Art. 819 Codice Civile. Diritti dei terzi sulle pertinenze.

819. Diritti dei terzi sulle pertinenze.

La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi [c.c. 818]. Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa [c.c. 2704] anteriore, quando la cosa principale è un bene immobile [art. 812 c.c.] o un bene mobile iscritto in pubblici registri [artt. 815, 2683 c.c.; artt. 146, 245, 247, 248, 753, 861, 863 c.n.].