Art. 397 Codice Civile. Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale.

397. Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale.

[I]. Il minore emancipato può esercitare un'impresa commerciale senza l'assistenza del curatore, se è autorizzato dal giudice tutelare, sentito il curatore (1) .
[II]. L'autorizzazione può essere revocata dal giudice tutelare su istanza del curatore o d'ufficio sentito il minore emancipato  (2) .
[III]. Il minore emancipato, che è autorizzato all'esercizio di una impresa commerciale, può compiere da solo gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, anche se estranei all'esercizio dell'impresa [394, 774].

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[1] Comma modificato dall'art. 1, comma 8, lett. c), n. 1, d.lgs.  10 ottobre 2022, n. 149  che ha sostituito le parole  «se è autorizzato dal giudice tutelare, sentito il curatore» alle parole «, se è autorizzato dal tribunale, previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore»  (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il citato decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".
[2] Comma modificato dall'art. 1, comma 8, lett. c), n. 2, d.lgs.  10 ottobre 2022, n. 149  che ha sostituito le parole «dal giudice tutelare su istanza del curatore o d'ufficio sentito il minore emancipato» alle «dal tribunale su istanza del curatore o d'ufficio, previo, in entrambi i casi, il parere del giudice tutelare e sentito il minore emancipato» (ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il citato decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). Per la disciplina transitoria v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197,  che prevede che : "1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".