Art. 661 Codice Penale. Abuso della credulità  popolare.

661. Abuso della credulità popolare.

Chiunque, pubblicamente [c.p. 266], cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 [c.p. 640] (1) (2).

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(1) L'ammenda risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(2) Articolo così modificato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, pubblicato in G.U. n. 17 del 22 gennaio 2016 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art.2, comma 2, della legge 28 aprile 2014 n. 67"