Eccessivo affollamento degli istituti penitenziari: ulteriori disposizioni di protezione civile. G.U. n. 15 del 19 gennaio 2012.



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2012. Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale. (Ordinanza n. 3995).

Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2012.

Art. 1 
  1. Il Prefetto Angelo Sinesio e' nominato Commissario delegato  per
il superamento  della  situazione  conseguente  al  sovrappopolamento
degli istituti penitenziari  presenti  sul  territorio  nazionale  in
sostituzione   del   Capo   del   Dipartimento   dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia di cui all'art. 1,  comma
1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  19
marzo 2010, n. 3861, allo stesso non spetta alcun compenso. 
  2. Il Commissario delegato di cui al comma 1,  oltre  alle  deroghe
previste dall'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei
Ministri del 19 marzo 2010, n. 3861, e' autorizzato a  derogare,  ove
necessario, alle seguenti ulteriori disposizioni normative: 
    decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.  207,
articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  22,  23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 45, 46, 47, 48, 49,  50,  51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 106, 153, 154, 161,  163,  168,  169,
170, 199, 216, 230, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267; 
    decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  e
successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 13, 14,  20,  22  e
23; 
    legge  29  luglio  1949,  n.  717  e  successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  3. Per la durata dello stato d'emergenza e nel limite massimo di 15
unita', al personale dell'Amministrazione  penitenziaria  chiamato  a
concorrere nelle procedure di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza
n. 3861 del 19 marzo 2010 viene riconosciuto un compenso  per  lavoro
straordinario nel limite di 50 ore mensili pro capite. 
  4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, quantificati
in euro 100.000,00, si provvede a valere sulle risorse presenti sulla
contabilita' speciale  istituita  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo
2010, n. 3861. Dall'applicazione dei  commi  1  e  2  della  presente
ordinanza non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 13 gennaio 2012 

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