Art. 821 Codice Civile. Acquisto dei frutti.

821. Acquisto dei frutti.

I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce [artt. 669, 1263, 1477, 1775, 1960 c.c.], salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri [artt. 181, 820, 896, 959, 984, 1021, 1148, 1472, 1615, 1960, 2791 c.c.]. In quest'ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione [art. 2912 c.c.].

Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto [artt. 55, 984, 2041 c.c.].

I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto [artt. 71, 1263, 1531, 1880 c.c.].