Manifestazioni popolare o private con impiego di equidi al di fuori di impianti o percorsi ufficialmente autorizzati.
Ministero della Salute. ORDINANZA 21 luglio 2011. Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. Gazzetta Ufficiale n. 210 del 09 settembre 2011.
Art. 1
Manifestazioni autorizzate
1. Le manifestazioni pubbliche o private, incluse le prove, nelle
quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei
percorsi ufficialmente autorizzati dall'Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico (ASSI), dalla Federazione italiana sport equestri
(FISE), dalla Federazione equestre internazionale (FEI), dalla
Federazione italiana turismo equestre e trec (FITETREC A.N.T.E.),
nell'ambito delle discipline indicate dai rispettivi statuti, ad
eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire i requisiti
di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, in conformita'
alle previsioni di cui alla presente ordinanza e all'Allegato A, che
ne costituisce parte integrante.
2. A tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, le
manifestazioni di cui al comma 1 sono autorizzate previa
presentazione di una relazione tecnica dell'ente o comitato
organizzatore e previo parere favorevole della commissione comunale o
provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e 142
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed
integrazioni, integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria
locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera
d) dell'Allegato A. A tal fine la commissione verifica il rispetto
dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali finalizzate alla
tutela dell'incolumita' pubblica e del benessere degli animali di cui
all'Allegato A.
Art. 2
Disposizioni relative a equidi e fantini
1. E' vietato utilizzare per le manifestazioni di cui all'art. 1
cavalli di eta' inferiore ai quattro anni.
2. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all'art.
1, comma 1, dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato
condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o
manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse
clandestine di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater,
544-quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di
sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione
nonche' risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara
in base alle norme attualmente vigenti.
3. Gli organizzatori sono responsabili dell'applicazione del
presente articolo.
Art. 3
Sostanze ad azione dopante
1. E' vietato il trattamento degli equidi con sostanze che
esplicano azione dopante.
2. Fatte salve le disposizioni vigenti per i controlli ufficiali
effettuati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente,
gli organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 1 adottano un
regolamento recante le procedure per i controlli ai fini del rispetto
del divieto di cui al comma 1 e per la verifica dei requisiti
previsti per l'accesso degli equidi alle manifestazioni secondo uno
degli standard di riferimento applicati dagli enti tecnici ASSI o
FISE.
Art. 4
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza, che sostituisce l'ordinanza ministeriale
del 21 luglio 2009, ha efficacia di 24 mesi a decorrere dal giorno
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 21 luglio 2011
Allegato A
Requisiti tecnici e condizioni essenziali per la tutela
dell'incolumita' pubblica e del benessere degli animali
a) Il tracciato su cui si svolge la manifestazione deve garantire
la sicurezza e l'incolumita' dei fantini, dei cavalieri e degli
equidi nonche' delle persone che assistono alla manifestazione.
b) Il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la
manifestazione deve essere idoneo ad attutire l'impatto degli zoccoli
degli equidi ed evitare scivolamenti.
c) Il percorso deve essere protetto con adeguate paratie tali da
attutire eventuali impatti o cadute.
d) Il tecnico di cui all'art. 1, comma 2 e' formato attraverso
uno specifico percorso formativo certificato dagli enti
tecnico-sportivi di riferimento, ASSI e FISE, ed e' inserito in
apposito elenco tenuto dagli stessi e pubblicato sui rispettivi siti
internet. I citati enti provvedono a stabilire e rendere pubblici i
requisiti necessari per la certificazione dei percorsi formativi
entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente
ordinanza.
e) La ASL competente per territorio garantisce la presenza di un
veterinario ufficiale durante lo svolgimento della manifestazione e
delle prove.
f) Gli organizzatori garantiscono le condizioni di sicurezza per
la salute degli equidi durante tutta la manifestazione attraverso la
presenza di: un medico veterinario di comprovata esperienza nel
settore equino, che attua altresi' una visita veterinaria preventiva
e certifica l'idoneita' degli equidi allo svolgimento dell'attivita',
un'ambulanza veterinaria per equidi o di un mezzo di trasporto
cavalli idoneo e la disponibilita' di una struttura sanitaria
veterinaria di riferimento.
g) Per poter essere ammessi alla manifestazione gli equidi devono
essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e
registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di
identificazione e certificazione degli equidi sono verificati dal
veterinario ufficiale.
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