ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE
L'associazione per delinquere è il reato previsto nell'art. 416, c.p., secondo il quale: "quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da 3 a 7 anni (comma I). Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da 1 a 5 anni (comma II). I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori (comma III). Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da 5 a 15 anni (comma IV). La pena è aumentata se il numero degli associati e di 10 o più (comma V). Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), si applica la reclusione da 5 a 15 anni nei casi previsti dal primo comma e da 4 a 9 anni nei casi previsti dal secondo comma (comma VI)".
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