Art. 413 Codice di Procedura Civile. Giudice competente.

413. Giudice competente.

Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro (1).

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto (2).

Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione [c.p.c. 18, 20, 452].

Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409 (3).

Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto (4).

Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (5).

Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18.

Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio (6).

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(1) L'originario termine «pretore», già contenuto nel presente comma, è stato sostituito, con l'attuale «tribunale», dall'art. 82, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Gazz. Uff. 20 marzo 1998, n. 66, S.O.), con effetto dal 2 giugno 1999, in virtù di quanto disposto dall'art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 18-21 dicembre 1985, n. 361 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1986, n. 1, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 413, secondo comma, c.p.c., in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui per le controversie di agenzia esclude la competenza del giudice del luogo dello svolgimento del rapporto, e con sentenza 18-21 dicembre 1985, n. 362 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1986, n. 1, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art. 413, secondo comma c.p.c. in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 35 e 24 Cost.

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 11 febbraio 1992, n. 128, sulla disciplina della competenza territoriale per le controversie relative ai rapporti di collaborazione continuativa e coordinata. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per violazione alle norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, vedi l'art. 35, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(4) Comma aggiunto dall'art. 40, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

(5) Comma aggiunto dall'art. 40, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

(6) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, che ha modificato l'intero titolo quarto. La Corte costituzionale, con sentenza 18 giugno-3 luglio 1975, n. 171 (Gazz. Uff. 9 luglio 1975, n. 181), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 413 c.p.c., nel testo dell'art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533, in riferimento agli artt. 5 e 35 Cost. Vedi, anche, gli artt. 1 e 4 della legge di coordinamento 8 novembre 1977, n. 847.