Art. 348 bis Codice Procedura Civile. Inammissibilita' dell'appello.

Articolo 348 bis. Inammissibilità all'appello (1).

Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.

Il primo comma non si applica quando:

a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;

b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater.

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(1) Articolo introdotto dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in L. 7 agosto 2012, n. 134. La disposizione si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

DOMANDE E RISPOSTE

  • Nel ricorso per Cassazione avverso la sentenza di primo grado ex art. 348 ter terzo comma c.p.c. il termine perentorio breve di 60 giorni da quando decorre?

Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, regolato dall'art. 348-ter, terzo comma, c.p.c., il termine perentorio breve di sessanta giorni decorre ordinariamente dalla comunicazione dell'ordinanza di dichiarazione di inammissibilità dell'appello (emessa ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.) con la conseguenza che la data di quest'ultima è, non solo presupposto dell'impugnazione, ma anche requisito essenziale (di contenuto-forma) del ricorso introduttivo, sicché - tranne il caso eccezionale in cui sia esclusa per legge quella comunicazione, ovvero sia evidente il rispetto di quel termine, per il mancato decorso di sessanta giorni tra la stessa pubblicazione e la proposizione del ricorso - il ricorrente ha l'onere di dedurre in ricorso gli elementi necessari per configurarne la tempestività (data di comunicazione dell'ordinanza di secondo grado) a pena di inammissibilità. Cass. n. 23637 del 18 novembre 2015. 

Poiché, nel ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. avverso la sentenza di primo grado, il termine breve di sessanta giorni decorre prioritariamente dalla comunicazione dell'ordinanza di secondo grado (di dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.), la data di quest'ultima è non solo presupposto dell'impugnazione in sé considerata, ma pure requisito essenziale (di contenuto-forma) del ricorso introduttivo, sicché - tranne il caso in cui sia esclusa per legge quella comunicazione, ovvero quello in cui sia evidente il rispetto di quel termine, per il mancato decorso di sessanta giorni tra la stessa pubblicazione e la proposizione del ricorso, ovvero quello in cui la comunicazione in concreto effettuata sia inidonea a dar conto del contenuto del provvedimento - il ricorrente ha l'onere anche di allegare in ricorso gli elementi necessari per configurarne la tempestività (data di comunicazione dell'ordinanza di secondo grado), impregiudicato il potere, estrinsecabile peraltro solo ove sia previamente soddisfatto quel requisito di contenuto-forma dell'atto introduttivo, della Corte di cassazione di verificare la corrispondenza al vero di quanto allegato e comunque la tempestività dell'impugnazione. Cass. n. 20236 del 9 ottobre 2015

  • La comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello è idonea a far decorrere il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso per  Cassazione?

La comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, a norma dell'art. 348 ter, comma 3, c.p.c., solo quando permetta alla parte destinataria di conoscere la natura del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d'impugnazione previsto. Cass. n. 18024 dell’11 settembre 2015. 

Il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di primo grado, a norma dell'art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ., nell'ipotesi in cui l'appello esperito contro di essa sia stato dichiarato inammissibile per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento, ai sensi del primo comma dell'art. 348 bis cod. proc. civ., deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del gravame, quand'anche tale comunicazione sia stata eseguita a mezzo posta elettronica certificata. Cass. n. 13622 del 2 luglio 2015. 

  • Nelle controversie di opposizione in materia esecutiva, il termine di 60 giornioggiace alla sospensione feriale dei termini?

?No. Nelle controversie di opposizione in materia esecutiva, qualora venga pronunciata ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis, comma 1, cod. proc. civ. e ne venga fatta comunicazione dalla cancelleria del giudice del gravame, il termine di sessanta giorni, che da essa decorre per l'impugnazione della sentenza di primo grado ex art. 348 ter, comma 3, cod. proc. civ., non soggiace alla sospensione feriale dei termini. Cass. n. 15239 del 21 luglio 2015. 

  • Nell'ipotesi di ordinanza dichiarativa dell'inammissiblità dell'appello ec art. 348 bis c.p.c. al ricorso per Cassazione è applicabile il termine lungo ex art. 327 c.p.c.?

Nella ipotesi di ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis, comma 1, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ai sensi del comma 3 dell'art. 348 ter, cod. proc. civ., deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza (o dalla notificazione della stessa, se anteriore), senza che sia applicabile il termine "lungo" previsto dall'art. 327 c.p.c. Cass. n. 15235 del 21 luglio 2015. 

  • Se il giudice, oltre a dichiarare l'appello inammissibile compia anche uno scrutinio sul merito del gravame, tale decisione è ricorribile per Cassazione?

In materia di appello, quando il giudice - nel provvedere a norma dell'art. 348 bis cod. proc. civ. - non si limiti a dichiarare l'appello inammissibile, perché lo stesso non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, ma compia anche uno scrutinio sul merito del gravame, assume una decisione che, sebbene rivesta forma di ordinanza, presenta natura di sentenza, sicché è ricorribile per cassazione. Cass. n. 1392 3 del 6 luglio 2015. 

  • LA GIURISPRUDENZA RILEVANTE.

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, settimo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 348 ter, primo e penultimo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui prevedono, rispettivamente, la succinta motivazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità ex art. 348 bis cod. proc. civ. e l'esclusione della ricorribilità in cassazione, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., del provvedimento di primo grado allorché l'inammissibilità sia fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, atteso che, un secondo grado di giudizio di merito dinanzi al giudice ordinario non è oggetto di garanzia costituzionale e, quanto alla prima questione, la definizione semplificata del giudizio di appello e la limitazione del controllo di legittimità, in caso di "doppia conforme" in fatto, non solo non impediscono, né limitano l'esercizio del diritto di difesa, ma contribuiscono a garantirne l'effettività. Cass. n. 26097 dell’11 dicembre 2014. 

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 348ter comma 1 e penultimo, c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, comma 6 e 7, cost., nella parte in cui consentono, rispettivamente, che sia succintamente motivata l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., ovvero che sia esclusa la ricorribilità in cassazione ai sensi del nuovo n. 5 dell'art. 360 c.p.c., quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata. Cass. n. 26097 dell’11 dicembre 2014. 

La novella del comma 2 dell'art. 133 c.p.c., di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) d.l. 24 giugno 2014 n. 90, conv. con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014 n. 114, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni solo in caso di atto di impulso di controparte; la novella stessa non incide peraltro, lasciandole in vigore, sulle norme processuali, derogatorie e speciali (come l'art. 348 ter, comma 3, c.p.c., nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis, c.p.c.), che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, restando irrilevante che la comunicazione sia integrale o meno. Cass. n. 23526 del 5 novembre 2014. 

La disciplina speciale prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, concernente il reclamo avverso la sentenza che decide sulla domanda di impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n.300, va integrata con quella dell'appello nel rito del lavoro. Ne consegue l'applicabilità, nel giudizio di cassazione, oltre che dei commi terzo e quarto dell'art. 348 ter cod. proc. civ., anche del comma quinto, il quale prevede che la disposizione di cui al precedente comma quarto - ossia l'esclusione del vizio di motivazione dal catalogo di quelli deducibili ex art. 360 cod. proc. civ. - si applica, fuori dei casi di cui all'art. 348 bis, secondo comma, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado (cosiddetta "doppia conforme"). Cass. sez. lav. n. 23021 del 29 ottobre 2014. 

L'ordinanza d'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter cod. proc. civ., emessa nei casi in cui ne è consentita l'adozione, cioè per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non è ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento carente del carattere della definitività, giacché il terzo comma del medesimo art. 348 ter consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado. Cass. n. 19944 del 22 settembre 2014. 

Nel caso in cui l'appello venga dichiarato inammissibile per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado proposto, ex art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ., oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello è, a propria volta, inammissibile, dovendosi escludere la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., atteso che la proposizione dell'impugnazione nel termine ordinario non costituisce un onere tale da impedire o rendere eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto di difesa, né, comunque, tale termine decorrerebbe qualora dalla comunicazione non fosse possibile ricondurre il provvedimento adottato a quello previsto dall'art. 348 bis cod. proc. civ.  Cass. n. 10723 del 15 maggio 2014. 

Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell'art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ., l'atto d'appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell'ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ., al fine di evidenziare l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame. Cass. n. 10722 del 15 maggio 2014. 

È inammissibile il ricorso per cassazione contro l'ordinanza dichiarativa della mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello. Cass. n. 8943 del 17 aprile 2014. 

È inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, nei confronti della quale l'appello è stato dichiarato inammissibile per la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento, privo della esposizione sommaria dello svolgimento del secondo grado di giudizio. Cass. n. 8943 del 17 aprile 2014. 

È inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, nei confronti della quale l'appello è stato dichiarato inammissibile per la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento, privo della esposizione sommaria dello svolgimento del secondo grado di giudizio. Cass. n. 8942 del 17 aprile 2014.

È inammissibile il ricorso per cassazione contro l'ordinanza dichiarativa della mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello. Cass. n. 8942 del 17 aprile 2014. 

Con un unico ricorso per cassazione possono essere impugnate l'ordinanza dichiarativa della mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello e la sentenza di primo grado. Cass. n. 8942 del 17 aprile 2014. 

È inammissibile il ricorso per cassazione contro l'ordinanza dichiarativa della mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello. Cass. n. 8941 del 17 aprile 2014. 

È inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, nei confronti della quale l'appello è stato dichiarato inammissibile per la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento, allorché invochi un mutamento della giurisprudenza della corte, ma non offra elementi in tal senso. Cass. n. 8940 del 17 aprile 2014.

È inammissibile il ricorso per cassazione contro l'ordinanza dichiarativa della mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello. Cass. n. 8940 del 17 aprile 2014. 

Con un unico ricorso per cassazione possono essere impugnate l'ordinanza dichiarativa della mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello e la sentenza di primo grado. Cass. n. 8940 del 17 aprile 2014. 

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello per difetto di ragionevoli probabilità di accoglimento ex art. 348 bis c.p.c. non è impugnabile con ricorso per cassazione nemmeno quanto alla statuizione sulle spese. Cass. n. 8940 del 17 aprile 2014. 

L'ordinanza di cui all'art. 348 ter c.p.c., sia quando è stata emessa in un caso consentito, sia quando è stata emessa al di fuori dei casi in cui l'ordinamento ne consente l'emissione (che si individuano in quelli esclusi dall'art. 348 bis comma 2, e in quello risultante a contrario dall'art. 348 ter comma 2 c.p.c.), non è impugnabile con il ricorso per cassazione, né in via ordinaria, né in via straordinaria. In entrambi i casi l'impugnazione possibile è solo quella della sentenza di primo grado. Cass. n. 8940 del 17 aprile 2014.

L'art. 348 bis c.p.c., quando allude all'ipotesi in cui l'appello non ha ragionevole probabilità di essere accolto intende comprendervi sia il caso in cui esso sia tale per manifesta infondatezza nel merito, sia il caso in cui esso sia manifestamente infondato per una qualsiasi ragioni di rito, ivi comprese cause di inammissibilità o improcedibilità espressamente previste dalla legge aliunde. L'inciso "fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello", infatti, allude all'ipotesi in cui il giudice dell'appello abbia dato corso alla trattazione dell'appello in via normale e non abbia rilevato la mancanza di ragionevole probabilità dell'appello di essere accolto in limine litis all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., come gli impone l'art. 348 ter c.p.c. In tal caso detto inciso impone al giudice dell'appello di decidere con il procedimento di decisione normale e, dunque, con le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, impedendo una regressione del procedimento all'ipotesi degli art. 348 bis e 348 ter c.p.c. Cass. n. 8940 del 17 aprile 2014. 

In caso di declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c., la Corte di cassazione - investita, ai sensi del comma 3 di detto articolo, dell'impugnazione della sentenza di primo grado - non può esaminare la ritualità della decisione del giudice di seconde cure per ragioni inerenti la tecnica e lo svolgimento del giudizio di appello, ma può rilevare che, in ragione della tardività dell'appello o dell'erronea proposizione dello stesso in luogo di altro mezzo di impugnazione, la sentenza di primo grado risultava passata in giudicato, a prescindere dal fatto che la declaratoria di inammissibilità dell'appello sia avvenuta per una di tali ragioni. Cass. n. 8940 del 17 aprile 2014. 

Il ricorso per cassazione, sia ordinario che straordinario, non è mai esperibile avverso l'ordinanza che dichiari l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., e ciò a prescindere dalla circostanza che essa sia stata emessa nei casi in cui ne è consentita l'adozione, ovvero al di fuori di essi, ostando, quanto all'esperibilità del ricorso ordinario, la lettera dell'art. 348 ter, comma 3, c.p.c. (che definisce impugnabile unicamente la sentenza di primo grado), mentre, quanto al ricorso straordinario, la non definitività dell'ordinanza, dovendosi valutare tale carattere con esclusivo riferimento alla situazione sostanziale dedotta in giudizio, della quale si chiede tutela, e non anche a situazioni aventi mero rilievo processuale, quali il diritto a che l'appello sia deciso con ordinanza soltanto nei casi consentiti, nonché al rispetto delle regole processuali fissate dall'art. 348 ter c.p.c. Cass. n. 8940 del 17 aprile 2014. 

Qualora la sentenza resa in primo grado in un giudizio di divisione ereditaria sia stata censurata nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile la domanda proposta da chi si era visto attribuire la qualità di erede in virtù dell'accettazione tacita desumibile dall'aver indicato nelle proprie dichiarazioni dei redditi la quota a lui spettante degli immobili caduti in successione, versando le relative imposte, l'appello deve ritenersi inammissibile, in quanto la sentenza gravata ha valutato in modo dettagliato e approfondito le questioni riproposte come motivi di appello e ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, sì che l'impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Corte Appello Venezia del 16 aprile 2014. 

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter cod. proc. civ., se emanata nell'ambito suo proprio, cioè per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non è ricorribile per cassazione, non avendo carattere definitivo, giacché il terzo comma del medesimo art. 348 ter consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado. Viceversa, tale ordinanza è ricorribile per cassazione ove dichiari l'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali (nella specie, per genericità dei motivi), essa avendo, in tal caso, carattere definitivo e valore di sentenza, in quanto la declaratoria di inammissibilità dell'appello per questioni di rito non può essere impugnata col provvedimento di primo grado e, ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ., deve essere pronunciata con sentenza. Cass. n. 7273 del 27 marzo 2014. 

In materia di appello civile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 348-bis,, per evitare la pronunzia di inammissibilità dell’appello, è sufficiente che l’atto abbia anche una sola probabilità di accoglimento. Corte Appello Reggio Calabria del 20 dicembre 2013.

In materia di appello civile, la disposizione, inserita dall’art. 54 comma 1 lett. a) d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. con mod. in l. 7 agosto 2012 n. 134, e che si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge suddetta (ossia dall’11 settembre 2012), ruota intorno al concetto della “non ragionevole probabilità di accoglimento” dell’appello e tale formula, va intesa in termini restrittivi, nel senso di circoscrivere l’operatività del filtro ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati.  Corte Appello Reggio Calabria 20 dicembre 2013. 

Una corretta interpretazione dell’art 348 bis c.p.c. conduce a ritenere che l’inammissibilità del gravame deve essere dichiarata solo in caso di dolo o colpa grave, ossia nei casi di patente infondatezza. Trib. Cremona del 28 novembre 2013. 

Non ha neanche una ragionevole possibilità di essere accolto, e va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c, l'appello con il quale si denunci il vizio di ultrapetizione della pronuncia di prime cure quando questa abbia correttamente qualificato la domanda attorca come azione di ingiustificato arricchimento, rigettandola in ragione del suo carattere sussidiario. Corte Appello Lecce del 17 luglio 2013. 

Qualora il convenuto con l'impugnazione per nullità del lodo abbia dedotto fondatamente plurime ragioni di inammissibilità, è impedita, formalmente e letteralmente, la definizione attraverso l'ordinanza prevista dall'art. 348 bis c.p.c. Corte Appello Milano del 12 marzo 2013. 

In materia di prelazione e riscatto agrari, la valutazione del giudice di appello nel senso della conferma dell'insufficienza probatoria rilevata dal primo giudice in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi giustifica la declaratoria di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. con assorbimento degli ulteriori motivi di appello. Corte Appello Venezia del 12 marzo 2013.

L'appello non ha una ragionevole probabilità di essere accolto e pertanto deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., qualora l'appellante aveva chiesto già in primo grado tutela reale del diritto, asseritamente acquisito per usucapione di servitù di veduta, senza aver fornito - a giudizio del tribunale - idonea prova del dedotto acquisto per usucapione. Corte Appello Reggio Calabria del 5 marzo 2013. 

Ai sensi dell'art. 348 bis comma 1 c.p.c., fuori dai casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Tale formula va intesa in termini restrittivi, nel senso di circoscrivere l'operatività del filtro ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati. Corte Appello Reggio Calabria del 28 febbraio 2013. 

La sentenza di rigetto emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. si differenzia dall'ordinanza di inammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c. in quanto è basata su una valutazione più approfondita, ancorché identica nelle conclusioni, sia della mancanza di una seria ricostruzione alternativa del fatto, sia della carente prospettazione di questioni di diritto risolte dalla giurisprudenza in modo uniformemente diverso rispetto alla sentenza impugnata. Corte Appello Milano del 6 marzo 2013. 

La mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello sussiste quando, alla stregua delle risultanze acquisite e delle preclusioni maturate, ed in conformità degli indirizzi giurisprudenziali consolidati, sia altamente probabile che i motivi dedotti non possano trovare accoglimento sulla base di una diversa valutazione dei fatti o di una differente opzione interpretativa o di un divergente esercizio della discrezionalità ove consentita. Corte Appello Bari del 18 febbraio 2013. 

L'art. 348 bis c.p.c., introdotto dal d.l. 22 giugno 2012 n. 83, art. 54, comma 1, lett. A), conv. con modificazioni dalla 07 agosto 2012 n. 134 è da ritenersi applicabile per i giudizi di appello proposti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata chiesta la notifica a partire dall'11 settembre 2012. Tribunale di Vasto del 19 febbraio 2013. 

La mancanza di una ragionevole probabilità che l'appello sia accolto va ravvisata nelle ipotesi in cui appaia evidente già prima facie che l'impugnazione non presenta neppure una possibilità di accoglimento, come nel caso in cui il giudice di primo grado abbia correttamente accolto l'eccezione di prescrizione e non risulti ammissibile in sede di gravame la produzione di documenti volti a provare l'intervenuta interruzione o sospensione della stessa. Corte Appello di Milano del 14 febbraio 2013. 

La mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello si risolve nella manifesta infondatezza dell'impugnazione e il nucleo centrale della decisione non si discosta da quello che sostiene una sentenza di rigetto, differenziandosene solo per la maggiore rapidità di esecuzione. Corte Appello Roma del 30 gennaio 2013. 

L'appello privo di probabilità di accoglimento non è quello che tale appare al giudice secondo la sua soggettiva percezione, a seguito di una sbrigativa lettura degli atti, ma è quello oggettivamente tale, perché palesemente infondato, cosicché l'ordinanza di inammissibilità non ha un contenuto concettualmente diverso dal nucleo centrale della sentenza: essa manca invece di tutto ciò che è superfluo a fronte di un appello manifestamente privo di fondamento. Corte Appello Roma del 23 gennaio 2013. 

Il ministro della giustizia è invitato ad approntare modifiche ai sistemi di rilevazione statistica delle pronunce dei giudici di appello, al fine di consentire che la categoria delle definizioni mediante ordinanza di inammissibilità venga computata in maniera specifica ed autonoma rispetto alle "altre definizioni". Cons. Sup. Magistratura del 19 dicembre 2012. 

I dirigenti degli uffici interessati dalla riforma dell'appello civile sono invitati ad adottare tutte le misure organizzative necessarie a favorire la rapida definizione degli appelli inammissibili o da decidere con sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Cons. Super. Magistratura del 19 dicembre 2012.