Film d'essai...questo sconosciuto...

Decreto del 3 febbraio 2016 sui criteri per l'attività cinematografica d'essai. G.U. n. 56 dell'8 marzo 2016.



Il Ministero dei beni e delle atttività culturali e del turismo ha emanato un decreto per individuare i criteri per l'attività cinematografica d'essai.

  • Ma.. cos'è il film d'essai?

Il cinema d'essai, dal francese "cinema di sperimentazione", è noto in Italia come "cinema d'autore".

Il cinema d'essai indica infatti un genere cinematografico rivolto non al consumo di massa ma a sperimentazione, ad esempio sul linguaggio cinematografico oppure sull'impegno sociale.

 

  • Come si ottiene la qualifica di sala d'essai?

La qualifica di sala d'essai si ottiene a seguito di dichiarazione del titolare della sala attestante l'impegno, per almeno un biennio, alla programmazione di film d'essai ed equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.

La dichiarazione e' presentata sui moduli predisposti dalla direzione generale cinema del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, entro il 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce la suddetta dichiarazione.

Tali moduli sono pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto.

  • Cosa comporta la qualifica di sala d'essai?

Il titolare della sala si impegna con la propria dichiarazione a programmare film d'essai per almeno un biennio. 

L'amministrazione provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell'elenco delle sale d'essai, nonche' delle sale della comunita' ecclesiale o religiosa che svolgano attivita' d'essai.

La dichiarazione d'impegno si intende tacitamente rinnovata solo in presenza di richiesta di premi.

  • La qualifica di sala d'essai può decadere?

Sì, la qualifica di sala d'essai decade:

a) nel caso di richiesta dell'interessato;

b) nel caso di mancata effettuazione, dichiarata dall'interessato o accertata dall'Amministrazione, della programmazione di cui all'art. 2, comma 9, del decreto legislativo.

  • Cosa si intente per "giorno di effettiva programmazione cinematografica?

?Ai fini del presente decreto, per giorno di effettiva programmazione cinematografica si intende quello nel quale siano proiettati film con la qualifica d'essai, secondo le indicazioni contenute in apposito decreto del direttore generale cinema, da adottarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

L'Amministrazione procede, a campione, alle opportune verifiche in merito alla veridicita' dei dati riportati nell'elenco della programmazione inviata. Nel caso in cui da tali verifiche emergano dichiarazioni false, l'Amministrazione, fatte salve le ordinarie conseguenze di legge, provvede alla cancellazione della sala dall'elenco di cui al comma 3 del presente articolo.

La medesima sala non potra', altresi', essere inserita in tale elenco per i successivi cinque anni.

  • Da chi e come viene attribuita al film la qualifica d'essai?

?La Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo provvede al riconoscimento dei film d'essai tra quelli che hanno ottenuto il visto di revisione cinematografica, ad eccezione dei film indicati al successivo comma 3.

La Commissione si riunisce almeno sei volte all'anno.

Ai fini dell'espressione del parere, i componenti della Commissione visionano il film messo a loro disposizione dalla direzione generale cinema, ovvero dichiarano di aver gia' visionato l'opera anche privatamente.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo, la qualifica di film d'essai e' attribuita dalla Commissione di cui all'art. 8 del medesimo decreto a film italiani, europei e stranieri, espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuiscano alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali.

Ai fini dell'espressione del parere, la Commissione tiene conto anche di un'eventuale partecipazione del film a festival o manifestazioni internazionali. La qualifica di film d'essai e' automaticamente attribuita nelle ipotesi previste all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo.

 La qualifica e' attribuita ai film inseriti nelle selezioni ufficiali dei Festival, dei Premi e delle Rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale individuati con il decreto del direttore generale previsto all'art. 1, comma 6 del presente decreto e che abbiano ottenuto una candidatura nelle categorie «miglior film», «miglior regista», «miglior film straniero», «miglior opera prima, «miglior documentario», «miglior film di animazione».

Sono in ogni caso considerati d'essai i film presentati in concorso ai festival di Berlino, Cannes, Venezia, Locarno e le candidature sopra richiamate ai Premi David di Donatello, European Film Awards, Oscar.

Per tali film la qualifica di film d'essai puo' essere attributa anche precedentemente alla concessione del visto di revisione cinematografica.

Nell'ambito delle proprie competenze, e ai soli fini dell'attribuzione del premio di cui all'art. 3 del presente decreto, la Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo attribuisce attestazioni di eccellenza a film d'essai di particolare livello artistico e culturale, anche tra le opere qualificate automaticamente sulla base del comma 5 del presente articolo.

  • Sono concessi premi per l'attività d'essai?

Sì, sono concessi premi per l'attivita' d'essai su apposita istanza dei titolari delle sale, verificate le condizioni di ammissibilita'.

Sono condizioni di ammissibilita' dell'istanza di premio:

a) aver svolto la programmazione, per un periodo non inferiore a due anni, di film d'essai ed equiparati per almeno il 70% dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. Tale quota e' ridotta al 50% per le sale e le multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. In entrambe le ipotesi, almeno la meta' dei giorni di programmazione deve essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei paesi dell'Unione europea. Tale programmazione, limitatamente alle sale della comunita' ecclesiale o religiosa, deve tener conto delle indicazioni contenute nell'ultimo capoverso del suddetto art. 2, comma 10, del decreto legislativo;

b) per entrambe le tipologie di sala, essere in regola con gli adempimenti rispettivamente richiesti nell'art. 1 del presente decreto;

c) le modalita' di programmazione e i relativi punteggi validi per l'attribuzione del premio sono definiti con decreto del Direttore Generale del Cinema nel rispetto di quanto indicato nell'art. 2 e 19 del decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004.

  •  Istanza di premio

 L'istanza di concessione del premio d'essai, redatta secondo le modalita' indicate con il decreto del direttore generale cinema previsto all'art. 1, comma 6, del presente decreto e' presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'attivita' d'essai per la quale si richiede il premio.

L'elenco dei soggetti beneficiari del premio viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Tale pubblicazione costituisce formale comunicazione agli interessati.

  • In fase di applicazione del decreto entro quando deve essere presentata la dichiarazione del titolare della sala d'essai?

In fase di prima applicazione del presente decreto, la dichiarazione del titolare della sala attestante l'impegno, per almeno un biennio, alla programmazione di film d'essai ed equiparati deve essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito web della Direzione generale cinema del decreto direttoriale previsto all'art. 1, comma 6, del presente decreto.

Le istanze gia' presentate ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 afferenti l'esercizio finanziario 2016 saranno esaminate sulla base del presente decreto.

 

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