Sistema radiotelevisivo pubblico e privato: l'art. 32 della L.233/1990.

La disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato ed in particolare della norma transitoria di cui all'art. 32 della Legge 233 del 1990.



Il Consiglio di Stato affronta l'interessante questione della disciplina generale del sistema radiotelevisivo pubblico e privato ed in particolare della norma transitoria di cui all'art. 32.

I giudici di Palazzo Spada si sono pronunciati con sentenza n. 1100 del 17 marzo 2016. 

  • La normativa di riferimento.

La questione sottoposta ai giudici trae origine dall'art. 32 della Legge 233 del 1990 ai sensi del quale:

Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio (Art. 32)

1. I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge
eserciscono impianti di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito
nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione,
sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della
concessione di cui all'articolo 16 entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della
concessione stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e
comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Nel tempo che intercorre tra la data di entrata in vigore della
presente legge e il rilascio della concessione ovvero la reiezione
della domanda ovvero ancora la scadenza di settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non e' ammessa modificazione della funzionalita' tecnico-operativa degli impianti di cui al comma 1 ad eccezione di interventi derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministro delle poste e delle telecomucazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, finalizzati al coordinamento e alla compatibilita'
elettromagnetica con impianti radioelettrici ed in particolare con
impianti dei servizi pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di
navigazione aerea e di assistenza al volo e delle emittenti private
gia' esistenti. Sono altresi' ammessi interventi, autorizzati dal
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con le procedure di
cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino i parametri
radioelettrici degli impianti.
3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire
nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
comunicazione comtenente i dati e gli elementi previsti dall'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito,
con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle
schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 346 del 18 dicembre 1984.
4. E' vietata la detenzione da parte dei privati di cui al presente
articolo di frequenze non indispensabili per l'illuminazioni
dell'area di servizio e del bacino.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo,
ovvero la radiodiffusione di trasmissione consistenti in immagini o
segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione degli
impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli
esercenti di impianti di ripetizioni di segnali esteri.

In pratica l'art. 32 consentiva ai privati, che stessero esercitando impianti di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, e presentassero nei termini la domanda di concessione prevista dalla nuova legge, di proseguire temporaneamente l'esercizio in pendenza del relativo procedimento.

La disposizione transitoria è stata integrata e prorogata da successive disposizioni; per quanto qui interessa viene in rilievo il D.L. n. 323 del 1993, convertito in L. n. 422 del 1993. L'art. 4 del decreto legge ha prorogato ulteriormente il termine del regime transitorio limitatamente alla radiodiffusione sonora; ha imposto al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni di rilasciare le concessioni definitive entro novanta giorni dalla presentazione, da parte dei richiedenti, della documentazione attestante i requisiti; e infine ha disposto che la documentazione in parola venisse presentata al Ministero entro il termine del 30 novembre 1993.

  • Il caso.

Tizio, quale titolare della emittente radio locale, non ha presentato nei termini la documentazione di cui all'art. 4 del D.L. n. 323 del 1993.

Per questo motivo il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, con decreto 22 febbraio 1994, n.907051, ha respinto la domanda di concessione relativa all'emittente ed ha disposto la cessazione dell'autorizzazione provvisoria.

Tizio ha fatto ricorso al T.A.R. competente.

Il ricorrente non negava di avere omesso di produrre nei termini la documentazione attestante il possesso dei requisiti per il conseguimento della concessione definitiva dell'esercizio della radiodiffusione, ma invocava, tuttavia, le disposizioni della L. n. 15 del 1968 e della L. n. 241 del 1990 in materia di documentazione amministrativa; vale a dire le norme che vietano alle pubbliche amministrazioni di esigere dai privati la produzione di documenti attestanti fatti o qualità personali che esse stesse sono tenute a certificare, o che potrebbero accertare d'ufficio.

  • La decisione del TAR.

Con sentenza n. 1230/2009 il T.A.R. ha respinto il ricorso, con l'argomento che, da un lato, il principio della fase di avvio di un procedimento a domanda della parte privata racchiude sul piano logico, prima ancora che sul versante giuridico, l'obbligo per il privato medesimo, di corroborare la domanda rivolta alla amministrazione con documenti comprovanti il possesso dei requisiti minimi di accesso al provvedimento favorevole, mentre, dall'altro, la formulazione dell'art. 4 del D.L. n. 323 del 1994 era chiara e tassativa nel porre a carico dei richiedenti l'adempimento in questione, da eseguire entro il termine del prescritto a pena di decadenza.

Veniva così proposto appello al Consiglio di Stato sia da parte di Tizio che da parte dell'emittente televisiva.

Il Ministero delle Comunicazioni, ora Ministero dello Sviluppo Economico, si è costituito con atto di mera forma.

La VI Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1966/2009 del 21 aprile 2009, ha accolto la domanda cautelare annessa all'appello.

Con memoria difensiva, depositata nell'imminenza dell'udienza, la parte appellante ha insistito per la riforma della sentenza, rappresentando, tra l'altro, che il D.L. n. 323 del 1993, all'art.4, commi2 e 3, " nel disporre la data del 30.11.1993 come termine per la presentazione della documentazione al Ministero, nulla invece specifica sul soggetto destinatario di tal incombente, né tantomeno pone un onere di produzione documentale espressamente in capo al soggetto interessato al provvedimento concessorio".

  • La decisione del Consiglio di Stato.

Il Collegio ritiene che la sentenza appellata meriti conferma, pur se con motivazione diversa in parte qua.

Le disposizioni invocate dal ricorrente concernono la semplificazione dei procedimenti con particolare riguardo agli oneri di documentazione gravanti sui privati.

Esse hanno portata generale e si può dire che da esse derivino principi generali applicabili estensivamente.

Tuttavia si tratta pur sempre di norme generali che, come tali, incontrano il limite costituito dalle norme speciali, che, con riferimento a singole fattispecie ben individuate, dispongano diversamente.

Quest'ultimo è il caso del D.L. n. 323 del 1993.

L'art. 4 è esplicito ed chiaro nel porre a carico dei soggetti interessati una determinata produzione documentale attestante il possesso dei requisiti minimi (certificato di cittadinanza, certificato del casellario giudiziale e certificato antimafia), da effettuare a pena di decadenza entro il termine prescritto.

Vale il principio per cui la legge speciale prevale su quella generale - a maggior ragione se la legge speciale è posteriore e quella generale anteriore.

La disposizione in esame non lascia alcun margine ad interpretazioni diverse.

I commi 2 e 3 dell'art. 4, decreto- L. n. 323 del 1993 dispongono:

"2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia le concessioni per la radiodiffusione sonora entro il novantesimo giorno successivo al ricevimento della documentazione attestante i requisiti (....). "3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine del 30 novembre 1993".

Per comprenderne meglio il senso, conviene ricordare che lo scopo del legislatore era quello di porre fine al lungo regime transitorio - già ripetutamente prorogato - che aveva fatto seguito all'approvazione della L. n. 223 del 1990.

Donde il carattere ultimativo e perentorio dei termini in questione.

Nel senso che (a differenza di quanto dedotto da parte appellante) le disposizioni in esame impongano un onere a carico dei privati richiedenti e che il relativo termine sia imposto a pena di decadenza si sono pronunciate anche la VI Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 73/2006, e la I Sezione dello stesso Consiglio, in sede consultiva, con parere 8 maggio 1996, n. 2495/95 (su ricorso straordinario).

Si può aggiungere che il D.L. n. 323 del 1993 non impediva in senso assoluto agli interessati di valersi delle disposizioni di semplificazione di cui alla L. n. 241 del 1990; esso infatti non escludeva che la "documentazione" che gli interessati dovevano produrre potesse consistere in autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive.

Ma non è questo il punto in discussione nella presente vicenda.

In conclusione l'appello va respinto e, per l'effetto, la sentenza TAR va confermata, nei sensi esposti, con motivazione diversa in parte qua.

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