Svincolo delle somme pignorate in buona fede: chi ne risponde?

Il custode ne risponde in ogni caso nei confronti del creditore procedente salvo il diritto al risarcimento nei confronti del responsabile dell'errore.



La dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva originata da un singolo atto di pignoramento non fa venir meno gli effetti degli eventuali successivi distinti e autonomi pignoramenti aventi ad oggetto i medesimi beni. 

La violazione in buona fede da parte del terzo degli obblighi di custodia di cui all'art. 546 c.p.c. non fa venir meno gli effetti conservativi del pignoramento e non pregiudica i diritti del creditore procedente, salvo il diritto del terzo ad ottenere il risarcimento del danno dal responsabile del suo errore.

Cass. civ. n. 30500 del 21 novembre 2019 

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