Disposizioni urgenti di protezione civile. G.U. n. 23 del 28 gennaio 2012.



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2012

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3999).
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2012.
 Art. 1 
  1. All'articolo 3,  comma  6,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3906  del  13  novembre  2010,  le  parole:
"dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi". 
 
Art. 2 
  1.  Al  fine  di  consentire  al  Commissario   delegato   di   cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3543  del
26  settembre  2006  e  successive  modificazioni  di  accelerare  le
iniziative dirette al superamento dell'emergenza, ancorche'  non  sia
divenuta efficace  l'aggiudicazione  definitiva,  il  contratto  puo'
essere stipulato in deroga all'articolo 11, commi 8 e 10, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni,  sotto
condizione sospensiva dell'esito positivo della verifica del possesso
dei    prescritti    requisiti    in     capo     all'aggiudicatario.
L'Amministrazione procedente autorizza la consegna dei lavori in  via
d'urgenza e chiede l'esecuzione anticipata del contratto  non  ancora
efficace,  in  deroga  all'articolo  11,  comma   12,   del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. 
  2. Le deroghe di cui al comma 1 trovano  applicazione  fino  al  31
dicembre 2012. 
 
Art. 3 
  1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso
impegno per Ie maggiori esigenze connesse ai contesti emergenziali in
atto sui territorio nazionale il personale, dirigenziale  e  non,  in
servizio presso il Dipartimento della protezione civile  che,  al  31
dicembre 2011, non ha potuto fruire  delle  ferie  maturate  entro  i
periodi di cui all'articolo 22, comma 11, e di cui  all'articolo  42,
commi 12 e 13,  dei  rispettivi  Contratti  Collettivi  Nazionali  di
Lavoro del comparto  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri
dovra' fruirne in periodi compatibili con Ie  oggettive  esigenze  di
servizio e comunque entro i due anni successivi.
 
 Art. 4 
  1. Alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 5  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del  13  novembre  2010
recante l'istituzione  del  fondo  per  la  prevenzione  del  rischio
sismico ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
le parole:  "tre  rappresentanti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"quattro rappresentanti". 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
 
    Roma, 23 gennaio 2012 

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