Art. 409 Codice di Procedura Civile. Controversie individuali di lavoro.

409. Controversie individuali di lavoro (1).

Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

1) rapporti di lavoro subordinato privato [2094 ss. c.c.], anche se non inerenti all'esercizio di una impresa [2239 ss. c.c.];

2) rapporti di mezzadria [2141 c.c.], di colonia parziaria [2164 c. 1 c.c.], di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto [1647 c.c.], nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;

3) rapporti di agenzia [1742 ss. c.c.], di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa (2);

4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica [2093 c.c.];

5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

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(1) In tema di clausole generali e certificazioni del contratto di lavoro, si veda art. 30, L. 4 novembre 2010, n. 183. In riferimento all'ambito di applicazione del rito del lavoro, si vedano: artt. 442 e 447-bis; artt. 6 – 13, D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 (per la precedente disciplina, si vedano: art. 22 bis, L. 24 novembre 1981, n. 689; art. 47, L. 3 maggio 1982, n. 203 e art. 9, L. 14 febbraio 1990, n. 29); art. 1, L. 8 novembre 1977, n. 847, che dispone l'estensione del rito del lavoro, in quanto applicabile, alle controversie sulla repressione della condotta antisindacale di cui all'art. 28, L. 20 maggio 1970, n. 300; art. 3, L. 21 febbraio 2006, n. 102 (oggi abrogato dall'art. 53 L. 18 giugno 2009, n. 69), per il quale alle cause aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per morte o lesioni derivanti da sinistri stradali si applicano le disposizioni di cui al libro II, titolo IV, capo I c.p.c.

(2) Numero modificato dall'art, 15, comma 1, lettera a), della legge 22 maggio 2017, n. 81, che ha aggiunto dopo le parole: «anche se non a carattere subordinato» le seguenti: «. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalita' di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attivita' lavorativa».