APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI

L'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) è il procedimento speciale, disciplinato negli artt. 444-448, c.p.p., che consente di omettere il dibattimento e decidere allo stato degli atti, sulla base, cioè, degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini e delle investigazioni difensive contenute nell'eventuale fascicolo del difensore. L'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti può essere formulata nel corso delle indagini preliminari o nel corso dell'udienza preliminare, fino a quando non siano state presentate le conclusioni, e presuppone, appunto, un accordo tra le parti che riguarda sia il rito sia la pena da irrogare in concreto; legittimati a presentare la richiesta sono: il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore munito di procura speciale. Si tratta di un rito premiale che consente di ridurre la pena fino a un terzo. L'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti è stato ampliato con la L. 12.6.2003, n. 134, che ha introdotto il c.d. patteggiamento allargato, per cui ora si distinguono due tipi di patteggiamento: il patteggiamento tradizionale, che può essere richiesto per i reati per i quali è stata concordata una pena detentiva non superiore a 2 anni (oltre all'eventuale pena pecuniaria) e il patteggiamento allargato, che può essere richiesto per i reati per i quali la pena detentiva oggetto dell'accordo tra le parti non superi i 5 anni (sola o congiunta a pena pecuniaria), in quest'ultimo caso, però, restano esclusi dal presente rito i procedimenti relativi a determinati gravi delitti, quelli relativi ai delinquenti abituali, professionali, per tendenza o recidivi, se la pena superi 2 anni. Le sentenze emesse in seguito al procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti non possono essere appellate dall'imputato, né dal pubblico ministero, invero, quest'ultimo può proporre appello solo se la pena è stata applicata dal giudice che ha reputato ingiusto il dissenso del pubblico ministero.