Gli spazi della discrezionalità politica trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall'ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo; e quando il legislatore predetermina canoni di legalità, ad essi la "composizione" politica degli interessi deve attenersi, in ossequio ai fondamentali principi dello Stato di diritto.
Nella misura in cui l'ambito di estensione del potere discrezionale, anche quello amplissimo che connota un'azione di governo, è circoscritto da vincoli posti da norme giuridiche che ne segnano i confini o ne indirizzano l'esercizio, il rispetto di tali vincoli costituisce un requisito di legittimità e di validità dell'atto, sindacabile nelle sedi appropriate.
In tema di ordinanze di sgombero, presupposto base per l'emanazione è una situazione di pericolo effettivo in cui si possono configurare anche situazioni non tipizzate dalla legge, mentre i rimedi di carattere ordinario, al contrario, sono i provvedimenti tipizzati atti a fronteggiare le esigenze prevedibili ed ordinarie e costituiscono l'elemento "normale" rimesso dalla legge ai poteri pubblici per gestire usualmente le materie a questi rimesse.In quest'ottica, dunque, dinanzi ad una situazione di pericolo solo potenziale e territorialmente del tutto delimitato, l'Amministrazione, prima di adottare il provvedimento dovrebbe compiere ogni accertamento volto a fissare, a cristallizzare la "gravità" e la "contingenza" del pericolo stesso.
Le controversie vertenti la nomina dei direttori generali delle aziende ed entri del Servizio Sanitario Nazionale rientrano nella materia del pubblico impiego contrattualizzato, materia devoluta ai sensi dell’art. 63 d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 alla giurisdizione del giudice ordinario, riguardando una procedura selettiva che non è di natura comparativa, non essendo destinata a sfociare in una graduatoria di merito.
La rimessione in termini per errore scusabile a seguito di mancata indicazione, in seno al provvedimento impugnato, dei termini per la proposizione del gravame e dell’autorità giurisdizionale cui rivolgersi, non è configurabile in capo al destinatario dell’atto che è un soggetto qualificato, ovvero impresa del settore, dalla quale è certamente pretendibile, in omaggio ad una esigenza di diligenza minima, la conoscenza delle regole fondamentali che disciplinano il regime, anche di impugnazione, degli atti amministrativi, specie quando si tratta di provvedimenti di particolare rilievo con cui l’Amministrazione incide sulla possibilità di partecipare alle gare per l’aggiudicazione dei contratti pubblici.
Gara pubblica, affidamento di servizi e aggiudicazione. Caducazione del contratto e congruità dell’offerta. Cons. St. n. 1800 del 27 marzo 2012.
La realizzazione di un impianto fotovoltaico su struttura metallica da porre in sostituzione di quella esistente a copertura di parcheggi è compatibile con i vinvoli paesaggistici e storici tutelati, pùrché non modifichi l’assetto esteriore dell’area circostante, paesisticamente vincolata.
In tema di acceso agli atti, poiché lo scopo della richiesta presuppone in colui che la produce un situazione di ignoranza sull’esistenza o meno del documento richiesto, la domanda deve essere accolta purchè si riferisca a dati normativi certi ed inequivocabili che a monte contemplano la presenza di un siffatto documento abilitativo.
In caso di appalto per l’affidamento della realizzazione di un nuovo blocco operatorio ospedaliero la percentuale più elevata del costo dei lavori non vale a modificare l’oggetto dell’appalto, visto che nell’appalto in esame, destinato essenzialmente alla “fornitura di tutti i componenti…per il corretto e razionale funzionamento del blocco operatorio”, come specificato nel capitolato, le prestazioni hanno un ruolo accessorio rispetto al valore delle forniture essendo strumentali alla installazione di quanto necessario per il funzionamento delle sale operatorie. (cfr. Cons. St. sez. V. 30 maggio 2007 n. 2765).
La sentenza del Consiglio di Stato n. 254 depositata in cancelleria il 19 gennaio 2012, sulla scia di dominante orientamento giurisprudenziale, enuclea i principi relativi cd. interdittiva antimafia "tipica", prevista dall’art. 4 del D. Lgs. n. 490 del 1994 e dall’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (ed oggi dagli articoli 91 e segg. del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).
di Avv. Liliana Rullo
Il ricorrente assume di essere comproprietario di un suolo tipizzato dal programma di fabbricazione in parte come zona “B” e in parte a servizi, sopraelevato rispetto al resto del centro abitato e da esso separato da un costone di roccia di altezza media di sei metri, con accesso carrabile dalla via adiacente.
L’area è stata oggetto , nel 1987, di una prima richiesta di concessione edilizia, relativa ad un progetto di realizzazione di 29 alloggi, successivamente modificato attraverso una nuova richiesta in data 28 gennaio 1992, sfociata solo nel 1995, a seguito di un contenzioso vittoriosamente conclusosi dinanzi al T.a.r. competente, nel rilascio della concessione edilizia.
I lavori, tuttavia, non sono stati realizzati a causa della sospensione dispostane dal Comune competente a causa dell’emissione da parte del Ministero dei beni culturali ed ambientali di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area: detti provvedimenti sono stati tuttavia annullati dal T.a.r. e con decisione del Consiglio di Stato, il Ministero dei beni culturali è stato altresì condannato al risarcimento del danno in favore dei proprietari dell’area. (...)
di Simona Rapagnetta
Delimitazione del diritto di accesso alla documentazione di gara e agli atti successivi all’espletamento della procedura di aggiudicazione. Natura giuridica dei raggruppamenti e/o associazioni temporanee di imprese ex art. 37 D.lgs. 163/06. Diritto di accesso in materia di informazioni ambientali.
La S.P.V. S.p.A. partecipava, sotto forma di associazione temporanea di imprese, alla procedura di gara per la realizzazione dei lavori di costruzione della super strada Pedemontana. La costituenda ATI conferiva mandato speciale alla I. S.p.A..
Conclusa la procedura di gara, la Stazione Appaltante aggiudicava definitivamente l’appalto al C.S. SIS Società Consortile per azioni. Constatato l’inadempimento dell’aggiudicatario rispetto all’offerta iniziale e al successivo contratto di esecuzione, la società P.V., in nome e per conto proprio, istanziava formale richiesta di accesso non già alla documentazione di gara ma al contratto di esecuzione intercorso tra stazione appaltante ed aggiudicatario, e successivo all’ aggiudicazione definitiva.
Al diniego di accesso, la società P. V., proponeva opposizione. L’istanza di accesso veniva ricondotta non alla sua qualità di società partecipante alla procedura ma ad un presunto danno ambientale direttamente scaturente dalla mancata realizzazione dell’opera. Scopo ultimo dell’ istante era dimostrare che l’inadempimento contrattuale si poneva quale immediata conseguenza rispetto all’ inadeguatezza originaria dell’offerta presentata dalla società aggiudicataria e recepita in toto nel successivo contratto d’esecuzione.
di Avv. Liliana Rullo
La Sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici emanava decreto con il quale annullava l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune competente per la costruzione di un opificio industriale in una zona soggetta a vincolo paesaggistico.
Il TAR competente accoglieva il ricorso.
Il Ministero per i beni e le attività culturali chiedeva la riforma della sentenza del Tar competente con la quale il giudice di prime cure evidenziava che il provvedimento oggetto del ricorso era stato emesso oltre il termine previsto dall’art. 159 d.lgs. 42 del 2004. [...]
Ordinanze commissariali in deroga. Norme derogabili e poteri del Commissario delegato. Regime di invalidità del provvedimento e azioni esperibili.
Cons. st. n. 5903 del 08 novembre 2011
di Avv. Rosalia Terrei
Il Consiglio di Stato con la sentenza che si annota si pronuncia sul diritto di accesso.
In particolare, una cooperativa presenta istanza di accesso all’INPS, per ottenere una copia di alcuni verbali, contenenti dichiarazioni di lavoratori e riguardanti operazioni ispettive svolte dall’ente nei locali della cooperativa stessa.
Nel corso di tale ispezione l’INPS aveva rilevato che il rapporto di lavoro instaurato, dalla cooperativa con due dottori, pur se formalmente qualificato come autonomo e professionale, in concreto presentava i caratteri tipici del rapporto subordinato. Pertanto, l’ente previdenziale irrogava una sanzione pecuniaria alla cooperativa a causa delle violazioni contributive accertate.
L’INPS rigettava l’istanza di accesso formulata dalla cooperativa sulla base di un regolamento interno, 16 febbraio 1994 n. 1951/94 (art. 17 alle. A) secondo il quale restano fuori dal diritto di accesso “le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori che costituiscano base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni e ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi”.
La cooperativa ricorreva ex art. 116 c.p.a , lamentando la violazione delle disposizioni e delle norme in tema di accesso ai documenti amministrativi. [...]
di Dott.ssa Lucia Antonazzi
Autorizzazione unica. Inammissibile il ricorso contro atti presupposti. Quali le amministrazioni necessariamente interessate? Cons. St. n. 5921 del 09 novembre 2011.
L’autorizzazione unica è infatti prevista dal più volte citato articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, come epilogo procedimentale per le opere finalizzate alla costruzione ed esercizio degli impianti energetici in questione. Gli atti presupposti più volte richiamati costituiscono atti interni di una Conferenza dei servizi decisoria, nei cui confronti non è ammissibile una impugnazione diretta.
Cons. St. n. 5921 del 09 novembre 2011.
di Avv. Liliana Rullo
In tema di riparto di giurisdizione, nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda del candidato utilmente collocato nella graduatoria finale riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria appartiene alla giurisdizione del G.O., facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione". [...]
Qualunque sia il settore dell’appalto (lavori, servizi, forniture), l’a.t.i. offerente deve indicare sia le quote di partecipazione all’a.t.i. di ciascun componente, sia le quote di esecuzione dell’appalto e vi deve essere corrispondenza tra quota di partecipazione e quota di esecuzione.
di Avv. Rosalia Terrei
Inquadramento di un pubblico dipendente: atto autoritativo oggetto di giudizione di impugnazione.
Il provvedimento di inquadramento di pubblici dipendenti è un atto autoritativo e come tale soggetto a termine decadenziale di impugnazione con la conseguenza che non è ammissibile un’azione volta all’ottenimento di un diverso inquadramento se non tempestivamente proposta avverso il provvedimento di attribuzione della qualifica [...]
In materia di inquadramento di pubblici dipendenti, non sono proponibili azioni di accertamento, ma solo domande di impugnazione degli atti autoritativi di assegnazione della qualifica funzionale e del corrispondente livello retributivo [...]
di Avv. Liliana Rullo
Impugnazione decreto sui criteri di inquadramento del personale transitato nei ruoli regionali: Giudice Amministrativo o Giudice Ordinario?
Il decreto interministeriale riguardante i criteri di inquadramento del personale transitato nei ruoli regionali ha una evidente natura di atto di organizzazione degli uffici e del relativo personale, ai macrorganizzazione.[...]
Le competenze economiche spettanti al pubblico dipendente sono strettamente correlate all’effettivo espletamento delle mansioni corrispondenti alla qualifica rivestita, con la conseguenza che, a meno di espressa diversa previsione, la retroattività della nomina o della promozione non comporta la retroattività dell’aumento economico corrispondente alla nuova qualifica (per tutte, Consiglio Stato, sez. VI, 25 maggio 2006 , n. 3124).
Ne consegue che, mediante la retrodatazione della nomina degli appellati ai soli fini giuridici alla data indicata, l’Amministrazione ha dato esatta ed esaustiva esecuzione al giudicato di cui è causa.
La determinazione delle tariffe avviene mediante un complesso procedimento amministrativo in cui la posizione delle case di cura deve ridursi ad interesse legittimo e non a diritto soggettivo.
Il Consiglio di Stato alla luce del dettato normativo e della giurisprudenza sull’argomento ha ritenuto non vincolante la procedura di previa determinazione delle domande alla prova orale del concorso in magistratura.
I criteri sanciti debbono costituire parametro generale cui deve attenersi l’esercizio della discrezionalità tecnica della Commissione in sede di valutazione e quindi nella espressione del giudizio specifico sulla prova orale del singolo candidato, in modo che sia consentito di definire se il medesimo sia idoneo o meno.
La natura stessa della prova orale, nella quale il candidato si cimenta nella risposta più o meno articolata rispetto a domande in diritto, non si presta a definire oltre una certa misura determinati criteri puntuali, apparendo a priori difficile in che cosa possa consistere una risposta adeguata o sufficiente.
Infatti, nella oralità della prova, si concreta una particolare valutazione che non può non dirsi complessa, completa e ragionevole sulla base della capacità di argomentazione (nella specie, giuridica), sicchè la determinazione dei criteri per come avvenuta, se pure non si riferiva alla adeguatezza della conoscenza con sole talune ulteriori specificazioni, non va ritenuta insufficiente all’uopo, attesa la particolarità della prova orale.
Con l'ordinanza 9 marzo - 12 aprile 2011 n. 3202 la sezione I del TAR del LAZIO ha sciolto la riserva rimettendo la questione della compatibilità costituzionale della nuova disciplina sulla mediazione al vaglio della Consulta.
L'art. 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 prevede una strutturazione del regime transitorio di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica valido all’epoca dei fatti di cui è causa, secondo la quale la forma partecipativa si discosta, nonostante l’espresso richiamo alla legge n. 241del 1990, sotto vari profili, dal quadro delle formalità contemplate dalla legge generale sul procedimento amministrativo: in particolare prevedendo espressamente che l’avviso in parola si ritiene compiutamente assolto per effetto della mera comunicazione dell’avvenuta trasmissione del provvedimento autorizzatorio al competente organo statale. La sufficienza della comunicazione della trasmissione ad assolvere gli oneri partecipativi si spiega con la circostanza che la fase di riesame dell’autorizzazione da parte dell’Autorità statale si configura come una fase necessaria e non autonoma di un unitario e complesso procedimento (volto al riscontro della possibilità giuridica di mutare lo stato dei luoghi) avviato ad istanza di parte con la richiesta di autorizzazione paesaggistica (Cons. Stato, Ad. plen. 14 dicembre 2001, n. 9; VI, 27 agosto 2010, n. 5980).
Il decreto legge n. 7 del 2007, all’art. 1, comma 1, ha infatti introdotto un generale divieto di previsione di termini temporali massimi per l’utilizzo di servizi acquistati con carte prepagate, sancendo la nullità di pieno diritto delle eventuali clausole adottate in difformità. Successivamente la legge di conversione n. 40 del 2007, ha stabilito che è “vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola difforme è nulla e non comporta la nullità del contratto, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore”.
Il comma 3 del medesimo articolo ha poi aggiunto che “i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni”.
L’obbligo di restituzione del credito residuo deve ritenersi infatti una implicita modalità attuativa di quanto disposto dai commi 1 e 3 dell’art. 1 del decreto Bersani.
Dal primo comma dell’art. 1, nella parte in cui prevede che nei contratti di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche è vietata la previsione di limiti temporali massimi di utilizzo del traffico telefonico o del servizio acquistato, si desume, infatti, il principio della conservazione del credito acquistato dall’utente il quale può, quindi, sempre disporne, sia che receda sia che aderisca alle offerte di un operatore concorrente, con la conseguenza che il diritto degli utenti alla sopravvivenza del credito residuo è riconosciuto (anche) rispetto all'eventuale scioglimento del rapporto contrattuale.
La sopravvivenza del diritto dell’operatore a conservare gli importi residui verrebbe anche ad ostacolare la realizzazione di una concorrenza effettiva sul mercato di riferimento, creando delle barriere alle scelte degli utenti. L’utente che sa di non poter recuperare la parte di traffico non consumato difficilmente infatti abbandonerebbe l’operatore con il quale ha stipulato il contratto di ricarica per passare ad altro operatore che propone sul mercato offerte più convenienti.
L’obbligo di restituzione agli utenti del credito residuo una conseguenza diretta ed immediata delle due disposizioni contenute nei commi 1 e 3 dell’art. 1 della legge n. 40 del 2007.
In conclusione, il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 1 della legge n. 40 del 2007 sancisce il diritto degli utenti al riconoscimento del "credito residuo" ed anche alla sua trasferibilità fra gli operatori in caso di portabilità del numero.
L’utente, con l’acquisto di una ricarica (commercializzata in vari tagli), diventa titolare di una determinata quantità di traffico telefonico per un corrispettivo pari al traffico acquistato. La ricarica è quindi configurabile come un quid non frazionabile e il corrispettivo pagato dal cliente costituisce la controprestazione per il suo acquisto, con la conseguente impossibilità di riconoscere il diritto alla restituzione della parte non utilizzata.
Gli effetti dell’acquisto della carta non si completano (ed esauriscono), infatti, con l’atto di acquisto (e quindi nello scambio fra il denaro dell’utente e la carta) ma si protraggono nel tempo e la carta costituisce solo il mezzo (con il suo contenuto di credito) che l’utente ha per poter utilizzare il servizio telefonico oggetto del contratto di somministrazione.
La mancanza di un obbligo di restituzione (o di trasferimento) del credito residuo consentirebbe all’operatore di conservare un ingiustificato vantaggio economico a fronte di una prestazione non corrisposta o solo parzialmente corrisposta. Ciò giustifica l’obbligo di restituzione (o di trasferimento) del credito residuo che si deve ritenere discenda direttamente dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 della legge n. 40 del 2007.
Sulla scia di recente orientamento giurisprudenziale (Cfr. Cons. St. sez. V, 26 febbraio 2010 n. 1134), la sentenza in esame relativa a fattispecie di interventi asseritamente lesivi sul piano dell’impatto ambientale, evidenzia che il criterio della vicinitas costituisce la base del riconoscimento della legittimazione dei singoli che agiscano a tutela del bene ambiente e, in particolare, a tutela di interessi incisi da atti che li ledono direttamente e personalmente, unitamente all’intera collettività che insiste sul territorio (cfr. Cons. St., Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849); vicinitas cui va però attributo il senso non di stretta contiguità, bensì di stabile e significativo collegamento, da indagare caso per caso, del ricorrente con la zona il cui ambiente si intende proteggere (cfr. Cons. St., Sez. VI, 27 marzo 2003, n. 1600).
"La distanza da 600 a 2000 metri non sia di ostacolo alla configurazione della ripetuta situazione di vicinitas, intesa nel significato predetto, avuto riguardo alla natura ed alla potenzialità dell’impianto autorizzato con gli atti regionali impugnati in primo grado, in particolare all’enorme quantità ed eterogeneità dei rifiuti di cui si consente lo smaltimento o il recupero (1.705.960 t/a) e di quelli da stoccare. In altri termini, tanto basta a qualificare e differenziare la posizione giuridica soggettiva dei ricorrenti in primo grado ed il loro interesse a far valere l’illegittimità dell’autorizzazione alla installazione ed al funzionamento dell’impianto di cui trattasi a tutela dell’integrità delle proprie attività, siano esse agricole o zootecniche, anche con connotati industriali, svolte sui fondi di pertinenza”.
La doversoa esecuzione della sentenza del TAR non determina alcuna acquiescienza dell'Amministrazione alle sue non determina alcuna acquiescenza dell’Amministrazione alle sue statuizioni, tranne nel caso in cui emerga l’esplicita volontà di accettare la sentenza di primo grado atteso che, in questi casi, il comportamento della parte attuativo della pronuncia sfavorevole è necessitato in quanto, essendo la stessa esecutiva, vi è l’obbligo di conformarvisi, salvo che il giudice di appello non ne sospenda l’esecutività, diversamente esponendosi all’esecuzione coattiva sotto il controllo e la vigilanza del giudice (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2010, nr. 6497; Cons. Stato, sez. IV, 9 luglio 2010, nr. 4453; Cons. Stato, sez. V, 26 febbraio 2010, nr. 1148; id., 12 giugno 2009, nr. 3750; Cons. Stato, sez. IV, 19 maggio 2008, nr. 2299).
L’inosservanza dei termini di inizio della procedura espropriativa e dei lavori, ai quali è riconosciuta natura ordinatoria e acceleratoria, non comporta la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, poiché l’inefficacia di cui all’art. 13, comma 3, della legge 25 giugno 1865, nr. 2359, consegue non già soltanto all’inutile decorso del termine fissato per il compimento delle operazioni di esproprio, ma alla scadenza anche dell’altro termine fissato per il compimento dell’opera; sicché fino a quando questo non sia spirato ben può l’amministrazione espropriante emanare un legittimo decreto ablativo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 aprile 2005, nr. 1658; id., 28 dicembre 2001, nr. 6435).
Sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si facesse questione, anche ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non fosse poi sfociato in un tempestivo atto traslativo (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. un., 9 febbraio 2010, nr. 2788; Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2010, nr. 6861; C.g.a.r.s., 26 maggio 2010, nr. 741).
L'iscrizione obbligatoria INAIL esclude in radice la possibilità che lo stesso soggetto possa beneficiare contemporaneamente dell'equo indennizzo; ammettendo tale possibilità si realizzerebbe una duplicazione di benefici e di oneri a carico della finanza pubblica.
on ricorso presentato dinanzi al Tar Calabria, sede di Catanzaro, la società S.B. esponeva che con deliberazione n. 1948 del 4 giugno 2009, così come rettificata con la delibera n. 2518 del successivo 18 giugno, l’a.s.p.C. aveva indetto una procedura aperta per la concessione novennale della gestione del servizio di residenza sanitaria assistita nel Comune di Marano Marchesato.
Il criterio di aggiudicazione adottato era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di un punteggio massimo di 30 punti per l’elemento prezzo e di 70 punti per l’elemento tecnico qualitativo. L’art. 5.2. del capitolato tecnico prevedeva che i concorrenti avrebbero potuto conseguire un punteggio massimo pari a 20 punti per il sistema di qualità adottato e la certificazione di qualità eventualmente posseduta.
Nonostante l’amministrazione avesse assegnato alla ricorrente S.B. il massimo punteggio in relazione all’elemento prezzo e all’elemento tecnico, non veniva attribuito alla società alcun punteggio per la certificazione di qualità considerando scaduta quella depositata; la stazione appaltante conseguentemente aggiudicava l’appalto alla ati V.L., M.S. di Messina.
Nel ricorso presentato la società S.B. deduceva la illegittimità degli atti impugnati per eccesso di potere dipendente da errore di fatto, per violazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, nonché per violazione dei principi generali che regolamentano le gare pubbliche.
In particolare, sosteneva che la certificazione di qualità, al momento della sua presentazione, era valida scadendo in data 7 settembre 2010. Aggiungeva che nella certificazione prodotta erano contenuti i numeri di telefono e l’indirizzo e-mail per informazioni circa la persistente validità della certificazione. L’amministrazione avrebbe avuto, pertanto, l’onere, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, di chiedere chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle certificazioni presentate.
Si costituiva in giudizio l’a.s.p.C., esponendo che il certificato di qualità, essendo stato rilasciato il 7 settembre 2004, con validità triennale, sarebbe scaduto il 6 settembre 2007. L’amministrazione, per non alterare il principio della par condicio, non avrebbe potuto chiedere alla S.B. di integrare la documentazione secondo quanto previsto dal citato art. 46 del codice contratti. Si è costituiva in giudizio la contro interessata aggiudicataria, la quale, in via preliminare, assumeva la inammissibilità del ricorso perché la ricorrente avrebbe impugnato la delibera del direttore generale dell’ente ritenendola, erroneamente, aggiudicazione definitiva mentre la aggiudicazione definitiva sarebbe stata quella disposta dalla commissione.
Nel merito assumeva la infondatezza del ricorso.
Con ricorso incidentale la aggiudicataria assumeva la illegittimità, sotto altri profili, degli atti impugnati, in quanto la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa per avere, da un lato, presentato una certificazione scaduta, dall’altro, per non avere provato il possesso della solidità finanziaria nei modi previsti dal disciplinare e cioè mediante asseverazione di professionista esterno ed indipendente. Non potrebbe ritenersi idoneo ad integrare tale requisito l’asseverazione da parte del collegio sindacale.
Il Tar dopo avere respinto la eccezione di inammissibilità del ricorso principale lo accoglieva nel merito disponendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati mentre rigettava la impugnazione incidentale della aggiudicataria.
Nell’atto di appello la società V.L. reitera le censure di inammissibilità esposte in primo grado in ordine alla inammissibilità ed infondatezza del ricorso principale presentato dalla S.B. chiedendo la riforma della sentenza.
Si è costituita anche in appello la a.s.p.C. prestando adesione alle tesi difensive della appellante società V.L. e formulando ulteriori specificazioni a sostegno delle tesi proposte in appello.
Si è costituita la società S.B. chiedendo la conferma della sentenza del primo giudice.
Sono state depositate numerose memorie difensive.
La causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione all’udienza dell’11 febbraio 2011.
Il Tar Puglia sezione di Lecce ha respinto il ricorso con il quale veniva richiesta la condanna del Comune al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimo ritardo nel rilascio del permesso di costruire in variante. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso in appello.
Sulla revocazione la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che l'errore di fatto, idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall'art. 395 n. 4 del codice di procedura civile deve consistere in un “travisamento di fatto costitutivo di “quell'abbaglio dei sensi” che cade su un punto decisivo ma non espressamente controverso della causa.” (ex multis, Consiglio Stato , sez. IV, 07 settembre 2006, n. 5196).
E' legittimo il provvedimento con il quale la P.A. appaltante dispone l'annullamento dell'aggiudicazione, per mancanza del requisito della moralità professionale ex art. 75, lett. c), d.P.R. n. 554/1999, nei confronti di una impresa il cui rappresentante legale sia stato condannato per il reato di omicidio colposo per violazione della normativa antinfortunistica (non avendo lo stesso adottato in cantiere nessuna misura preventiva idonea ad eliminare il pericolo di infortuni) valutando la gravità del reato non già in astratto, ma con riferimento alla fattispecie ed indicando puntualmente le ragioni che hanno inciso sulla natura fiduciaria del rapporto, tenuto conto della rilevanza del precedente penale e del tipo di lavoro da eseguire.”(Consiglio Stato , sez. V, 12 aprile 2007, n. 1723)
L’art. 38 d.lg. n. 163 del 2006 dispone l’esclusione dalla gara per l’affidamento di appalti pubblici del soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Tuttavia, il decorso di un rilevantissimo lasso temporale dal fatto oggetto di accertamento penale, il suo carattere del tutto episodico, le concrete modalità di commissione dello stesso, la sua non agevole riferibilità alla carica ricoperta, la difficile comparabilità del servizio oggetto della contestata procedura di gara con la più complessa e delicata attività di ristorazione nell’ambito della quale è stata commessa la violazione, non possono rilevare negativamente ai fini della moralità professionale del soggetto.”(Consiglio Stato , sez. VI, 08 luglio 2010 , n. 4440)
La valutazione circa la sussistenza del requisito della moralità professionale spetta alla stazione appaltante e non al concorrente” Consiglio Stato , sez. V, 06 dicembre 2007, n. 6221).
La giurisprudenza penalistica tuttavia equipara in toto l’effetto estintivo di cui all’art. 460 c.p.p. a quello di cui all’art. 445 c.p.p. (“l'art. 460 comma 5 c.p.p. - introdotto dalla novella dell'art. 37 comma 2 lett. b) l. 16 dicembre 1999 n. 479 a fini deflattivi del processo penale, e costituente una vera e propria causa di estinzione del reato modellata su quelle previste dall'art. 445 del codice di rito e dall'art. 167 c.p. - trova applicazione, trattandosi di norma da considerare di natura sostanziale, anche con riguardo a decreti divenuti esecutivi prima dell'entrata in vigore della novella.”- Cassazione penale , sez. I, 14 gennaio 2005, n. 2907-)
E' illegittima l’esclusione di un concorrente per non aver dichiarato, in sede di domanda di partecipazione da una gara, le condanne relative a reati risalenti a circa 35 anni prima, giacché, attesa l’irrilevanza delle vicende coperte da depenalizzazione, per le altre risultava intervenuto formale provvedimento di estinzione, senza che a quest’ultimo proposito si possa distinguere tra estinzione dichiarata ai sensi dell’art. 445 c.p.p. ed estinzione pronunziata ex art. 460 c.p.p.”(Consiglio Stato , sez. V, 23 luglio 2009 , n. 4594)
La giurisprudenza di legittimità ha sempre costantemente ribadito che l’effetto estintivo ricollegato al mero decorrere del tempo è equiparabile alla riabilitazione( “in tema di decreto penale di condanna, il comma 5 dell'art. 460 c.p.p. - il quale, nel testo emendato dall'art. 37, comma 2, lett. b), l. n. 479/99, prevede che nel caso di condanna inflitta con decreto il reato è estinto qualora, entro i termini stabiliti, il condannato non commetta altri reati - trova applicazione, trattandosi di norma di natura sostanziale, anche con riguardo ai reati oggetto di decreti penali divenuti esecutivi prima dell'entrata in vigore della novella ed i termini per l'estinzione decorrono, anche in tale ipotesi, dalla data dell'esecutività. “- Cassazione penale , sez. V, 20 maggio 2004, n. 27988-)
E costante orientamento giurisprudenziale, infatti, quello per cui la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio tempus regit actum, con conseguente irrilevanza di provvedimenti successivi che non possono in alcun caso legittimare ex post precedenti atti amministrativi. Come non è possibile validare ex post un'azione amministrativa che, al momento in cui fu adottata, si appalesava illegittima, egualmente non potrebbe discendere, un giudizio di illegittimità del medesimo fondato su una sopravvenienza. (ex multis, Consiglio Stato , sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5381 e di recente Consiglio Stato, sez. VI, 03/09/2009, n. 5195 ).
Costante giurisprudenza penalistica ha sempre affermato, in proposito, che “l'estinzione del reato già oggetto di sentenza di patteggiamento in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma 2, c.p.p. (cioè la mancata commissione nel termine previsto - cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione - di un delitto ovvero di una contravvenzione della stessa indole) non opera "ipso iure", ma richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p.” (Cassazione penale, sez. IV, 27/02/2002, n. 11560); più di recente, si è affermato che è illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, richiesto di declaratoria di estinzione del reato, dopo applicazione di pena patteggiata, per la decorrenza del prescritto termine, rigetti l'istanza, in quanto, pur producendosi l'effetto estintivo "ope legis", spetta a detto giudice accertare e dichiarare l'estinzione del reato qualora sussistano i presupposti di legge, attivando, a tal fine, tutti gli accertamenti necessari nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 666, comma quinto, cod. proc. pen.. (V. Corte cost., ord. 6 aprile 1998 n. 107).(Cassazione penale, sez. I, 24/11/2009, n. 49987).
_________________________
Cons. St. n. 9324 del 21 dicembre 2010.
La disciplina posta dal legislatore del 1925 e del 1986, che prevede il passaggio alle dipendenze dei Comuni del personale delle società concessionarie, era destinata a disciplinare indistintamente la gestione di tutti i tipi di servizi pubblici e riferita solo alla ipotesi in cui la concessione sia sostituita dalla assunzione diretta del servizio da parte degli enti locali mentre nel settore del gas, a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo n.164 del 23 maggio 2000, che ha recepito i principi comunitari in materia di liberalizzazione del mercato, il subentro del nuovo affidatario nei rapporti in corso mediante gara è limitato ai casi tassativi previsti dall’art. 14 comma 8 del medesimo d.lgs., ossia alle garanzie ed alle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o alla loro estinzione, non dunque al subentro in ogni tipo rapporto instaurato dalla concessionaria uscente.
I principi informatori del legislatore del 2000 tengono conto di un mercato liberalizzato in grado di offrire un miglior servizio a costi compatibili e competitivi, mentre non sarebbe coerente con la normativa di settore imporre al gestore subentrante l’accollo di obbligazioni, come quelle relative al gestore uscente, in quanto il peso che ne deriverebbe sarebbe un ostacolo alla concorrenza e disincentiverebbe la partecipazione alle gare a favore del gestore uscente per il quale non vi sarebbe alcun aggravio di costi organizzativi essendo il personale già alle proprie dipendenze".
Conformi: Cons. Stato, sez. V, 5 ottobre 2005 n. 5315; Cons. Stato , sez. VI, 8 marzo 2004 n. 1072; Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2002 n. 882; Cons. St., sez. V, 20 febbraio 2009 n. 1018; Cons. Stato, VI, 3 aprile 2002 n.1853; VI, 8 marzo 2004 n.1080.
Le lottizzazioni convenzionate non possono avere l’efficacia di condizionare a tempo indeterminato la pianificazione urbanistica e quindi, mutuando il termine di cui all’art. 16 della legge urbanistica, “va individuato un tempo decennale di durata massima delle convenzioni, che risponde al preminente interesse pubblico non soltanto per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, ma anche per l’edificazione dei lotti.
(cfr. Cons. Stato Sez. IV, 2 marzo 2004, n. 957, 25 luglio 2001, n. 4074, 3 novembre 1998, n. 1412, 16 marzo 1999, n. 286).
Le distanze tra le costruzioni sono predeterminate con carattere cogente in via generale ed astratta, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza, di modo che al giudice non è lasciato alcun margine di discrezionalità nell'applicazione della disciplina in materia di equo contemperamento degli opposti interessi (Consiglio Stato , sez. IV, 05 dicembre 2005 , n. 6909)
In materia di distanze legali, l’art. 136 d.P.R. n. 380 del 2001 ha mantenuto in vigore l’art. 47 quinquies, commi 6, 8, 9, della legge nazionale n. 1150 del 1942, per cui in forza dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 la distanza minima inderogabile di 10 metri tra le pareti finestrate e di edifici antistanti è quella che tutti i Comuni sono tenuti ad osservare, ed il giudice è tenuto ad applicare tale disposizione anche in presenza di norme contrastanti incluse negli strumenti urbanistici locali, dovendosi essa ritenere automaticamente inserita nel prg al posto della norma illegittima (Cassazione civile, Sez. II, 29 maggio 2006, n.12741).
La distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, prevista dall'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela (Consiglio Stato, Sez. IV, 5 dicembre 2005, n. 6909).
Ai fini del computo delle distanze assumono rilievo tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione, salvo che non si tratti di sporti e di aggetti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa e di rifinitura, tali da potersi definire di entità trascurabile rispetto all’interesse tutelato dalla norma riguardata nel suo triplice aspetto della sicurezza, della salubrità e dell’igiene (Consiglio di Stato, Sez. V, 19 marzo 1996, n.268).
Gli sporti, cioè le sporgenze da non computare ai fini delle distanze perché non attinenti alle caratteristiche del corpo di fabbrica che racchiude il volume che si vuol distanziare, sono i manufatti come le mensole, le lesene, i risalti verticali delle parti con funzione decorativa, gli elementi in oggetto di ridotte dimensioni, le canalizzazioni di gronde e i loro sostegni, non invece le sporgenze, anche dei generi ora indicati, ma di particolari dimensioni, che siano quindi destinate anche ad estendere ed ampliare per l'intero fronte dell'edificio la parte utilizzabile per l'uso abitativo (Consiglio Stato , Sez. IV, 5 dicembre 2005 , n. 6909).
E' stata depositata il 17 settembre 2010 una sentenza del Consiglio di Stato avente ad oggetto l'installazione di insegna di esercizio. Ci erano già state altre pronunce della medesima sezione sull'illegittimità dell'imposizione di un divieto di installazione di impianto pubblicitario a tempo indeterminato non supportato da ragioni di interesse pubblico ( cfr. Cons. St. sez. V, 29 maggio 2006 n. 3265).
La sezione V infatti ribadisce tale illegittimità con particolare riferimento per insegna insistente su area privata, visto anche l'art. 3 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.
L'art. 3 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 prevede che i Comuni, nel disciplinare con proprio regolamento le modalità di effettuazione della pubblicità stabiliscono limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie esclusivamente in relazione ad esigenze di pubblico interesse.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il diniego di autorizzazione alla collocazione di insegna a totem motivato sul divieto di pubblicità individuale, valevole solo per le insegne apposte in aderenza alla facciata di edificio, e non sorretto da adeguata motivazione quanto ad ulteriori ragioni ostative connesse al decoro urbano nel contesto interessato.
Uniforme orientamento del Consiglio di Stato ha ritenuto che il decreto di condanna emesso ai sensi dell'art. 3 della c. d. legge Pinto, n. 89/2001, abbia natura decisoria su diritti soggettivi e valga ai fini della ammissibilità del ricorso contemplato dagli artt. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e 27 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, avendo lo stesso natura decisoria.
Il giudizio per l' ottemperanza dell'Amministrazione al giudicato del Giudice ordinario al fine di assicurare piena e concreta soddisfazione all'interesse sostanziale riconosciuto dal giudicato medesimo è esperibile, in particolare, anche per l'esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro, alternativamente o congiuntamente rispetto al rimedio del processo civile di esecuzione, con il solo limite dell'impossibilità di conseguire due volte le stesse somme.
Inoltre il giudizio di ottemperanza deve ritenersi ammissibile anche per l'esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio ed anche quando esse siano, in particolare, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa.
Questo tipo di pronuncia, per effetto della quale si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte pubblica soccombente, legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un giudizio di ottemperanza , che non può che tendere anche nei suoi riguardi a far conseguire al ricorrente vittorioso tutta l'utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall'Amministrazione con un comportamento omissivo.
Ciò posto, l'art. 3 della legge n. 89 del 2001, recante disposizioni sul procedimento diretto ad azionare il diritto all'equa riparazione di cui all'art. 2 della stessa legge , dopo aver dettato le modalità per la proposizione della domanda, modella il procedimento stesso su quello previsto in via generale dagli artt. 737 e ss. cod. proc. civ. e stabilisce che, all'esito di esso, la Corte di merito pronunzia con decreto "impugnabile per cassazione".
Nonostante l'articolo 3 su menzionato richiami il procedimento in camera di consiglio tramite rinvio agli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile - la cui caratteristica è, notoriamente, la inidoneità al passaggio in giudicato dei provvedimenti assunti, a causa della loro modificabilità e revocabilità e quindi la loro sottoposizione alla c.d. clausola rebus sic stantibus ( cfr. art. 742 c.p.c. ) - non può revocarsi in dubbio che il provvedimento che conclude tale procedimento abbia certamente natura decisoria ( cfr. art. 3, comma 6, legge n. 89/2001, per cui il decreto della CdA è “ impugnabile in Cassazione ed è immediatamente esecutivo “ ) e sia idoneo, una volta che, come risulta nella fattispecie all'esame, avverso lo stesso non sia stata proposta nel termine di legge alcuna impugnazione, ad incidere con efficacia di giudicato sull'interesse della parte all'equa riparazione, avente consistenza di diritto soggettivo e come tale espressamente qualificato dall’art. 2, primo comma, legge n. 89 del 2001.
Il Consiglio di Stato con sentenza n. 6479 del 06 settembre 2010 si pronuncia sul diniego di rilascio di attestato di libera circolazione per il dipinto di Andrea Sacchi "Sant'Antonio da Padova resuscita un morto".