Manifestazioni popolare o private con impiego di equidi al di fuori di impianti o percorsi ufficialmente autorizzati.



Ministero della Salute. ORDINANZA 21 luglio 2011. Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. Gazzetta Ufficiale n. 210 del 09 settembre 2011.

 Art. 1 
Manifestazioni autorizzate  
  1. Le manifestazioni pubbliche o private, incluse le  prove,  nelle
quali vengono utilizzati equidi al di  fuori  degli  impianti  e  dei
percorsi ufficialmente autorizzati dall'Agenzia per lo  sviluppo  del
settore ippico (ASSI),  dalla  Federazione  italiana  sport  equestri
(FISE),  dalla  Federazione  equestre  internazionale  (FEI),   dalla
Federazione italiana turismo equestre  e  trec  (FITETREC  A.N.T.E.),
nell'ambito delle discipline  indicate  dai  rispettivi  statuti,  ad
eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire  i  requisiti
di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, in  conformita'
alle previsioni di cui alla presente ordinanza e all'Allegato A,  che
ne costituisce parte integrante. 
  2. A  tutela  delle  tradizioni,  usi  e  consuetudini  locali,  le
manifestazioni  di  cui  al   comma   1   sono   autorizzate   previa
presentazione  di  una  relazione  tecnica   dell'ente   o   comitato
organizzatore e previo parere favorevole della commissione comunale o
provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e  142
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, integrata  da  un  veterinario  dell'azienda  sanitaria
locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla  lettera
d) dell'Allegato A. A tal fine la commissione  verifica  il  rispetto
dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali finalizzate  alla
tutela dell'incolumita' pubblica e del benessere degli animali di cui
all'Allegato A. 
 
Art. 2 
Disposizioni relative a equidi e fantini  
  1. E' vietato utilizzare per le manifestazioni di  cui  all'art.  1
cavalli di eta' inferiore ai quattro anni. 
  2. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all'art.
1, comma 1,  dei  fantini  e  dei  cavalieri  che  abbiano  riportato
condanne per maltrattamento o  uccisione  di  animali,  spettacoli  o
manifestazioni vietati,  competizioni  non  autorizzate  e  scommesse
clandestine  di  cui  agli  articoli  544-bis,  544-ter,  544-quater,
544-quinquies e 727 del codice penale, in  cui  si  evidenzi  uso  di
sostanze stupefacenti  o  dopanti  attraverso  controlli  a  campione
nonche' risultino positivi ad alcol test a campione prima della  gara
in base alle norme attualmente vigenti. 
  3.  Gli  organizzatori  sono  responsabili  dell'applicazione   del
presente articolo. 
 
Art. 3 
 Sostanze ad azione dopante  
  1.  E'  vietato  il  trattamento  degli  equidi  con  sostanze  che
esplicano azione dopante. 
  2. Fatte salve le disposizioni vigenti per  i  controlli  ufficiali
effettuati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente,
gli organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 1 adottano  un
regolamento recante le procedure per i controlli ai fini del rispetto
del divieto di cui al  comma  1  e  per  la  verifica  dei  requisiti
previsti per l'accesso degli equidi alle manifestazioni  secondo  uno
degli standard di riferimento applicati dagli  enti  tecnici  ASSI  o
FISE. 
 
Art. 4 
Disposizioni finali  
  1. La presente ordinanza, che sostituisce l'ordinanza  ministeriale
del 21 luglio 2009, ha efficacia di 24 mesi a  decorrere  dal  giorno
della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana. 
  La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
 
Roma, 21 luglio 2011 
 
Allegato A 
Requisiti tecnici e condizioni essenziali per la tutela 
dell'incolumita' pubblica e del benessere degli animali 
 
    a) Il tracciato su cui si svolge la manifestazione deve garantire
la sicurezza e l'incolumita'  dei  fantini,  dei  cavalieri  e  degli
equidi nonche' delle persone che assistono alla manifestazione. 
    b) Il fondo  delle  piste  o  dei  campi  su  cui  si  svolge  la
manifestazione deve essere idoneo ad attutire l'impatto degli zoccoli
degli equidi ed evitare scivolamenti. 
    c) Il percorso deve essere protetto con adeguate paratie tali  da
attutire eventuali impatti o cadute. 
    d) Il tecnico di cui all'art. 1, comma 2  e'  formato  attraverso
uno   specifico   percorso   formativo   certificato    dagli    enti
tecnico-sportivi di riferimento, ASSI  e  FISE,  ed  e'  inserito  in
apposito elenco tenuto dagli stessi e pubblicato sui rispettivi  siti
internet. I citati enti provvedono a stabilire e rendere  pubblici  i
requisiti necessari per  la  certificazione  dei  percorsi  formativi
entro  quindici  giorni  dall'entrata  in   vigore   della   presente
ordinanza. 
    e) La ASL competente per territorio garantisce la presenza di  un
veterinario ufficiale durante lo svolgimento della  manifestazione  e
delle prove. 
    f) Gli organizzatori garantiscono le condizioni di sicurezza  per
la salute degli equidi durante tutta la manifestazione attraverso  la
presenza di: un  medico  veterinario  di  comprovata  esperienza  nel
settore equino, che attua altresi' una visita veterinaria  preventiva
e certifica l'idoneita' degli equidi allo svolgimento dell'attivita',
un'ambulanza veterinaria per  equidi  o  di  un  mezzo  di  trasporto
cavalli  idoneo  e  la  disponibilita'  di  una  struttura  sanitaria
veterinaria di riferimento. 
    g) Per poter essere ammessi alla manifestazione gli equidi devono
essere in  buono  stato  di  salute  e  regolarmente  identificati  e
registrati  ai  sensi  della  normativa  vigente.  I   requisiti   di
identificazione e certificazione degli  equidi  sono  verificati  dal
veterinario ufficiale. 
 
      
 
      

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