Offerta economicamente più vantaggiosa: quale valore alle linee guida ANAC?

Non hanno alcun valore vincolante nè sono idonee come parametro di legittimità delle determinazioni assunte.



Va ribadita la non vincolatività delle linee-guida ANAC n. 2 del 2016 dettate in tema di offerta economicamente più vantaggiosa, le quali traggono la propria fonte di legittimazione nella generale previsione di cui al comma 2 dell’articolo 213 del d.lgs. n. 50 del 2016, di talché le stesse non risultano idonee a rappresentare parametro di legittimità delle determinazioni adottate dalle singole stazioni appaltanti nella fissazione delle regole di gara.

Esse, lungi dal fissare regole di carattere prescrittivo, si atteggiano soltanto quale strumento di “regolazione flessibile”, in quanto tale volto all’incremento “dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti”, risultando peraltro ricognitive di principi di carattere generale, ivi compreso quello della lata discrezionalità che caratterizza le scelte dell’amministrazione in punto di individuazione dei criteri di valutazione delle offerte, tra cui anche quelli di attribuzione dei punteggi.

Deve affermarsi che tali scelte non possano essere censurate in giudizio se non in caso di palesi profili di irragionevolezza e abnormità, che nel caso di specie non è dato rilevare.

Cons. Stato n. 7805 del 13 novembre 2019

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