DIRITTO PENALE. Attivitą  dell'investigatore privato: sempre lecito riprendere in un'abitazione privata? Cass. pen. 8 marzo 2012 n. 9235.



Corte di Cassazione Sez. Quinta Pen. - Sent. del 08.03.2012, n. 9235

Considerato in fatto
M.M. è stato condannato in primo grado alla pena di giustizia perché riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 615 bis comma III cp per essersi procurato, in qualità di esercente la professione di investigatore privato, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva e sonora, immagini e notizie della vita privata di K.T. , riprendendo - mediante strumenti di registrazione - un rapporto sessuale tra la predetta e V.M. , all’interno dell’abitazione di costui, cedendo poi il filmato al marito della donna, dal quale aveva ricevuto l’incarico di provarne la infedeltà coniugale.
La CdA di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore e deduce: 1) violazione di legge, atteso che le riprese non sono state effettuate nella privata dimora della K. , ma a casa del V. e con il consenso del predetto. La lettera e la ratio della norma, nel rinviare all’art. 614 cp, non consentono diversa interpretazione, atteso che, in diritto penale, vigono i principi di legalità e tassatività, 2) contraddittorietà della motivazione per mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte romana sostiene che la confessione resa dal M. è tardiva e irrilevante e dunque non valutabile ai fini del trattamento sanzionatorio. Così non è in quanto l’imputato la ha resa appena tratto in arresto; né può dimenticarsi che lo stesso è autore di una dettagliata relazione fatta al marito della K. , relazione che ha natura e contenuto confessorio.
Considerato in diritto
La prima censura è infondata, la seconda inammissibile per genericità.
Il ricorso quindi merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del grado.
Deve essere condannato anche al ristoro delle spese sostenute, in questa fase, dalla PC, spese che si liquidano come da dispositivo.
Il riferimento che il I comma dell’art. 615 bis cp fa all’art. 614 dello stesso codice ha semplicemente la funzione di indicare i luoghi nei quali “l’interferenza” nella altrui vita privata deve considerarsi penalmente illecita, ma non anche quella di recepirne il regime giuridico. Chi frequenta un luogo di privata dimora, anche se si tratta della dimora altrui, fa affidamento, appunto, sul carattere di “privatezza” dello stesso e, dunque, agisce sul presupposto che la condotta che in quel luogo egli tiene sarà percepita solo da coloro che in esso siano stati lecitamente ammessi.
L’art. 614 cp, viceversa, reprime la condotta di chi, invito domino, si introduce o si trattiene in “luoghi privati”. Le condotte, pertanto, sono profondamente diverse, perché, nel caso di violazione di domicilio, viene insidiata la “integrità territoriale” dell’altrui sfera domiciliare; nel caso della interferenza nella vita privata viene insidiata la riservatezza delle condotte individuali o sociali (dunque dei rapporti umani) che in tali luoghi si svolgono.
Quanto al trattamento sanzionatorio, è da notare che il giudice di appello nel ribadire il diniego di attenuanti generiche, ha fatto riferimento alla gravità del fatto e ai precedenti dell’imputato e, solo subordinatamente, alla irrilevanza della confessione del M. (e che tale non possa considerarsi il contenuto della relazione resa al suo committente appare ovvio). Il ricorso sembra ignorare tali circostanze e in ciò consiste la aspecificità della seconda censura. Deve farsi luogo all’oscuramento dei dati perché previsto dalla legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente osi pagamento delle spese del procedimento nonché al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in Euro milleduecento (1.200), oltre accessoria come per legge.
Depositata in Cancelleria il 08.03.2012

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