DIRITTO EUROPEO. Responsabilità per prodotti difettosi, luogo del fatto generatore del danno e luogo di fabbricazione del prodotto. Corte di Giustizia UE n. 45 del 16 gennaio 2014.



In caso di contestazione della responsabilità di un fabbricante per prodotti difettosi, il luogo generatore del danno è costituito dal luogo di fabbricazione del prodotto di cui trattasi. Corte di Giustizia UE n. 45 del 16 gennaio 2014. 

Nota dell'Avv. Maria Migliaccio.

Nella sentenza in esame, la Corte si è occupata dell’interpretazione del regolamento n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale le persone aventi domicilio nel territorio di uno Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, dinanzi agli organi giurisdizionale di tale Stato, più precisamente l’art. 5 par. 3 del sopracitato regolamento.

La questione veniva sollevata da un soggetto residente a Salisburgo nei confronti di un’impresa con sede in Germania.

Il ricorrente, a seguito di un incidente, in Germania, con una bicicletta fabbricata nello stesso Stato membro, però acquistata presso un rivenditore al dettaglio in Austria, intentava un’azione di risarcimento del danno fondata sulla responsabilità per prodotti difettosi. Nella sentenza del 16 gennaio 2014 la Corte ha sottolineato che le regole di competenza speciali- in deroga alla regola generale della competenza dei giudici del domicilio del convenuto- dettate dall’articolo 5, punto 3 del regolamento 44/2001 devono essere interpretate restrittivamente, non consentendo un’interpretazione che vada oltre le ipotesi espressamente contemplate dal citato regolamento.

Per quanto attiene il quesito interpretativo richiesto in sede di rinvio, la Corte, richiamando conforme giurisprudenza sul punto (Sentenza del 16 luglio 2009, Zuid-Chemie, C-189/08), ha affermato che per quanto riguarda la determinazione del luogo del fatto generatore del danno in caso di responsabilità per prodotti difettosi, si colloca nel luogo in cui si è realizzato il fatto che ha danneggiato il prodotto stesso. In linea di principio tale circostanza si verificherebbe nel luogo in cui il prodotto di cui trattasi viene fabbricato.

Per l’appunto la Corte sottolinea che la prossimità con il luogo dell’evento generatore del danno al prodotto agevola, in considerazione della possibilità di ivi raccogliere gli elementi di prova al fine di accertare il vizio di cui trattasi, l’utile organizzazione del processo e, pertanto, una corretta amministrazione della giustizia.

Si deve conseguentemente rilevare che, in caso di contestazione della responsabilità di un fabbricante per prodotti difettosi, il luogo del fatto generatore del danno è il luogo di fabbricazione del prodotto stesso, rispondendo a un’esigenza di prevedibilità delle regole di competenza. 

Alla luce di siffatte considerazione la Corte ha infine decretato che l’art. 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001, deve essere interpretato nel senso che, in caso di contestazione della responsabilità di un fabbricante per prodotti difettosi, il luogo del fatto generatore del danno è costituito dal luogo di fabbricazione del prodotto di cui trattasi.

Corte giustizia UE sez. IV n. 45 del 16 gennaio 2014.

Intestazione

Nella causa C-45/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione del 28 novembre 2012, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio 2013, nel procedimento Andreas Xxxxxx contro Xxxxxxxxxx,

LA CORTE (Quarta Sezione), composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Safjan (relatore) e J. Malenovský, giudici, avvocato generale: N. Jääskinen cancelliere: A. Calot Escobar vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: - per A. Xxxxxx, da xxxxxxxx; - per il governo austriaco, da xxxxxx, in qualità di agente; - per il governo ceco, da xxxxxxxx, in qualità di agenti; - per il governo del Regno Unito, da xxxxxxxxxx, in qualità di agente, assistita da xxxxxxxxxx; - per la Commissione europea, da xxxxxxxxxxxxxxx, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Fatto

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia sorta tra il sig. Xxxxxx, residente a Salisburgo (Austria), e la Xxxxxxxxxx, con sede sociale in Germania, in merito ad un'azione di risarcimento del danno fondata sulla responsabilità per prodotti difettosi avviata dal sig. Xxxxxx a seguito di un incidente dal medesimo subito, in Germania, con una bicicletta fabbricata nello Stato membro medesimo dalla Xxxxxxxxxx, ma acquistata presso un rivenditore al dettaglio in Austria. Contesto normativo Il regolamento n. 44/2001

3 I considerando 2, 11, 12 e 15 del regolamento n. 44/2001 così recitano: «(2) Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice. (...) (11) Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l'autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza. (12) Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l'organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. (...) (15) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili (...)».

4 Gli articoli da 2 a 31 di detto regolamento, contenuti nel capo II del medesimo, attengono alle regole relative alla competenza.

5 La sezione 1 di tale capitolo, intitolata «Disposizioni generali», contiene l'articolo 2, il cui paragrafo 1 così dispone: «Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

6 Il successivo articolo 3, paragrafo 1, collocato nella medesima sezione, così recita: «Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

7 Il successivo articolo 5, punto 3, collocato nella sezione 2 del capo II del regolamento medesimo e rubricato «Competenze speciali», dispone quanto segue: «La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: (...) 3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire». Il regolamento (CE) n. 864/2007

8 Ai sensi del considerando 7 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (GU L 199, pag. 40): «Il campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento [n. 44/2001] e con gli strumenti relativi alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali».

9 Il successivo articolo 5, intitolato «Responsabilità da prodotti» così dispone: «1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da danni causati da un prodotto è:

a) la legge del paese in cui la persona che ha subito il danno risiedeva abitualmente quando si è verificato il danno, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese;

b) la legge del paese in cui è stato acquistato il prodotto, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese;

c) la legge del paese in cui il danno si è verificato, se il prodotto è stato commercializzato in tale paese. Si applica tuttavia la legge del paese in cui il presunto responsabile risiede abitualmente qualora tale persona non potesse ragionevolmente prevedere la commercializzazione del prodotto o di un prodotto dello stesso tipo nel paese la cui legge è applicabile ai sensi delle lettere a), b) o c).

2. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui al paragrafo 1, si applica la legge di quest'altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione». La direttiva 85/374/CEE

10 L'articolo 11, della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29), come modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999 (GU L 141, pag. 20), così dispone: «Gli stati membri prevedono nella loro legislazione che i diritti conferiti al danneggiato in applicazione della presente direttiva si estinguono alla scadenza di dieci anni dalla data in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto che ha causato il danno, a meno che il danneggiato non abbia avviato, durante tale periodo, un procedimento giudiziario contro il produttore». Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11 La Xxxxxxxxxx è un'impresa con sede in Germania che fabbrica e commercializza biciclette. Il sig. Xxxxxx, residente in Salisburgo, acquistava in data 3 novembre 2007, presso la Funbike GmbH, società con sede in Austria, una bicicletta fabbricata dalla Xxxxxxxxxx. Il 3 luglio 2009, mentre circolava su tale bicicletta in Germania, il sig. Xxxxxx cadeva riportando lesioni.

12 Dinanzi al Landesgericht Salzburg, il sig. Xxxxxx chiedeva alla Xxxxxxxxxx, a titolo di responsabilità per prodotti difettosi, la corresponsione di una somma di EUR 21 200, oltre interessi e spese, unitamente alla dichiarazione della responsabilità della società medesima per i danni futuri derivanti dall'incidente. A parere del sig. Xxxxxx, la sua caduta è stata provocata dal distacco degli ancoraggi dalla forcella della bicicletta. La Xxxxxxxxxx, quale fabbricante del prodotto, sarebbe responsabile di tale difetto di fabbricazione.

13 Al fine di giustificare la competenza del giudice adito, il sig. Xxxxxx invoca l'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. Il luogo del fatto generatore del danno si troverebbe in Austria, in quanto la bicicletta sarebbe stata ivi messa in circolazione, nel senso che essa sarebbe stata ivi posta a disposizione dell'utente finale nell'ambito di una distribuzione commerciale.

14 La Xxxxxxxxxx contesta la competenza internazionale dei giudici austriaci. Il luogo del fatto generatore del danno si troverebbe, a suo parere, in Germania. Da un lato, il processo di fabbricazione del prodotto avrebbe avuto luogo in Germania e, dall'altro, il prodotto sarebbe stato posto in circolazione in tale Stato membro, con la spedizione del prodotto stesso dalla sede della società.

15 I giudici di merito dinanzi ai quali il sig. Xxxxxx ha avviato l'azione hanno declinato la loro competenza giurisdizionale internazionale, sia in primo grado, sia in appello.

16 Il giudice del rinvio, adito con ricorso per cassazione, ritiene necessario chiarire la nozione di luogo del fatto generatore del danno in materia di responsabilità per prodotti difettosi.

17 Ciò premesso l'Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l'espressione "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire" di cui all'articolo 5, punto 3, del [regolamento n. 44/2001], nel caso di responsabilità per danno da prodotti difettosi, debba essere interpretata nel senso che:

a) il luogo del fatto generatore del danno ("Handlungsort") è il luogo della sede del produttore;

b) il luogo del fatto generatore del danno ("Handlungsort") è il luogo in cui il prodotto è messo in circolazione;

c) il luogo del fatto generatore del danno ("Handlungsort") è il luogo in cui l'utente ha acquistato il prodotto.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, lettera b):

a) se il prodotto sia messo in circolazione quando sia uscito dal processo produttivo realizzato dal produttore e sia entrato in un processo di commercializzazione in cui si trovi nello stato offerto al pubblico per essere utilizzato o consumato;

b) se il prodotto sia messo in circolazione quando sia distribuito ai consumatori finali in modo strutturato».

Sulle questioni pregiudiziali

18 Con le questioni pregiudiziali, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, come occorra interpretare, in caso di contestazione della responsabilità di un produttore per prodotti difettosi, l'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 al fine di individuare il luogo del fatto generatore del danno.

19 Al fine di rispondere a tale questione, si deve anzitutto ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le disposizioni del regolamento n. 44/2001 vanno interpretate in modo autonomo, alla luce del loro sistema e delle loro finalità (v., in particolare, sentenze del 16 luglio 2009, Zuid-Chemie, C-189/08, Racc. pag. I-6917, punto 17, e del 3 ottobre 2013, Pinckney, C-170/12, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23).

20 Si deve inoltre precisare che, se è ben vero che dal considerando 7 del regolamento n. 864/2007 emerge che il legislatore dell'Unione ha cercato di garantire una coerenza tra il regolamento n. 44/2001, da un lato, e la sfera di applicazione ratione materiae nonché le disposizioni del regolamento n. 864/2007, dall'altro, non ne deriva tuttavia che le disposizioni del regolamento n. 44/2001 debbano essere pertanto interpretate alla luce di quelle del regolamento n. 864/2007. In nessun caso la coerenza voluta può condurre ad attribuire alle disposizioni del regolamento n. 44/2001 un'interpretazione estranea al sistema ed agli obiettivi del medesimo.

21 A tal riguardo si deve rammentare che il sistema delle attribuzioni di competenze di diritto comune, istituito dalle disposizioni contenute nel capo II del regolamento n. 44/2001 è fondato sul principio generale, sancito all'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo, in forza del quale le persone aventi domicilio nel territorio di uno Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, dinanzi agli organi giurisdizionali di tale Stato. È solamente in deroga al principio generale della competenza dei giudici del domicilio del convenuto che le disposizioni del capo II, sezione 2, del regolamento n. 44/2001 prevedono una serie di regole di competenza speciali, tra le quali figura quella dell'articolo 5, punto 3, del regolamento stesso (sentenza del 18 luglio 2013, ÖFAB, C-147/12, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 30 e giurisprudenza ivi richiamata).

22 Tali regole di competenza speciali devono essere interpretate restrittivamente, non consentendo un'interpretazione che vada al di là delle ipotesi espressamente contemplate da detto regolamento (sentenza ÖFAB, cit., punto 31 e giurisprudenza ivi richiamata).

23 Tuttavia, per costante giurisprudenza, qualora il luogo in cui avvenga il fatto implicante un'eventuale responsabilità ex delictu o quasi delictu non coincida col luogo in cui tale fatto abbia causato il danno, l'espressione «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto», di cui all'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, va intesa nel senso che si riferisce tanto al luogo ove è insorto il danno, quanto al luogo ove si è verificato l'evento generatore dello stesso, di modo che il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi al giudice dell'uno o dell'altro di tali due luoghi (v., segnatamente, citate sentenze Zuid-Chemie, punto 23, e Pinckney, punto 26).

24 Atteso che l'individuazione di uno di tali criteri di collegamento deve consentire di accertare la competenza del giudice collocato nella posizione obiettivamente migliore al fine di valutare se sussistano gli elementi costitutivi della responsabilità della persona citata, può essere validamente adito unicamente il giudice nel territorio del quale sia collocato il criterio di collegamento pertinente (v. sentenza Pinckney, cit., punto 28 e giurisprudenza ivi richiamata).

25 è pacifico che, nell'ambito del procedimento principale, il giudice del rinvio si interroghi esclusivamente in merito alla determinazione del luogo del fatto generatore del danno.

26 A tal riguardo, per quanto attiene a tale luogo, la Corte ha già avuto modo di precisare che esso si colloca, in caso di responsabilità per prodotti difettosi, nel luogo in cui si è realizzato il fatto che ha danneggiato il prodotto stesso (v., in tal senso, sentenza Zuid-Chemie, cit., punto 27). In linea di principio, tale circostanza si verifica nel luogo in cui il prodotto di cui trattasi viene fabbricato.

27 Considerato che la prossimità con il luogo dell'evento generatore del danno al prodotto agevola, particolarmente in considerazione della possibilità di ivi raccogliere gli elementi di prova al fine di accertare il vizio di cui trattasi, l'utile organizzazione del processo e, pertanto, una corretta amministrazione della giustizia, l'attribuzione di competenza al giudice nel territorio del quale tale luogo sia situato risulta conforme alla ratio della competenza speciale prevista all'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, vale a dire l'esistenza di un nesso di collegamento particolarmente stretto tra la contestazione e il giudice del luogo in cui il fatto dannoso si è prodotto (v., in tal senso, citate sentenze Zuid-Chemie, punto 24, e Pinckney, punto 27).

28 Un'attribuzione di competenza al giudice del luogo di fabbricazione del prodotto di cui trattasi risponde, inoltre, all'esigenza di prevedibilità delle regole di competenza, considerato che tanto il fabbricante convenuto quanto la vittima attrice possono ragionevolmente prevedere che detto giudice sia quello collocato nella posizione più favorevole per pronunciarsi su una controversia riguardante, segnatamente, l'accertamento di un difetto del prodotto stesso.

29 Si deve conseguentemente rilevare che, in caso di contestazione della responsabilità di un fabbricante per prodotti difettosi, il luogo del fatto generatore del danno è il luogo di fabbricazione del prodotto stesso.

30 Per quanto attiene, infine, all'argomento dedotto dal sig. Xxxxxx, secondo cui l'interpretazione della competenza speciale ex delictu o quasi delictu dovrebbe tener conto, oltre all'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, di quello della persona lesa permettendole di avviare un'azione dinanzi al giudice dello Stato membro in cui sia domiciliato, non può trovare accoglimento.

31 Non solo la Corte ha già avuto modo di rilevare che l'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non è per l'appunto volto ad offrire alla parte più debole una tutela rafforzata (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2012, Folien Fischer e Fofitec, C-133/11, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 46), bensì va osservato inoltre che l'interpretazione suggerita dal sig. Xxxxxx, secondo cui il luogo del fatto generatore sarebbe quello in cui il prodotto di cui trattasi sia stato trasferito al consumatore finale o al rivenditore, non garantirebbe nemmeno che il consumatore stesso possa in ogni caso adire i giudici del proprio domicilio, considerato che tale luogo può trovarsi altrove e persino in un altro paese.

32 In ogni caso, l'eventuale impossibilità di determinare, in applicazione dei criteri oggettivi accolti ai fini dell'interpretazione dell'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, la competenza del giudice dello Stato membro di domicilio dell'attore risulta conforme alla regola generale, ricordata supra al punto 21, della competenza dei giudici del domicilio del convenuto.

33 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alle questioni proposte nel senso che l'articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di contestazione della responsabilità di un fabbricante per prodotti difettosi, il luogo del fatto generatore del danno è costituito dal luogo di fabbricazione del prodotto di cui trattasi.

Sulle spese

34 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

PQM

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: L'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di contestazione della responsabilità di un fabbricante per prodotti difettosi, il luogo del fatto generatore del danno è costituito dal luogo di fabbricazione del prodotto di cui trattasi.

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