Sequestro e maltrattamenti di animali: quale il soggetto competente?

chi č il soggetto competente a provvedervi una volta che degli stessi sia stata disposta la confisca?



Il quesito al quale la Suprema Corte è chiamata a dare risposta è il seguente: nell’ipotesi di sequestro di animali (a seguito di accertati maltrattamenti), chi è il soggetto competente a provvedervi una volta che degli stessi sia stata disposta la confisca?

La normativa sul punto è chiara, laddove specifica che in forza del disposto dell'art. 19 quater disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale (introdotto dalla L. n. 189 del 2004, art. 3), gli animali, oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca, sono affidati alle associazioni o agli enti (ad oggi individuati con Decreto 2 novembre 2006 del ministro della salute, adottato di concerto con il ministro dell'interno) che ne facciano richiesta e che diano garanzia di poterli tenere in modo adeguato.

Ma nell’ipotesi in cui nessuna associazione o nessun ente, tra quelli individuati, faccia richiesta di affidamento o comunque nessuno di essi dia garanzia di poter tenere gli animali confiscati in modo adeguato, si pone in ogni caso il problema di individuare l'ente pubblico che si deva far carico del mantenimento degli animali confiscati.

Al riguardo viene in soccorso il D.P.R. 31 marzo 1979, il quale all'art. 3 attribuisce al Sindaco la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali presenti sul territorio comunale, ed in particolare l'ente pubblico deve essere individuato nel Comune nel cui territorio ha sede l'allevamento oggetto del provvedimento di confisca.

Per i giudici di legittimità, dunque, sulla base del combinato disposto di cui alle norme sopra citate, il Comune, nella persona del Sindaco, è da ritenersi il responsabile del benessere degli animali presenti sul territorio comunale, rispetto ai quali vanta una posizione di garanzia, che comporta l'obbligo di far fronte al loro mantenimento in caso di confisca.

Se, invero, deve ammettersi una responsabilità dello Stato per le spese di custodia nel corso del procedimento e del processo penale, deve invece escludersi che tale responsabilità permanga anche dopo il passaggio in giudicato del provvedimento che ha disposto la confisca, allorquando cioè si ripristinano, in capo ai comuni, tutti i doveri e gli oneri previsti dalla normativa vigente, sopra succintamente richiamata.

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