegati, previsto dal comma 20, sono
contestati dalla Commissione ai partiti e movimenti politici
interessati nel termine di cui al comma 6.
8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13.
9. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13.
10. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13.
11. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13.
12. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13.
13. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13.
14. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13.
15. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13.
16. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13.
18. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13.
19. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13.
20. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13.
21. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13.
22. E' fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di cui al
comma 1 di investire la propria liquidita' derivante dalla
disponibilita' di risorse pubbliche in strumenti finanziari diversi
dai titoli emessi da Stati membri dell'Unione europea.
23. All'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 14 sono abrogati;
b) al comma 2, dopo le parole: «il rendiconto» sono inserite le
seguenti: «di esercizio, redatto secondo il modello di cui
all'allegato A,»;
c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Per le donazioni di qualsiasi importo e' annotata
l'identita' dell'erogante».
24. Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 3 giugno 1999, n.
157, e' abrogato. Le risorse del fondo di garanzia previsto dal
predetto articolo, nell'importo disponibile in esito al completamento
delle procedure gia' esperite alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
25. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 21 si applicano ai
rendiconti dei partiti e dei movimenti politici successivi
all'esercizio finanziario 2012. In via transitoria, il giudizio di
regolarita' e conformita' alla legge dei rendiconti dei partiti e dei
movimenti politici relativi agli esercizi finanziari 2011 e 2012 e'
effettuato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8 della legge 2
gennaio 1997, n. 2, nel testo vigente il giorno antecedente alla data
di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, la Commissione
invita direttamente i partiti e i movimenti politici a sanare
eventuali inottemperanze ad obblighi di legge o irregolarita'
contabili.
26. In via transitoria, i rapporti integrativi relativi ai
rendiconti di esercizio anteriori al 2011 sono elaborati, fino al 31
ottobre 2012, dal Collegio dei revisori dei rendiconti dei partiti e
movimenti politici, di cui all'articolo 8, comma 14, della legge 2
gennaio 1997, n. 2.
27. L'articolo 1, comma 8, della legge 3 giugno 1999, n. 157,
nonche' l'articolo 8, commi 11, 12 e 13, della legge 2 gennaio 1997,
n. 2, si applicano esclusivamente con riferimento ai rendiconti
relativi agli esercizi anteriori al 2013.
28. All'articolo 7, primo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al
precedente periodo si applica anche alle societa' con partecipazione
di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonche' alle
societa' controllate da queste ultime, ove tale partecipazione
assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della societa'».
29. I rimborsi e i contributi di cui alla presente legge sono
strettamente finalizzati all'attivita' politica, elettorale e
ordinaria, dei partiti e dei movimenti politici. E' fatto divieto ai
partiti e ai movimenti politici di prendere in locazione o
acquistare, a titolo oneroso, immobili di persone fisiche che siano
state elette nel Parlamento europeo, nazionale o nei consigli
regionali nei medesimi partiti o movimenti politici. Il medesimo
divieto si intende anche riferito agli immobili posseduti da societa'
possedute o partecipate dagli stessi soggetti di cui al periodo
precedente.
______________
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 2015, n. 11 ha disposto (con l'art. 1, comma
12-quater) che "In considerazione dei tempi necessari per assicurare
la piena funzionalita' della Commissione di garanzia degli statuti e
per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti
politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012,
n. 96, per l'anno 2015, i termini relativi al procedimento di
controllo dei rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio
2013, di cui all'articolo 9, comma 5, della medesima legge n. 96 del
2012, sono prorogati di sessanta giorni".
_______________
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 27 ottobre 2015, n. 175 ha disposto (con l'art. 1, comma 2)
che "Le modalita' per l'effettuazione della verifica di conformita'
previste dall'articolo 9, comma 5, primo periodo, della legge 6
luglio 2012, n. 96, si applicano con riferimento ai rendiconti dei
partiti politici relativi agli esercizi successivi al 2014".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "La Commissione di
cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come
modificato dal presente articolo, redige la relazione di cui al
medesimo articolo 9, comma 5, terzo periodo, dando applicazione a
quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e, limitatamente al
controllo effettuato sui rendiconti dei partiti politici relativi
all'esercizio 2013, l'approva entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge".
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